Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario di Maggio 2026

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 Bando Imprese Femminili Veneto 2026: contributi e finanziamenti fino a 2 milioni (domande dal 12 maggio)

 Iperammortamento 2026: guida operativa aggiornata (decreto attuativo 4 maggio 2026)

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In evidenza

 

AGGIORNAMENTO ISA 2025

 

  • È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Economia 31.03.2026, che aggiorna 85 indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2025, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.

 

 

Check list raccolta dati per modello 730/Redditi PF

 

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello 730/2026 o il Modello Redditi PF 2026.

 

 

 

 

 

17B17BDocumentazione per la dichiarazione dei redditi 2025 - Modello Redditi 2026

 

18B18BSig.

19B19B

 

  • Copia di dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell’anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte e dell’Imu e relative schede di calcolo (se nuovo cliente dello Studio).
  • No
  • Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, sostituto d’imposta, ecc.).
  • No
  • Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2024 o, comunque, previste entro il 16.06.2026:
  • No
  • acquisti (abitazione principale: ¨ Sì  ¨ No);
  • No
  • vendite (abitazione principale: ¨ Sì  ¨ No);
  • No
  • locazioni (importo canoni, compresa copia del contratto);
  • No
  • altro: ...............................................................
  • No
  • Canoni di locazione.
  • No
  • Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.
  • No
  • Certificazioni redditi 2025 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o mobilità, ecc.).
  • No
  • Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite:
  • No
  • per prestazioni occasionali;
  • No
  • per provvigioni;
  • No
  • per redditi di lavoro autonomo;
  • No
  • per diritti d’autore;
  • No
  • per associazione in partecipazione;
  • No
  • per redditi di impresa;
  • No
  • per redditi di partecipazione;
  • No
  • per altro: ......................................................................
  • No
  • Altri redditi:
  • No
  • affitti attivi (comprese le locazioni brevi e relativo CIN);
  • No
  • provvigioni;
  • No
  • dividendi su azioni;
  • No
  • indennità di disoccupazione o di mobilità;
  • No
  • plusvalenze da cessioni di quote;
  • No
  • plusvalenze varie (cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri e/o da cessione di cripto-attività)
  • No
  • altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):
  • No
  • ............................................................................................................................
  • No
  • Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva:
  • No
  • rivalutazione del valore dei terreni;
  • No
  • riscatto assicurazioni sulla vita;
  • No
  • redditi da procedura di pignoramento presso terzi;
  • No
  • Imposta sostitutiva pensionati esteri;
  • No
  • …………………………………………………
  • No
  • Redditi d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.
  • No
  • Contributi previdenziali ed assistenziali:
  • No
  • contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);
  • No
  • contributi previdenziali volontari;
  • No
  • contributi per colf e baby-sitter;
  • No
  • contributi per previdenza complementare;
  • No
  • contributi per fondi integrativi SSN;
  • No
  • Inail casalinghe;
  • No
  • altro: ..............................................
  • No
  • Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”).
  • No
  • Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche
    omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica.
  • Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11).
  • No

 

- omissis -

 

 

 

 

 

 

Check list oneri detraibili

 

Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.

 

 

2025

 

 

 

Dichiarazione dei redditi anno …………..

 

Cognome

Rossi

Nome

Mario

 

Oneri detraibili

 

Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%

Descrizione

Note

Importo

  1. Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente.
  • Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.
  • Massimo detraibile € 750,00 per contratti rischio morte o finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave.
  • Massimo detraibile € 1.291,14 per contratti rischio non autosufficienza compimento attività quotidiana.
  • Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti.

500,00

  • Premi per assicurazione contro calamità naturali.

 

...................

  1. Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale.

Massimo € 4.000,00.

2.000,00

  • Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.

Massimo € 2.582,28.

...................

  • Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993.

Massimo € 2.065,83.

...................

  • Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale.

Massimo € 2.582,28.

...................

  • Interessi per prestiti o mutui agrari.

Fino al valore dei redditi dei terreni.

...................

  1. Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per familiari a carico).
  1. Spese mediche.

Meno franchigia di € 129,11.

500,00

  1. Spese per acquisto di medicinali.

300,00

  • Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.

Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11).

...................

  • Spese sanitarie per persone con disabilità.

 

...................

  • Spese veicoli per persone con disabilità.

Massimo € 18.075,99.

...................

