Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale e Finanziario di MARZO 2022

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  1. Richiesta del rimborso Iva annuale

Pag. 2

  1. Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali

Pag. 3

  1. Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000,00

Pag. 4

  1. Compensazione orizzontale del credito Iva

Pag. 5

  1. Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale

Pag. 6

  1. Check list Modello 730/Redditi PF 2023

Pag. 7

  1. Scadenze fiscali 2023

Pag. 9

  1. Domanda di adesione alla rottamazione-quater

Pag. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di marzo 2023

Pag. 13

 

 

In evidenza

 

BLOCCO CESSIONE DEI CREDITI E SCONTO IN FATTURA

 

  • Il D.L. 16.02.2023, n. 11 ha abrogato la possibilità di esercitare le opzioni per la cessione e/o l'ottenimento dello sconto in fattura, a decorrere dal 17.02.2023. Contestualmente è stata introdotta una clausola di salvaguardia che consente di continuare a esercitare l'opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 21, lettere a) e b) del D.L. 34/2020, con riferimento a tutti gli interventi, di cui al c. 2, per i quali, in data anteriore al 17.02.2023, risultino già presentati i titoli abilitativi o, nel caso dell’edilizia libera, siano iniziati i lavori.

 

Richiesta del rimborso Iva annuale

 

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. è pari a € 30.000 l’importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia. Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non “a rischio”. Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni, e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell’anno nel modello F24, non può superare il limite di € 2.000.000.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

Contribuenti Iva che intendono richiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale.

 

Società

non

operative

  • L’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva non è ammessa al rimborso per le società non operative, nè può costituire oggetto di compensazione o di cessione ai sensi dell’art. 5, c. 4-ter D.L. 70/1988. Il credito può essere solo riportato nell’anno successivo e utilizzato nelle liquidazioni Iva periodiche.
  • Se la società non operativa per 3 esercizi consecutivi effettua operazioni Iva inferiori all’ammontare dei ricavi presunti, il credito non potrà più essere “riportato in avanti” a scomputo dell’Iva a debito relativa ai periodi successivi.

 

MODALITÀ

DI RICHIESTA

 

Quadro VX

 

  • Consente la richiesta di rimborso del credito Iva mediante la presentazione della dichiarazione annuale.
  • La presentazione della dichiarazione annuale completa del rigo VX4 si configura, quindi, quale adempimento necessario al fine di consentire l’erogazione del rimborso.

 

 

 

 

 

Termini

 

La dichiarazione Iva 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2023 e 2.05.2023 (il 30.04 cade di domenica).

 

IPOTESI

DI RIMBORSO

 

Cessazione di attività.

 

Importi anche

inferiori

a € 2.582,28

 

 

 

 

Minore eccedenza detraibile del triennio.

 

 

 

 

 

 

Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate.

 

Importo minimo

€ 2.582,28

 

Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell’Iva a credito.

 

 

 

 

Operazioni non imponibili superiori al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

 

 

 

 

 

Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.

 

 

 

 

 

Operazioni non soggette all’imposta.

 

 

 

 

 

Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

 

 

 

 

 

Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente.

 

 

 

 

 

 

Se l’eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore.

 

 

Divieto di compensazione orizzontale

in presenza di debiti erariali

 

L’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali.

Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il codice tributo RUOL, da utilizzare nel modello F24 Accise, indicando la Provincia dell’ambito di competenza dell’Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.

Si ricorda che l’art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell’utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio.

 

LIMITAZIONE

ALLA

COMPENSAZIONE

DEI CREDITI

ERARIALI

 

Diritti iscritti

a ruolo

 

Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00.

 

Per le quali sia scaduto il termine di pagamento.

 

 

 

 

 

 

 

Vincolo

 

Il contribuente deve pagare, preventivamente, l’intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.

 

Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.

 

 

 

 

 

 

 

Crediti

erariali

interessati

 

  • Il divieto di compensazione opera in merito a:
  • imposte dirette (Irpef, Ires);
  • Irap;
  • addizionali alle imposte dirette;
  • Iva;
  • altre imposte indirette (es.: imposta di registro).

 

 

 

 

 

 

 

Compensazione

orizzontale

 

Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO

LIMITE

DI € 1.500,00

 

Limite

di € 1.500,00

 

Il limite è costituito dall’ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori.

