Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

News Dicembre 2025 e Bonus giovani imprenditori under 35 2025: 500€ al mese per chi apre una nuova impresa

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Contributi 2025: perché aprire Partita IVA in regime forfettario può essere più conveniente di quanto pensi

 

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In evidenza: Bonus Giovani Imprenditori under 35

Bonus Giovani imprenditori Under 35

 

Bonus giovani imprenditori under 35 2025: 500€ al mese per chi apre una nuova impresa

Il Bonus giovani imprenditori under 35 è finalmente operativo.


L’INPS ha aperto il portale per presentare domanda del contributo 500 euro mensili fino a 36 mesi, previsto dal Decreto Coesione (D.L. 7 maggio 2024 n.60, art. 21) e attuato con decreto 3 aprile 2025 e Circolare INPS n.148 del 28/11/2025

Non è una “macchina per fare soldi facili”, ma un aiuto concreto per chi vuole mettersi in proprio nei settori della transizione digitale ed ecologica e di altre attività innovative.


In breve: chi può chiedere il bonus e quanto vale

  • Importo: 500€ al mese, fino a 36 mesi, massimo 18.000€, comunque non oltre il 31 dicembre 2028
  • Beneficiari: giovani under 35 disoccupati che hanno aperto una nuova impresa in Italia tra 1 luglio 2024 e 31 dicembre 2025 in specifici settori strategici
  • Domanda INPS: entro 30 giorni dall’avvio dell’attività (con regola speciale per chi era già avviato al 28/11/2025). 
  • Tassazione: il contributo è esente da IRPEF e non è soggetto a ritenute; compare in Certificazione Unica tra i redditi esenti. 

Che cos’è il Bonus giovani imprenditori under 35

Il bonus è un incentivo all’autoimpiego: un contributo economico gestito da INPS per sostenere le nuove imprese avviate da giovani disoccupati under 35 nei settori considerati strategici per:

  • sviluppo di nuove tecnologie,
  • transizione digitale,
  • transizione ecologica,
  • economia circolare e settori ad alta intensità di conoscenza. Programma Governo+1

Nasce dall’art. 21 del Decreto Coesione (D.L. 60/2024) e dal decreto attuativo 3 aprile 2025, poi reso operativo dalla Circolare INPS n.148/2025

Attenzione: la misura riguarda attività d’impresa, non le libere professioni individuali “pure” (come il commercialista) – a meno che l’attività professionale sia esercitata tramite una società (ad esempio SRL o STP), secondo quanto chiarito dall’INPS. 


A chi spetta: requisiti principali

1. Requisiti della persona

Per accedere al bonus devi, al momento di avvio dell’impresa:

  • avere meno di 35 anni;
  • essere disoccupato/inoccupato o inattivo (stato verificato tramite le banche dati lavoro/Anpal);
  • non aver avviato l’attività in continuità con un’impresa già esistente (no operazioni straordinarie tipo fusioni, scissioni, conferimenti ecc.).

Per le società, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio, che deve possedere tutti i requisiti (under 35, disoccupato, ecc.). 

2. Requisiti dell’impresa

L’impresa deve:

  • essere avviata in Italia tra 1 luglio 2024 e 31 dicembre 2025
  • avere domicilio fiscale nel territorio nazionale
  • operare in uno dei settori strategici individuati dal decreto attuativo, tramite specifici codici ATECO (innovazione, digitale, green, economia circolare, ecc.); 
  • non essere quotata e non derivare da operazioni straordinarie di riorganizzazione. 

A quanto ammonta il contributo

Il contributo:

  • è pari a 500 euro al mese,
  • viene riconosciuto per un massimo di 36 mesi,
  • ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2028;
  • è erogato una volta l’anno in forma anticipata, sulla base dei mesi effettivi di attività svolta nell’anno di riferimento.  

Se mantieni l’attività per l’intero triennio, parliamo di 18.000 euro complessivi. Non ti rendono ricco da soli (magari…), ma fanno la differenza nel cash flow dei primi anni, quando spese e investimenti corrono più veloci degli incassi.

In più, il contributo è esente da IRPEF: quello che vedi è quello che ti arriva (fermi restando eventuali controlli e limiti di budget del programma). 

 

Chiamaci allo 049 613584 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure 👉 Prenota una call ora su Google Calendar

 

 

Saldo Imu 2025

 

Entro il 16.12.2025 deve essere versata la 2ª rata dell’Imu dovuta per l’anno 2025. Si riepilogano gli elementi essenziali per il calcolo.

