Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario di Febbraio 2025

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In evidenza

 

RIMBORSI CHILOMETRICI ACI 2025

 

  • Sono state pubblicate le tabelle Aci 2025 sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2024, utili al fine di calcolare il valore del fringe benefit relativo ai veicoli assegnati dal datore di lavoro ai dipendenti in uso promiscuo. Per i veicoli plug-in ed elettrici i costi chilometrici aumentano, mentre per i veicoli a benzina e gasolio, incluse le versioni ibride (mild e full), i costi chilometrici diminuiscono.
  • Il valore del fringe benefit per le autovetture, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025, è pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci. La percentuale è fissata al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

  

Revisione dell’Irpef

 

L’art. 1 L. 207/2024 ha reso strutturale la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito per il calcolo dell’Irpef, introdotta per il solo 2024 dall’art. 1, c. 1 D.Lgs. 216/2023. È stabilizzato a regime anche l’incremento della detrazione per i redditi di lavoro dipendente in caso di reddito complessivo fino a € 15.000. Inoltre, è introdotta una nuova detrazione a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, che hanno un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

 

ALIQUOTE

IRPEF

 

Scaglioni

Aliquote

Imposta dovuta

Fino a € 28.000

23%

23% sul reddito

Da € 28.001 e fino a € 50.000

35%

€ 6.440 + 35% sul reddito che supera i
€ 28.000 e fino a € 50.000

Oltre i € 50.000

43%

€ 14.140 + 43% sul reddito che supera i € 50.000

 

 

detrazioni

per lavoro

dipendente

 

Reddito

Importo della detrazione

Fino a € 15.000

€ 1.955 (non inferiore a € 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a € 1.380)

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000

€ 1.910 + € 1.190 x [(€ 28.000 - reddito) / (€ 28.000 - € 15.000)]

Oltre € 28.000 e fino a € 50.000

€ 1.910 x [(€ 50.000 - reddito) / (€ 50.000 - € 28.000)]

Oltre € 50.000

Nessuna detrazione

 

 

 

 

Trattamento

integrativo

 

L’importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo è diminuito di € 75, rapportato al periodo di lavoro nell’anno (ossia all’importo della detrazione per lavoro dipendente con riferimento a redditi fino a € 15.000).

 

NUOVE DETRAZIONI

PER LAVORO

DIPENDENTE

 

Reddito

Importo della detrazione

Non superiore

a € 20.000

  • Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, che hanno un reddito complessivo non superiore a € 20.000 è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
  • 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a € 8.500;
  • 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 8.500, ma non a € 15.000;
  • 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 15.000.
  • Ai fini dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

Superiore

a € 20.000

  • Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, che hanno un reddito complessivo superiore a € 20.000, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
  • a € 1.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 20.000, ma non a € 32.000;
  • al prodotto tra € 1.000 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e € 8.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 32.000, ma non a € 40.000.

 

 

 

  • Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente per la spettanza dei benefici, sono incluse le quote esenti del reddito agevolato di cui:
  • all’art. 44, c. 1 D.L. 78/2010, che dispone che i redditi percepiti dai docenti e dai ricercatori impatriati siano esenti al 90% al ricorrere di specifiche condizioni;
  • all’art. 16 D.Lgs. 147/2015, contenente il vecchio regime agevolativo per i lavoratori impatriati, abrogato ai sensi dell’art. 5, c. 9 D.Lgs. 209/2023;
  • all’art. 5 D.Lgs. 209/2023, contenente il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, che dispone che i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, al ricorrere di specifiche condizioni, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare entro il limite annuo di € 600.000.
  • Per converso, il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

 

 

 

  • I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma o la detrazione dovuta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma o la detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.
  • Nel caso in cui il predetto importo superi € 60, il recupero dello stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
  • I sostituti d’imposta recuperano il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma dovuta mediante l’istituto della compensazione.

 

REDDITO

SUPERIORE

A € 75.000

 

  • Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000 gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che siano a carico fiscalmente.
  • L’importo base è pari a:
  1. € 14.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 75.000, ma non a € 100.000;
  2. € 8.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 100.000.
  • Il coefficiente da utilizzare è pari a:
  • 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
  • 0,70, se nel nucleo familiare è presente 1 figlio fiscalmente a carico;
  • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli fiscalmente a carico;
  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli fiscalmente a carico, o almeno 1 figlio con disabilità accertata, fiscalmente a carico.

