Banca finanziamenti conti correnti leasing

Banca, finanziamenti, conti correnti e leasing

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sui temi bancari come finanziamenti, muti, conti correnti e leasing

 

FINANZIAMENTI BANCARI AGEVOLATI E BANDI SU INVESTIMENTI INNOVATIVI

FINANZIAMENTI BANCARI AGEVOLATI E BANDI SU INVESTIMENTI INNOVATIVI

 20 Aprile 2021

Tramite i nostri Partners siamo a Vs disposizione per le Vs esigenze aziendali:

  • Factoring digitale, nessun conto corrente, nessuna segnalazione in Centrale Rischi, libertà nell'uso del plafond assegnato da affiancare o per incrementare quello del vostro istituto di credito, fattura minima 2.000,00 € (ciclo attivo e passivo) anche clienti in Europa (salvo alcuni Stati);
  • Cessione crediti a titolo definitivo (cancellazione del credito e nessun debito bancario in contropartita nel bilancio);
  • Cessione di fatture verso PA anche spot, anticipazione su contratti ed acquisto crediti commerciali PA scaduti da oltre sei mesi;
  • Acquisto di crediti provenienti sia da Eco-Bonus (tutti, QUI trovate il simulatore) che da IVA, IRES ed IRPEG (nessun conto corrente o rapporto bancario, operatività in 48 ore del tutto digitale, accettazione della cessione con semplice ricezione OTP via SMS);
  • Analisi circolante, centrale rischi e crisi d'impresa con emissione rating Nazionali ed Internazionali (abbonamento annuale, con analisi mensili, bimestrali o trimestrali);
  • Ricerca di investitori per Venture Capital (capitali in equity) – ticket da 10 mil. in su per aziende con progetti nei più disparati settori (energia, automotive, food, tecnologie) già consolidate;
  • Finanza Agevolata Regionale, Nazionale ed Europea con partner di standing internazionale (soci Crif e Moody's);
  • Ricerca di capitali di debito per investimenti o liquidità, anche senza segnalazione in Centrale Rischi;
  • Studi di fattibilità anche di nuove iniziative imprenditoriali (start-up e non) con possibilità di tasso zero e/o fondo perduto;
  • Leasing strumentali, navali, immobiliari, automezzi ed aereonavali;
  • Garanzie assicurative nazionali ed internazionali (parco automezzi, RCT, RCO, Key-man, crediti commerciali Italia ed Estero, performance bond, lettere di credito);
  • Internazionalizzazione (sedi commerciali, di rappresentanza, produttive o partenariato);
  • Organizzazione crowdfunding;
  • Advisors ed Arranger per emissioni Mini Bond short e long term (PMI fatturato minimo 15 milioni, ed altri indici finanziari da verificarsi);
  • Operazioni di M&A Italia/Italia, Italia/Europa.

Un unico interlocutore per ogni azienda affiancato da un back office di cinque analisti per rispondere ad ogni esigenza finanziaria della vostra impresa.

Senza alcun impegno disponibilità ad una video incontro per verificare tutta la nostra operatività.

 

 

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PER SRL IN REGOLA OLTRE 250 MILA EURO DI FATTURATO

 

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        IMPORTI DA 30MILA A 5 MILIONI DI EURO

 

           NECESSITANO VISURA E BILANCIO REGOLARMENTE PUBBLICATO

Per un agevole accesso al credito proponiamo una prima analisi della situazione finanziaria, anche con ausilio banche dati crif, e una proiezione strategica futura per la finanza unita a budget e controllo di gestione e margini; ciò aumenterà la Tua bancabilità , tramite mediatori creditizi, presentazione ai nostri partners finanziari:

  • Mutui retail (circa 27 convenzioni) tutte le forme tecniche, dalla liquidità alla prima casa, Prestiti personali, CQS, mutui vitalizi, anticipi TFM

  • Assicurazioni tutti i rami dalla Casa alla TCM, infortuni, parco auto, furgoni, garanzie sul credito, fidejussioni (banche, assicurazioni, etc…), performance bond, Key man, RCT  con il miglior rapporto prezzo / copertura.

  • Leasing         (7 società) dal nautico all’immobiliare, aereo / strumentale

  • Factoring      (5 società) pro soluto, solvendo, con e senza notifica, reverse factoring

  • Chiro             (14 società) istituti di credito classici, e società iscritte in appositi albi (due senza segnalazione in CR) per varie finalità, e la maggior parte con caricamento diretto nei loro sistemi di MCC, Progetto etc.

  • Aperture di credito (circolante) sempre con i 14 partner di cui sopra.

  • Crowdfunding (tre società partner)

  • Noleggio operativo (3 partner) dal noleggio operativo di una semplice App (minimo comunque 600,00 €) al noleggio di un software, fino ai “classici” noleggi strumentali.

  • Finanza Agevolata (2 partner) con soci rilevanti (Moody’s e Crif): sulla base della presentazione dell'azienda cliente otteniamo tutte le agevolazioni a cui potrebbero accedere (con o senza operazioni finanziarie collegate).

