Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario di Agosto Settembre: agevolazioni, contributi e fiscalità per le aziende

 

 

IN EVIDENZA

  • Notizie in sintesi: bando Mise formazione 4.0  contributo del 70% sulle spese del personale in formazione, Bando Brevetti Disegni e Modelli, Imprenditoria Femminile, Bando imprese artigiane in Veneto

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APPROFONDIMENTI

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STRUMENTI

OPERATIVI

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AMMINISTRAZIONE

E CONTABILITÀ

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NON SOLO IMPRESA

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AGEVOLAZIONI

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SCADENZARIO

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IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

 

E’ stato pubblicato il decreto attuativo del bando del MISE Formazione 4.0, molto interessante e vantaggioso per le aziende e i professionisti con dipendenti https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/credito-d-imposta-formazione-4-0?fs=e&s=cl?utm_source=pocket_mylist)

 

Lo Studio Cavallari è revisore accreditato presso l’ente autorizzato per ottenere lo sgravio del 70% dei costi del personale e della formazione, con piattaforma strutturata per certificare le competenze acquisite. Tutta la documentazione viene preparata dall’ente formatore previo ottenimento di cedolini, quietanze e presenze:

  • Scheda Sinottica Bando
  • 00 AnalisiFabbisogniF40 --> da compilare con l'azienda
  • 01 CatalogoFormativo_Formazione_4.0_1 --> elenco indicativo di argomenti per ciascun tema ammissibile (tra cui scegliere)
  • 02 ChecklistDocumentiFormazione4.0 --> documentazione che dovremmo produrre per la gestione e rendicontazione del progetto
  • 03 CalcoloCreditoFormazione4.0 --> foglio di calcolo per stimare il credito in base alle spese ipotizzate

Bandi per Brevetti e Disegni

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato due bandi per favorire i progetti di valorizzazione dei brevetti e disegni o modelli da parte delle PMI italiane.

Vi possono partecipare le imprese che sono, rispettivamente, titolari di brevetto per invenzione concesso in Italia successivamente al 01/01/2019 (o di domanda successiva al 1/01/2020 con esito non negativo) oppure titolari di un disegno/modello registrato a decorrere dal 1° gennaio 2020.
 

Brevetti+: 30 milioni per i progetti di valorizzazione dei brevetti

Lo scopo del bando è favorire per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

Il contributo è pari all'80% della spesa, fino ad un massimo di 140.000 euro.

Possono partecipare le PMI che sono:

a) titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2019 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all'UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2019.

b) sono titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/2020 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo";

c) titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/2020, con il relativo rapporto di ricerca con esito "non negativo", che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

 

I servizi che possono essere oggetto di contributo riguardano:

Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept)

  • studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto);
  • progettazione produttiva,
  • studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un'ottica di incremento del valore del TRL;
  • progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al ciclo produttivo;
  • analisi e definizione dell'architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso;
  • test di produzione;
  • rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.

Organizzazione e sviluppo

  • servizi per la progettazione organizzativa;
  • organizzazione dei processi produttivi;
  • servizi di IT Governance;
  • analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
  • definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.

Trasferimento tecnologico

  • predisposizione accordi di segretezza;
  • predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
  • contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);

 Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 27 settembre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Si tratta di un bando a sportello in cui le risorse sono assegnate in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

 

Disegni+: 14 milioni per i progetti di valorizzazione dei disegni e modelli

Lo scopo del bando è favorire per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.

Il contributo è pari all'80% della spesa, fino ad un massimo di 60.000 euro.

Possono partecipare le PMI che sono:

titolari di un disegno/modello registrato a decorrere dal 1° gennaio 2020, in corso di validità, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l'Italia.

I servizi che possono essere oggetto di contributo riguardano:

 

  1. ricerca sull'utilizzo di materiali innovativi (inclusi materiali che derivano da riutilizzo, materiali riciclati e simili);
  2. realizzazione di prototipi;
  3. realizzazione di stampi;
  4. consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno;
  5. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;
  6. consulenza specializzata nell'approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato);
  7. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti).

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9:30 dell'11 ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Si tratta di un bando a sportello in cui le risorse sono assegnate in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
 

Imprese artigiane venete: contributi a fondo perduto per sostenere gli investimenti
 
E' stato pubblicato un nuovo bando regionale per sostenere gli investimenti, l'innovazione e la capacità di sviluppo di prodotti e servizi.
Possono partecipare tutte le imprese artigiane con una sede operativa in Veneto.
Le spese ammissibili sono:

  1. macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature, inclusi beni materiali e immateriali funzionali ai processi di Industria 4.0.
  2. autocarri a esclusivo uso aziendale (purché euro 6 e ad alimentazione non esclusivamente diesel o benzina) - spesa ammissibile forfetaria di 10.000 euro.
  3. software e realizzazione di sistemi di e-commerce
  4. opere murarie e di impiantistica vincolate alla presenza di spese rientranti nella voce a). Rientrano in questa voce: 1) opere edili/murarie, ricadenti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia non subordinati a permesso di costruire; 2) spese per impianti elettrici, idrico-sanitari, di riscaldamento, di climatizzazione e antintrusione e di videosorveglianza;
  5.  spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili: sono agevolabili nel limite massimo di euro 8.000 per impianti fino a 20 kW e di euro 20.000 per impianti superiori a 20 kW.

L'aiuto consiste in un contributo a fondo perduto pari al 40% della spesa:

  • nel limite massimo di € 100.000 su una spesa pari o superiore a € 250.000;
  • nel limite minimo di € 10.000 corrispondenti a una spesa pari a € 25.000

I progetti (e le relative spese) devono essere realizzati tra il 1 settembre 2022 e il 2 ottobre 2024.
 
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 di martedì 06 settembre 2022, fino alle ore 12.00 di giovedì 29 settembre 2022.

 

SANATORIA

BONUS R&S

 

  • L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il programma necessario per la presentazione dell’istanza di accesso alla procedura di riversamento spontaneo inerente ai tax credit relativi ai periodi d’imposta 2015-2019.
  • La domanda telematica deve essere presentata entro il 30.09.2022. Il versamento dell’importo è dovuto nella prima o unica rata entro il 16.12.2022, mentre, in caso di dilazione, la seconda rata sarà entro il 16.12.2023 e la terza entro il 16.12.2024.
  • L’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento n. 259689/2022, ha diffuso, oltre al software, anche le specifiche tecniche.

