import export e fiscalità

Import Export e Fiscalità

Gli approfondimenti del Dott. Cavallari riguardanti la fiscalità dell'Import & Export

 

Branch o stabile organizzazione di società estera: conferimento neutrale e irrilevanza iva

L'operazione di “riallocazione” dei beni e dei diritti della stabile organizzazione cessata presso la casa madre estera non assume rilevanza agli effetti dell'IVA a prescindere da una qualificazione del trasferimento come “cessione di azienda o di ramo di azienda”.

L'irrilevanza IVA deriva dalla mancanza dell'alterità soggettiva necessaria affinché possa configurarsi un'operazione rilevante ai fini dell'imposta, salvo per quanto concerne gli scambi di beni tra casa madre e stabile organizzazione che comportano il trasferimento (fisico) degli stessi nel territorio di un altro Stato membro, che, come è noto, sono assimilati alle operazioni intracomunitarie.

Considerato che le cessioni intracomunitarie (non imponibili nello Stato del cedente) sono operazioni speculari agli acquisti intracomunitari (assoggettati ad imposta nello Stato del cessionario), l'eventuale scambio dei beni mobili dalla stabile organizzazione italiana alla casa madre UE, che comporti il trasferimento dei beni medesimi dall'Italia allo Stato membro UE, assume rilevanza, ai fini impositivi, in detto Stato membro.

Ai fini dell'imposta di registro, l'unico atto soggetto a tassazione è la delibera del consiglio di gestione della società estera avente ad oggetto la chiusura della succursale in Italia che dovrà essere “nazionalizzato” da un notaio. L'imposta dovrà essere applicata in misura fissa quale atto non avente contenuto patrimoniale (art. 11 Tariffa Parte I All. TUR). Ciò in quanto, anche ai fini delle imposte indirette diverse dall'IVA, stante la mancanza dell'alterità soggettiva tra le parti coinvolte, non si determina alcun trasferimento intersoggettivo di beni.

Neutrale il conferimento della branch italiana a un soggetto residente

È neutrale ai fini fiscali il conferimento di una branch appartenente ad una società estera in una newco italiana.

Il caso di specie ha ad oggetto il conferimento da parte di un non residente di un ramo d'azienda appartenente alla sua stabile organizzazione in Italia a favore di una newco residente. Con l'operazione vengono trasferiti tutti gli elementi attivi e passivi costituenti la stabile organizzazione, nonché i marchi, le concessioni e il dominio appartenenti alla casa madre estera, a favore della conferitaria, una s.p.a.. A fronte del conferimento, la conferitaria Newco s.p.a. emetterà delle azioni che verranno assegnate alla conferente.

Ai fini delle imposte dirette:

  • in relazione agli asset della stabile organizzazione effettivamente confluiti nella società conferitaria residente e già ricompresi nel patrimonio della SO al momento dell'efficacia giuridica del conferimento stesso, potrà essere applicato il regime della c.d. neutralità fiscale (art. 176 TUIR);
  • in relazione agli attivi (vedi, nel caso, marchi, concessioni e domini) non ricompresi nel patrimonio della stabile organizzazione in Italia (bensì di quello della casa madre estera), il loro conferimento, rappresentando (in tal caso) il momento di prima "introduzione" nell'ordinamento tributario italiano, andrà considerato in via autonoma rispetto agli asset della stabile. Tali (singoli) attivi in ingresso dovranno essere valorizzati ai fini fiscali assumendo il criterio del valore normale (art. 9 TUIR).

Con riguardo all'assegnazione delle partecipazioni della newco per effetto del conferimento, considerato che le stesse "confluiranno per un istante nel patrimonio della stabile organizzazione conferente, per poi essere assegnate alla casa madre”, posto che la SO cesserà la propria attività al termine dell'operazione stessa, devono considerarsi realizzate ex art. 166 TUIR. L'eventuale plusvalenza sarà considerata esente (parzialmente) o, in alternativa, l'eventuale minusvalenza indeducibile, solo nel caso in cui la partecipazione in parola possieda i requisiti indicati dall'art. 87 TUIR. A tal fine, per effetto dell'art. 176 c. 4 TUIR, le partecipazioni nella conferitaria si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio della SO in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita anche ai fini del rispetto del requisito dell'holding period (art. 87 TUIR).

Ai fini delle imposte indirette:

  • il conferimento del ramo d'azienda costituito dalle attività e passività costituenti la SO, nonché dalle concessioni, dai marchi e dal dominio, quale complesso organico unitariamente considerato per lo svolgimento dell'attività d'impresa, a favore della newco italiana (società conferitaria), è escluso dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 2 c. 3 lett. b) DPR 633/72. Ciò in quanto il trasferimento può essere considerato come operazione unitaria avente ad oggetto un complesso aziendale inteso "quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa" (così, testualmente, la Circ. MEF 19 dicembre 1997 n. 320);
  • l'atto di conferimento va assoggetto all'imposta di registro, in virtù del principio di alternatività IVA-registro, in misura fissa (art. 4 c. 1 lett. b) Tariffa Parte I DPR 131/86).

Risp. AE 6 aprile 2022 n. 164

art. 176 TUIR

art. 2 c. 3 lett. b) DPR 633/72


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