Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale e Finanziario di Giugno 2022

SOMMARIO

GIUGNO 2022

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Fattura elettronica per forfettari

Pag. 2

  1. Autodichiarazione aiuti di Stato

Pag. 3

  1. Versamento acconto Imu 2022

Pag. 4

  1. Diritto annuale Camera di Commercio 2022

Pag. 5

  1. Indennità una tantum di € 200,00 per lavoratori e pensionati

Pag. 6

  1. Sanzione a chi rifiuta pagamenti “POS”

Pag. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di giugno 2022

Pag. 8

 

 

In evidenza

  

MANCATA

TRASMISSIONE

DEI DATI DA PARTE

DEL SERVER RT

 

  • Nessuna sanzione in caso di mancata trasmissione, da parte del server RT, dei dati dei corrispettivi certificati e memorizzati presso i singoli punti-cassa a condizione che sia stato preventivamente comunicato il relativo stato di «fuori servizio».
  • La memoria delle singole casse, infatti, può essere utilizzata come registro di emergenza e non sussiste l’obbligo di successivo invio, né puntuale né massivo, dei dati registrati nel periodo di malfunzionamento.

  

Fattura elettronica per forfettari

 

A seguito della modifica apportata dall’art. 18 D.L. 36/2022 (decreto PNRR-2) all’art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015, sono stati eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1.07.2022 (prendendo a riferimento l’art. 6 D.P.R. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (c.d. soggetti minori):

  • rientranti nel “regime di vantaggio” (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98);
  • rientranti nel regime forfetario (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014);
  • che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 L. 16.12.1991, n. 398, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000,00.

L’obbligo di fatturazione elettronica scatterà unicamente per i soggetti precedentemente indicati, qualora l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno precedente (per il 2022 andrà preso a riferimento l’anno 2021), ragguagliati ad anno, siano stati superiori a € 25.000. Qualora, nell’anno precedente i compensi/ricavi siano stati inferiori a € 25.000 non vi sarà l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica. Infatti, l’obbligo, in tal caso scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 1.01.2024.

A seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti minori saranno tenuti anche:

  • alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
  • alla conservazione elettronica delle fatture;
  • all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo.

 

Tavola riepilogativa

 

Soggetti tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1.07.2022

 

 

 

Fattura elettronica

a seconda

dei soggetti coinvolti

nell’operazione1

Soggetto passivo Iva

residente ovvero stabilito

in Italia

Soggetto passivo Iva

nel regime forfettario

(art. 1, cc. 54-89,

L. 190/2014) ovvero

nel regime dei minimi

(art. 27, cc. 1 e 2

D.L. 98/2011)

Soggetto passivo Iva

produttore agricolo

in regime di esonero

(art. 34, c. 6

D.P.R. 633/1972)

Obbligo emissione

della fattura

elettronica

nei rapporti B2B

Fra soggetti

passivi Iva

 

Non vi è l’obbligo di emissione della fattura elettronica qualora il cessionario/committente soggetto passivo sia residente ovvero stabilito in un Paese diverso dall’Italia (Ue ovvero extra-Ue).

 

Qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente - 2021 (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a € 25.000.

 

Per i ricavi/compensi inferiori a € 25.000 l’obbligo scatterà dalle operazioni effettuate dal 1.01.2024.

No

Obbligo emissione

della fattura

elettronica

nei rapporti B2C

Nei confronti

di privati

consumatori

Qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente - 2021 (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a € 25.000.

 

Per i ricavi/compensi inferiori a € 25.000 l’obbligo scatterà dalle operazioni effettuate dal 1.01.2024.

No

Obbligo emissione

della fattura elettronica

nei rapporti B2PA

Nei confronti

della P.A.

Vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale.

Vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale.

Vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale.

Nota1

Per le operazioni per le quali vi è l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per il 2019, 2020, 2021 e 2022 (come da ultimo previsto dal D.L. 146/2021), vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico. La citata esclusione è applicabile anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

         

 

 

 

 

Autodichiarazione aiuti di Stato

 

L’Agenzia delle Entrate ha definito i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final. Lo stesso provvedimento ha previsto le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

 

ATTESTAZIONI

 

I soggetti beneficiari degli aiuti devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i 5 massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final.