 

INDENNITÀ

UNA TANTUM

200 EURO

LAVORATORI

AUTONOMI

 

  • Il decreto attuativo dell’indennità una tantum da 200 euro, prevista dal D.L. 50/2022 per i lavoratori autonomi e i professionisti (non pensionati) iscritti alle Casse di previdenza che, nell'anno d'imposta 2021, non hanno superato € 35.000,00 di reddito prevede che lo stesso sarà corrisposto non automaticamente, bensì previo invio della domanda.
  • L'Inps e gli enti privati procederanno all'erogazione del bonus seguendo l'ordine cronologico delle istanze presentate e accolte, una volta verificato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio.

 

 

 

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LETTERE

DI COMPLIANCE

PER DICHIARAZIONE

IVA OMESSA

 

  • L’Agenzia delle Entrate ha effettuato, negli ultimi mesi, controlli incrociati sui dati delle fatture elettroniche, dell’esterometro e dei corrispettivi giornalieri, e ha dato inizio alla campagna che si sostanzierà nell’invio di lettere di compliance ai contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione Iva.
  • Sarà possibile provvedere alla sua presentazione entro i 90 giorni dalla scadenza originaria, ovvero entro il 29.07.2022, con una riduzione delle sanzioni dovute nella misura di 1/10 del minimo.
  • Entro la medesima data, se avranno omesso il quadro VE o commesso altre irregolarità, potranno presentare una dichiarazione integrativa, con la riduzione delle sanzioni nella misura di 1/9 del minimo.
  • L’esclusione della possibilità di applicare il ravvedimento scatta solamente alla notifica di atti di liquidazione, di irrogazione sanzioni, di accertamento, oppure al ricevimento di comunicazioni di irregolarità.

 

SANZIONI PER POS

E FRODI

SU BONUS EDILIZI

 

  • La Guardia di Finanza ha diramato ai propri reparti territoriali le istruzioni per l’attività di controllo su Pos e bonus edilizi.
  • Per i pagamenti elettronici è stato chiarito che le sanzioni scatteranno solamente se il consumatore si vede negare il pagamento elettronico dal commerciante, dall’esercente o dal professionista. Di conseguenza, se uno di questi soggetti non ha il Pos, ma il cliente non chiede di poter pagare con carta o bancomat, non sussistono le condizioni per l’applicazione delle sanzioni.
  • Inoltre, tali sanzioni saranno applicabili solamente se non si accettano pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate e non anche con altri strumenti alternativi al contante.
  • All’accertamento della violazione possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Dopo la contestazione della violazione, sarà trasmesso al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione il rapporto con la prova delle contestazioni eseguite. Tutte le violazioni ravvisate insieme all’importo della sanzione applicata saranno registrate all’interno del software Ares della Guardia di Finanza.

 

NUOVA DILAZIONE

DEBITI FISCALI

 

  • Le nuove istanze di dilazione non devono necessariamente riguardare la totalità dei carichi affidati all’agente della riscossione, ma possono avere ad oggetto, separatamente, le singole partite a ruolo. Pertanto, la decadenza da uno dei piani di rientro non pregiudica né la conservazione degli altri né la possibilità di chiedere una nuova rateazione per carichi diversi da quelli decaduti. Il limite di debito, sempre riferito a ciascuna istanza, al di sotto del quale non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore è raddoppiato, da € 60.000,00 a € 120.000,00.
  • La causa di decadenza dal piano, inoltre, passa da 5 a 8 rate non pagate. Allo stesso tempo, chi decade dalla rateazione non può in alcun caso dilazionare nuovamente il debito scaduto.

 

DETRAZIONE

PER TEST COVID

 

  • L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una guida sugli sconti fiscali da utilizzare nella dichiarazione dei redditi (730 o Redditi) 2022, per individuare i documenti che il contribuente deve presentare al Caf o al professionista abilitato.
  • È stato chiarito che è consentita la detrazione dei costi per l’acquisto di tamponi e test per il Covid, anche se pagati in contanti, sempre che siano effettuati in farmacia o in laboratori pubblici. Al contrario, se sono eseguiti in strutture private, non accreditate al Sistema sanitario nazionale, è necessario che siano pagati in maniera tracciabile.
  • Inoltre, è stata confermata la detraibilità delle spese pagate in contanti relative alle prestazioni rese da soggetti convenzionati con il SSN, estendendo la regola anche a medici di base e pediatri.
  • Infine, si precisa l’esclusione dal pagamento tracciato dei servizi delle farmacie.

 

COMPENSAZIONE

CON LE CARTELLE

DELLA PA

 

  • Le modifiche apportate dall’art. 20-ter del Decreto Aiuti all’art. 28-quater D.P.R. 602/1973 hanno, di fatto, messo a regime la norma sulla compensazione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione con i debiti a ruolo; nella compensazione sono compresi anche i crediti per prestazioni professionali. Tali modifiche hanno efficacia dal 16.07.2022.
  • Più in particolare, la norma prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per carichi affidati all’agente della riscossione e riportati in cartelle di pagamento, quali avvisi di addebito Inps e avvisi di accertamento esecutivi.

 

 

APPROFONDIMENTO

Imposta di bollo su fattura elettronica

Dal 2021 il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 250, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l’importo dell’imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 250, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11.

La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

La soglia prevista per il differimento del versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dell’imposta di bollo dovuta per i primi 2 trimestri dell’anno è stata innalzata da € 250 a € 5.000 dal decreto Semplificazioni, con decorrenza dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1.01.2023. Pertanto, dal 2023, se l’importo da versare per le fatture emesse nel primo trimestre non supererà € 5.000, il bollo potrà essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30.09); se l’importo da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non sarà superiore, complessivamente, a € 5.000, il bollo potrà essere versato entro il 30.11.

 

Trimestre

Comunicazione
dati da parte
di Agenzia Entrate1

Scadenza

di versamento2

Verifica della

soglia di importo

da versare

Integrazione

delle fatture

senza bollo

da parte di

Agenzia Entrate3

Variazione dati

da parte del

contribuente4

1° trimestre

15.05

31.05

Termine spostato al 30.09 se imposta primo trimestre è inferiore a € 2505.

15.04

30.04

Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a € 2505.

2° trimestre

20.09

30.09

Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a € 2505.

15.07

10.09

3° trimestre

15.11

30.11

-

15.10

31.10

4° trimestre

15.02

28.02

-

15.01

31.01

 

Note

  1.  
  • Entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta nonché in base alle integrazioni.
  • Per il 2° trimestre, il termine è prorogato al 20.09.
  1.  

