Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario fiscale Gennaio 2024

 

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In evidenza

DIMEZZAMENTO

DEGLI INTERESSI

LEGALI 2024

 

  • Il D.M. Mef 29.11.2023, in G.U. 11.12.2023, n. 288, ha disposto il dimezzamento dal 5% al 2,5% del tasso legale degli interessi dal 1.01.2024.

 

Azione 1.3.8 "Rigenerazione e innovazione delle imprese. Interventi finalizzati a sostenere la valorizzazione turistica del territorio"

La Regione del Veneto ha approvato la seconda edizione del "Bando per rigenerare le imprese del comparto turistico ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica" in attuazione dell'Azione 1.3.8 "Rigenerazione e innovazione delle imprese. Interventi finalizzati a sostenere la valorizzazione turistica del territorio" del PR Veneto FESR 2021-2027.

Il bando è finalizzato a promuovere e sostenere investimenti nel sistema ricettivo turistico che favoriscano la rigenerazione e l'innovazione delle imprese e conseguentemente la valorizzazione turistica del territorio in cui la stessa impresa opera. In particolare, gli interventi sono finalizzati ad innovare le imprese del comparto turistico ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica, innovando servizi e prodotti (ad es. attraverso investimenti in cybersecurity, intelligenza artificiale, domotica, utilizzo di fonti energetiche alternative, ecc).

                                                                                                                                   BENEFICIARI 

Sono ammesse al bando le micro, piccole e medie imprese (PMI) che gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive attive con sede operativa nella Regione Veneto:

  • Strutture alberghiere, ovvero alberghi, hotel, villaggi-albergo, residence turistico-alberghiere, alberghi diffusi;
  • Strutture ricettive all'aperto, quindi villaggi turistici e campeggi;
  • Strutture complementari, ovvero alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, rifugi;
  • Strutture ricettive in ambienti naturali.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di finanziamento per singola struttura ricettiva.

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Ai fini del presente bando e allo scopo di promuovere uno sviluppo turistico sostenibile, sono ammissibili al sostegno gli investimenti riguardanti la struttura ricettiva, oggetto della domanda, tesi a favorire la transizione digitale ed ecologica dell'impresa, la piena accessibilità delle strutture ricettive e l'innovazione di prodotto e/o di processo, con particolare riguardo alle seguenti tipologie di operazione:

  • Interventi per la riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse (energia/acqua), per l'utilizzo di fonti energetiche alternative e per l'ammodernamento strutturale e tecnologico orientati alla piena sostenibilità ambientale;
  • Interventi che prevedano strumenti tecnologici hardware e software, cyber security, intelligenza artificiale, machine learning, soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività, domotica;
  • Interventi finalizzati a garantire la migliore accessibilità delle strutture ricettive in ottica di universal design4 , a titolo esemplificativo;
  • Altri interventi, anche strutturali, finalizzati a innovare e differenziare l'attuale tipologia di offerta, favorendo lo sviluppo di nuovi prodotti turistici e/o interventi finalizzati a una migliore gestione dei processi aziendali o di gestione della struttura ricettiva.

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese direttamente imputate al progetto, coerenti con l'attività dell'impresa, e con le finalità del bando, sostenute e pagate dal soggetto beneficiario:

  • Spese per opere edili e/o opere impiantistiche;
  • Progettazione, direzione lavori e collaudo;
 

Novità del decreto Proroghe convertito in legge

 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28.11.2023 n. 278 la L. 27.11.2023, n. 170, di conversione del D.L. 29.09.2023 n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, in vigore dal 29.11.2023. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione.

 

Termini

in materia di

agevolazioni

per l’acquisto

della casa

di abitazione

 

È confermato il differimento al 31.12.2023 del termine per l’accesso alla garanzia statale, estesa fino all’80% del capitale, per l’acquisto della “prima casa” da parte di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a € 40.000 annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile.

 

ULTERIORI

MISURE DI

POLITICHE

ABITATIVE

 

  • I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all’art. 18 D.L. 152/1991, in corso alla data del 29.11.2023 e in scadenza entro il 31.12.2024, sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.
  • Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti, fino al 31.12.2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le citate unità immobiliari deve notificare la proposta di alienazione all’assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione.

