Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario fiscale Marzo 2024

 
  • In evidenza Contributi Veneto Imprese giovanili e Bonus Internazionalizzazione PMI

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In evidenza

Veneto: contributi alle PMI Giovanili 2024

L'intervento è finalizzato a promuovere e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) giovanili nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi, con sede operativa in Veneto.

Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese (PMI), iscritte al Registro delle Imprese, appartenenti ai settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dei servizi, rientranti in una delle seguenti tipologie:

  • imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
  • società e cooperative i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero
  • il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
    Tali requisiti devono sussistere alla data del 2 febbraio 2024.

Le imprese dovranno risultare iscritte come "attive" al Registro delle Imprese entro il termine perentorio del 16 dicembre 2024 (termine entro cui i progetti devono essere ultimati).

Spese ammissibili

  • macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature;
  • arredi nuovi di fabbrica (massimo 10,000 euro);
  • negozi mobili;
  • autocarri furgonati a esclusivo uso aziendale (spesa forfetaria riconosciuta 10.000 euro);
  • software, realizzazione di siti web e di e-commerce (massimo 10,000 euro);
  • opere murarie e di impiantistica (massimo 10,000 euro);
  • spese generali (spesa forfetaria riconosciuta a tutti 3.500 euro);


Contributo

Contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese rendicontate ammissibili:

  • contributo MIN 6.000 € a fronte di una spesa minima pari a 20.000 €;
  • contributo MAX 51.000 € a fronte di una spesa pari o superiore a 170.000 €.

 

Simest 2023 | Internazionalizzazione 

Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Simest ha recepito il nuovo massimale de minimis a € 300.000.

1.Transizione Digitale o Ecologica (novità)

Dedicata alle imprese che intendono effettuare investimenti per l'innovazione digitale o per la transizione ecologica nonché investimenti produttivi generici per il rafforzamento della solidità patrimoniale, a beneficio della loro competitività sui mercati internazionali.
Beneficiari:
MPMI, MID CAP e GRANDI Imprese


Spese Ammissibili:

  1. Spese per transizione digitale (es. nuove tecnologie, programmi informatici, consulenze in ambito digitale, blockchain, investimenti in ambito Industria 4.0, etc,)
  2. Spese per transizione ecologica (es. investimenti per la sostenibilità ambientale e sociale come efficientamento energetico, spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali)
  3. Spese per investimenti volti a rafforzare la solidità patrimoniale, anche in Italia
  4. Spese per consulenze professionali per verifiche di conformità alla normativa ambientale nazionale
  5. Spese per consulenze finalizzate alla presentazione e gestione della richiesta

DEDUZIONE

DEI COSTI SECONDO

IL PRINCIPIO

DI CASSA

 

  • L’Agenzia delle Entrate (Telefisco 2024) ha chiarito che, secondo il principio di cassa, la deduzione del costo è individuabile al momento dell’ordine di pagamento conferito alla banca, non avendo nessuna rilevanza, ai fini fiscali, il momento in cui materialmente avviene poi l’addebito sul conto corrente dell’erogante, in quanto tale momento riguarda un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante e il delegato.

 

 

Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti

 

L’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. L’art. 1, cc. 94-97 L. 213/2023 ha introdotto il nuovo art. 37, c. 37-quinquies D.L. 223/2006, al fine di disciplinare un nuovo divieto di compensazione mediante modello F24 in presenza di iscrizioni a ruolo scadute. In particolare, dal 1.07.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a
€ 100.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. La novità normativa non sostituisce né abroga l’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010.

 

LIMITAZIONE 

ALLA

COMPENSAZIONE

DEI CREDITI

ERARIALI

IN PRESENZA

DI RUOLI SCADUTI

PER IMPORTI

SUPERIORI

A € 1.500,00

 

Diritti iscritti a ruolo

 

Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00.

 

Per le quali sia scaduto il termine di pagamento.

 

 

 

 

 

 

 

Vincolo

 

Il contribuente deve pagare, preventivamente, l’intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori1.

 

Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.

 

 

 

 

 

 

 

Crediti

erariali

interessati

 

  • Il divieto di compensazione opera in merito a:
  • imposte dirette (Irpef, Ires);
  • Irap;
  • addizionali alle imposte dirette;
  • Iva;
  • altre imposte indirette (esempio: imposta di registro).

 

 

 

 

 

 

 

Compensazione

orizzontale

 

Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.