 

In essere al momento del versamento.

 

 

 

 

 

 

 

Più cartelle

 

Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento.

 

 

 

 

 

 

 

Pagamento

parziale

 

In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.

 

 

 

 

 

 

 

Sanzione per

inosservanza

del divieto

 

In presenza di debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00, al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

 

Fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

 

 

Compensazione di crediti tributari (non Iva)

oltre € 5.000,00

 

L’art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis Codice Civile), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall’Iva l’obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo. La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni.

 

COMPENSAZIONE DEI

CREDITI

TRIBUTARI

 

Oggetto1

 

  • Crediti relativi a:
  • imposte sui redditi;
  • addizionali alle imposte sui redditi;
  • ritenute alla fonte;
  • imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  • Irap.

 

Per importi superiori

a € 5.000 annui

 

 

ò

 

 

 

 

Utilizzo in compensazione orizzontale.

 

 

 

 

 

Obbligo

 

Richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

 

In alternativa

 

 

Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

 

Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c.

 

 

 

 

 

LIMITE ALLE

COMPENSAZIONI

 

Orizzontale

 

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 2.000.000.

 

 

 

 

 

Verticale

 

La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo nè al visto di conformità.

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE

PREVENTIVA

DELLA

DICHIARAZIONE

 

La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

 

Non sono inclusi i crediti relativi alle ritenute alla fonte; pertanto, i crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta restano esclusi dall’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.

 

 

 

Tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

               

 

Nota1

Sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa.

  

 

Compensazione orizzontale del credito Iva

                                              

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l’apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. è inoltre disposto l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito compensato. In merito al rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore a € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l’esonero dall’applicazione del visto di conformità [art. 9-bis, c. 11, lett. b) D.L. 50/2017].

 

COMPENSAZIONE

DEL

CREDITO

IVA

 

  • Annuale
  • Infrannuale

 

Importi annui

fino a

€ 5.000,00

 

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva2.

 

Esempi

  • Il credito Iva 2022 può essere compensato dal 1.01.2023.
  • Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2023 può essere compensato dal 2.05.2023 - in quanto il 30.04 cade di domenica (termine di presentazione del modello Iva TR).

 

 

 

 

 

Importi annui

superiori

a € 5.000,001

 

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

 

Esempi

Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2023 è compensabile dal 12.05.2023 (con presentazione del modello Iva TR il 2.05.2023).

 

 

 

 

 

È richiesta l’apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

 

 

 

 

 

Modalità

 

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva.

 

Note

  • Per le società non operative, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d’imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, l’art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il divieto di compensare il credito che emerge dalla dichiarazione relativa all’anno in cui la società è qualificata come di comodo.
  • L’importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 2.000.000.
  1. Elevato a € 50.000 per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009], durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
  2. Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge.

 

 

Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale

 

Per le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 e la richiesta di rimborso in modalità semplificata vige il limite di € 2 milioni per la compensazione orizzontale (art. 34, c. 1, 1° periodo L. 23.12.2000, n. 388).

 

TIPOLOGIA DI

COMPENSAZIONI

 

Compensazione

verticale

 

  • Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a debiti e crediti riguardanti la medesima imposta e con precisi limiti temporali: si tratta della compensazione verticale (detta anche “interna”), disciplinata dall’art. 11 Tuir per le imposte dirette e dall’art. 30 D.P.R. 633/1972 per l’Iva.
  • Con la compensazione verticale si riporta un credito a un periodo successivo, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo.

 

 

 

 

 

Compensazione

orizzontale

 

i contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione “orizzontale” nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino a un ammontare annuo non superiore € 2 milioni (limite previsto dall’art. 34, c. 1 L. 23.12.2000, n. 388).

 

 

 

 

 

COMPENSAZIONE

ORIZZONTALE

AI FINI

IMPOSTE

DIRETTE

E IVA

 

  • Il limite della soglia massima annua di compensazione, che vale per anno di presentazione del modello F24 e non per anno di formazione del credito, opera cumulativamente per tutti i crediti d’imposta.
  • I crediti non utilizzati nel periodo sono rigenerati in dichiarazione.

 

 

 

  • è necessario rispettare i vincoli, nonché le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell’istituto della compensazione.
  • Si deve presentare preventivamente, quindi, la dichiarazione in caso di crediti relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap, di ammontare annuo superiore a € 5.000, essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti e l’apposizione del visto di conformità ovvero la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.

