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RIMBORSI CHILOMETRICI ACI 2025 |
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L’art. 1 L. 207/2024 ha reso strutturale la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito per il calcolo dell’Irpef, introdotta per il solo 2024 dall’art. 1, c. 1 D.Lgs. 216/2023. È stabilizzato a regime anche l’incremento della detrazione per i redditi di lavoro dipendente in caso di reddito complessivo fino a € 15.000. Inoltre, è introdotta una nuova detrazione a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, che hanno un reddito complessivo non superiore a € 20.000. |
ALIQUOTE IRPEF |
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detrazioni per lavoro dipendente |
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Trattamento integrativo |
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L’importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo è diminuito di € 75, rapportato al periodo di lavoro nell’anno (ossia all’importo della detrazione per lavoro dipendente con riferimento a redditi fino a € 15.000). |
NUOVE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE |
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REDDITO SUPERIORE A € 75.000 |
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REDDITO SUPERIORE A € 100.000 |
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COMPUTO DEGLI ONERI |
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detrazioni per familiari a carico |
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La L. 207/2024 fissa al 36% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute nel 2025 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, anticipandone la riduzione al 30% (già prevista per le spese sostenute dal 1.01.2028 al 31.12.2033) per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027. È inoltre stabilito l’innalzamento delle aliquote di detrazione per le abitazioni principali. Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Proroga della detrazione per l’acquisto anche nel 2025 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di € 5.000 previsto per il 2024, oltre all’introduzione di un “bonus elettrodomestici” per il 2025, consistente in un contributo fino a € 100 per l’acquisto di un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Si interviene, infine, sulla disciplina del Superbonus, con anche il riconoscimento della possibilità di ripartire in 10 quote annuali le spese sostenute nel 2023. |
ECOBONUS |
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Aliquote |
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Esclusioni |
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Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. |
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Abitazione principale |
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RISTRUTTURA-ZIONE |
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Aliquote |
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Fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a |
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Esclusioni |
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Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. |
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Abitazione principale |
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Fermo restando il predetto limite di € 96.000. |
LIMITI ALLE SPESE DETRAIBILI |
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SISMABONUS |
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Aliquote |
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Abitazione principale |
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BONUS MOBILI |
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Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione anche in relazione alle spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di € 5.000 previsto per il 2024. |
BONUS ELETTRO- DOMESTICI |
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SUPERBONUS |
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Condizioni |
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Ripartizione |
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Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Ai fini della quantificazione di eventuali attribuzioni in natura, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9 Tuir, con l’eccezione di talune categorie di beni o servizi per le quali si utilizza un sistema di calcolo forfetario. La concessione in uso al dipendente di un’autovettura aziendale comporta, pertanto, la necessità di quantificare un valore da sottoporre a tassazione e contribuzione nel Libro unico del lavoro. A tal fine, occorre distinguere come il lavoratore utilizza il veicolo: solo nel caso in cui l’utilizzo sia anche o esclusivamente personale si determinerà, infatti, un benefit; qualora, invece, il veicolo sia concesso in uso al dipendente esclusivamente per motivi connessi all’attività lavorativa, non si determinerà alcun reddito imponibile, stante l’assenza di benefici personali per il lavoratore. La L. 207/2024 ha modificato la percentuale per determinare il fringe benefit: per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’Aci. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. |
TIPOLOGIE DI UTILIZZO DELL’AUTO |
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Uso esclusivamente aziendale del veicolo. |
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Non si configura reddito imponibile. |
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Uso promiscuo (privato e aziendale) del veicolo aziendale. |
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Il reddito tassabile in capo all’utilizzatore è quantificato in misura forfetaria. |
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Uso esclusivamente privato del veicolo aziendale. |
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Il reddito tassabile in capo all’utilizzatore è determinato in riferimento al valore normale del bene. |
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Uso per motivi di lavoro del veicolo di proprietà del dipendente. |
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Il lavoratore ha diritto al rimborso non tassato delle spese sostenute, in base alle tariffe ACI e in relazione alla percorrenza effettuata. |
VALORE NORMALE |
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Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. |
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VALORE FORFETARIO |
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Nota1 |
Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente al 31.12.2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 31.12.2024 (aliquota dal 25% al 60% in funzione delle emissioni di anidride carbonica). |
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La L. 207/2024 ha previsto la possibilità, per le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a., di assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa entro il 30.09.2025, applicando disposizioni agevolate. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30.09.2025, si trasformano in società semplici. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8%. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%. |
SOCIETà interessate1 |
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Società in nome collettivo. |
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Società in accomandita semplice. |
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Società a responsabilità limitata. |
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Società per azioni. |
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Società in accomandita per azioni. |
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CONDIZIONI |
