Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario fiscale Febbraio 2024

 
  • In evidenza  Inviti alla nomina del Revisore dal Registro imprese 

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In evidenza

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FATTURA

ELETTRONICA

NEL REGIME

FORFETARIO

 

  • Dal 1.01.2024, per i contribuenti in regime forfetario, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, oltre alle relative variazioni, dovranno essere documentate con fattura elettronica da veicolarsi in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio.
  • Il forfetario dovrà indicare nel campo 1.2.1.8 del regime fiscale applicato il codice RF19 e, poiché effettua operazioni senza l’applicazione dell’Iva, dovrà utilizzare il codice natura N2.2. Considerando che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’ambito del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, nel campo “Causale” o nel blocco “Altri dati gestionali” si indicherà la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.
  • Inoltre, quando l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro, è necessaria l’applicazione dell’imposta di bollo, indicando nel campo 2.1.1.6 “DatiBollo” il suo assolvimento in maniera virtuale.

 

 

Semplificazione degli adempimenti fiscali

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12.01.2024, n. 9, il D. Lgs. 8.01.2024, n. 1, di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, in vigore dal 13.01.2024. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

 

 

 

 

 

Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (artt. 8, 11, 12)

Adempimenti

Scadenze precedenti

Nuove scadenze

Versamento

saldo

e acconto

imposte da

dichiarazione

dei redditi

  • Il versamento può avvenire in rate mensili di uguale importo, decorrenti dal mese di scadenza ed entro il mese di novembre.
  • I versamenti rateali avvengono entro:
  • il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita Iva;
  • la fine di ciascun mese i soggetti non titolari di partita Iva.
  • Il versamento può essere eseguito in rate mensili di uguale importo, decorrenti dal mese di scadenza, con completamento entro il 16.12.
  • I versamenti rateali avvengono entro il giorno 16 di ciascun mese per tutti i soggetti.
  • La nuova scadenza decorre dal versamento delle imposte a saldo per il 2023.
  • È soppresso l’obbligo di esercizio dell’opzione nella dichiarazione periodica.

Presentazione

delle

dichiarazioni

fiscali

  • Persone fisiche: tramite una banca o un ufficio postale dal 1.05 al 30.06.
  • Persone fisiche, società e associazioni: in via telematica entro il 30.11 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
  • Soggetti Ires: in via telematica entro l’ultimo giorno dell’11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
  • Dal 2.05.2024:
  • persone fisiche, società ed associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate):
  • tramite una banca o un ufficio postale: dal 1.05 al 30.06;
  • in via telematica: entro il 30.09 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • soggetti Ires: in via telematica entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
  • Per i soggetti non “solari” con termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo precedente a quello in corso al 31.12.2023 scadente dopo il 2.05.2024 si applicano le regole precedenti.
  • Dal 1.04.2025:
  • persone fisiche:
  • tramite un ufficio postale: dal 1.04 al 30.06;
  • in via telematica: dal 1.04 al 30.09 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • società e associazioni art. 5 Tuir (società di persone, di armamento, società di fatto, associazioni tra professionisti): in via telematica dal 1.04 al 30.09 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • soggetti Ires (solari): in via telematica dal 1.04 dell’anno successivo ed entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Presentazione

modello 770

Entro il 31.10 di ciascun anno.

  • Dal 1.04 al 31.10 di ciascun anno.
  • La nuova scadenza decorre dal 1.04.2025.

Trasmissione

dati STS

Dal 1.01.2024, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

  • Cadenza semestrale.
  • La nuova scadenza decorre dal 1.01.2024.

Revisione dei termini dei versamenti minimi di Iva e ritenute (art. 9)

Soglia minima

di versamento

dell’Iva

  • L’Iva a debito periodica pari o inferiore a 50.000 lire (€ 25,82) può essere versata nel periodo successivo.
  • Per i contribuenti minori1, qualora l’imposta non superi 50.000 lire
    (€ 25,82), il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo.
  • Se l’Iva a debito periodica è pari a € 100, il versamento può essere rimandato al periodo successivo e comunque deve avvenire entro il 16.12 dello stesso anno.
  • La nuova scadenza decorre dalle liquidazioni periodiche 2024.
  • Per i contribuenti minori1, qualora l’imposta non superi € 100, il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

Soglia minima

di versamento

delle ritenute su redditi

di lavoro

autonomo

---

  • Le somme delle ritenute su redditi da lavoro autonomo che non superano il limite di € 100 sono versate insieme a quelle del mese successivo e, comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
  • Le ritenute effettuate nel mese di dicembre sono versate entro il 16 del mese successivo.
  • La nuova disposizione decorre dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024.

Versamento

ritenute

su corrispettivi

dovuti dal

condominio

  • Il condominio effettua il versamento quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di € 500.
  • In ogni caso, il versamento deve avvenire entro il 30.06 e il 20.12 di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo minimo.
  • Il condominio effettua il versamento entro il 16.06 e il 16.12 di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo minimo.
  • Le ritenute effettuate nel mese di dicembre sono versate entro il 16 del mese successivo.

