Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario fiscale Febbraio 2019

www.studiocavallari.it  Febbraio2019         SOMMARIO

 

  1. In evidenza

Pag. 1

  1. Principali adempimenti mese di febbraio 2019

Pag. 1

  1. Regime forfetario per persone fisiche dal 2019

Pag. 2

  1. Detrazioni Irpef 50% e 65%

Pag. 4

  1. Nuovo esterometro

Pag. 5

  1. Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2019

Pag. 6

  1. Detrazione Iva fattura elettronica a cavallo d’anno

Pag. 8

  1. Imposta di bollo virtuale su fattura elettronica

Pag. 9

  1. Autoliquidazione Inail 2018/2019

Pag. 10

 

INTERESSI LEGALI

AL FISCO AUMENTATI

ALLO 0,8%

  • Il D.M. Economia 12.12.2018 ha previsto per l’anno 2019 l’aumento allo 0,8% degli interessi legali, compresi quelli su pagamenti in ritardo verso l’Amministrazione Finanziaria. Pertanto, aumenta il costo di ravvedimenti e pagamenti in ritardo delle somme del nuovo condono fiscale previsto dal D.L. 119/2018.

 

 

Principali adempimenti mese di febbraio 2019

 

Sabato1

16

febbraio

Iva

Contribuenti trimestrali “speciali” - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2018 e per versare l’eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).

Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell’Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2018 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972).

Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 2018, mediante il modello F24.

Inps

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2018.

Tfr

Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2018.

 

Mercoledì

20

febbraio

Enasarco

Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2018.

Giovedì 21 Febbraio: ENEA Caricamento a portale Enea impianti 2018 per risparmio energetico

Giovedì

28

febbraio

Certificazione

utili societari

Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2018.

Iva

Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018 per i contribuenti mensili e al 4° trimestre 2018 per i contribuenti trimestrali (art. 4 D.L. 193/2016).

Spesometro 2018 - Termine di invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute (per opzione ex art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015, ovvero per obbligo ex art. 21 D.L. 78/2010) relative al 2° semestre 2018, ovvero al 3° e 4° trimestre 2018.

Esterometro - Termine di invio telematico della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente (Provv. Ag. Entrate 89757/2018).

Nota1

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

Regime forfetario per persone fisiche dal 2019

Dal 2019, i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 65.000 (la normativa previgente prevedeva limiti diversi in base al codice Ateco dell’attività esercitata).

AMBITO

APPLICATIVO

Senza limiti

di durata

Soggetti

Contribuenti persone fisiche.

• Attività d’impresa.

• Arti o professioni.

Requisiti

Il regime (naturale) forfetario è applicabile se è soddisfatto il requisito reddituale.

Nell’anno precedente.

Inizio

attività

Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza del requisito. Tuttavia, il regime non è riservato solo alle nuove attività.

UNICO

REQUISITO

CONTABILE

Ricavi o

compensi

  • I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, non superiori a € 65.000,00.
  • Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Ragguagliati ad anno.

ò

Spese per

dipendenti

Possono essere complessivamente superiori a € 5.000,00 lordi le spese sostenute per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto.

Requisiti non più rilevanti per il nuovo regime forfettario applicabile dal 2019.

Costo beni

strumentali

Per il nuovo regime forfettario applicabile dal 2019, il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali può superare € 20.000,00.

Redditi

da lavoro

dipendente

Possono avvalersi del regime anche i soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti € 30.000,00.

REDDITIVITÀ

PER CASSA

I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’apposita tabella (in base al codice ATECO).

IMPOSTA

SOSTITUTIVA

Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 15%1. Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Nota1

Ricorrendo specifiche condizioni, per i primi 5 anni di attività l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.

Tavola riepilogativa

Confronto tra il nuovo regime forfetario e il regime dei contribuenti minimi

Contribuenti minimi

(fino al 31.12.2015 e oltre)

Regime forfetario

(dal 1.01.2016) al 31.12.2018

Regime forfetario dal 2019

Soggetti

ammessi

  • Persone fisiche residenti che:
  • intraprendono una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo;
  • hanno intrapreso una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo dal 2008.

Contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Requisiti

Nell’anno precedente ricavi non superiori a € 30.000,00.

Ricavi o compensi percepiti non superiori ai limiti indicati in apposita tabella.

Ricavi o compensi fino a € 65.000,00.

Non effettuazione di cessioni all’esportazione.

-

-

Assenza di spese per dipendenti o collaboratori.

Spese per lavoratori dipendenti e collaboratori non superiori a
€ 5.000,00 lordi.

Abrogato

Nel triennio precedente acquisto di beni strumentali per un ammontare complessivo non superiore a € 15.000,00.

Costo complessivo dei beni strumentali non superiori a
€ 20.000,00
al 31.12 di ogni anno.

Abrogato

  • Non esercizio di attività nei 3 anni precedenti.
  • No mera prosecuzione di attività.
  • Se prosecuzione di attività di terzi, ricavi anno precedente non superiori a € 30.000,00.

Redditi di lavoro dipendente o assimilati non eccedenti
€ 30.000,00.

Persone fisiche la cui attività non sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Durata

  • 5 esercizi.
  • Anche oltre il 5° esercizio ma non oltre il periodo di imposta di compimento del 35° anno di età.

Senza limiti.

Senza limiti.

Tassazione

Imposta sostitutiva pari al 5%.

Imposta sostitutiva pari al 15% (5% per i primi 5 anni).

No ritenuta acconto lavoro autonomo/provvigioni.

Esoneri

  • No Iva.
  • No Irap.
  • No ISA.
  • No scritture contabili.
  • No esterometro.
  • No Iva.
  • No Irap.
  • No ISA.
  • No scritture contabili.
  • No esterometro.

Soggetti

esclusi

  • Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva.
  • Soggetti non residenti.
  • Soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

Partecipazioni in società di persone, associazioni, S.r.l. in trasparenza fiscale.

  • Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano:
  • a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’art. 5 T.U. di cui al D.P.R. 917/1986;
  • ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Detrazioni Irpef 50% e 65%

La L. 145/2018 ha prorogato la detrazione al 65% per lavori di riqualificazione energetica al 31.12.2019. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese. La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2019. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 31.12.2019. La detrazione scenderà al 36%, nel limite di € 48.000, dal 1.01.2020.


Periodo di

sostenimento

delle spese

Detrazione per interventi
di recupero del patrimonio

edilizio

Detrazione per interventi di riqualificazione

energetica

%

detrazione

Limite

di spesa

%

detrazione

Limite di detrazione

ò

ò

ò

ò

ò

Dal 1.01.2012

al 25.06.2012

36%

€ 48.000,00

55%

Interventi

di riqualificazione

energetica di

edifici esistenti

100.000,00

Interventi

sull’involucro degli

edifici esistenti

60.000,00

Installazione

di pannelli solari

per acqua calda

60.000,00

Sostituzione

di impianti

di climatizzazione

invernale

30.000,00

ò

ò

Dal 26.06.2012

al 31.12.2012

50%

€ 96.000,001

ò

ò

Dal 1.01.2013

al 5.06.2013

50%

€ 96.000,002

ò

Dal 6.06.2013

al 31.12.2019

65%3-5

ò

ò

ò

ò

Dal 1.01.2020

36%

€ 48.000,00

36%

€ 48.000,00

PAGAMENTO

  • Per i soggetti non esercenti attività di impresa il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario4 o postale dal quale risulti:
  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.
  • Per i soggetti esercenti attività di impresa, sono ininfluenti le modalità di pagamento.

Le banche e le poste operano una ritenuta dell’8% sull’im-ponibile.

