Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario fiscale di Agosto Settembre 2025

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 Startup innovative: nuovi requisiti 2025 per restare nel registro e accedere ai benefici

 

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In evidenza

 

DOCUMENTAZIONE SPESE SANITARIE

 

  • Nella Faq Agenzia Entrate del 17.07.2025 è stato specificato che, con riferimento alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello Redditi Persone fisiche), il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria può essere conservato ed esibito in alternativa ai singoli documenti di spesa (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), purché accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, come precisato nella circolare n. 14/E del 19.06.2023, richiamata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli 730 e Redditi Persone fisiche.
  • Resta fermo che se la detrazione spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione.

 

Termini di presentazione delle dichiarazioni 2025 e versamenti

 

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Si riepilogano le scadenze del 2025, relative al periodo d’imposta 2024.

 

 

 

 

TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2025 - PER ANNO 20245

Soggetti interessati

Dichiarazioni

Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto)

Presentazione

tramite uffici

postali

Trasmissione

telematica

diretta o tramite

intermediari

Senza

maggiorazione

0,40%

Con

maggiorazione

0,40%

Persone fisiche

Dal 15.04

al 30.06

Per il 2025

dal 30.04

al 30.06.2025

Dal 15.04

al 31.10

Per il 2025

dal 30.04

al 31.10.2025

30.06.2025

21.07.2025 per soggetti Isa4

30.07.20253

20.08.2025 per soggetti Isa4

Società di persone ed associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate)5

Soggetti

Ires5

Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

Non ammessa

Dal 15.04 ed entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta

Per il 2025

dal 30.04

al 31.10.2025

Entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.06.2025)

21.07.2025 per soggetti Isa4

 

Entro i 30

giorni

successivi

Senza obbligo di redazione del bilancio

Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 c.c.

Dal 15.04 ed entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta

Per il 2025

dal 30.04

al 31.10.2025.

Entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione (31.07.2025)1-2

Entro i 30

giorni

successivi

Note

  1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 29.06 (28.06, se anno bisestile).
  2. Se il bilancio non è approvato nel termine massimo (180 giorni) stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07).
  3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso.
  4. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia, tenuti entro il 30.06.2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21.07.2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva entro il 30° giorno successivo al 21.07.2025 (entro quindi il 20.08.2025), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, anche ai soggetti che adottano il regime di vantaggio, nonché quelli che applicano il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati.
  5. Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 2 e 8 D.P.R. 22.07.1998, n. 322. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

 

 

 

Decreto fiscale con proroga dei versamenti

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17.06.2025 n. 138 il D.L. 17.06.2025 n. 84, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, in vigore dal 18.06.2025. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel documento.

 

SANATORIA TERMINE PRESENTAZIONE dichiarazioni 2024

 

Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, il cui termine di presentazione scadeva il 31.10.2024, si considerano tempestive se presentate entro l’8.11.2024. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 472/1997.

 

inversione contabile

nel settore

del trasporto

 

  • Il meccanismo del reverse charge si applica, ai sensi dell’art. 17, c. 6, lett. a-quinquies Dpr 633/1972, alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Sono abrogati i vincoli applicativi della disposizione legati alle caratteristiche contrattuali richieste in precedenza del prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Pertanto, il meccanismo del reverse charge è esteso a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti, compresi gli appalti di trasporto merci. L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea.
  • La medesima opzione di cui all’art. 1, c. 59 L. 207/2024 può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. Si tratta dell’opzione per il pagamento dell’Iva sulle prestazioni rese da parte del committente in nome e per conto del prestatore, che rimane solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. L’esercizio dell’opzione è esteso, quindi, a tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti, senza il vincolo che l’opzione sia esercitata anche da tutti gli altri subappaltanti e subappaltatori. In tal caso, resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta.

 

split payment

 

Le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’Iva per le quali è emessa fattura a partire dal 1.07.2025 non sono più soggette al meccanismo dello split payment. Si deve tenere conto, quindi, della data di emissione della fattura elettronica, desumibile dal “campo data”.

