Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario fiscale Dicembre 2023

 

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In evidenza

 

CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI

 

  • La sottosegretaria di Stato per l’Economia e le Finanze, al question time del 15.11.2023, in tema di conservazione digitale ha precisato che, se il documento informatico è conservato da una pubblica amministrazione come, ad esempio, l'Agenzia delle Entrate, il cittadino e le imprese non hanno l'obbligo di conservarlo a loro volta. Questi ultimi possono infatti richiedere in ogni momento l'accesso al documento al soggetto che lo conserva.

 

Concordato fiscale preventivo

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 3.11.2023, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di concordato preventivo biennale. Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Di seguito i contenuti principali.

 

ACCESSO

AL CONCORDATO

PREVENTIVO

BIENNALE

 

  • Si stabilisce, in generale, che al concordato preventivo biennale (CPB) possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.
  • Per l’applicazione del CPB, l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’Irap.
  • Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Contribuenti ammessi al concordato preventivo biennale

 

  • Potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali l’aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, avere estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a € 5.000,00).
  • Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l’accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti).
  • Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
  • Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l’Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire. L’adesione non produce effetti ai fini dell’Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

 

Contribuenti forfettari

 

  • Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario.
  • Anche per tali contribuenti, si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali i contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario.

 

Requisiti,

rinnovo

e decadenza

 

Si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

 

Accertamenti

 

  • Per i periodi d’imposta oggetto del concordato gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione Finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato.
  • L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono.
  • I soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all’acconto e al saldo in scadenza al 30.06.

   

 

Fatturazione elettronica per forfettari

 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 17.10.2023, prot. n. 373040, ha aggiornato le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari allo scopo di gestire i servizi legati alla fatturazione elettronica. Nel dettaglio sono state apportate delle modifiche al precedente provvedimento direttoriale 5.11.2018 concernente “Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica”. Modifiche che si sono rese necessarie in considerazione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsto dall’art. 18 D.L. 36/2022 (infatti, anche i soggetti minori dal 1.01.2024 avranno l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica). In base a quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per aggiornare gli elementi di riscontro da indicare ai fini del conferimento delle delega all’intermediario. Infatti, prima del recente provvedimento direttoriale in esame gli unici dati di riscontro per il conferimento della delega erano gli importi relativi al “volume d’affari” e all’“Iva a credito/debito” riportati nella dichiarazione Iva presentata nell’anno precedente alla delega. Ora, invece, se il delegante opera in regime di vantaggio ovvero in regime forfettario, gli importi da considerare sono quelli contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega. Nel dettaglio si tratta dell’importo del reddito lordo complessivo e dell’importo del reddito soggetto a imposta sostitutiva indicato nel quadro LM. Tutto ciò in considerazione del fatto che tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.

 

Forfettari tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1.07.2022 e dal 1.01.2024

Fattura elettronica
a seconda dei soggetti
coinvolti nell’operazione1

Soggetto passivo Iva
residente ovvero
stabilito in Italia

Soggetto passivo Iva in regime forfettario
ovvero nel regime dei minimi

Obbligo emissione

della fattura elettronica

nei rapporti B2B

(fra soggetti passivi Iva)

  • Sì, qualora i ricavi/compensi dell’anno 2021(anche ragguagliati ad anno) siano superiori a € 25.000.
  • Per i ricavi/compensi inferiori a € 25.000 nel 2021 l’obbligo scatta per le operazioni effettuate dal 1.01.2024.

Obbligo emissione

della fattura elettronica

nei rapporti B2C

(nei confronti di privati

consumatori)

  • Sì, qualora i ricavi/compensi dell’anno 2021 (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a € 25.000.
  • Per i ricavi/compensi inferiori a € 25.000 nel 2021 l’obbligo scatta per le operazioni effettuate dal 1.01.2024.

Obbligo emissione

della fattura elettronica

nei rapporti B2PA

(nei confronti della pubblica

amministrazione)

Nota1

  • Per le operazioni per le quali vi è l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico.
  • La citata esclusione è applicabile anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
       

 

DELEGA

AI SERVIZI DI FATTURAZIONE

ANCHE PER

CONTRIBUENTI

MINORI

 

Servizi

delegabili

 

  • Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
  • Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva.
  • Registrazione dell’indirizzo telematico.
  • Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche. Il servizio è delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari abilitati (art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998).
  • Accreditamento e censimento dispositivi. Il servizio è delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari abilitati (art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998).