 

Determinazione

dell’Imu

=

Base imponibile x aliquota

(tenendo conto dell’eventuale detrazione)

x

Mesi di possesso

(per almeno 15 giorni)

x

Percentuale

di possesso

 

VERSAMENTO

 

Modalità

 

Persone

fisiche

 

  • Mediante Modello F242 [cartaceo1 o telematico]

ovvero

  • Tramite apposito bollettino postale (cartaceo o telematico con Poste Spa) con numero di c/c 1008857615.

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti titolari

di partita Iva

 

Esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche.

 

 

 

 

 

 

 

Compensazione

 

È possibile liquidare l’imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.

 

 

 

 

 

Importo

 

  • Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
  • In caso di inottemperanza, l’importo minimo è pari a € 12,00, con riferimento all’imposta complessivamente dovuta.

 

 

 

 

 

 

 

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro.

 

 

 

 

 

 

 

EFFICACIA

DELIBERE IMU

 

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.

 

  • La pubblicazione nel sito deve avvenire entro il 28.10. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
  • Decorre dal 2025 l’obbligo per i Comuni di utilizzo del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote.

 

Tavola riepilogativa

 

Sintesi dell’adempimento

 

Adempimento

Scadenza

Caratteristiche3

Modalità

di versamento

Profili

sanzionatori

Versamento

1ª rata

Imu 2025

16.06.2025

La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell’anno precedente.

  • Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2025 il contribuente potrà (non vi è obbligo è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2025 anche per il pagamento della 1ª rata 2025.
  • È possibile effettuare il versamento per tutto l’anno (1ª e 2ª rata 2025) in un’unica soluzione entro il 16.06.2025, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2025 fino al 14.10.2025 in modo che il Ministero dell’Economia possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D. Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28.10.2025.

Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

In caso di omesso o errato versamento dell’Imu si applica la sanzione pari al 25% per le violazioni commesse dal 1.09.2024 (in precedenza 30%) dell’imposta, con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso.

Versamento

2ª rata

Imu 2025

16.12.2025

La 2ª rata 2025 (a saldo della 1ª) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2025, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF e pubblicate mediante il nuovo Prospetto entro il 28.10.2025. In assenza di pubblicazione del Prospetto con le nuove aliquote, per il 2025 l'imposta deve essere calcolata sulla base delle aliquote di base.

Trattamento fiscale omaggi natalizi

 

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell’attività propria non è possibile detrarre l’Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificati spese di rappresentanza. L’art. 19-bis 1, lett. f) D.P.R. 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell’impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell’imposta.

 

Beni non rientranti nell’attività propria

Cedenti

Destinatario dell’omaggio

Iva

 

Deducibilità del costo

Acquisto

Cessione

Irpef/Ires

Irap

Imprese

Clienti e/o

fornitori

Costo unitario

non superiore

a € 50,00

Iva detraibile

(anche alimenti

e bevande)

Operazione

esclusa

da Iva

Intero importo

nel limite di € 50,00

Spese per omaggi

Interamente deducibili

  • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio
  • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale

Costo unitario

superiore

a € 50,00

Iva

indetraibile

Deducibile nel periodo di

sostenimento se

rispondente ai criteri

di inerenza

(costo superiore a
€ 50,00)

Spese di

rappresentanza

Dipendenti

---

Iva

indetraibile

Intero importo

nell’esercizio

Spesa per

prestazioni di lavoro

Indeducibilità2-4

Lavoratori

autonomi

Clienti e/o

Fornitori

Costo unitario

non superiore

a € 50,00

Iva detraibile

(anche alimenti

e bevande)

Operazione

esclusa

da Iva3

1% dei compensi

percepiti nel

periodo d’imposta

Spese di

rappresentanza

1% dei compensi

percepiti nel

periodo d’imposta1

Costo unitario

superiore

a € 50,00

Iva

indetraibile

Operazione

esclusa

da Iva

Dipendenti

---

Intero importo nell’esercizio

Spese per

prestazioni di lavoro

Indeducibilità4

 

Note

  1. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.
  2. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.
  3. L’art. 2, c. 1, n. 4, 1ª parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni “senza corrispettivo” (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto “dell’attività propria dell’impresa”; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d’impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che “le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa – che ne prevedono l’imponibilità”.
  4. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

 