 

divieto assoluto2

di COMPENSAZIONE

IN PRESENZA

DI RUOLI SCADUTI

PER IMPORTI

SUPERIORI

A € 100.000,00

 

Ruoli scaduti

 

  • A decorrere dal 1.07.2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000,00 e per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9.07.1997, n. 241.
  • Sono inibite, pertanto, le compensazioni in generale e non solo la compensazione dei crediti erariali. Rientrano, quindi, anche le compensazioni di crediti istituiti dalla legislazione speciale, da indicare nel quadro RU del modello Redditi.

 

 

 

 

 

Vincolo

 

La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

 

 

 

 

 

Compensazione

orizzontale

 

Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.

 

 

 

 

 

Controlli

preventivi

 

Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter (l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater D.L. 223/2006 (qualora in esito all’attività di controllo di cui al c. 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni previste.

 

Note

  1. In tal caso, il divieto alla compensazione non è assoluto, poiché non riguarda la parte eccedente rispetto a quella iscritta a ruolo. Ad esempio, se un contribuente ha un importo iscritto a ruolo scaduto pari a € 3.500 e un credito fiscale Irpef pari a € 10.000, la parte eccedente, pari a € 6.500, potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale (con visto di conformità e dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione).
  2. Il divieto di compensazione è “assoluto” e quindi dovrebbe trovare applicazione anche per la parte dei crediti eccedenti gli importi iscritti a ruolo. Pertanto, se un contribuente avesse una iscrizione a ruolo di € 110.000 e un credito di € 200.000, non potrebbe compensare nemmeno l’eccedenza di € 90.000.

  

 

Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale

 

L’art. 1, c. 72 L. 234/2021 ha reso definitivo l’aumento a € 2 milioni del limite di compensazione orizzontale.

Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 ovvero di richiesta di rimborso in modalità semplificata.

L’incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l’istituto della compensazione nel modello F24.

 

Compensazione

verticale

 

  • Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a debiti e crediti riguardanti la medesima imposta e con precisi limiti temporali: si tratta della cd. compensazione verticale (detta anche “interna”).
  • Con la compensazione verticale si riporta un credito a un periodo successivo, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo.

 

Compensazione

orizzontale

 

I contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione “orizzontale” nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino ad ammontare annuo non superiore € 2 milioni.

 

  • Il limite da € 700.000 è stato innalzato a € 1 milione per il 2020 a € 2 milioni per il solo 2021; dal 2022 il limite di € 2 milioni è stato reso definitivo (a regime).
  • Il limite di € 2 milioni “assorbe” il limite di € 1 milione previsto per i contratti di subappalto.

 

Compensazione

orizzontale

AI FINI

IMPOSTE

DIRETTE E IVA

 

  • L’aumento del limite incide sull’ammontare della soglia massima annua di compensazione.
  • Il plafond, che vale per anno di presentazione del modello F24 e non per anno di formazione del credito, opera cumulativamente per tutti i crediti d’imposta.
  • I crediti non utilizzati nel periodo sono rigenerati in dichiarazione.

 

 

 

È necessario rispettare i vincoli, nonché le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell’istituto della compensazione. Si deve presentare preventivamente, quindi, la dichiarazione in caso di crediti relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap di ammontare annuo superiore a € 5.000, essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti e l’apposizione del visto di conformità ovvero la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.

 

  • Sia il visto di conformità sia l’attestazione sono una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili.
  • La differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia: il visto di conformità è rilasciato da un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile, ecc.), mentre l’attestazione è rilasciata soltanto dai soggetti cui è demandato il controllo contabile (ad esempio, revisori).

 

 

 

 

Sotto il profilo procedurale, è necessario presentare il modello F24 che espone la compensazione mediante le procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, senza più possibilità di utilizzare i normali canali bancari.

 

 

 

  • La compensazione orizzontale può essere effettuata:
  • dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a
    € 5.000;
  • dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità ovvero sottoscrizione, per importi superiori a
    € 5.000
    .

 

rilascio

del visto

di conformità

 

  • I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti Iva per importi superiori a
    € 5.000 annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
  • Alternativamente, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti soggetti al controllo ex art. 2409-bis c.c.

 

 

Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000

 

L’art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis c.c.), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall’Iva l’obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo.

La legge di Bilancio 2022 ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. La L. 213/2023 ha esteso l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, con decorrenza 1.07.2024.

 

COMPENSAZIONE DEI

CREDITI

TRIBUTARI1

 

  • Crediti relativi a:
  • imposte sui redditi;
  • addizionali alle imposte sui redditi;
  • ritenute alla fonte;
  • imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  • Irap.

 

Utilizzo in compensazione orizzontale.

 

Per importi superiori a € 5.000 annui.

 

 

 

 

Richiede l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

 

In alternativa

 

 

Richiede la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

 

Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c.

