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· Definizione agevolata di tributi ed entrate di Regioni ed enti locali |
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· Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti |
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· Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2026 |
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RIADDEBITO SPESE PER LAVORO AUTONOMO |
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· L’Agenzia delle Entrate, durante Telefisco 2026, ha precisato che il riaddebito delle spese sostenute per l’uso degli immobili da parte del lavoratore autonomo non concorre alla formazione del reddito imponibile, a prescindere dalla natura del soggetto a cui la spesa è riaddebitata. Di conseguenza, tali spese non potranno essere ritenute deducibili dal soggetto che le sostiene |
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Attraverso il comunicato stampa del 20.01.2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sono disponibili, sul proprio sito Internet, le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla c.d. Rottamazione-quinquies, introdotta dalla L. 199/2025. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30.04.2026. Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare i debiti che possono essere “rottamati”; inoltre, sempre al fine di agevolare la domanda, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova definizione agevolata, tra cui quelle relative alle altre novità più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti. I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area riservata - a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate - il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento. Successivamente, entro il 30.06.2026 l’agente della riscossione comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. |
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Invio della domanda |
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· È possibile presentare la domanda di adesione utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito Internet:
· Se la domanda è presentata in area riservata, il servizio propone esclusivamente i carichi “definibili”, mentre, se è presentata in area pubblica, è possibile inserire i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi “definibile”. |
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Adesione in caso di sovra-indebitamento |
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Per i carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati ex L. 3/2012 o ex D. Lgs. 14/2019 la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2026 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello. |
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Adempimenti successivi |
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· Per la domanda presentata in area riservata, verrà recapitata una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). · Per la domanda presentata in area pubblica: a) sarà recapitata una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore a pena di invalidità del link e annullamento automatico della domanda; b) dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; c) se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta. |
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Comunicazione degli importi dovuti |
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· L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente, entro il 30.06.2026, una “Comunicazione” di: a) accoglimento della domanda, contenente: - l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies; - la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; - i moduli di pagamento precompilati; - le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente; b) l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies. · Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata. |
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PIANO DEI PAGAMENTI |
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· Il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31.07.2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza: - la 1ª, la 2ª e la 3ª rata, rispettivamente, il 31.07.2026, il 30.09.2026 e il 30.11.2026; - dalla 4ª alla 51ª rata, rispettivamente, il 31.01, il 31.03, il 31.05, il 31.07, il 30.09 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027; - dalla 52ª alla 54ª rata, rispettivamente, il 31.01.2035, il 31.03.2035 e il 31.05.2035. · Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1.08.2026. · L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100. |
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Definizione agevolata di tributi ed entrate di Regioni ed enti locali |
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È stata introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) una nuova disciplina per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso dal 1.01.2000 al 31.12.2023 (c.d. rottamazione-quinquies). Tale disciplina però - governata dai cc. da 82 a 100 dell’art. 1 della citata L. 199/2025 - non si applica ai c.d. “tributi locali” ma esclusivamente alle imposte statali, ai contributi previdenziali dovuti all’Inps e alle sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, dalle amministrazioni statali. Il legislatore ha comunque previsto, attraverso l’art. 1, cc. da 102 a 110 L. 199/2025, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate ai tributi locali. Le menzionate disposizioni non prevedono una disciplina compiuta per definizione agevolata dei tributi locali, ma riconoscono, in via strutturale, a favore delle Regioni e degli enti locali, la possibilità di introdurre, nell’ambito della propria autonomia ordinamentale, forme di definizione agevolata dei propri tributi, purché nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla L. 199/2025. La recente nota dell’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale - ANCI), pubblicata il 27.01.2026 approfondisce l’interpretazione della norma primaria e fornisce indicazioni operative per l’attuazione della definizione agevolata, oltre a fornire uno schema-tipo di regolamento, articolato in cinque sezioni, adattabile alle esigenze dei singoli enti. Alla Nota sono seguiti i chiarimenti del Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento Finanze nella Videoconferenza del 5.02.2026. |
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FACOLTà PER REGIONI ED ENTI LOCALI |
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· Le Regioni e gli enti locali potranno stabilire forme di definizione agevolata: a) che prevedano l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni; b) per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti; c) anche per i casi in cui: - siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione; - per i tributi locali oggetto di definizione risultino già instaurati dei contenziosi tributari in cui è parte l’ente locale; d) in presenza di forme di definizione agevolata previste dalla legge statale, introdurre (anche in casi di affidamento della riscossione) analoghe forme di definizione agevolata, per assicurare ai contribuenti lo stesso trattamento tributario. |
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FORMA |
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Le Regioni e gli enti locali potranno adottare le definizioni agevolate con le forme previste dalla legislazione per l’adozione di propri atti destinati a disciplinare i tributi di loro spettanza. |
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OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA |
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Tributi disciplinati e gestiti da regioni ed enti locali, comprese anche entrate di natura patrimoniale. |
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Esclusioni |
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· Irap. · Compartecipazioni e addizionali a tributi erariali. |
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L’art. 1, c. 72 L. 234/2021 ha reso definitivo l’aumento a € 2 milioni del limite di compensazione orizzontale. Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 ovvero di richiesta di rimborso in modalità semplificata. L’incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l’istituto della compensazione nel modello F24. |