Con la società di advisors:

  • Operazioni di M&A: Italia, Europa alcuni Stati USA, alcuni Stati Asia ed alcuni dell’Africa (attualmente una acciaieria tra Polonia ed Australia)

  • Internazionalizzazione, che include dalla ricerca del partner al finanziamento di sedi produttive/commerciali, alla creazione in Europa ed alcuni altri Stati resto del Mondo, di società veicolo (tutti gli aspetti). Sempre in alcuni stati anche la partecipazione ad eventi di livello Mondiale (Fiere). Per start-up innovative ricerchiamo capitale in equity. Un progetto attualmente sta partendo da Torino verso la Russia, Singapore e Belgio (apertura sia sedi produttive che commerciali) oltra agli aspetti finanziari.

  • Quotazione AIM, tutti gli aspetti.

  • Emissione mini-bond (short e long time) sia come advisor che come arranger. Io in particolare sto sviluppando un progetto per un basket di aziende selezionate multi-settore per 25 milioni complessivi.

  • Ricerca di capitali in equity o misto debit/equity sempre in Italia ed Europa (dipende dal settore).

  • Gestione finanziaria continuativa con rapporti da 18 a 24 mesi. Affiancamento (diciamo un CFO esterno) al fine di ripianificare le posizioni finanziarie del cliente, migliorare la CR, ridurre eventuali tensioni finanziarie, effettuare operazioni sul Patrimonio. Nel complessivo (se acquisiamo il cliente) la finalità è migliorare il rating finale del cliente, in alcune posizioni passate anche per arrivare all’AIM o ad un primo mini-bond per presentare l'azienda al mondo finanziario. 

  • Acquisti a titolo definitivo di posizioni creditorie inesigibili (migliorare, soprattutto a fine anno, il bilancio dell’azienda oltre ad ottenere un credito d’imposta oltre che una detrazione fiscale sugli utili) e NPL.

  • Cessione asset immobiliari a fondi chiusi e/o costituzione di Fondi immobiliari per quelle società (ad esempio alberghi) che hanno un ingente patrimonio immobiliare.

  • SuperBonus 110% e su tutte le aliquote inferiori (sisma bonus, bonus facciate etc….) su Condomini e su singoli edifici unifamiliari

  • Consulenza in  tema di Criprovalute

 

CREDITO D’IMPOSTA

 

Per sostenere il processo di transizione tecnologica e digitale delle imprese.

 

  •  Acquisto di BENI materiali (ordinari e 4.0) o immateriali (es. software) nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa. Beneficio di un credito d’imposta che può andare dal 6% al 40%.

Al quale si accompagna la Sabatini, con un contributo in conto interessi dal 2,75% al 3,57% (investimento

minimo 20.000 euro)

 

  • Altro Credito d’imposta è per RICERCA e SVILUPPO. Quindi attività di ricerca fondamentale, industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica o digitale, transizione ecologica. Ma anche design, nuovi prodotti e innovazione estetica. Il contributo va dal 6% al 12%.

Credito per internazionalizzazione e progetti di Export 

Fondo Perduto al 50% erogato direttamente all'impresa dalla Regione Veneto per progetti di internazionalizzazione con l'aiuto del nostro Export Manager per i settori: manifatturiero, costruzioni, servizi di alloggio e ristorazione, informatica e comunicazione. Chiamaci !

POR VENETI

Due incentivi della Regione Veneto per l’acquisto di servizi.

  • Dedicati all’’acquisto di servizi per sostenere le attività di INNOVAZIONE tecnologica, strategica o organizzativa delle Pmi. Contributo a fondo perduto del 40%.
  • Per sostenere l’azienda nello sviluppo di processi e di percorsi di INTERNAZIONALIZZAZIONE, che prevedono l’accesso o il consolidamento nei mercati esteri. Contributo a fondo perduto del 40%.

 

DIGITAL TRANSFORMATION

Favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI.

Progetti tra 50.000 e 500.000 euro, diretti all’implementazione di:

  • Tecnologie abilitanti individuate dal piano impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, realtà aumentata, cloud, cybersecurity, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, simulation)
  • Soluzioni tecnologiche digitali di filiera (ottimizzazione della catena di distribuzione, relazioni, software, piattaforme e applicazioni digitali per il coordinamento della logistica, sistemi e-commerce, sistemi pagamento mobile, fintech, in-store customer experience, blockchain, AI, EDI)

AGEVOLAZIONE: Previsto contributo del 10% a fondo perduto e il 40% come finanziamento a tasso zero.

Le PMI possono presentare, sia come singolo soggetto sia anche in modo congiunto con altre imprese (massimo 10), dei progetti attuati attraverso il contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, anche attraverso il consorzio e l’accordo di partenariato in cui figuri, come soggetto promotore, un DIH (Digital Innovation Hub) o un EDI (Ecosistema Digitale per l’Innovazione), previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.

 

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

 

Il Decreto Agosto ha introdotto un'ulteriore legge di rivalutazione dei beni aziendali che può essere applicata ai beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Attraverso il pagamento di una imposta del 3%, è possibile attribuire valenza anche fiscale al maggiore valore attribuito civilisticamente al bene.

Si consiglia di considerare la possibilità di rivalutare quei beni iscritti all’attivo per valori minimi o nulli.

 

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

 

Il Decreto Agosto ha introdotto un'ulteriore legge di rivalutazione dei beni aziendali che può essere applicata ai beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Attraverso il pagamento di una imposta del 3%, è possibile attribuire valenza anche fiscale al maggiore valore attribuito civilisticamente al bene.