 

Nota1

Che optano per il versamento dell’Iva entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari.

 

 

 

 

 

 

 

Principali novità della legge di Bilancio 2024

 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2023, n. 303, supplemento ordinario n. 40, la L. 30.12.2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, in vigore dal 1.01.2024. Si riassumono le principali disposizioni fiscali contenute nell’art. 1 della legge.

 

Proroga

plastic tax

 

È prorogata dal 1.01.2024 al 1.07.2024 l’istituzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati «MACSI».

 

Proroga

sugar tax

 

È prorogata dal 1.01.2024 al 1.07.2024 l’istituzione dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche.

 

Aliquota

Iva 10%

 

  • Non sono più soggetti all’aliquota Iva del 5%, ma all’aliquota del 10% le cessioni di:
  • latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso (v.d.ex 19.02);
  • prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile; coppette mestruali;
  • pannolini per bambini.
  • Anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024 i pellet di cui al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 sono soggetti all’Iva con l’aliquota del 10%.

 

Plusvalenze da cessione

di

partecipazioni qualificate realizzate

da società

non residenti

 

  • Le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate [art. 67, c. 1, lett. c) Tuir], diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al c. 4 dell’art. 68 Tuir sono soggette ad imposta sostitutiva del 26% sul 5% del loro ammontare e sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il 4°, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
  • Le disposizioni si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui all’art. 87, c. 1, lett. a), b), c) e d) Tuir, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’art. 73, c. 1, lett. d) Tuir, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società.

 

Plusvalenze per cessione

di beni

immobili

con interventi da Superbonus

 

  • Costituiscono redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1 Tuir le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.
  • Tali plusvalenze sono determinate ai sensi dell’art. 68, c. 1 Tuir.

 

 

 

  • Per gli immobili rientranti in tale casistica, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione o sconto in fattura [art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020].
  • Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.
  • Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

 

 

  • Alle plusvalenze realizzate ai sensi di tali disposizioni si può applicare l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito del 26% di cui all’art. 1, c. 496 L. 266/2005, con le modalità ivi previste.
  • Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1.01.2024.

 

Delibere aliquote

tributi comunali

 

  • Limitatamente all’anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023.
  • Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15.01.2024.
  • L’eventuale differenza positiva tra l’Imu, calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al punto precedente, e quella versata, ai sensi dell’art. 1, c. 762 L. 160/2019, entro il 18.12.2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29.02.2024.
  • Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
  • A decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i termini del 14.10 per l’invio telematico al portale del federalismo fiscale della delibera e del 28.10 per la pubblicazione della stessa (art. 13, c. 15-ter D.L. 201/2011 e art. 1, cc. 762 e 767 L. 160/2019) scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

 

Variazione

catastale

degli immobili

oggetto

di Superbonus

 

  • L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e la dichiarazione di variazione dello stato dei beni (art. 1, cc. 1 e 2 Decreto Mef 19.04.1994 n. 701), anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel Catasto dei fabbricati.
  • Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione.

 

Ritenuta d’acconto

su bonifici per

fruire delle

detrazioni fiscali

 

  • Le banche e le Poste Italiane Spa operano una ritenuta dell’11% (anziché dell’8%) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
  • La disposizione si applica a decorrere dal 1.03.2024.

 

Ritenuta su

provvigioni degli

agenti di assicurazione

 

Dal 1.04.2024 sono soggette a ritenuta d’acconto le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

 

Aliquote Ivie

e Ivafe

 

  • Dal 2024 l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) è stabilita nella misura dell’1,06% (anziché 0,76%).
  • L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti (Ivafe) è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall’anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. Economia 4.05.1999.

 

Atti che importano costituzione o

trasferimento

di diritti reali

immobiliari

 

  • Ai fini delle imposte sui redditi, se non previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.
  • Sono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 Tuir, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.

 

Immatricola-zione veicoli provenienti

da San Marino e Città del Vaticano

 

Al fine dell’immatricolazione o voltura degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (nuovi o usati) introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano sono applicabili le disposizioni previste per le importazioni e agli acquisti intracomunitari di tali beni.

 

Contrasto

all’apertura

di partite Iva fittizie

 

  • È necessario il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata di 3 anni dalla data del rilascio e di importo non inferiore a € 50.000 ex art. 35, c. 15-bis.2 Dpr 633/1972 per la richiesta di una nuova partita Iva in caso di notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività, ai sensi dell’art. 35, cc. 15-bis e 15-bis.1 Dpr 633/1972, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività; è inoltre preclusa la compensazione orizzontale dei crediti fiscali e contributivi mediante modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva. 
  • Si applica in ogni caso la sanzione di cui all’art. 11, c. 7-quater D.Lgs. 471/1997 (pari a € 3.000).