  • Spese di interpretariato per soggetti sordi.

 

...................

  • Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti (anche per familiari a carico).
  • Una sola volta in 4 anni.
  • Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 1.100,00.

...................

  • Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.

 

...................

  • Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.

 

...................

  1. Spese per asili nido.

Non superiore a € 632,00 per ogni figlio.

350,00

  • Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.

 

...................

  1. Spese veterinarie.

Franchigia di € 129,11 (massimo di € 550,00).

350,00

  • Spese addetti assistenza personale (anche per familiari a carico).

Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica.

...................

  1. Spese attività sportive per ragazzi.

Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni).

200,00

  • Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (anche per familiari a carico).

Massimo € 2.633,00.

...................

  • Spese funebri.
  • Massimo € 1.550,00 a decesso.
  • Non è più richiesta una relazione di parentela tra il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione.

...................

  1. Spese istruzione (anche familiari a carico).
  • Primo ciclo istruzione per l’infanzia e istruzione secondaria di secondo grado, massimo € 1.000,00 per alunno o studente.
  • Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali.
  • Per le università non statali la detrazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà con decreto del MIUR entro il 31.12.

1.500,00

  • Spese per intermediazione immobiliare.

Massimo € 1.000,00 per acquisto abitazione principale.

...................

  • Spese per abbonamenti al trasporto pubblico.

Massimo € 250,00.

...................

- omissis -

 

 

   

Check list oneri deducibili

 

Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:

  1. le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
  2. le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

 

 

 

Dichiarazione dei redditi anno ………..

 

2025

 

 

Cognome

 

Nome

 

 

Oneri deducibili

Oneri deducibili dal reddito complessivo

Descrizione

Note

Importo

  • Assegno periodico corrisposto al coniuge.

 

...................

  • Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.

 

...................

  1. Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari.

Massimo € 1.549,37

1.000,00

  • Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche:
  1. i contributi agricoli unificati versati all’Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;
  2. i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
  3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione;
  4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”.
  5. contributi versati per il riscatto degli anni di frequenza dei percorsi formativi ITS Academy.

 

 

 

  • Spese mediche e assistenziali a disabili.

 

...................

  • Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.

 

...................

  • Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi.

 

...................

  • Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.

50% delle spese

sostenute

...................

  • Contributi per Fondi integrativi del SSN.

Massimo € 3.615,20

...................

  • Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo.

Massimo 2% del

reddito dichiarato

...................

  • Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.

Massimo € 1.032,91

...................

  • Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.

 

...................

  • Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.

 

...................

  • Erogazioni liberali alle Onlus, Odv, Aps e Ets.

Massimo 10% reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima

di € 70.000,00

...................

  • Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a favore di persona con disabilità grave.

Massimo 20% reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima

di € 100.000,00

...................

  • Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

20% del prezzo di

acquisto

...................

  • Altri oneri:

 

 

 

  • ................................................................................................................

 

...................

  • ................................................................................................................

 

...................

 

Contributi per previdenza complementare

Descrizione

Note

Importo

  1. Contributi a deducibilità ordinaria e fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.

Massimo € 5.164,57

2.000,00

  • Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario.

 

...................

  • Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.

Massimo € 5.164,57/ € 7.746,86

...................

  • Contributi versati per familiari a carico.

Massimo € 5.164,57

...................

 

 

 

Detrazione delle spese di istruzione universitarie

 

La detrazione Irpef spetta, nella misura del 19%, per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. Si ricorda che, ai fini Irpef, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).

 

OGGETTO

 

  • La detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di:
  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione;
  • corsi di perfezionamento;
  • master universitari;
  • corsi di dottorato di ricerca;

 

Il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito, a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento, per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione.

 

  • istituti tecnici superiori, in quanto equiparati alle spese universitarie;
  • nuovi corsi, istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.

 

  • Sono detraibili dall’Irpef le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali, nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
  • Sono detraibili le spese sostenute con pagamenti tracciabili da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000, per un importo non superiore a € 1.000.

 

 

Tipologia

di

spesa

ammessa

 

  • La detrazione spetta per le spese sostenute per:
  • tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
  • soprattasse per esami di profitto e laurea/diploma;
  • tassa regionale per il diritto allo studio” (art. 3 L. 549/1995);
  • contributi pagati per la frequenza dei corsi;
  • Inoltre, è riconosciuta la detrazione anche per corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, master universitari, corsi di dottorato di ricerca, test di ingresso, contributo versato alle università telematiche, corsi presso i conservatori di musica, corsi di specializzazione, tasse per l’iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori.

