Chiamaci allo 049 613584 SOMMARIO di Luglio 2023 |
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w In evidenza Decreto Flussi ingresso lavoratori stranieri |
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w Benefici premiali collegati agli ISA e NUOVI CONTROLLI ADE IN ARRIVO ! |
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w R.E.N.T.Ri. – Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti |
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w Finanziamento alle imprese di Comuni alluvionati della Regione Marche |
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Nuovo Decreto flussi lavoratori stranieri
PROROGA DEI VERSAMENTI |
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Nuovo decreto flussi: 452.000 lavoratori stranieri extra Ue in tre anni E’ prevista una quota aggiuntiva di 40.000 unità per le domande presentate lo scorso marzo. Nuove e vecchie professionalità che potranno essere richieste dai datori di lavoro con il nuovo DPCM che indica i seguenti settori per il lavoro autonomo e subordinato non stagionale: · autotrasporto merci per conto terzi; · autisti bus passeggeri; · elettricisti, idraulici; · assistenza familiare e socio sanitaria; · edilizia; · turistico-alberghiero; · meccanica; · telecomunicazioni; · alimentare e settore della pesca; · cantieristica navale. Per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale, poi, sono confermati i settori agricolo e turistico-alberghiero. Specifiche quote di ingresso per l’agricoltura e per il turismo, inoltre, sono riservate ai lavoratori che provengono da Paesi di origine o di transito con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi per facilitare la migrazione regolare e contrastare quella irregolare. Ulteriori quote anche di lavoratori per le domande di nulla osta all’ingresso in Italia presentate dalle organizzazioni di lavoro indicate nel decreto. Chiamaci per info allo 049 613584 ! · Con un comunicato del 14.06.2023 il Ministero dell'Economia ha anticipato che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Isa), i termini in scadenza al 30.06.2023 dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva: - al 20.07.2023, senza alcuna maggiorazione; - al 31.07.2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
· Si precisa, inoltre, che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli Isa, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'art. 27, c. 1, D.L. 98/2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir soggette agli Isa. |
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L’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 27.04.2023, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2022. Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2021 e 2022. |
Tavola |
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Livelli di affidabilità fiscale richiesti per il periodo di imposta 2022, per accedere ai benefici premiali e RISCHIO ACCERTAMENTI ISA (ex studi di settore) |
L'agenzia Entrate sta comunicando su cassetto fiscale incongruenze sulle dichiarazioni degli anni precedenti.
Il consiglio è quello di entrare nel proprio cassetto fiscale e aprire un ticket di approfondimento e spiegazione con l’Agenzia inserendo i riferimenti dell’accertamento e l’annualità di riferimento e si potranno dare e chiedere spiegazioni in merito, capendo se effettivamente si tratta di errori o di cifre da pagare. Siamo a disposizione per aiutarVi a parlare con il fisco
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ULTERIORI CONDIZIONI PER L’ACCESSO AI BENEFICI PREMIALI |
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· I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se: - applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti; - il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso. |
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CAUSE DI ESCLUSIONE |
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In presenza di cause di esclusione, ancorché il contribuente dovendo compilare il modello ISA, raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente a ottenere i benefici premiali, non è possibile accedervi. |
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L’art. 1, c. 81 L. 29.12.2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha aggiunto la lett. g) all’art. 1, c. 759 L. 27.12.2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria (Imu). Nel dettaglio si prevede l’esenzione Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, c. 2, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo dovrà comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell’Economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (1.01.2023), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa nei casi in cui cessi il diritto all’esenzione Imu. |
IMMOBILI ESENTI DA IMU A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 |
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· Immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
· Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9: - E/1 Stazioni per servizio di trasporti, terrestri, marittimi e aerei - E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio; - E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; - E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche; - E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; - E/6 Fari, semafori, torri per rendere di uso pubblico l’orologio comunale; - E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico di culto; - E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia; - E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E. · Fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all’art. 5-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 601. · Fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione. · Fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11.02.1929 e reso esecutivo con L. 27.05.1929, n. 810. · Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. · Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT (si veda elenco Comuni italiani dal 1.01.2015 http://www.istat.it/it/archivio/6789); terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat. · Immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’art. 7, c. 1, lett. i) D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 91-bis D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.03.2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al D.M. Economia 19.11.2012, n. 200. Dal 2023, a seguito della legge di Bilancio 2023, sono esentati dal pagamento dell’Imu anche i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia, secondo le modalità che saranno individuate da apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. |
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Il reddito d’impresa, nel regime di contabilità ordinaria, è determinato apportando all’utile o alla perdita, risultante dal conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni fiscali (quadro RF Modello Redditi). |
Componenti economici |
Riprese fiscali |
Variazioni |
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In aumento |
In diminuzione |
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Plusvalenze |
Plusvalenze da rateizzare, realizzate nel corso dell’esercizio. |
No |
Sì |
Quota da imputare all’esercizio (massimo 5 esercizi). |
Sì |
NO |
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Contributi in conto capitale |
Contributi complessivamente incassati. |
NO |
Sì |
Quota da imputare all’esercizio (1/5). |
Sì |
NO |
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Spese di manutenzione su beni propri |
Spese dell’esercizio eccedenti il 5% dei beni materiali ammortizzabili. |
Sì |
NO |
Quota di 1/5 dell’eccedenza di periodi precedenti, da imputare all’esercizio. |
NO |
Sì |
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Compensi amministratori |
Compensi dell’esercizio non corrisposti. |
Sì |
NO |
Compensi di periodi precedenti corrisposti nell’esercizio. |
NO |
Sì |
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Svalutazione crediti |
Accantonamenti eccedenti la quota deducibile. |
Sì |
NO |
Spese di rappresentanza |
Quota eccedente i limiti di congruità. |
Sì |
NO |
Spese di ospitalità |
25% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione. |
Sì |
NO |
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria |
Contributi dell’esercizio non corrisposti. |
Sì |
NO |
Contributi di periodi precedenti corrisposti nell’esercizio. |
NO |
Sì |
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Valutazione dei crediti e debiti in valuta al cambio di fine periodo |
Perdite su cambi da valutazione. |
Sì |
NO |
Utili su cambi da valutazione. |
NO |
Sì |
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Deducibilità Irap |
Deduzione forfetaria 10% per interessi. |
NO |
Sì |
Deduzione 100% dell’Irap relativa al costo del lavoro. |
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Interessi passivi |
Quota eccedente interessi attivi, oltre il limite del 30% del ROL. |
Sì |
NO |
Spese autovetture |
Ammontare indeducibile ex art. 164 Tuir. |
Sì |
NO |
Spese telefoniche |
20% spese telefonia fissa e mobile. |
Sì |
NO |
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L’art. 1, c. 715 L. 147/2013 ha introdotto la deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. La misura è stata modificata nel tempo, fino ad arrivare al 100% con decorrenza dal 2022 (L. 160/2019). L’accesso a tale beneficio presuppone la soddisfazione del requisito preliminare che l’immobile sia qualificato come strumentale, per natura ovvero per destinazione. La deduzione è, in ogni caso, subordinata al principio generale di cassa, in base al quale, ad esempio nel 2022, è deducibile il 100% dell’Imu pagata nel corso di tale esercizio. Si genera, pertanto, un disallineamento civilistico-fiscale nel caso in cui l’imposta sia pagata in un momento successivo alla chiusura dell’esercizio, con la relativa necessità di iscrivere le corrispondenti imposte anticipate. L’Imu resta comunque un’imposta indeducibile dall’Irap e, conseguentemente, le imprese in contabilità ordinaria che hanno contabilizzato il costo per competenza sono tenute al riporto tra le variazioni in aumento. |
AMBITO APPLICATIVO |
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Oggetto |
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Imu relativa a immobili strumentali1. |
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Si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore2. |
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Per natura3. |
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Per destinazione4. |
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Esclusioni |
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Sono esclusi dalla nozione di strumentalità gli immobili a utilizzo promiscuo.