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.

  1.  

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

  1.  
  • Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l’ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia.
  • Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
  1.  

€ 5.000 per le fatture emesse dal 1.01.2023.

 

 

 

Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

Nel modello previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, effettuate ai sensi dell’art. 1, cc. 1 e 1-bis, D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4 D.P.R. 633/1972. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre. Il Decreto Semplificazioni ha spostato dal 16.06 al 30.09 il termine di invio della Lipe del secondo trimestre; per gli altri trimestri, la comunicazione continua a dover essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

L’obbligo di invio sussiste anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

 

INFORMAZIONI

DA

TRASMETTERE

 

  • Il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” è composto da:
  • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  • il quadro VP (per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto quadro)1.
  • Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell’allegato “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione”.

 

 

 

TERMINI

 

Prima del 22.06.2022

Dal 22.06.2022

Gennaio-febbraio-marzo:

31.05

Gennaio-febbraio-marzo:

31.05

Aprile-maggio-giugno:

16.09

Aprile-maggio-giugno:

30.09 

Luglio-agosto-settembre:

30.11

Luglio-agosto-settembre:

30.11

Ottobre-novembre-dicembre:

28.02 dell’anno successivo

Ottobre-novembre-dicembre:

28.02 dell’anno successivo

 

 

 

MODALITÀ

DI

TRASMISSIONE

 

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti abilitati, secondo le modalità descritte nell’allegato “Modalità di trasmissione dati”.

 

 

 

I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

 

 

 

MESSA

A

DISPOSIZIONE

DEI DATI

 

I dati acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, nonché per valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

 

 

 

Le informazioni relative alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’Iva da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese disponibili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

SOGGETTI

ESONERATI

 

Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).

 

Nota1

I contribuenti che effettuano esclusivamente liquidazioni periodiche mensili dovranno compilare 3 moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre).

 

 

Nuove esclusioni dagli ISA per il 2021

Nella Gazzetta Ufficiale 13.05.2022, n. 111 è stato pubblicato il D.M. Economia 29.04.2022, riguardante l’approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2021. Queste modifiche rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

In particolare, con il decreto è stata approvata la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale: la metodologia statistico-economica utilizzata e i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, tengono conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus. In presenza di cause di esclusione, ancorché il contribuente dovendo compilare il mod. ISA raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente ad ottenere i benefici premiali, non è possibile accedervi (Circ. Ag. Entrate n. 16/E/2020).

 

CAUSE

DI ESCLUSIONE

COVID

 

Contribuenti

che hanno

subito una

diminuzione

dei ricavi

2021/2019

di almeno

il 33%

 

  • Gli Indici non sono applicabili dai soggetti che hanno subito una diminuzione dei:
  • ricavi 2021 di cui all’art. 85, c. 1 esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) Tuir (cessioni / prestazioni di servizi alla cui produzione / scambio è diretta l’attività d’impresa e cessioni di materie prime e sussidiarie / semilavorati / altri beni mobili con esclusione di quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione);
  • compensi 2021 di cui all’art. 54, c. 1 Tuir;

di almeno il 33% rispetto a quelli del 2019.

 

 

 

 

 

  • In particolare, occorre, in sede di dichiarazione dei redditi, verificare la diminuzione dei ricavi/compensi, confrontando i ricavi 2021 con quelli del 2019; il decreto fa riferimento a ricavi e compensi e non al fatturato.
  • Deve comunque essere compilato il modello ISA per la sola acquisizione dati.
  • Si indica, al rigo RF1 - RG1 - RE1, mod. Redditi 2022, il codice 15.

 

 

 

 

 

Contribuenti

che hanno

aperto

la partita Iva

dal 1.01.2019

 

Gli Indici non sono applicabili dai soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1.01.2019.

 

 

 

 

 

  • Erano già esonerati per il 2019 poichè usufruivano dell’esonero previsto per il 1° anno di esercizio dell’attività; successivamente sono stati esonerati anche per l’anno 2020.
  • Infine, si è stabilito di proseguire con l’esonero anche per l’anno 2021 (in pratica sono esonerati dagli ISA per i primi 3 periodi di imposta, 2019, 2020 e 2021).
  • Deve comunque essere compilato il modello ISA per la sola acquisizione dati.
  • Si indica, al rigo RF1 - RG1 - RE1, mod. Redditi 2022, il codice 16.

 

 

 

 

 

Contribuenti

esercenti

specifiche

attività

 

Gli Indici non sono applicabili dai soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella tabella 2 allegata alle “Istruzioni parte generale ISA”.

 

 

 

 

 

  • Deve comunque essere compilato il modello ISA per la sola acquisizione dati.
  • Si indica, al rigo RF1 - RG1 - RE1, mod. Redditi 2022, il codice 17.

 

 

 

 

 

Sospensione feriale dei termini in materia tributaria

Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. é prevista, tuttavia, un’eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale. Tale periodo decorre dal 1.08 al 31.08. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l’obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva.

 

TERMINI

ORDINARI

PER

PROPORRE

IL RICORSO

 

  • Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
  • La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

 

 

 

Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il giorno finale (il “60° giorno”).

 

 

 

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

 

 

La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo si applica, altresì, ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata del sabato.

 

 

Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine.

 

SOSPENSIONE

FERIALE

DEI TERMINI

 

  • Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie è sospeso di diritto:
  • dal 1.08;
  • al 31.08.

 

 

Di ciascun anno.

 

 

 

 

Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

 

  • Il giorno 1.09 deve essere incluso nel conteggio dei termini.
  • Dal giorno 1.09 (compreso) iniziano a decorrere i termini.

 

 

 

Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni).

 

 

 

Scadenze

escluse

 

  • Poiché la sospensione feriale riguarda i “termini processuali”, la stessa non si estende ai termini aventi natura amministrativa, ossia alle scadenze concernenti, ad esempio:
  • adesione ai Pvc;
  • termini relativi a fasi precedenti il contenzioso;
  • notifica avvisi di accertamento;
  • notifica avvisi di liquidazione;
  • notifica cartelle di pagamento.
             

 

 

STRUMENTI OPERATIVI

Check list contributi e altri aiuti

 

Si presenta una check list per il monitoraggio dei principali aiuti Covid percepiti dai clienti, a supporto dell'attività degli studi professionali.

