Banca finanziamenti conti correnti leasing

Banca, finanziamenti, conti correnti e leasing

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sui temi bancari come finanziamenti, muti, conti correnti e leasing

 

Indeterminatezza del tasso contrattuale nei mutui e leasing

4^ CRITICITA’ : INDETERMINATEZZA

 

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO

Contratti di leasing di qualunque tipologia

 

InSPIEGAZIONE ANOMALIA

 

A partire da settembre 2003, è stato introdotto l’ obbligo di PUBBLICIZZARE sul contratto il TASSO LEASING (coincidente con il TASSO NOMINALE ANNUO); di conseguenza è possibile verificare in modo matematico e quindi INCONFUTABILE, se al tasso esposto corrisponde la rata prevista contrattualmente

 

SOCIETA’ DI LEASING

 

Nell’ ampia casistica delle perizie effettuate delle diverse società di leasing, l’ unica società che presenta l’ ANOMALIA in questione è la FINECO LEASING.

A maggior supporto di quanto viene sostenuto, è sufficiente affermare che prendendo in esame dieci contratti di dieci diverse società di leasing, al tasso leasing pubblicizzato in contratto corrisponde matematicamente la rata esposta, ad eccezione proprio di FINECO LEASING.

 

DECISIONI E STRALCI

 

Il requisito di univocità e determinabilità del tasso di interesse e della sua metodologia di calcolo è stato ben articolato nella sentenza del Tribunale di Milano 30/10/2013 Dott.ssa Crugnola, che ravvisava in un contratto di finanziamento, profili di illegittimità della clausola interessi derivanti dall’ impossibilità di interpretare univocamente le condizioni e la metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi. Per tali motivi si disponeva la sostituzione della clausola convenuta con la clausola sostitutiva, di cui all’ art. 1284, ovvero la rideterminazione degli interessi al saggio legale per tempo vigente.

Volendo fornire un’ interpretazione più estensiva ( ad esempio delle norme del Codice Civile, nel tracciato di quanto stabilito dalla sentenza appena citata), bisognerebbe non soltanto verificare se il contratto riporti esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto, ma occorrerebbe valutare inoltre se il complesso delle condizioni pattuite consenta o meno di individuare una metodologia di calcolo dell’ interesse che sia coerente ed univoca. In base a tale interpretazione è evidente che la mancata indicazione in contratto della tecnica mediante la quale il piano viene sviluppato (ad es. alla “francese”, a capitale costante, ecc.) o anche soltanto l’ omessa indicazione di taluni accorgimenti di calcolo in mancanza dei quali si può addivenire ad una pluralità di tassi di interesse, configurerebbe la sussistenza di profili di indeterminatezza delle condizioni.

 

Il fatto che la società di leasing abbia scritto un tasso leasing a cui non corrisponde la relativa rata, comporta e accerta che vi sia indeterminatezza del tasso; le clausole di determinazione degli interessi che non consentono un’ univoca applicazione perché non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c., sono a pena di nullità.

 

La nullità della clausola di determinazione degli interessi non comporta la nullità dell’ intero contratto ma la sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola sostitutiva di cui al terzo comma dell’ art. 1284 c.c., per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale.

 

A maggior supporto si riporta anche la sentenza della Cassazione n. 12276/2010 secondo la quale :

 

“affinchè una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’ art. 1284, terzo comma, cod.civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse.”