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Compensazione verticale |
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· Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a debiti e crediti riguardanti la medesima imposta e con precisi limiti temporali: si tratta della cd. compensazione verticale (detta anche “interna”). · Con la compensazione verticale si riporta un credito a un periodo successivo, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo. |
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Compensazione orizzontale |
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I contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione “orizzontale” nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino ad ammontare annuo non superiore € 2 milioni. |
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Compensazione orizzontale AI FINI IMPOSTE DIRETTE E IVA |
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· L’aumento del limite incide sull’ammontare della soglia massima annua di compensazione. · Il plafond, che vale per anno di presentazione del modello F24 e non per anno di formazione del credito, opera cumulativamente per tutti i crediti d’imposta. · I crediti non utilizzati nel periodo sono rigenerati in dichiarazione. |
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È necessario rispettare i vincoli, nonché le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell’istituto della compensazione. Si deve presentare preventivamente, quindi, la dichiarazione in caso di crediti relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap di ammontare annuo superiore a € 5.000, essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti e l’apposizione del visto di conformità ovvero la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.
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Sotto il profilo procedurale occorre presentare il modello F24 che espone la compensazione mediante le procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, senza più possibilità di utilizzare i normali canali bancari. |
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· La compensazione orizzontale può essere effettuata: - dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a € 5.000; - dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità ovvero sottoscrizione, per importi superiori a € 5.000. |
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rilascio del visto di conformità |
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· I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti Iva per importi superiori a € 5.000 annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. · Alternativamente, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti soggetti al controllo ex art. 2409-bis c.c. |
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Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti |
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L’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. L’art. 1, cc. 94-97 L. 213/2023 ha introdotto l’art. 37, c. 37-quinquies D.L. 223/2006, al fine di disciplinare un nuovo divieto di compensazione mediante modello F24 in presenza di iscrizioni a ruolo scadute. In particolare, dal 1.07.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Tale disposizione non sostituisce né abroga l’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010. L’art. 4, c. 2 D.L. 39/2024 è intervenuto sulla norma volta a escludere la compensazione per i soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a € 100.000, stabilendo che il divieto di compensazione non opera con riferimento alle somme che sono oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta decadenza, eliminando la previsione dell’integrale rimozione dell’ammontare dei debiti scaduti. Da ultimo l’art. 1, c. 116 L. 199/2025 ha ridotto il limite di € 100.000 a € 50.000, con effetto dal 1.01.2026. |
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LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.500,00 |
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Diritti iscritti a ruolo |
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Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00. |
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Per le quali sia scaduto il termine di pagamento. |
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Vincolo |
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Il contribuente deve pagare, preventivamente, l’intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori1. |
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Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24. |
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Crediti erariali interessati |
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· Il divieto di compensazione opera in merito a: - imposte dirette (Irpef, Ires); - Irap; - addizionali alle imposte dirette; - Iva; - altre imposte indirette (esempio: imposta di registro). |
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Compensazione orizzontale |
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Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. |
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divieto assoluto di COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 50.000,00 |
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Ruoli scaduti |
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· Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (sanzioni e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, esclusi gli interessi di mora e l’aggio) o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a € 50.000 (dal 1.01.2026, in precedenza € 100.000) e per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 D. Lgs. 241/1997. · Sono inibite, pertanto le compensazioni in generale e non solo la compensazione dei crediti erariali. Conseguentemente, rientrano anche le compensazioni di crediti istituiti dalla legislazione speciale, da indicare nel quadro RU del modello Redditi. |
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Vincolo |
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La previsione cessa di applicarsi a seguito della riduzione sottosoglia per effetto del pagamento (anche parziale) delle somme. |
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Compensazione orizzontale |
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Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. |
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Limiti |
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· Il divieto di compensazione non opera: - per i crediti relativi ai contributi Inps, nonché ai premi Inail; - per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. |
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Nota |
1. In tal caso, il divieto alla compensazione non è assoluto, perché non riguarda la parte eccedente rispetto a quella iscritta a ruolo. Ad esempio, se un contribuente ha un importo iscritto a ruolo scaduto pari a € 3.500 e un credito fiscale Irpef pari a € 10.000, la parte eccedente, pari a € 6.500, potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale (con visto di conformità e dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione). |
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Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l’apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. è inoltre disposto l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito compensato. In merito al rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che i soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli Isa sono esonerati dall’applicazione del visto di conformità per importi non superiori a |
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COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
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Importi annui fino a € 5.000,00 |
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La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva2.