 

REDDITO

SUPERIORE

A € 100.000

 

  • Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore € 100.000 il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
  • € 8.000 qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
  • € 6.800 qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
  • € 5.600 qualora nel nucleo familiare sia presente 1 figlio fiscalmente a carico;
  • € 4.000 qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
  • Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite:
  1. le spese sanitarie;
  2. le somme investite nelle startup innovative;
  3. le somme investite nelle PMI innovative.

 

COMPUTO DEGLI ONERI

 

  • Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis Tuir (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
  • Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024:
  • gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
  • gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a € 4.000;
  • un importo pari al 19% dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità Europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
  • Sono inoltre escluse, ai fini del citato computo, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis Tuir ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31.12.2024, nonché i premi di assicurazione, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31.12.2024.

 

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

 

detrazioni

per familiari

a carico

 

  • La detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta nella misura di
    € 950 per ciascun figlio
    , compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.
  • La detrazione riconosciuta per i familiari conviventi, pari a € 750 per ciascun soggetto ripartita pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, è limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente.
  • Sono esclusi dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

  

Novità detrazioni spese per interventi edili

 

La L. 207/2024 fissa al 36% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute nel 2025 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, anticipandone la riduzione al 30% (già prevista per le spese sostenute dal 1.01.2028 al 31.12.2033) per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027. È inoltre stabilito l’innalzamento delle aliquote di detrazione per le abitazioni principali. Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Proroga della detrazione per l’acquisto anche nel 2025 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di € 5.000 previsto per il 2024, oltre all’introduzione di un “bonus elettrodomestici” per il 2025, consistente in un contributo fino a € 100 per l’acquisto di un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

Si interviene, infine, sulla disciplina del Superbonus, con anche il riconoscimento della possibilità di ripartire in 10 quote annuali le spese sostenute nel 2023.

 

ECOBONUS

 

Aliquote

 

  • La detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:
  • 36% delle spese sostenute nell’anno 2025;
  • 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

 

 

 

 

 

Esclusioni

 

Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

 

 

 

 

Abitazione

principale

 

  • Nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al:
  • 50% delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36%);
  • 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%).

 

RISTRUTTURA-ZIONE

 

Aliquote

 

  • Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’art. 16bis Tuir, per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al:
  • 36% delle spese sostenute nell’anno 2025;
  • 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

 

Fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
€ 96.000
per unità immobiliare.

 

 

 

 

 

 

 

Esclusioni

 

Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

 

 

 

 

 

 

Abitazione

principale

 

  • Nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al:
  • 50% delle spese sostenute nell’anno 2025;
  • 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

 

Fermo restando il predetto limite di € 96.000.

 

LIMITI

ALLE SPESE

DETRAIBILI

 

  • Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, ai sensi del nuovo art. 16-ter Tuir, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000 gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente in corrispondenza del numero di figli presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico.
  • Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore € 100.000 il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è stabilito in funzione nella composizione del nucleo familiare.
  • Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis Tuir (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

 

SISMABONUS

 

Aliquote

 

  • La detrazione sismabonus spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:
  • 36% delle spese sostenute nell’anno 2025;
  • 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

 

 

 

 

 

Abitazione principale

 

  • Nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al:
  • 50% delle spese sostenute per l’anno 2025;
  • 36% delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027.

 

BONUS

MOBILI

 

Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione anche in relazione alle spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di € 5.000 previsto per il 2024.

 

BONUS

ELETTRO-

DOMESTICI

 

  • È istituito un contributo per il 2025, destinato agli utenti finali, per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa).
  • L’obiettivo è ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l’efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.
  • Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di € 100 per ciascun elettrodomestico. Il limite è elevato a € 200 per le famiglie con un ISEE inferiore a € 25.000. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.

 

Con decreto, entro 60 giorni dal 1.01.2025, saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa.