 

 

 

  • Ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, gli operatori economici attestano inoltre, nell’autodichiarazione, le ulteriori condizioni, specificamente previste dalla predetta Sezione. In particolare, il beneficiario delle misure dichiara che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1.03.2020 e il 31.12.2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1.03.2020 e il 31.12.2021):
  • l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 e
  • l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70% (90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.

 

 

 

Il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell’aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura non può, in ogni caso, essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione.

 

 

 

COSTI FISSI

NON COPERTI

 

  • Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo, considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno.
  • Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

 

 

 

MASSIMALI

PER IMPRESA

UNICA

 

Sezione 3.1

€ 800.000 per gli aiuti ricevuti dal 19.03.2020 al 27.01.2021.

€ 1.800.000 per gli aiuti ricevuti dal 28.01.2021 alla data del 31.12.2021.

Sezione 3.12

€ 3.000.000 per gli aiuti ricevuti dal 13.10.2020 al 27.01.2021.

€ 10.000.000 per gli aiuti ricevuti dal 28.01.2021 al 31.12.2021.

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA

DI ATTO NOTORIO

PER GLI AIUTI

NELL’EMERGENZA

COVID-19

 

  • La dichiarazione è inviata dal 28.04.2022 al 30.06.2022 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, c. 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322, mediante:
  1. il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
  2. i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
  • Nello stesso periodo di cui sopra è possibile inviare una nuova dichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
  • A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
  • Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti, per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione di cui all’art. 3 del decreto, la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria, purchè il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli oggetto di monitoraggio.

 

 

 

 

 

  • Nella dichiarazione devono essere indicati, tra l’altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21.04.2004.
  • Gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 (30.11.2022).

 

 

Versamento acconto Imu 2022

 

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell’Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l’imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.

 

VERSAMENTO1

 

L’Imu è versata in 2 rate.

 

 

 

 

 

Acconto

Entro il

16.06.2022

 

L’imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente2.

 

 

 

 

 

Saldo

Entro il

16.12.2022

 

  • Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso, qualora pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 28.10; in mancanza, si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente (2020).
  • Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’anno in corso meno l’acconto versato.

 

 

 

 

 

  • è prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione, il 16.06, applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo, in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l’anno in corso fino a ottobre).
  • Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti modalità alternative:
  • modello F24;
  • bollettino di conto corrente postale;
  • piattaforma di cui all’art. 5 D. Lgs. 82/2005 (piattaforma PagoPA) e le altre modalità ivi previste.

 

Note

  1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.
  2. Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2022 il contribuente potrà (facoltà) fare riferimento alle delibere relative al 2022 anche per il pagamento della 1ª rata 2022.

 

2BEsempio

 

Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

 

 

 

Dati

Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l’intero anno da un solo proprietario.

  • Rendita catastale dell’abitazione = € 750,00
  • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50
  • Moltiplicatore = 160
  • Aliquota 2021 pari all’aliquota di base = 0,86%

Calcoli

Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)

126.000,00

x

Aliquota 2021

 

0,86%

x

Percentuale di possesso

 

100/100

x

Mesi di possesso

 

12/12

=

IMU annua

1.083,60

 

Acconto (entro

il 16.06.2022)

Imu dovuta in acconto (€ 1.083,60 x 50%) = € 54,80 (arrotondato)

542,00

 

           

 

Compilazione del modello F24

 

 

 

 

 

Diritto annuale Camera di Commercio 2022

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2021. Con proprio decreto del 12.03.2020 il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la maggiorazione del diritto annuale del 20%, per il finanziamento di progetti strategici. Tale maggiorazione si applica al montante già ridotto del 50%.