 

PROROGA

NUOVA

SABATINI

 

È prorogato dal 30.06.2023 al 31.12.2023 il termine per l’ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, ai fini della fruizione dell’agevolazione Nuova Sabatini, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1.01.2022 al 30.06.2023.

 

CREDITI

D’IMPOSTA

ENERGIA

 

  • È confermato l’anticipo, dal 31.12.2023 al 16.11.2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono utilizzare, tramite compensazione o cessione a terzi, il credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al 1° trimestre 2023 e al 2° trimestre 2023.
  • è pertanto confermato anche l’anticipo al 16.11.2023 del termine di utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario.

 

SOSPENSIONE

TERMINI

DI VERSAMENTI

E ADEMPIMENTI

PER

ALLUVIONATI

 

Sono prorogati dal 20.11.2023 al 10.12.2023 i termini dei versamenti e degli adempimenti sospesi dall’art. 1, c. 7 D.L. 61/2023 a favore dei contribuenti colpiti dall’alluvione di maggio 2023.

 

PROROGA

TERMINI PER

RAVVEDIMENTO

SPECIALE

 

I soggetti che, entro il termine del 30.09.2023 non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale di cui all’art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022, possono comunque procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se versano le somme dovute in unica soluzione entro il 20.12.2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.

 

ASSEGNAZIONE

E CESSIONE

AGEVOLATA

AI SOCI

 

  • È confermata la proroga al 30.11.2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali.
  • Il versamento dell’imposta sostitutiva doveva avvenire in unica soluzione entro la stessa data del 30.11.2023.

 

RIDETERMINA-ZIONE

DEl valore

delle cripto-

attività

 

È confermata la proroga dal 30.09.2023 al 15.11.2023 del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (nella misura del 14%) e del versamento della 1ª rata, dovuta per la regolarizzazione delle cripto-attività possedute alla data del 1.01.2023 ai sensi dell’art. 1, c. 133 L. 197/2022.

 

VERSAMENTI

COMUNI

LOMBARDIA

COLPITI

DA MALTEMPO

 

  • Rimessione in termini per i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023 che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31.07.2023. è confermato che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31.10.2023.
  • In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che siano state già versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l’istituto del ravvedimento.

 

TERMINI DI

ADEMPIMENTO

OBBLIGHI

INFORMATIVI

PER

CONTRIBUENTI

FORFETARI

 

  • È confermato che gli obblighi informativi di cui all’art. 1, c. 73 L. 190/2014 in capo ai contribuenti forfetari, relativi al periodo d’imposta 2021, sono adempiuti entro il 30.11.2024. Si tratta degli obblighi informativi forniti mediante la dichiarazione dei redditi, nel riquadro RS, righi da 375 a 381 “Elementi informativi” del modello Redditi.
  • La disposizione mira alla finalità del miglior coordinamento delle esigenze informative con i principi dettati dalla L. 111/2023 (delega fiscale) in materia di concordato preventivo biennale.

 

 

Servizi online dell’Agenzia delle Entrate per ottenere le deleghe

 

Sarà sufficiente un’unica richiesta per delegare un familiare o una persona di fiducia ad accedere, nel proprio interesse, ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È la novità resa operativa da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che approva i modelli e le istruzioni per consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri “rappresentanti” (ad esempio, i tutori) di utilizzare i servizi web delle due Agenzie nell’interesse di un’altra persona. Si tratta di una soluzione pensata per agevolare ai contribuenti che hanno poca dimestichezza con i servizi online o non hanno la possibilità di usarli direttamente, già attivata lo scorso anno dall’Agenzia delle Entrate, che è estesa anche ai servizi dell’agente della riscossione. Per abilitare una terza persona sarà quindi sufficiente una sola richiesta, da presentare all’Agenzia delle Entrate, che potrà essere valida al massimo fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di attivazione.