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Importi annui superiori a € 5.000,001 |
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La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
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è richiesta l’apposizione del visto di conformità3, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile. |
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Modalità |
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Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva. |
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Note |
1. Elevato a € 50.000 per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009] durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. 2. Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge. 3. Salvo l’esonero per i soggetti Isa che fruiscono dei benefici premiali. |
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Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti. |
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Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
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Versamento mensile Iva, ritenute, contributi |
Gennaio 2026 |
16.02.2026 |
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T |
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Febbraio 2026 |
16.03.2026 |
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£ |
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Marzo 2025 |
16.04.2026 |
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£ |
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Aprile 2026 |
18.05.2026 |
|
£ |
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Maggio 2026 |
16.06.2026 |
|
£ |
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Giugno 2026 |
16.07.2026 |
|
£ |
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Luglio 2026 |
20.08.2026 |
|
£ |
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Agosto 2026 |
16.09.2026 |
|
£ |
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Settembre 2026 |
16.10.2026 |
|
£ |
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Ottobre 2026 |
16.11.2026 |
|
£ |
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Novembre 2026 |
16.12.2026 |
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£ |
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Dicembre 2026 |
18.01.2027 |
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£ |
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Versamento trimestrale Iva |
1° trimestre 2026 |
18.05.2026 |
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£ |
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2° trimestre 2026 |
20.08.2026 |
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£ |
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3° trimestre 2026 |
16.11.2026 |
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£ |
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4° trimestre 2026
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16.02.2027 |
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£ |
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Richiesta di rimborso -compensazione Iva infrannuale – Mod. TR |
1° trimestre 2026 |
30.04.2026 |
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£ |
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2° trimestre 2026 |
31.07.2026 |
|
£ |
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3° trimestre 2026 |
2.11.2026 |
|
£ |
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Elenchi Intrastat |
Gennaio 2026 |
25.02.2026 |
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T |
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Febbraio 2026 |
25.03.2026 |
|
£ |
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Marzo 2026 |
1° trimestre 2026 |
27.04.2026 |
|
£ |
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Aprile 2026 |
25.05.2026 |
|
£ |
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Maggio 2026 |
25.06.2026 |
|
£ |
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Giugno 2026 |
2° trimestre 2026 |
27.07.2026 |
|
£ |
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Luglio 2026 |
25.08.2026 |
|
£ |
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Agosto 2026 |
25.09.2026 |
|
£ |
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Settembre 2026 |
3° trimestre 2026 |
26.10.2026 |
|
£ |
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Ottobre 2026 |
25.11.2026 |
|
£ |
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Novembre 2026 |
28.12.2026 |
|
£ |
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Dicembre 2026 |
4° trimestre 2026 |
25.01.2027 |
|
£ |
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Comunicazioni Iva |
Comunicazione liquidazioni Iva 2026 |
4° trimestre 2025 |
2.03.2026 |
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£ |
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1° trimestre 2026 |
1.06.2026 |
|
£ |
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2° trimestre 2026 |
30.09.2026 |
|
£ |
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3° trimestre 2026 |
30.11.2026 |
|
£ |
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4° trimestre 2026 |
1.03.2027 |
|
£ |
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|
OSS |
4° trimestre 2025 |
2.02.2026 |
|
£ |
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1° trimestre 2026 |
30.04.2026 |
|
£ |
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2° trimestre 2026 |
31.07.2026 |
|
£ |
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3° trimestre 2026 |
31.10.2026 |
|
£ |
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IOSS |
Dicembre 2025 |
2.02.2026 |
|
£ |
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Gennaio 2026 |
28.02.2026 |
|
£ |
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Febbraio 2026 |
31.03.2026 |
|
£ |
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Marzo 2026 |
30.04.2026 |
|
£ |
