Regime impatriati 2026: rimborso possibile anche con dichiarazione integrativa tardiva
Chi è rientrato in Italia e non ha applicato il regime impatriati in busta paga o nella prima dichiarazione potrebbe non aver perso definitivamente il beneficio.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza 14 aprile 2026 n. 794, ha confermato un principio molto importante: se il contribuente possiede i requisiti sostanziali del regime impatriati, il beneficio non può essere negato solo per un errore formale o per una richiesta presentata tardivamente.
La questione è rilevante per manager, lavoratori dipendenti, professionisti e ricercatori rientrati in Italia negli anni scorsi che hanno tassato integralmente il reddito, pur potendo beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 16 D.Lgs. 147/2015. La norma ufficiale disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati e prevede una tassazione ridotta del reddito prodotto in Italia al ricorrere di specifici requisiti.
La risposta breve
Sì, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, il lavoratore impatriato può chiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate anche tramite dichiarazione integrativa tardiva o istanza di rimborso, se dimostra di avere i requisiti sostanziali per l’agevolazione.
Il punto decisivo non è solo “quando” è stata fatta la richiesta, ma se il contribuente aveva realmente diritto al regime impatriati.
Il caso deciso dalla CGT Lombardia
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso IRPEF richiesto da una contribuente per gli anni 2016 e 2017. L’Ufficio non contestava i requisiti sostanziali, ma sosteneva che l’agevolazione fosse ormai preclusa perché non richiesta nei termini ordinari o nei 90 giorni successivi.
I giudici hanno rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria, affermando che le circolari non possono introdurre cause di decadenza non previste dalla legge. La prassi dell’Agenzia delle Entrate aveva indicato specifiche modalità operative nella circolare 33/E/2020, ma la circolare resta un documento interpretativo e non può aggiungere requisiti ulteriori rispetto alla norma.
Perché questa sentenza è importante
La decisione si inserisce in un orientamento favorevole già avviato dalla Cassazione.
Con l’ordinanza n. 34655/2024, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al rimborso delle maggiori ritenute subite anche in assenza di richiesta al datore di lavoro o indicazione tempestiva in dichiarazione, quando risultano verificati i requisiti sostanziali del regime impatriati.
Secondo questo indirizzo, la mancata attivazione tramite sostituto d’imposta non cancella automaticamente il beneficio. Più semplicemente, impedisce di ottenerlo direttamente in busta paga, ma lascia aperta la strada del rimborso.
Tradotto in termini pratici: un errore formale non dovrebbe bruciare un diritto fiscale se la legge non prevede espressamente quella decadenza. Finalmente una buona notizia per chi ha pagato troppo: non capita tutti i giorni, quindi meglio non farla scappare.
Quando può convenire verificare il rimborso
La verifica è consigliabile se il contribuente:
- è rientrato in Italia negli anni precedenti;
- ha lavorato in Italia dopo un periodo di residenza fiscale estera;
- non ha chiesto il regime impatriati al datore di lavoro;
- non ha indicato il reddito agevolato nella dichiarazione originaria;
- ha tassato il reddito integralmente;
- possiede documentazione utile a dimostrare residenza estera, trasferimento in Italia, attività lavorativa e permanenza dei requisiti.
Non basta però “essere tornati in Italia”. Occorre controllare con precisione anno di rientro, normativa applicabile, iscrizione AIRE o prova della residenza estera, tipo di reddito, datore di lavoro, continuità o discontinuità del rapporto, dichiarazioni già presentate e termini per il rimborso.
Il commercialista non deve solo compilare: deve ricostruire la posizione
In questi casi il valore del commercialista non è nella semplice dichiarazione integrativa. È nella ricostruzione difensiva del diritto al beneficio.
Serve verificare:
- normativa applicabile all’anno di rientro;
- requisiti sostanziali del contribuente;
- dichiarazioni presentate;
- ritenute subite;
- possibilità di integrativa o istanza di rimborso;
- eventuale contenzioso in caso di diniego;
- documentazione probatoria da conservare.
Un buon commercialista deve essere anche un consigliere: non si limita a “mettere numeri”, ma valuta se un’imposta pagata può essere recuperata legittimamente.
Fonti normative e documenti ufficiali
Le fonti principali da esaminare sono l’art. 16 D.Lgs. 147/2015 sul regime speciale per lavoratori impatriati, disponibile anche sul portale dell’Agenzia delle Entrate e in Gazzetta Ufficiale, e la circolare Agenzia Entrate n. 33/E del 28 dicembre 2020, che contiene i chiarimenti amministrativi sul regime.
FAQ
Si può chiedere il regime impatriati se non è stato richiesto al datore di lavoro?
Sì, secondo il recente orientamento giurisprudenziale, la mancata richiesta al datore di lavoro non esclude automaticamente il rimborso, se il contribuente possiede i requisiti sostanziali.
La dichiarazione integrativa tardiva è sempre sufficiente?
Non sempre. Va valutato il caso concreto. In alcuni casi può essere opportuna una dichiarazione integrativa, in altri un’istanza di rimborso, in altri ancora può servire difendere il contribuente da un diniego dell’Agenzia.
L’Agenzia delle Entrate può negare il rimborso richiamando le circolari?
Può farlo, ma le circolari non sono legge. La giurisprudenza recente valorizza la norma primaria e i requisiti sostanziali, non solo gli adempimenti formali.
Quali anni si possono recuperare?
Dipende dai termini ancora aperti, dalle dichiarazioni presentate e dalla modalità utilizzabile. È necessaria un’analisi puntuale della posizione fiscale.
Quanto costa una consulenza sul regime impatriati?
Per casi semplici, una prima analisi può partire da 350 euro. Per pratiche con dichiarazioni integrative, istanze di rimborso o valutazione difensiva, il compenso può variare in base agli anni e alla complessità, ma con tutti i consigli, l’esperienza e l’empatia dovuta al caso personale.
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English version
Inbound Workers Tax Regime in Italy: Late Amended Tax Return May Still Allow a Refund
Foreign professionals, managers and employees who moved to Italy and failed to apply the Italian inbound workers tax regime may still have a chance to recover overpaid taxes.
Recent Italian case law, including the decision of the Lombardy Tax Court of Appeal dated 14 April 2026, confirms that the tax benefit should not be denied only because the taxpayer failed to request it through the employer or in the original tax return.
The key point is whether the taxpayer met the substantive requirements under Article 16 of Legislative Decree no. 147/2015. If those requirements were met, a late amended tax return or refund claim may be possible.
This is particularly relevant for individuals who moved to Italy, paid full Italian income tax and later discovered that they could have benefited from the inbound workers tax regime.
Studio Cavallari assists inbound workers, expatriates and international professionals with tax residence analysis, refund claims, amended tax returns and Italian tax compliance.
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