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Startup innovative: nuovi requisiti 2025 per restare nel registro e accedere ai benefici
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DOCUMENTAZIONE SPESE SANITARIE |
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Termini di presentazione delle dichiarazioni 2025 e versamenti |
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Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Si riepilogano le scadenze del 2025, relative al periodo d’imposta 2024. |
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17.06.2025 n. 138 il D.L. 17.06.2025 n. 84, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, in vigore dal 18.06.2025. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel documento. |
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SANATORIA TERMINE PRESENTAZIONE dichiarazioni 2024 |
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Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, il cui termine di presentazione scadeva il 31.10.2024, si considerano tempestive se presentate entro l’8.11.2024. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 472/1997. |
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inversione contabile nel settore del trasporto |
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split payment |
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Le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’Iva per le quali è emessa fattura a partire dal 1.07.2025 non sono più soggette al meccanismo dello split payment. Si deve tenere conto, quindi, della data di emissione della fattura elettronica, desumibile dal “campo data”. |
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MAXI DEDUZIONE per nuove assunzioni |
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documentazione disallineamenti da ibridi |
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delibere prospetto Imu |
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Tracciabilità delle spese di trasferta per dipendenti |
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Plusvalenze da cessione partecipazioni in associazioni e redditi di capitale |
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Spese per trasferte nel reddito di lavoro autonomo |
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Deducibilità spese di trasferta per enti commerciali residenti |
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Il Concordato preventivo biennale (CPB) è uno strumento che consente ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di definire preventivamente con l'Agenzia delle Entrate il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta (Irap) per un biennio. L'obiettivo è favorire un dialogo collaborativo e semplificare gli adempimenti fiscali. |
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ASPETTI GENERALI |
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Definizione e finalità |
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Soggetti ammessi |
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L'accesso è consentito ai contribuenti che sono tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che svolgono l'attività nel territorio dello Stato. |
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MODALITà E TERMINI DI ADESIONE |
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Ambito oggettivo |
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REQUISITI DI ACCESSO |
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Applicazione ISA |
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L'accesso è consentito ai contribuenti che sono tenuti all'applicazione degli ISA. |
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Assenza di debiti fiscali e contributivi |
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Il contribuente non deve avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi che, al 31.12 dell'anno precedente il biennio di concordato (esempio: 2024 per il biennio 2025-2026), siano divenuti definitivi (per sentenza passata in giudicato o non più impugnabili). |
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Soglia di tolleranza debiti |
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RINNOVO DEL CONCORDATO E DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI |
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Rinnovo del concordato |
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Decorso il biennio oggetto di concordato, il contribuente che abbia conservato i requisiti necessari e nei confronti del quale non siano insorte cause di esclusione, potrà accedere a un nuovo biennio di concordato. |
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Calcolo acconti
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CALCOLO ACCONTI
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Compensazione della maggiorazione |
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La maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale. L'eventuale credito emergente potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, anche per il pagamento dell'imposta sostitutiva (se opzionata). |
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Versamento per soggetti trasparenti |
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In caso di adesione da parte di società o associazioni (e per i collaboratori dell'impresa familiare), la maggiorazione dell'acconto (metodo storico) e l'imposta sostitutiva (se opzionata) devono essere versate pro quota dai singoli soci o associati. |
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Proposta di concordato preventivo ed effetti dell’adeguamento |
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L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione appositi software per l'elaborazione della proposta di CPB. La metodologia di calcolo è basata sui dati dichiarati dal contribuente e su informazioni acquisite dalle banche dati, tenendo conto degli andamenti economici e dei mercati. Il contribuente può comunicare la presenza di eventi straordinari verificatisi nel periodo d'imposta in corso (es. 2025) per ottenere una riduzione della proposta (10% per sospensioni di 30-60 giorni, 20% per 60-120 giorni, 30% per oltre 120 giorni). |
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METODOLOGIA DI ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA CPB E ADEGUAMENTI |
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Base di partenza e proiezioni |
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Adeguamento per eventi straordinari |
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Graduazione della proposta |
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Soglie massime per alta affidabilità |
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EFFETTI DERIVANTI DALL'ADESIONE AL CPB |
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Stabilità e certezza fiscale |
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Preclusione dell'attività di accertamento |
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Riconoscimento dei benefici ISA |
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Obblighi contabili e dichiarativi |
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Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono comunque rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA, anche se ricorrono le cause di esclusione dall'applicazione degli ISA. |
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Rilevanza del reddito effettivo per altri scopi |
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Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. É prevista, tuttavia, un’eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale. Tale periodo decorre dal 1.08 al 31.08. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l’obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. L’art. 10 D.Lgs. 1/2024 ha introdotto la sospensione dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12 delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata e delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo. |
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TERMINI ORDINARI PER PROPORRE IL RICORSO |
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Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il giorno finale (il “60° giorno”). |
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Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo. |
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La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo si applica, altresì, ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata del sabato. |
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Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine. |
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SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI |
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Di ciascun anno. |