 

SUPERBONUS

 

Condizioni

 

  • In relazione al superbonus, è introdotto un nuovo c. 8-bis.2. all’art. 119 D.L. 34/2020. La detrazione del 65%, prevista dal c. 8-bis, 1° periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15.10.2024, risulti:
  1. presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  2. adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  3. presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

 

 

 

 

 

Ripartizione

 

  • È, inoltre, introdotto il c. 8-sexies all’art. 119 D.L. 34/2020, che riconosce la facoltà di ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023, la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.01.2023 al 31.12.2023.
  • L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023, da presentarsi entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
  • Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

   

Auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti

 

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Ai fini della quantificazione di eventuali attribuzioni in natura, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9 Tuir, con l’eccezione di talune categorie di beni o servizi per le quali si utilizza un sistema di calcolo forfetario. La concessione in uso al dipendente di un’autovettura aziendale comporta, pertanto, la necessità di quantificare un valore da sottoporre a tassazione e contribuzione nel Libro unico del lavoro. A tal fine, occorre distinguere come il lavoratore utilizza il veicolo: solo nel caso in cui l’utilizzo sia anche o esclusivamente personale si determinerà, infatti, un benefit; qualora, invece, il veicolo sia concesso in uso al dipendente esclusivamente per motivi connessi all’attività lavorativa, non si determinerà alcun reddito imponibile, stante l’assenza di benefici personali per il lavoratore.

La L. 207/2024 ha modificato la percentuale per determinare il fringe benefit: per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’Aci. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

TIPOLOGIE 

DI UTILIZZO

DELL’AUTO

 

Uso esclusivamente aziendale del veicolo.

 

Non si configura reddito imponibile.

 

 

 

 

 

Uso promiscuo (privato e aziendale) del veicolo aziendale.

 

Il reddito tassabile in capo all’utilizzatore è quantificato in misura forfetaria.

 

 

 

 

 

Uso esclusivamente privato del veicolo aziendale.

 

Il reddito tassabile in capo all’utilizzatore è determinato in riferimento al valore normale del bene.

 

 

 

 

 

Uso per motivi di lavoro del veicolo di proprietà del dipendente.

 

Il lavoratore ha diritto al rimborso non tassato delle spese sostenute, in base alle tariffe ACI e in relazione alla percorrenza effettuata.

 

VALORE

NORMALE

 

Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

 

  • Si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, ai mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.
  • Il valore normale può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro (Ris. 29.03.2010, n. 26/E).
  • Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

 

VALORE

FORFETARIO

 

  • Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1.01.2025, si assume la percentuale1 del 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI elabora entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al Ministero dell’Economia, ai fini della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il 31.12, con effetto dal periodo d’imposta successivo.
  • La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

  • Al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
  • Tali somme sono fatturate con Iva al 22%, calcolata sul valore normale.

 

Iva su acquisto detraibile

al 100%

(risoluzione n. 6/DPF/2008)

 

Nota1

Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente al 31.12.2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 31.12.2024 (aliquota dal 25% al 60% in funzione delle emissioni di anidride carbonica).

   

Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci

 

La L. 207/2024 ha previsto la possibilità, per le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a., di assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa entro il 30.09.2025, applicando disposizioni agevolate.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30.09.2025, si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8%.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

 

SOCIETà

interessate1

 

Società in nome collettivo.

 

  • Esclusioni:
  • cooperative;
  • consorzi e società consortili;
  • enti commerciali;
  • enti non commerciali.

 

 

 

 

Società in accomandita semplice.

 

 

 

 

 

Società a responsabilità limitata.

 

 

 

 

 

Società per azioni.

 

 

 

 

 

Società in accomandita per azioni.

 

 

CONDIZIONI

 

Soci

 

Tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci al 30.09.2024 (libro soci o idoneo titolo con data certa).

 

 

oppure

 

 

Devono essere iscritti entro il 30.01.2025, in base a un atto di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2024.

 

 

 

 

 

Assegnazione

o cessione

ai soci

 

  • Entro 30.09.2025.
  • Rileva la percentuale di partecipazione esistente alla data di assegnazione e non è necessario l’interrotto possesso.

 

BENI DA

ASSEGNARE

O CEDERE

AI SOCI

 

Beni

immobili

 

Diversi da quelli strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir2.

 

Non utilizzati (al momento dell’assegnazione/cessione) come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

 

 

 

 

 

 

Beni mobili iscritti nei pubblici registri.

 

 

TRASFORMAZIONE

IN SOCIETà

SEMPLICE

 

Le disposizioni si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2025 si trasformano in società semplici.

 

Note

1.

Sono incluse anche le società di armamento, le società di fatto che esercitano attività commerciali e le società in liquidazione.

2.

  • Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore (strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir). Pertanto, rientrano nell’agevolazione:
  • gli immobili patrimoniali (categoria catastale A);
  • gli immobili-merce;
  • gli immobili strumentali per natura (cat. B, C, D, E e A/10), sempre che non siano utilizzati direttamente per l’attività, compresi anche gli immobili concessi in locazione, comodato o, comunque, non direttamente utilizzati, dalle società di gestione immobiliare (non considerati strumentali per destinazione). Tali immobili sono agevolabili solo se risultano iscritti nell’inventario.
  • Rileva il momento dell’assegnazione, che coincide con quello in cui l’atto è effettuato (e non in quello della delibera).

   

Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali

 

La L. 207/2024 ha previsto la possibilità per l’imprenditore individuale di optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 1.01.2025, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura dell’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Le estromissioni devono avvenire nel periodo 1.01.2025-31.05.2025 per beni posseduti alla data del 31.10.2024.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

Imprenditori individuali.

 

Non rileva il regime contabile adottato.

 

BENI

POSSEDUTI

 

Immobili strumentali per natura o per destinazione2 (art. 43, c. 2 Tuir).

 

Posseduti alla data del 31.10.2024.

 

 

 

 

 

Plusvalenza

 

L’estromissione, rappresentando un’ipotesi di destinazione al consumo personale dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 58, c. 3 Tuir), comporta il realizzo di plusvalenze.

             

 

ESCLUSIONE

DAL

PATRIMONIO

D’IMPRESA

 

Imposta

sostitutiva

 

  • Irpef.
  • Irap (imposta soppressa per le imprese individuali dal 2022).

 

 

 

 

 

Misura

 

8%

x

  • Valore normale (o catastale rivalutato) dell’immobile1

(+)

  • Valore fiscalmente riconosciuto

(-)

  • Imponibile per l’imposta sostitutiva

(=)

 

 

 

 

 

Iva

 

L’operazione di estromissione è soggetta a Iva secondo le ordinarie regole della cessione dell’immobile (autoconsumo).

 

OPERAZIONI

 

Scadenza

 

Dal 1.01.2025 al 31.05.2025.

 

Con effetto dal 1.01.2025.

 

VERSAMENTO

 

60%

 

Entro il 30.11.2025.

 

 

 

 

 

40%

 

Entro il 30.06.2026.

 

Note

  1.  
  • Su richiesta e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell’imposta di registro (art. 52, c. 4 D.P.R. 131/1986).
  • I moltiplicatori da applicare alla rendita catastale non rivalutata sono i seguenti:
  • 126 per i fabbricati dei gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1);
  • 115,50 per i fabbricati dei gruppi A “prima casa” e C (escluso C/1) “prima casa”;
  • 176,40 per i fabbricati del gruppo B;
  • 63 per i fabbricati del gruppo A/10 e del gruppo D;
  • 42,84 per i fabbricati del gruppo E e della categoria C/1.
  1.  

Sono esclusi gli immobili-merce e gli immobili non strumentali. Dal 1992 si considerano relativi all’impresa individuale gli immobili iscritti nell’inventario (contabilità ordinaria) o risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri Iva (contabilità semplificata) [art. 65, c. 1 Tuir]. Tale disposizione ha ampliato, in sostanza, il proprio ambito applicativo anche agli immobili strumentali per destinazione, mentre quelli strumentali per natura erano già soggetti a tale vincolo. Pertanto, rientrano nell’agevolazione: gli immobili strumentali per natura indicati nell’inventario (o libro dei beni ammortizzabili); gli immobili strumentali per destinazione acquisiti dal 1.01.1992 indicati nell’inventario (o libro dei beni ammortizzabili); gli immobili strumentali per destinazione acquisiti fino al 31.12.1991 anche se non indicati nell’inventario o nel libro dei beni ammortizzabili. In assenza di tali requisiti, gli immobili non sono oggetto dell’agevolazione, in quanto non considerati relativi all’impresa, ma appartenenti alla sfera privata dell’imprenditore.

   

Requisiti per il regime forfetario

 

I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000, a condizione che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. La fuoriuscita dal regime avviene dall’anno successivo nel caso di superamento del limite di ricavi di € 85.000 ma comunque entro il limite di € 100.000. Il superamento del limite di € 100.000 comporta, invece, l’immediata cessazione del regime forfetario. La L. 207/2024 ha aumentato, per l’anno 2025, da € 30.000 a € 35.000, la soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell’anno precedente, superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Soggetti

 

Contribuenti persone fisiche.

 

  • Attività d’impresa.
  • Arti o professioni.

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti

 

Il regime (naturale) forfetario è applicabile se sono, al contempo, soddisfatti il requisito reddituale e il requisito delle spese per dipendenti.