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Soci |
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Tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci al 30.09.2024 (libro soci o idoneo titolo con data certa). |
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Devono essere iscritti entro il 30.01.2025, in base a un atto di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2024. |
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Assegnazione o cessione ai soci |
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BENI DA ASSEGNARE O CEDERE AI SOCI |
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Beni immobili |
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Diversi da quelli strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir2. |
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Non utilizzati (al momento dell’assegnazione/cessione) come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. |
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Beni mobili iscritti nei pubblici registri. |
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TRASFORMAZIONE IN SOCIETà SEMPLICE |
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Le disposizioni si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2025 si trasformano in società semplici. |
Note |
1. |
Sono incluse anche le società di armamento, le società di fatto che esercitano attività commerciali e le società in liquidazione. |
2. |
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Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali |
La L. 207/2024 ha previsto la possibilità per l’imprenditore individuale di optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 1.01.2025, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura dell’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Le estromissioni devono avvenire nel periodo 1.01.2025-31.05.2025 per beni posseduti alla data del 31.10.2024. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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Imprenditori individuali. |
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Non rileva il regime contabile adottato. |
BENI POSSEDUTI |
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Immobili strumentali per natura o per destinazione2 (art. 43, c. 2 Tuir). |
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Posseduti alla data del 31.10.2024. |
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Plusvalenza |
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L’estromissione, rappresentando un’ipotesi di destinazione al consumo personale dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 58, c. 3 Tuir), comporta il realizzo di plusvalenze. |
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ESCLUSIONE DAL PATRIMONIO D’IMPRESA |
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Imposta sostitutiva |
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Misura |
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Iva |
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L’operazione di estromissione è soggetta a Iva secondo le ordinarie regole della cessione dell’immobile (autoconsumo). |
OPERAZIONI |
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Scadenza |
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Dal 1.01.2025 al 31.05.2025. |
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Con effetto dal 1.01.2025. |
VERSAMENTO |
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60% |
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Entro il 30.11.2025. |
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40% |
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Entro il 30.06.2026. |
Note |
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Sono esclusi gli immobili-merce e gli immobili non strumentali. Dal 1992 si considerano relativi all’impresa individuale gli immobili iscritti nell’inventario (contabilità ordinaria) o risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri Iva (contabilità semplificata) [art. 65, c. 1 Tuir]. Tale disposizione ha ampliato, in sostanza, il proprio ambito applicativo anche agli immobili strumentali per destinazione, mentre quelli strumentali per natura erano già soggetti a tale vincolo. Pertanto, rientrano nell’agevolazione: gli immobili strumentali per natura indicati nell’inventario (o libro dei beni ammortizzabili); gli immobili strumentali per destinazione acquisiti dal 1.01.1992 indicati nell’inventario (o libro dei beni ammortizzabili); gli immobili strumentali per destinazione acquisiti fino al 31.12.1991 anche se non indicati nell’inventario o nel libro dei beni ammortizzabili. In assenza di tali requisiti, gli immobili non sono oggetto dell’agevolazione, in quanto non considerati relativi all’impresa, ma appartenenti alla sfera privata dell’imprenditore. |
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I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000, a condizione che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. La fuoriuscita dal regime avviene dall’anno successivo nel caso di superamento del limite di ricavi di € 85.000 ma comunque entro il limite di € 100.000. Il superamento del limite di € 100.000 comporta, invece, l’immediata cessazione del regime forfetario. La L. 207/2024 ha aumentato, per l’anno 2025, da € 30.000 a € 35.000, la soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell’anno precedente, superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario. |
AMBITO APPLICATIVO |
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Soggetti |
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Contribuenti persone fisiche. |
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Requisiti |
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Il regime (naturale) forfetario è applicabile se sono, al contempo, soddisfatti il requisito reddituale e il requisito delle spese per dipendenti. |
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Nell’anno precedente. |
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Inizio attività |
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REQUISITI CONTABILI |
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Ricavi o compensi
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Spese per dipendenti |
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Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’art. 70 D. Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, nonché le spese per prestazioni di lavoro di cui all’art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari)1. |
ESCLUSIONI |
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Redditi da lavoro dipendente |
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REGIME FORFETARIO NEI CONTRATTI MISTI |
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Il Collegato lavoro ha stabilito che la causa ostativa, secondo cui non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni, non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. |
Note |
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La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per accedervi. |
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€ |
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Gruppo di settore |
Codici attività ATECO 2007 |
Valore soglia (limite) |
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Industrie alimentari e delle bevande. |
(10-11) |
€ 85.000 |
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Commercio all’ingrosso e al dettaglio. |
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 |
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Commercio ambulante di prodotti |
47.81 |
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Commercio ambulante di altri prodotti. |
47.82 - 47.89 |
