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Fallimento dubbio per supero dei parametri dimensionali

Fallimento, il superamento dei parametri dimensionali e patrimoniali in misura lieve non è sempre sicura causa di fallimento

Per condurre alla dichiarazione di fallimento sono stati introdotti dalla legge fallimentare dei parametri di natura soggettiva e oggettiva e solo in caso di superamento degli stessi un’impresa risulta fallibile.

In altri termini la legge ha definito delle soglie dimensionali la cui presenza congiunta consente di sottrarle alla disciplina del fallimento.

Più precisamente secondo l’art. 1 L.F. non è fallibile:

  • l’impresa che ha avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se inferiore), un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad euro 300.000;
  • l’impresa che ha realizzato, nei tre esercizio precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se inferiore), ricavi lordi complessivi annui non superiori ad euro 200.000 (si tenga presente che i ricavi che rappresentano il fatturato dell’azienda, si desumono sempre da una voce di bilancio: ricavi “delle vendite e delle prestazioni”, risultanti dalle sole voci A1 e A5 del conto economico);
  • l’impresa che ha un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 500.000.

Oltre a ciò l’impresa deve trovarsi, ed è questo il requisito di natura oggettiva, in stato di insolvenza.

L’art. 5 L.F. recita testualmente al secondo comma che: “Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Il concetto espresso dalla riportata definizione porta, dunque, a considerare lo stato di decozione sotto il profilo della permanente mancanza di liquidità e di credito tale da comportare nell’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie l’impossibilità di reperire quei normali mezzi di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili.


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