 

Nell’anno precedente.

 

 

 

 

 

 

 

Inizio

attività

 

  • Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza del requisito.
  • Tuttavia, il regime non è riservato solo alle nuove attività.
  • La permanenza nel regime non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte.

 

REQUISITI

CONTABILI

 

Ricavi o

compensi

Ragguagliati

ad anno.

 

  • I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi non superiori a € 85.000.
  • Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

 

  • Il superamento del limite dei ricavi o compensi di € 85.000, ma inferiori a € 100.000, comporta l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo.
  • Tuttavia, se i ricavi o compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso a partire dal momento stesso del superamento.

 

 

 

 

 

 

 

Spese per

dipendenti

 

Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’art. 70 D. Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, nonché le spese per prestazioni di lavoro di cui all’art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari)1.

 

ESCLUSIONI

 

Redditi

da lavoro

dipendente

 

  • Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di € 30.0002. Tale limite, per il 2025, è aumentato a € 35.000.
  • La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

REGIME

FORFETARIO

NEI CONTRATTI

MISTI

 

Il Collegato lavoro ha stabilito che la causa ostativa, secondo cui non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni, non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

                                       

Note

  1. I contribuenti che nel 2024 hanno superato il limite delle spese per dipendenti non potranno accedere al regime forfetario nel 2025.
  2. Anche la clausola di esclusione dei redditi percepiti per lavoro dipendente opera dal periodo d’imposta 2025 se i contribuenti, nel periodo d’imposta 2024, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore al limite.

 


Check list regimi contabili

 

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per accedervi.

 


VOLUME D’AFFARI

 

 

 

  • Regime forfetario

 

Gruppo di settore

Codici attività ATECO 2007

Valore soglia (limite)

 

Industrie alimentari e delle bevande.

(10-11)

€ 85.000

 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio.

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

 

Commercio ambulante di prodotti
alimentari e bevande.

47.81

 

Commercio ambulante di altri prodotti.

47.82 - 47.89

 

Costruzioni e attività immobiliari.

(41 - 42 - 43) - (68)

 

Intermediari del commercio.

46.1

 

Attività dei servizi di alloggio e di

ristorazione.

(55 - 56)

 

Attività professionali, scientifiche,

tecniche, sanitarie, di istruzione,

servizi finanziari e assicurativi.

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

 

Altre attività economiche.

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

 

Nota

bene

Individuazione

limiti di ricavi

  • Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e compensi per l’accesso al regime:
  • non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli indicatori sintetici di affidabilità;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

 

 

 

 

 

  • Contabilità
    semplificata

 

Limite

  • Fino a € 500.000,00 prestazioni servizi.
  • Fino a € 800.000,00 altre attività.

 

 

 

Regime di cassa.

 

  • Tenuta registri Iva senza annotazione degli incassi/pagamenti (data registrazione coincidente con l’operazione monetaria).

Opzione

Vincolante per almeno un triennio.

  • Tenuta registri cronologici incassi/pagamenti.
  • Annotazione sui registri Iva in sostituzione dei registri cronologici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Contabilità
    ordinaria
    per opzione

Opzione

Un anno, fino a revoca.

Uscita

¨

¨ No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Contabilità
    ordinaria

Limite

  • Oltre € 500.000,00 prestazioni servizi.
  • Oltre € 800.000,00 altre attività.

  • Obbligo
  • Società di capitali.
  • Cooperative.
  • Enti commerciali.

 

 

                             

Check list dichiarazione Iva 2025

 

Il modello di dichiarazione annuale Iva 2025, concernente l’anno d’imposta 2024, deve essere presentato nel periodo tra il 1.02.2025 e il 30.04.2025 in forma autonoma. Si evidenzia che nel nuovo modello di dichiarazione Iva 2025, rispetto a quello del 2024, sono stati variati i quadri: VM e VO.

 

PRESENTAZIONE

 

Modalità

telematica

 

Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.

 

  • Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato.
  • Si applica, in tale ipotesi, la sanzione da
    € 250,00 a € 2.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e, precisamente, nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

Termini

 

Tra il 1.02.2025 e il 30.04.2025.

 

VERSAMENTO

 

 

Unica

soluzione

 

L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33
(€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).

 

 

 

 

 

Rateizzazione

 

  • I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo; la 1ª rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione.
  • Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non oltre il 16.12.
  • Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto, la 2ª rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3ª rata dello 0,66% e così via.