           

 

LIMITE

ALLE

COMPENSAZIONI

 

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 2.000.000.

 

 

 

La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo né al visto di conformità.

 

indebite

COMPENSAZIONI

 

  • Qualora, in esito all’attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente:
  • la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro 30 giorni;
  • l’applicazione della sanzione pari al 5% dell’importo, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250, per importi superiori a € 5.000, per ciascuna delega non. Non si applica l’art. 12 D.Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico per concorso di più violazioni.
  • Qualora, a seguito della comunicazione, il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

 

PRESENTAZIONE

PREVENTIVA

DELLA DICHIARAZIONE

 

  • La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

 

Non sono inclusi i crediti relativi alle ritenute alla fonte; pertanto, i crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta restano esclusi dall’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.

 

  • Dal 1.07.2024 i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail (con decorrenza da definire), sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

Compensazione orizzontale del credito Iva

 

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l’apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. è inoltre disposto l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito compensato. In merito al rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore a € 70.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l’esonero dall’applicazione del visto di conformità [art. 9-bis, c. 11, lett. b) D.L. 50/2017].

Il nuovo limite di € 70.000 è stato innalzato dall’art. 14 D. Lgs. 1/2024 in vigore dal 13.01.2024.

Si ricorda che il limite massimo utilizzabile in compensazione “orizzontale” nel modello F24 è pari a € 2 milioni.

 

Importi annui

fino a
€ 5.000,00

 

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva1.

 

Esempi

  • Il credito Iva 2023 può essere compensato dal 1.01.2024.
  • Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2024 può essere compensato dal 30.04.2024 (termine di presentazione del modello Iva TR).

 

Importi annui

superiori

a

€ 5.000,002

 

Dal 24.04.2017

 

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a
€ 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

 

Esempi

  • Il credito Iva 2023 può essere compensato dal 1.01.2024.
  • Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2024 può essere compensato dal 30.04.2024 (termine di presentazione del modello Iva TR).

 

 

 

È richiesta l’apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

 

Modalità

 

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva.

 

CANALE

DI TRASMISSIONE 

DELLE DELEGHE

DI VERSAMENTO

 

Servizi

telematici

dell’Agenzia

Entrate

 

  • I contribuenti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione di crediti Iva hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, qualunque sia l’importo compensato (anche se inferiore a € 5.000 e indipendentemente dal saldo finale).

 

  • L’obbligo è esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Irap e ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
  • Dal 1.07.2024 sono inclusi anche i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail (con decorrenza da definire).

 

  • Le deleghe di versamento possono essere trasmesse:
  • direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;
  • tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel.

 

L’addebito delle eventuali somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell’intermediario.

 

 

 

 

 

Servizi

di home

banking

 

L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, per la presentazione del modello F24 è consentito esclusivamente nel caso di assenza di compensazioni, sia per titolari di partita Iva sia per privati.

 

La disposizione che ha ampliato l’ambito applicativo dell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in presenza di compensazioni anche ai privati (in particolare, in assenza di modello F24 a saldo zero), è applicabile con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

 

Note

  • Per le società non operative il divieto di compensare il credito che emerge dalla dichiarazione relativa all’anno in cui la società è qualificata come di comodo.
  • L’importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 2.000.000.
  1. Elevato a € 50.000 per le start up innovative durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
  2. Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge.

   

 

Richiesta del rimborso Iva annuale

 

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. È pari a € 30.000 l’importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia. Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non “a rischio”. Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni, e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell’anno nel modello F24, non può superare il limite di € 2.000.000.

 

SOGGETTI  

INTERESSATI

 

Contribuenti Iva che intendono richiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale.

 

Società

non

operative

  • L’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva non è ammessa al rimborso per le società non operative (art. 3, c. 45 L. 662/1996), né può costituire oggetto di compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997) o di cessione ai sensi dell’art. 5, c. 4-ter D.L. 70/1988 (art. 35, c. 15 D.L. 223/2006). Il credito può essere solo riportato nell’anno successivo e utilizzato nelle liquidazioni Iva periodiche.
  • Se la società non operativa per 3 esercizi consecutivi effettua operazioni Iva inferiori all’ammontare dei ricavi presunti, il credito non potrà più essere “riportato in avanti” a scomputo dell’Iva a debito relativa ai periodi successivi.

 

MODALITà

DI

RICHIESTA

 

Quadro VX

 

  • Consente la richiesta di rimborso del credito Iva mediante la presentazione della dichiarazione annuale.
  • La presentazione della dichiarazione annuale completa del rigo VX4 si configura, quindi, quale adempimento necessario al fine di consentire l’erogazione del rimborso.