 

 

Decreto “Salva Superbonus”

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2023, n. 302 il D.L. 29.12.2023 n. 212, recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del D.L. 19.05.2020, n. 34.”, in vigore dal 30.12.2023.

Si riassumono le principali disposizioni.

 

Disposizioni

in materia

di Superbonus

nel settore

dell'edilizia

 

  • Le detrazioni spettanti per gli interventi da Superbonus (art. 119 D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. L. 17.07.2020, n. 77), per le quali è stata esercitata l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (art. 121, c. 1 D.L. 34/2020), sulla base di stati di avanzamento dei lavori (c. 1-bis del medesimo art. 121) fino al 31.12.2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di 2 classi energetiche (art. 119, c. 3 D.L. 34/2020).
  • Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di utilizzo irregolare, mancanza dei requisiti della detrazione e recupero degli importi (art. 121, cc. 4, 5 e 6 D.L. 34/2020), nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
  • È autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti con un reddito di riferimento non superiore a € 15.000 (art. 119, c. 8-bis.1 D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. L. 17.07.2020, n. 77), per le spese sostenute dal 1.1.2024 al 31.10.2024 in relazione agli interventi (c. 8-bis, 1° periodo, art. 119), che entro la data del 31.12.2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.
  • Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle Entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni.
  • Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

 

Opzione

per cessione

o sconto

in fattura

per territori colpiti

da eventi

sismici

 

  • A partire dal 30.12.2023 le disposizioni che consentono ancora la cessione del credito [art. 2, c. 2, lett. c), secondo periodo D.L. 16.02.2023, n. 11], si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente al 30.12.2023, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.
  • I contribuenti che usufruiscono dei benefici del Superbonus per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici (art. 119, c.8-ter D.L.19.05.2020, n. 34), in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30.12.2023, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
  • Con decreto interministeriale dell’Economia e delle imprese e del Made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione di tale disposizione.

 

Revisione

della detrazione fiscale

per l'eliminazione

delle barriere

architettoniche

 

  • A decorrere dalle spese sostenute dal 30.12.2023, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31.12.2025 (con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'art. 16-bis Tuir) per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
  • Il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento D.M. Lavori Pubblici 14.06.1989, n. 236 deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

 

 

 

  • Le disposizioni che ancora consentivano le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in caso di interventi per superamento ed eliminazione di barriere architettoniche si applicano solo alle spese sostenute entro il 31.12.2023.
  • Tali opzioni sono possibili per le spese sostenute successivamente al 31.12.2023, solo da:
  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a € 15.000 (art. 119, c. 8-bis.1 D.L. 19.05.2020, n. 34). Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata, ai sensi dell'art. 3 L. 5.02.1992, n. 104.

 

 

 

  • Le disposizioni di cui all'art. 119-ter D.L.34/2020, nonché all'art. 2, c. 1-bis D.L. 11/2023, in vigore anteriormente alle presenti modifiche si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.12.2023:
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

 

Nuove regole per le compensazioni 2024

 

In tema di compensazioni si rilevano alcune variazioni per l’anno 2024 introdotte dalla legge di Bilancio 2024.

 

 

Crediti

contributivi

e iscrizione

a ruolo

per importi

superiori

a € 100.000

 

I soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail (con decorrenza da definire) sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

  • A decorrere dal 1.07.2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione.
  • La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

 

 

COMPENSAZIONI

IN F24 SOLO

TRAMITE

SERVIZI

AGENZIA

DELLE ENTRATE

 

A decorrere dal 1.07.2024 i versamenti sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni (indipendentemente dal saldo finale pari a zero o positivo).

 

 

 

È soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

 

 

ENTRATA

IN VIGORE

 

Le disposizioni si applicano dal 1.07.2024.

 

 

Rivalutazione delle partecipazioni al 1.01.2024

 

La legge di Bilancio 2024 ha riproposto la possibilità di rivalutare le partecipazioni possedute alla data del 1.01.2023 (non in regime d’impresa), estendendola anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.

L’imposta sostitutiva è pari al 16%. Il versamento deve avvenire entro il 30.06.2024, con possibilità di rateizzare l’importo fino a 3 rate. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

  • Persone fisiche
  • Società semplici
  • Enti non commerciali

 

 

 

Soggetti che producono redditi diversi in caso di alienazione delle partecipazioni.

 

Esclusi i redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO

 

Partecipazioni

 

  • Qualificate
  • Non qualificate

 

  • Titoli, quote o altri diritti non negoziati in mercati regolamentati.
  • Posseduti al 1.01.2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUSVALENZE

O

MINUSVALENZE

 

Regime

sostitutivo

 

(+)

Corrispettivo percepito per la vendita.

 

 

(-)

Valore di perizia al 1.01.2024, da redigere entro il 30.06.2024.

 

 

(-)

Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto.

 

 

(=)

Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di perizia).