 

MAXI

DEDUZIONE

per nuove

assunzioni

 

  • Sono escluse dal perimetro del gruppo, ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, le società collegate (e, quindi anche le società a controllo congiunto, poiché il D.M. 25.06.2024 equipara le società collegate a quelle a controllo congiunto).
  • Tale esclusione si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

 

documentazione disallineamenti da ibridi

 

  • È abrogato il periodo transitorio previsto per la predisposizione della documentazione.
  • La documentazione sui disallineamenti da ibridi relativa alle annualità precedenti al 2023 potrà essere predisposta entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

 

delibere

prospetto Imu

 

  • Limitatamente all’anno 2025, i Comuni che non hanno adottato entro il 28.02.2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell’Imu, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28.02.2025 la delibera relativa alle aliquote Imu senza l’elaborazione del prospetto, possono approvare entro il 15.09.2025 le suddette delibere, redatte tramite l’applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale.
  • Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate tra il 1.03.2025 e il 18.06.2025.

 

Tracciabilità

delle spese

di trasferta

per dipendenti

 

  • I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 L. 21/1992 (taxi e ncc), per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D. Lgs. 241/1997.
  • Le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 L. 21/1992 (taxi e ncc) concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D. Lgs. 241/1997.
  • Tali disposizioni, quindi, limitano la tracciabilità delle spese a quelle sostenute nel territorio dello Stato.
  • Le disposizioni si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 18.06.2025.

 

Plusvalenze

da cessione

partecipazioni

in associazioni

e redditi di capitale

 

  • Non è più applicabile la tassazione separata sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo.
  • Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico costituiscono redditi diversi. Pertanto, diventano soggette all’imposta sostitutiva del 26% (se detenute fuori dal regime di impresa).

 

Gli interessi e gli altri proventi finanziari, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale. Pertanto, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

 

  • Anche per gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente, così come per quelli strumentali, gli ammortamenti e i canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano.
  • Tali disposizioni si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2024.

 

Spese per trasferte

nel reddito

di lavoro autonomo

 

  • In deroga all’art. 54, c. 2, lett. b) Tuir, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese analiticamente riaddebitate, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 L. 21/1992 concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997.
  • La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 L. 21/1992, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonchè delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, qualora spettante, nel caso di mancato rimborso del committente è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D. Lgs. 241/1997.
  • Le spese di rappresentanza sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997.
  • Le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute nell’esercizio dell’arte o professione, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte o missioni dei dipendenti ovvero corrisposti ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D. Lgs. 241/1997.
  • Le disposizioni si applicano anche ai fini Irap.
  • Tali disposizioni si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 18.06.2025, nonché alle spese di rappresentanza sostenute a partire dal 18.06.2025.

 

Deducibilità spese

di trasferta per enti commerciali

residenti

 

  • Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 L. 21/1992, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei dipendenti e per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997.
  • Tali disposizioni si applicano anche ai fini Irap.
  • Le disposizioni si applicano, a decorrere dal 18.06.2025, per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024.

 

Finalità e requisiti di accesso al concordato preventivo

 

Il Concordato preventivo biennale (CPB) è uno strumento che consente ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di definire preventivamente con l'Agenzia delle Entrate il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta (Irap) per un biennio. L'obiettivo è favorire un dialogo collaborativo e semplificare gli adempimenti fiscali.

 

ASPETTI GENERALI

 

Definizione

e finalità

 

  • Il CPB è un accordo biennale con l'Agenzia delle Entrate per la definizione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta (VPN) ai fini dell'Irap.
  • Mira a ridurre e semplificare gli adempimenti fiscali e a promuovere un dialogo collaborativo tra Fisco e contribuente.

 

Soggetti ammessi

 

L'accesso è consentito ai contribuenti che sono tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che svolgono l'attività nel territorio dello Stato.

 

MODALITà

E TERMINI

DI ADESIONE

 

  • L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione appositi programmi informatici (software) per l'acquisizione dei dati e l'elaborazione della proposta.
  • Per il 2025, il software è disponibile dal 30.04 (in via generale 15.04).
  • Il contribuente accetta la proposta entro il 30.09 (o entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per soggetti con periodo non coincidente con l'anno solare).
  • L'adesione avviene tramite l'invio telematico del "Modello CPB".