 

Sia il visto di conformità sia l’attestazione sono una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili. La differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia: il visto di conformità è rilasciato da un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile, ecc.), mentre l’attestazione è rilasciata soltanto dai soggetti ai quali è demandato il controllo contabile (ad esempio, revisori).

 

 

 

Sotto il profilo procedurale, per le partite Iva è necessario pagare il modello F24 che espone la compensazione mediante le procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, senza possibilità di utilizzare i normali canali bancari (art. 3, c. 2 D.L. 124/2019).

 

 

 

  • La compensazione orizzontale può essere effettuata:
  • dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a € 5.000; ovvero
  • dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità ovvero sottoscrizione, per importi superiori a € 5.000.

 Check list Modello 730/Redditi PF 2023

 

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2023 o il Modello Redditi PF 2023.

 

 

 

Sig.

 

 

Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2022 – Mod. 730/Redditi PF 2023

 

 

 

 

 

  • Copia dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell'anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte e dell’Imu e relative schede di calcolo (se nuovo cliente dello Studio).

 

 

No

  • Variazioni dati anagrafici - Dati nucleo familiare (residenza, familiari a carico, stato
    civile,
    composizione nucleo familiare, familiari conviventi, sostituto d'imposta, ecc.)

 

 

No

  • Contratti di locazione (copia contratti e importo canoni, opzioni per la cedolare secca).

 

 

No

  • Variazioni di terreni e/o fabbricati rispetto al 2021 (acquisti, vendite, ecc. - allegare eventuali rivalutazioni dei terreni) o che si prevedono di effettuare entro il 16.06.2023 (dati per Imu 1° semestre 2023).

 

 

No

  • Certificazioni redditi 2022 (redditi di lavoro dipendente, pensione, indennità INAIL, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o di mobilità, ecc.).

 

 

No

  • Certificazioni ritenute d'acconto subite per prestazioni occasionali, provvigioni, ecc.

 

 

No

  • Redditi diversi (prestazioni occasionali, provvigioni, dividendi su azioni, partecipazioni in altre società ed eventuali rivalutazioni, ecc.).

 

 

No

  • Redditi d'impresa o di lavoro autonomo (redditi di impresa e/o redditi di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza).

 

 

No

  • Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi per colf e baby-sitter (Contributi Inps gestione separata, Inail casalinghe, ecc.).

 

 

No

  • Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, spese per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica, fisioterapia, per acquisto di medicinali, ecc. (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto). Eventuali spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari a carico (dette spese devono essere documentate da fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche).

 

 

No

  • Spese veterinarie (se d’importo superiore a € 129,11; dette spese devono essere documentate da fatture, scontrini parlanti).

 

 

No

  • Quietanze interessi passivi su mutui ipotecari relativi ad immobili adibiti ad abitazione, su mutui contratti per interventi di ristrutturazione e su mutui agrari.

 

 

No

  • Spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale o per conciliazione controversie civili/commerciali.

 

 

No

  • Certificazioni assicurazioni vita e infortuni, anche relativi a familiari a carico, contributi previdenziali volontari, previdenza complementare.

 

 

No

  • Spese funebri.

 

 

No

  • Spese per rette di frequenza agli asili nido.

 

 

No

  • Spese per istruzione da scuole dell’infanzia a universitaria (tasse di: iscrizione/immatricolazione, esami di laurea, frequenza, corsi di specializzazione).

 

 

No

  • Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche, istituzioni religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, paesi in via di sviluppo, ONLUS, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, Fondazioni ITS Academy, ecc. (il pagamento di dette spese deve essere effettuato tramite mezzo tracciabile).

 

 

No

  • Spese sostenute nel 2022 per interventi di: recupero del patrimonio edilizio; risparmio energetico; “Bonus Verde”; “Superbonus”; “Bonus facciate”; “Bonus Sismico”; eliminazione barriere architettoniche; acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici.

 

 

No

 

 

 

 

 

 

Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2022 – Mod. 730/Redditi PF 2023 (segue)

 

 

 

 

 

  • Canoni di locazione pagati da: lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro, studenti universitari fuori sede, inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, relativi a contratti stipulati con regime convenzionale, oppure giovani fino a 31 anni.

