Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario fiscale e scadenze di Marzo 2026

·   In evidenza

Pag. 1

·   Domanda di adesione alla rottamazione-quinquies

Pag. 2

·   Definizione agevolata di tributi ed entrate di Regioni ed enti locali

Pag. 3

·   Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale

Pag. 4

·   Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti

Pag. 5

·   Compensazione orizzontale del credito Iva

Pag. 6

·   Scadenze fiscali 2026

Pag. 7

·   Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2026

Pag. 10

·   Soglie Intrastat 2026

Pag. 11

·   Scadenze e adempimenti di bilancio

Pag. 12

·  Principali adempimenti mese di marzo 2026

Pag. 12

In evidenza

RIADDEBITO SPESE

PER LAVORO

AUTONOMO

 

·   L’Agenzia delle Entrate, durante Telefisco 2026, ha precisato che il riaddebito delle spese sostenute per l’uso degli immobili da parte del lavoratore autonomo non concorre alla formazione del reddito imponibile, a prescindere dalla natura del soggetto a cui la spesa è riaddebitata. Di conseguenza, tali spese non potranno essere ritenute deducibili dal soggetto che le sostiene

Domanda di adesione alla rottamazione-quinquies

 

Attraverso il comunicato stampa del 20.01.2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sono disponibili, sul proprio sito Internet, le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla c.d. Rottamazione-quinquies, introdotta dalla L. 199/2025. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30.04.2026. Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare i debiti che possono essere “rottamati”; inoltre, sempre al fine di agevolare la domanda, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova definizione agevolata, tra cui quelle relative alle altre novità più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti.

I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area riservata - a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate - il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.

In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento.

Successivamente, entro il 30.06.2026 l’agente della riscossione comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

 

Invio della

domanda

 

·    È possibile presentare la domanda di adesione utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito Internet:

 

In area

riservata

Con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’Inps) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento.

In area

pubblica

Compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

 

·    Se la domanda è presentata in area riservata, il servizio propone esclusivamente i carichi “definibili”, mentre, se è presentata in area pubblica, è possibile inserire i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi “definibile”.

 

Adesione in caso di sovra-indebitamento

 

Per i carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati ex L. 3/2012 o ex D. Lgs. 14/2019 la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2026 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.

 

Adempimenti successivi

 

·    Per la domanda presentata in area riservata, verrà recapitata una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).

·    Per la domanda presentata in area pubblica:

a)     sarà recapitata una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore a pena di invalidità del link e annullamento automatico della domanda;

b)     dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;

c)     se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.

 

Comunicazione degli importi dovuti

 

·   L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente, entro il 30.06.2026, una “Comunicazione” di:

a)    accoglimento della domanda, contenente:

-     l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;

-     la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;

-     i moduli di pagamento precompilati;

-     le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;

b)     l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.

·    Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata.

 

PIANO DEI

PAGAMENTI

 

·    Il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31.07.2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

-     la 1ª, la 2ª e la 3ª rata, rispettivamente, il 31.07.2026, il 30.09.2026 e il 30.11.2026;

-     dalla 4ª alla 51ª rata, rispettivamente, il 31.01, il 31.03, il 31.05, il 31.07, il 30.09 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;

-     dalla 52ª alla 54ª rata, rispettivamente, il 31.01.2035, il 31.03.2035 e il 31.05.2035.

·    Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1.08.2026.

·    L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100.

 

Definizione agevolata di tributi ed entrate di Regioni ed enti locali

 

È stata introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) una nuova disciplina per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso dal 1.01.2000 al 31.12.2023 (c.d. rottamazione-quinquies).

Tale disciplina però - governata dai cc. da 82 a 100 dell’art. 1 della citata L. 199/2025 - non si applica ai c.d. “tributi locali” ma esclusivamente alle imposte statali, ai contributi previdenziali dovuti all’Inps e alle sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, dalle amministrazioni statali.

Il legislatore ha comunque previsto, attraverso l’art. 1, cc. da 102 a 110 L. 199/2025, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate ai tributi locali.