 

Ambito oggettivo

 

  • Il CPB definisce il reddito di lavoro autonomo, il reddito d'impresa e il valore della produzione netta ai fini Irap. Sono escluse le plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze, redditi da partecipazioni e altre componenti straordinarie specificate.
  • Il saldo netto tra reddito concordato e componenti straordinarie non può essere inferiore a
    € 2.000.
  • L'Iva resta esclusa e continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni.

 

REQUISITI DI ACCESSO

 

Applicazione ISA

 

L'accesso è consentito ai contribuenti che sono tenuti all'applicazione degli ISA.

 

Assenza di debiti fiscali

e contributivi

 

Il contribuente non deve avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi che, al 31.12 dell'anno precedente il biennio di concordato (esempio: 2024 per il biennio 2025-2026), siano divenuti definitivi (per sentenza passata in giudicato o non più impugnabili).

 

Soglia di tolleranza debiti

 

  • È comunque possibile accedere al CPB se, estinguendo i debiti prima dell'adesione, l'ammontare complessivo del debito residuo (compresi interessi e sanzioni) risulta inferiore a € 5.000.
  • Non concorrono a questo limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione (purché in corso di regolare pagamento).

 

RINNOVO DEL CONCORDATO E DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

 

Rinnovo del concordato

 

Decorso il biennio oggetto di concordato, il contribuente che abbia conservato i requisiti necessari e nei confronti del quale non siano insorte cause di esclusione, potrà accedere a un nuovo biennio di concordato.

 

Calcolo acconti

metodo storico

 

  • Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione: 10% per le imposte sui redditi e 3% per l'Irap.
  • Questa maggiorazione è calcolata sulla differenza, se positiva, tra il reddito/VPN concordato e quello dichiarato per il periodo precedente (rettificato).
  • Se il reddito dichiarato precedentemente (rigo P04 del modello CPB) è negativo, la maggiorazione si calcola sulla differenza tra l'importo concordato (rigo P06) e zero. Le maggiorazioni sono versate entro il termine della 2^ o unica rata dell'acconto.

 

CALCOLO ACCONTI

metodo

previsionale

 

  • Se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la 2ª rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto (in base al reddito e VPN concordati) e quanto versato con la prima rata (calcolata secondo le regole ordinarie).
  • Nella determinazione dell'acconto si deve tener conto delle aliquote ordinariamente previste per le imposte sui redditi.

 

Compensazione

della maggiorazione

 

La maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale. L'eventuale credito emergente potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, anche per il pagamento dell'imposta sostitutiva (se opzionata).

 

Versamento per soggetti trasparenti

 

In caso di adesione da parte di società o associazioni (e per i collaboratori dell'impresa familiare), la maggiorazione dell'acconto (metodo storico) e l'imposta sostitutiva (se opzionata) devono essere versate pro quota dai singoli soci o associati.

 

Proposta di concordato preventivo ed effetti dell’adeguamento

 

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione appositi software per l'elaborazione della proposta di CPB. La metodologia di calcolo è basata sui dati dichiarati dal contribuente e su informazioni acquisite dalle banche dati, tenendo conto degli andamenti economici e dei mercati. Il contribuente può comunicare la presenza di eventi straordinari verificatisi nel periodo d'imposta in corso (es. 2025) per ottenere una riduzione della proposta (10% per sospensioni di 30-60 giorni, 20% per 60-120 giorni, 30% per oltre 120 giorni).

 

METODOLOGIA DI ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA CPB E ADEGUAMENTI

 

Base di partenza

e proiezioni

 

  • Per il biennio 2025-2026, la metodologia utilizza i dati dichiarati dal contribuente per il periodo d'imposta 2024 all'interno dei modelli ISA.
  • Sono effettuate valutazioni economiche e proiezioni macroeconomiche per il 2025 e 2026.

