REGIME IMPATRIATI 2026: GUIDA PRATICA, REQUISITI 3-6-7 ANNI E ULTIME NOVITÀ

REGIME IMPATRIATI 2026: GUIDA PRATICA, REQUISITI 3-6-7 ANNI E ULTIME NOVITÀ

Aggiornato a settembre 2026

Il regime degli impatriati può consentire a dipendenti e professionisti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di assoggettare a IRPEF soltanto il 50% dei redditi agevolabili prodotti in Italia, entro il limite di 600.000 euro annui.

In presenza delle condizioni previste per i figli minori, il reddito imponibile può scendere al 40%, con una detassazione quindi del 60%.

La vera difficoltà, però, non è calcolare la percentuale. È capire prima del trasferimento se il lavoratore deve dimostrare 3, 6 oppure 7 periodi d'imposta di residenza all'estero e se il rapporto di lavoro, il gruppo societario o un eventuale Employer of Record modificano i requisiti.

La disciplina è contenuta nell'art. 5 del D.Lgs. 209/2023.

Regime impatriati 2026 in breve

Elemento Regola
Residenza estera precedente normalmente 3 periodi d'imposta
Stesso datore o stesso gruppo 6 o 7 periodi d'imposta
Permanenza minima in Italia almeno 4 anni
Attività lavorativa prevalentemente svolta in Italia
Redditi agevolabili lavoro dipendente, assimilato e lavoro autonomo professionale
Reddito massimo agevolabile €600.000 annui
Detassazione ordinaria 50%
Con figlio minore 60%, se ricorrono le condizioni
Durata ordinaria 5 periodi d'imposta
Reddito d'impresa escluso

Lo schema pratico dei 3, 6 e 7 anni

È il controllo che oggi considero più importante.

Hai cambiato datore di lavoro e il nuovo datore è indipendente?

Se prima del trasferimento lavoravi all'estero per un'impresa e in Italia inizi a lavorare per un soggetto completamente diverso e non appartenente allo stesso gruppo:

residenza estera richiesta: normalmente 3 periodi d'imposta.

Continui a lavorare per lo stesso datore o per una società dello stesso gruppo?

In questo caso:

residenza estera richiesta: normalmente 6 periodi d'imposta.

Prima dell'espatrio lavoravi già in Italia per quello stesso gruppo?

Il requisito può salire a:

7 periodi d'imposta di residenza estera.

Per un manager rientrante in Italia dopo un'esperienza internazionale infragruppo, una verifica apparentemente secondaria può quindi decidere l'intera spettanza dell'agevolazione.

Novità: anche lo smart working dall'Italia può beneficiare

I chiarimenti del 2026 hanno confermato la possibilità di applicare il regime anche a chi torna in Italia e continua a lavorare in smart working per un datore estero.

Occorre però verificare due condizioni fondamentali:

  • l'attività deve essere svolta prevalentemente in Italia;
  • se il datore resta lo stesso o appartiene allo stesso gruppo, tornano in gioco i requisiti rafforzati dei 6 o 7 anni.

Per l'impresa estera va inoltre valutato separatamente il possibile rischio di configurare una stabile organizzazione in Italia.

È uno dei casi nei quali il commercialista non dovrebbe limitarsi alla dichiarazione dei redditi del lavoratore. Deve guardare anche ciò che succede alla società estera.

Employer of Record: attenzione alla novità del 2026

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 54/2026, esaminata nella documentazione allegata, rende particolarmente delicati i trasferimenti gestiti tramite Employer of Record.

Se l'EOR estero e quello italiano appartengono allo stesso gruppo, l'Amministrazione può considerare applicabile il requisito rafforzato di residenza estera, anche quando le imprese effettivamente beneficiarie del lavoro non sono collegate tra loro.

È un aspetto da verificare prima di scegliere la struttura contrattuale del rientro.

Professionisti senza laurea: l'esperienza può essere sufficiente

Un'altra apertura importante riguarda il requisito dell'elevata qualificazione o specializzazione.

Non sempre serve una laurea.

In determinate situazioni possono essere sufficienti:

  • almeno cinque anni di esperienza professionale pertinente;
  • per determinati specialisti e dirigenti ICT, almeno tre anni di esperienza pertinente maturata nel periodo previsto dalla normativa;
  • i requisiti professionali previsti per le professioni regolamentate.