Le menzionate disposizioni non prevedono una disciplina compiuta per definizione agevolata dei tributi locali, ma riconoscono, in via strutturale, a favore delle Regioni e degli enti locali, la possibilità di introdurre, nell’ambito della propria autonomia ordinamentale, forme di definizione agevolata dei propri tributi, purché nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla L. 199/2025.

La recente nota dell’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale - ANCI), pubblicata il 27.01.2026 approfondisce l’interpretazione della norma primaria e fornisce indicazioni operative per l’attuazione della definizione agevolata, oltre a fornire uno schema-tipo di regolamento, articolato in cinque sezioni, adattabile alle esigenze dei singoli enti. Alla Nota sono seguiti i chiarimenti del Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento Finanze nella Videoconferenza del 5.02.2026.

 

 

FACOLTà

PER

REGIONI

ED ENTI

LOCALI

 

·   Le Regioni e gli enti locali potranno stabilire forme di definizione agevolata:

a)    che prevedano l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni;

b)    per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

c)     anche per i casi in cui:

-       siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione;

-       per i tributi locali oggetto di definizione risultino già instaurati dei contenziosi tributari in cui è parte l’ente locale;

d)    in presenza di forme di definizione agevolata previste dalla legge statale, introdurre (anche in casi di affidamento della riscossione) analoghe forme di definizione agevolata, per assicurare ai contribuenti lo stesso trattamento tributario.

FORMA

 

Le Regioni e gli enti locali potranno adottare le definizioni agevolate con le forme previste dalla legislazione per l’adozione di propri atti destinati a disciplinare i tributi di loro spettanza.

OGGETTO DELLA

DEFINIZIONE AGEVOLATA

 

Tributi disciplinati e gestiti da regioni ed enti locali, comprese anche entrate di natura patrimoniale.

 

 

 

Esclusioni

 

·   Irap.

·   Compartecipazioni e addizionali a tributi erariali.

 

Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale

 

L’art. 1, c. 72 L. 234/2021 ha reso definitivo l’aumento a € 2 milioni del limite di compensazione orizzontale.

Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 ovvero di richiesta di rimborso in modalità semplificata.

L’incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l’istituto della compensazione nel modello F24.

 

Compensazione

verticale

 

·   Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a debiti e crediti riguardanti la medesima imposta e con precisi limiti temporali: si tratta della cd. compensazione verticale (detta anche “interna”).

·   Con la compensazione verticale si riporta un credito a un periodo successivo, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo.

 

Compensazione

orizzontale

 

I contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione “orizzontale” nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino ad ammontare annuo non superiore € 2 milioni.

 

Compensazione

orizzontale

AI FINI

IMPOSTE

DIRETTE E IVA

 

·   L’aumento del limite incide sull’ammontare della soglia massima annua di compensazione.

·   Il plafond, che vale per anno di presentazione del modello F24 e non per anno di formazione del credito, opera cumulativamente per tutti i crediti d’imposta.

·   I crediti non utilizzati nel periodo sono rigenerati in dichiarazione.

 

 

 

È necessario rispettare i vincoli, nonché le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell’istituto della compensazione. Si deve presentare preventivamente, quindi, la dichiarazione in caso di crediti relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap di ammontare annuo superiore a € 5.000, essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti e l’apposizione del visto di conformità ovvero la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.

 

·   Sia il visto di conformità sia l’attestazione sono una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili.

·   La differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia: il visto di conformità è rilasciato da un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile, ecc.), mentre l’attestazione è rilasciata soltanto dai soggetti cui è demandato il controllo contabile (ad esempio, revisori).

 

 

 

Sotto il profilo procedurale occorre presentare il modello F24 che espone la compensazione mediante le procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, senza più possibilità di utilizzare i normali canali bancari.

 

 

 

·   La compensazione orizzontale può essere effettuata:

-     dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a € 5.000;

-     dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità ovvero sottoscrizione, per importi superiori a € 5.000.

 

rilascio

del visto

di conformità

 

·   I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti Iva per importi superiori a € 5.000 annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

·   Alternativamente, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti soggetti al controllo ex art. 2409-bis c.c.