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Aprile 2026 |
31.05.2026 |
|
£ |
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Maggio 2026 |
30.06.2026 |
|
£ |
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Giugno 2026 |
31.07.2026 |
|
£ |
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Luglio 2026 |
31.08.2026 |
|
£ |
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Agosto 2026 |
30.09.2026 |
|
£ |
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Settembre 2026 |
31.10.2026 |
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£ |
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Ottobre 2026 |
30.11.2026 |
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£ |
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Novembre 2026 |
31.12.2026 |
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£ |
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Dicembre 2026 |
31.01.2027 |
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£ |
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Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
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Comunicazioni dati al Sistema Tessera Sanitaria |
Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, ostetriche, |
2.02.2026 |
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£ |
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Spese veterinarie anno 2025 |
16.03.2026 |
|
£ |
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Presentazione dichiarazioni annuali |
Invio telematico CU/2026 |
16.03.2026 |
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T |
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|
Invio telematico CU/2026 - lavoro autonomo e |
30.04.2026 |
|
£ |
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|
Invio telematico Mod. Iva/2026 |
30.04.2026 |
|
£ |
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|
Invio telematico Mod. 730/2026 |
30.09.2026 |
Termini differenziati per CAF/professionisti |
£ |
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|
Invio telematico Mod. Redditi e Irap |
2.11.2026 |
|
£ |
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|
Invio telematico Mod. 770/2026 |
2.11.2026 |
|
£ |
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Versamenti relativi a Redditi-Irap-Iva |
Saldo annuale Iva 2025 |
16.03.2026 |
È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese. |
£ |
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· Saldo 2025 e 1° acconto 2026 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive · Diritto C.C.I.A.A. |
30.06.2026 |
|
£ |
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- oppure - |
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30.07.2026 + magg. 0,40% |
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£ |
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2° acconto 2026 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva |
30.11.2026 |
|
£ |
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Versamento acconto Iva 2027 |
28.12.2026 |
|
£ |
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Altri adempimenti |
Versamento saldo Inail 2025 e 1° acconto 2026 |
16.02.2026 |
|
£ |
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Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari) |
28.02.2026 |
|
£ |
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Dichiarazione retribuzioni Inail 2025 |
2.03.2026 |
|
£ |
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Versamento tassa annuale libri sociali |
16.03.2026 |
|
£ |
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Versamento 2ª rata imposta affrancamento riserve in sospensione d’imposta anno 2024 (art. 14 D.Lgs. 192/2024) |
30.06.2026 |
|
£ |
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|
Versamento 1ª rata imposta affrancamento riserve in sospensione d’imposta anno 2025 (L. 199/2025) |
30.06.2026 |
|
£ |
||
|
Versamento 2ª rata imposta sostitutiva estromissione immobile ditta individuale (art. 1, c. 37 L. 207/2024) |
30.06.2026 |
|
£ |
||
|
Termine adesione CPB biennio 2026-2027 |
30.09.2026 |
|
£ |
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|
Versamento 1ª rata imposta sostitutiva assegnazione, cessione, trasformazione agevolata (L. 199/2025) |
30.09.2026 |
|
£ |
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|
Versamento 3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024 |
30.11.2026 |
|
£ |
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|
Versamento 2ª rata imposta sostitutiva assegnazione, cessione, trasformazione agevolata (L. 199/2025) |
30.11.2026 |
|
£ |
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|
Versamento 2ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti all’1.01.2024 |
30.11.2026 |
|
£ |
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|
Versamento 1ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti all’1.01.2025 |
30.11.2026 |
|
£ |
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|
Versamento 1ª rata imposta sostitutiva estromissione immobile ditta individuale (L. 199/2025) |
30.11.2026 |
|
£ |
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sostitutiva rivalutazione TFR |
Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2025) |
16.02.2026 |
|
T |
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Versamento acconto imposta sostitutiva 2026 rivalutazione TFR |
16.12.2026 |
|
£ |
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Imposta di bollo su documenti informatici |
Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche 2025 |
29.04.2026 |
|
£ |
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|
Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche |
4° trimestre 2025 |
2.03.2026 |
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1° trimestre 2026 |
3.06.2026 |
|
£ |
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Se imposta 1° trimestre è inferiore € 5.000 |
30.11.2026 |
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£ |
