L'Esperto risponde de Il Sole 24 Ore

Tutte le risposte fornite ai lettori dal dott. Massimo Cavallari nella rubrica del Sole 24 Ore l'Esperto Risponde.

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L'autore dott. Massimo Cavallari.

Capital Gain compravendita titoli

11/01/2021

A seguito di operazioni di investimento/disinvestimento, regolate tramite rapporto di deposito titoli in regime amministrato, la banca ha operato delle ritenute fiscali su capital gain per importi a mio avviso errati. Dopo aver presentato invano reclamo alla banca, ho presentato ricorso all'Ombudsman, il quale ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile in quanto "esulano dal suo ambito di competenza le questioni riguardanti gli aspetti gestionali e amministrativi dei depositi titoli, essendo i relativi contratti qualificabili come contratti bancari". (!) Ora intendo procedere rivolgendomi all'Abf, che si occupa dei contratti bancari, ma nella raccolta giurisprudenziale trovo diverse dichiarazioni di inammissibilità per i motivi specularmente opposti (deposito titoli=servizi di investimento)....che fare???  Grazie

A parere dello scrivente, corretta è risultata la decisione del Giurì Bancario, in quanto con riferimento alla fattispecie descritta prevale la questione bancaria rispetto a quella finanziaria. E’ ben vero che i comportamenti denunciati in qualche modo possono essere riferiti ad attività accessorie alla gestione di investimenti mobiliari del cliente e quindi relativi a servizi di investimento, tuttavia ricordiamo anche che il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra i contratti bancari.

Ebbene, con decisione n. 577 del 22 giugno 2010, in un caso simile l’ABF ha avuto modo di precisare che atteso che “ci si trova innanzi ad un’ipotesi di rapporto contrattuale complesso, viene in rilievo il “criterio della prevalenza delle finalità” (di investimento o meno) previsto dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia del 29.7.09, utilizzato per l’individuazione della disciplina di trasparenza – quella recata dal TUB in alternativa a quella del TUF – applicabile al “prodotto composto”.

Orbene, dato che la questione sottoposta all’esame dell’ABF riguarda aspetti relativi non tanto alla prestazione di servizi di investimento, quanto al fatto dell’esistenza di un contratto di deposito titoli in amministrazione può concludersi che la questione in esame rientra tra quelle di competenza dell’ABF”.

E anche secondo lo scrivente, come sopra accennato, la questione trattata dal lettore risulta di competenza dell’ABF.

A questo punto se dovesse invece pervenire una nuova decisione dell’ABF di segno opposto, si tenga presente che tale ricorso non priva comunque il cliente del diritto di rivolgersi in qualsiasi momento all’Autorità giudiziaria, oppure richiedere una mediazione.