Si consiglia di considerare la possibilità di rivalutare quei beni iscritti all’attivo per valori minimi o nulli.

 

NUOVA SABATINI 

Nel caso di aziende che vogliano acquistare un bene strumentale nuovo, funzionale all’attività di impresa.  Esempio:

ACQUISTO MACCHINARIO DA EURO 100.000

CONTRIBUTO SABATINI SE 4.0: EURO 10.092

CREDITO IMPOSTA SE 4.0 AL 40%: EURO 40.000

TOT “NETTO” PER L’AZIENDA: EURO 49.908

 

MISE - BREVETTI+

 

INTERO TERRITORIO NAZIONALE - AGEVOLAZIONI PER LA BREVETTAZIONE A FAVORE DELLE PMI

FINALITA’ Lo strumento è finalizzato a favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle PMI.

BENEFICIARI

PMI, anche di nuova costituzione, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese ed aventi sede legale ed

operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. siano titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2017;
  2. siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata

successivamente al 1° gennaio 2016, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

  1. siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2016, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto;
  2. siano in possesso di una opzione o di un accordo preliminare che abbia per oggetto l’acquisto di un brevetto o l’acquisizione in licenza di un brevetto per invenzione industriale, rilasciato in Italia successivamente al 1° gennaio 2017, con un soggetto, anche estero, che ne detenga la titolarità;
  3. siano imprese neo-costituite in forma di società di capitali, a seguito di operazione di spin-off universitari/accademici, per le quali sussistono, al momento della presentazione della domanda, le seguenti condizioni:
    • partecipazione al capitale da parte dell’Università o dell’Ente di ricerca, in misura non inferiore al 10%;
    • titolarità di un brevetto o di un accordo preliminare di acquisto del brevetto o di acquisizione in licenza d’uso del brevetto, purché concesso successivamente al 1° gennaio 2012 e trasferito dall’Università o Ente di ricerca socio;
    • l’Università o l’Ente di ricerca sia ricompreso nell’elenco degli enti vigilati dal MIUR.

 

INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AGEVOLABILI

Sono considerati ammissibili i costi, sostenuti successivamente alla data di presentazione delle istanze di agevolazione, dei seguenti servizi - distinti per area di servizio e per sotto-servizi - secondo quanto di seguito riportato:

a)Industrializzazione e ingegnerizzazione

  • studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto, analisi dei costi e dei relativi ricavi);
  • progettazione produttiva,
  • studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;
  • realizzazione firmware per macchine controllo numerico;
  • progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto;
  • test di produzione;
  • produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni);
  • rilascio certificazioni di prodotto o di processo.

b)Organizzazione e sviluppo

  • servizi di IT Governance;
  • studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali;
  • servizi per la progettazione organizzativa;
  • organizzazione dei processi produttivi;
  • definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi.

c)Trasferimento tecnologico

  • proof of concept;
  • due diligence;
  • predisposizione accordi di segretezza;
  • predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
  • costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);
  • contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli Spin-off e le Start-up innovative iscritte nel registro speciale al momento della presentazione della domanda di accesso); non sono ammissibili le componenti variabili del costo del brevetto (a titolo meramente esemplificativo: royalty, fee).

 

Il piano dei servizi deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte del Soggetto Gestore

dell’atto di concessione del contributo sottoscritto dal richiedente.

AGEVOLAZIONE

Contributo in conto capitale non superiore all’80% dei costi ammissibili, fino ad un importo massimo pari a

  1. euro1.

 

REGIME E CUMULABILITÀ

De minimis (Reg. UE n. 1407/2013). Cumulabilità non ammessa.

TEMPISTICHE E PROCEDURE

Le richieste di agevolazione potranno essere inviate all’Ente Gestore Invitalia tramite compilazione on-line dal

21 ottobre 2020.

 

L’attività istruttoria, espletata sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle richieste, sarà finalizzata ad accertare la regolarità e la completezza della domanda e della relativa documentazione, i requisiti oggettivi/soggettivi dei beneficiari nonché il rispetto delle modalità procedurali.

Il Soggetto Gestore procederà successivamente alla valutazione dei progetti, effettuando un esame di merito,

basato sui criteri di seguito esposti in ordine decrescente di rilevanza1:

 

  1. credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto o del brevetto, in termini di capacità di introduzione d’innovazione e di accrescimento della competitività dell’impresa o di collocazione del brevetto sul mercato considerando:
    1. posizionamento di mercato, attuale e prospettico;
    2. effetti del brevetto sui prodotti/servizi aziendali;
    3. effetti del brevetto sui processi aziendali;
    4. copertura finanziaria del progetto di valorizzazione;

 

  1. funzionalità e coerenza dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione brevettuale delineato nel progetto di valorizzazione;

 

  1. coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di:
    1. esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti;
    2. professionalità dei profili coinvolti nell’erogazione dei servizi;

 

  1. congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed al profilo dei fornitori, in termini di:
    1. costo giornata/uomo;
    2. numero delle giornate/uomo;

 

La concessione dell’agevolazione sarà comunicata all’impresa beneficiaria, che dovrà inviare all’Ente gestore la propria accettazione con sottoscrizione digitale del legale rappresentante entro 30 gg. dalla ricezione di tale comunicazione.