 

COME

PRESENTARE

LA RICHIESTA

 

  • La richiesta di abilitazione può avvenire con 3 diversi modelli (persone di fiducia, tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali, genitori) e deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate recandosi di persona in un Ufficio, tramite pec a una Direzione Provinciale o con una videochiamata.
  • La persona di fiducia può essere autorizzata anche all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web “Consegna documenti e istanze”.
  • Una volta che la richiesta di abilitazione è stata accolta, al fine di utilizzare i servizi on line, i rappresentanti e le persone di fiducia accedono all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate e/o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) e operano inserendo il codice fiscale del rappresentato o dell’interessato.

 

SERVIZI

DELL’AGENZIA

DELLE

ENTRATE-

RISCOSSIONE

 

  • Diversi sono i servizi che sarà possibile “aprire” a persone di fiducia e rappresentanti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: visualizzare eventuali cartelle e avvisi di pagamento (emessi a partire dal 2000), consultare pagamenti, sgravi, sospensioni, piani di rateizzazione, chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria.
  • Sarà inoltre possibile presentare istanza di rateizzazione, di sospensione legale della riscossione e utilizzare i servizi relativi alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

 

SERVIZI

DELL’AGENZIA

DELLE

ENTRATE

 

  • Da maggio 2022, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, sono disponibili “su delega” numerosi servizi, che spaziano dalla consultazione (accedere al cassetto fiscale del rappresentato o interessato, visualizzare le comunicazioni e i pagamenti, effettuare visure degli immobili) alle richieste (per esempio ottenere il duplicato della tessera sanitaria) fino al controllo del pin e la possibilità di gestione dei propri contatti.
  • Il rappresentante o la persona di fiducia può gestire, per conto dell’interessato, anche tutte le funzionalità relative alla dichiarazione precompilata: visualizzazione, eventuale modifica e integrazione, invio del modello.

 

DURATA

 

  • L’abilitazione dei rappresentanti e delle persone di fiducia all’utilizzo dei servizi online scade il 31.12 dell’anno indicato nel modulo. Il termine di scadenza dell’abilitazione non può, in ogni caso, essere superiore al 31.12 del 2° anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata.
  • Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31.12 dell’anno in cui è attivata.

 

DISABILITAZIONE

 

  • La richiesta di disabilitazione dei rappresentanti può essere presentata da chiunque abbia interesse, allegando la documentazione idonea a provare la cessazione della condizione di tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno o di esercente la responsabilità genitoriale.
  • La richiesta di disabilitazione della persona di fiducia può essere presentata, oltre che dall’interessato, dal suo rappresentante legale. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da quest’ultimo è necessario allegare la documentazione attestante tale condizione. A tutela dell’interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare la richiesta, la disabilitazione può essere eseguita d’ufficio.

  

 

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

 

Per le imprese in contabilità semplificata (cosiddette imprese minori) deve essere osservato un regime di determinazione del reddito “per cassa” (con l’eccezione di alcune spese che rimangono determinate per competenza). Al fine di tutelare lo Studio professionale circa la decisione finale presa dal cliente, si propone una dichiarazione di informazione e consapevolezza da fare sottoscrivere al momento di inizio dell’attività.

 

Detrazione dell’Iva per le fatture di fine anno

 

La fattura deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. L’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, subordina l’esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione, anche al presupposto formale del possesso della fattura di acquisto. Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l’autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d’anno”.

 

TERMINE

PER DETRAZIONE

IVA SU ACQUISTI

 

  • Il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (per il fornitore), ossia quando l’operazione si considera “effettuata” ai fini Iva:
  • per le cessioni di beni mobili, al momento della consegna o spedizione o, se anteriore al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all’importo fatturato o pagato);
  • per le prestazioni di servizi, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all’importo pagato) o, se anteriore, al momento di emissione della fattura.

 

 

 

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

 

 

ASPETTI

OPERATIVI

 

  • Il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
  • (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;
  • (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21 D.P.R. 633/1972.

 

É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

 

 

 

VERSAMENTI

PERIODICI

 

  • È possibile procedere alla detrazione Iva (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
  • La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata

 

Tavola riepilogativa

 

Fatture a cavallo dell’anno

 

Fattura

Cliente

Registrazione

Detrazione Iva acquisti

Data emissione

Data ricezione

Dicembre

2023

Dicembre 2023

Da registrare

entro 30.04.20241

Entro dicembre 2023

Liquidazione Iva di dicembre 2023 (16.01.2024).

