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Iperammortamento 2026: guida operativa aggiornata (decreto attuativo 4 maggio 2026)
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AGGIORNAMENTO ISA 2025 |
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Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello 730/2026 o il Modello Redditi PF 2026. |
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- omissis -
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Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità. |
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- omissis - |
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Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:
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La detrazione Irpef spetta, nella misura del 19%, per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. Si ricorda che, ai fini Irpef, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari). |
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OGGETTO |
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Tipologia di spesa ammessa |
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SPESE ESCLUSE |
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• La detrazione non spetta per:
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Tavola |
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Documentazione da conservare |
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La fruizione delle numerose agevolazioni fiscali in corso (nonché la fruizione delle rate di quelle di anni precedenti) deve essere gestita con attenzione e metodo al fine di evitare l’affannosa ricerca della documentazione al momento dell’eventuale controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Si fornisce una check list generica, senza pretesa di esaustività, per la raccolta e conservazione della documentazione. |
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Nelle società di persone, pur non essendo obbligatorie le riunioni assembleari e il relativo libro, si consiglia di apporre in calce al bilancio d’esercizio la dichiarazione che segue, con data e firma di tutti i soci. |
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APPROVAZIONE DEL BILANCIO
I sottoscritti soci della ………………………………………, con sede a ……………………………………………, in via …………………………………………………………, n. ……….., C.F. e P. Iva ……………………………., esaminato il bilancio al 31.12.2025, compiuti i controlli e avute le informazioni necessarie con reciproca collaborazione,
dichiarano
di approvare il suddetto bilancio che, in sintesi, evidenzia:
La voce del patrimonio netto comprende il risultato di esercizio, ovvero utile/perdita di € ……………………….
I sottoscritti soci dichiarano di avere deliberato la distribuzione dell’utile di esercizio come segue:
I sottoscritti soci dichiarano di avere deliberato di coprire la perdita di esercizio con le seguenti modalità: ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive |
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Entro il 31.05.2026 le aziende che intendono sospendere l’attività a causa delle ferie collettive possono trasmettere all’Inps l’istanza di differimento degli adempimenti contributivi in relazione sia al versamento dei contributi, sia alla presentazione della denuncia UniEmens. In particolare, il termine di versamento dei contributi è spostato al 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento, con il pagamento dei relativi interessi. Naturalmente, la situazione di effettiva chiusura denunciata può essere oggetto di indagine da parte dell’Inps e, in caso di mancato riscontro con quanto indicato dall’azienda, l’Istituto Previdenziale emette provvedimento di annullamento dell’autorizzazione, con applicazione delle relative sanzioni amministrative e civili per le aziende inadempienti. Tali accertamenti possono riguardare anche l’effettiva durata del periodo di chiusura dell’azienda. La domanda di autorizzazione al differimento deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445. |
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VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI |
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Normale scadenza |
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Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce. |
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Differimento |
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L’azienda può chiedere, per il periodo di ferie collettive, il differimento degli adempimenti contributivi, per impossibilità di effettuazione materiale del versamento. |
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Condizione |
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Versamento |
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DENUNCIA UNIEMENS |
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DOMANDA DI DIFFERMENTO |
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Presentazione telematica |
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Richiesta al Comitato Provinciale dell’Inps |
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Entro il 31.05 dell’anno in cui si intende procedere al differimento. |
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Rifiuto |
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Ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’Inps. |
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Autorizzazione |
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Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, per il 2026 è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch’esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell’agente, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e dal Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali. |
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CONTRIBUZIONE ENASARCO |
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Il contributo Enasarco 2026 è rimasto invariato al 17% e si applica alle provvigioni maturate e di competenza dal 1.01.2026. |
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La contribuzione è dovuta al 50% dalla ditta mandante e al 50% dall’agente. |
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Ogni anno l’Enasarco rimodula i minimali e i massimali provvigionali annui. |
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ALIQUOTA dal 1.01.2026 |
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Il contributo Enasarco è pari al 17%. |
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Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell’agente (8,50%). |
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agente pluri-mandatario |
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Massimale provvigionale |
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€ 30.478,00 per ciascun preponente. |
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Massimale contributivo |
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€ 5.181,26 per ciascun preponente. |
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Di cui € 2.590,63 a carico dell’agente. |
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Minimale contributivo1 |
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€ 515,00 per ciascun preponente. |
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€ 128,75 per ogni trimestre. |
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agente MONO-mandatario |
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Massimale provvigionale |
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€ 45.717,00. |
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Massimale contributivo |
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€ 7.771,89. |
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Di cui € 3.885,945 a carico dell’agente. |
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Minimale contributivo1 |
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€ 1.026,00. |
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€ 256,50 per ogni trimestre. |
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Nota1 |
La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimo da versare è a totale carico della preponente. |
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AGENTI IN FORMA DI S.P.A. O S.R.L. |
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Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell’anno. |