 

 

 

 

 

Agevolazione

 

Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2024 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei revisori contabili, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

 

 

 

 

 

IMPOSTA

SOSTITUTIVA

 

Misura

 

16%

 

Per le partecipazioni qualificate al 1.01.2024.

 

Da applicare al valore di perizia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le partecipazioni non qualificate al 1.01.2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli, quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

 

Da applicare alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

 

Entro il 30.06.2024 per partecipazioni quotate e non quotate.

 

 

 

 

 

Entro il 30.06.2024.

 

 

 

 

 

  • L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2024 (2ª rata 30.06.2025; 3ª rata 30.06.2026).
  • Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
                           

Affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2024

 

Per effetto della legge di Bilancio 2024 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2024. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 16% del relativo valore.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

  • Persone fisiche.
  • Società semplici.
  • Enti non commerciali.

 

 

 

Soggetti che producono redditi diversi.

 

Sono esclusi i redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO

 

Terreni

 

  • Edificabili.
  • Destinazione agricola.

 

Non rientranti
nell’esercizio

di imprese

commerciali.

 

Posseduti al 1.01.2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIE

DI REDDITO

INTERESSATE

 

Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.

 

 

 

Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione.

 

 

 

Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

 

 

 

REGIME

SOSTITUTIVO

 

(+)

Valore di vendita.

 

(-)

Valore di perizia al 1.01.2024 (è irrilevante il costo d’acquisto).

 

(-)

Costo della perizia effettivamente rimasto a carico.

 

(=)

Plusvalenza tassabile.

 

 

 

Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2024, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

 

 

 

IMPOSTA

SOSTITUTIVA

 

Misura

 

Valore di perizia al 1.01.2024 x 16% = imposta sostitutiva

 

 

 

 

 

Versamento

 

Entro il 30.06.2024.

 

 

 

 

 

  • L’imposta sostitutiva può essere frazionata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2024.
  • Sull’importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

 

 

 

 

 

PERIZIA

 

Professionisti

abilitati

 

La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché dai periti iscritti alle Camere di commercio.

 

 

 

 

 

Termini

di scadenza

 

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30.06.2024 e, comunque, prima dell’eventuale cessione (prima del rogito).

 

 

 

 

 

Conservazione

 

La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.

                           


 

La legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta, in sostituzione dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte. Con circolare n. 32/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche apportate dalla L. 197/2022 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfetario.

 

Contribuente

 

Periodo d’imposta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati da verificare per anno precedente

(o presunti in caso di inizio attività)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno superiori ai limiti indicati nella tavola n. 1.

Codice

 

 

 

No

 

 

Accesso

negato

 

 

 

 

 

 

Sostenimento di spese per lavoratori dipendenti, lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 20.000,00 lordi?

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno superato € 30.000,00?1

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati da verificare per l’anno in corso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre

cause

di

esclusione

 

Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva?

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci si avvale di regimi forfetari di
determinazione del reddito?

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto non residente?2

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi?

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto socio in società di persone, associazioni o imprese familiari?3

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto che detiene il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni?

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta?

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso consentito

 

 

 

 

 

                       

 

Note

  1. Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 30.000,00 (la condizione non deve essere verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro). Ai fini della non applicabilità della clausola di esclusione rilevano solamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario (e quindi non quelle cessazioni avvenute nel medesimo anno di applicazione del regime stesso).
  2. Fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
  3. La causa ostativa non opera se il soggetto, entro il 31.12 dell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, provveda a cedere la partecipazione.

 

 

0B9BTavola n. 1

 

Tabella limiti di ricavi

 

Progres.

Gruppo di settore

Codici attività ATECO 2007

Valore soglia

dei ricavi/

compensi

Redditività

1

Industrie alimentari e delle bevande.

(10-11)

85.000

40%

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio.

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.

47.81

40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti.

47.82 - 47.89

54%

5

Costruzioni e attività immobiliari.

(41 - 42 - 43) - (68)

86%

6

Intermediari del commercio.

46.1

62%

7

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.

(55 - 56)

40%

8

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi.

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

78%

9

Altre attività economiche.

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

67%

Nota

bene

Individuazione

limiti di ricavi

  • Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e compensi per l’accesso al regime:
  • non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
           

 

  • Il sottoscritto, al fine di usufruire della possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività, dichiara:
  • di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
  • qualora sia proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l’accesso al regime.

 

Firma

………………………………………………….

 

  • Il sottoscritto, in mancanza dei requisiti sopra indicati, dichiara di non avere diritto all'aliquota del 5%, chiedendo invece l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%.

 

Firma

………………………………………………….

 

  • Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei requisiti di accesso al regime dei contribuenti forfetari, della sintetica tavola di confronto fra regimi, di aver ricevuto tutte le informazioni riguardanti il regime forfetario e sulle differenze esistenti rispetto al regime ordinario, e di aver deciso di:
  • non optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, essendo comunque a conoscenza che il regime forfetario potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte rispetto al regime ordinario

                                                                                                                                            Firma ………..……………………………………..

  • optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (l'opzione è vincolante per almeno un triennio)

                                                                                                                                                       Firma ………………………………………………

 

Elementi

Regime forfetario

Regime ordinario

Applicazione Iva

No

Detrazione Iva

No

Calcolo

reddito

Imprese

[(Ricavi) x percentuale prevista] - Contributi

Ricavi - Costi

Professionisti

[(Compensi) x percentuale prevista] - Contributi

Compensi - Spese per cassa

Deducibilità contributi

Dal reddito d’impresa/lavoro autonomo

Dal reddito complessivo

Deducibilità costo beni strumentali

No

Sì (ammortamenti)

Tassazione

Imposta sostitutiva 15% (o 5%)

Irpef ordinaria

Indici di affidabilità fiscale

No

Fatturazione elettronica

 

 

 

  • Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio la variazione di qualunque delle condizioni precedentemente valutate al fine dell’accesso al presente regime.

Firma

…………………………………………….

 

Fattura elettronica obbligatoria dal 2024 per forfetari

 

Dal 2023 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000, a condizione che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. La fuoriuscita dal regime avviene dall’anno successivo nel caso di superamento del limite di ricavi di € 85.000 ma comunque entro il limite di € 100.000. Il superamento del limite di € 100.000 comporta, invece, l’immediata cessazione del regime forfetario. Con circolare n. 32/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfetario.

 

FATTURA

ELETTRONICA

 

  • Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, l’art. 18, cc. 2 e 3 D.L. 36/2022 ha abrogato la parte dell’art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015, che esonerava dalla fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfetario, ponendo l’obbligo di emettere fattura elettronica:
  • a partire dal 1.07.2022, in capo ai forfetari che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a € 25.000, ragguagliati ad anno;
  • a decorrere dal 1.01.2024, per tutti i soggetti che adottano il forfetario.

 

  • Solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 è entrato in vigore dal 1.07.2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorre dal 1.01.2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022 (Faq Ag. Entrate 22.12.2022).
  • I contribuenti che permangono nel regime forfetario, quindi, nel corso del 2023 e che per l’anno precedente erano già tenuti alla fatturazione elettronica continuano a fatturare con tale modalità.
  • Viceversa, per i soggetti che restano nel regime forfetario nel 2023 e che per l’anno 2022 non erano tenuti alla fatturazione elettronica, l’obbligo di emettere fatture elettroniche decorre dal 1.01.2024, a prescindere dall’entità dei ricavi conseguiti o compensi percepiti.
  • Laddove, invece, la permanenza nel regime forfetario venga meno nel corso del 2023 per il superamento del nuovo limite di € 100.000, l’obbligo in capo al contribuente - ex forfetario divenuto istantaneamente ordinario - di emettere fattura elettronica, con indicazione dell’Iva, opera già nel 2023.

 

 

 

 

Permangono i vincoli della L. 244/2007 e del D.M. 55/2013 in ordine alla fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 

 

 

  • A seguito dell’obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i contribuenti minori sono tenuti anche:
  • alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
  • alla conservazione elettronica delle fatture;
  • all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo.

 

TRATTAMENTO

IVA

IN FATTURA

 

  • I contribuenti in regime forfettario non esercitano la rivalsa dell’imposta, sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le operazioni nazionali.
  • Le fatture emesse dai contribuenti soggetti al regime agevolato devono riportare l’indicazione di “operazione in franchigia da Iva”, con indicazione della normativa di riferimento ovvero dei cc. da 54 a 88 dell’art. 1 L. 190/2014. Inoltre, sulle fatture emesse deve essere assolta l’imposta di bollo, attualmente nella misura di € 2, se di importo superiore a € 77,47 (artt. 6 “Tabella B” e 13 e 14 della Tariffa, Parte I, allegate al d.p.r. 642/1972).

 

Iva su

acquisti

i contribuenti in regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell’Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

 

Le fatture emesse non devono recare l’addebito dell’imposta.

 

 

 

 

Nell’ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emetta una fattura senza esercitare la rivalsa e il corrispettivo sia incassato nell’anno successivo, nel quale il contribuente applica il regime ordinario, la fattura non dovrà essere integrata con l’Iva, considerato che l’operazione si intende comunque effettuata al momento dell’emissione della fattura.

 

 

 

  • Applicano l’Iva con il meccanismo del reverse charge a:
  • servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
  • acquisti intracomunitari di beni di importo superiore a € 10.000.

 

Adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino
nella legge di Bilancio 2024

 

La legge di Bilancio 2024 prevede la possibilità di procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 Tuir. Detta agevolazione è riservata agli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio.

