Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale e Finanziario di APRILE 2023

APRILE 2023 SOMMARIO

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza: avvisi di accertamento in arrivo

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

  1. Blocco a “sconto in fattura” e “cessione dei crediti” per nuovi interventi
    dal 17.02.2023

Pag. 2

  1. Scadenze modello 730/2023

Pag. 3

  1. Sospensione degli ammortamenti 2022

Pag. 4

  1. Ammortamento al 6% per i fabbricati strumentali nel commercio
    al dettaglio

Pag. 5

  1. Adeguamento dei registratori telematici

Pag. 6

  1. Modello Unico Dichiarazione ambientale (MUD)

Pag. 7

  1. Aliquote contributive 2023 Gestione Separata Inps

Pag. 8

  1. Contributi Ivs 2023 per artigiani e commercianti

Pag. 9

 

 

 IN CODA LE MISURE CONTRO IL CARO ENERGIA CON CREDITI DI IMPOSTA DEL 2° TRIMESTRE 2023

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di aprile 2023

Pag. 10

 

 

In evidenza

 

LETTERE

DI COMPLIANCE

E RAVVEDIMENTO

SPECIALE

 

  • Con l’invio delle lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate i contribuenti dovranno valutare la possibilità di definire le tardive e le omesse trasmissioni di fatture elettroniche e corrispettivi telematici mediante il ravvedimento operoso o quello speciale entro il 31.03.2023, verificando se si ricade in una delle casistiche particolari che hanno legittimato il tardivo invio come nei casi di deroga ai termini ordinari all’art. 73 D.P.R. 633/1972, oppure se il ritardo nella trasmissione non fosse già possibile per moratorie a suo tempo previste. https://www.studiocavallari.it/servizi/contenzioso-tributario https://www.studiocavallari.it/servizi/contenzioso-tributario

 

Blocco a “sconto in fattura” e “cessione dei crediti”

per nuovi interventi dal 17.02.2023

 

In considerazione della “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa”, il Governo ha emanato il D.L. 16.02.2023 n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 in pari data e in vigore dal 17.02.2023.

Le novità, molto importanti, recate dal D.L. 11/2023 sono contenute negli artt. 1 e 2.

In particolare l’art. 2, recante “Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali”, fa venire meno, per tutti gli interventi non ancora avviati, la possibilità di fruire delle opzioni per lo “sconto in fattura” e per la “cessione del credito a terzi” - ai fini non solo del Superbonus, ma anche di tutti gli altri bonus edilizio - energetici per i quali sono state in questi anni ammesse, quali alternative all’utilizzo diretto dei bonus sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi, dall’art. 121 D.L. 34/2020 - salvaguardando, invece, la possibilità di continuare ad avvalersi di dette opzioni per tutti gli interventi già in corso alla data del 16.02.2023. L’art. 1, c. 1, lett. a) vieta alle Pubbliche Amministrazioni di rendersi cessionarie, e quindi di acquisire, crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al c. 1, lett. a) e b) dell’art. 121 D.L. 34/2020.

 

Art. 1, c. 1,

lett. a)

D.L. 11/2023

Nuovo c. 1-quinquies dell’art. 121 D.L. “Rilancio”: divieto per le Pubbliche Amministrazioni di acquisire i crediti fiscali derivanti dalle opzioni dell’art. 121.

Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, c. 2 L. 31.12.2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta relativi alle opzioni del c. 1, lett. a) e b), art. 121 D.L. 34/2020.

Art. 2, c. 1

D.L. 11/2023

“Blocco” immediato per tutti i bonus alle opzioni per lo “sconto in fattura” e per la cessione dei crediti fiscali a terzi.

Divieto, dal 17.02.2023, per gli interventi di cui all’art. 121, c. 2 D.L. 34/2020, di esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020.

Art. 2, c. 2

D.L. 11/2023

Deroghe al “blocco” delle opzioni per gli interventi già in atto oggetto del Superbonus.

  • Le disposizioni del c. 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi dell’art. 119 D.L. 34/2020 (superbonus), per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L. 11/2023 (17.02.2023):
  1. per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini: risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020;
  2. per gli interventi effettuati dai condomini: risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020;
  3. per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici: risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Art. 2, c. 3

D.L. 11/2023

Deroghe al “blocco” delle opzioni per gli interventi già in atto oggetto di bonus diversi dal Superbonus.