 

DIRITTO

DOVUTO

IN MISURA

PERCENTUALE

 

  • Società di

persone

  • Società di

capitali

  • Cooperative
  • Consorzi

 

Imprese già iscritte

Imprese

di nuova

iscrizione

Fasce di fatturato ai fini Irap dell’esercizio precedente

 

Da €

a €

Misure fisse e aliquote – da ridurre del 50%

 

0,00

100.000,00

€ 200,00
(misura fissa)

(+)

€ 100,00

(U.L. € 20,00)

1

100.000,01

250.000,00

0,015%

(+)

2

250.000,01

500.000,00

0,013%

(+)

3

500.000,01

1.000.000,00

0,010%

(+)

4

1.000.000,01

10.000.000,00

0,009%

(+)

5

10.000.000,01

35.000.000,00

0,005%

(+)

6

35.000.000,01

50.000.000,00

0,003%

(+)

7

50.000.000,01

-

0,001% (massimo

€ 40.000,00)

(+)

 

 

 

 

 

 

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

 

 

 

 

 

 

Riduzione

del 50%

per il 2022

 

Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.

 

 

 

 

 

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00 (U.L. € 20,00).                                                  

 

 

 

 

 

Anche l’importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

 

 

 

 

 

SOGGETTI

CHE IN VIA

TRANSITORIA

PAGANO IN

MISURA FISSA

 

Società semplice non agricola.

€ 100,00 (U.L. € 20,00)

 

Società tra avvocati.

 

Società semplice agricola1.

€    50,00 (U.L. € 10,00)

 

Soggetti iscritti al Rea.

€   15,00

 

 

 

 

DIRITTO DOVUTO

IN MISURA FISSA

 

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria.

€ 100,00 (U.L. € 20,00)

 

Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale.

€    44,00 (U.L. € 8,80)2

 

 

 

 

 

UNITÀ LOCALI

 

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all’unità di euro.

 

 

 

 

 

Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all’estero.             

 

€ 55,00

 

 

 

 

 

SEDI

SECONDARIE

 

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

 

 

 

Note

  1. Devono essere considerate “agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle “imprese agricole/imprenditori agricoli”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.
  2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all’unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.
                 

 

Indennità una tantum di € 200,00 per lavoratori e pensionati

 

Tra le misure adottate dal governo con il D.L. Aiuti (D.L. 17.05.2022, n. 50), in vigore dal 18.05.2022, per fronteggiare gli effetti della crisi in Ucraina vi è un’indennità una tantum pari a € 200 a favore di dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti. Per i lavoratori dipendenti il beneficio sarà erogato in via automatica nel mese di luglio 2022. L’indennità prevista per i lavoratori dipendenti e quella prevista per pensionati e altre categorie di soggetti non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

 

 

 

Beneficiari

Requisiti

Modalità di erogazione

Lavoratori dipendenti.1

Che abbiano beneficiato nel 1° quadrimestre 2022 dell’esonero contributivo dello 0,8% previsto dall’art. 1, c. 121 L. 234/2021 per almeno una mensilità.

Automatica per il tramite dei datori di lavoro.

Titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di assegno sociale, per invalidità civile, di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

  • Con decorrenza entro il 30.06.2022.
  • Con reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali, non superiore per l’anno 2021 a € 35.000.

D’ufficio dall’Inps o tramite l’ente previdenziale di riferimento.

Lavoratori domestici.

Che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18.05.2022.

  • Su domanda ai Patronati.
  • Erogazione dall’Inps.
  • Percettori di Naspi.1
  • Percettori di Discoll.1

Per il mese di giugno 2022.

D’ufficio dall’Inps.

Percettori di indennità di disoccupazione agricola.1

Indennità di disoccupazione percepita nel 2022 di competenza del 2021.

Titolari di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c.1

  • Con contratti attivi alla data del 18.05.2022.
  • Iscritti alla Gestione Separata.
  • Non titolari di trattamenti pensionistici e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • Con reddito derivante da tali rapporti non superiore a € 35.000 per l’anno 2021.

A domanda dall’Inps.

Beneficiari nel 2021 delle indennità ex artt. 10, cc. 1-9 D.L. 41/20211 e 42 D.L. 73/2021.

Si tratta delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

Automatica dall’Inps.

Lavoratori stagionali a tempo determinato e lavoratori intermittenti.1

  • Che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.
  • Con reddito derivante da tali rapporti non superiore a € 35.000 per l’anno 2021.

A domanda dall’Inps.

Lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo.1

  • Che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati.
  • Con reddito derivante da tali rapporti non superiore a € 35.000 per l’anno 2021.

