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Regime impatriati 2026: agevolazioni fiscali anche per chi rientra da un distacco all'estero. Nuova sentenza favorevole ai manager

Aggiornato al 21 ottobre 2026 | Fiscalità internazionale e lavoratori impatriati

Se sei rientrato in Italia dopo aver lavorato all'estero per la stessa azienda o per una società dello stesso gruppo, potresti avere diritto alle agevolazioni fiscali per impatriati, anche senza aver interrotto il rapporto di lavoro.

Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sentenza n. 3596 del 2 ottobre 2026, affronta proprio questa situazione, riconoscendo l'importanza dell'effettivo cambiamento della posizione professionale del lavoratore.

La questione interessa soprattutto manager, dirigenti, quadri e professionisti che hanno trascorso diversi anni all'estero e sono successivamente rientrati in Italia.

In alcuni casi potrebbe essere possibile non soltanto beneficiare di una tassazione ridotta sui redditi futuri, ma anche valutare il recupero delle maggiori imposte IRPEF già versate, quando ne ricorrano i presupposti.

Rientro in Italia dopo un distacco all'estero: cosa cambia con la sentenza del 2 ottobre 2026?

Per anni, uno dei principali ostacoli all'applicazione del regime impatriati è stato rappresentato dalla continuità del rapporto di lavoro.

L'Agenzia delle Entrate ha tradizionalmente guardato con particolare attenzione ai dipendenti distaccati presso società estere che, terminata l'esperienza internazionale, rientravano nella precedente azienda italiana.

La permanenza dello stesso datore di lavoro, la conservazione dell'anzianità e il mancato pagamento del TFR venivano considerati indizi di continuità lavorativa.

La recente sentenza milanese, relativa al precedente regime previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, propone invece una lettura favorevole al contribuente.

Non basta verificare se il contratto di lavoro sia rimasto formalmente lo stesso. Occorre valutare se l'esperienza internazionale abbia modificato concretamente il profilo professionale del lavoratore.

Si tratta di una distinzione importante: mantenere il medesimo contratto non significa necessariamente tornare a svolgere lo stesso lavoro.

La decisione è una pronuncia di merito riferita alla normativa previgente. Non costituisce una regola automaticamente applicabile a ogni contribuente.

Il caso: un manager rientra in Italia dopo aver lavorato in Australia e Singapore

La controversia riguardava un lavoratore assunto in Italia nel 2015, successivamente distaccato in Australia nel 2018 e poi trasferito a Singapore.

Durante l'esperienza internazionale aveva progressivamente assunto maggiori responsabilità manageriali, arrivando a coordinare attività e personale in diversi Paesi.

Nel dicembre 2023 rientrava in Italia presso il medesimo gruppo societario.

Rispetto alla posizione originaria, tuttavia, risultavano profondamente modificati diversi elementi del rapporto lavorativo:

  • Il passaggio da mansioni prevalentemente operative a responsabilità manageriali.

  • L'inquadramento professionale superiore, con il ruolo di Group FP&A Manager.

  • La gestione di attività e collaboratori su scala internazionale.

  • Il significativo incremento della retribuzione.

  • L'assegnazione di nuovi benefit, tra cui l'automobile aziendale.

L'Agenzia delle Entrate aveva negato il beneficio, valorizzando la continuità del datore di lavoro, dell'anzianità e del trattamento di fine rapporto.

Secondo la ricostruzione della sentenza riportata nella fonte, i giudici hanno invece riconosciuto la rilevanza dell'evoluzione professionale e il diritto del lavoratore al rimborso richiesto.

Perché questa pronuncia è importante per altri lavoratori?

Perché offre un argomento interpretativo a chi ha costruito all'estero una carriera significativamente diversa da quella precedente, pur continuando a lavorare per lo stesso gruppo.

Il punto decisivo diventa dimostrare il cambiamento sostanziale con documenti, responsabilità e condizioni economiche verificabili.

Vecchio e nuovo regime impatriati: attenzione alle differenze

Il regime fiscale dipende dall'anno e dalle condizioni del trasferimento in Italia.

Requisito

Vecchio regime

Nuovo regime dal 2024

Norma

Art. 16 D.Lgs. 147/2015

Art. 5 D.Lgs. 209/2023

Precedente residenza estera

Generalmente 2 periodi d'imposta

3, 6 o 7 periodi d'imposta

Medesimo datore o gruppo

Rileva la verifica del distacco e della continuità sostanziale

Previsti requisiti temporali specifici

Tassazione agevolata

Generalmente 30% o 10% del reddito, secondo le condizioni

Generalmente 50% o 40% del reddito

Durata ordinaria

5 anni, con possibili estensioni

5 periodi d'imposta

Limite annuo del reddito agevolabile

Non previsto in termini generali come nel nuovo regime

600.000 euro

La vecchia disciplina ha avuto diverse modifiche e prevede regole transitorie: le percentuali riportate non valgono indistintamente per tutti i periodi e tutti i contribuenti.

La normativa attuale prevede inoltre requisiti relativi all'attività svolta in Italia, alla qualificazione o specializzazione del lavoratore, alla permanenza fiscale e alle altre condizioni applicabili.

 

Rientro dal 2024: quando servono 3, 6 o 7 anni all'estero?