 

Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti

 

L’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. L’art. 1, cc. 94-97 L. 213/2023 ha introdotto l’art. 37, c. 37-quinquies D.L. 223/2006, al fine di disciplinare un nuovo divieto di compensazione mediante modello F24 in presenza di iscrizioni a ruolo scadute. In particolare, dal 1.07.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Tale disposizione non sostituisce né abroga l’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010. L’art. 4, c. 2  D.L. 39/2024 è intervenuto sulla norma volta a escludere la compensazione per i soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a € 100.000, stabilendo che il divieto di compensazione non opera con riferimento alle somme che sono oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta decadenza, eliminando la previsione dell’integrale rimozione dell’ammontare dei debiti scaduti. Da ultimo l’art. 1, c. 116 L. 199/2025 ha ridotto il limite di € 100.000 a € 50.000, con effetto dal 1.01.2026.

 

LIMITAZIONE 

ALLA

COMPENSAZIONE

DEI CREDITI

ERARIALI

IN PRESENZA

DI RUOLI SCADUTI

PER IMPORTI

SUPERIORI

A € 1.500,00

 

Diritti iscritti a ruolo

 

Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00.

 

Per le quali sia scaduto il termine di pagamento.

 

 

 

 

 

 

 

Vincolo

 

Il contribuente deve pagare, preventivamente, l’intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori1.

 

Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.

 

 

 

 

 

 

 

Crediti

erariali

interessati

 

·   Il divieto di compensazione opera in merito a:

-     imposte dirette (Irpef, Ires);

-     Irap;

-     addizionali alle imposte dirette;

-     Iva;

-     altre imposte indirette (esempio: imposta di registro).

 

 

 

 

 

 

 

Compensazione

orizzontale

 

Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.

 

divieto assoluto

di COMPENSAZIONE

IN PRESENZA

DI RUOLI SCADUTI

PER IMPORTI

SUPERIORI

A € 50.000,00

 

Ruoli scaduti

 

·   Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (sanzioni e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, esclusi gli interessi di mora e l’aggio) o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a € 50.000 (dal 1.01.2026, in precedenza € 100.000) e per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 D. Lgs. 241/1997.

·   Sono inibite, pertanto le compensazioni in generale e non solo la compensazione dei crediti erariali. Conseguentemente, rientrano anche le compensazioni di crediti istituiti dalla legislazione speciale, da indicare nel quadro RU del modello Redditi.

 

 

 

 

 

Vincolo

 

La previsione cessa di applicarsi a seguito della riduzione sottosoglia per effetto del pagamento (anche parziale) delle somme.

 

 

 

 

 

Compensazione

orizzontale

 

Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.

 

 

 

 

 

Limiti

 

·   Il divieto di compensazione non opera:

-     per i crediti relativi ai contributi Inps, nonché ai premi Inail;

-     per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

 

Nota

1.   In tal caso, il divieto alla compensazione non è assoluto, perché non riguarda la parte eccedente rispetto a quella iscritta a ruolo. Ad esempio, se un contribuente ha un importo iscritto a ruolo scaduto pari a € 3.500 e un credito fiscale Irpef pari a € 10.000, la parte eccedente, pari a € 6.500, potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale (con visto di conformità e dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione).

   

Compensazione orizzontale del credito Iva

 

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l’apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. è inoltre disposto l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito compensato. In merito al rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che i soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli Isa sono esonerati dall’applicazione del visto di conformità per importi non superiori a
€ 50.000 o a € 70.000 in funzione del punteggio di affidabilità raggiunto. Si ricorda, inoltre, che il limite massimo utilizzabile in compensazione “orizzontale” nel modello F24 è pari a 2 milioni di euro.

 

COMPENSAZIONE

DEL CREDITO IVA

 

·   Annuale

·   Infrannuale

 

Importi annui

fino a

€ 5.000,00

 

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva2.

 

Esempi

·   Il credito Iva 2025 può essere compensato dal 1.01.2026.

·   Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2026 può essere compensato dal 30.04.2026 (termine di presentazione del modello Iva TR).