 

RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE

L’erogazione delle agevolazioni avverrà come sotto specificato2:

  1. La prima quota potrà essere erogata alternativamente e a scelta dell’impresa beneficiaria:
    • a titolo di anticipazione (anche richiedibile contestualmente alla firma dell’atto di concessione del contributo), per un importo fino al 30% dell’agevolazione concessa, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, d’importo almeno pari alla somma da erogare;
    • a stato di avanzamento lavori (SAL) pari ad un importo compreso tra il 30% ed il 60% dell’agevolazione concessa, richiedibile a fronte dell’effettiva realizzazione di una corrispondente quota di attività.
  2. La seconda quota, a titolo di saldo, dovrà essere inoltrata entro e non oltre 45 giorni dalla conclusione del

piano dei servizi e sarà erogata a seguito dell’avvenuta conclusione dell’attività.

STANZIAMENTO

25 milioni di euro

 

16/11/2020

Premessa

Come oramai noto, l’articolo 119, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto rilancio), ai commi 9 e 10 ha definito l’ambito di applicazione delle detrazioni spettanti per interventi di miglioramento sugli immobili, c.d. “Superbonus” edilizio, nella misura del 110% con riferimento a specifici lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici.

L’articolo 121 del medesimo decreto ha inoltre previsto la possibilità di optare, alternativamente alla detrazione, per lo sconto in fattura, ovvero per la cessione del credito.

Con questo approfondimento, che per comodità di esposizione suddivideremo in più interventi, vogliamo fare un po’ di ordine rispetto a tutti gli interventi, legislativi e di prassi, che da luglio ad oggi si sono succeduti.

 

Il quadro generale

In linea di principio il “Superbonus” spetta, con riferimento alle spese sostenute dal 01/07/2020 e fino al 31/12/2021, a favore dei contribuenti che effettuano interventi, c.d. “trainanti”, di riqualificazione energetica ex art. 14, D.L. n. 63/2013 e/o adeguamento sismico degli edifici.

Medesima agevolazione è inoltre prevista per altri specifici interventi realizzati congiuntamente (interventi “trainati”).

Da considerare che, ai fini della detrazione, le spese in questione devono essere documentate e rimaste a carico del contribuente; per converso il beneficio non spetta sulle spese rimborsate o coperte da eventuale diverso contributo.

Ogni singolo contribuente potrà fruire del 110% per un massimo di due unità abitative oggetto di riqualificazione energetica; tale limitazione non sussiste né per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio nè con riferimento agli interventi antisismici.

Proprio sulle parti comuni è bene specificare che, quando la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza, ricomprese nell’edificio, supera il 50%, la detrazione è fruibile anche dai proprietari e/o detentori di immobili non residenziali (ad esempio strumentale o merce), a condizione che questi sostengano le spese e che le medesime riguardino esclusivamente le parti comuni.

Stesso discorso vale per i possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

Per contro, quando tale percentuale risulta inferiore, la detrazione in questione è ad esclusivo appannaggio dei possessori e/o detentori delle unità immobiliari destinate ad abitazione.

L’agevolazione si applica sul valore totale della fattura, si riferisce ai singoli interventi agevolabili, è da ripartire tra gli aventi diritto ed è fruibile in 5 quote annuali di pari importo.

Rispetto tale ultimo vincolo occorre porre estrema attenzione alla circostanza in base alla quale le quote che non trovano capienza nell’imposta annua sono perse e non possono né essere recuperate negli anni successivi, né chieste a rimborso.

I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione tanto della tipologia di interventi realizzati quanto degli edifici oggetto dei lavori agevolabili, nonché della data di effettuazione dei lavori.

Come precisato infatti con il D.M.06/08/2020 “Requisiti Tecnici”:

  • per gli interventi iniziati prima del 06/10/2020 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007,
  • per gli interventi effettuati dopo il 06/10/2020 bisognerà rispettare un doppio limite:
    1. il tetto massimo complessivo di spesa;
    2. i massimali di costo specifici (al metro quadro o al KW) per singola tipologia di intervento.

Il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale c.d. “parlante” (ecobonus o detrazione per recupero edilizio), dal quale risulti:

  1. la causale del versamento,
  2. il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
  3. il numero di partita IVA,
  4. il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Come in passato, sull’ammontare indicato nel bonifico sarà applicata, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25, D.L. n. 78/2010, attualmente fissata nella misura dell’8%.

Evidentemente il pagamento non è dovuto qualora l’importo del corrispettivo sia oggetto di sconto in fattura, secondo le prescrizioni ex art. 121 del richiamato DL 34/2020.

Da segnalare in tale contesto che, con il comma 15-bis dell’art. 119, è stata espressamente esclusa la possibilità di fruizione del superbonus per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9.

C’è però da segnalare come il Decreto “Agosto” abbia modificato parzialmente la norma originaria stabilendo che potranno ottenere il Superbonus gli immobili in categoria catastale A9 (dimore storiche), a condizione che siano aperte al pubblico.

 

Gli interventi di riqualificazione energetica

Come premesso il “Superbonus” al 110% è riconosciuto per determinati interventi c.d. “trainanti” di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico ed altri c.d. “trainati” se eseguiti congiuntamente ai primi.