 

 

No

  • Assegni periodici corrisposti al coniuge con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli.

 

 

No

  • Documentazione relativa a redditi ed oneri diversi da quelli sopra indicati.

Esempi: spese assistenza portatori di handicap e soggetti non autosufficienti, acquisto veicoli per disabili, attività sportiva per ragazzi, canoni/censi/livelli su immobili, abbonamenti trasporto pubblico, spese adozione, assicurazione contro calamità naturali, investimenti in start-up innovative, spese per i conservatori.

 

 

No

  • Crediti d’imposta.

Esempi: bonus vacanze, bonus “prima casa” under 36, bonus acqua potabile, bonus attività fisica adattata, bonus produzione elettricità da fonti rinnovabili.

 

 

No

  • Cessione crediti d’imposta.

 

 

No

  • Scelta destinazione 8 per mille …………………………………………………......................

 

 

No

  • Scelta destinazione 5 per mille …………………………………………………......................

 

 

No

  • Scelta destinazione 2 per mille (partiti politici) …….………………………………………….

 

 

No

  • Scelta destinazione 2 per mille (associazione culturale) ……………………………………..

 

 

No

  • Scadenza versamento imposte modello Redditi (ordinaria o posticipata di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%)

 

Giugno

 

Luglio

  • Rateazione saldo e acconto imposte: numero rate ………………………………………...

 

 

No

 

Il sottoscritto dichiara di avere consegnato allo Studio …………………………………… la documentazione sopra descritta e di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l’anno ……………, nonché di avere preso visione dell’informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

 

 

 

 

 

………………………………………

 

………………………………………….

 

……………………………………….

(Data)

 

(Firma interna)

 

(Firma cliente)

 

Il sottoscritto, dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio ……………………………….. circa le conseguenze derivanti dalla mancata compilazione del quadro RW e sull’obbligo di corrispondere l’imposta su immobili e attività finanziarie all’estero, in merito ai patrimoni detenuti all’estero al ………………..

 

dichiara:

 

  • di non possedere alcun bene immobile e/o mobile suscettibile di utilizzazione economica (gioielli, yacht, opere d’arte, ecc.), investimenti o attività all’estero e, quindi, esonera lo Studio dalla compilazione dei relativi quadri della dichiarazione dei redditi;
  • di possedere beni immobili e/o mobili, investimenti o attività all’estero e, quindi, chiede allo Studio di indicarli nella dichiarazione dei redditi.

 

 

 

 

 

 

………………………………………

 

 

 

……………………………………….

(Data)

 

 

 

(Firma cliente)

 

 

 

Scadenze fiscali 2023

 

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

 

 

Periodo di riferimento

Scadenza

Proroga

Spunta

Versamento

mensile Iva,

ritenute, contributi

Gennaio 2023

16.02.2023

 

T

Febbraio 2023

16.03.2023

 

£

Marzo 2023

17.04.2023

 

£

Aprile 2023

16.05.2023

 

£

Maggio 2023

16.06.2023

 

£

Giugno 2023

17.07.2023

 

£

Luglio 2023

21.08.2023

 

£

Agosto 2023

18.09.2023

 

£

Settembre 2023

16.10.2023

 

£

Ottobre 2023

16.11.2023

 

£

Novembre 2023

18.12.2023

 

£

Dicembre 2023

16.01.2024

 

£

Versamento

trimestrale

Iva, contributi fissi

Inps artigiani

e commercianti

1° trimestre 2023

16.05.2023

 

£

2° trimestre 2023

21.08.2023

 

£

3° trimestre 2023

16.11.2023

 

£

4° trimestre 2023

Iva solo soggetti trimestrali speciali

16.02.2024

 

£

Richiesta di rimborso -compensazione Iva

infrannuale – Mod. TR

1° trimestre 2023

2.05.2023

 

£

2° trimestre 2023

31.07.2023

 

£

3° trimestre 2023

31.10.2023

 

£

Elenchi Intrastat

Gennaio 2023

27.02.2023

 

T

Febbraio 2023

27.03.2023

 

£

Marzo 2023

1° trimestre 2023

26.04.2023

 

£

Aprile 2023

25.05.2023

 

£

Maggio 2023

26.06.2023

 

£

Giugno 2023

2° trimestre 2023

25.07.2023

 