 

  • La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2025, anche se riferite a più anni.
  • La detrazione spetta anche se sostenute a favore di familiari fiscalmente a carico.

 

 

SPESE

ESCLUSE

 

• La detrazione non spetta per:

  • i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria”;
  • le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola.

 

Tavola

 

Documentazione da conservare

 

 

 

Tipologia

Documenti

Spese di istruzione sostenute

per università statali

Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2025.

Spese di istruzione sostenute

per università non statali

Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2025.

 

In questo caso la detrazione è calcolata su un importo non superiore a quello definito dal decreto del MIUR.

 

 

 

Check list documentale sulle agevolazioni

 

La fruizione delle numerose agevolazioni fiscali in corso (nonché la fruizione delle rate di quelle di anni precedenti) deve essere gestita con attenzione e metodo al fine di evitare l’affannosa ricerca della documentazione al momento dell’eventuale controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Si fornisce una check list generica, senza pretesa di esaustività, per la raccolta e conservazione della documentazione.

 

 

 

 

 

 

Azienda

 

Tipologia agevolazione

 

Riferimento normativo

 

Anno

 

 

Rispetto

delle normative

sulla sicurezza

nei luoghi

di lavoro

Nomina datore di lavoro

¨

¨

No

¨

Organismo di vigilanza    

¨

Certificazioni Iso

¨

…………………….

¨

…………………….

¨

 

Corretto adempimento

degli obblighi

di versamento dei

contributi previdenziali,

assistenziali e fiscali

a favore dei lavoratori

Durc

¨

¨

No

¨

F24    

¨

…………………….

¨

…………………….

¨

…………………….

¨

…………………….

¨

 

Relazioni,

anche asseverate,

da parte di consulenti

…………………….

¨

¨

No

¨

…………………….

¨

…………………….

¨

 

Perizie

Valore dei beni

¨

¨

No

¨

Interconnessione    

¨

…………………….

¨

 

Documenti contrattuali

per la fornitura

di beni/servizi

in qualsiasi forma

Acquisto

¨

¨

No

¨

Leasing

¨

Noleggio

¨

Comodato

¨

…………………….

¨

 

Documentazione

contabile

Ordine di acquisto

¨

¨

No

¨

DDT 

¨

Pagamenti

¨

Fatture con annotazione dell’agevolazione

¨

…………………….

¨

 

Comunicazioni

degli investimenti

alle Autorità

competenti

GSE

¨

¨

No

¨

MIMIT 

¨

Agenzia delle Entrate

¨

…………………….

¨

 

Verifica del principio

di cumulabilità

e del divieto di doppio

finanziamento tra le

diverse agevolazioni

sia a livello nazionale

che europeo

…………………….

¨

¨

No

¨

…………………….

¨

…………………….

¨

…………………….

¨

…………………….

¨

…………………….

¨

…………………….

¨

 

……………………..

…………………….

¨

¨

No

¨

…………………….

¨

…………………….

¨

 

 

 

 

 

 

Approvazione del bilancio nelle società di persone

 

Nelle società di persone, pur non essendo obbligatorie le riunioni assembleari e il relativo libro, si consiglia di apporre in calce al bilancio d’esercizio la dichiarazione che segue, con data e firma di tutti i soci.

 

 

 

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

 

I sottoscritti soci della ………………………………………, con sede a ……………………………………………, in via …………………………………………………………, n. ……….., C.F. e P. Iva ……………………………., esaminato il bilancio al 31.12.2025, compiuti i controlli e avute le informazioni necessarie con reciproca collaborazione,

 

dichiarano

 

di approvare il suddetto bilancio che, in sintesi, evidenzia:

 

  • Attività

 

+

  • Passività

 

-

  • Patrimonio netto

 

=

 

La voce del patrimonio netto comprende il risultato di esercizio, ovvero utile/perdita di € ……………………….

 

I sottoscritti soci dichiarano di avere deliberato la distribuzione dell’utile di esercizio come segue:

 

 

Già incassati

Da incassare

Totale

  • Riserva

 

 

 

  • Ai soci

 

 

 

  • ……………………………

 

 

 

  • ……………………………

 

 

 

  • ……………………………

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

I sottoscritti soci dichiarano di avere deliberato di coprire la perdita di esercizio con le seguenti modalità: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

………………………………………

 

 

(Luogo e data)

 

 

 

 

 

……………………………………..