Nel dettaglio, ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 devono congiuntamente:

  1. rispettare i requisiti minimi previsti dal D.I. 6 agosto 2020, c.d. “Decreto efficienza energetica”;
  2. assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di pannelli solari fotovoltaici di cui ai commi 5 e 6, art. 119, D.L. n. 34/2020, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero delle unità immobiliari site in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Quando ciò non è possibile, è comunque richiesto il conseguimento della classe energetica più alta (attualmente la A4).

Il miglioramento di classe energetica, di cui al precedente punto b), deve essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ex art. 6, D.Lgs n. 192/2005, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica

Fra gli interventi di riqualificazione energetica definiti “trainanti” sono annoverati:

  1. quelli di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, ovvero dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

In tal caso è necessario che:

  • i materiali isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11/10/2017;
  • siano rispettate le seguenti soglie massime di spesa:
    • €. 50.000 se l’intervento è effettuato su edifici unifamiliari, ovvero su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
    • €. 40.000 se l’intervento è effettuato su edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
    • €. 30.000 se l’intervento è effettuato su edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
  1. quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:
    • a condensazione, per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18/2/2013,
    • a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (co. 5 ) e relativi sistemi di accumulo (co. 6),
    • di microcogenerazione;
    • a collettori solari;
    • teleriscaldamento efficiente (art. 2, co. 2, let.tt), D.Lgs. 102/2014), ma esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28/5/2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

In tal caso le soglie massime di spesa ammissibile saranno le seguenti:

  • €. 20.000 se l’intervento è effettuato su edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • €. 15.000 se l’intervento è effettuato su edifici composti da più di 8 unità immobiliari

Nel contesto la Circ. 24/E dell’8 agosto 2020 ha chiarito che l’agevolazione spetta anche con riferimento alle spese relative tanto allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito, quanto alla sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE.

  1. quelli effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:
    • a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18/2/2013,
    • a pompa di calore,
    • impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (co. 5) e relativi sistemi di accumulo (co. 6)
    • di microcogenerazione,
    • a collettori solari;
    • caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle (DM 7/11/2018, n 186 Ministro Ambiente) esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10/7/2014 o n. 2015/2043 del 28/5/2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,
    • allaccio a teleriscaldamento efficiente (art. 2, co. 2, let. tt), D.Lgs. 102/2014), esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10/7/2014 o n. 2015/2043 del 28/5/2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

In tal caso è ovviamente prevista un’unica soglia massima di spesa ammissibile pari ad €. 30.000.

Sul punto occorre segnalare che l’agevolazione spetta anche con riferimento alle spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

Attenzione perché se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero quando gli interventi siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a qualsiasi tipo di intervento anche se non eseguito congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti; restano comunque fermi i requisiti minimi previsti dall’art. 119 (miglioramento classe energetica).

 

Sismabonus

Il comma 4, art. 119, D.L. n. 34/2020, prevede una ulteriore fattispecie di intervento “trainante” per il quale è prevista la detrazione del 110%.

Si tratta della riduzione del rischio sismico disciplinata dai commi da 1-bis a 1-septies, art. 16, D.L. n. 63/2013, realizzata su immobili siti in zone sismiche 1, 2 e 3.

Ulteriore agevolazione nel merito è prevista in caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale sottoscrizione di polizza contro il rischio di eventi calamitosi, rispetto la quale è riconosciuta una detrazione nella misura del 90%, in luogo dell’ordinaria aliquota del 19%.

Da non sottovalutare che il 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, ossia delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (CM 24/E/2020).

In tema, la già citata Circolare n. 24/2020 ha chiarito che il limite di spesa è quello previsto per gli interventi di riduzione del rischio sismico, vale a dire:

  • € 96.000,00 per unità immobiliare in caso di interventi su unità singole o acquisto di “case antisismiche”;
  • € 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

 

Gli interventi trainati

Come già accennato, l’agevolazione in commento si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 D.L. 63/2013, quali ad esempio la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di micro-generatori, e quella di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, a condizione che questi vengano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti sopra descritti.

Rispetto tale ultima condizione, la più volte citata Circ. 24 ha precisato che, affinchè gli interventi trainati possano considerarsi realizzati congiuntamente agli interventi trainanti è necessario che siano effettuati “nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.

In altre parole le spese sostenute per gli interventi trainati, per i quali sono previste specifiche soglie di spesa, devono essere effettuati nell’arco temporale ricompreso fra l’inizio del lavoro trainante ed il suo completamento; in caso contrario per i medesimi sarà possibile fruire delle detrazioni in base alle aliquote ordinariamente applicate.

Nel dettaglio, nel novero dei lavori “trainati” sono compresi:

  1. Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per l’installazione dei quali spetta una detrazione:
    • fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a € 48.000 (per singola unità immobiliare);
    • nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Detta sogli massima di spesa viene abbattuta ad €. 1.600 per ogni KW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico in caso di interventi di cui all’art. 3, c. 1, lett. d), e) e f) DPR 380/2001, vale a dire:

  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • interventi di nuova costruzione;
  • interventi di ristrutturazione urbanistica.

Attenzione particolare va rivolta ai vincoli specifici fissati per la fruizione del 110%; la detrazione infatti:

  1. non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione, e gli incentivi per lo scambio sul posto;
  2. è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), dell’energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo.

