Dott. Massimo Cavallari - Commercialista da oltre 25 anni, iscritto al n. 932/A Padova ed Esperto de Il Sole 24 Ore
Credito per imposte pagate all’estero: nessuna decadenza automatica, conta la prescrizione decennale
Chi ha prodotto redditi all’estero e ha già pagato imposte fuori dall’Italia non perde automaticamente il diritto al credito d’imposta solo perché non lo ha indicato subito in dichiarazione. La giurisprudenza più recente sta consolidando un principio molto favorevole: in presenza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, il credito per imposte estere non può essere sacrificato per meri formalismi interni, e il limite rilevante diventa quello della prescrizione ordinaria decennale. Lo confermano l’art. 165 TUIR, la prassi dell’Agenzia delle Entrate e, soprattutto, le più recenti pronunce della Cassazione richiamate anche dalla CGT di II grado della Lombardia, sentenza n. 608 del 18 marzo 2026.
Perché questa sentenza interessa molti contribuenti
Il tema riguarda lavoratori all’estero, dirigenti, pensionati, professionisti, soci e imprenditori che hanno subito tassazione in un altro Stato su redditi che poi, in tutto o in parte, rilevano anche in Italia. In questi casi il credito d’imposta serve a evitare la doppia imposizione giuridica internazionale, cioè quella situazione antipatica in cui lo stesso reddito viene colpito due volte. E il Fisco, quando c’è una Convenzione applicabile, non può trasformare un obbligo sostanziale in una corsa a ostacoli solo per un errore dichiarativo.
Come funziona il credito per imposte estere
L’art. 165 del TUIR prevede che, se nel reddito complessivo confluiscono redditi prodotti all’estero, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo possano essere detratte dall’imposta netta italiana, entro il limite della quota d’imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi esteri e reddito complessivo. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e la prassi ufficiale confermano che il credito opera entro questi limiti e richiede la definitività dell’imposta estera.
In pratica, il contribuente non può scomputare qualsiasi importo pagato all’estero, ma solo il credito calcolato secondo i criteri di legge. Tuttavia, una cosa è il quantum del credito, altra cosa è la sua spettanza: ed è proprio su questo secondo piano che la giurisprudenza recente ha corretto letture troppo rigide.
Il punto decisivo: la Cassazione frena il formalismo
Secondo l’orientamento richiamato nella sentenza lombarda del 18 marzo 2026, il diritto al credito può spettare anche quando il contribuente non ha indicato tempestivamente il reddito estero o il relativo credito nella dichiarazione originaria. Il ragionamento è semplice e molto solido: le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevalgono sulla disciplina interna incompatibile, in forza dell’art. 117, comma 1, Cost., e non consentono di negare il credito solo per omissioni formali. La Cassazione n. 24205 del 9 settembre 2024 ha infatti affermato che l’obbligo convenzionale di eliminare la doppia imposizione non può essere compresso dall’art. 165, comma 8, TUIR quando ciò comporti un contrasto con la norma pattizia. Successivamente, le ordinanze n. 10642 del 23 aprile 2025 e n. 9671 del 13 aprile 2025 hanno rafforzato l’orientamento, escludendo un termine decadenziale breve e riconducendo il diritto al credito al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
Tradotto dal legalese: il credito non evapora per il solo fatto che non è stato chiesto “nel modello giusto e nel momento perfetto”. Il diritto sostanziale, se esiste e se documentato, resta difendibile.
Il caso deciso dalla CGT Lombardia
Nel caso esaminato dalla CGT II Lombardia, l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto un credito per imposte pagate in Mozambico, perché riferito a un’annualità precedente rispetto alla dichiarazione in cui il contribuente lo aveva riportato. Il contribuente ha contestato la cartella sostenendo che non stava usando il credito per ridurre impropriamente l’imposta di un anno diverso, ma stava facendo emergere in dichiarazione un credito maturato per imposte estere definitive relative al 2013. I giudici gli hanno dato ragione, richiamando sia la prevalenza delle Convenzioni internazionali sia l’assenza di una vera decadenza nell’art. 165, comma 4, TUIR.
Cosa significa, in concreto, per chi ha redditi esteri
Il messaggio pratico è molto importante. Se hai pagato imposte estere su redditi che rilevano anche in Italia, non bisogna fermarsi davanti a un diniego automatico dell’Ufficio fondato solo su una tardiva indicazione del credito. Occorre invece verificare:
- se esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile;
- se il reddito estero è effettivamente imponibile anche in Italia;
- se l’imposta estera è stata pagata a titolo definitivo;
- se il credito è correttamente documentato e calcolato;
- se il diritto è ancora entro il termine prescrizionale decennale.
E qui entra in scena il buon commercialista: perché tra Convenzioni, dichiarazioni integrative, istanze di rimborso, contenzioso e prova documentale, improvvisare è un ottimo sistema per complicarsi la vita da soli.