  • Le disposizioni di cui al c. 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L. 11/20203 (17.02.2023):
  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  2. per gli interventi per i quali non é prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  3. risulti regolarmente registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’art. 16-bis, c. 3 Tuir o ai sensi dell’art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013.

Art. 2, c. 4

D.L. 11/2023

Abrogazione di altre norme in tema di opzione.

Le disposizioni dell’art. 14, cc. 2-ter, 2-sexies e 3.1 e dell’art. 16, cc. 1-quinquies, 3°, 4° e 5° periodo e 1-septies, 2° e 3° periodo del D.L. 63/2013 sono abrogate.

   

 

Scadenze modello 730/2023

 

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo: può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (esempio: redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi.

 

Tavola

 

Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti

 

Scadenze

Sostituto d’imposta

Caf o professionista

Contribuente

Entro

il 16.03

  • Invia all’Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.
  • Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

---

Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

A partire

dal 30.04

---

----

Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.

Entro

il 15.06

  • Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
  • Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
  • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
  • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
  • Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
  • Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
  • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
  • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
  • Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
  • Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.

Entro

il 29.06

  • Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
  • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
  • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Riceve ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte.
  • Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20.06.
           

 

Sospensione degli ammortamenti 2022

 

L’art. 60 D.L. 104/2020 ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data del 15.08.2020, possono, anche in deroga all’art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è prevista la possibile deduzione della quota di ammortamento sospesa sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Irap. In relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è stata estesa agli esercizi in corso al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023.

 

Esempio n. 1

 

Sospensione integrale degli ammortamenti nel 2021 e nel 2022 con rilevanza fiscale

 

 

 

Dati

  • Costo storico bene immobile: 5.000.
  • Aliquota di ammortamento: 20%.
  • Acquisto ed entrata in funzione a metà 2018.
  • Sospensione ammortamenti: 100% nel 2021 e nel 2022. Ripresa degli ammortamenti dal 2023.

 

Valore netto bene dell’immobile

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(A) Costo storico (fiscale e civilistico)

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

(B) Ammortamento fiscale (20%)

(500)

(1.000)

(1.000)

(1.000)

(1.000)

(500)

-

-

(C) Fondo ammortamento (fiscale)

(500)

(1.500)

(2.500)

(3.500)

(4.500)

(5.000)

(5.000)

(5.000)

(D) Valore netto fiscale (A-C)

4.500

3.500

2.500

1.500

500

-

-

-

(E) Ammortamento civilistico (20%)

(500)

(1.000)

(1.000)

-

-

(1.000)

(1.000)

(500)

(F) Fondo ammortamento civilistico

(500)

(1.500)

(2.500)

(2.500)

(2.500)

(3.500)

(4.500)

(5.000)

(G) Valore netto civilistico (A-F)

4.500

3.500

2.500

2.500

2.500

1.500

500

-

Effetti CE

 

 

 

 

 

 

 

 

(H) Differenza ammortamento fiscale/

contabile (B-E)

-

-

-

1.000

1.000

(500)

(1.000)

(500)

(I) Imposte differite = (H) x 27,9%

-

-

-

(279)

(279)

139,5

279

139,5

(L) Effetto complessivo CE (H+I)

-

-

-

721

721

(360,5)

(721)

(360,5)

Effetti SP

 

 

 

 

 

 

 

 

(M) Differenza valore netto contabile/

fiscale (G-D)

-

-

-

1.000

2.000

1.500

500

-

(N) Fondo imposte differite

-

-

-

(279)

(558)

(418,5)

(139,5)

-

(O) Effetto complessivo SP (M+N)

-

-

-

721

1.442

1.081,5

360,5

-

(P) Riserva indisponibile

-

-

-

721

1.442

1.081,5

360,5

-

(Q) Differenza utile di esercizio (L)

-

-

-

721

1.442

(360,5)

(721)

(360,5)

 

 

 

 

Esempio n. 2

 

Effetti contabili della sospensione dell’ammortamento con rilevanza fiscale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE 20

SP B 2

Imposte differite non

rilevanti fiscalmente

a

Fondo imposte differite

 

279,00

 

 

Rilevazione imposte differite su sospensione ammortamento anno 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP A IX

SP A VI

Utile netto dell’esercizio

a

Riserva indisponibile

 

721,00

 

 

Destinazione a riserva indisponibile per sospensione ammortamento anno 2022 (al netto del fondo imposte differite).