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Ambito soggettivo |
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· Imprese individuali e collettive. · Lavoratori autonomi, anche se esercenti l’attività in forma associata. |
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DEDUZIONE |
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100% dal 2022 |
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La deducibilità è stabilita in misura pari al 100% ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni (mentre è indeducibile ai fini Irap). |
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IMU DI COMPETENZA |
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Reddito d’impresa |
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Costituisce costo deducibile l’Imu di competenza del periodo di imposta in corso al 31.12.2022, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente. |
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· Imu 2021 versata tardivamente nel 2022: - costo di competenza del periodo di imposta 2021, indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del pagamento; - deducibile nel successivo periodo di imposta 2022 all’atto del pagamento, nella misura in cui l’imposta era deducibile nel 2021 (60%), mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi. |
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Soggetti titolari di lavoro autonomo |
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In assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell’art. 54, c. 1 Tuir, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’arte o professione. |
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L’Imu è deducibile, quindi, nell’anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo. |
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Sono indeducibili gli interessi e le sanzioni dovute in caso di pagamento tardivo. |
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Note |
1. Sono esclusi gli immobili-merce, gli immobili-patrimonio (art. 90 Tuir), le aree fabbricabili e gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività. 2. Ai sensi dell’art. 65 Tuir, per le imprese individuali sono strumentali gli immobili annoverati nel libro inventari o nel libro cespiti ammortizzabili o tenuti contabilmente in memoria (art. 13 D.P.R. 435/2001). 3. Immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni (immobile classificato nelle categorie catastali A/10, B, C, D, E). Dovrebbero essere inclusi anche gli immobili locati a terzi. 4. Per gli esercenti arti o professioni l’immobile è considerato strumentale solo quando è effettivamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività professionale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza (strumentali per destinazione) e dalla contabilizzazione nelle scritture contabili. |
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L’art. 23 D.L. 48/2023 ha modificato l’importo della sanzione prevista per gli omessi versamenti delle ritenute previdenziali fino a € 10.000. In particolare, la sanzione da € 10.000 a € 50.000 è stata modificata nella misura da una volta e mezza a 4 volte l’importo omesso. Si ricorda che il D. Lgs. 15.01.2016, n. 8 ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro. Il quadro normativo contempla, dunque, due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione. Per effetto di questo intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni, congiunta alla multa fino a € 1.032, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a € 10.000 annui. Se l’importo omesso è inferiore, invece, si applica la nuova sanzione amministrativa pecuniaria. Il messaggio Inps 24.05.2023, n. 1931 fornisce precisazioni in merito alle modifiche normative introdotte dal D.L. 48/2023. A seguito di tali modifiche, l’Inps comunica che è stato predisposto un nuovo prospetto di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie. |
OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE |
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Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, incluse le trattenute ex artt. 20, 21 e 22, L. 153/1969, devono essere comunque versate dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse. |
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Le ritenute non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro. |
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OMESSO VERSAMENTO |
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Illecito di natura penale |
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· Se l’importo omesso è superiore a € 10.000 annui1: - reclusione fino a 3 anni; - multa fino a € 1.032. |
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Illecito di natura amministrativa |
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· Se l’importo omesso non è superiore a € 10.000 annui: - sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a 4 volte l’importo omesso in precedenza (in precedenza sanzione da € 10.000 a € 50.000). |
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PRINCIPIO DELLA RETROATTIVITÀ IN BONAM PARTEM |
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La natura punitiva della sanzione amministrativa prevista dalla norma rende sostenibile un’equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem. |
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Per effetto dell’introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio “più mite”, l‘Inps procederà direttamente all’irrogazione della sanzione così come rimodulata dal D.L. 48/2023, restando valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già posto in essere dall’Inps. |
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NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI |
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Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1.01.2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’art. 14 L. 689/1981, entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione. |
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REGOLARIZZA-ZIONE |
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Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. |
Nota1 |
L’organo accertatore dovrà provvedere, successivamente all’attivazione della procedura di regolarizzazione ai sensi dell’art. 2, c. 1-bis del D.L. 463/1983, a inoltrare la denuncia all’Autorità giudiziaria nella quale si darà contezza anche dell’esito, negativo o positivo, dell’invito a versare le quote omesse. |