 

 

 

 

 

Termini

 

  • La dichiarazione Iva 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2024 e 30.04.2024.

 

ipotesi

di rimborso

 

  • Cessazione di attività.
  • Minore eccedenza detraibile del triennio.

 

Importi anche inferiori a

€ 2.582,28.

 

 

 

 

 

  • Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate.
  • Operazioni non imponibili superiori al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.
  • Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.
  • Operazioni non soggette all’imposta.
  • Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
  • Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente.

 

Importo minimo € 2.582,28.

 

Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell’Iva a credito.

 

 

 

 

 

Se l’eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore.

 

Revisione della disciplina dell’Irpef per il 2024

 

Gli artt. da 1 a 3 D.Lgs. 216/2023 attuano le disposizioni di cui all’art. 5, c. 1, lett. a) L. 111/2023, finalizzate a realizzare la revisione del sistema d’imposizione del reddito delle persone fisiche (Irpef), prevedendone la graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote d’imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta. L’art. 5 D.Lgs. 216/2023 dispone l’abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE). Con la circolare n. 2/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative.

 

IRPEF per
il periodo
d’imposta
2024

 

Scaglioni 2024

Aliquote 2024

Imposta dovuta

Fino a € 28.000

23%

23% sul reddito

Da € 28.001
fino a € 50.000

35%

€ 6.440 + 35% sul reddito che supera i € 28.000 e fino a € 50.000

Oltre i € 50.000

43%

€ 14.140 + 43% sul reddito che supera i € 50.000

 

detrazioni
per Lavoro
dipendente
PER IL 2024

 

Reddito

Importo della detrazione

Fino a € 15.000

€ 1.955 (non inferiore a € 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a € 1.380)

Oltre € 15.000
e fino a € 28.000

€ 1.910 + € 1.190 x [(€ 28.000 - reddito) / (€ 28.000 - € 15.000)]

Oltre € 28.000
e fino a € 50.000

€ 1.910 x [(€ 50.000 - reddito) / (€ 50.000 - € 28.000)]

Oltre € 50.000

Nessuna detrazione

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 Tuir, per la determinazione dell’ammontare delle detrazioni ivi disciplinate, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, c. 3-bis Tuir.

 

 

 

Nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni [art. 1, c. 692, lett. g) L. 160/2019] e della quota di agevolazione ACE (art. 1 D.L. 201/2011).

 

ADDIZIONALI
regionale
e comunale
all’IRPEF

 

  • Il termine entro cui ciascuna Regione, con propria legge, può maggiorare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale, è differito al 15.04.2024.
  • Le Regioni e le Province Autonome, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, possono determinare entro lo stesso termine, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’Irpef sulla base degli scaglioni di reddito stabiliti dall’art. 11, c. 1 Tuir vigenti per l’anno 2023, ossia sui seguenti 4 scaglioni di reddito: a) fino a € 15.000; b) oltre € 15.000 e fino a € 28.000; c) oltre € 28.000 e fino a € 50.000; d) oltre € 50.000.

 

Nell’ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome non approvino, entro il 15.04.2024, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l’addizionale regionale all’Irpef si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.

 

 

 

è differito al 15.05.2024 il termine entro il quale le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale all’Irpef, per la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it.

 

 

 

  • I Comuni, per l’anno 2024, modificano, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale entro il 15.04.2024, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’Irpef.
  • Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine del 15.04.2024, i Comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’ art. 11, c. 1 Tuir, vigenti per l’anno 2023.

 

Nel caso in cui la delibera non sia adottata entro il 15.04.2024 o non sia trasmessa entro il termine previsto ai fini della pubblicazione, con efficacia costitutiva, sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, per l’anno 2024, continueranno ad applicarsi le aliquote vigenti per l’anno 2023.

 

Scadenze fiscali 2024

 

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

 

 

Periodo di riferimento

Scadenza

Proroga

Spunta

Versamento

mensile Iva,

ritenute, contributi

Gennaio 2024

16.02.2024

 

T

Febbraio 2024

18.03.2024

 

£

Marzo 2024

17.04.2024

 

£

Aprile 2024

16.05.2024

 

£

Maggio 2024

17.06.2024

 

£

Giugno 2024

16.07.2024

 

£

Luglio 2024

20.08.2024

 

£

Agosto 2024

16.09.2024

 

£

Settembre 2024

16.10.2024

 

£

Ottobre 2024

18.11.2024

 

£

Novembre 2024

16.12.2024

 

£

Dicembre 2024

16.01.2025

 