 

 

 

Contribuente

 

Anno

 

 

Tipologia

Importo

Richiesto

Incassato

Data

Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo - Esenzione 2021 Imu per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

Art. 78, c. 3

D.L. 104/2020

 

¨

¨

 

Esenzione 1ª rata Imu 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili”.

Art. 1, c. 599

L. 178/2020

 

¨

¨

 

Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico.

Art. 1, c. 602

L. 178/2020

 

¨

¨

 

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici.

Art. 1

D.L. 41/2021

 

¨

¨

 

Contributo a fondo perduto per le start-up.

Art. 1-ter

D.L. 41/2021

 

¨

¨

 

Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da Covid-19.

Art. 5

D.L. 41/2021

 

¨

¨

 

Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI.

Art. 6, c. 5

D.L. 41/2021

 

¨

¨

 

Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria - Esenzione prima rata Imu per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4).

Art. 6-sexies

D.L. 41/2021

 

¨

¨

 

Contributo a fondo perduto automatico.

Art. 1, cc. da 1 a 4

D.L. 73/2021

 

¨

¨

 

Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali.

Art. 1, cc. da 5 a 15

D.L. 73/2021

 

¨

¨

 

Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a € 10 milioni.

Art. 1, c. 30-bis

D.L. 73/2021

 

¨

¨

 

Estensione credito d'imposta per canoni di locazione.

Art. 4, cc. da 1 a 2

D.L. 73/2021

 

¨

¨

 

Estensione credito d'imposta per canoni di locazione.

Art. 4, c. 2-bis

D.L. 73/2021

 

¨

¨

 

Altro …………………………………………..

…………………….

 

¨

¨

 

 

Il sottoscritto, dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio ................................................ circa le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata indicazione nel modello Redditi delle somme percepite a titolo di contributi a fondo perduto inerenti la pandemia Covid-19

dichiara

di non avere richiesto o ricevuto altri contributi a fondo perduto oltre quelli indicati nel presente prospetto.

 

Luogo e data

…………………………………….

 

Firma cliente

…………………………………….

 

 

 

L’art. 66, c. 5 Tuir prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi. Con comunicato del Mef 28.06.2022 sono state rese note le misure applicate per il 2021, che sono di € 55,00 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore o dai soci oltre il Comune in cui ha sede l’impresa e di € 19,25 per quelli effettuati all’interno del Comune. Alle medesime imprese compete l’ulteriore deduzione, in misura forfetaria annua di € 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, c. 3 Tuir. Ai sensi del c. 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di € 59,65 al giorno, elevate a € 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

 

DEDUZIONI

PER

IL 2021

 

Forfetarie

giornaliere per

trasporti effettuati

dall’imprenditore

o dai singoli soci

di società di persone

Per spese

non documentate

 

Per trasporti nel Comune in cui ha sede l’impresa: € 19,25 (pari al 35% della tariffa prevista per i trasporti oltre il Comune).

 

Soggetti esclusi

Sono escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

 

 

 

 

 

 

Per trasporti oltre il Comune ha sede l’impresa: € 55,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfetaria annua

per autoveicoli

e motoveicoli

 

Per ogni autoveicolo e motoveicolo fino a Kg. 3.500: € 154,94.

 

Anche per beni in leasing.              

 

 

 

 

 

 

 

Forfetarie

per trasferte

dei dipendenti

Al netto delle spese di viaggio

e trasporto

 

Trasferte fuori dal territorio
comunale: importo giornaliero
€ 59,65.

 

  • Indipendentemente della forma giuridica e dal regime contabile adottato.
  • In alternativa alla deduzione analitica delle spese di trasferta.

Resta comunque ferma l’ulteriore deduzione delle spese di viaggio e trasporto rimborsate a piè di lista.

 

 

 

 

 

 

Trasferte all’estero: importo giornaliero € 95,80.

 

                 

 

Esempio

 

Prospetto delle deduzioni forfetarie per trasporti effettuati dall’imprenditore

 

 

 

12345

 

RSSMRA44P07C118R

 

0123450789

 

MI

 

Milano

 

Via Roma, n. 50

 

Trasporti Express di Rossi Mario

 

Mario Rossi

 

Milano, 31.12.2021

 

 

IMPRESE AUTORIZZATE ALL’AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI

Prospetto delle deduzioni forfetarie (art. 66, c. 5 Tuir)

 

 

Dati identificativi della ditta

 

Denominazione …………………………………………………..

 

Sede dell’impresa: …………………………………………….…

 

Comune …………………………………. Provincia …………..

 

Partita Iva ………………………………………………………..

 

Codice fiscale …………………………………………………….

 

Autorizzazione all’autotrasporto n. …………………………….

 

2021

 

 

Periodo d’imposta ……………….

 

Data

Destinazione

Durata trasporto

Deduzione

giornaliera

Deduzione

per viaggio

Estremi DDT/Lettera vettura/Fattura

Da

A

Data

Numero

Cliente

3/06

Brescia

8:00

12:00

55,00

……

3.06.2021

503

Verdi S.p.a.

3/06

Monza

13:00

18:00

……

3.06.2021

6005

Bianchi S.p.a.

4/06

Roma

8:00

18:00

55,00

……

4.06.2021

1123

Neri S.p.a.

7/06

Milano

9:00

9:30

19,25

……

7.06.2021

2007

Gialli S.p.a.

Totale

129,25

 

 

 

Luogo e data ……………………………….

Firma …………………………………………….

 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Fattura elettronica per cessioni intraUE di beni

       

Il cedente italiano che effettua una cessione intracomunitaria di beni, non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993, è tenuto a comunicare l’operazione all’Agenzia delle Entrate, trasmettendo al Sistema di Interscambio (SdI) un file XML nel rispetto del tracciato della fatturazione elettronica (versione 1.7).

DATI

 

  • La società Prova S.r.l. cede 1.000 paraurti in plastica a un cliente tedesco, iscritto al Vies, nel mese di gennaio 2022.
  • La merce è spedita in Germania, con corriere, che consegna per conto del cedente IT (onere della prova di consegna assolto con fattura spedizioniere e CMR controfirmato a destino).
  • Per assolvere l’onere della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, il cedente italiano trasmette in formato XML il file della fattura elettronica all’Agenzia delle Entrate, con natura operazione N3.2.
  • La fattura è inoltre inviata a mezzo mail al cliente UE.

 

 

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini Iva: IT12121212121

Denominazione: Prova S.r.l.