Attenzione: la sentenza aiuta, ma non autorizza leggerezze
Questa giurisprudenza non significa che tutto sia automatico o che ogni credito estero possa essere recuperato senza limiti. Restano fondamentali la prova del pagamento definitivo, la corretta imputazione del reddito, il rispetto dei limiti quantitativi dell’art. 165 TUIR e l’analisi della singola Convenzione applicabile. Inoltre, la via concreta da seguire cambia da caso a caso: dichiarazione integrativa, difesa contro cartella, istanza di rimborso o gestione del contenzioso già in corso.
Quando conviene agire subito
Conviene intervenire immediatamente quando:
- hai ricevuto una cartella o un avviso che ignora le imposte già pagate all’estero;
- ti sei accorto solo ora di non avere indicato un credito spettante;
- hai dichiarato il reddito estero, ma il credito è stato calcolato male;
- hai lavorato in Paesi con ritenute rilevanti e vuoi evitare di pagare due volte;
- hai annualità pregresse ancora recuperabili entro dieci anni.
Perché serve una verifica professionale
Sul credito per imposte estere la differenza non la fa soltanto la norma, ma la strategia. Bisogna leggere bene la Convenzione, controllare la definitività dell’imposta estera, ricostruire i flussi dichiarativi, coordinare il tutto con i quadri del modello fiscale corretto e impostare la difesa nel modo più utile. In altre parole, non basta avere ragione: bisogna riuscire a dimostrarla bene, nei tempi giusti e con gli strumenti corretti.
FAQ
Il credito per imposte estere si perde se non è stato indicato nella dichiarazione dell’anno giusto?
Non necessariamente. La giurisprudenza più recente ritiene che, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, il credito non possa essere negato per meri formalismi dichiarativi e che il diritto possa essere fatto valere entro il termine ordinario di prescrizione decennale.
Vale anche in caso di omessa dichiarazione?
Secondo la Cassazione sì, quando la norma convenzionale impone all’Italia di eliminare la doppia imposizione e la regola interna ostacola questo risultato. In quel caso prevale la Convenzione internazionale.
Basta dimostrare di aver pagato imposte all’estero?
No. Occorre verificare che l’imposta estera sia definitiva, che il reddito sia correttamente qualificato, che esista capienza nei limiti dell’art. 165 TUIR e che la documentazione sia completa.
C’è un termine massimo per recuperare il credito?
L’orientamento giurisprudenziale richiamato parla di prescrizione decennale, non di decadenza breve. Ma il calcolo del termine va fatto sul caso concreto, senza automatismi da bar sport tributario.
Conviene fare da soli?
Solo se ami le Convenzioni internazionali lette di notte con una camomilla e un principio di diritto in mano. Nella pratica conviene far verificare subito la posizione da un professionista.
Fonti ufficiali e giurisprudenziali da richiamare nel testo del sito
Art. 165 TUIR e testo unico imposte sui redditi: Agenzia delle Entrate / TUIR vigente.
Prassi Agenzia delle Entrate sul credito per imposte estere: principio di diritto 5 novembre 2021 n. 15 e istruzioni ai modelli dichiarativi.
Giurisprudenza favorevole: Cass. n. 24205/2024, Cass. n. 10642/2025, Cass. n. 9671/2025, oltre a CGT II Lombardia n. 608/2026.
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American English version
Dott. Massimo Cavallari - Chartered Accountant with more than 25 years of experience, registered no. 932/A Padua, contributor to Il Sole 24 Ore
Foreign tax credit in Italy: no automatic forfeiture, the key limit is the 10-year prescription period
Italian taxpayers who earned income abroad and already paid foreign taxes may still be entitled to the foreign tax credit even if they failed to claim it in the original tax return. Recent case law is increasingly favorable: where an applicable double tax treaty requires Italy to relieve double taxation, that treaty obligation prevails over restrictive domestic procedural limits. As a result, the foreign tax credit may still be claimed later, subject to the ordinary ten-year prescription period rather than an automatic forfeiture rule. This approach is supported by Article 165 of the Italian Income Tax Code, Revenue Agency guidance, and recent Supreme Court rulings cited by the Lombardy Tax Court, decision no. 608 of March 18, 2026.
Why this matters
This is highly relevant for employees, executives, pensioners, professionals, shareholders and entrepreneurs who paid taxes abroad on income that is also taxable in Italy. The foreign tax credit is meant to prevent juridical double taxation. Recent court decisions make clear that this substantive right should not be lost merely because of formal filing mistakes.
The key legal point
Recent Italian case law has held that, where a tax treaty applies, the foreign tax credit cannot be denied solely because the taxpayer omitted the foreign income or the credit from the original Italian return. The Italian Supreme Court has emphasized that treaty obligations override conflicting domestic restrictions. Later rulings also clarified that the right is not subject to a short forfeiture deadline, but instead may be exercised within the ordinary ten-year limitation period.
Practical takeaway
If you paid foreign taxes and Italy is also taxing the same income, do not assume the credit is lost forever because it was not claimed immediately. The position must be reviewed carefully, checking the treaty, the final nature of the foreign tax, the correct computation under Article 165, the supporting documentation, and the applicable ten-year period.
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