 

Adeguamento per eventi straordinari

 

  • Il contribuente può comunicare la presenza di eventi straordinari (es. sospensione dell'attività per almeno 30 giorni) verificatisi nel periodo d'imposta in corso. La proposta è ridotta:
  • 10% (sospensione 30-60 giorni);
  • 20% (60-120 giorni);
  • 30% (oltre 120 giorni).
  • Si tratta di situazioni eccezionali che, se verificatesi in corso di CPB, possono portare alla cessazione se la contrazione delle basi imponibili eccede il 30%.

 

Graduazione della proposta

 

  • Per il primo periodo d'imposta del biennio (es. 2025), la proposta di maggior reddito corrisponde al 50% del maggiore reddito individuato per il successivo periodo (es. 2026), per favorire un raggiungimento graduale del livello di piena affidabilità.
  • Un meccanismo analogo è previsto per l'Irap.

 

Soglie massime

per alta affidabilità

 

  • Per soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale (ISA da 8 a 10), la proposta non può superare il reddito dichiarato nell'anno precedente (rettificato) oltre una certa percentuale:
  • 10% (affidabilità 10);
  • 15% (affidabilità 9-10);
  • 25% (affidabilità 8-9).
  • Queste soglie non si applicano se la proposta di reddito concordato è inferiore ai valori di riferimento settoriali.

 

EFFETTI DERIVANTI DALL'ADESIONE AL CPB

 

Stabilità

e certezza fiscale

 

  • L'adesione al CPB rende stabili e certi i rapporti tra Fisco e contribuente per le annualità oggetto di concordato.
  • Gli eventuali maggiori o minori redditi (anche in caso di perdita) o valori della produzione effettivamente conseguiti nei periodi di CPB non influiscono sul quantum della pretesa tributaria preventivamente stabilito.

 

Preclusione dell'attività di accertamento

 

  • Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all'art. 39 D.P.R. 600/1973, n. 600, salvo che ricorrano cause di decadenza dal CPB.
  • In ogni caso, sono esclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

 

Riconoscimento

dei benefici ISA

 

  • Ai contribuenti che aderiscono al CPB sono riconosciuti tutti i benefici premiali elencati dall'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 (decreto ISA), indipendentemente dal livello di affidabilità fiscale conseguito nel biennio del CPB.
  • Tra questi: esonero dal visto di conformità (per compensazione crediti Iva fino € 70.000 e imposte/Irap fino € 50.000; per rimborsi Iva fino € 70.000), esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative, esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'accertamento, esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (se l'accertabile non eccede di 2/3 il dichiarato).
  • I benefici Iva si applicano già dal primo dei 2 anni di decorrenza del concordato.

 

Obblighi contabili e dichiarativi

 

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono comunque rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA, anche se ricorrono le cause di esclusione dall'applicazione degli ISA.

 

Rilevanza

del reddito effettivo per altri scopi

 

  • Quando le disposizioni vigenti fanno riferimento a requisiti reddituali per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo (anche non tributari), si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
  • Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'Isee. È possibile versare i contributi previdenziali obbligatori sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

 

 

Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. É prevista, tuttavia, un’eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale. Tale periodo decorre dal 1.08 al 31.08. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l’obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva.

L’art. 10 D.Lgs. 1/2024 ha introdotto la sospensione dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12 delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata e delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo.

 

TERMINI

ORDINARI

PER

PROPORRE

IL RICORSO

 

  • Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
  • La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

 

 

 

Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il giorno finale (il “60° giorno”).

 

 

 

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

 

 

La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo si applica, altresì, ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata del sabato.

 

 

Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine.

 

SOSPENSIONE

FERIALE

DEI TERMINI

 

  • Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie è sospeso di diritto:
  • dal 1.08;
  • al 31.08.

 

 

Di ciascun anno.

 

 

 

 

Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

 

  • Il giorno 1.09 deve essere incluso nel conteggio dei termini.
  • Dal giorno 1.09 (compreso) iniziano a decorrere i termini.

 

 

 

Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni).