………………………………………

………………………………………

(Firma)

(Firma)

(Firma)

 

 

 

 

Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive

 

Entro il 31.05.2026 le aziende che intendono sospendere l’attività a causa delle ferie collettive possono trasmettere all’Inps l’istanza di differimento degli adempimenti contributivi in relazione sia al versamento dei contributi, sia alla presentazione della denuncia UniEmens.

In particolare, il termine di versamento dei contributi è spostato al 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento, con il pagamento dei relativi interessi. Naturalmente, la situazione di effettiva chiusura denunciata può essere oggetto di indagine da parte dell’Inps e, in caso di mancato riscontro con quanto indicato dall’azienda, l’Istituto Previdenziale emette provvedimento di annullamento dell’autorizzazione, con applicazione delle relative sanzioni amministrative e civili per le aziende inadempienti. Tali accertamenti possono riguardare anche l’effettiva durata del periodo di chiusura dell’azienda.

La domanda di autorizzazione al differimento deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445.

 

VERSAMENTO

DEI CONTRIBUTI

 

Normale

scadenza

 

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce.

 

 

 

 

 

 

 

Differimento

 

L’azienda può chiedere, per il periodo di ferie collettive, il differimento degli adempimenti contributivi, per impossibilità di effettuazione materiale del versamento.

 

 

 

 

 

Condizione

 

  • Le ferie devono:
  • essere collettive;
  • determinare la chiusura totale dell’azienda, con sospensione dell’attività lavorativa.

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

 

  • Il nuovo termine massimo per il versamento coincide con la scadenza relativa al mese immediatamente successivo a quello per il quale si chiede il differimento.
  • Sulla somma versata si devono corrispondere gli interessi di differimento.

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIA UNIEMENS

 

  • L’autorizzazione al differimento riguarda anche la presentazione della denuncia UniEmens.
  • Pertanto, l’UniEmens sarà presentato entro il termine differito.
  • Gli interessi di differimento devono essere esposti nella “Denuncia aziendale”, negli elementi “AltrePartiteADebito”, “CausaleADebito” Cod. D100.

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA

DI DIFFERMENTO

 

Presentazione

telematica

 

Richiesta

al Comitato Provinciale dell’Inps

 

Entro il 31.05 dell’anno in cui si intende procedere al differimento.

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuto

 

Ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’Inps.

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione

 

  • Il beneficio del differimento può essere attribuito:
  • una sola volta nell’anno;
  • per gli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie sono state fruite in un periodo posto a cavallo di 2 mesi.
                 

   

Contributi Enasarco 2026

 

Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, per il 2026 è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti).

Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch’esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell’agente, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo.

Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e dal Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

 

CONTRIBUZIONE

ENASARCO

 

Il contributo Enasarco 2026 è rimasto invariato al 17% e si applica alle provvigioni maturate e di competenza dal 1.01.2026.

 

 

 

La contribuzione è dovuta al 50% dalla ditta mandante e al 50% dall’agente.

 

 

 

Ogni anno l’Enasarco rimodula i minimali e i massimali provvigionali annui.

 

 

 

  • I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:
  • 20.05, per il 1° trimestre;
  • 20.08, per il 2° trimestre;
  • 20.11, per il 3° trimestre;
  • 20.02, per il 4° trimestre.

 

ALIQUOTA

dal 1.01.2026

 

Il contributo Enasarco è pari al 17%.

 

Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell’agente (8,50%).

 

agente

pluri-mandatario

 

Massimale

provvigionale

 

€ 30.478,00 per ciascun preponente.

 

 

 

 

 

Massimale

contributivo

 

€ 5.181,26 per ciascun preponente.

 

Di cui € 2.590,63 a carico dell’agente.

 

 

 

 

 

 

 

Minimale

contributivo1

 

€ 515,00 per ciascun preponente.

 

€ 128,75 per ogni trimestre.

 

agente

MONO-mandatario

 

Massimale

provvigionale

 

€ 45.717,00.

 

 

 

 

 

Massimale

contributivo

 

€ 7.771,89.

 

Di cui € 3.885,945 a carico dell’agente.