£

Luglio 2023

25.08.2023

 

£

Agosto 2023

25.09.2023

 

£

Settembre 2023

3° trimestre 2023

25.10.2023

 

£

Ottobre 2023

27.11.2023

 

£

Novembre 2023

27.12.2023

 

£

Dicembre 2023

4° trimestre 2023

25.01.2024

 

£

Esterometro

e comunicazione

liquidazioni Iva

Comunicazione

liquidazioni Iva

2023

4° trimestre 2022

28.02.2023

 

£

1° trimestre 2023

31.05.2023

 

£

2° trimestre 2023

2.10.2023

 

£

3° trimestre 2023

30.11.2023

 

£

4° trimestre 2023

28.02.2024

 

£

OSS

4° trimestre 2022

31.01.2023

 

£

1° trimestre 2023

30.04.2023

 

£

2° trimestre 2023

31.07.2023

 

£

3° trimestre 2023

31.10.2023

 

£

IOSS

Dicembre 2022

31.01.2023

 

£

Gennaio 2023

28.02.2023

 

£

Febbraio 2023

31.03.2023

 

£

Marzo 2023

30.04.2023

 

£

Aprile 2023

31.05.2023

 

£

Maggio 2023

30.06.2023

 

£

Giugno 2023

1.08.2023

 

£

Luglio 2023

31.08.2023

 

£

Agosto 2023

30.09.2023

 

£

Settembre 2023

31.10.2023

 

£

Ottobre 2023

30.11.2023

 

£

Novembre 2023

31.12.2023

 

£

 

 

Periodo di riferimento

Scadenza

Proroga

Spunta

Comunicazioni

spese sistema

tessera sanitaria

Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, ostetriche,
infermieri, ottici, tecnici di radiologia medica e ottici per 2° semestre 2022

31.01.2023

22.02.2023

£

Spese veterinarie

16.03.2023

 

£

Spese 1° semestre 2023

2.10.2023

 

£

Presentazione

dichiarazioni

annuali

Invio telematico CU/2023

16.03.2023

 

T

Invio telematico Mod. Iva/2023

2.05.2023

 

£

Invio telematico Mod. 730/2023

30.09.2023

 

£

Invio telematico Mod. 770/2023

31.10.2023

 

£

Invio telematico Mod. Redditi e Irap

30.11.2023

 

£

Versamenti relativi

a Redditi - Irap - Iva

Saldo annuale Iva 2022

16.03.2023

È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.

£

  • Saldo 2022 e 1° acconto 2023 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive
  • Diritto C.C.I.A.A.

30.06.2023

 

£

 - oppure -

 

 

31.07.2023 + magg. 0,40%

 

£

2° acconto 2023 imposte e contributi,

cedolare secca e imposta sostitutiva

30.11.2023

 

£

Versamento acconto Iva 2023

27.12.2023

 

£

Imposta sostitutiva

rivalutazione TFR

Versamento saldo imposta sostitutiva

rivalutazione TFR (anno 2022)

16.02.2023

 

T

Versamento acconto imposta

sostitutiva 2023 rivalutazione TFR

18.12.2023

 

£

Altri adempimenti

Bonus pubblicità - Dichiaraz. sostit. investimenti 2022

31.01.2023

9.02.2023

£

Dichiarazione rispetto limiti aiuti di Stato Covid-19

31.01.2023

 

£

Versamento saldo Inail 2022 e primo acconto 2023

16.02.2023

 

£

Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)

28.02.2023

 

£

Opzione cessione credito/sconto in fattura spese 2022

16.03.2023

31.03.2023

£

Versamento tassa annuale libri sociali

16.03.2023

 

£

Versamento 1ª/unica rata regolarizzazione irregolarità formali (art. 1, c. 167 L. 197/2022)

31.03.2023

 

£

Versamento 1ª/unica rata ravvedimento speciale (art. 1, c. 174 L. 197/2022)

31.03.2023

 

£

Versamento 1ª/unica rata istituti definitori (art. 1, c. 220 L. 197/2022)

31.03.2023

 

£

Bonus pubblicità 2023 - prenotazione spese

31.03.2023

 

£

Annotazione contabile estromissione immobili ditta individuale

31.05.2023

 

£

Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione alberghi 2021 e 2020

30.06.2023

 

£

Versamento 3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione beni d’impresa 2020