Gennaio-aprile 2024

  • Nel modello Iva 2024, per il 2023.
  • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.

Da maggio 2024

Fattura registrata

oltre il termine del 30.04.20242

  • No detrazione Iva acquisti2.
  • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

20243

Da registrare

entro 30.04.20251

Gennaio-dicembre 2024

Nella liquidazione Iva del periodo 2024.

Da gennaio 2025

ad aprile 2025

  • Nel modello Iva 2025, per il 2024.
  • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.

Da maggio 2025

Fattura registrata oltre

il termine del 30.04.20252

  • No detrazione Iva acquisti2.
  • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

 

Note

  1. La registrazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.
  1. La detrazione è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all’anno in cui l’operazione è effettuata e si è venuti in possesso della fattura
  1. In caso di mancato ricevimento della fattura, il cliente deve emettere autofattura, da presentare all’Agenzia delle Entrate e versare l’Iva entro il termine di 30 giorni successivi ai 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione.

  

 

Limiti per contabilità ordinaria e semplificata

 

La legge di Bilancio 2023 ha aumentato i limiti di ricavi entro cui le imprese possono accedere al regime di contabilità semplificata. Pertanto, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di € 500.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 800.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria. Ai sensi della circolare n. 80/E/2001, tali limiti si applicano dal 2023, con verifica sull'anno precedente (2022).

Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. L’art. 3, c. 2 D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno, con riferimento ai ricavi percepiti nell'anno precedente. Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello semplificato si fa riferimento ai ricavi conseguiti; negli altri casi si utilizza il principio di cassa. Nell'ipotesi di inizio di attività in corso d'anno, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati all'anno.

 

 

Contribuenti

Attività esercitata

Limite di ricavi

o compensi

(anno precedente)

Regime contabile

“naturale”

  • Imprenditori individuali
  • Società di persone
  • Enti non commerciali

Prestazioni di servizi

Fino a € 500,00

Semplificato

Altre attività

Fino a € 800,00

Esercenti arti e professioni

----------------

Qualsiasi

  • Imprenditori individuali
  • Società di persone
  • Enti non commerciali

Prestazioni di servizi

Oltre € 500,00

Ordinario

Altre attività

Oltre € 800,00

  • Società di capitali
  • Cooperative
  • Enti commerciali

Qualsiasi attività

Nessun limite di ricavi

 

 

REGIME DI CASSA

 

  • L’ammontare di ricavi è individuato, se il contribuente ha adottato già nel 2023 la contabilità semplificata e procede alla verifica per il 2024, a seconda delle diverse alternative contabili ammesse:
  • nel caso di utilizzo dei 2 registri distinti in cui annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute, o di utilizzo dei soli registri Iva, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva: la verifica è effettuata considerando i ricavi incassati nel 2023;
  • nel caso di utilizzo dei soli registri Iva, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva, con applicazione della presunzione che la data di registrazione dell’operazione coincide con quella di incasso o pagamento: la verifica è effettuata considerando i ricavi annotati nel 2023.

Risarcimento danni per furto o distruzione di beni aziendali

 

Nella realtà operativa aziendale possono presentarsi, seppure con modesta frequenza ma spesso con pesanti ripercussioni sotto il profilo economico-finanziario, eventi di natura straordinaria (fenomeni atmosferici, atti dolosi o furti, ecc.) che danneggiano in modo pesante (o sottraggono dal processo produttivo) determinate categorie di beni. Per ovviare - e comunque limitare - gli effetti di tali eventi, l’imprenditore sovente ricorre alla stipula di adeguate polizze assicurative, idonee a ripristinare la condizione economica anteriore o, perlomeno, a contenere il successivo sostenimento degli oneri finanziari necessari alla sostituzione dei beni distrutti o sottratti. Scopo delle successive annotazioni è la schematizzazione delle principali casistiche relative al furto di beni aziendali, con particolare attenzione agli aspetti contabili, fiscali e di bilancio. In via residuale, deve altresì essere segnalata l’ipotesi in cui l’imprenditore, volontariamente, decide di procedere alla distruzione di un determinato bene, avendone valutata l’inutilità ai fini aziendali e l’impossibilità di un utile collocamento presso terzi: per quest’ultima fattispecie, che esula dalla successiva trattazione, si rinvia a specifiche disposizioni (D.P.R. 441/1997) ed interventi ministeriali (C.M. n. 193/1998 e R.M. n. 136/1999). 

