Dal 18 giugno 2019 sono nuovamente modificati i casi in cui una s.r.l. di nuova costituzione ha l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore.
In particolare tale obbligo sussiste se la s.r.l. si trova in almeno una di queste situazioni (art. 2477 c. 2 lett a, b, c, c.c.sostituito dall’art. 2 bis c. 2 DL 32/2019 conv., con modif., in L. 55/2019):
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro (prima di tale data: 2.000.000 di euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro (prima di tale data: 2.000.000 di euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (prima di tale data: 10 unità).
Nel caso indicato alla lett. c) l'obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei parametri indicati (art. 2477 c. 3 c.c. sostituito dall’art. 2 bis c. 2 DL 32/2019 conv., con modif., in L. 55/2019).