Note

  1. Per un ammontare massimo di € 96.000, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
  2. Per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti.
  3. Per le spese su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.06.2013 - 31.12.2021. La detrazione spetta nella misura del 70% o 75% per specifiche tipologie di interventi, nel limite di spesa di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

  1. La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (circ. Ag. Entrate 43/E/2016).
  2. La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.

Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2019, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell’anno 2018 e 2019 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000.

 

Nuovo esterometro

Lo spesometro transfrontaliero, meglio conosciuto come “esterometro”, è la nuova comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati relativi alle operazioni (attive e passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E., a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica dal 01.01.2019. L’obbligo è stato introdotto con lo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate con l’estero. La comunicazione deve essere trasmessa nel caso in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali, in quanto l’utilizzo di quest’ultimi canali permette all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione i dati di tali operazioni attraverso il Sdi.

SOGGETTI

OBBLIGATI

L’obbligo di invio dell’esterometro riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Per individuare i soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia ci si deve attenere a quanto disposto in materia di Iva dal D.P.R. 26.10.1972, n. 6331.

  • Per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.
  • Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

  • Assonime ha evidenziato che non rientrano tra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:
  • i soggetti non residenti direttamente identificati (v. Circ. Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018);
  • i soggetti non residenti che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia;
  • i soggetti esteri che non sono in possesso di partita Iva.

SOGGETTI

ESONERATI

I soggetti residenti esonerati dall’ob-bligo di invio dell’esterometro sono, generalmente, gli stessi soggetti esonerati dall’obbli-go di emissione della fattura elettro-nica.

  • Nel dettaglio:
  • contribuenti in regime di vantaggio;
  • contribuenti in regime forfettario;
  • produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972);
  • Asd in regime L. 398/1991, con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiori a € 65.000 nell’ambito dell’attività commerciale;
  • contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d’imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS).

SCADENZA

  • La trasmissione avrà cadenza mensile e dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo:
  • alla data di emissione, per le fatture emesse (attive);
  • alla data di ricezione, per le fatture ricevute (passive)2.

SANZIONI

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di € 2,00 per ogni fattura (con un limite massimo di € 1.000,00 per trimestre).

È prevista una riduzione, pari alla metà della sanzione, applicabile anche al limite massimo per trimestre, se la regolarizzazione della violazione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione (€ 1,00 per ogni fattura, con un limite massimo di € 500,00).

Non si applica l’istituto del cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997).

Note

  1. Art. 7, c. 1, lett. d) D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Circolare Assonime 13.12.2018, n. 26.
  2. Per data di ricezione si intende la data di registrazione della fattura d’acquisto.

 

Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2019

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta, in sostituzione dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte.

Contribuente

Mario Rossi

Periodo d’imposta

2019

Dati da verificare per anno precedente

(o presunti in caso di inizio attività)

Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno superiori ai limiti indicati in tabella n. 1.

Codice

47.21.0

38.500,00

No

Accesso

negato

Dati da verificare per l’anno in corso

Altre

cause

di

esclusione2

Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva?

No

Ci si avvale di regimi forfetari di
determinazione del reddito?

No

Soggetto non residente?1

No

Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi?

No

Soggetto socio in società di persone, associazioni o imprese familiari?

No

Soggetto che detiene il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni?

No

Attività esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta?

No

Accesso consentito

Note

  1. Fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
  2. Così come introdotto dall’art. 7-sexies D.L. 193/2016, le cessioni all’esportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 D.P.R. 633/1972 sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l’esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’Economia.

Tavola n. 1

Tabella limiti di ricavi

Progres.

Gruppo di settore

Codici attività ATECO 2007

Valore soglia

dei ricavi/

compensi

Redditività

1

Industrie alimentari e delle bevande.

(10-11)

65.000

40%

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio.

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.

47.81

40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti.

47.82 - 47.89

54%

5

Costruzioni e attività immobiliari.

(41 - 42 - 43) - (68)

86%

6

Intermediari del commercio.

46.1

62%

7

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.

