Contenzioso Tributario, Accertamenti e Riscossioni

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sul contenzioso tributario, gli accertamenti e le riscossioni da parte dell'Agenzie delle Entrate

 

Procedura AdE per la risoluzione delle controversie fiscali internazionali

Procedura AdE per la risoluzione delle controversie fiscali internazionali

23/12/2020

 

Il contesto di riferimento

destinatari del nuovo strumento di risoluzione delle controversie fiscali internazionali sono tutti i soggetti, residenti o non residenti, la cui imposizione è interessata da una questione controversa che comporta una maggiore imposizione a seguito dell'applicazione o della interpretazione contestata di un accordo o di una convenzione internazionale.

La nuova procedura si applica alle istanze presentate dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti i periodi di imposta che iniziano il 1° gennaio 2018.

La procedura va attivata a cura del contribuente, che di regola è tenuto a presentare istanza, sia all'AE sia all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati, entro 3 anni dal ricevimento della prima notifica dell'azione che ha comportato o comporterà la tassazione ritenuta non conforme all'accordo o alla convenzione.

Entro sei mesi dalla ricezione dell'istanza, l'AE può decidere di risolvere il caso in modo unilaterale, eliminando la doppia imposizione senza coinvolgere le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

Al di fuori di questo caso, sempre nel termine di sei mesi dalla ricezione dell'istanza, l'AE adotta una decisione di accoglimento o di rigetto della stessa e l'eventuale decisione di rigetto è impugnabile avanti la Commissione Tributaria competente.

In caso di accoglimento dell'istanza, l'AE e le altre Autorità competenti si adoperano per risolvere la questione controversa entro 2 anni (prorogabili di un ulteriore anno) dalla data in cui è stata effettuata l'ultima notifica della decisione di accoglimento dell'istanza da parte di uno degli Stati membri.

Nel corso della procedura, sono previsti ulteriori meccanismi di natura arbitrale e di ricorso alle competenti autorità giurisdizionali nazionali, attivabili dal contribuente ogniqualvolta si presenti la necessità di superare l'inerzia delle Autorità competenti coinvolte oppure una situazione di disaccordo tra le stesse, o ancora di contrastare eventuali provvedimenti di diniego delle medesime Autorità che ostano al passaggio della procedura alle fasi successive.

Nel momento in cui le Autorità fiscali coinvolte giungono ad un accordo, l'AE ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni. Se dall'accordo con gli Stati interessati deriva una variazione del reddito o dell'imposta riferibili al contribuente, l'AE dispone il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute, o la riscossione delle imposte dovute (ed ai fini dell'esecuzione di tali decisioni, i termini previsti dall'art. 43 DPR 600/73 sono raddoppiati).

L'attivazione della procedura amichevole non è preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitività dell'imposta. Pertanto, il contribuente ha la possibilità di ottenere l'eliminazione della situazione di doppia imposizione anche nell'ipotesi in cui la controversia fiscale sia già stata oggetto di definizione interna in via amministrativa, ad esempio a seguito di omessa impugnazione dell'atto impositivo o di accesso agli istituti deflattivi del contenzioso.

La presentazione dell'istanza di accesso alla procedura amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento nazionale. Tuttavia, per i Paesi (come l'Italia) per i quali il diritto nazionale non consente di derogare alle decisioni dei giudici, l'accesso alla procedura è inibito (oppure, se la procedura è in corso la stessa deve arrestarsi) nei casi in cui sulla questione controversa oggetto della procedura sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
 

Il provvedimento attuativo dell'AE

L'art. 23 D.Lgs. 49/2020 rinvia a un provvedimento dell'AE per la definizione delle modalità e delle procedure necessarie al fine di rendere operative le disposizioni della normativa primaria. Il provvedimento è stato pubblicato il 16 dicembre 2020.

L'art. 2 del provvedimento è dedicato alla fase di accesso alla procedura. Come visto, per accedere alla procedura è richiesto che il contribuente presenti istanza entro 3 anni dal ricevimento della prima notifica dell'azione che ha comportato o comporterà la doppia tassazione internazionale.