 

 

                 

 

 

 

Ammortamento al 6% per i fabbricati strumentali

nel commercio al dettaglio

                                              

Nell’iter di approvazione della legge di Bilancio 2023 è stata introdotta una misura che consente alle imprese che esercitano attività del commercio al dettaglio di beni di dedurre le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali in misura non superiore a quella risultante al 6% del costo dei fabbricati stessi.

Tale modalità riguarda le imprese che operano prevalentemente in alcuni settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività. Sono stabilite, in particolare, specifiche regole per le imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Qualora tali imprese aderiscano al regime di tassazione di gruppo, possono avvalersi della deduzione agevolata dei costi in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese che operano nei settori destinatari delle agevolazioni e aderenti allo stesso regime di tassazione di gruppo.

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

  • La norma:
  • si applica alle imprese che operano prevalentemente in specifici settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività;
  • individua le attività prevalenti valevoli a circoscrivere il perimetro dei soggetti destinatari della norma e i fabbricati strumentali oggetto della speciale deduzione.

 

  • Si tratta, in sintesi, di attività di commercio:
  • di beni al dettaglio;
  • alimentare e non, ivi compresi i grandi magazzini;
  • tabacco ed elettronica.

 

Riferimento codici ATECO

 

 

 

 

 

PERIODI

D’IMPOSTA

 

  • La deducibilità maggiorata del costo degli immobili strumentali delle imprese che esercitano il commercio al dettaglio di beni si applica:
  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2023;
  • per i 4 successivi (fino al 2027).

 

Le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione, al costo degli stessi fabbricati, di un coefficiente fissato al 6%.

 

 

 

 

 

RILEVANZA

DEL VALORE

PATRIMONIALE

 

  • La norma riguarda le imprese il cui valore patrimoniale è in prevalenza costituito da:
  • beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa;
  • impianti e fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa.

 

Nell’ipotesi di adesione al regime di tassazione di gruppo mediante consolidato fiscale nazionale (art. 117 Tuir), le imprese possono avvalersi della deduzione in relazione ai fabbricati locati alle imprese operanti nei settori destinatari delle agevolazioni, aderenti allo stesso regime di tassazione di gruppo.

 

 

 

 

 

DOPPIO

BINARIO

 

  • Ai fini civilistici resta invariata la durata della residua vita utile dell’immo-bilizzazione e, quindi, il relativo piano di ammortamento finora adottato.
  • Conseguentemente, considerata la differente quantificazione delle quote di ammortamento ai fini fiscali rispetto al piano civilistico, si determina una differenza temporanea tra il risultato civilistico e l’imponibile fiscale per i periodi d’imposta 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.
  • La maggiore quota di ammortamento fiscale dovrebbe essere dedotta mediante variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

 

  • Il periodo di ammortamento fiscale, tenendo conto della maggiorazione dal 3% al 6% per 5 esercizi, risulterà più breve, rispetto a quello civilistico, di 5 anni, così determinandosi l’effetto di contabilizzare le imposte differite (in quanto trattasi di differenza temporanea).
  • Il riassorbimento della fiscalità differita avverrà negli esercizi in cui saranno calcolati ammortamenti ai soli fini civilistici, non deducibili ai fini fiscali che, quindi, saranno ripresi nella dichiarazione dei redditi mediante variazioni in aumento.
             

 

 

Adeguamento dei registratori telematici

 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 18.01.2023, n. 15943, ha adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei c.d. “Registratori Telematici” affinché sia possibile, per i produttori, dichiarare fino al 2.10.2023 la conformità dei modelli già approvati con precedente provvedimento alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria c.d. “istantanea”, al fine di rendere più rapido il processo di adeguamento dei dispositivi presenti sul mercato. Sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche della lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi, che dovranno essere realizzati entro il 2.10.2023, permetteranno di generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione della lotteria istantanea, secondo quanto riportato nel provvedimento interdirettoriale n. 80217/2020. Sono state, poi, approvate le specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT - Versione 11” ed è stato modificato il provvedimento 31.10.2019, che regolamenta l’adattamento tecnico dei registratori telematici per consentire la partecipazione alla lotteria degli scontrini a estrazione differita.