Indirizzo: Via Marina, 32

Comune: Roma Provincia: RM  Cap: 00118 Nazione: IT

Cessionario/committente (cliente)

Identificativo fiscale ai fini Iva: DE12312312311

Denominazione: Spiegel Gmbh

Indirizzo: Strasse Ericusspitze, 1

Comune: Amburgo Cap: 20457 Nazione: DE

Codice destinatario: XXXXXXX

 

 

Tipologia documento

Art. 73

Numero documento

Data documento

Codice destinatario

TD24 (fattura differita)

 

220

31.01.2022

XXXXXXX

 

Cod.

articolo

Descrizione

Quantità

Prezzo

unitario

UM

Sconto

o magg.

% Iva

Prezzo totale

 

1Bump

Cessione di paraurti in
plastica - Plastic bumpers - N.C. 87081010.

1.000

20,00

 

 

N3.2

20.000,00

 

 

 

D.D.T. 17.01.2022, n. 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

 

Esigibilità Iva/

Riferimenti normativi

% Iva

Spese accessorie

Totale imponibile

Totale imposta

 

 

Non dichiarato (si presume immediata).

Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993.

N3.2

 

20.000,00

0,00

 

 

Importo bollo

Sconto/Maggiorazione

Valuta

Totale documento

 

 

 

 

EUR

20.000,00

 

 

                                   

 

 

Recupero dell’una tantum di € 200,00 ai dipendenti

 

con il messaggio 2397/2022 l’Inps ha diffuso le istruzioni per l’esposizione, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens del credito derivante dall’anticipazione ai lavoratori dell’indennità una tantum di euro 200 introdotta dal D.L. 50/2022. Per gli aspetti applicativi relativi all’indennità ai lavoratori dipendenti e per l’indennità erogata direttamente dall’Inps ai soggetti di cui all’articolo 32 del medesimo decreto-legge l’Istituto rinvia a una successiva circolare. Il recupero dell’indennità anticipata ai lavoratori avverrà con le denunce di competenza del mese di luglio 2022. Con il successivo messaggio 2505/2022 l’Istituto precisa cosa debba intendersi per “retribuzione erogata nel mese di luglio”.

 

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I

LAVORATORI DIPENDENTI

 

Ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, c. 121 L. 234/2021 (esonero contributivo 0,8%), non titolari dei trattamenti di cui all’art. 32 e che nel 1° quadrimestre 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a € 200,00.

 

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, cc. 1 (pensioni) e 18 (reddito di cittadinanza).

 

 

 

 

 

MODALITÀ OPERATIVE

 

L’indennità è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 e tale erogazione genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile.

 

Il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’in-dennità è compensato attraverso la denuncia Uniemens.

 

 

 

 

 

L’indennità una tantum è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, cc. 1 e 18.

 

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

 

 

 

 

 

BENEFICIARI

 

Lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, c. 121, L. 234/2021, non titolari dei trattamenti di cui all’art. 32 e che nel 1° quadrimestre 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità (tale beneficio si applica, mese per mese, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché sia rispettato il limite della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di € 2.692).

 

Possono accedere al beneficio dell’esonero contributivo e, quindi, al riconoscimento dell’indennità una tantum, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI

DEI

LAVORATORI

 

Non essere titolari delle prestazioni di cui all’art. 32, c. 1 D.L. 50/2022 (pensioni).

 

Se titolari di più rapporti di lavoro, di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.

 

 

 

 

Non appartenere a nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza (art. 32, c. 18 D.L. 50/2022).

 

 

 

Riapertura dei conti - fatture da emettere e da ricevere

  

Le scritture di riapertura sono relative ai conti patrimoniali. Tra questi rientrano le voci utilizzate nell’esercizio precedente per imputare, in base al principio di competenza economica, i costi e i ricavi rappresentati dai beni già ricevuti o già consegnati per i quali non è stata ancora emessa la relativa fattura. Le voci “Fornitori c/fatture da ricevere” e “Clienti c/fatture da emettere” sono chiuse contabilmente al momento della ricezione o emissione della fattura: si utilizzano tali conti, in luogo di quelli riferibili al relativo costo o ricavo derivante dall’operazione, già imputato nell’esercizio precedente in base al momento di trasferimento del titolo di proprietà dei beni. Solo l’eventuale differenza tra i dati rilevati alla chiusura dell’esercizio e i dati della fattura genera un componente di reddito positivo o negativo. Se, invece, i due valori coincidono, si genera una variazione numeraria che non produce effetti sulla formazione del risultato economico di periodo.

 

Esempio n. 1

 

Giroconto “fornitori per fatture da ricevere”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Prima soluzione

 

 

 

 

 

31.01.n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP D 7

Diversi

a

Fornitore Bianchi

 

1.220,00

CE B 6

 

Merci c/acquisti

 

 

1.000,00

 

SP C II 5 bis

 

IVA c/acquisti

 

 

220,00

 

 

 

Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP D 7

CE B 6

Fornitori per fatture da
ricevere

a

Merci c/acquisti

 

1.000,00

 

 

Giroconto fornitori per fatture da ricevere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Seconda soluzione

 

 

 

 

 

31.01. n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP D 7

Diversi

a

Fornitore Bianchi

 

1.220,00

SP D 7

 

Fornitori per fatture

da ricevere

 

 

1.000,00

 

SP C II 5 bis

 

IVA c/acquisti

 

 

220,00

 

 

 

Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi.

 

 

                 

 

Esempio n. 2

 

Giroconto “clienti per fatture da emettere”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Prestazione di servizi

 

 

 

 

 

3.01.n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP C II 1

 

Cliente Verdi

a

Diversi

 

1.220,00

 

SP C II 1

 

a

Clienti per fatture

da emettere

1.000,00

 

 

SP D 12

 

a

IVA c/vendite

220,00

 

 

 

Registrata fattura n. 6 Verdi Mario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Cessione di beni (IVA su vendite già rilevata nell’anno precedente)

 

 

 

 

 

3.01. n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP C II 1

SP C II 1

Cliente Rossi

a

Clienti per fatture da emettere

 

2.440,00

 

 

Registrata fattura di vendita n. 7 Paolo Rossi.

 

 

                 

 

 

Riapertura contabile ratei, risconti e rimanenze

 

I costi e i ricavi sospesi o anticipati in un esercizio tramite la tecnica contabile dei ratei e risconti devono incidere sul risultato dell’esercizio successivo. A tal fine, pertanto, i ratei e i risconti devono essere riaperti nella contabilità dell’esercizio successivo e girati ai rispettivi conti di costo e ricavo al momento della loro manifestazione finanziaria (ovvero all’inizio del periodo d’esercizio).