Beni rientranti nell’attività propria

Destinatario

dell’omaggio

Iva

Deducibilità del costo

Acquisto

Cessione

Irpef/Ires

Irap

Clienti/

Fornitori

Iva

detraibile1

Operazione

imponibile Iva

Obbligo di fattura,

autofattura o registro

degli omaggi

Intero importo nell’esercizio

Spese per omaggi

interamente deducibili2

  • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio
  • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale

Dipendenti

Intero importo nell’esercizio

Spese per prestazioni

di lavoro

Indeducibilità3

 

Note

  1. Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l’Iva sull’acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.
  2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell’esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.
  3. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

 

Termini ordinari di accertamento

 

La legge di Stabilità 2016 ha modificato le disposizioni in tema di accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi. In particolare, ha eliminato la possibilità di raddoppiare gli ordinari termini di accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata presentata la denuncia penale per uno dei reati tributari contenuti nel D. Lgs. 74/2000.

è disposto un ampliamento dei termini ordinari di rettifica delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva. I poteri di accertamento devono essere così esercitati entro il 31.12 del 5° anno successivo ovvero entro il 31.12 del 7° anno successivo in caso di dichiarazione omessa o nulla.

 

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

TERMINE PER L’ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO

ORDINARIO

Imposte

dirette

Dichiarazione presentata

Notifica, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

  • Dichiarazione omessa
  • Presentazione di dichiarazione nulla

Notifica entro il 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Iva

Dichiarazione presentata

Notifica, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

  • Dichiarazione omessa
  • Presentazione di dichiarazione nulla

Notifica entro il 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

 

EFFETTI

DEL

CONCORDATO

PREVENTIVO

 

Concordato

preventivo

biennale

 

  • Nello specifico, per i soggetti che aderiscono solo al concordato preventivo biennale i termini di accertamento scadenti al 31.01.2024 sono stati prorogati al 31.12.2025.
  • Per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, nel caso di opzione anche per il ravvedimento speciale, i termini sono ulteriormente prorogati fino al 31.12.2027.

 

 

 

 

 

Soggetti

agli Isa

 

  • Infine, per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) con punteggio almeno pari a 8 e che aderiscono al concordato preventive biennale, i termini di decadenza per l’anno 2018 sono scaduti al 31.12.2023 e quindi non interessati da alcuna proroga.
  • Per il 2019, in questa stessa situazione, il termine di decadenza è stato prorogato al 31.12.2025.

 

Tavola

 

Scadenza dei termini ordinari di accertamento

 

 

 

 

Periodo

di imposta

Anno di presentazione

della dichiarazione

Termini di accertamento

Dichiarazione presentata

Dichiarazione omessa

Ordinario

(con o senza reato tributario)

Ordinario

(con o senza reato tributario)

2016

2017

31.12.2022

31.12.2024

2017

2018

31.12.2023

31.12.2025

2018

2019

31.12.2024

31.12.2026

2019

2020

31.12.2025

31.12.2027

2020

2021

31.12.2026

31.12.2028

 

 

 

 

Effetti del CPB e del provvedimento speciale

 

Riduzione termini degli accertamenti con pagamenti tracciabili

 

ll termine di decadenza previsto per gli accertamenti fiscali, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, sono  ridotti di 2 anni per i soggetti passivi Iva che garantiscono, nei modi stabiliti  con il D.M. 4.08.2016,  la  tracciabilità  dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di  ammontare superiore a € 500.

La riduzione non si applica, in ogni  caso,  ai soggetti che effettuano anche operazioni di commercio al dettaglio di cui all’art. 22 D.P.R. 633/1972.

Si allega un fac-simile di dichiarazione sostitutiva che lo studio professionale, in via cautelativa, potrebbe acquisire dal cliente in vista della compilazione del quadro RS.

 

REGIME

PREMIALE

TERMINI

DECADENZA

ACCERTAMENTI

 

I termini di decadenza degli accertamenti, di cui agli articoli 57, c. 1 D.P.R. 633/1972 (Iva) e 43, c. 1 D.P.R. 600/1973 (imposte sui redditi) sono ridotti di 2 anni.

 

La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto MEF, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a € 500.

 

 

 

 

 

Per i contribuenti forfetari che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973 (imposte sui redditi) è ridotto di un anno.

 

 

 

 

 

Aspetti

operativi

 

  • La riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti è riconosciuta solo a coloro che, ferma restando la tracciabilità di cui sopra, documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.
  • La prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura “immediata” o “differita”), in alternativa alla seconda.
             