Lavoratori autonomi privi di partita Iva non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.1

  • Che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 c.c.
  • Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno 1 contributo mensile.
  • I lavoratori devono essere già iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione Separata.

Incaricati delle vendite a domicilio.1

  • Con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000 e titolari di partita Iva attiva.
  • Iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione Separata.

Beneficiari del reddito di cittadinanza.

L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è già presente almeno 1 beneficiario delle indennità una tantum per dipendenti.

D’ufficio dall’Inps.

Nota1

Le indennità di € 200 saranno erogate successivamente all’invio delle denunce contributive mensili (UniEmens) del mese di luglio 2022.

       

 

  

 

Sanzione a chi rifiuta pagamenti “POS”

 

A seguito della modifica apportata dall’art. 18 del Decreto PNRR-2 (D.L. 30.04.2022, n. 36) all’art. 15, c. 4-bis D.L. 18.10.2012, n. 179, è stata anticipata al 30.06.2022 la decorrenza delle sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte di debito/credito.

La decorrenza delle sanzioni, prima della citata modifica normativa, era prevista a decorrere dal 1.01.2023.

Nel dettaglio, la citata disposizione normativa stabilisce che qualora un soggetto, che effettui attività di vendita di prodotti ovvero prestazioni di servizi (anche professionali), rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito/credito, sarà applicabile, dal 30.06.2022:

  • una sanzione fissa pari a € 30;
  • un’ulteriore sanzione del 4%, calcolata sul valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.

 

Tavola riepilogativa

 

 

 

 

 

 

Fino

al 29.06.2022

Dal 30.06.2022

Sanzioni

mancata

accettazione

POS

Nessuna sanzione in caso di mancata accettazione di tale modalità di pagamento.

Sanzione fissa pari a € 30, oltre al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.

  • Le sanzioni non sono, invece, applicabili nelle ipotesi in cui ricorrano casi di oggettiva impossibilità tecnica.
  • Si pensi, ad esempio, al terminale POS fuori uso o assenza di connessione Internet.

Oblazione

amministrativa

---

  • Non è possibile procedere al pagamento in misura ridotta, non essendo applicabile quanto disciplinato dall’art. 16 L. 689/1981 - c.d. oblazione amministrativa.
  • Tale istituto consente al contribuente, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari a 1/3 del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Accertamento

delle violazioni

---

  • L’accertamento delle violazioni è demandato a:
  • ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria;
  • organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (così come disciplinato dall’art. 13, c. 1 L. 689/1981).

 

 

 

Esempio n. 1

 

Sanzioni in caso di mancata accettazione moneta elettronica

 

 

 

Nell’effettuare una consumazione al bar del valore di € 2, l’avventore potrà pretendere di pagare con bancomat o carta. In caso di rifiuto, dal 1.07.2022, la sanzione sarà pari alla misura base pari a € 30, più il 4% del valore della transazione, per un totale di € 30,08.

 

 

 

Esempio n. 2

 

Sanzioni in caso di mancata accettazione moneta elettronica

 

 

 

Acquisto di un bene del valore di € 500: nel caso in cui la moneta elettronica, dal 1.07.2022, sia rifiutata, la sanzione è pari a € 30 di base, più il 4% di € 500, per un totale dovuto di € 50.

 

 

   

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2022

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Domenica

5 giugno

 

Sponsorizzazioni

sportive

 

Credito d’imposta - Termine di presentazione della domanda per fruire del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive 2021.

 

Venerdì

10 giugno

 

Bonus tessile moda

 

Comunicazione - Termine per la comunicazione all’Agenzia Entrate al fine di fruire del bonus tessile, moda e accessori per il 2021 (provv. Ag. Entrate 26.11.2021).

 

Mercoledì

15 giugno

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Società

benefit

 

Credito d’imposta - Termine di presentazione delle istanze per la richiesta del credito d’imposta in relazione alle spese di costituzione o trasformazione in società benefit (D.L. 34/2020, decreto direttoriale 4.05.2022).

 

Giovedì

16 giugno

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di maggio 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2022.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

IMU

 

Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell’Imu complessivamente dovuta per il 2022, mediante il modello F24.