Per il regime introdotto dall'articolo 5 del D.Lgs. 209/2023, il periodo minimo di precedente non residenza fiscale in Italia varia:

Situazione lavorativa

Periodi d'imposta minimi all'estero

Rientro senza continuità con lo stesso datore o gruppo estero

3

Attività in Italia per lo stesso datore estero o gruppo, senza precedente impiego italiano presso quel datore o gruppo prima dell'espatrio

6

Rientro presso lo stesso datore o gruppo per il quale si lavorava già in Italia prima dell'espatrio

7

Il distacco, quindi, non è vietato: occorre verificare la durata della precedente residenza estera e la storia dei rapporti con il datore di lavoro o il gruppo.

Fonte normativa: articolo 5 del D.Lgs. 209/2023, Normattiva.

Quali vantaggi fiscali può ottenere un manager impatriato nel 2026?

Il nuovo regime prevede ordinariamente una riduzione del 50% del reddito imponibile agevolabile, entro un limite annuo di 600.000 euro.

La riduzione può arrivare al 60%, con imponibilità del 40%, in presenza di specifiche condizioni relative ai figli minori previste dalla normativa.

Per comprendere la dimensione del beneficio, consideriamo un manager con una retribuzione annua agevolabile di 120.000 euro.

Esempio di imponibile fiscale prima delle ulteriori regole di calcolo

Senza agevolazione

120.000 €

Con riduzione del 50%

60.000 €

Quota di reddito esclusa dall'imponibile

60.000 €

La quota esclusa dall'imponibile non corrisponde al risparmio d'imposta. L'IRPEF effettivamente risparmiata dipende da aliquote, detrazioni, altri redditi e situazione personale.

La convenienza può essere particolarmente significativa per dirigenti e figure professionali con retribuzioni medio-alte. Tuttavia, prima di formulare una richiesta al datore di lavoro o una dichiarazione fiscale, è necessario verificare il rispetto di tutti i requisiti.

Hai già pagato l'IRPEF piena? Potresti valutare una domanda di rimborso

Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda i lavoratori ai quali sia stata negata l'applicazione del regime agevolato.

Chi è rientrato dall'estero e ha pagato le imposte senza beneficiare del regime impatriati potrebbe avere interesse a verificare la propria situazione.

L'analisi deve comprendere l'anno di rientro, la normativa applicabile, l'esistenza dei requisiti, le dichiarazioni già presentate e i termini ancora disponibili.

In particolare, può essere opportuno esaminare:

  1. Le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati.

  2. Le certificazioni uniche e i cedolini paga.

  3. Gli accordi di distacco e i contratti esteri.

  4. Gli incarichi e le responsabilità professionali prima e dopo il trasferimento.

  5. Le eventuali comunicazioni o contestazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Non tutti i contribuenti possono ottenere il rimborso e la sentenza non determina automaticamente la riapertura di posizioni ormai definitive. Una valutazione professionale permette però di distinguere le situazioni concretamente sostenibili da quelle prive dei presupposti necessari.

Come Studio Cavallari assiste i manager e i lavoratori che rientrano dall'estero

Quando un lavoratore decide di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, l'errore più frequente è concentrarsi esclusivamente sulla percentuale di agevolazione.

Il vero problema è capire se il beneficio spetti, da quando possa applicarsi e come documentare la posizione del contribuente in caso di controllo.

Studio Cavallari – Italian Tax Advisor, con sede nell'area di Padova, offre consulenza fiscale anche internazionale per professionisti, manager e contribuenti con redditi e rapporti lavorativi transfrontalieri.

L'assistenza può comprendere la verifica dei requisiti di accesso al regime impatriati, l'analisi della residenza fiscale, il confronto tra discipline successive, la gestione dichiarativa e la valutazione di eventuali richieste di rimborso o controversie tributarie.

Un buon commercialista non si limita ad applicare un'agevolazione: deve saper individuare i rischi, prospettare le alternative e consigliare la soluzione più appropriata alla storia personale e professionale del contribuente.

Domande frequenti sul rientro dal distacco estero e sul regime impatriati

Chi rientra in Italia dopo un distacco all'estero può beneficiare del regime impatriati?

Sì, potenzialmente. Il distacco non esclude automaticamente l'agevolazione. Per i rientri disciplinati dalle vecchie regole rileva anche la valutazione del percorso professionale; nel nuovo regime occorre rispettare gli specifici requisiti temporali e tutte le altre condizioni di legge.

Posso avere il regime impatriati se torno a lavorare per lo stesso datore di lavoro?

Sì, ma il nuovo regime richiede generalmente sei o sette periodi d'imposta di precedente non residenza fiscale in Italia nei casi di continuità con il datore o il gruppo, a seconda della storia lavorativa.

Se non ho ricevuto il TFR e ho conservato l'anzianità lavorativa, perdo le agevolazioni?

Non necessariamente. Secondo l'orientamento espresso nella sentenza milanese citata, questi elementi non bastano da soli a escludere il beneficio secondo la normativa previgente.

Posso chiedere il rimborso delle imposte già pagate?

È possibile valutare una domanda di rimborso o gli altri rimedi previsti dall'ordinamento, se sussistono i requisiti e sono rispettati i termini applicabili.

La sentenza del 2026 vale anche per chi rientra nel 2026 o nel 2027?

La sentenza riguarda il precedente regime. Per i nuovi trasferimenti occorre applicare l'articolo 5 del D.Lgs. 209/2023, che disciplina espressamente i casi di continuità lavorativa con lo stesso datore o gruppo.

Fonti normative e di approfondimento

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Dott. Massimo Cavallari Commercialista da oltre 25 anni, iscritto al n. 932/A Padova ed Esperto de Il Sole 24 Ore.

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