 

 

 

Scadenze

escluse

 

  • Poiché la sospensione feriale riguarda i “termini processuali”, la stessa non si estende ai termini aventi natura amministrativa, ossia alle scadenze concernenti, ad esempio:
  • adesione ai Pvc;
  • termini relativi a fasi precedenti il contenzioso;
  • notifica avvisi di accertamento;
  • notifica avvisi di liquidazione;
  • notifica cartelle di pagamento.
             

 

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Venerdì

1 agosto

 

Accertamento

 

Sospensione comunicazioni - Il D. Lgs. 1/2024 (art. 10) ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12. al 31.12, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”).

 

 

Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva.

Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).

 

Contenzioso

 

Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).

 

Sabato

2 agosto

 

Società

non operative

 

Istanza - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non operative.

 

Venerdì

15 agosto

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Sabato2

16 agosto

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

 

 

Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Sabato2

16 agosto

(segue)

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di luglio 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2025.

 

 

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

 

Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2025, mediante il modello F24.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2025.

 

Inail

 

Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2024 e all’acconto 2025, devono effettuare il versamento della relativa rata.

 

Mercoledì

20 agosto

 

Modello

Redditi

2025

 

Versamento - Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze è il termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto con la maggiorazione dello 0,4%.

Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti.

Il termine riguarda anche i versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi (es.: diritto annuale CCIAA, contributi Inps alla Gestione Separata, ecc.).

 

Enasarco

 

Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2025.

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

 

Lunedì

25 agosto

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Sabato2

30 agosto

 

Imposte

dirette

 

Redditi 2025 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta devono effettuare il versamento del saldo 2024 e del 1° acconto 2025 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Domenica2

31 agosto

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Contenzioso

 

Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).

 

Imposta di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante modello F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

Fasi

 

Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2025.

 

Note

(1)

  • Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).
  • Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonchè i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).

(2)

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Lunedì

1 settembre

 

Contenzioso

 

Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2025 (D.L. 132/2014).

 

Giovedì

4 settembre

 

Accertamento

 

Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva.

Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).

 

Mercoledì

10 settembre

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato dall’Agenzia Entrate, procede, entro l’ultimo giorno del 1° mese successivo, alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.

 

Lunedì

15 settembre

 

Imposte

dirette

 

Mod. 730 - I Caf e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08.

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Martedì

16 settembre

 

Imposte dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

 

 

Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Martedì

16 settembre

(segue)

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di agosto 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2025.

 

 

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2025.

 

 

Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2025, mediante il modello F24.

 

Ragionieri

Commercialisti

 

Versamento - Termine di versamento della 5ª rata dell’acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell’anno precedente).

 

Sabato

20 settembre

 

Imposta di bollo

 

Fattura elettronica - Entro il 20.09 l’Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre.

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

 

Giovedì

25 settembre

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Domenica

28 settembre

 

Enea

 

Ecobonus e bonus casa - Termine di invio della comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi conclusi tra il 1.01.2025 e il 30.06.2025, nonché agli interventi conclusi nel 2024 ma con parte delle spese sostenute nel 2025.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Martedì

30 settembre

 

Imposte

dirette

 

Mod. 730 - Termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato.

 

 

Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2025.

 

 

Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Gruppo Iva

 

Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione/revoca del gruppo Iva (modello AGI/1) con effetto dal 1.01.2026.

 

Imposta di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2025 di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° e 2° trimestre 2025 di importo superiore a € 5.000.

 

Assegnazione

agevolata beni

ai soci/

trasformazione

in società

semplice

 

Adempimento - Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono fruire, in presenza dei requisiti prescritti, delle disposizioni agevolate. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2025 si trasformano in società semplici (art. 1, cc. 31-36 L. 207/2024).

 

Concordato

preventivo

biennale

 

Adesione - Termine per aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.

 

Mod. 770

semplificato

 

Adempimento - La comunicazione dei dati relativi a ritenute e trattenute operate da gennaio ad agosto 2025, da parte dei datori di lavoro che hanno i requisiti per accedere alla modalità semplificata di dichiarazione dei sostituti d’imposta, in alternativa a quella annuale da effettuare con il Modello 770, deve essere effettuata entro il 30.09.2025.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2025 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

5 per mille

 

Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti  richiesti per l’ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.


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