La medesima detrazione è infine riconosciuta anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.

In ogni caso, la spesa non può essere superiore ad € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

Evidentemente la fruizione dell’agevolazione avviene secondo le medesime modalità previste per gli interventi trainanti, vale a dire in cinque quote annuali di pari importo.

  1. Colonnine ricarica veicoli elettrici

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, la detrazione al 110% delle spese sostenute è riconosciuta su un ammontare massimo delle spese stesse pari a € 3.000 da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

Detto importo è annuale e riferito a ciascun contribuente e spetta su ogni acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica.

Evidentemente se la spesa è sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite massimo previsto va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno.

Anche in questo caso è necessario che l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di efficientamento energetico oggetto della detrazione del 110%.

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Ai fini dell’applicazione del “Maxi-detrazione” del 110%, è necessario che le spese:

  1. siano sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022, per gli IACP);
  2. riguardino specifici lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, i c.d. interventi “trainanti”. Questi interventi attivano inoltre l’agevolazione anche con riferimento ad altri interventi (c.d. “trainati”) realizzati congiuntamente.

 

 trainati

Co.2: Interventi risparmio

energetico di ex art.14

DL n 63/13

Co.8: Installazionecolonnine ricarica veicoli elettrici

Co.4-bis: Realizzazione di sistemi di

monitoraggio strutturale

continuo a fi ni antisismici

Co. 1: interventi di riqualificazione energetica “trainanti”

Nel dettaglio:

superbonus 110%

Isolamento Termico (25% superficie disperdente lorda)

Sostituzione impianti climatizzazione invernale su parti comuni condominiali (> 2classi energetiche)

Sostituzione impianti climatizzazione invernale su edifici unifamiliari (> 2classi energetiche)

Co.5-6: Installazioneimpianti fotovoltaici + sist. accumulo

Co. 4: Sismabonus “trainanti”

 

Il profilo soggettivo

Il comma 9 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 individua i soggetti che possono beneficiare del “Superbonus”, vale a dire:

  1. Condomìni; da considerare che per i lavori su parti comuni del condominio (anche “minimo”), la detrazione è attribuita ai condomini, in proporzione alle quote risultanti dalle tabelle millesimali o secondo i diversi criteri previsti dal Codice Civile, artt. 1123 e seguenti.

Sono per contro esclusi gli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti (cfr. Circ. 24.).

All’uopo si ricorda che, come già precisato la scorsa settimana, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni del condominio e quest’ultimo è per almeno il 50% della superficie ad uso residenziale, possono fruire dell’agevolazione i possessori o detentori delle unità immobiliari (compresi gli immobili strumentali e beni merce) che compongono l’edificio, e quindi sia soggetti IRPEF sia soggetti IRES.

  1. Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari.

Sul punto occorre evidenziare la prescrizione del comma 10, D.Lgs. n. 34/2020, in ragione della quale i soggetti persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 del più volte citato art. 119, per gli interventi “trainanti” e gli interventi di riqualificazione energetica ex art. 14, D.L. n. 63/2013 realizzati congiuntamente, su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;

  1. Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per questa fattispecie l’arco temporale in cui poter sostenere le spese è stato ampliato fino al 30.06.2022.

  1. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
  2. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
  4. “Comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni”, limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti (CM 24/E/2020).

Come anticipato la scorsa settimana, per fruire della detrazione è necessario possedere, ovvero detenere, l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori, o in quello del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

In pratica possono avvalersi del 110%:

  • il possessore, od anche il nudo proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • il detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.

Per tale fattispecie è necessario, pena la decadenza dal beneficio, che il fruitore acquisisca il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;

  • i familiari del possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo).

Sono di conseguenza esclusi i familiari dei detentori dell’immobile in ragione di un contratto di locazione o di uno di comodato d’uso gratuito registrato;

  • il futuro acquirente, sulla base di un contratto preliminare registrato di compravendita dell’immobile.

Sono per contro esclusi dal Superbonus i soggetti che:

  • possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva (contribuenti forfettari);
  • che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area). Tali soggetti possono comunque optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, ovvero per la cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti di cui si dirà nel proseguo.
  • che non possiedono redditi imponibili; per questi non è neanche prevista la facoltà di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (ad es. persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato).

Restano infine esclusi dalle agevolazioni (fruizione diretta del Superbonus o, in alternativa, esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione) gli organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari).

 

Le asseverazioni

Ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui si dirà nella terza parte del presente approfondimento, il contribuente è tenuto a richiedere l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla maxi detrazione del 110%.

Nel dettaglio, è necessario che il cedente acquisisca l’asseverazione del tecnico che certifichi:

  1. il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali;
  2. la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati secondo le indicazioni ex D.I. 6 agosto 2020.

Come abbiamo avuto modo di accennare nel corso del precedente intervento, il decreto requisiti ecobonus, in vigore dal 6 ottobre scorso (data di pubblicazione in GU), ha definito i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Nel dettaglio l’art. 3 del Decreto 6 agosto stabilisce che “l’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all’art. 2, fermi restando i limiti di cui all’allegato B (quelli del DL 34/2020 ndr), è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all’allegato A, punto 13″.

