Sospensione feriale dei termini di impugnazione di atti in materia tributaria |
Con riferimento ai provvedimenti da impugnare il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. É tuttavia prevista un’eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale. Dal 2015, tale periodo decorre dal 1.08 al 31.08. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall’ Agenzia delle Entrate per le quali è previsto l’obbligo del preventivo reclamo. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e a seguito dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. |
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI |
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Di ciascun anno. |
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Scadenze escluse |
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TERMINI ORDINARI PER PROPORRE IL RICORSO |
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MEDIAZIONE TRIBUTARIA |
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Al termine di proposizione dell’istanza di mediazione si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. |
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La sospensione è applicabile anche nel corso della procedura di mediazione vera e propria. |
Descrizione |
Adempimento |
Termine |
Sospensione |
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Adesione ai Pvc |
Comunicazione di adesione al PVC |
30 giorni dalla data di consegna del verbale |
NO |
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Versamento della 1ª rata o delle somme intere |
20 giorni dalla data di notifica dell’atto di |
NO |
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Adesione agli inviti al contraddittorio |
Comunicazione di adesione e versamento della 1ª rata o dell’intero |
Entro i 15 giorni antecedenti alla data di comparizione |
NO |
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Accertamento con adesione |
Domanda di adesione |
Entro il termine per il ricorso |
Sì |
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Versamento della 1ª rata o delle somme intere |
20 giorni dalla data di stipula dell’accertamento con adesione |
NO3 |
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Acquiescenza |
Entro il termine per il ricorso |
Sì |
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Definizione agevolata delle sanzioni |
Versamento delle somme intere |
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Pagamento somme derivanti da atti impositivi3 |
Accertamento Irpef/Ires/Iva/Irap |
Entro il termine per il ricorso |
Sì |
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Accertamento registro, ipocatastali, |
Entro 60 giorni dalla notifica |
NO |
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Cartelle di pagamento |
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Avvisi bonari |
Liquidazione automatica |
Entro 30 giorni dalla notifica |
SÌ2 |
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Controllo formale |
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Tassazione separata |
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Atti del contenzioso tributario |
Ricorso |
Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto |
SÌ |
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Ricorso con sospensiva (anche d’urgenza) |
NO1 |
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Reclamo contro il decreto presidenziale |
30 giorni dalla comunicazione del decreto |
SÌ |
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Deposito del ricorso |
30 giorni dalla notifica per il contribuente |
SÌ |
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60 giorni dalla notifica per il resistente |
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Deposito di documenti |
20 giorni liberi prima dell’udienza |
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Deposito di memorie |
10 giorni liberi prima dell’udienza |
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Riassunzione presso il giudice competente |
Entro il termine indicato o 6 mesi dalla comunicazione della sentenza |
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Appello |
60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dal deposito |
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Chiamata di terzo |
Termine fissato dal giudice |
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Intervento del terzo |
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Riassunzione in rinvio |
6 mesi dal deposito della sentenza di cassazione |
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Messa in mora |
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NO |
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Reclamo e mediazione |
Notifica del reclamo |
Entro il termine per il ricorso |
SÌ |
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Termine entro cui il reclamo deve essere accolto o la mediazione stipulata |
90 giorni dalla data di notifica del reclamo |
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Deposito del ricorso |
30 giorni dal termine ultimo per la stipula |
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Versamento prima rata o totalità delle somme |
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NO3 |
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Note |
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