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Agenti e mediatori assicurativi: obbligo di ritenuta dal 1° aprile 2024

Agenti e mediatori assicurativi: obbligo di ritenuta dal 1° aprile 2024

Dal 1° aprile 2024, le compagnie assicurative che corrispondono provvigioni agli agenti dovranno operare la ritenuta a titolo di acconto prevista dalla Legge di Bilancio del 2024. L'Agenzia delle Entrate, con Circ. 21 marzo 2024 n. 7, fornisce le istruzioni operative sull'applicazione della ritenuta e sulla dichiarazione.


Nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione, l'articolo 1, Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024) ha disposto l'abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta alla fonte sui compensi percepiti dagli intermediari di assicurazione. Di conseguenza a partire dal 1° aprile 2024, saranno soggette a ritenuta d'acconto le provvigioni percepite:

  • dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.


Soggetti interessati

Per effetto della modifica normativa apportata dalla Manovra 2024 si considerano assoggettate a ritenuta, anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del Registro Unico degli Intermediari (RUI) nell'ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione.

Per garantire la parità di trattamento degli operatori, si ritiene che la ritenuta debba applicarsi anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l'attività d'intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all'attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell'ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. Con riguardo ai soggetti che godono dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni, che esercitano l'attività d'intermediazione assicurativa in via accessoria e che sono iscritti al RUI, la ritenuta d'acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti l'attività assicurativa.

Decorrenza della modifica

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.7 del 21/03/2024  precisa che la ritenuta d'acconto va operata all'atto del pagamento della provvigione, rilevando a tal fine i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024.

In applicazione del principio di cassa, gli agenti e i mediatori di assicurazione devono rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano ai committenti a decorrere dallo stesso mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.

Aliquota applicabile

L'aliquota della ritenuta è pari al 23% (ovvero quella relativa al primo scaglione di reddito ai fini IRPEF) ed è applicabile, alternativamente:

  • sul 50% (pari all'11,5%) dell'ammontare dei compensi provvigionali;
  • sul 20% (pari al 4,6%) dell'ammontare delle provvigioni, se l'intermediario si avvale di dipendenti e/o collaboratori previa dichiarazione da inviare al committente.

Con riferimento a quanto sopra può essere opportuno ricordare che:

  • dipendenti: sono i soggetti che prestano attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione dell'intermediario 
  • terzi: sono i soggetti che, senza vincolo di subordinazione, collaborano con l'intermediario (agenti, subagenti, mediatori, procacciatori e figure similari). Si considerano tali anche i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'attività commerciale e gli associati in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro 


La dichiarazione

Quanto alla dichiarazione, di cui sopra, si precisa che:

  • deve essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante raccomandata A/R;
  • se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d'anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ed entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le predette condizioni;
  • se per l'anno o frazione di anno in cui ha inizio l'attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della ritenuta ridotta, deve farne dichiarazione non oltre i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari o alla eseguita mediazione.

Considerato che la modifica prevista dalla Manovra 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione sopra citata (31 dicembre dell'anno precedente), analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d'acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d'anno, si ritiene che le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possano pervenire entro i quindici giorni successivi alla decorrenza della norma, ossia entro il 16 aprile 2024.

Si ricorda che la ritenuta deve essere operata anche per i compensi erogati alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, mentre non va operata se le provvigioni sono erogate ad un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia (es. compagnie assicurative in regime di “libera prestazione di servizi”). A livello operativo, ad oggi, non è ancora stato istituito un codice tributo specifico per effettuare il versamento della nuova ritenuta.

Certificazione Unica

I sostituti d'imposta che operano ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, di provvigioni e redditi diversi sono tenuti al rilascio al percipiente della Certificazione Unica e alla conseguente trasmissione della stessa all'Agenzia delle Entrate.

A seguito dell'abrogazione dell'esonero dall'obbligo di effettuare le ritenute sulle provvigioni spettanti ad agenti e mediatori di assicurazione, il committente, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà, pertanto, provvedere al rilascio della Certificazione Unica al percipiente e alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento ai soggetti che effettuano le predette operazioni, l'articolo 22 comma, n. 6), del medesimo DPR n. 633 del 1972 prevede l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura, salvo che il committente e/o cliente privato ne faccia esplicita richiesta non oltre il momento di effettuazione della prestazione di servizi. Ciò considerato, la modifica in commento non comporta, quindi, l'insorgenza in capo agli intermediari assicurativi di cui trattasi dell'obbligo di rilascio della fattura, ancorché le provvigioni percepite dagli stessi debbano essere assoggettate a ritenuta a titolo di acconto.

CHIAMACI PER OGNI DUBBIO ALLO 049 613584 


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