(55 - 56)

40%

8

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi.

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

78%

9

Altre attività economiche.

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

67%

Nota

bene

Individuazione

limiti di ricavi

  • Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e compensi per l’accesso al regime:
  • non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

  • Il sottoscritto, al fine di usufruire della possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività, dichiara:
  • di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);

qualora sia proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l’accesso al regime.

Firma

………………………………………………….

  • Il sottoscritto, in mancanza dei requisiti sopra indicati, dichiara di non avere diritto all'aliquota del 5%, chiedendo invece l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%.

Firma

………………………………………………….

  • Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei requisiti di accesso al regime dei contribuenti forfetari, della sintetica tavola di confronto fra regimi, di aver ricevuto tutte le informazioni riguardanti il regime forfetario e sulle differenze esistenti rispetto al regime ordinario, e di aver deciso di:

non optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, essendo comunque a conoscenza che il regime forfetario potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte rispetto al regime ordinario

                                                                                                                              Firma ………..………………………………………..

  • optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (l'opzione è vincolante per almeno un triennio)

                                                                                                                                                       Firma …………………………………………………

Elementi

Regime forfetario

Regime ordinario

Applicazione Iva

No

Detrazione Iva

No

Calcolo

reddito

Imprese

[(Ricavi) x percentuale prevista] - Contributi

Ricavi - Costi

Professionisti

[(Compensi) x percentuale prevista] - Contributi

Compensi - Spese per cassa

Deducibilità contributi

Dal reddito d’impresa/lavoro autonomo

Dal reddito complessivo

Deducibilità costo beni strumentali

No

Sì (ammortamenti)

Tassazione

Imposta sostitutiva 15% (o 5%)

Irpef ordinaria

Indici di affidabilità fiscale

No

Fatturazione elettronica

No

(limitatamente alle fatture emesse, con eccezione di quelle verso la PA; obbligo di conservazione elettronica

per i documenti di acquisto)

Esterometro

No

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio la variazione di qualunque delle condizioni precedentemente valutate al fine dell’accesso al presente regime.

Firma

………………………………………………….

Detrazione Iva fattura elettronica a cavallo d’anno

La L. 205/2017 ha previsto che, a decorrere dal 1.01.2019, è obbligatoria la fattura elettronica emessa:

  • tra soggetti passivi Iva residenti ovvero stabiliti in Italia (operazioni B2B), da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate;
  • nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C), sempre che ricorra l’obbligo di emissione della fattura.

Conseguentemente, per le operazioni/soggetti individuati dall’art. 22 D.P.R. 633/1972 (ad esempio, cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto) non vi sarà l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se non richiesta dal cliente; in tal caso si continuerà a utilizzare lo scontrino ovvero ricevuta fiscale. Sul punto si evidenzia che l’art. 17 D.L. 119/2018, con decorrenza 1.01.2020, ha sostituito il contenuto dell’articolo 2, c. 1 D. Lgs. 127/2015, prevedendo l’obbligo, per i soggetti di cui al citato art. 22 D.P.R. 633/1972 (commercianti al minuto, ecc.), di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate dei dati degli incassi giornalieri, facendo venire meno la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 D.P.R. 633/1972. Obbligo anticipato, invece, al 1.07.2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore ad € 400.000.

DETRAZIONE

IVA

FATTURE

PASSIVE

Fatture

ricevute

nello stesso

anno

di emissione

  • L’art. 14 del D.L. 119/2018 (che ha modificato l’art. 1, c. 1 D.P.R. 23.03.1998, n. 100 avente ad oggetto la disciplina delle liquidazioni periodiche dell’Iva) ha previsto che, a decorrere dal 24.10.2018, è possibile procedere alla detrazione Iva (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (sia analogiche che elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (e non come avveniva fino al 23.10.2018, dal momento di ricezione della fattura).
  • Pertanto, il cessionario/committente può retrodatare l’esercizio del diritto alla detrazione al momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 633/1972 (e non a quello di ricezione della fattura come, invece, previsto fino al 23.10.2018), sempre che la fattura sia ricevuta dallo stesso entro il giorno 15 del mese successivo rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.

