Parchi agrisolari e attuazione PNRR DM 25 marzo 2022 - supporto al settore agricolo e di trasformazione agroalimentare

Parchi agrisolari e attuazione PNRR supporto al settore agricolo e di trasformazione agroalimentare

Il decreto riconosce un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici destinati allo svolgimento dell'attività agricola, zootecnica e agroindustriale. Sono inoltre oggetto dell'aiuto le spese sostenute per l'acquisto e installazione di impianti di accumulo dell'energia prodotta e le spese per interventi di riqualificazione dei tetti interessati dall'intervento. Tra questi rientrano gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto, gli interventi di isolamento termico del tetto stesso, nonché gli interventi volti alla realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria).

Per fruire del contributo gli impianti, oltre a essere realizzati sopra i tetti degli edifici interessati, devono avere una potenza di picco installata compresa tra 6 kWp e 500kWp.

Le spese ammesse a fruire dell'agevolazione sono quelle direttamente riferibili alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e cioè, le spese per l'acquisto e la posa dei pannelli, degli inverter, delle altre componenti tecniche dell'impianto, ivi compresi i software di gestione, dei sistemi di accumulo e dei materiali necessari per l'installazione e il montaggio. Per la realizzazione degli interventi connessi di miglioramento del tetto, le spese ammesse sono quelle di demolizione e ricostruzione delle coperture, nonché di fornitura e posa in opera dei materiali di ricostruzione. Sono inoltre ammesse a fruire dell'agevolazione le spese tecniche connesse alla realizzazione dell'intervento.

Per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, il limite entro cui tali spese sono oggetto dell'agevolazione è pari a € 1.500 per ogni Kilowatt di potenza installata (€/kWp), incrementato di ulteriori 1.000 €/kWp nel caso in cui siano installati anche dei sistemi di accumulo. Per gli interventi di miglioramento del tetto, il limite di spesa è di 700 €/kWp. La spesa massima ammissibile è pari a € 750.000 per ogni progetto ed € 1.000.000 per ciascun beneficiario. Questo significa che lo stesso soggetto può presentare più progetti e fruire dell'agevolazione per ciascuno pur nei limiti massimi di spesa fissati.

I soggetti ammessi all'agevolazione sono gli imprenditori agricoli, sia in forma individuale che in forma societaria, le imprese agroindustriali e le cooperative agricole – e i loro consorzi – che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c.

Il contributo spetta nella misura del 40% delle spese ammesse per gli interventi realizzati da imprese di produzione primaria e trasformazione di prodotti agricoli, elevata al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati in regioni svantaggiate. Nel caso di interventi realizzati da imprese di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, il contributo spetta nella misura del 30%.

Nel caso di interventi realizzati da particolari categorie di imprenditori (giovani agricoltori, imprenditori siti in zone soggetti a vincoli naturali, o organismi collettivi), la misura dell'aiuto può essere incrementata fino del 20%.

Le domande per l'ammissione al contributo, corredate della documentazione necessaria, dovranno essere presentate necessariamente in via telematica sul portale che il GSE renderà disponibile. Sulla base delle domande ricevute, il soggetto attuatore (GSE), dopo aver verificato l'ammissibilità, provvederà a redigere l'elenco dei potenziali beneficiari con indicazione del contributo richiesto.

La misura spettante del contributo sarà comunicata con apposito provvedimento entro 30 giorni dalla approvazione della domanda e il contributo sarà erogato a fine lavori dopo che il soggetto beneficiario avrà trasmesso una apposita istanza contenente gli obiettivi conseguiti e una rendicontazione dei costi.

Presentando apposita fideiussione è possibile richiedere un anticipo nella misura massima del 30% del totale del contributo spettante.

La norma prevede la facoltà di cumulo dell'aiuto con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis, sui medesimi costi, a condizione che sia rispettato il requisito del doppio finanziamento e quindi il secondo aiuto sia determinato utilizzando come base di calcolo le spese ammissibili al netto di quanto già riconosciuto dal primo aiuto. Inoltre, non è possibile superare la misura massima di intensità dell'aiuto sommando i vari aiuti di stato ricevuti per il medesimo intervento.

L'aiuto è, inoltre, compatibile con altre agevolazioni aventi natura diversa dagli aiuti di stato, a condizione che non venga superato il costo sostenuto per la realizzazione dell'intervento agevolato.

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