 

 

 

 

 

Importi annui

superiori

a € 5.000,001

 

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

 

Esempio

Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2026 è compensabile dal 10.05.2026 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2026).

 

 

 

 

 

è richiesta l’apposizione del visto di conformità3, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

 

 

 

 

 

Modalità

 

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva.

 

Note

1.   Elevato a € 50.000 per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009] durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

2.   Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge.

3.   Salvo l’esonero per i soggetti Isa che fruiscono dei benefici premiali.

 

Scadenze fiscali 2026

 

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

 

 

Periodo di riferimento

Scadenza

Proroga

Spunta

Versamento

mensile Iva,

ritenute, contributi

Gennaio 2026

16.02.2026

 

T

Febbraio 2026

16.03.2026

 

£

Marzo 2025

16.04.2026

 

£

Aprile 2026

18.05.2026

 

£

Maggio 2026

16.06.2026

 

£

Giugno 2026

16.07.2026

 

£

Luglio 2026

20.08.2026

 

£

Agosto 2026

16.09.2026

 

£

Settembre 2026

16.10.2026

 

£

Ottobre 2026

16.11.2026

 

£

Novembre 2026

16.12.2026

 

£

Dicembre 2026

18.01.2027

 

£

Versamento

trimestrale

Iva

1° trimestre 2026

18.05.2026

 

£

2° trimestre 2026

20.08.2026

 

£

3° trimestre 2026

16.11.2026

 

£

4° trimestre 2026

Iva solo soggetti trimestrali speciali

16.02.2027

 

£

Richiesta di rimborso -compensazione Iva

infrannuale – Mod. TR

1° trimestre 2026

30.04.2026

 

£

2° trimestre 2026

31.07.2026

 

£

3° trimestre 2026

2.11.2026

 

£

Elenchi Intrastat

Gennaio 2026

25.02.2026

 

T

Febbraio 2026

25.03.2026

 

£

Marzo 2026

1° trimestre 2026

27.04.2026

 

£

Aprile 2026

25.05.2026

 

£

Maggio 2026

25.06.2026

 

£

Giugno 2026

2° trimestre 2026

27.07.2026

 

£

Luglio 2026

25.08.2026

 

£

Agosto 2026

25.09.2026

 

£

Settembre 2026

3° trimestre 2026

26.10.2026

 

£

Ottobre 2026

25.11.2026

 

£

Novembre 2026

28.12.2026

 

£

Dicembre 2026

4° trimestre 2026

25.01.2027

 

£

Comunicazioni Iva

Comunicazione

liquidazioni Iva

2026

4° trimestre 2025

2.03.2026

 

£

1° trimestre 2026

1.06.2026

 

£

2° trimestre 2026

30.09.2026

 

£

3° trimestre 2026

30.11.2026

 

£

4° trimestre 2026

1.03.2027

 

£

OSS

4° trimestre 2025

2.02.2026

 

£

1° trimestre 2026

30.04.2026

 

£

2° trimestre 2026

31.07.2026

 

£

3° trimestre 2026

31.10.2026

 

£

IOSS

Dicembre 2025

2.02.2026

 

£

Gennaio 2026

28.02.2026

 

£

Febbraio 2026

31.03.2026

 

£

Marzo 2026

30.04.2026

 

£

Aprile 2026

31.05.2026

 

£

Maggio 2026

30.06.2026

 

£

Giugno 2026

31.07.2026

 

£

Luglio 2026

31.08.2026

 

£

Agosto 2026

30.09.2026

 

£

Settembre 2026

31.10.2026

 

£

Ottobre 2026

30.11.2026

 

£

Novembre 2026

31.12.2026

 

£

Dicembre 2026

31.01.2027

 

£

  

 

Periodo di riferimento

Scadenza

Proroga

Spunta

Comunicazioni

dati al Sistema

Tessera Sanitaria

Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, ostetriche,
infermieri, ottici, tecnici di radiologia medica e ottici per anno 2025

2.02.2026

 

£

Spese veterinarie anno 2025

16.03.2026

 

£

Presentazione

dichiarazioni

annuali

Invio telematico CU/2026

16.03.2026

 

T

Invio telematico CU/2026 - lavoro autonomo e
provvigioni abituali

30.04.2026

 

£

Invio telematico Mod. Iva/2026

30.04.2026

 

£

Invio telematico Mod. 730/2026

30.09.2026

Termini differenziati per CAF/professionisti

£

Invio telematico Mod. Redditi e Irap

2.11.2026

 

£

Invio telematico Mod. 770/2026

2.11.2026

 

£

Versamenti

relativi

a Redditi-Irap-Iva

Saldo annuale Iva 2025

16.03.2026

È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.