 

ESEMPIO PRATICO

 

Essendo indicato il TASSO LEASING (coincidente con il TASSO NOMINALE ANNUO), è possibile calcolare la rata del contratto tramite la formula:

 

Rata = C - A - R x (1 + i) ¹

                                                                                       1 - (1 + i) ⁿ                                  

                                                                                                i                                                       

 

Nel caso concreto esaminato di un contratto di leasing, i dati corrispondenti alla formula erano i seguenti :

 

C = capitale finanziato = 777.000,00

A = maxi canone + canoni anticipati = Euro 97.740,00

R = riscatto = 7.770,00

i = tasso mensile = TAN/1200 = 5,99/1200 = 0,0049917

n = numero canoni = 179

 

777000 – 97740 – 7770 x (1+0,0049917) –(179+1)

1- (1+0,0049917) -179

0,0049917

 

EURO 5.721,26

 

A seguire viene effettuata nuovamente la seconda verifica, esponendo un foglio di calcolo a cui è “sottesa” la formula di matematica finanziaria secondo il metodo di ammortamento alla “francese” (quote capitali delle rate crescenti e quote interessi decrescenti), che è la seguente :

 

………………………………. - ctr. ……….. - FINECO LEASING SPA

Indirizzo

   

 

Località

   

 

Data

03/10/2007

 

 

Tipo lease (1=auto, 2=str.,3=imm.)

3

immobiliare

 

Broker

   

 

 

   

 

Importo totale operazione

777.000,00

 

 

Tipo ind. (1=fix, 2=RIBOR, 3/7 val)

2

EURIBOR 3 mesi lettera

 

Durata mesi

180

 

 

Canoni anticipati

   

 

Anticipo %

12,57915

12,58%

97.740,00

Frequenza

1

mensile

 

Dilaz. pagamento (gg)(Foglio4)

   

 

Tasso dilazione %

   

 

N. canoni

179

 

 

Anticipati (1), Posticipati (0)

0

posticipati

 

Riscatto %

1,00

1,00%

7.770,00

Provvigioni %

   

 

Tasso Società nominale %

5,9900

5,9900%

0,4992%

Dilaz. riscatto (periodi)

1

 

 

Base

4,7

 

 

Spread

1,29000

 

 

 

   

 

Rata calcolata

5.721,27

 

 

Tasso Cliente

5,99%

0,4992%

 

In entrambe le verifiche dove sono stati riportati i parametri descritti contrattualmente, risulta il medesimo canone pari ad Euro 5.721,27; il fatto quindi che la società di leasing abbia riportato nel contratto, un canone pari ad euro 6.095,30 comporta che sia stato applicato inequivocabilmente un tasso superiore a quanto dichiarato in contratto.

 

Di conseguenza si procederà alla revisione del piano di ammortamento e al ricalcolo degli interessi applicando il tasso legale (terzo comma art. 1284 c.c.); tale ricalcolo verrà operato fino all’ ultima rata pagata alla data della presente perizia e cioè quella del mese di dicembre 2015.

 

INTERESSI PAGATI ANNO 2007 (DA RATA N.RO 1 DI OTTOBRE A RATA N.RO 3 DI DICEMBRE)

 

EURO 11.828,20

 

INTERESSI PAGATI ANNO 2008 (DA RATA N.RO 4 DI GENNAIO A RATA N.RO 15 DI DICEMBRE)

 

EURO 46.158,03

 

INTERESSI PAGATI ANNO 2009 (DA RATA N.RO 16 DI GENNAIO A RATA N.RO 27 DI DICEMBRE)

 

EURO 44.210,85

 

INTERESSI PAGATI ANNO 2010 (DA RATA N.RO 28 DI GENNAIO A RATA N.RO 39 DI DICEMBRE)

 

EURO 42.123,18

 

INTERESSI PAGATI ANNO 2011 (DA RATA N.RO 40 DI GENNAIO A RATA N.RO 51 DI DICEMBRE)

 

EURO 39.884,87

 

INTERESSI PAGATI ANNO 2012 (DA RATA N.RO 52 DI GENNAIO A RATA N.RO 63 DI DICEMBRE)

 

EURO 37.485,06

 

INTERESSI PAGATI ANNO 2013 (DA RATA N.RO 64 DI GENNAIO A RATA N.RO 75 DI DICEMBRE)

 

EURO 34.912,08

 