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Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
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Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni). |
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Scadenze escluse |
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Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Venerdì 1 agosto |
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Accertamento |
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Sospensione comunicazioni - Il D. Lgs. 1/2024 (art. 10) ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12. al 31.12, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”). |
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Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016). |
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Contenzioso |
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Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014). |
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Sabato 2 agosto |
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Società non operative |
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Istanza - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non operative. |
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15 agosto |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Sabato2 16 agosto |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. |
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Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Sabato2 16 agosto (segue) |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di luglio 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2025. |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2025, mediante il modello F24. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2025. |
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Inail |
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Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2024 e all’acconto 2025, devono effettuare il versamento della relativa rata. |
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Mercoledì 20 agosto |
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Modello Redditi 2025 |
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Versamento - Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze è il termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto con la maggiorazione dello 0,4%. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti. Il termine riguarda anche i versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi (es.: diritto annuale CCIAA, contributi Inps alla Gestione Separata, ecc.). |
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Enasarco |
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Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2025. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
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Lunedì 25 agosto |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
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Sabato2 30 agosto |
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Imposte dirette |
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Redditi 2025 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta devono effettuare il versamento del saldo 2024 e del 1° acconto 2025 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Domenica2 31 agosto |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Contenzioso |
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Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014). |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante modello F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
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Fasi |
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Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2025. |
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Note |
(1) |
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(2) |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Lunedì 1 settembre |
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Contenzioso |
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Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2025 (D.L. 132/2014). |
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Giovedì 4 settembre |
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Accertamento |
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Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016). |
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Mercoledì 10 settembre |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato dall’Agenzia Entrate, procede, entro l’ultimo giorno del 1° mese successivo, alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate. |
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Lunedì 15 settembre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - I Caf e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08. |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Martedì 16 settembre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. |
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Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Martedì 16 settembre (segue) |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di agosto 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2025. |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2025. |
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Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2025, mediante il modello F24. |
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Ragionieri Commercialisti |
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Versamento - Termine di versamento della 5ª rata dell’acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell’anno precedente). |
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Sabato 20 settembre |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Entro il 20.09 l’Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
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Giovedì 25 settembre |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
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Domenica 28 settembre |
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Enea |
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Ecobonus e bonus casa - Termine di invio della comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi conclusi tra il 1.01.2025 e il 30.06.2025, nonché agli interventi conclusi nel 2024 ma con parte delle spese sostenute nel 2025. |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Martedì 30 settembre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - Termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato. |
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Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2025. |
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Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Gruppo Iva |
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Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione/revoca del gruppo Iva (modello AGI/1) con effetto dal 1.01.2026. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2025 di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° e 2° trimestre 2025 di importo superiore a € 5.000. |
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Assegnazione agevolata beni ai soci/ trasformazione in società semplice |
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Adempimento - Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono fruire, in presenza dei requisiti prescritti, delle disposizioni agevolate. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2025 si trasformano in società semplici (art. 1, cc. 31-36 L. 207/2024). |
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Concordato preventivo biennale |
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Adesione - Termine per aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. |
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Mod. 770 semplificato |
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Adempimento - La comunicazione dei dati relativi a ritenute e trattenute operate da gennaio ad agosto 2025, da parte dei datori di lavoro che hanno i requisiti per accedere alla modalità semplificata di dichiarazione dei sostituti d’imposta, in alternativa a quella annuale da effettuare con il Modello 770, deve essere effettuata entro il 30.09.2025. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2025 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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5 per mille |
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Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l’ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00. |