 

 

 

 

 

Entro

il termine

di versamento

previsto

per la

dichiarazione

dei redditi

 

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.

 

Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla 1ª.

 

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine fissato dall’art. 17, c. 2 D.P.R. 435/2001 (30.07), applicando sulla somma dovuta al 30.06 gli ulteriori interessi dello 0,40%.

 

Tracciabilità spese di trasferta dal 2025

 

La legge di Bilancio 2025 ha previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, per le trasferte o le missioni dei dipendenti, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi tracciabili.

Inoltre, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Ciò premesso, la novità impatta sulla fiscalità del lavoro dipendente, del lavoro autonomo, sulla deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro e sulle spese di rappresentanza.

 

NOVITÀ

NORMATIVA

 

  • Obbligo di tracciare i pagamenti delle spese di trasferta fuori dal territorio comunale della sede di lavoro1:
  • ai fini della deduzione fiscale dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo;
  • per esentare da tassazione e contribuzione i rimborsi corrisposti ai dipendenti.

 

  • Si applica dal 1.01.2025.
  • Rileva anche ai fini Irap.
  • Ha per oggetto i rimborsi analitici (deducibili dal reddito d’impresa nel limite giornaliero di
    € 180,76 per trasferte in Italia e € 258,23 all’estero).

 

AMBITO

OGGETTIVO

 

  • La riformulata disciplina riguarda, in senso lato, qualsiasi spesa di trasferta sostenuta a titolo di:
  • viaggio e trasporto, compreso il noleggio con conducente e taxi;
  • vitto e alloggio.

 

La normativa ha escluso espressamente dall’obbligo di tracciabilità le spese di trasporto documentate da servizi pubblici di linea.

 

ESCLUSIONI

 

Ancorché non espressamente chiarito, dovrebbero ritenersi esclusi dal citato obbligo quelle che sono definite “spese non documentabili” (ad esempio, parcheggio) nei limiti previsti.

 

  • Spese in Italia: € 15,49 giornaliere.
  • Spese all’estero: € 25,82 giornaliere.

 

ASPETTI

OPERATIVI

PER LAVORO

DIPENDENTE

 

Modalità

di tracciamento

delle operazioni

 

  • Nella pratica non è più conveniente erogare ai dipendenti somme in contante quali anticipazioni delle spese di trasferta.
  • Il dipendente in trasferta, per far fronte alle spese e documentarle in modo tracciabile, dovrà essere munito di una carta di credito, di debito o prepagata, che può essere aziendale o personale.
  • Nel primo caso, il datore di lavoro consegna al lavoratore in trasferta la carta di credito aziendale collegata al conto corrente dell’azienda e i documenti di spesa sono intestati all’azienda.
  • Nel secondo caso, il lavoratore, utilizzando la propria carta di credito, alla distinta del rimborso spese dovrà allegare i documenti fiscali che attestano la spesa (fattura o ricevuta fiscale) e la ricevuta del Pos. In genere, riceverà il rimborso delle spese nella busta paga relativa al mese del loro sostenimento (che di solito è emessa nei primi 10 giorni del mese successivo), mentre l’addebito sul proprio conto corrente dell’importo della carta di credito avverrà il 15 del mese successivo, quando avrà ricevuto da qualche giorno il rimborso dell’azienda.

 

 

 

 

 

Omessa

tracciabilità

delle operazioni

 

  • Qualora le spese di viaggio e trasferta del dipendente siano pagate dal medesimo senza utilizzare mezzi tracciabili:
  • le somme, in caso di rimborso, subiranno le ritenute fiscali e previdenziali;
  • conseguentemente, si ridurrà l’importo netto accreditato in busta paga.

 

REDDITO

DI LAVORO

AUTONOMO

 

Regola

per deducibilità

spese viaggi

e trasferte

 

Ferma restando la disciplina per la deducibilità di cui ai cc. 5-6 dell’art. 54 Tuir, si prevede, con il c. 6-ter, che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili solo se effettuate con i metodi tracciabili.

 

Nota1

Il rimborso delle spese sostenute per trasferte effettuate nel territorio comunale della sede di lavoro costituisce reddito in capo al lavoratore, ad esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e di trasporto comprovate e documentate (dal 1.01.2025 ex artt. 3 e 4 D.Lgs. 192/2024). La previgente formulazione richiedeva che le spese di trasporto fossero comprovate “da documenti provenienti dal vettore”.