 

 

 

 

 

Durata

di ciascuna

delega

 

  • Non può essere superiore a 2 anni.
  • Ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti.

 

 

 

 

 

Modalità

 

  • Le deleghe possono essere conferite mediante le seguenti modalità:
  • strumenti telematici presenti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate: in tal caso il contribuente, in possesso dei codici di accesso Fisconline o SPID, oppure Carta Nazionale dei Servizi, o CIE, dovrà accedere alla propria area riservata e potrà autonomamente gestire le diverse deleghe, comunicando all’Agenzia delle Entrate il conferimento o la revoca, potrà, inoltre, verificare lo stato di tutte le deleghe attive;
  • compilazione dell’apposito modello cartaceo “conferimento/revoca della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica” presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente oppure dall’intermediario;
  • compilazione dell’apposito modello da parte del contribuente con consegna all’intermediario, il quale provvede a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni, direttamente dalla propria area riservata Entratel.

  

 

Versamento acconto Iva

Riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche

 

Entro il 27.12 occorre annualmente procedere al calcolo dell’acconto Iva e al relativo versamento. I metodi che il contribuente può utilizzare per determinare l’acconto sono i seguenti: storico, previsionale e alternativo. Sono esclusi dall’adempimento i contribuenti che, nel 2021, hanno fruito del regime forfetario (L. 190/2014), i contribuenti che evidenziano un credito Iva oppure coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili.

 

Esempio n. 1

 

Esempi di determinazione dell’acconto Iva con metodo storico

 

 

Contribuente mensile

  • Per la liquidazione del mese di dicembre 2023 ha versato:

 

 

 

 

  • acconto 2023 (27.12.2023)

=

300,00

(+)

  • saldo dicembre 2023 (16.01.2024)

=

900,00

(+)

Importo di riferimento

=

1.200,00

(=)

  • acconto dovuto per il 2024: € 1.200,00 x 88%

=

1.056,00

 

 

Contribuente trimestrale a credito (o trimestrali “speciali”)

  • In sede di dichiarazione Iva per l’anno 2022 il contribuente ha evidenziato:

 

 

 

 

  • acconto 2022 (27.12.2022)

=

3.300,00

(+)

  • saldo da dichiarazione Iva relativa al 2022 (per effetto del versamento acconto)

=

  600,00

(-)

Importo di riferimento (debito anno/4° trimestre 2022)

=

2.700,00

(=)

  • acconto dovuto per il 2023: € 2.700,00 x 88%

=

2.376,00

 

 

Contribuente trimestrale per opzione (art. 7 D.P.R. 542/1999)

  • In sede di dichiarazione Iva per l’anno 2022 il contribuente ha versato:

 

 

 

 

  • acconto 2022 (27.12.2022)

=

5.000,00

(+)

  • saldo da dichiarazione Iva relativa al 2022

=

9.090,00

(+)

di cui interessi 1%

=

90,00

(-)

Importo di riferimento

=

14.000,00

(=)

  • acconto dovuto per il 2023: € 14.000,00 x 88%

=

12.320,00

 

 

 

 

 

Esempio n. 2

 

Compilazione del modello F24 per contribuente mensile

  

Esempio n. 3

 

Scritture contabili dell’acconto Iva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Versamento dell’acconto Iva

 

 

 

 

 

27.12.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP C II 5bis

SP D 4

Iva c/Erario

a

Banca c/c ordinario

 

1.056,00

 

 

Pagato acconto Iva.

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Trattamento fiscale omaggi natalizi

 

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell’attività propria non è possibile detrarre l’Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificati spese di rappresentanza. L’art. 19-bis 1, lett. f) D.P.R. 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell’impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell’imposta.