 

COMPILAZIONE

DICHIARAZIONE

DEI

REDDITI

 

Requisiti

normativi

 

  • Non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.
  • Necessità di indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi (quadro RS) l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini. La mancata attestazione dei requisiti, pur se sussistenti, comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
  • È necessario che tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare complessivo superiore a € 500 (comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione) siano eseguiti con uno degli strumenti tracciabili individuati dalla norma (bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ecc.).

 

LIMITE

AL REGIME

PREMIALE

 

  • In assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via SdI e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), la tracciabilità dei pagamenti non è, di per sé, sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza.
  • Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente.

 

Rimborso chilometrico per professionisti

 

La risposta n. 270/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce, con un’interpretazione di grande rilievo operativo, il regime fiscale dei rimborsi chilometrici corrisposti ai professionisti nell’ambito dell’esercizio di arti e professioni.

L’interpello riguarda un caso in cui un consulente ha addebitato in fattura al cliente un rimborso spese chilometrico, calcolato secondo parametri oggettivi (chilometri percorsi e tariffe prestabilite), chiedendo se fosse da escludere dal reddito professionale ai sensi dell’art. 54, c. 2, lett. b) Tuir.

L’Agenzia ha precisato che l’effettiva esclusione dal reddito è ammessa solo per i rimborsi analitici, cioè quelli documentati in modo tale da consentire la puntuale riconducibilità della spesa all’incarico professionale.

Nel caso specifico, il rimborso chilometrico non è stato considerato “analitico”; pertanto, concorre alla formazione del reddito e deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto Irpef.

 

ASPETTO

CONTENUTO

GENERALE

PRINCIPI INTERPRETATIVI

DELL’AGENZIA

CONSEGUENZE

FISCALI

Normativa

di riferimento

Art. 54 Tuir, come modificato dal D.Lgs. 192/2024.

Il principio di onnicomprensività include tutte le somme percepite nell’attività professionale, salvo eccezioni esplicite.

Tutti gli importi percepiti sono imponibili salvo esclusione prevista nel c. 2.

Rimborsi esclusi

dal reddito

Somme percepite a titolo di rimborso di spese sostenute per l’incarico e addebitate analiticamente al committente.

Gli importi esclusi non rilevano come reddito per il professionista e non sono deducibili per chi li sostiene.

Si realizza un equilibrio tra irrilevanza attiva e indeducibilità passiva.

Deducibilità

di rimborsi

Principio introdotto dal
D.Lgs. 192/2024 per disciplinare la deducibilità dei rimborsi e riaddebiti.

Prevede che le spese rimborsate ed escluse dal reddito non siano deducibili.

Evita la duplicazione di benefici fiscali.

Condizioni per

l’analiticità

Spese effettivamente sostenute, riferibili all’incarico, e documentate in modo puntuale.

La fattura deve distinguere chiaramente il rimborso dal compenso professionale.

Necessità di supporti documentali idonei (ricevute, fatture, ticket, ecc.).

Rilevanza

della fattura

Deve distinguere tra compenso e rimborso.

Gli importi devono essere esplicitati e corredati da documentazione di supporto.

La mancanza della distinzione comporta rischi di riqualificazione fiscale.

Decorrenza

della nuova

disciplina

Dal periodo d’imposta 2025.

Nel 2024 restano applicabili le regole precedenti.

Dal 2025 le somme rimborsate analiticamente non concorrono al reddito e non subiscono ritenuta.

Caso

concreto

esaminato

Rimborso chilometrico basato su parametri oggettivi e concordato preventivamente con il cliente.

Mancanza di giustificativi fiscali attestanti la spesa effettiva (es. scontrini carburante).

Il rimborso è da considerare imponibile e soggetto a ritenuta d’acconto.

Principio

operativo

Il rimborso non analitico equivale a componente reddituale.

Anche se proporzionato e contrattualmente previsto, non risulta escluso dal reddito.

Deve essere trattato come compenso professionale ai fini fiscali.

Obblighi

del committente

Applicazione della ritenuta d’acconto del 20%.        

Obbligo di prelievo alla fonte su compensi imponibili ex art. 25 D.P.R. 600/1973.

In caso di omissione, vi è responsabilità solidale per l’imposta non versata.

 

Conguagli da Modello 730 non conclusi nel 2025

 

I sostituti di imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, devono tenere conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti.

I sostituti di imposta devono, inoltre, tenere conto di eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2025. Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00.