INTERESSI PAGATI ANNO 2014 (DA RATA N.RO 76 DI GENNAIO A RATA N.RO 87 DI DICEMBRE)

 

EURO 32.153,45

 

INTERESSI PAGATI ANNO 2015 (DA RATA N.RO 88 DI GENNAIO A RATA N.RO 99 DI DICEMBRE)

 

EURO 29.195,77

 

 

TOTALE INTERESSI PAGATI

 

317.951,50

 

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CALCOLO INTERESSI AL TASSO LEGALE

TABELLA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE
Dal 1942 ad oggi

Periodo

Norme

Saggio di interesse

21.04.1942 - 15.12.1990

art. 1284 cod. civ.

5%

16.12.1990 - 31.12.1996

L. 353/90 e L. 408/90

10%

01.01.1997 - 31.12.1998

L. 662/96

5%

01.01.1999 - 31.12.2000

Dm Tesoro 10.12.1998

2,5 %

01.01.2001 - 31.12.2001

Dm Tesoro 11.12.2000

3,5 %

01.01.2002 - 31.12.2003

Dm Economia 11.12.2001

3 %

01.01.2004 - 31.12.2007

Dm Economia 01.12.2003

2,5 %

01.01.2008 - 31.12.2009

Dm Economia 12.12.2007

3 %

01.01.2010 - 31.12.2010

Dm Economia 04.12.2009

1 %

01.01.2011 - 31.12.2011

Dm Economia 07.12.2010

1,5 %

01.01.2012 - 31.12.2013

Dm Economia 12.12.2011

2,5 %

01.01.2014 - 31.12.2014

Dm Economia 12.12.2013

1 %

01.01.2015 -

Dm Economia 11.12.2014

0,5 %

 

 

 

INTERESSI LEGALI ANNO 2007 (DA RATA N.RO 1 DI OTTOBRE A RATA N.RO 3 DI DICEMBRE)

 

EURO 4.225,99

 

INTERESSI LEGALI ANNO 2008 (DA RATA N.RO 4 DI GENNAIO A RATA N.RO 15 DI DICEMBRE)

 

EURO 19.599,17

 

INTERESSI LEGALI I ANNO 2009 (DA RATA N.RO 16 DI GENNAIO A RATA N.RO 27 DI DICEMBRE)

 

EURO 18.489,07

 

INTERESSI LEGALI ANNO 2010 (DA RATA N.RO 28 DI GENNAIO A RATA N.RO 39 DI DICEMBRE)

 

EURO 5.758,14

 

INTERESSI LEGALI ANNO 2011 (DA RATA N.RO 40 DI GENNAIO A RATA N.RO 51 DI DICEMBRE)

 

EURO 7.986,12

 

INTERESSI LEGALI ANNO 2012 (DA RATA N.RO 52 DI GENNAIO A RATA N.RO 63 DI DICEMBRE)

 

EURO 12.252,63

 

INTERESSI LEGALI ANNO 2013 (DA RATA N.RO 64 DI GENNAIO A RATA N.RO 75 DI DICEMBRE)

 

EURO 11.202,37

 

INTERESSI LEGALI ANNO 2014 (DA RATA N.RO 76 DI GENNAIO A RATA N.RO 87 DI DICEMBRE)

 

EURO 4.037,54

 

INTERESSI LEGALI ANNO 2015 (DA RATA N.RO 88 DI GENNAIO A RATA N.RO 99 DI DICEMBRE)

 

EURO 1.784,23

 

 

TOTALE INTERESSI LEGALI

 

85.335,24

 

CONCLUSIONE

Il ricalcolo al TASSO LEGALE in sostituzione del TAN NON CORRETTO previsto dalle condizioni finanziarie dell’ ATTO DI VARIAZIONE fino alla rata n. ro 99 avente scadenza a dicembre 2015, comporta la restituzione al cliente di una quota interessi pari ad

 

EURO 232.616,26


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