L’adeguamento, relativo al solo periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, potrà essere effettuato attraverso l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi oppure attraverso l’iscrizione delle maggiori esistenze iniziali precedentemente omesse. Dal punto di vista temporale l’adeguamento delle esistenze iniziali, almeno per i soggetti solari, riguarderà le rimanenze iniziali alla data del 1.01.2023 (di fatto coincidenti alle rimanenze finali al 31.12.2022). A seconda che l’adeguamento sia effettuato tramite l’eliminazione o l’iscrizione di valori, si dovranno corrispondere imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Irap e ai fini dell’Iva (solo però nel caso dell’eliminazione di valori). La possibilità di procedere al suddetto adeguamento deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 (anno 2023 per i soggetti solari).

L’istituto dell’adeguamento risponde alle situazioni in cui il magazzino contabile risulti superiore a quello effettivo, nei casi in cui vi siano state delle vendite in nero, oppure inferiore, nei casi di acquisti in nero. In tali situazioni si procede con l’eliminazione delle eccedenze, versando la relativa Iva e imposta sostitutiva, pari al 18%, mentre nel caso di iscrizione di esistenze iniziali, versando solamente l’imposta sostitutiva. Tale impostazione appare coerente in quanto nel primo caso si allinea un magazzino in cui presumibilmente sono stati venduti in nero dei beni (per i quali viene richiesta la relativa Iva), mentre nel secondo caso si è trattato di acquisti in nero per cui l’Iva non è richiesta.

Tuttavia, esistono anche altre casistiche come, ad esempio, quelle dei magazzini contabili che sono superiori al dato effettivo causa l’adozione, nel tempo, di pratiche di incremento artificioso della valorizzazione del magazzino al fine di celare delle perdite. In questo caso bisognerà fare pulizia nel bilancio, con il ripristino dei corretti valori di quantificazione del magazzino, attraverso una svalutazione del medesimo. Sembra difficile pensare che in tale situazione si debba assolvere l’Iva in assenza di una vendita in nero; anche il pagamento dell’imposta sostitutiva (sull’importo della svalutazione del magazzino) pare inconciliabile con il fatto che i maggiori valori sono stati tassati in passato. Per questi motivi, sembra che la norma sia calibrata prevalentemente sulle casistiche delle “quantità” e non su quelle del “valore”.

 

Soggetti

destinatari

 

Contribuenti che esercitano attività d’impresa che ai fini della redazione del bilancio d’esercizio non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS dello IASB (International Accounting Standard Board)1.

 

Nota1

Dal tenore letterale della norma sembrerebbero escluse le imprese in contabilità semplificata. Sul punto è auspicabile un chiarimento ufficiale.

 

 

Ambito

temporale

adeguamento

 

Esistenze iniziali del periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 (anno 2023 per i soggetti solari).

 

Oggetto

adeguamento

 

  • Rimanenze iniziali di beni di cui all’art. 92 Tuir, ovvero:
  • prodotti finiti;
  • materie prime e sussidiarie;
  • merci;
  • semilavorati.

 

Esclusioni

 

  • Non possono beneficiare dell’adeguamento delle esistenze iniziali:
  • i servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio (art. 93, c. 5 Tuir);
  • le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 Tuir).

 

MODALITà

ADEGUAMENTO

 

  • Eliminazione di esistenze iniziali iscritte per quantità e/o valori superiori a quelli effettivi.
  • Emersione di rimanenze in precedenza omesse.

 

Effetti

adeguamento

 

  • Non rileva ai fini sanzionatori.
  • I valori risultanti dall’eliminazione o dall’iscrizione dei valori sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, nel limite del valore iscritto o eliminato.
  • I maggiori o minori valori non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2023.
  • Non esplica effetto sui Pvc consegnati e sugli accertamenti notificati fino all’1.01.2024.

 

imposte dovute

 

Eliminazione

di valori

 

  • Pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef/Ires e dell’Irap in misura pari al 18% da applicare sulla differenza tra:

(+) il valore eliminato, moltiplicato per il previsto coefficiente di maggiorazione;

(-) il valore del bene eliminato.

 

 

 

 

 

 

 

Pagamento dell’Iva applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’entità che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione che sarà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto.

 

 

  • L’aliquota media deve essere individuata tenendo conto dell’esistenza di operazioni:
  • non soggette a imposta;
  • soggette a regimi speciali.
  • L’aliquota media risulta dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume di affari dichiarato.

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizione

di maggiori

valori

 

Pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef/Ires e dell’Irap in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

 

L’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini Irpef, Ires e Irap.

 

Modalità

di pagamento

delle imposte

dovute

 

  • Le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui:
  1. la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta di adeguamento (2023 per i solari);
  2. la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

 

Il mancato pagamento determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute e non versate nonché di quelle ancora da pagare, maggiorate dei relativi interessi e sanzioni.