 

Beni non rientranti nell’attività propria

Cedenti

Destinatario dell’omaggio

Iva

 

Deducibilità del costo

Acquisto

Cessione

Irpef/Ires

Irap

Imprese

Clienti e/o

fornitori

Costo unitario

non superiore

a € 50,00

Iva detraibile

(anche alimenti

e bevande)

Operazione

esclusa

da Iva

Intero importo

nel limite di € 50,00

Spese per omaggi

Interamente deducibili

  • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio
  • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale

Costo unitario

superiore

a € 50,00

Iva

indetraibile

Deducibile nel periodo di

sostenimento se

rispondente ai criteri

di inerenza

(costo superiore a
€ 50,00)

Spese di

rappresentanza

Dipendenti

---

Iva

indetraibile

Intero importo

nell’esercizio

Spesa per

prestazioni di lavoro

Indeducibilità2-4

Lavoratori

autonomi

Clienti e/o

Fornitori

Costo unitario

non superiore

a € 50,00

Iva detraibile

(anche alimenti

e bevande)

Operazione

esclusa

da Iva3

1% dei compensi

percepiti nel

periodo d’imposta

Spese di

rappresentanza

1% dei compensi

percepiti nel

periodo d’imposta1

Costo unitario

superiore

a € 50,00

Iva

indetraibile

Operazione

esclusa

da Iva

Dipendenti

---

Intero importo nell’esercizio

Spese per

prestazioni di lavoro

Indeducibilità4

 

Note

  1. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.
  2. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.
  3. L’art. 2, c. 1, n. 4, 1ª parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni “senza corrispettivo” (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto “dell’attività propria dell’impresa”; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d’impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che “le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa – che ne prevedono l’imponibilità”.
  4. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

 

Beni rientranti nell’attività propria

Destinatario

dell’omaggio

Iva

Deducibilità del costo

Acquisto

Cessione

Irpef/Ires

Irap

Clienti/

Fornitori

Iva

detraibile1

Operazione

imponibile Iva

Obbligo di fattura,

autofattura o registro

degli omaggi

Intero importo nell’esercizio

Spese per omaggi

interamente deducibili2

  • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio
  • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale

Dipendenti

Intero importo nell’esercizio

Spese per prestazioni

di lavoro

Indeducibilità3

 

Note

  1. Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l’Iva sull’acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.
  2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell’esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.
  3. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

 

 

SCRITTURE CONTABILI

   

 

Saldo Imu 2023

 

Entro il 16.12.2023 deve essere versata la 2ª rata dell’Imu dovuta per l’anno 2023. Si riepilogano gli elementi essenziali per il calcolo.

 

Determinazione

dell’Imu

=

Base imponibile x aliquota

(tenendo conto dell’eventuale detrazione)

x

Mesi di possesso

(per almeno 15 giorni)

x

Percentuale

di possesso

 

VERSAMENTO

 

Modalità

 

Persone

fisiche

 

  • Mediante Modello F242 [cartaceo1 o telematico]

ovvero

  • Tramite apposito bollettino postale (cartaceo o telematico con Poste Spa) con numero di c/c 1008857615.

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti titolari

di partita Iva

 

Esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche.

 

 

 

 

 

 

 

Compensazione

 

È possibile liquidare l’imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.

 

 

 

 

 

Importo

 

  • Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
  • In caso di inottemperanza, l’importo minimo è pari a € 12,00, con riferimento all’imposta complessivamente dovuta.

 

 

 

 

 

 

 

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro.

 

 

 

 

 

 

 

EFFICACIA

DELIBERE IMU

 

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.

 

  • La pubblicazione nel sito deve avvenire entro il 28.10.
  • In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

 

Tavola riepilogativa

 

Sintesi dell’adempimento

 

Adempimento

Scadenza

Caratteristiche3

Modalità

di versamento

Profili

sanzionatori

Versamento

1ª rata

Imu 2023

16.06.2023

La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell’anno precedente.

  • Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2023 il contribuente potrà (non vi è obbligo è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2023 anche per il pagamento della 1ª rata 2023.
  • È possibile effettuare il versamento per tutto l’anno (1ª e 2ª rata 2023) in un’unica soluzione entro il 16.06.2023, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2023 fino al 14.10.2023 in modo che il Ministero dell’Economia possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D. Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28.10.2023.

Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

In caso di omesso o errato versamento dell’Imu si applica la sanzione pari al 30% dell’impo-sta, con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’isti-tuto del ravvedimento operoso.

Versamento

2ª rata

Imu 2023

16.12.2023

La 2ª rata 2023 (a saldo della 1ª) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2023, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 28.10.2023.

 

Note

  1. La presentazione del modello cartaceo è possibile solo in assenza di compensazioni.
  2. Anche mediante modello F24 Semplificato per i contribuenti non titolari di partita Iva.
  3. In merito agli enti non commerciali, il versamento deve essere effettuato in 3 rate:
  • di cui le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16.06 e del 16.12 dell’anno di riferimento;
  • l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16.06 dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento,

con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.

   

Verifica annuale obbligo contabilità di magazzino

 

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. Tuttavia, non è più necessario stampare il registro tenuto con sistemi elettronici, a condizione che lo stesso sia aggiornato e che sia possibile stamparlo in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza. In particolare, se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.000,00 e € 1.100.000,00, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, è obbligatorio istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. L'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

 

Oggetto

Ammontare

Elementi compresi

Elementi esclusi

Ricavi

Superiori a € 5.164.000,001

 

  • Ragguagliati ad anno:
  • in caso di inizio attività;
  • se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare.

 

Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.

  • Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
  • Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali.
  • Indennizzi assicurativi di beni-merce.
  • Corrispettivi per cessione di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
  • Valore normale dei beni destinati al consumo personale, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa.
  • Contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti in base a contratto.
  • Contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge.
  • Plusvalenze.
  • Sopravvenienze attive (compresi i contributi in conto capitale).
  • Dividendi e interessi attivi.
  • Proventi immobiliari.

Rimanenze

Superiori a € 1.100.000,001

 

  • Non devono essere ragguagliate ad anno:
  • in caso di inizio attività;
  • se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare.

 

Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.

  • Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
  • Materie prime e sussidiarie.
  • Semilavorati.
  • Opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, di durata ultrannuale e non.

Titoli.

Condizioni

  • Per determinare l'obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino tali condizioni devono verificarsi:
  • contemporaneamente;
  • per 2 esercizi consecutivi.

 

Nota1

  • Limiti attualmente previsti dall'art. 1 D.P.R. 9.12.1996, n. 695, come modificato dall’art. 5, c. 14-quater D.L. 146/2021, in vigore dal 21.12.2021. Non essendo previsto alcunché in merito alla decorrenza della nuova disposizione si ritiene che, in aderenza ai chiarimenti forniti dalla C.M. 45/1997, per verificare se per il periodo di imposta in corso al 21.12.2021 sussiste l’obbligo di tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino, occorrere verificare se, nei due periodi di riferimento precedenti (2018 e 2019) siano stati superati, o meno, i nuovi limiti.
  • Il limite di € 5.164.000,00 per i ricavi deve essere determinato sull'intero ammontare dei ricavi delle attività esercitate.

   

 

Numerazione e bollatura dei libri contabili

 

Si riepilogano gli adempimenti relativi all’istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine.

In particolare, l’art. 2215 c.c. non prevede l’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all’obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 c.c. e ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

La formulazione degli articoli 39 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l’obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L’imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

 

Tavola

 

Specifiche formalità iniziali per scritture contabili

 

 

 

 

 

Tipologie di imprese

Libri e registri

Bollatura

(vidimazione)

iniziale

Tassa di

concessione

governativa

Imposta

di bollo

Imprenditori individuali.

  • Giornale.
  • Inventari.

NO

NO

€ 32,00

Ogni 100 pagine
o frazione

  • Società semplici.
  • Società di fatto.
  • Società in nome collettivo.
  • Società in accomandita semplice.
  • Società di armamento.
  • Enti pubblici e privati, compresi

i consorzi, che non abbiano per

oggetto esclusivo o principale

l’esercizio di attività commerciale.

  • Enti pubblici e privati che abbiano

per oggetto esclusivo o principale

l’esercizio di attività commerciali,

ad eccezione delle cooperative

edilizie e loro consorzi.