Il provvedimento chiarisce che l'istanza può essere alternativamente presentata a mezzo PEC (all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), oppure a mezzo raccomandata, oppure ancora può essere depositata presso gli uffici dell'AE. L'interessato può indicare nell'istanza un domiciliatario nazionale per la procedura, presso il quale inoltrare le comunicazioni attinenti alla stessa. L'istanza, se redatta in italiano, va predisposta in base ad uno dei modelli allegati al provvedimento. Se redatta in lingua diversa dall'italiano deve invece essere accompagnata da una traduzione. L'istanza deve riportare in allegato la documentazione (elencata all'art. 2 c. 7), tra cui rilevano:

- copia dell'avviso di accertamento e del processo verbale di constatazione o di altro documento equivalente da cui risulti la questione controversa e una copia di qualsiasi altro documento pertinente rilasciato dall'AE o dalle Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri;

- eventuali sentenze emesse dalle commissioni tributarie adite relative alla questione controversa;

- traduzione in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese degli atti impositivi o di qualunque altro atto emessi dall'Amministrazione fiscale estera dai quali scaturisce la questione controversa o di eventuali sentenze o decisioni degli organi giurisdizionali degli Stati membri interessati.

L'Ufficio, entro due mesi dal ricevimento dell'istanza, comunica al soggetto interessato l'avvenuta ricezione dell'istanza. Dopo una prima fase di analisi, l'AE può richiedere integrazioni e memorie al fine di valutare, entro 6 mesi dall'ultimo deposito, l'ammissibilità dell'istanza o, eventualmente, la possibile risoluzione unilaterale della controversia.

L'art. 3 del provvedimento direttoriale è dedicato allo svolgimento della procedura amichevole, che di regola deve risolversi entro 2 anni (prorogabili di un anno) dalla data in cui è stata effettuata l'ultima notifica della decisione di accoglimento dell'istanza da parte di uno degli Stati membri.

È chiarito che, nel corso della procedura, le Autorità possono richiedere integrazioni documentali e memorie, che vanno depositate dall'interessato nel termine di 15 giorni dalla richiesta utilizzando le stesse modalità alternative di presentazione dell'istanza stabilite dall'art. 2.

L'art. 4 del provvedimento riguarda la fase conclusiva della procedura di risoluzione della controversia.

In caso di raggiungimento dell'accordo, l'AE deve notificare la decisione al contribuente nel termine di 30 giorni, informando altresì la direzione regionale o la direzione provinciale o il centro operativo di Pescara dell'AE, di volta in volta competenti a dare esecuzione della decisione adottata per ciascun anno d'imposta.

La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali relativi all'accordo raggiunto, in particolare i periodi d'imposta oggetto dell'accordo e gli imponibili su cui l'Ufficio competente deve calcolare le imposte da versare a carico del soggetto interessato o le imposte di cui lo stesso ha diritto a rimborso. A seguito di tale comunicazione, il contribuente può aderire alla proposta nel termine di 60 giorni, comunicando altresì la rinuncia ai contenziosi eventualmente instaurati.

Analoga comunicazione al contribuente è prevista in caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra l'Autorità competente italiana e l'Autorità competente dello Stato membro interessato.

L'art. 5 del provvedimento disciplina le modalità di istituzione della Commissione consultiva.

Il contribuente interessato può chiedere l'istituzione di una Commissione consultiva nei seguenti casi quando (art. 9 D.Lgs. 49/2020):

- l'istanza di apertura di procedura amichevole è stata rigettata da almeno una, ma non da tutte le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati;

- l'istanza di apertura di procedura amichevole è stata rigettata da tutte le Autorità competenti degli Stati membri interessati ma è stata emessa una sentenza favorevole al contribuente in uno degli Stati membri interessati a seguito del ricorso giurisdizionale avverso il predetto rigetto;

- le Autorità competenti degli Stati membri interessati hanno accolto l'istanza di apertura di procedura amichevole ma non sono riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro il termine previsto (2 anni, prorogabili fino a 3).

Per l'istituzione della Commissione consultiva il contribuente deve inoltrare apposita istanza al competente ufficio dell'AE nonché all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati, entro 50 giorni dalla ricezione della decisione rilevante.

Ai fini della presentazione dell'istanza il contribuente deve utilizzare il modello approvato con il provvedimento in commento.

Entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di istituzione della Commissione consultiva, l'AE comunica al soggetto interessato: le norme di funzionamento della Commissione consultiva, la data entro la quale è adottato il parere sulla risoluzione della questione controversa e i riferimenti alle disposizioni giuridiche applicabili. La decisione sulla risoluzione della questione controversa adottata dalle Autorità competenti a seguito del parere reso dalla Commissione consultiva è comunicata dall'ufficio al soggetto interessato.

L'art. 6 del provvedimento prevede, da ultimo, il diritto del contribuente di ritirare in qualsiasi momento l'istanza, con comunicazione scritta, sostenendone i costi.

Provv. AE 16 dicembre 2020 n. 381180

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