È una novità molto interessante per manager, project manager, tecnici e specialisti informatici che hanno una forte esperienza professionale ma non necessariamente un percorso universitario tradizionale.

Novità per chi ha svolto ricerca nell'intelligenza artificiale

La normativa è stata ampliata anche alle persone che abbiano svolto attività di ricerca, anche applicata, nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

La disposizione è ora presente nel testo vigente dell'art. 5 del D.Lgs. 209/2023.

Per ricercatori e specialisti AI che lavorano all'estero e stanno valutando il trasferimento in Italia si apre quindi un'interessante possibilità fiscale, da coordinare naturalmente con tutti gli altri requisiti.

Figlio minore: imponibile ridotto al 40%

Il regime ordinario prevede la tassazione del 50% del reddito agevolabile.

In presenza delle condizioni previste dalla legge per un figlio minore, l'imponibile scende invece al 40%.

L'agevolazione rafforzata può spettare:

  • se il lavoratore rientra in Italia con un figlio minore;
  • se durante il periodo agevolato nasce un figlio;
  • in caso di adozione di un minore.

Il figlio deve essere residente in Italia.

I chiarimenti esaminati nella Scheda Eutekne 2026 precisano inoltre che il successivo raggiungimento della maggiore età non fa automaticamente perdere il beneficio per gli anni residui e che, se entrambi i genitori sono autonomamente impatriati, l'agevolazione rafforzata può spettare a entrambi.

Il limite di 600.000 euro non fa perdere tutto il beneficio

Un equivoco frequente riguarda il tetto annuale.

Se il reddito supera 600.000 euro, non viene meno l'intero regime.

Esempio

Reddito professionale prodotto in Italia: 750.000 euro

Quota massima potenzialmente agevolabile: 600.000 euro

Eccedenza tassata ordinariamente: 150.000 euro

Per chi percepisce contemporaneamente redditi di lavoro dipendente e autonomo occorre però verificare quanto della soglia sia già stato utilizzato.

Dipendente e professionista: quali redditi rientrano?

Sono agevolabili:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • determinati redditi assimilati al lavoro dipendente;
  • redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Non è invece agevolato, nel nuovo regime, il reddito d'impresa dell'imprenditore individuale.

Per chi torna in Italia e vuole avviare contemporaneamente un'attività professionale o imprenditoriale la scelta della struttura assume quindi notevole importanza.

Non serve più necessariamente un legame tra trasferimento e nuovo lavoro

Un chiarimento particolarmente interessante riguarda il cosiddetto nesso tra trasferimento in Italia e inizio dell'attività lavorativa.

La risposta dell'Agenzia n. 66/2025 ha affermato che, con il nuovo regime, non occorre più necessariamente dimostrare che il trasferimento sia stato causato dall'inizio del nuovo lavoro.

Questo può permettere, in determinate situazioni, di iniziare a beneficiare del regime quando i requisiti si perfezionano successivamente al trasferimento.

È però un'area in cui conviene evitare automatismi e ricostruire cronologicamente lavoro e residenza.

Come richiedere concretamente il regime

Per il lavoratore dipendente consiglio un approccio prudenziale: predisporre una dichiarazione completa da consegnare al datore di lavoro.

Checklist dei documenti e delle dichiarazioni

Verificare almeno:

  1. data effettiva del trasferimento in Italia;
  2. acquisizione della residenza fiscale italiana;
  3. residenza fiscale estera nei precedenti 3, 6 o 7 periodi d'imposta;
  4. datori di lavoro e gruppi societari coinvolti prima e dopo il trasferimento;
  5. impegno a restare fiscalmente residente in Italia almeno quattro anni;
  6. prevalente svolgimento del lavoro in Italia;
  7. laurea, qualifica o esperienza professionale;
  8. eventuale presenza di figli minori residenti in Italia;
  9. redditi dipendenti e professionali concorrenti al limite di €600.000.

Il datore può così applicare il beneficio direttamente sulle ritenute.

Se il datore non è sostituto d'imposta italiano o non applica l'agevolazione, in presenza dei requisiti il beneficio può in determinate circostanze essere recuperato nella dichiarazione dei redditi.

La grande novità dal 2027: niente cumulo con il regime neo-residenti

Il D.L. 38/2026, convertito nella L. 88/2026, ha introdotto un'importante novità.