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Dal 15.06.2023 è in vigore il D.M. 4.04.2023, n. 59 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.05.2023, n. 126. Il Regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti - R.E.N.T.Ri., ai sensi dell’art. 188-bis D.Lgs. 3.04.2006, n. 152. |
R.E.N.T.R.I. |
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· La sigla R.E.N.T.Ri. è l’acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, ovvero il nuovo registro digitale che permetterà la tracciabilità dei rifiuti attraverso la documentazione digitale. · Un primo tentativo di modernizzazione delle modalità di tracciamento dei rifiuti era stato previsto dalla L. 296/2006 che disponeva l’implementazione di “un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti”. · Questo sistema si chiamava SISTRI, ovvero Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, la novità di rilievo era costituita dall’impiego “di dispositivi elettronici e di un particolare software realizzato dal Ministero dell’Ambiente per tracciare il percorso seguito dai mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, allo scopo di avere certezza che i carichi trasportati giungano effettivamente agli impianti di recupero o di smaltimento autorizzati”. · L’art. 6 D.L. 14.12.2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” stabilì la definitiva chiusura del SISTRI. Il medesimo decreto-legge, nel cancellare il SISTRI, poneva le basi per un nuovo sistema di tracciabilità. · Il SISTRI è stato abrogato il 1.01.2019. |
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DECRETO 4.04.2023, N. 59 |
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· Il D.M. Ambiente 4.04.2023, n. 59, che si compone di 24 articoli e 3 allegati, stabilisce le regole per il funzionamento della piattaforma gestita direttamente dal dicastero e utilizza la piattaforma dell’Albo nazionale gestori ambientali connessa alla rete telematica delle camere di commercio, avrà il compito di raccogliere e rendere disponibili in formato digitale i dati sui rifiuti prodotti e gestiti dai soggetti obbligati all’iscrizione. · È composto da: - sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; - sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti e dei dati relativi ai sistemi di geolocalizzazione. · Per l’iscrizione al R.E.N.T.Ri. è dovuto un diritto di segreteria ed il pagamento di un contributo annuale con riferimento ad ogni unità locale soggetta all’obbligo di iscrizione (per unità locale, così come indicato dal decreto in oggetto va intesa una sede operativa come ad esempio un negozio, un’officina, uno stabilimento, un laboratorio oppure una sede amministrativa o gestionale nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche). I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi al R.E.N.T.Ri. volontariamente (in allegato è possibile scaricare la tabella con i contributi annuali e il diritto di segreteria). · A differenza del precedente sistema di tracciabilità, il R.E.N.T.Ri. avrà un avvio progressivo. |
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SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE AL RENTRI |
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· Sono tenuti a iscriversi al R.E.N.T.Ri.: a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; b) i produttori di rifiuti pericolosi; c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. |
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Nel mese di settembre 2022 parte del territorio delle Province di Pesaro e Urbino, Ancona e Macerata è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato ingenti perdite alle attività economiche e produttive, alle strutture, nonché ai materiali e merci presenti all’interno delle stesse in alcuni casi fino alla completa inutilizzabilità delle merci e inagibilità dei locali. La Camera di Commercio delle Marche, grazie anche alle risorse del Fondo Perequativo per le calamità naturali messo a disposizione da Unioncamere nazionale, intende sostenere i territori dei Comuni della Regione Marche interessati dagli eventi alluvionali con uno stanziamento complessivo di € 600.000,00. |
BENEFICIARI |
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· Sono ammesse ai contributi del presente bando le MPMI delle Marche che, al momento della presentazione della domanda: - risultino iscritte e attive al Registro delle Imprese; - abbiano sede legale e unità locali entrambe nei territori dei Comuni della regione Marche di seguito previsti o, in alternativa, sede legale o unità locale, almeno una delle quali operativa, purché effettivamente vi si svolga attività produttiva con addetti nel territorio dei Comuni: - per la provincia di Pesaro e Urbino: Acqualagna, Cagli, Cantiano, Fano, Fossombrone, Frontone, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, Pesaro, San Lorenzo In Campo e Serra Sant’Abbondio; - per la provincia di Ancona: Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d’Esi, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Montemarciano, Montecarotto, Morro d’Alba, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Conti, Serra San Quirico, Staffolo, Trecastelli; - per la provincia di Macerata: Apiro, Appignano, Camerino, Cingoli, Corridonia, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Mogliano, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Monte San Giusto, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Porto Recanati, Recanati, San Severino Marche, Sefro, Tolentino, Treia, Urbisaglia. |
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PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI |
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· Le domande di contratto di sviluppo devono avere a oggetto investimenti per l’acquisto di beni strumentali e opere con cui migliorare la risposta alle emergenze e per la prevenzione quali: a) barriere frangiacque/paratie; b) strutture per elevare materiali e macchine; c) serramenti a tenuta stagna antiallagamento; d) sistemi di canalizzazione e/o recupero dell’acqua; e) attrezzature e macchinari per la rimozione e movimentazione di terra e fango; f) generatori elettrici; g) motopompe; h) sistemi di comunicazione e diffusione di segnali di emergenza ed evacuazione, oltre a quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro; i) sistemi di assorbimento e contenimento di sostanze disperse nell’ambiente oltre le previsioni di legge; j) spese di assicurazione per danni da eventi climatici. |
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AGEVOLAZIONE |