   

PEC obbligatoria dal 2025 per gli amministratori di società

 

Con decorrenza dal 1.01.2025 scatta l’obbligo per gli amministratori di società, introdotto dalla L. 207/2024, di munirsi di posta elettronica certificata (PEC), così estendendo la platea dei soggetti tenuti a dotarsi di tale strumento che, fino al 31.12.2024, riguardava solo gli imprenditori individuali.

La novità, che si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione delle procedure amministrative e di semplificazione dei processi di notifica degli atti, è finalizzata ad armonizzare il sistema e garantire maggiore efficienza nella trasmissione e ricezione degli atti ufficiali, avrà un impatto significativo sia sulle società già esistenti sia su quelle di nuova costituzione. Di fatto, a partire dall’entrata in vigore del provvedimento, ogni amministratore sarà tenuto a registrare la propria PEC nel Registro delle Imprese, affinché il dato possa essere inserito nella visura camerale della società di cui fa parte.

Ciò premesso, si ricorda che la PEC è il domicilio digitale delle imprese, introdotto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD): si tratta di un indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce il recapito ufficiale elettronico di un’impresa, un professionista, una pubblica amministrazione o un cittadino. I domicili digitali, equivalenti telematici dei domicili fisici, sono idonei allo scambio di comunicazioni elettroniche, con gli stessi effetti legali delle raccomandate cartacee con ricevuta di ritorno.

In sede di prima applicazione, in attesa di eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall’1.01.2025 relative a:

  • iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo di società di capitali;
  • iscrizione dell’atto costitutivo di società di persone.

 

ASPETTI

OPERATIVI

 

  • Ogni amministratore dovrà dotarsi di una PEC, se non già in possesso, e comunicare il relativo indirizzo al Registro delle Imprese territorialmente competente.
  • L’obbligo riguarda tutti gli amministratori, indipendentemente dal ruolo specifico ricoperto all’interno della società.

 

  • Se un amministratore è già titolare di un indirizzo PEC per altre attività professionali, come la gestione di un’impresa individuale o di un’attività autonoma, potrà utilizzare lo stesso indirizzo PEC anche per adempiere a questo nuovo obbligo.
  • In tale caso sarà sufficiente comunicare al Registro delle Imprese lo stesso indirizzo, senza necessità di attivarne uno dedicato.

 

 

 

 

 

La Camera di Commercio di Milano ha comunicato, sul proprio portale Internet, che al momento dell’iscrizione della società nel Registro delle Imprese l’indirizzo Pec della società può essere utilizzato anche dagli amministratori della società stessa come proprio domicilio digitale.

 

 

 

 

 

 

Omessa

attivazione

della PEC

  • Se non si rispetta l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo PEC è prevista una sanzione, il cui importo è il doppio di quanto previsto dall’art. 2630 R.D. 16.03.1942, n. 262.
  • Poiché tale norma prevede una sanzione che varia da € 103 a
    € 1.032, in caso di mancata comunicazione della PEC al Registro delle Imprese la sanzione prevista varia da € 206 a € 2.065.

 

 

 

AMBITO

SOGGETTIVO

 

  • L’obbligo di dotarsi di una PEC personale si applicherà a tutte le tipologie di amministratori. Tuttavia, l’impatto sarà diverso a seconda della struttura organizzativa della società.
  • Nelle società governate da un amministratore unico, l’adeguamento sarà più semplice: è sufficiente che l’unico amministratore attivi una casella PEC personale presso il Registro delle Imprese.
  • Situazione più articolata, invece, per le società con organi amministrativi collegiali: in questi casi, tutti i membri del consiglio, inclusi il presidente e i consiglieri, dovranno dotarsi di una PEC personale.

 

  • Lo stesso principio si applica alle società che adottano il sistema duale di amministrazione: l’obbligo riguarderà sia i membri del consiglio di gestione sia quelli del consiglio di sorveglianza.
  • Un’altra categoria interessata dalla normativa è rappresentata dalle società in accomandita semplice. In questo caso, la disposizione si applicherà solo ai soci accomandatari, ossia coloro che amministrano la società e ne hanno la rappresentanza legale.
  • I soci accomandanti, che non partecipano alla gestione e si limitano a fornire capitale, sono esentati dall’obbligo.

 

 

 

 

 

 

Società

con funzioni

di amministrazione

di altre imprese

costituite in forma societaria

  • Non sarà necessario attivare un nuovo indirizzo PEC, poiché le società amministratrici potranno comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC già in uso, purché questo sia già registrato e funzionante.
  • Ciò consente di evitare duplicazioni e di semplificare gli adempimenti burocratici.