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2° trimestre 2026 |
30.09.2026 |
|
£ |
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Se imposta di bollo del 1° e 2° |
30.11.2026 |
|
£ |
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|
3° trimestre 2026 |
30.11.2026 |
|
£ |
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4° trimestre 2026 |
1.03.2027 |
|
£ |
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Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
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IMU |
Versamento acconto 2026 |
16.06.2026 |
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£ |
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Dichiarazione variazioni 2025 |
30.06.2026 |
|
£ |
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Versamento saldo 2026 |
16.12.2026 |
|
£ |
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Versamento IVS |
4° trimestre 2025 (fissi) |
16.02.2026 |
|
£ |
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1° trimestre 2026 (fissi) |
18.05.2026 |
|
£ |
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1° acconto 2026 (eccedenti minimale) |
30.06.2026 |
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£ |
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1° acconto 2026 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale) |
30.07.2026 |
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£ |
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2° trimestre 2026 (fissi) |
20.08.2026 |
|
£ |
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3° trimestre 2026 (fissi) |
16.11.2026 |
|
£ |
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2° acconto 2026 (eccedenti minimale) |
30.11.2026 |
|
£ |
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Versamento contributi Enasarco (case mandanti) |
Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2025 |
20.02.2026 |
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£ |
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Versamento FIRR maturato 2025 |
31.03.2026 |
|
£ |
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Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2026 |
20.05.2026 |
|
£ |
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Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2026 |
20.08.2026 |
|
£ |
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Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2026 |
20.11.2026 |
|
£ |
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Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni |
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Si propone una check list utile per la raccolta dei dati inerenti la stesura della Certificazione Unica 2026. |
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Dal 2026 il modello INTRA 2 bis relativo all’acquisto di beni va presentato esclusivamente dai soggetti passivi Iva che hanno superato la nuova soglia trimestrale di € 2.000.000, in almeno uno dei 4 trimestri precedenti. Gli altri modelli INTRA mantengono le soglie preesistenti. |
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Semplificazioni ai modelli INTRA 2 bis |
|
Con la determinazione prot. n. 84415/RU del 3.02.2026 l’Agenzia delle Dogane ha stabilito, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, che i soggetti di cui all’art. 1 del D.M. 22.02.2010, presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a € 2.000.000. |
|
DECORRENZA |
|
Le disposizioni in argomento si applicano a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari da effettuarsi, ai sensi dell’art. 50, c. 6-bis, D.L. 30.08.1993, n. 331, entro il 25.02.2026 (relativi a gennaio 2026). |
|
ALTRI mODELLI |
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Restano ferme le altre soglie previste per gli altri modelli INTRA (acquisti di servizi e cessione di beni e servizi) approvati con determinazione dell’Agenzia delle dogane, adottata di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istat, prot. n. 493869/RU del 23.12.2021. |
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Periodicità |
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· La verifica delle soglie deve essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di operazioni Intrastat. · Nel sistema Intrastat, infatti, le soglie non sono cumulative, ma autonome.
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MODELLI INTRASTAT1
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termini di presentazionE |
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· I modelli INTRA devono essere presentati: - entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento, per gli elenchi mensili; - entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento per gli elenchi trimestrali. · I modelli INTRA non devono essere presentati in assenza di operazioni attive e passive nel mese o trimestre di riferimento. |
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Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. È necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl. |
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Adempimenti |
Scadenze indicative |
Termini indicativi |
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Ordinari |
Bilancio consolidato o particolari esigenze |
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· Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: - stato patrimoniale; - conto economico; - nota integrativa; - rendiconto finanziario (se obbligatorio). |
Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea. |
30.031 |
30.051 |
|
|
· Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria). |
Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino a che sia approvato. |
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· Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo. |
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Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati. |
Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.