Di conseguenza per gli interventi iniziati dopo il 6 ottobre, nel calcolo della detrazione massima del superbonus 110%, bisogna considerare una duplice forchetta di valori, quella del limite massimo della spesa ammissibile definita dall’art. 119 DL 34/2020 (di cui abbiamo parlato la scorsa settimana) e quella della congruità dei prezzi rispetto i valori tabellari del Decreto 6 agosto.

Ci si potrebbe infatti trovare in una situazione in cui, con riferimento alla sostituzione di un impianto di climatizzazione posto nella parte comune di un edificio condominiale (intervento trainante) composto da 7 unità immobiliari, il limite massimo di spesa, fissato in 20.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari (€. 140.000), fosse eccedente l’effettiva spettanza.

Di fatto il tecnico, effettuando la propria asseverazione, potrebbe rilevare, come normato dal punto 13 dell’all. A del Decreto Requisiti, una spesa secondo i prezziari pari a 100.000 euro a fronte di una spesa complessiva di €. 120.000.

Tale ultimo importo, per quanto inferiore al limite massimo previsto di euro 140.000, non potrebbe totalmente essere oggetto di Superbonus; la detrazione del 110% spetterebbe infatti solo per il limite di euro 100.000 commisurato alle proprietà millesimali.

A prescindere comunque dai conteggi, una volta verificata la spesa massima ammissibile alla detrazione, è necessario che il tecnico provveda:

  1. a trasmettere telematicamente una copia dell’asseverazione all’ENEA secondo le modalità stabilite con il D.M. 3 agosto 2020, se la medesima è relativa agli interventi di efficienza energetica;
  2. a depositare copia dell’asseverazione presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5, D.P.R. n. 380/2001, se la medesima è relativa agli interventi di riduzione del rischio sismico.

L’efficacia di tale ultimo adempimento è peraltro vincolata al rilascio di tante certificazioni quanti sono i professionisti incaricati dell’intervento, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28.02.2017, n. 58, ognuno secondo le rispettive competenze professionali (progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture, collaudo tecnico).

Le asseverazioni di cui trattasi sono rilasciate al termine dei lavori, ovvero per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti previsti.

Qualora infatti si volesse optare per un pagamento a S.a.l., sarà necessario considerare che, secondo quanto definito nella norma, non è possibile pattuire più di due stati di avanzamento lavoro; di conseguenza:

  1. il primo stato di avanzamento dovrà riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento;
  2. il secondo stato di avanzamento dovrà riferirsi ad almeno il 60% dell’intervento.

Con riguardo alle spese sostenute dal committente relative all’attività professionale dei tecnici, è stato chiarito che anche queste rientrano nel novero di quelle detraibili per gli interventi con 110%.

Al pari, il superbonus spetta anche con riferimento a talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano della maxi detrazione, vale a dire:

  • acquisto dei materiali, progettazione e altre spese professionali connesse (ad es. perizie, sopralluoghi, spese preliminari di ispezione e prospezione);
  • altri costi strettamente collegati (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva indetraibile, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata per disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Evidentemente per i soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni corre l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio; qualora – a seguito di controllo – l’asseverazione dovesse risultare eccedente la spesa massima ammissibile, il beneficio decadrà per la relativa quota parte.

Nel caso di irregolarità sono previste sanzioni piuttosto consistenti che vanno da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato oltre che la decadenza del beneficio.

 

Il visto di conformità

Ai fini dell’opzione per la cessione o sconto in fattura ex art. 121 DL 34/2020, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi.

Per contro tale adempimento non è richiesto ai contribuenti che non effettuano l’opzione, preferendo la tradizionale soluzione della detrazione da far valere nella propria dichiarazione dei redditi.

Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, dai soggetti iscritti alla data del 30.09.1993 nei ruoli di periti ed esperti e dai responsabili dei Caf, su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate (che sarà oggetto di approfondimento nell’articolo della prossima settimana).

Questi soggetti sono tenuti a verificare:

  1. i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione,
  2. la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
  3. la stipula della una polizza con i requisiti previsti dall’articolo 119, comma 14, D.L. 34/2020, di cui si è detto nel precedente paragrafo.

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Art. 121 – Lo scontro in fattura e la cessione del credito

Ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020 i contribuenti, anche non capienti, che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per specifici interventi edilizi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

  1. per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati, il quale a sua volta, alternativamente:
    1. potrà recuperare il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante,
    2. potrà cedere ulteriormente il credito ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ciò significa in altre parole che, ad esempio, a fronte di una spesa del contribuente di 120.000 euro agevolabile al 110% su cui viene concordato uno sconto di 80.000 euro, il fornitore diviene titolare di un credito d’imposta compensabile o cedibile di 88.000 euro.

  1. Per la cessione di un credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Evidentemente, ed in linea di principio generale, l’esercizio di tali opzioni sottende alla realizzazione di interventi “trainanti” e “trainati” nel periodo di vigenza del 110%, vale a dire nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per individuare il momento della loro effettiva disponibilità si applica il criterio previsto per l’imputazione delle spese ai fini della detrazione d’imposta, vale a dire:

  • criterio di cassa per i soggetti non imprenditori;
  • criterio di competenza per i soggetti imprenditori.

Sul punto, la Circolare 24/2020 ha chiarito, interpretando in chiave estensiva la norma, che entrambe le opzioni possono essere ordinate dall’avente causa indistintamente a favore di:

  1. fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  2. altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  3. istituti di credito e intermediari finanziari.