£

·    Saldo 2025 e 1° acconto 2026 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive

·    Diritto C.C.I.A.A.

30.06.2026

 

£

 - oppure -

 

 

30.07.2026 + magg. 0,40%

 

£

2° acconto 2026 imposte e contributi,

cedolare secca e imposta sostitutiva

30.11.2026

 

£

Versamento acconto Iva 2027

28.12.2026

 

£

Altri

adempimenti

Versamento saldo Inail 2025 e 1° acconto 2026

16.02.2026

 

£

Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)

28.02.2026

 

£

Dichiarazione retribuzioni Inail 2025

2.03.2026

 

£

Versamento tassa annuale libri sociali

16.03.2026

 

£

Versamento 2ª rata imposta affrancamento riserve in sospensione d’imposta anno 2024 (art. 14 D.Lgs. 192/2024)

30.06.2026

 

£

Versamento 1ª rata imposta affrancamento riserve in sospensione d’imposta anno 2025 (L. 199/2025)

30.06.2026

 

£

Versamento 2ª rata imposta sostitutiva estromissione immobile ditta individuale (art. 1, c. 37 L. 207/2024)

30.06.2026

 

£

Termine adesione CPB biennio 2026-2027

30.09.2026

 

£

Versamento 1ª rata imposta sostitutiva assegnazione, cessione, trasformazione agevolata (L. 199/2025)

30.09.2026

 

£

Versamento 3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024

30.11.2026

 

£

Versamento 2ª rata imposta sostitutiva assegnazione, cessione, trasformazione agevolata (L. 199/2025)

30.11.2026

 

£

Versamento 2ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti all’1.01.2024

30.11.2026

 

£

Versamento 1ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti all’1.01.2025

30.11.2026

 

£

Versamento 1ª rata imposta sostitutiva estromissione immobile ditta individuale (L. 199/2025)

30.11.2026

 

£

Imposta

sostitutiva

rivalutazione TFR

Versamento saldo imposta sostitutiva

rivalutazione TFR (anno 2025)

16.02.2026

 

T

Versamento acconto imposta

sostitutiva 2026 rivalutazione TFR

16.12.2026

 

£

Imposta di bollo

su documenti

informatici

Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche 2025

29.04.2026

 

£

Versamento

imposta

di bollo

su fatture

elettroniche

4° trimestre 2025

2.03.2026

 

 

1° trimestre 2026

3.06.2026

 

£

Se imposta 1° trimestre

è inferiore € 5.000

30.11.2026

 

£

2° trimestre 2026

30.09.2026

 

£

Se imposta di bollo del 1° e 2°
trimestre è inferiore a € 5.000

30.11.2026

 

£

3° trimestre 2026

30.11.2026

 

£

4° trimestre 2026

1.03.2027

 

£

 

 

Periodo di riferimento

Scadenza

Proroga

Spunta

IMU

Versamento acconto 2026

16.06.2026

 

£

Dichiarazione variazioni 2025

30.06.2026

 

£

Versamento saldo 2026

16.12.2026

 

£

Versamento IVS

4° trimestre 2025 (fissi)

16.02.2026

 

£

1° trimestre 2026 (fissi)

18.05.2026

 

£

1° acconto 2026 (eccedenti minimale)

30.06.2026

 

£

1° acconto 2026 con maggiorazione 0,40%

(eccedenti minimale)

30.07.2026

 

£

2° trimestre 2026 (fissi)

20.08.2026

 

£

3° trimestre 2026 (fissi)

16.11.2026

 

£

2° acconto 2026 (eccedenti minimale)

30.11.2026

 

£

Versamento

contributi

Enasarco

(case mandanti)

Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2025

20.02.2026

 

£

Versamento FIRR maturato 2025

31.03.2026

 

£

Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2026

20.05.2026

 

£

Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2026

20.08.2026

 

£

Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2026

20.11.2026

 

£

 

Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni
e redditi diversi 202
6

 

Si propone una check list utile per la raccolta dei dati inerenti la stesura della Certificazione Unica 2026.