 

 

 

 

 

 

 

Minimale

contributivo1

 

€ 1.026,00.

 

€ 256,50 per ogni trimestre.

 

Nota1

La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimo da versare è a totale carico della preponente.

 

AGENTI

IN FORMA

DI S.P.A.

O S.R.L.

 

Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell’anno.

 

 

 

Aliquote

a carico

del mandante

e dell’agente

4,00%

  • 3,00% carico ditta.
  • 1,00% carico agente.

Fino a € 13.000.000.

2,00%

  • 1,50% carico ditta.
  • 0,50% carico agente.

Oltre € 13.000.000
e fino a € 20.000.000.

1,00%

  • 0,75% carico ditta.
  • 0,25% carico agente.

Oltre € 20.000.000
e fino a € 26.000.000.

0,50%

  • 0,30% carico ditta.
  • 0,20% carico agente.

Oltre € 26.000.000.

 

 

 

Disciplina della correzione degli errori contabili dal 2025

 

La correzione di un errore contabile ha rilevanza civilistica e fiscale. Sul primo aspetto la disciplina è trattata dall’OIC 29, che definisce i criteri di rilevazione e rappresentazione nel bilancio d’esercizio e consolidato di taluni fatti e partite con caratteristiche di straordinarietà e/o di non riferibilità all’attività ordinaria svolta dall’impresa nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. La correzione deve avvenire sempre nell’esercizio in cui è individuato, a nulla rilevando l’entità dell’errore e, ove sussista l’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, occorre fornire specifica informativa nella nota integrativa. Inoltre, se l’errore commesso nei precedenti esercizi è talmente grave da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio, sussiste l’obbligo di una nuova approvazione e del successivo deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. L’art. 4 D.Lgs. 192/2025 riconosce alla correzione dell’errore non rilevante, effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui si è verificato, la stessa valenza fiscale che essa assume ai fini contabili. Conseguentemente, si determina, ai fini fiscali, lo spostamento della competenza temporale della posta, oggetto di correzione, dall’anno dell’errore all’anno della correzione.

 

RILEVANZA FISCALE

DELLA CORREZIONE

DEGLI ERRORI

 

  • Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali:
  • sono stati erroneamente rilevati;
  • avrebbero dovuto esserlo.
  • In ogni caso la correzione deve avvenire entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.
  • Sono esclusi dal novero delle attività ostative al riconoscimento fiscale della rettifica le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis (controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi) e 36-ter (controlli formali delle dichiarazioni dei redditi) D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 (liquidazione automatizzata dell’Iva).

 

  • Tali nuove disposizioni si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1.01.2025.
  • Si riconosce alla correzione dell’errore la stessa valenza fiscale che, sulla base dell’art. 2434-bis c.c., essa assume ai fini contabili (in applicazione delle regole contabili nazionali (OIC 29) e dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (IAS 8)), e, cioè, quella di legittimare tanto il bilancio viziato dall’errore quanto quello in cui viene esposta la correzione. Conseguentemente, si determina, ai fini fiscali, lo spostamento della competenza temporale della posta, oggetto di correzione, dall’anno dell’errore all’anno della correzione.

 

Resta fermo che non rientrano nella disciplina fiscale di correzione degli errori contabili quelle rappresentazioni contabili che costituiscono oggettivamente il tassello di operazioni più complesse di natura simulatoria o fraudolenta.

 

 

 

  • Sono interessati dalla disciplina i soggetti che “sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti”. Si tratta delle società per le quali, in base all’art. 2477 c.c., è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore. Sono conseguentemente interessate anche le micro-imprese, ma, considerato che “comunque, deve, ulteriormente, sussistere il requisito costituito dalla revisione obbligatoria del proprio bilancio”, la rilevanza fiscale della correzione degli errori risulta limitata, ad esempio, alle “micro-imprese che assumono il ruolo di capo gruppo di un gruppo per il quale sussiste l’obbligo di revisione legale del bilancio” (relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2025).
  • L’obbligo è da riferire al bilancio contenente la posta di correzione contabile e non anche al bilancio dell’esercizio viziato dall’errore non rilevante (interp. n. 73/2024).
           