 

Tipo di danno

Oggetto

Collocazione fiscale

Tassazione

Indennità conseguite

nello stesso esercizio

dell’evento

Indennità conseguite

in esercizi successivi

all’evento

Perdita o

danneggiamento

di beni

Bene strumentale

Plusvalenze

Sopravvenienze

attive1

  • Interamente nell’esercizio

oppure

  • Per quote costanti in 5 esercizi, solo per beni posseduti da almeno 3 anni.

Bene merce

Ricavi

Sopravvenienze

attive

 

Altri danni

Che generano, ad esempio, l’indennizzo per la perdita dell’avviamento, per danni da concorrenza sleale o per violazione del patto di esclusiva.

Sopravvenienze

attive

Sopravvenienze

attive

Interamente nell’esercizio

Nota1

La scelta sul tipo di tassazione da operare si riferisce esclusivamente alla parte di indennizzo eccedente l’ammontare che ha concorso a formare il reddito nei precedenti esercizi.

           

 

Esempio n. 1

 

Rilevazione della perdita di disponibilità finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati

L’imprenditore dovrà procedere all’annullamento delle poste contabili relative alla componente patrimoniale.

 

 

 

24.05.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE B 14

 

Insussistenza attiva

a

Diversi

 

3.000,00

 

SP C IV 3

 

a

Cassa contanti

750,00

 

 

SP C IV 2

 

a

Assegni bancari

2.250,00

 

 

 

Rilevato ammanco di cassa a seguito di furto, come da denuncia presentata in data odierna.

 

 

Nota

Il riconoscimento di tale costo rimane subordinato ad apposita documentazione, quale la denuncia di furto alle autorità competenti; in difetto, non potrà essere dedotto fiscalmente.

                 

 

Esempio n. 2

 

Rilevazione contabile della perdita di un bene strumentale

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati

L’imprenditore dovrà procedere all’annullamento delle poste contabili riguardanti l’immobilizzazione ed il relativo fondo ammortamento; il valore residuo rileverà quale componente negativo di reddito.

 

 

 

31.05.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP B II 2

Diversi

a

Impianti e macchinari

 

20.000,00

SP B II 2

 

F.do amm.to impianti e macchinari specifici

 

 

15.000,00

 

CE B 14

 

Insussistenza passiva

 

 

5.000,00

 

 

 

Perdita del macchinario per cause accidentali.

 

 

                 

   

 

Risarcimento danni per furto o distruzione di beni aziendali (segue)

 

Esempio n. 3

 

Liquidazione dell’indennizzo nello stesso esercizio dell’evento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Rilevazione della perdita del bene

 

 

 

 

 

31.05.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP B II 2

Diversi

a

Impianti e macchinari
specifici

 

20.000,00

SP B II 2

 

F.do amm.to impianti

e macchinari specifici

 

 

 

15.000,00

 

CE B 14

 

Insussistenza passiva

 

 

5.000,00

 

 

 

Perdita del macchinario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Incasso del risarcimento con rilevazione di minusvalenze

 

 

 

 

 

31.01.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E A 5

Diversi

a

Sopravvenienze attive
da risarcimento danni

 

5.000,00

P C IV 2

 

Cassa assegni

 

 

3.000,00

 

E B 14

 

Minusvalenze diverse

 

 

2.000,00

 

 

 

Risarcimento del danno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Incasso del risarcimento con rilevazione di plusvalenza

 

 

 

 

 

31.01.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P C IV 2

 

Cassa assegni

a

Diversi

 

6.000,00

 

E A 5

 

a

Sopravvenienze attive

da risarcimento danni

5.000,00

 

 

E A 5

 

a

Sopravvenienze attive

da risarcimento danni

rateizzabili1

1.000,00

 

 

 

Risarcimento del danno.

 

 

Nota1

Solo questa è la parte del componente straordinario tassabile, a norma dell’art. 86, c. 4 Tuir (possibilità di rateizzazione); infatti, trattasi della parte che eccede il costo non ammortizzato.