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 18ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2021.

 

Ragionieri

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento della 3a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2022.

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Lunedì

20 giugno

 

Contributo

a fondo perduto

 

Ristorazione collettiva - Termine di presentazione dell’istanza per accedere al contributo a fondo perduto ex art. 43-bis D.L. 73/2021 (comunicato Ag. Entrate 3.05.2022).

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Sabato

25 giugno

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Mercoledì

29 giugno

 

Imposte

dirette

 

Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06.

 

Giovedì

30 giugno

 

Imposte

dirette

 

Mod. Redditi 2022 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2021 e/o del 1° acconto 2022 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2022) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2021 o entro il mese di febbraio 2022, senza maggiorazione.

 

 

Irap 2022 - Termine di versamento del saldo 2021 e del 1° acconto 2022 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), senza maggiorazione.

 

 

Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2021 e di 1° acconto 2022, senza maggiorazione.

 

 

Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.

 

 

Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2021 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.

 

 

Mod. Redditi 2022 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2022 per le persone fisiche non obbligate all’invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2021 al 28.02.2022.

 

 

Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).

 

Cedolare secca

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.

 

Isa

 

Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

 

Immobili all’estero

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2021 e 1° acconto 2022, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).

 

Attività

finanziarie

all’estero

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2021 e 1° acconto 2022, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).

 

Riallineamento valori fiscali

in caso

di operazioni

straordinarie

 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.

 

Riconoscimento

maggiori valori

attribuiti in

bilancio

 

Imposta sostitutiva - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d’aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).

 

Riallineamento per società

in consolidato

o trasparenza

 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).

 

Rivalutazione quote e terreni

 

Versamento - Termine per il versamento della rata dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2020 ovvero alla data del 1.01.2021.

 

Rivalutazione beni d’impresa

 

Versamento - Termine di versamento della 2ª rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020.

 

Diritto annuale

C.C.I.A.A.

 

Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

 

Imposta di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 3ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Giovedì

30 giugno

(segue)

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Versamento - Versamento Iva anno 2021 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2022, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2022.

 

Associazioni

e società

sportive

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 14ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022. La L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022.

 

 

Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 4ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.

 

Imposta di

registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

IMU

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l’anno 2021.

 

Contratto

di locazione

breve

 

Comunicazione - Entro il 30.06.2022 deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2021, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

 

Tari

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Ris. Dip. Fin. 2/2019).

 

Canone RAI

 

Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2022 ed entro il 30.06.2022 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2022 (Provv. Ag. Entrate 21.04.2016).

 

Autotrasporto

 

Rimborso accise - Termine di presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2021 (D.P.R. 277/2000).

 

Contributi

pubblici

 

Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2022 con riferimento all’annualità 2021 (D.L. 34/2019).

 

Imposta di

soggiorno

 

Dichiarazione - Entro il 30.06.2022 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d’imposta di soggiorno per il 2020 e 2021 mediante il modello ex D.M. 29.04.2022.

 

Aggregazioni aziendali

 

Incentivi - è esteso alle operazioni effettuate entro il 30.06.2022, l’incentivo alle aggregazioni aziendali di cui alla legge di Bilancio 2021 che consente al soggetto risultante da un’operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (Art. 1, cc. 70, 71 L. 234/2021).

 

Web tax

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sui servizi digitali (web tax) 2021.

 

Contributo

straordinario

caro bollette

 

Versamento - Entro il 30.06.2022 è previsto il versamento del contributo, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (art. 37 D.L. 21/2022).

 

Irap

 

Versamento - Termine di versamento dell’Irap sospesa ex D.L. 34/2020 in caso di superamento dei limiti previsti (D.L. 228/2021).

 

Aiuti di Stato

 

Autodichiarazione - Termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello di dichiarazione sostitutiva per le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 (provv. Ag. Entrate 27.04.2022).

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, del saldo 2021 e acconto 2022 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.

 

 

Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2021 e del 1° acconto per il 2022, senza maggiorazione.

 

 

Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2022 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Dottori

commercialisti

 

Adempimenti - Termine di versamento della 3ª rata delle eccedenze 2021 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2021.

 

ota1

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.20

 

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