Nel caso di conguagli a credito, se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto di imposta deve comunicare all’interessato gli importi ai quali ha diritto, che potranno essere fatti valere dal contribuente stesso nella successiva dichiarazione dei redditi. Nel caso di conguaglio a debito, se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere la somma dovuta per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto di imposta deve comunicare entro il mese di dicembre gli importi ancora dovuti, che dovranno essere versati direttamente dal sostituito, tramite modello F24, maggiorati dell’interesse dello 0,40% mensile.

 

 

Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti

 

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l’ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedott

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di dicembre 2025

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Lunedì

1 dicembre

 

Accertamento

 

Sospensione comunicazioni - Il D. Lgs. 1/2024 (art. 10) ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”).

 

Martedì

2 dicembre

 

Zes unica

 

Dichiarazione integrativa - Termine di invio della dichiarazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione originaria già presentata.

 

Lunedì

15 dicembre

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Martedì

16 dicembre

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

 

 

Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.

Il D. Lgs. 1/2024 ha previsto che il pagamento rateale delle imposte deve essere completato entro il 16.12 (non più entro il mese di novembre).

 

 

Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016 - D. Lgs. 1/2024).

 

 

Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese di novembre 2025.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Martedì

16 dicembre

(segue)

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di novembre 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese ottobre 2025.

 

 

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

 

 

Versamento - Il D. Lgs. 1/2024 ha incrementato a € 100 il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo Iva, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. Tale versamento deve essere effettuato comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Pertanto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi 3 trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a € 100, sono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno.

Ai fini del coordinamento normativo, analoghe modifiche sono state introdotte per i contribuenti minori, in relazione alle liquidazioni e ai versamenti in materia di Iva di cui all’art. 7, c. 1, lett. a) D.P.R. 542/1999. In particolare, i contribuenti che possono optare per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell’imposta entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, qualora l’imposta non superi il limite di € 100, effettuano il versamento insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Imu

 

Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2025. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente.

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2025.

 

Rivalutazione

del Tfr

 

Versamento - Termine di versamento dell’acconto (nella misura del 90%) dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.

 

Credito d’imposta

ricerca e sviluppo

 

Riversamento spontaneo - In caso di indebito utilizzo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo termine di versamento della 2ª rata dell’importo per la regolarizzazione, con interessi.

 

Ragionieri

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento della 7ª rata dei contributi 2025.

 

Revisori enti locali

 

Iscrizione nell’elenco - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 16.12.2025.

 

Sabato

20 dicembre

 

Iva

 

Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all’anno 2025.

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

 

Lunedì

22 dicembre

 

Dottori

commercialisti

 

Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1a rata delle eccedenze contributive 2025 e del contributo di maternità 2025.

 

Giovedì

25 dicembre

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Sabato

27 dicembre

 

Iva

 

Acconto - Termine di versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2025.

 

Martedì

30 dicembre

 

Imposte dirette

 

Modello Redditi 2025 - Per le persone decedute dal 1.03.2025 al 30.06.2025 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi.

 

 

Modello Redditi 2025 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2025 al 30.06.2025.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Mercoledì

31 dicembre

 

Imposte dirette

 

Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti, della dichiarazione dell’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell’intermediario.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

Trasparenza

fiscale

 

Opzione - Le società costituite dal 1.12.2025 al 31.12.2025, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2025-2027, devono effettuare, entro il 31.12.2025, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione mediante l’apposito modello.

 

Irap

 

Opzione - Termine di esercizio dell’opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2025 dell’Irap con il metodo “da bilancio” per i soggetti costituitisi dal 1.12.2025 al 31.12.2025.

 

Gruppo Iva

 

Opzione/Revoca - L’opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.

 

Imposta di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

Inventario

 

Magazzino - Redazione dell’inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2025, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Previdenza

integrativa

 

Comunicazione - Entro il 31.12.2025 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l’eventuale quota di contributi versata nel 2024 e non dedotta in dichiarazione.

 

Autotrasportatori

 

Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2026 all’Albo Autotrasportatori.

 

Commercio estero

 

Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l’estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2025, alla convalida annuale.

 

Pec amministratori

 

Obbligo - Termine per la comunicazione dell'indirizzo digitale certificato per gli amministratori di società (D.L. 159/2025).

 

Polizze catastrofali

 

Obbligo - Termine per le micro e piccole imprese di stipula delle polizze catastrofali.

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Nota1

 

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).

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