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· È concesso un contributo del 50% dei costi ammissibili fino a un massimo di € 5.000,00. · Solo per quanto concerne le spese di assicurazione per danni da eventi climatici il contributo è concesso al 60% dei costi ammissibili e quietanzati, fino a un massimo di € 2.000,00. |
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SCADENZE |
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· Il bando sarà accessibile dal 4.12.2023 solo per consentire la precompilazione delle pratiche e il caricamento degli allegati. · Le domande potranno essere inviate dal 11.12.2023 al 18.12.2023. |
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SCADENZARIO |
Scad. 2023 |
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Tributo Contributo |
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Descrizione |
Sabato 1 luglio |
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Modello 730/2022 |
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Conguagli - Da luglio a novembre il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. |
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Canone RAI |
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Esonero - Le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio presentate dal 1.07.2023 al 31.01.2024 esonerano dal pagamento del canone RAI per il 2024. |
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Riforma sport |
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Entrata in vigore - Dal 1.07.2023 entreranno in vigore le norme relative alla Riforma dello Sport con riferimento al lavoro sportivo. |
Lunedì 3 luglio |
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Bonus occhiali |
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Domanda - Termine di presentazione della domanda sulla piattaforma dedicata predisposta dal Ministero della Salute (bonusvista.it). |
Sabato 8 luglio |
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MUD |
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Presentazione - Termine di presentazione del modello MUD per le dichiarazioni riferite al 2022 (D.P.C.M. 3.02.2023). |
Lunedì 10 luglio |
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Inps |
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Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici. |
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Previdenza |
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Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2023. |
Sabato 15 luglio |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate mediante Sdi l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture per le quali l’imposta non è stata assolta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre l’informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell’intermediario. |
Domenica 16 luglio1 |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Redditi 2023 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2023 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2ª rata, con gli interessi. |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di giugno 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2023. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
scad. 2023 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Domenica 16 luglio1 (segue) |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2023. |
Lunedì 17 luglio |
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Ragionieri commercialisti |
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Contributi - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2023. |
Giovedì 20 luglio |
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Imposte dirette |
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Modello Redditi 2023 - Il MEF ha comunicato la proroga per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), dei termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza al 30.06.2023: - entro il 20.07.2023, senza alcuna maggiorazione; - entro il 31.07.2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale. |
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Registratori telematici |
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Verifiche periodiche - Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate nel trimestre precedente. |
Domenica 23 luglio1 |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.2023. |
Martedì 25 luglio |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. |
Sabato 29 luglio |
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Iva |
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Modello Iva 2023 - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso. |
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Bilancio |
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Deposito - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l’assemblea di approvazione entro il 29.06.2023. |
Domenica 30 luglio1 |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi 2023 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2022 e/o del 1° acconto 2023 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2023) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l’applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2022 o entro il mese di febbraio 2023, con la maggiorazione. |
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Rateazione 2023 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il relativo versamento. |
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Irap 2023 - Termine di versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), con la maggiorazione. |
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Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2022 e di 1° acconto 2023, con la maggiorazione. |
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Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione. |
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Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2022 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92. |
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Cedolare secca |
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Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione. |
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Isa |
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Versamento - Termine di versamento dell’Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi. |
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Immobili all’estero |
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Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, con la maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011). |
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