£

Versamento

trimestrale

Iva, contributi fissi

Inps artigiani

e commercianti

1° trimestre 2024

16.05.2024

 

£

2° trimestre 2024

20.08.2024

 

£

3° trimestre 2024

18.11.2024

 

£

4° trimestre 2024

Iva solo soggetti trimestrali speciali

17.02.2025

 

£

Richiesta di rimborso -compensazione Iva

infrannuale – Mod. TR

1° trimestre 2024

30.04.2024

 

£

2° trimestre 2024

31.07.2024

 

£

3° trimestre 2024

31.10.2024

 

£

Elenchi Intrastat

Gennaio 2024

26.02.2024

 

T

Febbraio 2024

25.03.2024

 

£

Marzo 2024

1° trimestre 2024

26.04.2024

 

£

Aprile 2024

27.05.2024

 

£

Maggio 2024

25.06.2024

 

£

Giugno 2024

2° trimestre 2024

25.07.2024

 

£

Luglio 2024

26.08.2024

 

£

Agosto 2024

25.09.2024

 

£

Settembre 2024

3° trimestre 2024

25.10.2024

 

£

Ottobre 2024

25.11.2024

 

£

Novembre 2024

27.12.2024

 

£

Dicembre 2024

4° trimestre 2024

27.01.2025

 

£

Comunicazioni Iva

Comunicazione

liquidazioni Iva

2024

4° trimestre 2023

29.02.2024

 

£

1° trimestre 2024

31.05.2024

 

£

2° trimestre 2024

30.09.2024

 

£

3° trimestre 2024

2.12.2024

 

£

4° trimestre 2024

28.02.2025

 

£

OSS

4° trimestre 2023

31.01.2024

 

£

1° trimestre 2024

30.04.2024

 

£

2° trimestre 2024

31.07.2024

 

£

3° trimestre 2024

31.10.2024

 

£

IOSS

Dicembre 2023

31.01.2024

 

£

Gennaio 2024

29.02.2024

 

£

Febbraio 2024

2.04.2024

 

£

Marzo 2024

30.04.2024

 

£

Aprile 2024

31.05.2024

 

£

Maggio 2024

1.07.2024

 

£

Giugno 2024

31.07.2024

 

£

Luglio 2024

2.09.2024

 

£

Agosto 2024

30.09.2024

 

£

Settembre 2024

31.10.2024

 

£

Ottobre 2024

2.12.2024

 

£

Novembre 2024

31.12.2024

 

£

 

 

 

Periodo di riferimento

Scadenza

Proroga

Spunta

Comunicazioni

dati al Sistema

Tessera Sanitaria

Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, ostetriche,
infermieri, ottici, tecnici di radiologia medica e ottici per 2° semestre 2023

31.01.2024

 

£

Spese veterinarie

16.03.2024

 

£

Spese 1° semestre 2024

31.07.2024

 

£

Spese 2° semestre 2024

31.01.2025

 

£

Presentazione

dichiarazioni

annuali

Invio telematico CU/2024

18.03.2024

 

T

Invio telematico Mod. Iva/2024

30.04.2024

 

£

Invio telematico Mod. 730/2024

15.10.2024

 

£

Invio telematico Mod. Redditi e Irap

15.10.2024

 

£

Invio telematico Mod. 770/2024

31.10.2024

 

£

Versamenti relativi

a Redditi - Irap - Iva

Saldo annuale Iva 2023

18.03.2024

È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.

£

  • Saldo 2023 e 1° acconto 2024 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive
  • Diritto C.C.I.A.A.

1.07.20241

 

£

 - oppure -

 

 

31.07.2024 + magg. 0,40%

 

£

2° acconto 2024 imposte e contributi,

cedolare secca e imposta sostitutiva

2.12.2024

 

£

Versamento acconto Iva 2024

27.12.2024

 

£

Altri

adempimenti

Versamento saldo Inail 2023 e primo acconto 2024

16.02.2024

 

£

Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)

28.02.2024

 

£

Versamento 1ª, 2ª e 3ª rata rottamazione-quater

15.03.2024

 

 

Opzione cessione credito/sconto in fattura spese 2023

18.03.2024

4.04.2024 (Ag. Entrate, provv. n. 2024/53159)

£

Versamento tassa annuale libri sociali

18.03.2024

 

£

Versamento 2ª rata regolarizzazione irregolarità formali (art. 1, c. 167 L. 197/2022)

2.04.2024

 

£

Versamento 5ª rata ravvedimento speciale (art. 1, c. 174 L. 197/2022)

2.04.2024

 

£

Versamento 4ª rata rottamazione-quater

31.05.2024

 