  • Società cooperative.
  • Società di mutua assicurazione.
  • Giornale.
  • Inventari.

NO

NO

€ 32,00

Ogni 100 pagine
o frazione

  • Soci.
  • Assemblee.
  • Consiglio di

amministrazione.

  • Collegio sindacale.
  • Comitato esecutivo.
  • Obbligazioni.
  • Obbligazionisti.

 

E relativi sezionali

 

Tenuti per obbligo

di legge o

volontariamente

Tassa iniziale

di libro.

€ 67,001

Ogni 500 pagine
o frazione

di 500 pagine

€ 16,00

Ogni 100 pagine
o frazione

  • Società per azioni.
  • Società in

accomandita

per azioni.

  • Società

a responsabilità

limitata.

Con capitale

sociale o fondo

di dotazione

non superiore,

al 1.01,

a € 516.456,90.

  • Giornale.
  • Inventari.

NO

Tassa annuale

forfetaria.

309,872

€ 16,00

Ogni 100 pagine
o frazione

  • Soci.
  • Assemblee.
  • Consiglio di
  • amministrazione.
  • Collegio sindacale.
  • Comitato esecutivo.
  • Obbligazioni.
  • Obbligazionisti.

E relativi sezionali

Con capitale

sociale o fondo

di dotazione

superiore,

al 1.01,

a € 516.456,90.

  • Giornale.
  • Inventari.

NO

Tassa annuale

forfetaria.

€ 516,462

€ 16,00

Ogni 100 pagine
o frazione

  • Soci.
  • Assemblee.
  • Consiglio di amministrazione.
  • Collegio sindacale.
  • Comitato esecutivo.
  • Obbligazioni.
  • Obbligazionisti.

E relativi sezionali

 

Note

1.

Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. É ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.

2.

  • Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.
  • La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’Iva dovuta per l’anno precedente.
  • Per l’anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.

 

 

 

 

 

   

Convalida annuale del numero meccanografico

 

Le imprese che operano con l’estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.

Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12.2023. Si precisa che non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è facoltativa, nel senso che se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.

Se un’azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2023 sarà cancellato. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".

 

NUMERO

MECCANOGRAFICO

 

È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l’estero.

 

 

 

È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l’estero.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

Soggetti

operanti

abitualmente

con l’estero

 

  • Si considera abitualmente operante con l’estero il soggetto che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  • esportatore abituale;
  • effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell’anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo non inferiore a € 12.500,00;
  • permanenza stabile all’estero mediante una propria unità locale;
  • partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
  • realizzazione di partnership con società estere;
  • costituzione di joint venture all’estero;
  • apporto di capitale in società estere;
  • investimenti diretti all’estero;
  • costituzione di società all’estero;
  • partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero;
  • adozione del franchising in Paesi esteri;
  • stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all’estero.

 

RICHIESTA

 

  • L’impresa richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale.
  • Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello.
  • L’assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.

 

CONVALIDA

ANNUALE

 

Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.

 

Entro il 31.12 di ogni anno.

 

 

 

 

 

Nota bene

 

In caso di mancata convalida, dal 1.01 dell’anno successivo la posizione dell’impresa quale operatore abituale con l’estero è considerata sospesa; conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all’impresa compare l’indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.

             

 

 

MODULO DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO MECCANOGRAFICO

   

 

Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti

Proroga 110% su unità indipendenti

 

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l’ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.

 

FAC SIMILE COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI (COMPILABILE)

   

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di dicembre 2023

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Lunedì

11 dicembre

 

Antiriciclaggio

 

Titolare effettivo - Termine per la comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo (D.M. 29.09.2023).

 

Venerdì

15 dicembre

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite, ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Corrispettivi

 

Regolarizzazione - Termine per effettuare la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, della mancata certificazione dei corrispettivi per il periodo dal 1.01.2022 al 30.06.2023 (comunicato Agenzia Entrate 3.10.2023).

 

Sabato

16 dicembre

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di novembre 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2023.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Imu

 

Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2023. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente.

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Enti sportivi - La circolare Inps 88/2023 precisa che i versamenti contributivi per il periodo luglio-settembre 2023 devono essere effettuati entro il 16.12.2023.

