USURA BANCARIA, CASSAZIONE: SÌ ALLA SOMMATORIA TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
Ormai tristemente assuefatti alle capriole, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile il 4 ottobre 2017, n. 23192, è intervenuta ancora una volta sulla questione del superamento del tasso soglia in materia di usura bancaria ed, in particolare, sulla questione riguardante la possibilità di sommare tra loro gli interessi corrispettivi e quelli moratori confermando lo stato confusionario della giurisprudenza.
Nel caso di specie, un istituto di credito aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare del capitale di un mutuo fondiario e degli interessi previsti dal contratto.
Il Tribunale di Matera aveva rigettato l’opposizione della Banca che si era vista ammettere dal Giudice delegato soltanto per la sorte capitale «non potendo essere riconosciuti gli interessi moratori: come emerso dalla CTU, al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, vertendosi, così, in ipotesi di usura originaria (e non in quella di usura sopravvenuta come dedotto dalla banca) e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la pattuizione del tasso di mora era considerata nulla e nessun interesse spettava».
La Banca, però, nel suo ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: «violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 c.c. e della l. n. 108/1996, in quanto il Tribunale ha erroneamente rilevato che, al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l’eventuale usurarietà del tasso di mora e posto che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità, non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia».
Ebbene, la Cassazione – nel respingere il ricorso – ha affermato con estrema chiarezza che «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore».
Peraltro, la Cassazione ha richiamato anche la sentenza Cass. n. 5324/2003 secondo cui «in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 legge n. 108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori».
Ma, soprattutto, ha richiamato Cass., n. 5598/2017 che aveva cassato la decisione del Tribunale che, in sede di opposizione allo stato al passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
Allo stato, non v’è dubbio che la giurisprudenza di legittimità affermi che l’usurarietà riguarda sia gli interessi moratori che corrispettivi ammettendone la sommatoria atteso che quegli interessi rilevano nel momento della loro pattuizione indipendentemente dalla corresponsione in concreto.
Arrivederci al prossimo cambio di opinione