£

Versamento 2ª rata imposta sostitutiva estromissione beni immobili ditte individuali (art. 1, c. 106 L. 197/2022)

1.07.2024

 

£

Versamento 1ª rata imposta sostitutiva rottamazione magazzino

1.07.2024

 

£

- oppure -

 

 

31.07.2024 + magg. 0,40%

 

£

Versamento 5ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)

1.07.2024

 

£

Versamento 1ª/unica rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate (art. 1, cc. 52-53 L. 213/2023)

1.07.2024

 

£

Versamento 6ª rata ravvedimento speciale

1.07.2024

 

£

Versamento 6ª rata istituti definitori

1.07.2024

 

£

Versamento 5ª rata rottamazione-quater

31.07.2024

 

£

Versamento 7ª rata ravvedimento speciale

30.09.2024

 

£

Versamento 6ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)

30.09.2024

 

£

Versamento 7ª rata istituti definitori

30.09.2024

 

£

Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023 e al 1.01.2022

15.11.2024

 

£

Versamento 2ª rata imposta sostitutiva rottamazione magazzino

2.12.2024

 

£

Versamento 6ª rata rottamazione-quater

2.12.2024

 

£

Versamento 7ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)

20.12.2024

 

£

Versamento 8ª rata ravvedimento speciale

20.12.2024

 

£

Versamento 8ª rata istituti definitori

20.12.2024

 

£

 

Nota1

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia, tenuti a effettuare entro il 30.06.2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, per il 1° anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio e il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.

 

 

 

Periodo di riferimento

Scadenza

Proroga

Spunta

Imposta sostitutiva

rivalutazione TFR

Versamento saldo imposta sostitutiva

rivalutazione TFR (anno 2023)

16.02.2024

 

T

Versamento acconto imposta

sostitutiva 2024 rivalutazione TFR

16.12.2024

 

£

Imposta di bollo

su documenti

informatici

Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche

29.04.2024

 

£

Versamento

imposta

di bollo

su fatture

elettroniche

1° trimestre 2024

31.05.2024

 

£

Se imposta 1° trimestre

è inferiore € 5.000

30.09.2024

 

£

2° trimestre 2024

30.09.2024

 

£

Se imposta di bollo del 1° e 2°
trimestre è inferiore a € 5.000

30.11.2024

 

£

3° trimestre 2024

2.12.2024

 

£

4° trimestre 2024

28.02.2025

 

£

IMU

Versamento acconto 2024

17.06.2024

 

£

Dichiarazione variazioni 2023

1.07.2024

 

£

Versamento saldo 2024

16.12.2024

 

£

Versamento IVS

4° trimestre 2023 (fissi)

16.02.2024

 

£

1° trimestre 2024 (fissi)

16.05.2024

 

£

1° acconto 2024 (eccedenti minimale)

1.07.2024

 

£

1° acconto 2024 con maggiorazione 0,40%

(eccedenti minimale)

31.07.2024

 

£

2° trimestre 2024 (fissi)

20.08.2024

 

£

3° trimestre 2024 (fissi)

18.11.2024

 

£

2° acconto 2024 (eccedenti minimale)

2.12.2024

 

£

Versamento

contributi

Enasarco

(case mandanti)

Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2023

20.02.2024

 

£

Versamento FIRR maturato 2023

2.04.2024

 

£

Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2024

20.05.2024

 

£

Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2024

20.08.2024

 

£

Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2024

20.11.2024

 

£

 

Concordato preventivo biennale

 

 

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. É necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl. Il D.Lgs. 1/2024 ha modificato la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, anticipandola al 30.09.

La bozza del decreto di riforma sull’accertamento, in considerazione della possibilità di aderire al concordato preventivo biennale, proroga tale scadenza al 15.10.2024 per la dichiarazione relativa al 2023.

 

Adempimenti

Scadenze indicative

Termini indicativi

Ordinari

Bilancio

consolidato

o particolari

esigenze

 

 

 

 

  • Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori:
  • stato patrimoniale;
  • conto economico;
  • nota integrativa;
  • rendiconto finanziario (se obbligatorio).

Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.

30.031

29.051

  • Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).

Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino a che sia approvato.

  • Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.

 

 

 

 

Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.

Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.

 

E fino a quando il bilancio non sia approvato.

14.041

13.061

 

 

 

 

Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell’assemblea2.

Entro gli 8 giorni precedenti l’adunanza.

21.041

20.061

 

 

 

 

Assemblea di approvazione del bilancio3.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio4.

29.041

28.061

 

 

 

 

Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).

Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio.

29.051

28.071

 

 

 

Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica (dal 2.05.2024).

Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

  • 30.09 (se l’esercizio coincide con l’anno solare).
  • Per il periodo d’imposta 2023 entro il 15.10.2024.

 

 

 

Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.

Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati nei termini.
  • Conservazione elettronica: 31.12.

 

Note

  1. In caso di anno non bisestile, si aggiunge un giorno.
  2. L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata.
  3. L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
  4. Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 c.c.).

 

Versamento tassa annuale libri sociali 2024

 

Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

 

SOGGETTI INTERESSATI

 

Società

di capitali

 

  • S.r.l.
  • S.r.l.s.
  • S.p.a.
  • S.a.p.a.

 

 

 

 

 

Altri soggetti obbligati

 

  • Società di capitali in liquidazione ordinaria.
  • Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l’obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite):
  • concordato preventivo;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • amministrazione straordinaria.

 

 

 

  • Società consortili.
  • Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti.

 

 

 

 

 

Soggetti

esonerati

 

  • Società cooperative.
  • Società di mutua assicurazione.

 

 

 

  • Consorzi che non hanno la forma di società consortile.

 

 

 

  • Società
    di capitali
    dichiarate
    fallite.

 

  • Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall’art. 2214 C.C., dovendo istituire quelle previste dalla legge fallimentare, che devono essere vidimate dal giudice delegato “senza spese” (Tribunale Torino, ord. 19.02.1996).
  • Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale (C.M. n. 108/1996, risposta 12.1.3), l’ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa.
                   

 

IMPORTO

 

Misura

forfettaria

 

Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno.

 

 

 

 

 

Capitale

sociale/

Fondo

di dotazione

al 1.01.2024

 

Fino a € 516.456,90

 

€ 309,87

 

 

 

 

 

Oltre € 516.456,90

 

€ 516,46

 

VERSAMENTO

 

Modello

F24 sezione

erario

 

Codice tributo

 

7085

 

Entro il 16.03.2024

 

 

 

 

 

 

Periodo di riferimento

 

2024

 

 

 

 

 

 

Compensazione

 

  • L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili.
  • In ogni caso deve essere presentato il modello F24, anche se a zero.

 

 

 

 

 

Società

costituite

dopo il

1.01.2024

 

  • Versamento della tassa annuale con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara.
  • L’attestazione deve essere esibita all’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

 

Correzione di errori contabili

 

Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

  • i cambiamenti di principi contabili;
  • i cambiamenti di stime contabili;
  • la correzione di errori contabili;
  • i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

 

DEFINIZIONE

DI ERRORE

CONTABILE

 

  • Il principio contabile OIC 29 definisce un errore come un’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione erano disponibili.
  • Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.

 

Gli errori non vanno confusi con i cambiamenti di stima né con i cambiamenti di principi contabili, che hanno entrambi diversa natura.

 

 

 

 

DEFINIZIONE

DI ERRORE

RILEVANTE

 

  • Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.
  • La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.

 

 

 

 

CORREZIONE

DI ERRORE

RILEVANTE

 

La correzione dell’errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l’errore e nel contempo sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento.

 

 

 

  • La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore.
  • Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo, ma può essere imputata ad un’altra componente del patrimonio netto se più appropriata.

 

 

 

 

CORREZIONE

DI ERRORE

NON RILEVANTE

 

La correzione dell’errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l’errore e nel contempo sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento.

 

 

 

La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.

 

Nuove specifiche per la fattura elettronica

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 12.12.2023, la versione 1.8 delle specifiche tecniche - pdf che sono valide dal 1.02.2024. L’aggiornamento:

  • consente ai produttori agricoli in regime speciale, di cui all’art. 34 D.P.R. 633/1972, di comunicare attraverso il blocco “AltriDatiGestionali” informazioni utili per la gestione automatica delle liquidazioni Iva;
  • introduce di un nuovo controllo per lo scarto del file fattura in caso di dichiarazione d’intento invalidata.

Ampliamento, infine, dei casi di utilizzo del tipo documento TD28.

 

AGGIORNAMENTI DELLA

VERSIONE 1.8

 

  • La versione 1.8 delle specifiche tecniche della fattura elettronica, rilasciata in data 12.12.2023, apporta i seguenti aggiornamenti:
  • introduzione della nuova codifica per il blocco “AltriDatiGestionali” per produttori agricoli in regime speciale;
  • introduzione del controllo per lo scarto di fatture con dichiarazione d’intento invalidata, codice errore 00477;
  • aggiornamento delle indicazioni per l’utilizzo del tipo documento TD28 per operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia;
  • integrazione della descrizione del “IdPaese”.