 

 

Esempio n. 1 -

RIDUZIONE

delle esistenze iniziali

 

Dati

L’impresa Alfa S.r.l. decide di avvalersi delle opportunità offerte dalla legge di Bilancio 2024 e riduce il valore delle rimanenze di magazzino alla data del 1.01.2023 di € 20.000, passando da € 100.000 a € 80.000 (si ipotizza che il coefficiente di maggiorazione stabilito sia pari a 1,2).

Entità contabile delle rimanenze iniziali

€ 100.000

Entità effettiva delle rimanenze iniziali

€   80.000

Adeguamento (€ 100.000 - € 80.000)

€   20.000

Coefficiente di maggiorazione ipotizzato

1,2

Aliquota Iva media (calcolata)

22%

Ricavi presunti (1,20% di € 20.000,00)

€   24.000

Iva per regolarizzazione (22% di € 24.000,00)

5.280

Imposta sostitutiva dovuta per regolarizzazione (18% di € 24.000 - € 20.000)

720

Costo totale operazione (€ 5.280 + € 720)

€     6.000

     

 

 

Esempio n. 2 -

iscrizione

di MAGGIORI

rimanenze

iniziali

 

Dati

La società Beta S.r.l. decide di avvalersi delle opportunità offerte dalla legge di Bilancio 2024 e aumenta il valore delle rimanenze di magazzino alla data del 1.01.2023 di € 20.000 passando da € 80.000 a € 100.000.

Entità contabile delle rimanenze iniziali

€   80.000

Entità effettiva delle rimanenze iniziali

€ 100.000

Valore adeguamento (€ 100.000 - € 80.000)

€   20.000

Imposta sostituiva su adeguamento (18% di € 20.000)

€     3.600

     

 

 

Autoliquidazione Inail 2023/2024

 

Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l’autoliquidazione del premio assicurativo 2023/2024 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il 16.02.2024.

 

RIDUZIONE

RETRIBUZIONI

 

Invio telematico o procedura “Alpi on line” nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2024.

 

16.02.2024

 

 

 

 

 

DENUNCIA

RETRIBUZIONI1

 

Invio telematico o procedura “Alpi on line”.

 

29.02.2024

 

 

 

 

 

PAGAMENTI

Saldo 2023 e

acconto 2024

 

In unica soluzione.

 

16.02.2024

 

 

 

 

 

In 4 rate2 (Modello F24).

 

16.02.2024

 

 

 

16.05.2024

 

Coefficiente: 0,00927123

 

 

 

 

 

20.08.2024

 

Coefficiente: 0,01874849

 

 

 

 

 

18.11.2024

 

Coefficiente: 0,02822575

 

Note

  1. Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).
  2. È possibile rateizzare in un numero diverso di rate, secondo il piano di rateazione autorizzato dall’Inail.

 

Esempio

 

Acconto e saldo Inail - Scritture contabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Acconto

 

 

 

 

 

16.02.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP C II 5-quater

SP C IV 1

Acconto Inail

a

Banca c/c

 

1.570,00

 

 

Versamento acconto Inail esercizio “n”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Contributi di competenza con posizione finale a debito

 

 

 

 

 

31.12.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE B 9 b

 

Assicurazione infortuni

a

Diversi

 

1.610,00

 

SP D 13

 

a

Inail c/versamento

40,00

 

 

SP C II 5-quater

 

a

Acconto Inail

1.570,00

 

 

 

Contributi Inail dell’anno “n”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Contributi di competenza con posizione finale a credito

 

 

 

 

 

31.12.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP C II 5-quater

Diversi

a

Acconto Inail

 

1.570,00

CE B 9 b

 

Assicurazione infortuni

 

 

1.500,00

 

SP C II 5-quater

 

Credito Inail

 

 

70,00

 

 

 

Contributi Inail dell’anno “n”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pagamento posizione finale a debito

 

 

 

 

 

16.02.n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP C IV 1

Diversi

a

Banca c/c

 

1.650,00

SP D 13

 

Inail c/versamento

 

 

40,00

 

SP C II 5-quater

 

Acconto Inail

 

 

1.610,00

 

 

 

Versamento saldo contributi Inail anno “n” e acconto anno “n+1”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pagamento con posizione finale a credito

 

 

 

 

 

16.02.n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP C II 5-quater

 

Acconto Inail

a

Diversi

 

1.500,00

 

SP C II 5-quater

 

a

Credito Inail

70,00

 

 

SP C IV 1

 

a

Banca c/c

1.430,00

 

 

 

Versamento acconto anno “n+1” al netto del credito residuo anno “n”.

 

 

                 

 

Misura degli interessi legali

 

A decorrere dal 1.01.2023 il tasso degli interessi legali è pari al 5%. Il Ministero dell’Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. In assenza di determinazione entro il 15.12, il saggio rimane invariato per l’anno successivo.

 

INTERESSI

DI MORA

 

Obbligazioni

non derivanti

da transazioni

commerciali

 

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro sono dovuti, dal giorno della mora, gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.

