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In evidenza: Bonus Giovani Imprenditori under 35 |
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Bonus Giovani imprenditori Under 35 |
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Bonus giovani imprenditori under 35 2025: 500€ al mese per chi apre una nuova impresa Il Bonus giovani imprenditori under 35 è finalmente operativo.
Non è una “macchina per fare soldi facili”, ma un aiuto concreto per chi vuole mettersi in proprio nei settori della transizione digitale ed ecologica e di altre attività innovative. In breve: chi può chiedere il bonus e quanto vale
Che cos’è il Bonus giovani imprenditori under 35 Il bonus è un incentivo all’autoimpiego: un contributo economico gestito da INPS per sostenere le nuove imprese avviate da giovani disoccupati under 35 nei settori considerati strategici per:
Nasce dall’art. 21 del Decreto Coesione (D.L. 60/2024) e dal decreto attuativo 3 aprile 2025, poi reso operativo dalla Circolare INPS n.148/2025. Attenzione: la misura riguarda attività d’impresa, non le libere professioni individuali “pure” (come il commercialista) – a meno che l’attività professionale sia esercitata tramite una società (ad esempio SRL o STP), secondo quanto chiarito dall’INPS. A chi spetta: requisiti principali 1. Requisiti della persona Per accedere al bonus devi, al momento di avvio dell’impresa:
Per le società, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio, che deve possedere tutti i requisiti (under 35, disoccupato, ecc.). 2. Requisiti dell’impresa L’impresa deve:
A quanto ammonta il contributo Il contributo:
Se mantieni l’attività per l’intero triennio, parliamo di 18.000 euro complessivi. Non ti rendono ricco da soli (magari…), ma fanno la differenza nel cash flow dei primi anni, quando spese e investimenti corrono più veloci degli incassi. In più, il contributo è esente da IRPEF: quello che vedi è quello che ti arriva (fermi restando eventuali controlli e limiti di budget del programma).
Chiamaci allo 049 613584 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure 👉 Prenota una call ora su Google Calendar
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Entro il 16.12.2025 deve essere versata la 2ª rata dell’Imu dovuta per l’anno 2025. Si riepilogano gli elementi essenziali per il calcolo. |
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VERSAMENTO |
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Modalità |
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Persone fisiche |
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Soggetti titolari di partita Iva |
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Esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche. |
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Compensazione |
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È possibile liquidare l’imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione. |
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Importo |
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Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro. |
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EFFICACIA DELIBERE IMU |
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Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.
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Tavola riepilogativa |
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Sintesi dell’adempimento |
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Adempimento |
Scadenza |
Caratteristiche3 |
Modalità di versamento |
Profili sanzionatori |
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Versamento 1ª rata Imu 2025 |
16.06.2025 |
La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell’anno precedente.
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Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice. |
In caso di omesso o errato versamento dell’Imu si applica la sanzione pari al 25% per le violazioni commesse dal 1.09.2024 (in precedenza 30%) dell’imposta, con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso. |
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Versamento 2ª rata Imu 2025 |
16.12.2025 |
La 2ª rata 2025 (a saldo della 1ª) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2025, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF e pubblicate mediante il nuovo Prospetto entro il 28.10.2025. In assenza di pubblicazione del Prospetto con le nuove aliquote, per il 2025 l'imposta deve essere calcolata sulla base delle aliquote di base. |
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In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell’attività propria non è possibile detrarre l’Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificati spese di rappresentanza. L’art. 19-bis 1, lett. f) D.P.R. 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell’impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell’imposta. |
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Beni non rientranti nell’attività propria |
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Cedenti |
Destinatario dell’omaggio |
Iva |
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Deducibilità del costo |
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Acquisto |
Cessione |
Irpef/Ires |
Irap |
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Imprese |
Clienti e/o fornitori |
Costo unitario non superiore a € 50,00 |
Iva detraibile (anche alimenti e bevande) |
Operazione esclusa da Iva |
Intero importo nel limite di € 50,00
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Costo unitario superiore a € 50,00 |
Iva indetraibile |
Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a
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Dipendenti |
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Iva indetraibile |
Intero importo nell’esercizio
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Indeducibilità2-4 |
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Lavoratori autonomi |
Clienti e/o Fornitori |
Costo unitario non superiore a € 50,00 |
Iva detraibile (anche alimenti e bevande) |
Operazione esclusa da Iva3 |
1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta
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1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta1 |
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Costo unitario superiore a € 50,00 |
Iva indetraibile |
Operazione esclusa da Iva |
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Dipendenti |
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Intero importo nell’esercizio
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Indeducibilità4 |
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Note |
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Beni rientranti nell’attività propria |
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Destinatario dell’omaggio |
Iva |
Deducibilità del costo |
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Acquisto |
Cessione |
Irpef/Ires |
Irap |
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Clienti/ Fornitori |
Iva detraibile1 |
Operazione imponibile Iva
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Intero importo nell’esercizio
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Dipendenti |
Intero importo nell’esercizio
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Indeducibilità3 |
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Note |
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La legge di Stabilità 2016 ha modificato le disposizioni in tema di accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi. In particolare, ha eliminato la possibilità di raddoppiare gli ordinari termini di accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata presentata la denuncia penale per uno dei reati tributari contenuti nel D. Lgs. 74/2000. è disposto un ampliamento dei termini ordinari di rettifica delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva. I poteri di accertamento devono essere così esercitati entro il 31.12 del 5° anno successivo ovvero entro il 31.12 del 7° anno successivo in caso di dichiarazione omessa o nulla. |