 

 

REGIME
SPECIALE

PRODUTTORI

AGRICOLI

 

Nel caso di cessioni di beni e servizi effettuati da un produttore agricolo in regime speciale, di cui all’art. 34 D.P.R. 633/1972, dal 1.02.2024 l’elemento “TipoDato” può essere valorizzato in maniera facoltativa, al fine di favorire la gestione automatica della liquidazione Iva, con i seguenti codici.

 

“ALI-COMP”

Nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della Tabella A del D.P.R. 633/1972 (inoltre, deve essere valorizzato anche l’elemento “RiferimentoNumero” con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti).

“NO-COMP”

Nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella parte prima della Tabella A D.P.R. 633/1972.

“OCC34BIS”

Nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all’art. 34-bis D.P.R. 633/1972 effettuate dal produttore agricolo.

 

 

DICHIARAZIONI D’INTENTO

INVALIDATE

 

 

  • L’Agenzia delle Entrate, ai fini del controllo e dell’eventuale invalidazione delle dichiarazioni d’intento emesse, nonché per l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d’intento, ha inserito un controllo sulle fatture emesse in regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione d’intento.
  • Al fine del controllo ha implementato i seguenti elementi:
  • l’elemento “TipoDato”, che deve essere valorizzato con la dicitura “INTENTO”;
  • l’elemento “RiferimentoTesto”, che deve essere valorizzato riportando il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (esempio: 08060120341234567-000001);
  • l’elemento “RiferimentoData”, che deve riportare la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
  • Qualora la dichiarazione d’intento indicata risultasse invalidata, la fattura sarà scartata con codice d’errore 00477 “fattura recante titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, con Dichiarazione d’intento invalidata”.

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2024

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Venerdì

1 marzo

 

Bonus

edilizi

 

Ritenuta d’acconto - Dal 1.03.2024 la ritenuta sui bonifici relativi ai bonus edilizi passa del 8% al 11% (art. 1, c. 88 L. 213/2023).

 

Sabato

2 marzo

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2024, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Venerdì

8 marzo

 

Mod. 730

precompilato

 

Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2023, l’opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02 al 8.03.2024, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID.

 

Venerdì

15 marzo

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Enti locali

 

Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2024-2026 degli enti locali (D.M. 22.12.2023).

 

Sabato

16 marzo

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1-5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

2° acconto - Termine di versamento della 2ª rata dell’acconto delle imposte sui redditi per chi ha scelto la rateizzazione dell’acconto Irpef di novembre 2023 ex D.L. 145/2023 (persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi 2022 non superiori a € 170.000).

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di febbraio 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2024.

 

 

Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Sabato

16 marzo

(segue)

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2023.

 

Assistenza
fiscale

 

Ricezione dei dati mod. 730-4 - Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2024 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico in caso di variazione dell’intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019).

 

Sostituti

d’imposta

 

Certificazione Unica 2024 - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L’inoltro all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2024 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Certificazione

utili societari

 

Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2023.

 

Tassa

concessioni

governative

 

Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.

 

Modello 730

precompilato

 

Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2023. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese funebri sostenute nel 2023, con riferimento a ciascun decesso.  Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell’asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2023. Banche e Poste devono inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2023 (D.M. Finanze 13.01.2016).

 

 

Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).

 

 

Spese scolastiche - I soggetti di cui all’art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all’Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).

 

 

Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denato deducibili o detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche. L’invio è obbligatorio a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022 per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000,00 (D.M. Finanze 3.02.2021).

 

 

Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria delle spese veterinarie relative al 2023 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).

 

Superbonus 110%

 

Comunicazione opzione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell’anno precedente (artt. 119-121 D.L. 34/2020 - provv. Ag. Entrate 3.02.2022).

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Mercoledì

20 marzo

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Lunedì

25 marzo

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Sabato

30 marzo

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Bilancio

 

Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.

 

Domenica1

31 marzo

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

Regolarizzazione

errori formali

 

Versamenti - Entro il 31.03.2024 deve essere versata la 2ª rata (art. 1, cc. 166 -173 L. 197/2022).

 

Ravvedimento

speciale

 

Versamento - Termine di versamento della 5ª rata degli importi dovuti i (art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022).

 

Liti

pendenti

 

Versamento - In caso di importi dovuti superiori a € 1.000, termine di versamento della relativa rata (art. 1, c. 186 L. 197/2022).

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2023, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Firr

 

Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale. maturato nel 2023, relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico.

 

Bonus pubblicità

 

Comunicazione - Entro il 31.03.2024 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2024.

 

Enti associativi

 

Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2023 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.

 

Erogazioni liberali

alla cultura

 

Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno 2023 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].


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