L'Esperto risponde de Il Sole 24 Ore

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L'autore dott. Massimo Cavallari.

Riduzione finanziamento: penale estinzione anticipata

Ques.: N.  342554 - Rub. 810

TESTO QUESITO

Buongiorno,siamo una società di persone(persona giuridica) prossima al perfezionamento di un mutuo ipotecario fondiario(per liquidità),per quanto concerne la voce "spese per riduzione finanziamento" e "penale estinzione anticipata",la banca ci comunica che,verrà inserita una commissione addebitabile al mutuatario,in caso di accadimento di simili situazione.Tali condizioni,sono ritenute legittime,considerando il decreto bersani n.40 del 2/04/2007?Grazie gianluca caldironi bellaria igea marina(rimini)

 

RISPOSTA

 

Il cliente può rimborsare il mutuo ricevuto prima della scadenza contrattuale, in misura sia totale che parziale.

In forza della Legge 02/04/2007 n. 40, l’estinzione anticipata di un mutuo stipulato per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, non è più condizionato all’applicazione di penali, ossia al pagamento di una somma di denaro aggiuntiva rispetto al capitale che si intende restituire. Inoltre, esiste il divieto di inserire nel contratto di mutuo clausole che prevedono a carico del debitore una qualsiasi prestazione a favore della banca, e, qualora introdotte, tali previsioni devono sempre considerarsi nulle. In altri termini il citato provvedimento legislativo ha provveduto ad abolire le penali di estinzione anticipata totale o parziale limitatamente ai mutui contratti per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.

Nel caso del lettore la stipulazione del mutuo pare avere finalità diverse per cui la banca è legittimata ad inserire nel contratto e ad applicare consimili spese e/o penali per la riduzione o l’estinzione anticipata del finanziamento.