Le rimanenze finali di un periodo costituiscono le rimanenze iniziali del periodo successivo: ne consegue che le rimanenze finali devono essere girate contabilmente nell’esercizio successivo al conto rimanenze inziali.

 

 

Esempio n. 1

 

Giroconto ratei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Prima soluzione

 

 

 

 

 

1.01.n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP E

 

Ratei passivi

a

Diversi

 

6.500,00

 

CE C 17

 

a

Interessi passivi su mutui

5.000,00

 

 

CE B 8

 

a

Locazioni per la produzione

1.500,00

 

 

 

Destinazione ratei passivi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Seconda soluzione

 

 

 

 

 

31.01.n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP C IV 1

Diversi

a

Banca c/c

 

10.000,00

SP E

 

Ratei passivi

 

 

5.000,00

 

CE C 17

 

Interessi passivi su mutui

 

 

5.000,00

 

 

 

Pagamento interessi passivi su mutuo, rata posticipata bimestrale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP C IV 1

Diversi

a

Banca c/c

 

3.000,00

SP E

 

Ratei passivi

 

 

1.500,00

 

CE B 8

 

Locazioni per la produzione

 

 

1.500,00

 

 

 

Pagamento canone di locazione semestrale posticipato.

 

 

                 

 

Esempio n. 2

 

Giroconto risconti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP D

Diversi

a

Risconti attivi

 

7.000,00

CE B 7

 

Spese di assicurazione

 

 

2.500,00

 

CE B 8

 

Locazioni per la vendita

 

 

1.500,00

 

CE B 8

 

Canoni di leasing per

la produzione

 

 

3.000,00

 

 

 

Destinazione risconti attivi.

 

 

                 

 

Esempio n. 3

 

Giroconto esistenze iniziali di magazzino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversi

a

Diversi

 

 

CE B 11

 

Merci c/esistenze iniziali

 

 

8.000,00

14.000,00

CE A 2

 

Prodotti finiti c/esistenze

iniziali

 

 

6.000,00

 

SP C I 4

 

a

Merci

8.000,00

 

 

SP C I 4

 

a

Prodotti finiti

6.000,00

 

 

 

Giroconto esistenze iniziali di magazzino.

 

 

                 

 

 

NON SOLO IMPRESA

Mobility manager

 

nell’ambito delle iniziative per ridurre l’impatto delle attività umane sui cambiamenti climatici è stato emanato il D.M. Ambiente del 27.03.1998 sulla “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”. In un secondo tempo lo stesso Ministero ha emanato il Decreto 20.12.2000 del Servizio IAR (Inquinamento Atmosferico e Rischi industriali) con l’incentivazione all’implementazione del Mobility Management e lo sviluppo di “piani per la gestione della domanda di mobilità riferiti ad aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi, poli scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo temporaneo o permanente, manifestazioni ad alta affluenza di pubblico”.

Il D.L. 34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio” vincola le imprese e le Pubbliche Amministrazioni con più di 100 dipendenti ad adottare, entro il 31.12 di ogni anno (23.11.2021 in fase di prima applicazione), un Piano degli Spostamenti casa-lavoro (PSCL). L’obbligo riguarda le imprese e le Pubbliche Amministrazioni ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia oppure in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

 

CHI È

E

COSA FA

 

Il Mobility Manager è una nuova figura che promuove e realizza interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile.

 

La sua finalità è quella di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, attraverso l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile.

 

 

 

Per le Pubbliche Amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo, ma non sono corrisposti, per lo svolgimento del relativo incarico, gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti.

 

 

 

TIPOLOGIE

 

  • L’art. 2 del D.M. 12.05.2021 li distingue in:
  • Mobility Manager aziendale”, ossia la figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente;
  • Mobility Manager d’area”, ossia la figura specializzata nel supporto al Comune territorialmente competente, presso il quale è nominato ai sensi dell’art. 5, c. 3, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i Mobility Manager aziendali.

 

 

 

COMPITI

 

  • Il Mobility Manager aziendale si occupa principalmente di:
  • promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL, di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, per la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
  • supporto all’adozione del PSCL;
  • adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del Mobility Manager d’area;
  • verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione.

 

 

 

PIANO

DEGLI

SPOSTAMENTI CASA-LAVORO

 

Il Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) è lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa.

 

Il Piano degli spostamenti casa-lavoro è finalizzato anche a una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico locale, oltre che a realizzare un coordinamento tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

 

 

 

I Piani adottati, contenenti i dati relativi all’origine/destinazione e agli orari di ingresso e uscita dei dipendenti, devono essere trasmessi al Mobility Manager del Comune competente per la valutazione delle misure previste, l’armonizzazione delle diverse iniziative e la formulazione di proposte di finanziamento in relazione alle risorse disponibili.

 

 

Domicilio digitale attribuito d’ufficio

 

l’art. 37 D.L. 76/2020 ha previsto che la mancata comunicazione al Registro delle Imprese di un domicilio digitale valido e attivo comporti l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 C.C. in misura raddoppiata, per le società (ossia da € 206,00 a € 2.064,00), e dall’art. 2194 C.C., in misura triplicata, per le imprese individuali (ossia da € 30,00 a € 1.548,00).

 

DOMICILIO

DIGITALE

 

Il “Domicilio Digitale” è un indirizzo virtuale che sostituisce il recapito fisico per l’invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione: atti, notifiche, avvisi, ecc.

 

 

 

 

RILASCIO

D’UFFICIO

DEL DOMICILIO

DIGITALE

PER LE IMPRESE

 

Le imprese che non adempiono all’aggiornamento del domicilio digitale, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d’ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile tramite il cassetto digitale dell’imprenditore.

 

 

 

 

CASSETTO

DIGITALE

 

  • Le imprese inadempienti hanno la possibilità di accedere al cassetto digitale per la consultazione del proprio domicilio e per prendere visione del verbale sanzionatorio.
  • Il domicilio digitale assegnato d’ufficio, attivo solo in ricezione, è accessibile dal rappresentante dell’impresa unicamente tramite il cassetto digitale.
  • In questo modo tutte le pubbliche amministrazioni, e anche i privati, possono raggiungere l’impresa con una Pec, riducendo i costi e i tempi di postalizzazione a beneficio anche dell’ambiente.
  • Questo è il primo passo del processo di transizione digitale delle imprese italiane.