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Costruzioni e attività immobiliari. |
(41 - 42 - 43) - (68) |
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Intermediari del commercio. |
46.1 |
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Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione. |
(55 - 56) |
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Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi. |
(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) |
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Altre attività economiche. |
(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) |
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Nota bene |
Individuazione limiti di ricavi |
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Limite |
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Regime di cassa. |
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Opzione |
Un anno, fino a revoca. |
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Uscita |
¨ Sì |
¨ No |
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Limite |
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Il modello di dichiarazione annuale Iva 2025, concernente l’anno d’imposta 2024, deve essere presentato nel periodo tra il 1.02.2025 e il 30.04.2025 in forma autonoma. Si evidenzia che nel nuovo modello di dichiarazione Iva 2025, rispetto a quello del 2024, sono stati variati i quadri: VM e VO. |
PRESENTAZIONE |
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Modalità telematica |
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Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. |
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Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e, precisamente, nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. |
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Termini |
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Tra il 1.02.2025 e il 30.04.2025. |
VERSAMENTO
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Unica soluzione |
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L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 |
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Rateizzazione |
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Entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione dei redditi |
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Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.
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La legge di Bilancio 2025 ha previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, per le trasferte o le missioni dei dipendenti, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi tracciabili. Inoltre, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Ciò premesso, la novità impatta sulla fiscalità del lavoro dipendente, del lavoro autonomo, sulla deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro e sulle spese di rappresentanza. |
NOVITÀ NORMATIVA |
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AMBITO OGGETTIVO |
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La normativa ha escluso espressamente dall’obbligo di tracciabilità le spese di trasporto documentate da servizi pubblici di linea. |
ESCLUSIONI |
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Ancorché non espressamente chiarito, dovrebbero ritenersi esclusi dal citato obbligo quelle che sono definite “spese non documentabili” (ad esempio, parcheggio) nei limiti previsti. |
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ASPETTI OPERATIVI PER LAVORO DIPENDENTE |
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Modalità di tracciamento delle operazioni |
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Omessa tracciabilità delle operazioni |
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REDDITO DI LAVORO AUTONOMO |
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Regola per deducibilità spese viaggi e trasferte |
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Ferma restando la disciplina per la deducibilità di cui ai cc. 5-6 dell’art. 54 Tuir, si prevede, con il c. 6-ter, che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili solo se effettuate con i metodi tracciabili. |
Nota1 |
Il rimborso delle spese sostenute per trasferte effettuate nel territorio comunale della sede di lavoro costituisce reddito in capo al lavoratore, ad esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e di trasporto comprovate e documentate (dal 1.01.2025 ex artt. 3 e 4 D.Lgs. 192/2024). La previgente formulazione richiedeva che le spese di trasporto fossero comprovate “da documenti provenienti dal vettore”. |
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Con decorrenza dal 1.01.2025 scatta l’obbligo per gli amministratori di società, introdotto dalla L. 207/2024, di munirsi di posta elettronica certificata (PEC), così estendendo la platea dei soggetti tenuti a dotarsi di tale strumento che, fino al 31.12.2024, riguardava solo gli imprenditori individuali. La novità, che si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione delle procedure amministrative e di semplificazione dei processi di notifica degli atti, è finalizzata ad armonizzare il sistema e garantire maggiore efficienza nella trasmissione e ricezione degli atti ufficiali, avrà un impatto significativo sia sulle società già esistenti sia su quelle di nuova costituzione. Di fatto, a partire dall’entrata in vigore del provvedimento, ogni amministratore sarà tenuto a registrare la propria PEC nel Registro delle Imprese, affinché il dato possa essere inserito nella visura camerale della società di cui fa parte. Ciò premesso, si ricorda che la PEC è il domicilio digitale delle imprese, introdotto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD): si tratta di un indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce il recapito ufficiale elettronico di un’impresa, un professionista, una pubblica amministrazione o un cittadino. I domicili digitali, equivalenti telematici dei domicili fisici, sono idonei allo scambio di comunicazioni elettroniche, con gli stessi effetti legali delle raccomandate cartacee con ricevuta di ritorno. In sede di prima applicazione, in attesa di eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall’1.01.2025 relative a:
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ASPETTI OPERATIVI |
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La Camera di Commercio di Milano ha comunicato, sul proprio portale Internet, che al momento dell’iscrizione della società nel Registro delle Imprese l’indirizzo Pec della società può essere utilizzato anche dagli amministratori della società stessa come proprio domicilio digitale. |
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AMBITO SOGGETTIVO |
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Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l’autoliquidazione del premio assicurativo 2024/2025 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il 17.02.2025. |
RIDUZIONE RETRIBUZIONI |
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Invio telematico o procedura “Alpi on line” nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2025. |
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16.02.2025 |
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DENUNCIA RETRIBUZIONI1 |
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Invio telematico o procedura “Alpi on line”. |
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29.02.2024 |
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PAGAMENTI
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In unica soluzione. |
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17.02.2025 |
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In 4 rate2 (Modello F24). |