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15.041 |
14.061 |
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Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell’assemblea2. |
Entro gli 8 giorni precedenti l’adunanza. |
22.041 |
21.061 |
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Assemblea di approvazione del bilancio3. |
Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio4. |
30.041 |
29.061 |
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Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica). |
Entro 30 giorni dall’appro-vazione del bilancio. |
30.051 |
29.071 |
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Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica. |
Entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. |
30.10 (se l’esercizio coincide con l’anno solare). |
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Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari (ovvero conservazione elettronica). |
Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
· È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati nei termini. · Conservazione elettronica: 31.01. |
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|
Note |
1. In caso di anno bisestile, si sottrae un giorno. 2. L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata. 3. L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. 4. Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 c.c.). |
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SCADENZARIO |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Domenica 1 marzo |
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Imposte dirette |
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Ritenuta provvigioni - Dal 1.03.2026 vi è l’obbligo di applicare la ritenuta sulle provigioni per alcune categorie di intermediari finora escluse quali agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente (art. 1, cc. 140-142 L. 199/2025). |
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Tassa sui pacchi |
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Pagamento - Dal 1.03.2026, per le importazioni dichiarate in forma ordinaria il contributo di € 2 dovrà essere liquidato e corrisposto nell’ambito della dichiarazione doganale utilizzando il codice tributo 159, mentre per le importazioni dichiarate in forma semplificata si procederà, salvo diverse ulteriori istruzioni, con la contabilizzazione e pagamento periodici come disciplinati nella circolare Dogane 37/2025 (Circ. Dogane 1/D/2026). |
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Lunedì 2 marzo |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2025, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Lunedì 9 marzo |
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Mod. 730 precompilato |
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Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2025, l’opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02 al 9.03.2026, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. |
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Domenica 15 marzo |
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Concordato preventivo biennale |
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Ravvedimento speciale 2019-2023 - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sostitutiva da parte dei soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026. |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Tassa sui pacchi |
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Dichiarazione - I contributi di € 2 previsti per le spedizioni da Paese terzo effettuate dal 1.02.2026 al 28.02.2026 formeranno oggetto di contabilizzazione e pagamento sulla base di dichiarazione redatta secondo il modello allegato alla Circ. Dogane 37/2025 da presentarsi entro il 15.03.2026 (Circ. Dogane 1/D/2026). |
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Lunedì 16 marzo |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. |
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Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di febbraio 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2025. |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Lunedì 16 marzo (segue) |
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Iva (segue) |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2025. |
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Assistenza |
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Ricezione dei dati mod. 730-4 - Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2026 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico in caso di variazione dell’intermediario (Circ. Ag. Entrate n. 3/E/2019). |
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Sostituti d’imposta |
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Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16.03.2026 (30.04.2026 per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari; 31.10.2026 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata) - Istruzioni Mod. CU 2026. |
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Certificazione utili societari |
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Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2025. |
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Tassa concessioni governative |
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Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti. |
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Modello 730 precompilato |
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Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2025. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese funebri sostenute nel 2025, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell’asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2025. Banche e Poste devono inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2025 (D.M. Finanze 13.01.2016). |
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Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016). |
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Spese scolastiche - I soggetti di cui all’art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all’Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069). |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Lunedì 16 marzo (segue) |
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Modello 730 precompilato (segue) |
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Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili o detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche. L’invio è obbligatorio per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000,00 (D.M. Finanze 3.02.2021). |
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Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria delle spese veterinarie relative al 2025 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019). |
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Spese abbonamento trasporto pubblico - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel 2025 per gli abbonamenti dei trasporti pubblici (Provv. Ag. Entrate 4.10.2023). |
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Venerdì 20 marzo |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
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Lunedì 23 marzo |
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Spese veterinarie |
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Sistema tessera sanitaria - Termine di invio di correzioni ai dati delle spese veterinarie 2025. |
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Mercoledì 25 marzo |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
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Lunedì 30 marzo |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Martedì 31 marzo |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2025, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Dottori commercialisti |
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Versamento - Termine di versamento della 2ª rata delle eccedenze 2025 per coloro che hanno scelto la rateizzazione. |
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Firr |
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Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale maturato nel 2025, relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico. |
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Bilancio |
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Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 31.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo. |
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Bonus pubblicità |
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Comunicazione - Entro il 31.03.2026 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2026. |
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Zes unica |
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Comunicazione - Gli operatori economici devono comunicare all’Agenzia delle Entrate tra il 31.03 e il 30.05.2026 l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere nel 2026. |
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Enti associativi |
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Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2025 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati. |
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Erogazioni liberali alla cultura |
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Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno 2025 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir]. |
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Polizze catastrofali |
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Obbligo - Termine per l’obbligo di stipula di polizze assicurative contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le micro e piccole imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande e turistico-ricettive. |
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