                   

 

Esempio n. 4

 

Liquidazione dell’indennizzo negli esercizi successivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Rilevazione contabile da effettuare nell’esercizio in cui viene sostenuta la perdita del bene

 

 

 

 

 

31.05.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP B II 2

Diversi

a

Impianti e macchinari
specifici

 

3.000,00

SP B II 2

 

F.do amm.to impianti

e macchinari specifici

 

 

 

15.000,00

 

CE B 14

 

Insussistenza passiva

 

 

5.000,00

 

 

 

Perdita del bene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Rilevazione da effettuare nell’esercizio in cui si conosce l’indennizzo da parte della compagnia di assicurazione

 

 

 

 

 

31.07.n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP C II

5-quater

 

Crediti diversi

a

Diversi

 

1.500,00

 

CE A 5

 

a

Sopravvenienze attive

da risarcimento danni

1.200,00

 

 

CE A 5

 

a

Sopravvenienze attive

da risarcimento danni

rateizzabili1

300,00

 

 

 

Per indennizzo da parte della compagnia di assicurazione.

 

 

Nota1

Solo questa è la parte delle sopravvenienze attive tassabili, a norma dell’art. 86, c. 4 (eventualmente rateizzabili); infatti, trattasi della parte che eccede il costo non ammortizzato.

                 

 

 

Disciplina delle collaborazioni sportive

 

Il lavoro sportivo dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono determinati requisiti nei confronti del medesimo committente, ossia la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali e le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo.

L’art. 28 D. Lgs. 36/2021 pone a carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva associata, Ente di Promozione Sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.a.) specifici adempimenti, tra i quali l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Un ulteriore adempimento previsto per le collaborazioni coordinate e continuative in questione concerne l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro.

 

PRESUNZIONE

DI

COLLABORAZIONE

 

  • Il lavoro sportivo dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

 

 

 

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

 

Al superamento di tale impegno orario resta in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto.

 

 

 

  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, DSA e EPS, anche paralimpici.

 

TRATTAMENTO

FISCALE

 

  • I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di € 15.000,00.
  • In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di € 85.000 non concorrono alla determinazione della base imponibile Irap.

 

All’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare (1.01-31.12).

 

 

 

Sulle somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, si applica la ritenuta alla fonte del 20%, con possibilità di rivalsa (art. 30, c. 2 D.P.R. 600/1973).

 

TRATTAMENTO

PREVIDENZIALE

 

Collaboratori

IVS

Aliquote aggiuntive

Totale

Malattia e AUU

Dis-Coll

Maternità

Collaboratore

senza iscrizione

ad

altra

cassa

25%

0,50%

1,31%

0,22%

27,03%

Collaboratore

con iscrizione

24%

0%

0%

0%

24%

 

 

 

 

  • Per l’anno 2023 il massimale di reddito, previsto dall’art. 2, c. 18 L. 335/1995, è pari a € 113.520,00.
  • Il minimale di reddito previsto dall’art. 1, c. 3 L. 2.08.1990, n. 233, è pari a € 17.504,00.

 

 

 

L’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

   

Assicurazione contro gli infortuni domestici

 

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l’obbligo di iscrizione. L’assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 16%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%.

 

ASSICURAZIONE

OBBLIGATORIA

CONTRO

GLI INFORTUNI

 

Soggetti

obbligati

 

Sono soggetti all’obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.

 

 

 

 

 

I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all’Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.

 

 

 

 

 

Attività

esercitata

 

Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora.

 

 

 

 

 

L’assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

 

 

 

 

 

Infortuni

 

  • L’assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell’ambito domestico e dai quali derivi un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 16%.
  • Sono coperti anche i casi di infortunio mortale, per i quali è corrisposto anche l’assegno funerario.

 

 

 

 

 

Rendita

vitalizia

 

La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.

 

 

 

 

 

Una tantum

 

Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 300,00 se l’inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.

 

 

 

 

 

PREMIO ASSICURATIVO

 

Importo

 

Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.

 

 

 

 

 

Versamento

 

Entro il 31.01

di ogni anno.

 

Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell’Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it), oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.