 

Casi esclusi

 

Non rientrano nella disciplina la correzione di errori contabili non rilevanti effettuata dopo la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo, la correzione effettuata da soggetti che non devono obbligatoriamente sottoporre il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, e la correzione di errori rilevanti secondo la nozione definita nell’OIC 29 e nello IAS 8. In tali casi la correzione può avvenire soltanto attraverso lo strumento ordinario della dichiarazione integrativa.

 

irap

 

  • La correzione di errori contabili assume rilevo, ai fini Irap se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
  • si tratta di errori diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti;
  • la correzione è stata effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
  • la correzione è stata effettuata prima che tali soggetti abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento;
  • quale ulteriore condizione, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non è negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi.

 

In particolare, si esclude la possibilità di dare rilevanza, ai fini Irap, alla correzione se - e nei limiti in cui nel periodo d’imposta in cui i relativi elementi reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati - si è registrato un valore della produzione netto di segno opposto rispetto a quelle determinato nel periodo d’imposta in cui è rilevata la correzione. Si escludono, ad esempio, le ipotesi di errori di competenza relativi ai costi o ricavi che sono stati erroneamente imputati in un periodo d’imposta in cui il valore della produzione netta è negativo, anziché in un periodo d’imposta nel quale il valore della produzione netta è positivo.

 

Distribuzione non proporzionale di utili

 

Con la risposta a interpello 31.03.2026, n. 90, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla corretta qualificazione fiscale delle somme percepite da soci in caso di distribuzione di utili e riserve deliberata dall’assemblea in misura non proporzionale rispetto alle partecipazioni al capitale sociale detenute.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la qualificazione fiscale delle somme non può essere unitaria, ma deve distinguere tra la quota corrispondente alla partecipazione proporzionale - che mantiene la natura di dividendo con tassazione al 5% in capo ai soci Ires - e la quota eccedente, la quale, essendo sorretta da una causa negoziale diversa dalla mera divisione degli utili, si qualifica come sopravvenienza attiva ex art. 88, c. 3, lett. b) Tuir, interamente imponibile.

I soci che ricevono una quota inferiore al proporzionale rilevano esclusivamente i dividendi effettivamente deliberati in loro favore, senza alcun effetto fiscale derivante dalla rinuncia alla parte non percepita.

 

Principio di

proporzionalità

nella

distribuzione degli utili

 

  • Il diritto dei soci a ricevere gli utili in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale costituisce la regola generale, ma è derogabile per effetto di previsioni statutarie adottate nel rispetto dei limiti di legge1.
  • Il divieto assoluto è soltanto quello del patto leonino, che esclude uno o più soci da qualsiasi partecipazione agli utili o alle perdite.

 

  • Lo statuto può consentire all’assemblea di deliberare, all’unanimità, distribuzioni non proporzionali di utili e riserve disponibili.
  • La delibera deve essere adottata di volta in volta, senza escludere alcun socio e senza pregiudicare i diritti dei creditori sociali.

 

Momento

di insorgenza

del diritto

al dividendo

 

Il diritto al dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea ne delibera la distribuzione.

 

È la deliberazione assembleare a individuare il quantum spettante a ciascun socio, determinando così la nascita del diritto soggettivo alla percezione delle somme.

 

Qualificazione fiscale della quota

proporzionale

 

  • La porzione di utili distribuita corrispondente alla quota di partecipazione al capitale sociale del socio percettore si qualifica come dividendo ai sensi dell’art. 89, c. 2 Tuir.
  • Per i soci soggetti a Ires, il dividendo concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5% del suo ammontare (esenzione del 95%).

 

  • Il regime di esclusione del 95% si applica senza distinzione tra la quota proporzionale e quella eccedente, ma solo limitatamente alla parte corrispondente alla quota proporzionale di partecipazione.
  • Il socio che riceve meno del proporzionale rileva esclusivamente i dividendi effettivamente deliberati nei propri confronti, con piena applicazione del regime Ires ordinario.

 

Qualificazione fiscale

della quota

eccedente il

proporzionale

 

  • Le somme ricevute in misura superiore alla quota proporzionale di partecipazione, nell’ambito di una distribuzione non proporzionale sorretta da una causa negoziale diversa dalla mera divisione degli utili, non si qualificano come dividendi.
  • Esse costituiscono sopravvenienze attive ai sensi dell’art. 88, c. 3, lett. b) Tuir e concorrono alla formazione del reddito imponibile per l’intero loro ammontare (100%).