 

 

 

 

 

Certificazione

Scadenza consegna

percipiente

Scadenza invio

Agenzia Entrate

Dividendi

16.03

¨

-

¨

Ritenute interessi attivi

(esempio: finanziamenti soci fruttiferi)

16.03

¨

-

¨

Certificazione Unica dipendenti e pensionati

16.03

¨

16.03

¨

Certificazione Unica lavoratori autonomi

16.03

¨

30.041

¨

 

Lavoro autonomo – Raccolta dati

¨

Copia fatture professionisti

¨

Copia fatture intermediari di commercio

¨

Copia degli F24

¨

Verifica versamenti

¨

Ravvedimento versamenti errati o mancanti

¨

Compilazione registro compensi a terzi – Prospetto riepilogativo dati da certificare

 

Nota

·   Forfettari e minimi esonerati da CU fatta eccezione compensi erogati a medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfetario di cui all’art. 1, c. 54 L. 190/2014 non assoggettati a ritenuta d’acconto, per i quali non si applica quanto disposto dall’art. 4, c. 6-septies D.P.R. 322/1998.

·   Per i compensi erogati a tali soggetti anche se in regime forfetario sarà necessario compilare e trasmettere la CU oltre a completare gli adempimenti previsti dai cc. 6-ter, 6-quater e 6-quinquies dell’art. 4 citato.

 

Brogliaccio compensi a terzi - Anno 2025

Percipiente

Mario Rossi

Tipologia reddituale cod.

 

Nato a

Milano (MI)

il

1.02.1960

Codice fiscale

RSSMRA60B01F205S

P. Iva

01410480541

Anno

Caus.

Data

pagam.

Onorari

Iva

Rimborsi

Totale

Impon.

Irpef

Rit.

acconto

Totale

pagato

Tot. non

pagato

2025

Provvigioni

novembre

11.12

2.082,14

458,07

 

2.540,21

1.041,07

239,45

2.222,16

318,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

2.082,14

458,07

 

2.540,21

1.041,07

239,45

2.222,16

318,05

 

¨

Distinta versamento ritenute

 

Distinta versamento ritenute

Data versamento

16.01.2026

Riferimenti F24

 

Percipiente

Numero

fattura

Data

fattura

Codice

tributo

Mese

pagamento

Importo

ritenuta

acconto

Importo

pagato

Mario Rossi

21

28.11.2025

1040

Dicembre

239,45

239,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

239,45

                 

Nota1

Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Modello 730), il termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate è fissato al 31.10 (per il 2026, visto che cade di sabato, è spostato al 2.11), analogamente a quanto previsto per il Modello 770.

 

 

 

 

 

Soglie Intrastat 2026

 

Dal 2026 il modello INTRA 2 bis relativo all’acquisto di beni va presentato esclusivamente dai soggetti passivi Iva che hanno superato la nuova soglia trimestrale di € 2.000.000, in almeno uno dei 4 trimestri precedenti. Gli altri modelli INTRA mantengono le soglie preesistenti.

 

Semplificazioni

ai modelli

INTRA 2 bis

 

Con la determinazione prot. n. 84415/RU del 3.02.2026 l’Agenzia delle Dogane ha stabilito, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, che i soggetti di cui all’art. 1 del D.M. 22.02.2010, presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a € 2.000.000.

 

DECORRENZA

 

Le disposizioni in argomento si applicano a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari da effettuarsi, ai sensi dell’art. 50, c. 6-bis, D.L. 30.08.1993, n. 331, entro il 25.02.2026 (relativi a gennaio 2026).

 

ALTRI

mODELLI

 

Restano ferme le altre soglie previste per gli altri modelli INTRA (acquisti di servizi e cessione di beni e servizi) approvati con determinazione dell’Agenzia delle dogane, adottata di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istat, prot. n. 493869/RU del 23.12.2021.

