Ques.: N. 344285 - Rub. 810
TESTO QUESITO
Ho contratto un mutuo per l'acquisto di prima casa .Adesso mi trovo gia' da qualche mese a non poter onorare alla rata mensile ,per motivi di famiglia .Cortesemente vogliate indirizzarmi di come posso procedere per richiedere un periodo di conforto,e se ci sono leggi che possono aiutarmi.
Anno di accensione mutuo 2007
rate arrivate a scadenza e non pagate 7
mutuo intestato anche alla moglie,che lavorava quando fu sottoscritto,e licenziata gia da un anno.
Sicuro di una risposta esaustiva vi saluto
RISPOSTA
Il lettore potrebbe presentare richiesta di sospensione del pagamento della rata del mutuo per l’acquisto della prima casa e ciò perché è stato riattivato di recente un fondo di solidarietà per le famiglie che si trovano in difficoltà economica che sostanzialmente sostiene parte dei costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. Ovviamente per poter beneficiare di tale misura è necessario che il mutuo non sia stato erogato per un importo superiore a 250.000 ed il cui titolare abbia un reddito inferire a 30.000.La sospensione è poi subordinata alla perdita del lavoro o all’insorgenza di condizioni di non autosufficienza del mutuatario e/o anche di uno solo dei mutuatari nel caso di cointestazione.
Fino al 31/03 p.v. è poi possibile accedere al c.d. Piano famiglie ideato dall’ABI. Anche qui il mutuo deve essere stato contratto per l’acquisto della prima casa. In questa ipotesi, però, il finanziamento non deve essere di importo superiore ad euro 150.000 ed il reddito del titolare non deve superare i 40.000 euro. Se si fruisce del fondo di solidarietà la sospensione massima è di 18 rate, mentre per il piano casa la sospensione non può essere superiore a 12 rate.
Purtroppo, però, in caso di ritardo nel pagamento delle relativa rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.