 

 

 

 

COME

REGOLARIZZARE

LA POSIZIONE

 

  • È possibile per le imprese regolarizzare la propria posizione, comunicando al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale.
  • Il servizio “Pratica semplice”, accessibile via web all’indirizzo https://www.registroimprese.it/pratiche-semplici, consente al legale rappresentante dell’impresa munito di dispositivo di firma digitale, di trasmettere il proprio indirizzo Pec al Registro delle Imprese in maniera semplice e veloce.
  • La pratica è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo.

 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull’usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.07.2022 e il 30.09.2022.

 

 

 

Categorie di operazioni

Classi di importo

in unità di euro

Tassi

medi

Tassi

soglia

 

 

 

 

Aperture di credito in conto corrente

Fino a € 5.000,00

10,21

16,7625

Oltre € 5.000,00

7,56

13,4500

Scoperti senza affidamento

Fino a € 1.500,00

14,78

22,4750

Oltre € 1.500,00

14,39

21,9875

Finanziamenti per anticipi su crediti

e documenti e sconto di portafoglio

commerciale, finanziamenti

all’importazione e anticipo fornitori

Fino a € 50.000,00

6,66

12,3250

Da € 50.000,00 a € 200.000,00

4,79

9,9875

Oltre € 200.000,00

2,86

7,5750

Credito personale

 

9,53

15,9125

Credito finalizzato

 

9,18

15,4750

Factoring

Fino a € 50.000,00

3,15

7,9375

Oltre € 50.000,00

2,28

6,8500

Leasing immobiliare

A tasso fisso

3,63

8,5375

A tasso variabile

3,02

7,7750

Leasing autoveicoli e aeronavali

Fino a € 25.000,00

7,26

13,0750

Oltre € 25.000,00

6,60

12,2500

Leasing strumentale

Fino € 25.000,00

8,28

14,3500

Oltre € 25.000,00

4,87

10,0875

Mutui con garanzia ipotecaria

A tasso fisso

2,15

6,6875

A tasso variabile

2,23

6,7875

Prestiti contro cessione del quinto

dello stipendio e della pensione

Fino € 15.000,00

10,80

17,5000

Oltre € 15.000,00

6,96

12,7000

Credito revolving

 

15,80

23,7500

Finanziamenti con utilizzo

di carte di credito

 

11,39

18,2375

Altri finanziamenti

 

11,13

17,9125

 

Avvertenza

  • Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
  • La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

 

 

AGEVOLAZIONI

Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti
da Ucraina, Federazione Russa, Bielorussia

 

L’attuale crisi fra Russia e Ucraina, iniziata a febbraio 2022, sta avendo ripercussioni negative a danno dell’economia europea e, in particolare, delle imprese che svolgono attività in import ed export da e verso i paesi coinvolti nel conflitto. Le catene di approvvigionamento per le importazioni sono state colpite gravemente con aumenti di prezzi vertiginosi.

Per fronteggiare questo momento di generalizzata tensione economica, Simest promuove un finanziamento destinato alle imprese esportatrici verso qualunque geografia per contrastare gli impatti negativi conseguenti ai rincari o alla diminuzione degli approvvigionamenti da Ucraina, Russia o Bielorussia. Il finanziamento, il cui rimborso è a tasso zero, può prevedere una quota di cofinanziamento a fondo perduto, in regime di Temporary Crisis Framework1, fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo, nei limiti di € 400.000 di agevolazione.

 

Beneficiari

 

Soggetti

 

PMI e Mid Cap italiane, costituite in forma di società di capitali.

 

 

 

 

 

Requisiti

 

  • Abbiano depositato presso il Registro delle Imprese almeno i bilanci relativi a 3 esercizi completi.
  • Abbiano un fatturato export medio complessivo nel triennio 2019-2021 pari ad almeno il 10% del fatturato medio totale del triennio 2019-2021.
  • Abbiano registrato, sulla base degli ultimi 3 bilanci (2019-2021), una quota minima di approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia, rispetto agli approvvigionamenti complessivi, pari ad almeno il 5% (10% nel caso di approvvigionamenti indiretti di semilavorati e prodotti finiti strumentali al ciclo produttivo e nel caso di approvvigionamenti misti diretti e indiretti), come asseverato da un revisore.
  • Abbiano riscontrato un aumento dei costi degli approvvigionamenti, che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% della media del triennio precedente, oppure abbiano riscontrato una riduzione dei quantitativi degli approvvigionamenti, che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% della media del triennio precedente, come asseverato da un revisore.

 

 

 

 

 

Agevolazione

 

Forme

 

Finanziamento a tasso agevolato (rimborso a tasso zero) in regime “de minimis”, con co-finanziamento a fondo perduto in regime di Temporary Crisis Framework”, con l’obiettivo fronteggiare gli impatti negativi sulle imprese esportatrici derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

 

 

 

 

 

Importo

massimo

finanziabile

 

Fino a € 1.500.000 in funzione della classe di scoring e della quota di approvvigionamenti verso le 3 aree e comunque non superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati dall’impresa.

 

 

 

 

 

Quota massima

a fondo

perduto

 

  • Fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo.
  • La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa, in ogni caso, nei limiti dell’importo massimo complessivo di agevolazione in regime di Temporary Crisis Framework, pari a € 400.000 per impresa.

 

 

 

 

 

Durata del

finanziamento

 

6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento.

 

 

Fondo per il sostegno dell’impresa femminile

 

È stato pubblicato nella G.U. n. 296 del 14.12.2021 il decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 30.09.2021, che disciplina le modalità di intervento del Fondo a sostegno dell’impresa femminile, istituito dall’art. 1, c. 97 L. 30.12.2020, n. 178 al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Il Fondo si avvale, in qualità di Soggetto gestore, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia. L’apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento, con il quale saranno, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi.

I Capi II e III del decreto del MISE concernono, rispettivamente, sia incentivi per la nascita sia per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili (l’articolo è limitato solo al primo aspetto).

 

BENEFICIARI

 

Beneficiano delle agevolazioni  le imprese femminili con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

 

  • Le imprese femminili devono:
  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
  • non incorrere nelle cause di esclusione.

 

 

 

 

 

REQUISITI

 

Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda.

 

  • Possono presentare domanda di acceso alle agevolazioni anche le persone fisiche che intendano costituire un’impresa femminile.
  • L’ammissione è subordinata alla trasmissione della documentazione a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa ovvero l’apertura della partita Iva, entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito della valutazione inviata dal Soggetto gestore. 