 

Periodicità

 

Soglie 2026

Acquisto di beni

·   Ammontare < € 2.000.000

·   Adempimento abrogato

·   Ammontare ≥ € 2.000.0001

·   Modello mensile

Acquisto di servizi

·   Ammontare < € 100.000

·   Adempimento abrogato

·   Ammontare ≥ € 100.000

·   Modello mensile

Cessione di beni

·   Ammontare < € 50.000

·   Modello trimestrale

·   Ammontare ≥ € 50.000

·   Modello mensile (per i dati solo statistici, soglia di compilazione obbligatoria ≥ € 100.000)

Servizi resi

·   Ammontare < € 50.000

·   Modello trimestrale

·   Ammontare ≥ € 50.000

·   Modello mensile

Nota1

Dal 2022 al 2025 la soglia era fissata a € 350.000.

       

 

·   La verifica delle soglie deve essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di operazioni Intrastat.

·   Nel sistema Intrastat, infatti, le soglie non sono cumulative, ma autonome.

 

·   Pertanto, se nel corso di un trimestre si supera la soglia di € 50.000 (ad esempio per le cessioni intracomunitarie di beni), la periodicità diventa mensile dal mese successivo a quello di superamento.

·   In tal caso, per i periodi mensili già trascorsi vanno presentati i modelli INTRA appositamente contrassegnati.

 

MODELLI

INTRASTAT1

Operazioni Iva

collegate

 

INTRA 1 bis

·   Cessioni intracomunitarie di beni

·   Operazioni non imponibili art. 41 D.L. 331/1993

INTRA 2 bis

·   Acquisti intracomunitari di beni

·   Integrazione ed applicazione del reverse charge in Italia

INTRA 1 quater

·   Servizi resi a committente UE

·   Operazioni fuori campo Iva art. 7-ter D.P.R. 633/1972

INTRA 2 quater

·   Acquisti di servizi da prestatore UE

·   Integrazione ed applicazione del reverse charge in Italia

INTRA 1 sexies

Trasferimenti di beni in presenza di contratti call off stock

Nota1

·       Le rettifiche dei modelli INTRA vanno esposte nella sezione:

-     INTRA 1 ter (cessioni) e INTRA 2 ter (acquisti) per i beni;

-     INTRA 1 quinquies (servizi resi) e INTRA 2 quinquies (servizi ricevuti) per i servizi.

     

 

termini

di presentazionE

 

·   I modelli INTRA devono essere presentati:

-     entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento, per gli elenchi mensili;

-     entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento per gli elenchi trimestrali.

·   I modelli INTRA non devono essere presentati in assenza di operazioni attive e passive nel mese o trimestre di riferimento.

Scadenze e adempimenti di bilancio

 

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. È necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl.

 

Adempimenti

Scadenze indicative

Termini indicativi

Ordinari

Bilancio

consolidato

o particolari

esigenze

 

 

 

 

·   Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori:

-     stato patrimoniale;

-     conto economico;

-     nota integrativa;

-     rendiconto finanziario (se obbligatorio).

Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.

30.031

30.051

·   Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).

Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino a che sia approvato.

·   Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.

 

 

 

 

Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.

Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.

 

E fino a quando il bilancio non sia approvato.

15.041

14.061

 

 

 

 

Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell’assemblea2.

Entro gli 8 giorni precedenti l’adunanza.

22.041

21.061

 

 

 

 

Assemblea di approvazione del bilancio3.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio4.

30.041

29.061

 

 

 

 

Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).

Entro 30 giorni dall’appro-vazione del bilancio.

30.051

29.071

 

 

 

Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.

Entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

30.10 (se l’esercizio coincide con l’anno solare).

 

 

 

Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari (ovvero conservazione elettronica).

Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

·   È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati nei termini.

·   Conservazione elettronica: 31.01.

 

Note

1.   In caso di anno bisestile, si sottrae un giorno.

2.   L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata.

3.   L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

4.   Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 c.c.).