30.06.2023

 

£

Versamento 2ª rata ravvedimento speciale

30.06.2023

 

£

Versamento 2ª rata istituti definitori

30.06.2023

 

£

Versamento 1ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)

30.06.2023

 

£

Versamento 1ª rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate (art. 1, c. 105 L. 197/2022)

2.10.2023

 

£

Versamento 3ª rata ravvedimento speciale

2.10.2023

 

£

Versamento 3ª rata istituti definitori

2.10.2023

 

£

Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2022 e al 1.01.2021

15.11.2023

 

£

Versamento1ª/unica rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023

15.11.2023

 

£

Versamento 1ª rata imposta sostitutiva estromissione beni immobili ditte individuali (art. 1, c. 106 L. 197/2022)

30.11.2023

 

£

Versamento 2ª rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate

30.11.2023

 

£

Versamento 4ª rata ravvedimento speciale

20.12.2023

 

£

Versamento 4ª rata istituti definitori

20.12.2023

 

£

 

Periodo di riferimento

Scadenza

Proroga

Spunta

Imposta di bollo

su documenti

informatici

Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche

2.05.2023

 

£

Versamento

imposta

di bollo

su fatture

elettroniche

1° trimestre 2023

31.05.2023

 

£

Se imposta 1° trimestre

è inferiore € 5.000

30.09.2023

 

£

2° trimestre 2023

30.09.2023

 

£

Se imposta di bollo del 1° e 2°
trimestre è inferiore a € 5.000

30.11.2023

 

£

3° trimestre 2023

30.11.2023

 

£

4° trimestre 2023

28.02.2024

 

£

IMU

Versamento acconto 2023

16.06.2023

 

£

Dichiarazione variazioni 2021 e 2022

30.06.2023

 

£

Versamento saldo 2023

18.12.2023

 

£

Versamento IVS

4° trimestre 2022 (fissi)

16.02.2023

 

£

1° trimestre 2023 (fissi)

16.05.2023

 

£

1° acconto 2023 (eccedenti minimale)

30.06.2023

 

£

1° acconto 2023 con maggiorazione 0,40%

(eccedenti minimale)

31.07.2023

 

£

2° trimestre 2023 (fissi)

21.08.2023

 

£

3° trimestre 2023 (fissi)

16.11.2023

 

£

2° acconto 2023 (eccedenti minimale)

30.11.2023

 

£

Versamento

contributi

Enasarco

(case mandanti)

Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2022

20.02.2023

 

£

Versamento FIRR maturato 2022

31.03.2023

 

£

Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2023

22.05.2023

 

£

Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2023

21.08.2023

 

£

Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2023

20.11.2023

 

£

  

 

Domanda di adesione alla rottamazione-quater

 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l’applicativo per presentare la domanda adesione alla rottamazione dei ruoli di cui all’art. 1 cc. 231 e ss. L. 197/2022. Si ricorda che per effetto dell’art. 1, c. 235 la domanda di adesione deve essere trasmessa con modalità esclusivamente telematiche entro il 30.04.2023.

Accedendo all’interno del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/) sono disponibili due modalità alternative per presentare la domanda di adesione: 1) on-line in area riservata e 2) on-line in area pubblica.

Nel caso in cui i carichi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, cc. 231-252 L. 197/2022 siano oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati ex L. 3/2012 o ex D.Lgs. 14/2019, la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.

Successivamente, l’agente della riscossione, entro il 30.06.2023, comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, entro il 31.07.2023 devono essere pagati tutti gli importi (se non rateizzati) oppure la prima rata.

 

DOMANDA

DI

ADESIONE

 

La domanda di adesione deve essere presentata con modalità esclusivamente telematiche entro il 30.04.2023.

 

 

 

 

 

Online

in area

riservata

 

Si accede all’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.

 

 

 

 

 

Si compila il form e si indicano le cartelle/avvisi che intendi inserire nella domanda di adesione.

 

 

 

 

 

Online in

area pubblica

 

Compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento e indicando e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE

DEGLI

IMPORTI DOVUTI

 

Entro il 30.06.2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente una l’ammontare degli importi dovuti e i moduli precompilati con la scadenza dei pagamenti.