 

 

   

Autoliquidazione Inail 2024/2025

 

Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l’autoliquidazione del premio assicurativo 2024/2025 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il 17.02.2025.

 

RIDUZIONE

RETRIBUZIONI

 

Invio telematico o procedura “Alpi on line” nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2025.

 

16.02.2025

 

 

 

 

 

DENUNCIA

RETRIBUZIONI1

 

Invio telematico o procedura “Alpi on line”.

 

29.02.2024

 

 

 

 

 

PAGAMENTI

Saldo 2024 e

acconto 2025

 

In unica soluzione.

 

17.02.2025

 

 

 

 

 

In 4 rate2 (Modello F24).

 

17.02.2025

 

 

 

16.05.2025

 

Coefficiente: 0,00822137

 

 

 

 

 

16.08.2025

 

Coefficiente: 0,01681644

 

 

 

 

 

17.11.2025

 

Coefficiente: 0,02541151

 

Note

  1. Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).
  2. È possibile rateizzare in un numero diverso di rate, secondo il piano di rateazione autorizzato dall’Inail.

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di febbraio 2025

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Sabato

1 febbraio

 

Iva

 

Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2025 e il 30.04.2025.

 

Cessioni a privati

extra-UE

 

Tax free shopping - Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’Iva, superiore a € 70 (anziché lire 300.000) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta (tax free shopping) - (art. 1, c. 77 L. 213/2023).

 

Lunedì

10 febbraio

 

Bonus investimenti

pubblicitari

 

Dichiarazione sostitutiva - Termine di invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2024 (provv. Dip. Editoria 20.12.2024).

 

Giovedì

13 febbraio

 

RENTRI

 

Iscrizione - Entro il 13.02.2025 dovranno iscriversi al nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gli operatori rientranti nelle categorie degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Dal 13.02.2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI.

 

Sabato

15 febbraio

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a
€ 300, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Inps

 

Sgravio contributivo edilizio - Termine di presentazione della domanda per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2024 (Circ. Inps 93/2024).

 

Domenica1

16 febbraio

 

Imposte dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

 

 

Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell’acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024, della seconda rata.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024).

 

 

Raccoglitori occasionali di tartufi - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi.

 

 

Domenica1

16 febbraio

(segue)

 

Iva

 

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16.01 dell’anno successivo, anche qualora l’importo dovuto sia inferiore a € 100 (art. 2, c. 2 D.Lgs. 108/2024).

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di gennaio 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2024.

 

 

Contribuenti trimestrali “speciali” - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2024 e per versare l’eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).

 

 

Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell’Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2024 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972).

 

 

Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 2024, mediante modello F24.

 

 

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta

sulle transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2025. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2025” (scadenza 16.03.2025), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 108/2024).

 

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2024.

 

Tfr

 

Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2024.

 

Inail

 

Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2024 e l’acconto 2025 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.

 

Giovedì

20 febbraio

 

Enasarco

 

Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2024.

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Martedì

25 febbraio

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Venerdì

28 febbraio

 

Imposte dirette

 

Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il conguaglio di fine anno 2024 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell’anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2024.

 

 

Principali adempimenti mese di febbraio 2025 (segue)

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Venerdì

28 febbraio

(segue)

 

Imposta di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2024.

 

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

Conservazione

digitale

 

Documenti informatici - Termine per la conservazione dei documenti informatici (comprese le fatture elettroniche), ai fini della rilevanza fiscale, emessi nel 2023.

 

Inps

 

Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all’Inps entro il 28.02, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all’Inps entro il 28.02 dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019).

 

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Sgravio contributivo edilizia - Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce UniEmens fino al mese di competenza gennaio 2025 (Circ. Inps 93/2024).

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Inail

 

Denuncia - Termine per la presentazione telematica all’Inail delle denunce retributive annuali.

 

 

Riduzione del premio - Termine di invio online della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23.

 

Fasi

 

Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2025.

 

Consorzi

 

Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l’esercizio al 31.12.2024, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis c.c.).

 

5 per mille

 

Domanda - Termine di iscrizione telematica nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille tenuto dal Ministero della Cultura per le associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

 

Fondi rustici

 

Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d’affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2024.

 

Stampati fiscali

 

Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2024.

 

Tasse

automobilistiche

 

Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2025.


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