 

  • L’eccedenza deve essere separatamente individuata in sede di dichiarazione dei redditi e assoggettata a piena tassazione Ires.
  • Non si configura alcun obbligo di restituzione dell’eccedenza percepita né nei confronti della società né degli altri soci.

 

Tale interpretazione determina una doppia imposizione sugli stessi utili, già tassati in capo alla società che li distribuisce (Ires al 24%) e poi tassati al 100% in capo al socio percettore come sopravvenienza attiva.

 

Rilevanza

della causa

negoziale dell’operazione

 

  • La qualificazione fiscale di una distribuzione non proporzionale dipende dall’analisi della causa che sorregge l’operazione.
  • La distribuzione non proporzionale finalizzata a soddisfare esigenze diverse dalla mera divisione degli utili (ad esempio: esigenze di liquidità di un socio, mantenimento degli equilibri societari, fidelizzazione dei soci) non può essere considerata fiscalmente come una distribuzione di utili in toto.
  • Le motivazioni dell’operazione devono risultare dalla delibera assembleare e dalla documentazione allegata.

 

  • La presenza di finalità extra-distributive incide sulla qualificazione fiscale della sola parte eccedente il proporzionale.
  • L’Agenzia delle Entrate si riserva di valutare le operazioni anche sotto il profilo dell’abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000.

 

Nota1

Si segnala, per completezza, che il notariato del Triveneto con orientamento I.I.30 ha ritenuto l’inderogabilità della regola legale di attribuzione degli utili in misura proporzionale rispetto alle partecipazioni.

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di maggio 2026

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Venerdì

1 maggio

 

Agenzie

viaggi

 

Ritenuta provvigioni - Dal 1.05.2026 vi è l’obbligo di applicare la ritenuta sulle provvigioni per alcune categorie di intermediari finora escluse quali agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente (art. 1, cc. 140-142 L. 199/2025 - Art. 6 D.L. 38/2026).

 

Venerdì

15 maggio

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Sabato1

16 maggio

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

 

 

Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di aprile 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2026.

 

 

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

 

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2026 mediante il modello F24.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Tfr al Fondo Tesoreria - Le aziende costituite antecedentemente all’anno 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR al fondo di tesoreria Inps a fare tempo dal 1.01.2026, entro il 16.05.2026 (circ. Inps 12/2026).

 

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2026.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Sabato1

16 maggio

(segue)

 

Inail

 

Autoliquidazione - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2025/2026.

 

Imposta sui

servizi digitali

(web tax)

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta riferita al 2025.

 

Mercoledì

20 maggio

 

Imposte dirette

 

Mod. Redditi precompilato - L’Agenzia delle Entrate rende disponibili dal 20.05 le dichiarazioni precompilate dei titolari di partita Iva.

 

Enasarco

 

Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2026.

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Lunedì

25 maggio

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Mercoledì

27 maggio

 

Antiriciclaggio

 

Adempimenti - Entro il 27.05.2026 ogni professionista dovrà provvedere all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio cui è esposto il proprio studio professionale (Comunicazione CNDCEC 26.02.2026).

 

Giovedì

28 maggio

 

Bando Isi 2025

 

Domanda - Chiusura della procedura per la compilazione della domanda (ore 18:00).

 

Venerdì

29 maggio

 

Collegamento

Pos-Rt

 

Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 31.03.2026.

 

Sabato

30 maggio

 

Bilancio

 

Deposito - Termine per il deposito del bilancio, approvato entro il 30.04.2026, e degli allegati nel Registro Imprese. Entro tale termine deve essere registrato il verbale di approvazione del bilancio, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili.

 

Credito

d’imposta

Zes Unica

 

Comunicazione - Termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute dal 1.01.2026 e di quelle che si prevedono di sostenere fino al 31.12.2026 per gli operatori economici interessati al credito d’imposta Zls e Zes Unica.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Domenica1

31 maggio

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2026.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2026 di importo pari o superiore a € 5.000 (D.L. 73/2022).

 

Estromissione

agevolata 2026

 

Adempimenti - Entro il 31.05.2026 gli imprenditori individuali possono optare per l’estromissione dei beni strumentali (art. 1, c. 41 L. 199/2025).

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all’Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Fasi

 

Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2026 per i dirigenti in servizio.

 

Tasse

automobilistiche

 

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2026 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).

 

 

Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2026.


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