Per i trasferimenti di residenza fiscale dal 2027, il regime degli impatriati diventa espressamente incompatibile con il regime dei neo-residenti dell'art. 24-bis TUIR.

Per i trasferimenti avvenuti dal 2024 al 2026, la situazione è diversa e la documentazione tecnica evidenzia la possibilità di una valutazione favorevole al cumulo, purché naturalmente ne ricorrano i presupposti e si tenga conto della specificità del caso.

Per persone con redditi italiani elevati e consistenti redditi esteri, la differenza può valere molto più di qualche punto percentuale di tassazione.

Dal 2027 cambia anche la collocazione normativa

Un'ulteriore novità tecnica da non perdere di vista: dal 1° gennaio 2027 la disciplina viene trasfusa nell'art. 225 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.Lgs. 117/2026.

Per il contribuente cambia soprattutto il riferimento normativo, ma per professionisti e consulenti sarà importante utilizzare dal 2027 le disposizioni aggiornate.

Prima di trasferirti in Italia, fai questo controllo

Uno schema semplice:

Nuovo datore indipendente?
→ verifica dei 3 anni.

Stesso datore o stesso gruppo?
→ verifica dei 6 anni.

Lavoravi già per quel gruppo prima di espatriare dall'Italia?
→ verifica dei 7 anni.

Lavori da remoto per un'impresa estera?
→ controllare anche territorialità del lavoro e posizione della società.

Usi un Employer of Record?
→ verificare chi è formalmente datore di lavoro e i rapporti societari fra gli EOR.

Hai figli minori?
→ valutare l'imponibile al 40%.

Hai redditi esteri importanti?
→ confrontare il regime impatriati con le altre agevolazioni disponibili.

Questa verifica dovrebbe essere fatta prima del trasferimento, non quando arriva il momento di presentare la dichiarazione dei redditi.

Perché il commercialista fa la differenza

Sul regime impatriati la percentuale di detassazione è la parte più semplice.

I problemi veri sono la residenza fiscale, i rapporti infragruppo, l'Employer of Record, la territorialità del lavoro, le qualifiche professionali, la documentazione e il coordinamento con la fiscalità estera.

Un buon commercialista deve quindi comportarsi come un consigliere del trasferimento, non come un semplice compilatore della dichiarazione.

Lo Studio Cavallari assiste lavoratori, professionisti e imprese straniere nella valutazione preventiva del trasferimento in Italia e nel coordinamento con consulenti e datori di lavoro esteri.

Dott. Massimo Cavallari
Commercialista da oltre 25 anni, iscritto al n. 932/A Padova ed Esperto de Il Sole 24 Ore.

Tel. +39 049 613584
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FAQ

Quanto viene tassato un impatriato nel 2026?
In presenza dei requisiti, generalmente concorre al reddito imponibile il 50% dei redditi agevolabili. Con le condizioni previste per un figlio minore può concorrere soltanto il 40%.

Quanti anni bisogna essere stati all'estero?
Normalmente tre periodi d'imposta. Possono diventare sei o sette in caso di continuità con lo stesso datore di lavoro o con società dello stesso gruppo.

Un lavoratore in smart working può utilizzare il regime impatriati?
Sì, se l'attività è svolta prevalentemente in Italia e sono rispettati gli altri requisiti.

Serve obbligatoriamente una laurea?
No. In alcune situazioni è sufficiente una qualificazione professionale documentata attraverso l'esperienza.

Un professionista con partita IVA può beneficiare del regime?
Sì, per redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Il reddito d'impresa è invece escluso.

Qual è il reddito massimo agevolabile?
600.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Quanto dura il regime?
Normalmente cinque periodi d'imposta, compreso quello di acquisizione della residenza fiscale italiana.

Cosa succede se lascio l'Italia prima di quattro anni?
Si decade dal beneficio e vengono recuperate le agevolazioni già fruite, con gli interessi previsti dalla norma.

Il regime impatriati è compatibile con quello dei neo-residenti?
Per i trasferimenti dal 2027 la legge prevede espressamente l'incompatibilità. Le situazioni relative ai trasferimenti 2024-2026 devono essere analizzate separatamente.

Fonti normative ufficiali

Art. 5 D.Lgs. 209/2023 - Normattiva

D.L. 38/2026 coordinato con la legge di conversione - Gazzetta Ufficiale