L'Esperto risponde de Il Sole 24 Ore

Tutte le risposte fornite ai lettori dal dott. Massimo Cavallari nella rubrica del Sole 24 Ore l'Esperto Risponde.

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L'autore dott. Massimo Cavallari.

Ques.: N. 367306 - Rub. 560 Acquisto obbligazioni bancarie

Ques.: N.  367306 - Rub. 560

TESTO QUESITO

Buonasera mia madre ha acquistato c/o una filiale della banca popolare di bergamo gruppo ubi nell'aprile del 2015 delle obbligazioni it0004767742 ubi sub ltier ii 11-18 tasso misto w.E.....Volevamo sapere se sono sicure o se corriamo qualche rischio....

Inoltre l'impiegato che segue mia madre in queste cose le ha fatto firmare solo un paio di mesi fa il profilo del rischio: doveva farlo prima? ci ha spiegato che è solo una prassi della banca per avere un profilo dell'investitore più chiaro....

RISPOSTA

Con l’acquisto di obbligazioni, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente delle obbligazioni medesime e titolare di un credito nei confronti dello stesso per la quota capitale e per interessi,

Premesso ciò, al di là che non spetta a noi dare giudizi in ordine alla sicurezza o meno dell’investimento , dal prospetto informativo delle obbligazioni detenute dalla madre del lettore si rileva che trattasi di un prestito obbligazionario subordinato, vale a dire che in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente (Unione di Banche Italiane S.c.p.A.), tali obbligazioni saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori privilegiati e chirografari, per cui in tali circostanze la liquidità dell’Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, il prestito obbligazionario.

In altre parole l’acquisto di obbligazioni subordinate l’investitore, qualora l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento, si assume un rischio superiore rispetto a chi ha acquistato obbligazioni non subordinate.

Quanto al profilo di rischio, l’art. 21 del TUF e l’art. 28 Reg. Consob n. 11522/98 individuano gli obblighi attivi e passivi d’informazione in capo all’intermediario nel senso che questo, prima dell’inizio dell’attività investitoria, deve non solo illustrare le caratteristiche dell’investimento proposto, ma anche chiedere informazioni circa la propensione al rischio dell’investitore, la sua esperienza finanziaria e i suoi obiettivi d’investimento per potergli proporre prodotti finanziari adeguati al suo profilo.

Pertanto, se l’impiegato della banca che segue la madre del lettore ha raccolto tali informazioni solo dopo l’effettuazione dell’investimento e se l’investimento risulta inadeguato al cliente per la sua inesperienza e/o avversione al rischio, ciò può rendere illegittima l’intera operazione.