 

LOTTERIA

DEI

CORRISPETTIVI

 

  • Sono state apportate modifiche al precedente provvedimento direttoriale n. 739122/2019 (già oggetto di modifiche a seguito dei provvedimenti: n. 1432381/2019, n. 248558/2020 e n. 351449/2020), in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’art. 1, cc. da 540 a 544 L. 232/2016.
  • In base al dettato normativo, a decorrere dal 1.02.2021 i contribuenti:
  • persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato;
  • che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, c. 1 D.Lgs. 5.08.2015 n. 127 (cd. corrispettivi elettronici);

possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale (c.d. lotteria dei corrispettivi).

 

 

 

  • La lotteria dei corrispettivi prevede diverse estrazioni premi, cui è possibile partecipare solo:
  • A seguito dell’inserimento del codice lotteria nel documento commerciale, per ciascun euro di spesa è attribuito un “biglietto della lotteria”, fino al limite massimo di € 1.000 (quindi, per ciascun documento commerciale al massimo saranno attribuiti 1.000 biglietti della lotteria). I biglietti generati dai registratori telematici possono partecipare alla lotteria “differita” in considerazione del fatto che l’estrazione dei premi avviene a cadenza settimanale, mensile e annuale.
  • Rimangono esclusi dalla disciplina in esame gli acquisti effettuati online e i documenti commerciali nei quali è richiesto l’inserimento del codice fiscale (ad esempio i documenti commerciali utilizzabili allo scopo di beneficiare delle detrazioni Irpef).

 

 

 

 

 

LOTTERIA

ISTANTANEA

 

  • Anche a seguito del provvedimento del 18.01.2023 la lotteria dei corrispettivi “differita”, come descritta in precedenza, rimane valida. La novità è data dal fatto che si affiancherà anche una lotteria c.d. “istantanea”.
  • Infatti, la L. 79/2022 ha modificato l’art. 1, cc. 540 e 544 L. 232/2016, introducendo la possibilità per i contribuenti, che hanno le medesime caratteristiche per la partecipazione alla lotteria “differita”, di partecipare anche alla lotteria istantanea (infatti, la lotteria istantanea non è alternativa alla lotteria differita).
  • Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dalla L. 79/2022, il provvedimento direttoriale 18.01.2023 ha stabilito le regole “tecniche” per la gestione della lotteria istantanea.

 

 

 

 

 

  • I registratori telematici e i server RT devono essere adeguati entro il 2.10.2023 alle nuove specifiche tecniche, affinché siano in grado di generare e riprodurre sul documento commerciale il nuovo codice bidimensionale (CB), secondo le caratteristiche riportate nelle “Specifiche Tecniche valide per la lotteria a estrazione istantanea” allegate al provvedimento 18.01.2023. Il codice bidimensionale raccoglierà e tradurrà in un codice grafico, riportato nel documento commerciale, l’ammontare di spesa sostenuta (solo se pagata con moneta elettronica) e i dati del documento commerciale stesso, e costituirà la comprova dei “biglietti” attribuiti ai fini dell’estrazione premi immediata.
  • Si precisa che:
  • ai fini della lotteria differita sarà necessario, così come avviene attualmente, richiedere l’inserimento del codice lotteria nel documento commerciale;
  • per la lotteria istantanea non sarà necessario richiedere nulla di aggiuntivo all’esercente. Infatti, sarà il registratore telematico, a fronte di una spesa effettuata con moneta elettronica, a generare e stampare il CB sul documento commerciale, così permettendo la partecipazione all’estrazione premi.

 

 

Modello Unico Dichiarazione ambientale (MUD)

 

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la L. 25.10.1994, n. 70, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell’anno precedente la dichiarazione.

Il modello deve essere presentato entro il 30.04 di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione. La L. 70/1994 prevede, infatti, che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Cameria di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente per territorio.