E’ altresì possibile esercitare le opzioni in questione, che dovranno intendersi irrevocabili, anche con riferimento ad eventuali rate residue non fruite, anche se limitatamente alle spese sostenute fra il 1° luglio 2020 ed il 31/12/2021.

È di conseguenza ammessa la possibilità, per esempio, di usufruire delle prime due rate in detrazione e poi cedere il credito corrispondente alle residue tre.

Come abbiamo già avuto modo di precisare la scorsa settimana, il comma 1-bis dell’art. 121 dispone che l’opzione può essere esercitata in relazione agli stati di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al superbonus, comunque non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo di cui:

  • il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30%;
  • il secondo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

E’ chiaro che il primo cessionario che non intende cedere ulteriormente il credito d’imposta acquisito in ragione dell’opzione di cui sopra, potrà utilizzarlo in compensazione attraverso il modello F24 in cinque quote annuali di pari importo a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, e comunque a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello di ricezione dell’obbligatoria comunicazione telematica esprimente l’esercizio dell’opzione (di cui meglio fra poco).

L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere fruita negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso.

In ogni caso, a tale utilizzo non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi, vale a dire:

  1. € 700.000 (elevato a € 1 Mln per il 2020);
  2. €. 250.000 applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In tale contesto non trova applicazione neanche il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a € 1.500.

Da ultimo occorre evidenziare come, in presenza di più soggetti possessori di un medesimo immobile, che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, è consentito a ciascuno di essi decidere autonomamente:

  • se avvalersi direttamente della detrazione, a sé spettante, secondo le modalità di fruizione già definite,
  • se optare per la conversione del proprio beneficio:
    • in credito da cedersi,
    • in sconto in fattura.

Le opzioni di cui trattasi sono fruibili anche con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 afferenti interventi di:

  1. recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir, vale a dire:
    1. interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;
    2. interventi di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari;
    3. interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici.
  2. Riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus:
    1. interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi,
    2. interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici,
    3. interventi finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico.
  3. Adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus (ivi compreso l’acquisto delle «case antisismiche»;
  4. Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate);
  5. Installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al superbonus;
  6. Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al superbonus.

La comunicazione all’agenzia delle entrate

 

Sostenimento delle spese per interventi di riqualificazione energetica e/o sismabonus “trainanti” ed eventualmente di quelli “trainati

Come abbiamo avuto modo di precisare la scorsa settimana, il combinato dell’art. 119 e del 121 DL 34/2020, consente di fruire della maxi detrazione del 110% in due modi alternativi:

Presupposto

Diritto di beneficiare della detrazione fiscale 110%

Esercizio dell’opzione

 Utilizzo diretto in dichiarazione

Sconto in fattura

Cessione del credito

 Come già chiarito, l’esercizio dell’opzione è subordinato:

  • al rilascio delle varie asseverazioni da parte dei tecnici incaricati che dovranno essere:
    • inviate telematicamente all’ENEA se relative ad interventi “ecobonus”;
    • depositate presso lo sportello unico competente se relative ad interventi “sismabonus”;
  • al rilascio del visto di conformità, da parte di uno dei soggetti abilitati, che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione del 110%.

Il visto di conformità deve essere apposto sul modello, denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto scorso, e successivamente modificato con il Provvedimento del 12 ottobre 2020.

Chiaro quindi che l’unico modo di esercitare l’opzione in commento è quello di inviare, esclusivamente in via telematica, tale modello all’Ufficio.

L’invio deve essere effettuato a decorrere dal 15.10.2020 e comunque entro il 16/03 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Per gli interventi di efficienza energetica la Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio, da parte dell’ENEA, della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista.

Ciò consentirà all’Agenzia delle Entrate di verificare l’esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della medesima; la verifica avviene sulla base dei dati sintetici delle asseverazioni in questione trasmessi – appunto - dall’ENEA all’Agenzia delle Entrate.

In caso di opzione per la cessione delle rate non fruite della detrazione, l’invio dovrà avvenire – ovviamente - entro il 16.03 dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe dovuto indicare la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

In ogni caso, a seguito dell’invio della Comunicazione, l’Agenzia delle Entrate rilascia entro cinque giorni, nell’area riservata del soggetto che l’ha trasmessa, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta.

Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge a quelle già depositate.

Il condomino che decida di cedere il credito, deve darne comunicazione tempestiva all’amministratore del condominio (o – in assenza - al condomino incaricato all’invio della Comunicazione), indicando:

  • l’avvenuta cessione del credito;
  • la relativa accettazione da parte del cessionario,
  • il proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario.

L’obbligo viene ovviamente meno qualora i dati della cessione siano già indicati nell’ambito di una delibera condominiale.

L’amministratore (o il condomino incaricato) del condominio è tenuto quindi a comunicare ai condòmini, che hanno effettuato l’opzione, il protocollo telematico della Comunicazione.

Sommariamente il modello di comunicazione si compone di tre facciate di cui:

  1. la prima è dedicata all’informativa privacy (artt. 13 e 14, Regolamento UE 2016/679);
  2. la seconda e la terza facciata contengono i dati rilevanti per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

www.studiocavallari.it        049613584


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