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI |
TERMINE PER L’ACCERTAMENTO |
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ACCERTAMENTO ORDINARIO |
Imposte dirette |
Dichiarazione presentata |
Notifica, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. |
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Notifica entro il 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. |
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Iva |
Dichiarazione presentata |
Notifica, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. |
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Notifica entro il 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. |
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EFFETTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO |
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Concordato preventivo biennale |
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Soggetti agli Isa |
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Tavola |
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Scadenza dei termini ordinari di accertamento |
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Riduzione termini degli accertamenti con pagamenti tracciabili |
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ll termine di decadenza previsto per gli accertamenti fiscali, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, sono ridotti di 2 anni per i soggetti passivi Iva che garantiscono, nei modi stabiliti con il D.M. 4.08.2016, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a € 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di commercio al dettaglio di cui all’art. 22 D.P.R. 633/1972. Si allega un fac-simile di dichiarazione sostitutiva che lo studio professionale, in via cautelativa, potrebbe acquisire dal cliente in vista della compilazione del quadro RS. |
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REGIME PREMIALE TERMINI DECADENZA ACCERTAMENTI |
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I termini di decadenza degli accertamenti, di cui agli articoli 57, c. 1 D.P.R. 633/1972 (Iva) e 43, c. 1 D.P.R. 600/1973 (imposte sui redditi) sono ridotti di 2 anni. |
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La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto MEF, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a € 500. |
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Per i contribuenti forfetari che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973 (imposte sui redditi) è ridotto di un anno. |
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Aspetti operativi |
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COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI |
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Requisiti normativi |
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LIMITE AL REGIME PREMIALE |
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La risposta n. 270/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce, con un’interpretazione di grande rilievo operativo, il regime fiscale dei rimborsi chilometrici corrisposti ai professionisti nell’ambito dell’esercizio di arti e professioni. L’interpello riguarda un caso in cui un consulente ha addebitato in fattura al cliente un rimborso spese chilometrico, calcolato secondo parametri oggettivi (chilometri percorsi e tariffe prestabilite), chiedendo se fosse da escludere dal reddito professionale ai sensi dell’art. 54, c. 2, lett. b) Tuir. L’Agenzia ha precisato che l’effettiva esclusione dal reddito è ammessa solo per i rimborsi analitici, cioè quelli documentati in modo tale da consentire la puntuale riconducibilità della spesa all’incarico professionale. Nel caso specifico, il rimborso chilometrico non è stato considerato “analitico”; pertanto, concorre alla formazione del reddito e deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto Irpef. |
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ASPETTO |
CONTENUTO GENERALE |
PRINCIPI INTERPRETATIVI DELL’AGENZIA |
CONSEGUENZE FISCALI |
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Normativa di riferimento |
Art. 54 Tuir, come modificato dal D.Lgs. 192/2024. |
Il principio di onnicomprensività include tutte le somme percepite nell’attività professionale, salvo eccezioni esplicite. |
Tutti gli importi percepiti sono imponibili salvo esclusione prevista nel c. 2. |
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Rimborsi esclusi dal reddito |
Somme percepite a titolo di rimborso di spese sostenute per l’incarico e addebitate analiticamente al committente. |
Gli importi esclusi non rilevano come reddito per il professionista e non sono deducibili per chi li sostiene. |
Si realizza un equilibrio tra irrilevanza attiva e indeducibilità passiva. |
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Deducibilità di rimborsi |
Principio introdotto dal |
Prevede che le spese rimborsate ed escluse dal reddito non siano deducibili. |
Evita la duplicazione di benefici fiscali. |
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Condizioni per l’analiticità |
Spese effettivamente sostenute, riferibili all’incarico, e documentate in modo puntuale. |
La fattura deve distinguere chiaramente il rimborso dal compenso professionale. |
Necessità di supporti documentali idonei (ricevute, fatture, ticket, ecc.). |
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Rilevanza della fattura |
Deve distinguere tra compenso e rimborso. |
Gli importi devono essere esplicitati e corredati da documentazione di supporto. |
La mancanza della distinzione comporta rischi di riqualificazione fiscale. |
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Decorrenza della nuova disciplina |
Dal periodo d’imposta 2025. |
Nel 2024 restano applicabili le regole precedenti. |
Dal 2025 le somme rimborsate analiticamente non concorrono al reddito e non subiscono ritenuta. |
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Caso concreto esaminato |
Rimborso chilometrico basato su parametri oggettivi e concordato preventivamente con il cliente. |
Mancanza di giustificativi fiscali attestanti la spesa effettiva (es. scontrini carburante). |
Il rimborso è da considerare imponibile e soggetto a ritenuta d’acconto. |
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Principio operativo |
Il rimborso non analitico equivale a componente reddituale. |
Anche se proporzionato e contrattualmente previsto, non risulta escluso dal reddito. |
Deve essere trattato come compenso professionale ai fini fiscali. |
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Obblighi del committente |
Applicazione della ritenuta d’acconto del 20%. |
Obbligo di prelievo alla fonte su compensi imponibili ex art. 25 D.P.R. 600/1973. |
In caso di omissione, vi è responsabilità solidale per l’imposta non versata. |
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I sostituti di imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, devono tenere conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti. I sostituti di imposta devono, inoltre, tenere conto di eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2025. Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00. Nel caso di conguagli a credito, se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto di imposta deve comunicare all’interessato gli importi ai quali ha diritto, che potranno essere fatti valere dal contribuente stesso nella successiva dichiarazione dei redditi. Nel caso di conguaglio a debito, se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere la somma dovuta per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto di imposta deve comunicare entro il mese di dicembre gli importi ancora dovuti, che dovranno essere versati direttamente dal sostituito, tramite modello F24, maggiorati dell’interesse dello 0,40% mensile. |
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Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti |
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I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l’ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedott |
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SCADENZARIO |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Lunedì 1 dicembre |
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Accertamento |
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Sospensione comunicazioni - Il D. Lgs. 1/2024 (art. 10) ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”). |
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Martedì 2 dicembre |
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Zes unica |
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Dichiarazione integrativa - Termine di invio della dichiarazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione originaria già presentata. |
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15 dicembre |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Martedì 16 dicembre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. |
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Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Il D. Lgs. 1/2024 ha previsto che il pagamento rateale delle imposte deve essere completato entro il 16.12 (non più entro il mese di novembre). |
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Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016 - D. Lgs. 1/2024). |
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Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese di novembre 2025. |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Martedì 16 dicembre (segue) |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di novembre 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese ottobre 2025. |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Versamento - Il D. Lgs. 1/2024 ha incrementato a € 100 il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo Iva, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. Tale versamento deve essere effettuato comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Pertanto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi 3 trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a € 100, sono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno. Ai fini del coordinamento normativo, analoghe modifiche sono state introdotte per i contribuenti minori, in relazione alle liquidazioni e ai versamenti in materia di Iva di cui all’art. 7, c. 1, lett. a) D.P.R. 542/1999. In particolare, i contribuenti che possono optare per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell’imposta entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, qualora l’imposta non superi il limite di € 100, effettuano il versamento insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Imu |
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Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2025. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente. |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2025. |
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Rivalutazione del Tfr |
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Versamento - Termine di versamento dell’acconto (nella misura del 90%) dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr. |
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Credito d’imposta ricerca e sviluppo |
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Riversamento spontaneo - In caso di indebito utilizzo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo termine di versamento della 2ª rata dell’importo per la regolarizzazione, con interessi. |
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Ragionieri commercialisti |
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Contributi - Termine di versamento della 7ª rata dei contributi 2025. |
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Revisori enti locali |
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Iscrizione nell’elenco - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 16.12.2025. |
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Sabato 20 dicembre |
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Iva |
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Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all’anno 2025. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
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Lunedì 22 dicembre |
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Dottori commercialisti |
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Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1a rata delle eccedenze contributive 2025 e del contributo di maternità 2025. |
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Giovedì 25 dicembre |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Sabato 27 dicembre |
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Iva |
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Acconto - Termine di versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2025. |
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Martedì 30 dicembre |
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Imposte dirette |
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Modello Redditi 2025 - Per le persone decedute dal 1.03.2025 al 30.06.2025 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi. |
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Modello Redditi 2025 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2025 al 30.06.2025. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Mercoledì 31 dicembre |
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Imposte dirette |
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Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti, della dichiarazione dell’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell’intermediario. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Trasparenza fiscale |
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Opzione - Le società costituite dal 1.12.2025 al 31.12.2025, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2025-2027, devono effettuare, entro il 31.12.2025, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione mediante l’apposito modello. |
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Irap |
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Opzione - Termine di esercizio dell’opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2025 dell’Irap con il metodo “da bilancio” per i soggetti costituitisi dal 1.12.2025 al 31.12.2025. |
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Gruppo Iva |
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Opzione/Revoca - L’opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo. |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
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Inventario |
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Magazzino - Redazione dell’inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2025, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Previdenza integrativa |
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Comunicazione - Entro il 31.12.2025 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l’eventuale quota di contributi versata nel 2024 e non dedotta in dichiarazione. |
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Autotrasportatori |
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Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2026 all’Albo Autotrasportatori. |
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Commercio estero |
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Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l’estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2025, alla convalida annuale. |
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Pec amministratori |
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Obbligo - Termine per la comunicazione dell'indirizzo digitale certificato per gli amministratori di società (D.L. 159/2025). |
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Polizze catastrofali |
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Obbligo - Termine per le micro e piccole imprese di stipula delle polizze catastrofali. |
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Nota1 |
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