 

PRESENTAZIONE MUD 2023

 

La dichiarazione MUD 2023, fatte salve eventuali proroghe, deve essere presentata dai soggetti obbligati entro il 30.04.2023, relativamente ai rifiuti gestiti nell’anno 2022.

 

 

 

 

 

CHI DEVE

PRESENTARE

IL MUD

 

Rifiuti

 

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
  • Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.
  • Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
  • Gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183 c. 1 lett. pp) D.Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 189, c. 4 D.Lgs. 152/2006.

 

 

 

 

 

Veicoli

Fuori Uso

 

Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

 

 

 

 

 

Imballaggi

 

  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti.
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio.

 

 

 

 

 

Rifiuti Urbani,

Assimilati

e raccolti

in convenzione

 

Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

 

 

 

 

 

Rifiuti da

apparecchiature

elettriche

ed elettroniche

 

Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.

 

 

 

 

 

Produttori di

apparecchiature

elettriche

ed elettroniche

 

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

 

 

Aliquote contributive 2023 Gestione Separata Inps

 

Per l’anno 2023 l’aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50%, dello 0,22% e dell’1,31%.

In sostanza, per le varie figure, con la circolare n. 12/2023, l’Inps ha confermato le medesime aliquote previste per il 2022, aumentando solo il massimale e il minimale. Si riassumono di seguito le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti e dai professionisti per il 2023.

 

Categorie interessate

Massimale

2023

IVS

Aliquota

aggiuntiva

Totale aliquota

Collaboratori

e figure

assimilate

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Fino a

€ 113.520,00

24,00%

---

24,00%

Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie senza la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica)1.

33,00%

0,72%

33,72%

Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie con la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione, sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica)1.

0,72%

(+)

1,31%

35,03%

Liberi

professionisti

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Fino a

€ 113.520,00

24,00%

---

24,00%

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

25,00%

0,72%

(+)

0,51%

26,23%

 

VERSAMENTO

 

Collaboratori

 

L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

 

 

 

Professionisti

 

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, 1° e 2° acconto 2023).

 

Nota1

Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2022 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2022 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; 35,03% per chi è anche obbligato all’aliquota Dis-coll).

 

Contributi Ivs 2023 per artigiani e commercianti

 

L’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2023, è pari al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni. Per i soggetti con età inferiore, l’aliquota continuerà a incrementarsi annualmente dello 0,45% sino al raggiungimento del 24%; pertanto, per il 2023 la misura è pari al 23,25%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Continuano ad applicarsi, anche per il 2023, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati.

I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare in formato PDF e stampare, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

 

Tavola n. 1

 

Prospetto riassuntivo anno 2023 - Artigiani

 

 

 

 

Fasce di reddito

Titolari di qualunque età

e coadiuvanti con più

di 21 anni

Coadiuvanti/coadiutori

fino a 21 anni

Annuale

Annuale

Fino a

17.504,001

24%

23,25%

Oltre

17.504,001

24%

23,25%

Fino a

52.190,001

Oltre

52.190,001

25%

24,25%

Fino a

86.983,002

Contributo minimo3

Annuale

€ 4.208,40

€ 4.077,12

Contributo massimo

Annuale

€ 21.223,85

€ 20.571,48

Note

  • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell’impresa; per i periodi inferiori all’anno solare, sono rapportati a mese.
  1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
  2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 113.520,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 27.858,10 (€ 27.006,70 per coadiuvanti fino a 21 anni)].
  3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.
           

 

 

 

Tavola n. 2

 

Prospetto riassuntivo anno 2023 - Commercianti

 

 

 

 

Fasce di reddito

Titolari di qualunque età

e coadiutori con più

di 21 anni

Coadiutori/coadiuvanti

fino a 21 anni

Annuale

Annuale

Fino a

17.504,001

24,48%

23,73%

Oltre

17.504,001

24,48%

23,73%

Fino a

52.190,001

Oltre

52.190,001

25,48%

24,73%

Fino a

86.983,002

Contributo minimo3

Annuale

€ 4.292,42

€ 4.161,14

Contributo massimo

Annuale

€ 21.641,37

€ 20.989,00

Note

  • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell’impresa; per i periodi inferiori all’anno solare, sono rapportati a mese.
  1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
  2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 113.520,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 28.403,00 (€ 27.551,60 per coadiuvanti fino a 21 anni)].
  3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.
           