 

 

 

 

 

MISURA

DELLA

DEFINIZIONE

 

  • I debiti possono essere estinti versando le somme dovute:
  • a titolo di capitale;
  • quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

 

 

 

  • Sono abbattuti e non devono essere versati:
  • gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni;
  • gli interessi di mora ex art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973;
  • le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (c.d. sanzioni civili, di cui all’art. 27, c. 1 D.Lgs. 46/1999);
  • gli aggi per l’agente della riscossione, ex art. 17 D.Lgs. 112/1999.

 

 

 

 

 

TERMINI DI

VERSAMENTO

 

  • Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 31.07.2023 oppure con un massimo di 18 rate (5 anni), così ripartite:
  • le prime 2 per un importo pari al 10% delle somme dovute, entro il 31.07.2023 (1ª rata) ed entro il 30.11.2023 (2ª rata);
  • le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, scadenti il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024.

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2023

 

cad. 2023

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Giovedì

2 marzo

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2023, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Mercoledì

8 marzo

 

Mod. 730

precompilato

 

Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2022, l’opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02 al 8.03.2023, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID.

 

Mercoledì

15

marzo

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, come le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Giovedì

16

marzo

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di febbraio 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2023.

 

 

Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Scad. 2023

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Giovedì

16

marzo

(segue)

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2022.

 

Assistenza

fiscale

 

Ricezione dei dati mod. 730-4 - Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2023 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico in caso di variazione dell’intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019).

 

Sostituti d’imposta

 

Certificazione Unica 2023 - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L’inoltro all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Certificazione

utili societari

 

Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2022.

 

Tassa

concessioni

governative

 

Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.

 

Mod. 730

precompilato

 

Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2022.

Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese funebri sostenute nel 2022, con riferimento a ciascun decesso.  Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell’asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2022. Banche e Poste devono inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2022 (D.M. Finanze 13.01.2016).

 

 

Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).

 

 

Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese veterinarie relative al 2022 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).

 

 

Spese scolastiche - I soggetti di cui all’art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all’Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).

 

 

Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denato deducibili o detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche. L’invio è obbligatorio a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022 per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000,00 (D.M. Finanze 3.02.2021).

 

Superbonus 110%

 

Comunicazione opzione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell’anno precedente (artt. 119-121 D.L. 34/2020 - provvedimento Agenzia Entrate 3.02.2022).

 

Crediti

d’imposta

energetici

 

Comunicazione - Termine entro il quale devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i crediti d’imposta energia maturati nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato (art. 1, c. 6 D.L. 176 2022).

 

Lunedì

20 marzo

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Sabato1

 25 marzo

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

 

Giovedì

30 marzo

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Bilancio

 

Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

Regolarizza-zione errori

formali

 

Versamenti - Entro il 31.03.2023 deve essere versata la 1ª o unica rata (art. 1, cc. 166 -173 L. 197/2022).

 

Ravvedimento

speciale

 

Versamento - Termine della 1ª o unica rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi precedenti ancora accettabili (art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022).

 

Regolarizza-zione omessi versamenti

 

Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata dovuta per regolarizzare l’omesso o carente versamento di rate dovute per acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale (art. 1, c. 219-221 L. 197/2022).

 

Credito d’imposta

per carburanti

in agricoltura

 

Utilizzo - Il credito di imposta per le spese sostenute per l’acquisto di carburanti utilizzato per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca effettuate nel 3° trimestre solare dell’anno 2022 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro la data del 31.03.2023 (art. 1, c. 51 L. 197/2022). Il disegno di legge di conversione del D.L. Milleproroghe sposta il termine al 30.06.2023.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Fringe benefit - Termine entro il quale effettuare il conguaglio contributivo dei fringe benefit erogati ai dipendenti oltre il limite di € 3.000 (Mess. Inps 4616/2022).

 

 

Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2022, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Lavoro agile

 

Per lavoratori fragili - Fino al 31.03.2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. Salute 4.02.2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento (art. 1, c. 306 L. 197/2022). Un emendamento al decreto Milleproroghe sposta il termine al 30.06.2023.

 

Firr

 

Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale. maturato nel 2022, relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico.

 

Bonus

pubblicità

 

Comunicazione - Entro il 31.03.2023 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2023.

 

Enti associativi

 

Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2022 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.

 

Erogazioni

liberali

alla cultura

 

Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno 2022 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].

 

Enti locali

 

Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2023-2025 degli enti locali (D.M. 13.12.2022).


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