 

 

 

 

 

 

 

Esenzioni

 

  • Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
  • titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui;
  • appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui.

 

 

 

 

 

La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.

 

 

 

 

 

Sanzioni

 

È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero pari all’ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni.

   

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di gennaio 2024

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Lunedì

1 gennaio

 

Contabilità

di magazzino

 

Obbligo - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contemporaneamente, negli esercizi 2020 e 2021, i seguenti limiti:

  • ricavi € 5.164.000,00 in ciascun esercizio;
  • rimanenze finali € 1.100.000,00 alla fine di ciascun esercizio.

 

Erogazioni

pubbliche

 

Obblighi informativi - Il D.L. 198/2022 ha prorogato al 1.01.2024 l’applicazione delle sanzioni ex L. 124/2017 dovute per l’inosservanza degli obblighi di trasparenza in relazione alle erogazioni ricevute dalla Pubblica Amministrazione.

 

Regimi

forfetari

 

Fattura elettronica - Dal 1.01.2024 entra in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti in regime forfetario.

 

Interesse

legale

 

Nuova misura - Dal 1.01.2024 la misura dell’interesse legale è fissata al 2,50% in ragione d’anno (D.M. Economia 29.11.2023).

 

Mercoledì

10 gennaio

 

Previdenza

 

Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2023.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2023.

 

Lunedì

15 gennaio

 

Imposte dirette

 

Assistenza fiscale - I sostituti d’imposta comunicano ai dipendenti/collaboratori di voler prestare l’assistenza fiscale nel 2024.

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Martedì

16 gennaio

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. È possibile versare lo stesso importo in 5 mensilità da gennaio a maggio 2024 (art. 4 D.L. 145/2023).

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonchè delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di dicembre 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2023.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

 

 

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Martedì

16 gennaio

(segue)

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2023.

 

Sabato

20 gennaio

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2023. Le imprese che, in riferimento all’anno precedente, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 3.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un’unica dichiarazione annuale per tale materiale (Guida Conai 2023).

 

Giovedì

25 gennaio

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.

 

Lunedì

29 gennaio

 

Mod. 770/2023

 

Omessa presentazione - Termine entro il quale effettuare il ravvedimento operoso, con la sanzione ridotta, per l’omessa presentazione del modello 770/2023 entro 90 giorni dalla scadenza.

 

Martedì

30 gennaio

 

Imposte dirette

 

Modello Redditi - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2023.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Mercoledì

31 gennaio

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.10.2023 - 31.12.2023 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).

 

 

Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2023 e non restituiti.

 

Spese sanitarie

 

Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2° semestre 2023.

 

 

Opposizione - Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello.

 

Vendita di beni

on line

 

Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un’interfaccia elettronica (mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc.) facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019).

 

Imposta di bollo

virtuale

 

Dichiarazione - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell’anno successivo al pagamento provvisorio dell’imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno di riferimento.

 

Imposta

sulla pubblicità

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.

 

Concessioni

governative

 

Versamento - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Inail

 

Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo per l’anno 2024.

 

 

Principali adempimenti mese di gennaio 2024 (segue)

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Mercoledì

31 gennaio

(segue)

 

Collocamento

obbligatorio

 

Denuncia annuale - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all’ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999).

 

Lavoratori

somministrati

 

Comunicazione - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015).

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

 

Gestori

di piattaforme

digitali

 

Comunicazione - Entro il 31.01.2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app (Provv. Ag. Entrate 20.11.2023). Rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, la locazione di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti”.

 

Catasto Terreni

 

 

Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all’Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell’anno solare precedente.

 

Variazioni colturali

 

Adempimento - Termine per dichiarare all’Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2023. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).

 

Contributo revisori

contabili

 

Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell’apposito registro.

 

Erogazioni

liberali

alla cultura

 

Comunicazioni - Ai sensi dell’art. 38 della L. 342/2000 i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d’imposta.

 

Autotrasporto

 

Rimborso accise - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2023.

 

Tasse

automobilistiche

 

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2023, da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.

 

Canone RAI

 

Dichiarazione di non detenzione - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2023 al 31.01.2024 esonera dal pagamento per l’intero anno 2024.

 

CHIAMACI ALLO 049 613584 

 

 


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