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La correzione di un errore contabile ha rilevanza civilistica e fiscale. Sul primo aspetto la disciplina è trattata dall’OIC 29, che definisce i criteri di rilevazione e rappresentazione nel bilancio d’esercizio e consolidato di taluni fatti e partite con caratteristiche di straordinarietà e/o di non riferibilità all’attività ordinaria svolta dall’impresa nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. La correzione deve avvenire sempre nell’esercizio in cui è individuato, a nulla rilevando l’entità dell’errore e, ove sussista l’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, occorre fornire specifica informativa nella nota integrativa. Inoltre, se l’errore commesso nei precedenti esercizi è talmente grave da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio, sussiste l’obbligo di una nuova approvazione e del successivo deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. L’art. 4 D.Lgs. 192/2025 riconosce alla correzione dell’errore non rilevante, effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui si è verificato, la stessa valenza fiscale che essa assume ai fini contabili. Conseguentemente, si determina, ai fini fiscali, lo spostamento della competenza temporale della posta, oggetto di correzione, dall’anno dell’errore all’anno della correzione. |
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RILEVANZA FISCALE DELLA CORREZIONE DEGLI ERRORI |
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Casi esclusi |
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Non rientrano nella disciplina la correzione di errori contabili non rilevanti effettuata dopo la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo, la correzione effettuata da soggetti che non devono obbligatoriamente sottoporre il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, e la correzione di errori rilevanti secondo la nozione definita nell’OIC 29 e nello IAS 8. In tali casi la correzione può avvenire soltanto attraverso lo strumento ordinario della dichiarazione integrativa. |
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irap |
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Con la risposta a interpello 31.03.2026, n. 90, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla corretta qualificazione fiscale delle somme percepite da soci in caso di distribuzione di utili e riserve deliberata dall’assemblea in misura non proporzionale rispetto alle partecipazioni al capitale sociale detenute. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la qualificazione fiscale delle somme non può essere unitaria, ma deve distinguere tra la quota corrispondente alla partecipazione proporzionale - che mantiene la natura di dividendo con tassazione al 5% in capo ai soci Ires - e la quota eccedente, la quale, essendo sorretta da una causa negoziale diversa dalla mera divisione degli utili, si qualifica come sopravvenienza attiva ex art. 88, c. 3, lett. b) Tuir, interamente imponibile. I soci che ricevono una quota inferiore al proporzionale rilevano esclusivamente i dividendi effettivamente deliberati in loro favore, senza alcun effetto fiscale derivante dalla rinuncia alla parte non percepita. |
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Principio di proporzionalità nella distribuzione degli utili |
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Momento di insorgenza del diritto al dividendo |
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Il diritto al dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea ne delibera la distribuzione. |
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È la deliberazione assembleare a individuare il quantum spettante a ciascun socio, determinando così la nascita del diritto soggettivo alla percezione delle somme. |
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Qualificazione fiscale della quota proporzionale |
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Qualificazione fiscale della quota eccedente il proporzionale |
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Rilevanza della causa negoziale dell’operazione |
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Nota1 |
Si segnala, per completezza, che il notariato del Triveneto con orientamento I.I.30 ha ritenuto l’inderogabilità della regola legale di attribuzione degli utili in misura proporzionale rispetto alle partecipazioni. |
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SCADENZARIO |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Venerdì 1 maggio |
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Agenzie viaggi |
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Ritenuta provvigioni - Dal 1.05.2026 vi è l’obbligo di applicare la ritenuta sulle provvigioni per alcune categorie di intermediari finora escluse quali agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente (art. 1, cc. 140-142 L. 199/2025 - Art. 6 D.L. 38/2026). |
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15 maggio |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Sabato1 16 maggio |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. |
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Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di aprile 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2026. |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2026 mediante il modello F24. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Tfr al Fondo Tesoreria - Le aziende costituite antecedentemente all’anno 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR al fondo di tesoreria Inps a fare tempo dal 1.01.2026, entro il 16.05.2026 (circ. Inps 12/2026). |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2026. |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Sabato1 16 maggio (segue) |
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Inail |
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Autoliquidazione - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2025/2026. |
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Imposta sui servizi digitali (web tax) |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta riferita al 2025. |
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Mercoledì 20 maggio |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi precompilato - L’Agenzia delle Entrate rende disponibili dal 20.05 le dichiarazioni precompilate dei titolari di partita Iva. |
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Enasarco |
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Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2026. |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
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Lunedì 25 maggio |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
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Mercoledì 27 maggio |
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Antiriciclaggio |
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Adempimenti - Entro il 27.05.2026 ogni professionista dovrà provvedere all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio cui è esposto il proprio studio professionale (Comunicazione CNDCEC 26.02.2026). |
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Giovedì 28 maggio |
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Bando Isi 2025 |
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Domanda - Chiusura della procedura per la compilazione della domanda (ore 18:00). |
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Venerdì 29 maggio |
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Collegamento Pos-Rt |
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Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 31.03.2026. |
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Sabato 30 maggio |
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Bilancio |
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Deposito - Termine per il deposito del bilancio, approvato entro il 30.04.2026, e degli allegati nel Registro Imprese. Entro tale termine deve essere registrato il verbale di approvazione del bilancio, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili. |
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Credito d’imposta Zes Unica |
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Comunicazione - Termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute dal 1.01.2026 e di quelle che si prevedono di sostenere fino al 31.12.2026 per gli operatori economici interessati al credito d’imposta Zls e Zes Unica. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Domenica1 31 maggio |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2026. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2026 di importo pari o superiore a € 5.000 (D.L. 73/2022). |
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Estromissione agevolata 2026 |
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Adempimenti - Entro il 31.05.2026 gli imprenditori individuali possono optare per l’estromissione dei beni strumentali (art. 1, c. 41 L. 199/2025). |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all’Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Fasi |
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Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2026 per i dirigenti in servizio. |
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Tasse automobilistiche |
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Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2026 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza). |
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