 

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di aprile 2023

 

Scad. 2023

 

Tributo Contributo

 

Descrizione

 

Lunedì

10 aprile1

 

Contributo

 

Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2023.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2023.

 

Esercenti commercio

al dettaglio

e agenzie

viaggio

 

Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 10.04 per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente.

 

5 per mille

 

Iscrizione - Termine per l’iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2023 per gli enti non iscritti nell’elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020).

 

Venerdì

14 aprile

 

Società di capitali

e cooperative

 

Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell’esercizio 2022 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2023.

 

Sabato

15

aprile

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).

 

Domenica

16

aprile1

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di marzo 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2023.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Scad. 2023

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Domenica

16

aprile1

(segue)

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

Lunedì

17 aprile

 

Ragionieri

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità dovuti per il 2023.

 

Giovedì

20 aprile

 

Esercenti

Commercio

al dettaglio

e agenzie

viaggio

 

Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento entro il 20.04 per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente.

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.

 

Martedì1

 25 aprile

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

 

Domenica

30 aprile1

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata.

 

Iva

 

Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2022.

 

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell’imposta in relazione al 1° trimestre 2023 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 2023, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

 

 

Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali l’annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all’art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).

 

Definizione

agevolata

 

Domanda - Termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, c. 231-252 L. 197/2022 (rottamazione-quater).

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Scad. 2023

 

Tributo Contributo

 

Descrizione

 

Domenica

30 aprile1

(segue)

 

Imposta

di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

 

Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020).

 

 

Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell’imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).

 

Società

di capitali

e cooperative

 

Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all’art. 2364 Codice Civile, fra i quali l’approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.

 

Nomina organo

di controllo

 

Obbligo - Il D.L. 118/2021 ha previsto lo slittamento alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 dell’introduzione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo di Srl e cooperative in base ai nuovi limiti ex art. 2477 c.c.

 

Revisori

enti locali

 

Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

 

Enasarco Firr

 

Riepilogo - Termine per l’invio, da parte della ditta mandante, all’agente o rappresentante dell’estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2022 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell’anno 2022.

 

Strutture

sanitarie private

 

Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2022.

 

Gestori

di servizi

di pubblica

utilità

 

Comunicazione - Termine di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2022.

 

Auto-trasportatori

 

Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2023.

Credito di imposta anche per il 2° trimestre 2023

  1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (aziende energivore ricomprese nell’elenco CSEA 2023) i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, …, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2023.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica autoprodotta dalle imprese energivore, di cui sopra, e dalle stesse autoconsumata nel 2° trimestre 2023.

 

  1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale (aziende Gasivore ricomprese nell’elenco CSEA 2023) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  1. Alle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale …, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

I codici tributo da utilizzare per il 2° trimestre 2023 saranno oggetto di prossima pubblicazione con successiva deliberazione dell’Agenzia delle Entrate, della quale vi daremo tempestiva informazione.

I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5  dell’articolo 4 (Capo I) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai  sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023

I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità  di  due ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  in  favore di  banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

Oneri Generali di Sistema elettrico PER UTENZE SOTTO I 16,5 kW

Attenzione: NON è stato prorogato l'annullamento delle aliquote relative agli Oneri Generali di Sistema elettrico per il 2° trimestre 2023 applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Pertanto per il 2° trimestre 2023 sono state riattivate le componenti tariffarie Asos e Arim per tutte le utenze elettriche (comprese le utenze domestiche).

 

Per ulteriori dettagli sulle modalità e sui limiti di applicazione dei crediti d’imposta vi invitiamo a leggere per intero i commi dal 2 all’ 8 dell’art.4 (capo I) della Decreto Legge n. 34 del 30 Marzo 2023 di cui questa nota informativa costituisce un sunto a titolo di solo promemoria.

 

Segnaliamo infine che nel 2° trimestre 2023 l’aliquota IVA sul Gas metano per usi civili e industriali rimane al 5%.

 


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