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2026

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Domenica

1 marzo

 

Imposte

dirette

 

Ritenuta provvigioni - Dal 1.03.2026 vi è l’obbligo di applicare la ritenuta sulle provigioni per alcune categorie di intermediari finora escluse quali agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente (art. 1, cc. 140-142 L. 199/2025).

 

Tassa sui pacchi

 

Pagamento - Dal 1.03.2026, per le importazioni dichiarate in forma ordinaria il contributo di € 2 dovrà essere liquidato e corrisposto nell’ambito della dichiarazione doganale utilizzando il codice tributo 159, mentre per le importazioni dichiarate in forma semplificata si procederà, salvo diverse ulteriori istruzioni, con la contabilizzazione e pagamento periodici come disciplinati nella circolare Dogane 37/2025 (Circ. Dogane 1/D/2026).

 

Lunedì

2 marzo

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2025, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Lunedì

9 marzo

 

Mod. 730

precompilato

 

Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2025, l’opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02 al 9.03.2026, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID.

 

Domenica

15 marzo

 

Concordato

preventivo

biennale

 

Ravvedimento speciale 2019-2023 - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sostitutiva da parte dei soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026.

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Tassa

sui pacchi

 

Dichiarazione - I contributi di € 2 previsti per le spedizioni da Paese terzo effettuate dal 1.02.2026 al 28.02.2026 formeranno oggetto di contabilizzazione e pagamento sulla base di dichiarazione redatta secondo il modello allegato alla Circ. Dogane 37/2025 da presentarsi entro il 15.03.2026 (Circ. Dogane 1/D/2026).

 

Lunedì

16 marzo

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

 

 

Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di febbraio 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2025.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Lunedì

16 marzo

(segue)

 

Iva

(segue)

 

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2025.

 

Assistenza
fiscale

 

Ricezione dei dati mod. 730-4 - Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2026 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico in caso di variazione dell’intermediario (Circ. Ag. Entrate n. 3/E/2019).

 

Sostituti

d’imposta

 

Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16.03.2026 (30.04.2026 per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari; 31.10.2026 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata) - Istruzioni Mod. CU 2026.

 

Certificazione

utili societari

 

Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2025.

 

Tassa

concessioni

governative

 

Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.

 

Modello 730

precompilato

 

Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2025.

Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese funebri sostenute nel 2025, con riferimento a ciascun decesso.  Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell’asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2025. Banche e Poste devono inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2025 (D.M. Finanze 13.01.2016).

 

 

Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).

 

 

Spese scolastiche - I soggetti di cui all’art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all’Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Lunedì

16 marzo

(segue)

 

Modello 730

precompilato

(segue)

 

Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili o detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche. L’invio è obbligatorio per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000,00 (D.M. Finanze 3.02.2021).

 

 

Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria delle spese veterinarie relative al 2025 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).

 

 

Spese abbonamento trasporto pubblico - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel 2025 per gli abbonamenti dei trasporti pubblici (Provv. Ag. Entrate 4.10.2023).

 

Venerdì

20 marzo

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Lunedì

23 marzo

 

Spese

veterinarie

 

Sistema tessera sanitaria - Termine di invio di correzioni ai dati delle spese veterinarie 2025.

 

Mercoledì

25 marzo

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Lunedì

30 marzo

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Martedì

31 marzo

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2025, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Dottori

commercialisti

 

Versamento - Termine di versamento della 2ª rata delle eccedenze 2025 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

 

Firr

 

Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale maturato nel 2025, relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico.

 

Bilancio

 

Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 31.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.

 

Bonus pubblicità

 

Comunicazione - Entro il 31.03.2026 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2026.

 

Zes unica

 

Comunicazione - Gli operatori economici devono comunicare all’Agenzia delle Entrate tra il 31.03 e il 30.05.2026 l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere nel 2026.

 

Enti associativi

 

Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2025 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.

 

Erogazioni liberali

alla cultura

 

Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno 2025 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].

 

Polizze

catastrofali

 

Obbligo - Termine per l’obbligo di stipula di polizze assicurative contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le micro e piccole imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande e turistico-ricettive.

CHIAMACI  AL 049 613584

 


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