 

 

 

 

 

  • Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese femminili:
  • cui sia stata applicata sanzione interdittiva o altra sanzione comportante il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • i cui rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione;
  • che si trovino in altre condizioni ostative.

 

 

 

AGEVOLAZIONI

CONCEDIBILI

 

  • Le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto, così articolate:
  • per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori a € 100.000,00 le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili e, comunque, per un importo massimo del contributo pari a € 50.000,00 (90% per le donne disoccupate che avviano un’impresa individuale o un’attività di lavoro autonomo, fermo il limite del contributo di € 50.000,00);
  • per i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a € 100.000,00 e fino a € 250.000,00, le agevolazioni sono concesse fino a copertura del 50% delle spese ammissibili.

 

 

 

INIZIATIVE

AMMISSIBILI

 

  • Sono valorizzate le iniziative che prevedono programmi di investimento per la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile, relativi:
  • alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
  • al commercio e turismo.

 

  • Le iniziative devono:
  • essere realizzate entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, pena la revoca delle agevolazioni concesse;
  • prevedere spese ammissibili non superiori a € 250.000,00, al netto dell’Iva.

 

 

 

 

 

SPESE

AMMISSIBILI

 

  • Le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto, così articolate:
  • per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori a € 100.000,00 le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili e, comunque, per un importo massimo del contributo pari a € 50.000,00 (90% per le donne disoccupate che avviano un’impresa individuale o un’attività di lavoro autonomo, fermo il limite del contributo di € 50.000,00);
  • per i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a € 100.000,00 e fino a € 250.000,00 le agevolazioni sono concesse fino a copertura del 50% delle spese ammissibili.
             

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di agosto 2022*

 

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Lunedì

1 agosto

 

Contenzioso

 

Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).

 

Accertamento

 

 

Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).

 

Cassa ragionieri

 

Mod. A19 - Termine di invio del modello A/19 in relazione ai redditi e ai volumi d'affari prodotti nel 2021.

 

Martedì

2 agosto

 

Società

non operative

 

Istanza - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non operative o in perdita sistematica.

 

Lunedì

15 agosto1

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Martedì

16 agosto

 

Imposte dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Redditi 2022 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di luglio 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2022.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

 

Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2022, mediante il modello F24.

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Martedì

16 agosto

(segue)

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 20ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2022.

 

Inail

 

Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2021 e all’acconto 2022, devono effettuare il versamento della relativa rata.

 

Sabato

20 agosto

 

Enasarco

 

Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2022.

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

 

Lunedì

22 agosto*

 

Imposte dirette

 

Mod. Redditi 2022 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2021 e/o del 1° acconto 2022 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2022) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l’applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2021 o entro il mese di febbraio 2022, con la maggiorazione.

 

 

Irap 2022 - Termine di versamento del saldo 2021 e del 1° acconto 2022 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), con la maggiorazione.

 

Diritto annuale

C.C.I.A.A.

 

Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Inps

 

Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con la maggiorazione, del saldo 2021 e acconto 2022 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.

 

 

Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2021 e del 1° acconto per il 2022, con la maggiorazione.

 

Mercoledì

30 agosto

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Mercoledì

31 agosto

 

Imposte dirette

 

Redditi 2022 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Il termine è stato modificato dall'art. 3 D.L. 73/2022.

 

 Principali adempimenti mese di agosto 2022* (segue)

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Mercoledì

31 agosto

(segue)

 

Associazioni

e società

sportive

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 16ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).

La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022.

La L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022.

 

 

Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 6ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Contenzioso

 

Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).

 

Imposta

di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

Fasi

 

Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2022.

 

  • Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).

Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).

 

Nota1

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

 Principali adempimenti mese di settembre 2022

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Giovedì

1

settembre

 

Contenzioso

 

Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2022 (D.L. 132/2014).

 

Domenica

4

settembre

 

Accertamento

 

Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva.

Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).

 

Lunedì

5

settembre

 

POS

 

Comunicazione - Gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico devono comunicare, all’Agenzia delle Entrate, transitando per PagoPa, i dati identificativi dei Pos forniti ai commercianti e gli importi complessivi degli incassi giornalieri effettuati tramite ogni singolo terminale. Le transazioni contabilizzate dal 1.09.2022 devono essere comunicate entro il 5.09.2022 (provv. Ag. Entrate 30.06.2022).

 

Sabato

10

settembre

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato dall’Agenzia Entrate, procede, entro l’ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.

 

Giovedì

15

settembre

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Venerdì

16

settembre

 

Imposte dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Redditi 2022 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di agosto 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2022.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

  

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Venerdì

16

settembre

(segue)

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 21ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2022.

 

 

Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2022, mediante il Mod. F24.

 

Ragionieri

Commercialisti

 

Versamento - Termine di versamento della 5ª rata dell’acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell’anno precedente).

 

Martedì

20

 settembre

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Entro il 20.09 l’Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre.

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

 

Giovedì

30

settembre

 

Imposte

dirette

 

Redditi 2022 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

 

 

Mod. 730 - Termine di presentazione del modello 730 precompilato.

 

 

Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2022 (termine modificato dall'art. 3 D.L. 73/2022).

 

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Il termine è stato modificato dall'art. 3 D.L. 73/2022.

 

 

Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.

 

Associazioni

e società

sportive

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 17ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).

La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022.

La L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022. Per chi ha optato per la rateizzazione dei versamenti deve essere effettuato, entro oggi, il versamento della 2ª rata.

 

 

Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 7ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Giovedì

30

settembre

(segue)

 

Imposta

di soggiorno

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni d'imposta 2020 e 2021 (art. 3, c. 6 D.L. 73/2022).

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Gruppo Iva

 

Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1.01.2023 (provv. Ag. Entrate 19.09.2018).

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2022 di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 2° trimestre 2022.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2022 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Consulenti

del lavoro

 

ENPACL - Termine di versamento della 1ª o unica rata del contributo soggettivo e integrativo 2022. Entro tale termine deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all’ammontare del volume d’affari ai fini Iva conseguito nel 2021.

 

Dottori

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento della 4ª rata delle eccedenze 2021 per chi ha scelto la rateazione in fase di adesione al servizio PCE 2021.

 

Pari

opportunità

 

Rapporto biennale - Termine di trasmissione del rapporto biennale 2020-2021 (D.M. 29.03.2022).

 

Spese

Sanitarie

 

Trasmissione al STS - Entro il 30.09.2022 dovranno essere inviate al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 1° semestre 2022 (D.M. 2.02.2022).

 

5 per mille

 

Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l’ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.

CHIAMACI 049 613584

 


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