 

 

 

 

 

Obbligazioni

derivanti

da transazioni

commerciali

 

  • Si applicano disposizioni specifiche.
  • Il tasso di interesse applicabile è quello della Banca Centrale Europea (aggiornato semestralmente), maggiorato di 8 punti percentuali.
  • La mora decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

 

 

 

 

 

INTERESSI

CONVENZIONALI

 

  • Al saggio di interesse legale si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
  • Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti, sono dovuti nella misura legale.

 

 

 

 

 

RAVVEDIMENTO

OPEROSO

 

  • Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
  • Gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (5% fino al 31.12.2023; 2,5% dal 1.01.2024).

 

 

 

Esempio

 

  • Omesso versamento Iva mese di ottobre 2023, entro il 16.11.2023, pari a € 10.000.
  • La violazione è regolarizzata in data 31.01.2024.
  • Si provvede al versamento dell’imposta, oltre che della sanzione [€ 167,00, pari all’1,67% (1/9 del 15%) dell’acconto non versato] e degli interessi.

Gli interessi sono così calcolati:

 

€ 10.000 x 2,5% x 31/366 (dal 1.01.2024 al 31.01.2024)

=

21,47

€ 10.000 x 5% x 45/365 (dal 17.11.2023 al 31.12.2023)

=

61,64

Totale interessi

=

82,81

 

 

 

 

 

 

Gli interessi da ravvedimento devono essere esposti nel modello F24, separatamente dall’imposta dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo previsto (tranne il caso dei codici relativi ai sostituti d’imposta).

 

 

 

INTERESSI NON

DETERMINATI

PER ISCRITTO

 

Il tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa, se non determinati per iscritto.

 

 

 

 

 

ISTITUTI DEFLATIVI

DEL CONTENZIOSO

 

L’interesse legale rileva anche in caso di versamento rateale delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione e acquiescenza).

             

 SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di febbraio 2024

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Giovedì

1 febbraio

 

Iva

 

Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all’anno 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2024 e il 30.04.2024.

 

Cessioni a privati

extra-UE

 

Tax free shopping - Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’Iva, superiore a € 70 (anziché lire 300.000) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta (tax free shopping).

Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1.02.2024 (art. 1, c. 77 L. 213/2023).

 

Venerdì

9 febbraio

 

Bonus

investimenti

pubblicitari

 

Dichiarazione sostitutiva - Termine di invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023.

 

Giovedì

15 febbraio

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Venerdì

16 febbraio

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Raccoglitori occasionali di tartufi - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di gennaio 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2023.

 

 

Contribuenti trimestrali “speciali” - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2023 e per versare l’eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).

 

 

Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell’Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2023 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972).

 

 

Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 2023, mediante il modello F24.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Venerdì

16 febbraio (segue)

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2024. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2024” (scadenza 16.03.2024), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 106/2023).

 

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2023.

 

Tfr

 

Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2023.

 

Inail

 

Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2023 e l’acconto 2024 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.

 

Martedì

20 febbraio

 

Enasarco

 

Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2024.

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Domenica1

25 febbraio

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Mercoledì

28 febbraio

 

Imposte dirette

 

Dichiarazioni tardive - Fino al 28.02.2024 i contribuenti che non hanno trasmesso la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2023 potranno presentarla tardivamente, applicando le relative sanzioni.

 

 

Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il conguaglio di fine anno 2023 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell’anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.

 

Rottamazione

quater

 

Versamento - Termine di versamento della 3ª rata.

 

Inps

 

Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all’Inps entro il 28.02, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all’Inps entro il 28.02 dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019).

 

Fasi

 

Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2024.

 

Consorzi

 

Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l’esercizio al 31.12.2023, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis c.c.).

 

Bonus

acqua potabile

 

Comunicazione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 ai fini del “bonus acqua potabile”.

 

5 per mille

 

Domanda - Termine di iscrizione telematica nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille tenuto dal Ministero della Cultura per le associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Giovedì

29 febbraio

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2023.

 

Imu

 

Versamento - Termine di versamento, senza sanzioni e interessi, dell’eventuale differenza positiva dell’Imu, calcolata sulla base delle delibere pubblicate entro il 15.01.2024, e quella versata entro il 18.12.2023 (art. 1, cc. 72-74 L. 213/2023).

 

Imposta di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2023.

 

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

Libro inventari

 

Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2023 in via telematica entro il 30.11.2023.

 

Registri contabili

 

Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2023 in via telematica entro il 30.11.2023.

 

Conservazione

digitale

 

Documenti informatici - Termine per la conservazione dei documenti informatici (comprese le fatture elettroniche), ai fini della rilevanza fiscale, emessi nel 2022.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Inail

 

Denuncia - Termine per la presentazione telematica all’Inail delle denunce retributive annuali.

 

 

Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23.

 

Fondi rustici

 

 

Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d’affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2023.

 

Stampati fiscali

 

Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2023.

 

Tasse

automobilistiche

 

Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2023.

CHIAMACI AL 049 613584


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