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17.02.2025 |
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16.05.2025 |
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Coefficiente: 0,00822137 |
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16.08.2025 |
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Coefficiente: 0,01681644 |
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17.11.2025 |
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Coefficiente: 0,02541151 |
Note |
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SCADENZARIO |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Sabato 1 febbraio |
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Iva |
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Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2025 e il 30.04.2025. |
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Cessioni a privati extra-UE |
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Tax free shopping - Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’Iva, superiore a € 70 (anziché lire 300.000) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta (tax free shopping) - (art. 1, c. 77 L. 213/2023). |
Lunedì 10 febbraio |
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Bonus investimenti pubblicitari |
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Dichiarazione sostitutiva - Termine di invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2024 (provv. Dip. Editoria 20.12.2024). |
Giovedì 13 febbraio |
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RENTRI |
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Iscrizione - Entro il 13.02.2025 dovranno iscriversi al nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gli operatori rientranti nelle categorie degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi. Dal 13.02.2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI. Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI. |
Sabato 15 febbraio |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Inps |
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Sgravio contributivo edilizio - Termine di presentazione della domanda per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2024 (Circ. Inps 93/2024). |
Domenica1 16 febbraio |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. |
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Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell’acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024, della seconda rata. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024). |
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Raccoglitori occasionali di tartufi - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi. |
Domenica1 16 febbraio (segue) |
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Iva
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16.01 dell’anno successivo, anche qualora l’importo dovuto sia inferiore a € 100 (art. 2, c. 2 D.Lgs. 108/2024). |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di gennaio 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2024. |
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Contribuenti trimestrali “speciali” - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2024 e per versare l’eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici). |
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Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell’Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2024 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972). |
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Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 2024, mediante modello F24. |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2025. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2025” (scadenza 16.03.2025), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 108/2024). |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2024. |
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Tfr |
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Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2024. |
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Inail |
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Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2024 e l’acconto 2025 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica. |
Giovedì 20 febbraio |
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Enasarco |
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Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2024. |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
Martedì 25 febbraio |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Venerdì 28 febbraio |
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Imposte dirette |
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Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il conguaglio di fine anno 2024 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell’anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2024. |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Venerdì 28 febbraio (segue) |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2024. |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
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Conservazione digitale |
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Documenti informatici - Termine per la conservazione dei documenti informatici (comprese le fatture elettroniche), ai fini della rilevanza fiscale, emessi nel 2023. |
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Inps |
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Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all’Inps entro il 28.02, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all’Inps entro il 28.02 dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019). |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Sgravio contributivo edilizia - Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce UniEmens fino al mese di competenza gennaio 2025 (Circ. Inps 93/2024). |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Inail |
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Denuncia - Termine per la presentazione telematica all’Inail delle denunce retributive annuali. |
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Riduzione del premio - Termine di invio online della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23. |
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Fasi |
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Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2025. |
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Consorzi |
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Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l’esercizio al 31.12.2024, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis c.c.). |
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5 per mille |
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Domanda - Termine di iscrizione telematica nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille tenuto dal Ministero della Cultura per le associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. |
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Fondi rustici |
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Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d’affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2024. |
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Stampati fiscali |
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Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2024. |
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Tasse automobilistiche |
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Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2025. |