 

 

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2023.

 

Rivalutazione

del Tfr

 

Versamento - Termine di versamento dell’acconto (nella misura del 90%) dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.

 \

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Lunedì

18 dicembre

 

Rag.

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento della 7ª rata dei contributi 2023.

 

Revisori

enti locali

 

Iscrizione nell’elenco - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 18.12.2023 (D.M. Interno 24.10.2023).

 

Mercoledì

20 novembre

 

Imposte dirette

 

Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).

 

Iva

 

Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all’anno 2023.

 

Ravvedimento

speciale

 

Versamento - Termine di versamento della 4ª rata degli importi dovuti.

 

Definizione liti

pendenti

 

Versamento - Termine di pagamento della 3ª rata degli importi dovuti.

 

Omesso

pagamento rate

da istituti

deflattivi

 

Regolarizzazione - Termine di versamento della 4ª rata (art. 1, cc. 219-221-bis L. 197/2022).

 

Dottori

commercialisti

 

Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1a rata delle eccedenze contributive 2023.

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

 

Lunedì

25 dicembre

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Mercoledì

27 dicembre

 

Iva

 

Acconto - Termine di versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2023.

 

Sabato1

30 dicembre

 

Imposte

dirette

 

Mod. Redditi 2023 - Per le persone decedute successivamente al 28.02.2023 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi.

 

 

Mod. Redditi 2023 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2023 al 30.06.2023.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Domenica1

31 dicembre

 

Imposte

dirette

 

Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta.

Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell’intermediario.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

Trasparenza

fiscale

 

Opzione - Le società costituite dal 1.12.2023 al 31.12.2023, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2023-2025, devono effettuare, entro il 31.12.2023, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione mediante l’apposito modello.

 

Irap

 

Opzione - Termine di esercizio dell’opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2023 dell’Irap con il metodo “da bilancio” per i soggetti costituitisi dal 1.12.2023 al 31.12.2023.

 

Gruppo Iva

 

Opzione/Revoca - L’opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.

 

Imposta di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

Inventario

 

Magazzino - Redazione dell’inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.

  

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Domenica1

31 dicembre (segue)

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Enti sportivi - La circolare Inps 88/2023 individua il 31.12.2023 quale termine per effettuare gli adempimenti relativi ai compensi del periodo da luglio a settembre 2023.

 

 

Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2023, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Lavoro agile

 

Proroga - Fino al 31.12.2023 hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile i lavoratori fragili, i lavoratori con figli minori di 14 anni, nonché i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid.

 

Previdenza

integrativa

 

Comunicazione - Entro il 31.12.2023 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l’eventuale quota di contributi versata nel 2022 e non dedotta in dichiarazione.

 

Auto-

trasportatori

 

Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2024 all’Albo Autotrasportatori.

 

Commercio

estero

 

Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l’estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2023, alla convalida annuale.

 

Enti del Terzo

Settore

 

Adeguamenti statutari - Entro il 31.12.2023 Onlus, ODV, APS possono procedere agli adeguamenti statutari alle norme del Codice del Terzo settore con modalità semplificata (D.L. 198/2022).

 

Riforma

dello sport

 

Adeguamento statutario - Entro il 31.12.2023 asd e SSD devono effettuare l’adeguamento dello statuto alle disposizioni del D. Lgs. 36/2021.

 

Acquisto prima

casa

 

Agevolazione - Fino al 31.12.2023 è possibile l’accesso alla garanzia statale, estesa fino all’80% del capitale, per l’acquisto della 1ª casa da parte di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con isee non superiore a € 40.000 annui D.L. 132/2023.

 

Aiuti di Stato

nel turismo

 

Autocertificazione - Al fine di consentire al Ministero del turismo, in raccordo con i competenti enti impositori, la verifica del rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti e il conseguente recupero di quelli indebitamente percepiti in eccesso, i soggetti beneficiari degli aiuti indicati all’art. 1 del D.M. 21.09.2023 presentano al Ministero del turismo, entro il 31.12.2023, un’autocertificazione nella quale attestano l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final (D.M. 21.09.2023, prot. n. 20852).

 Chiama lo 049 613584


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