Esempio


La cessione di merce effettuata a febbraio 2019 per la quale sia ricevuta la fattura da parte del cessionario entro il 15.03.2019 potrà essere detratta ai fini Iva nella liquidazione Iva mensile di febbraio e non in quella di marzo.

Fatture

ricevute

in anno

diverso

da emissione

  • La citata novità normativa si applica esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972.

  • Ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha commentato tale novità; pertanto, finchè non vi sarà un chiarimento ufficiale, sembra ragionevole ritenere che le fatt ure ricevute nel 2019, ancorché datate 2018, confluiranno nella liquidazione Iva del mese di ricezione del 2019.

Esempio

Se i beni sono consegnati al cessionario a dicembre 2018 e la fattura è ricevuta dallo stesso il 13.01.2019 la detrazione Iva potrà essere esercitata a decorrere dal mese di gennaio 2019 senza che sia possibile retrodatare la detrazione a dicembre dell’anno 2018.

Casi possibili

Fattura di acquisto datata 2018

e ricevuta nel 2019

in formato analogico

Tale fattura potrà essere accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa Iva.

Fattura di acquisto datata 2018

e ricevuta nel 2019

in formato XML tramite lo SdI

Tale fattura potrà essere accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa Iva.

Fattura di acquisto datata 2018

e ricevuta nel 2018

  • Tale fattura dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di dicembre 2018, in quanto dovrà essere detratta nella dichiarazione relativa all’anno del ricevimento.
  • Si ricorda, infatti, che il D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, ha previsto, a decorrere dal 24.10.2018, la possibilità di detrarre l’Iva delle fatture, sia analogiche che elettroniche, ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (retroimputazione) e non più al momento di ricezione della fattura, ad eccezione dell’ultima liquidazione periodica dell’anno.
  • La normativa è infatti applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972.
  • Da ciò consegue che se il documento dovesse essere registrato nel corso del 2019 (tassativamente entro il 30.04.2019), la relativa Iva non potrà essere detratta nella liquidazione periodica 2019 di registrazione, ma solo in fase di stesura della dichiarazione annuale Iva relativa al 2018.
  • Il chiarimento suddetto completa parzialmente il quadro di questo inizio d’anno caratterizzato dall’implementazione dell’obbligo generalizzato di emissione di fattura in formato elettronico, che deve concludersi con l’emanazione di una circolare ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Imposta di bollo virtuale su fattura elettronica

Il D.M. 28.12.2018 ha disciplinato le modalità operative per l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” relativa alle fatture elettroniche.

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

TERMINI DI

PAGAMENTO

Assolvimento

L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta con versamento tramite modalità esclusivamente telematiche.

Fatture

elettroniche

L’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renderà noto, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI).

  • Il pagamento dell’imposta di bollo potrà avvenire, in via alternativa:
  • mediante il servizio presente nella citata un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • con addebito su conto corrente bancario o postale;
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Le nuove modalità si applicano alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1.01.2019.

Altri

documenti

Il pagamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Mediante

mod. F24,

codice tributo 2501

COMPILAZIONE

FATTURE

ELETTRONICHE

Annotazione

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del D.M. 17.06.2014.

Apposito

campo

da compilare

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, con il quale sono state stabilite le caratteristiche tecniche del tracciato XML da utilizzarsi per l’emissione delle fatture elettroniche, è stato introdotto a tal fine un apposito campo, da selezionarsi a cura del soggetto emittente la fattura, destinato ad indicare che trattasi di fattura che sconta imposta di bollo.

DECORRENZA

  • Considerato che le nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo si applicano unicamente alle fatture elettroniche emesse e trasmesse al SDI dal 1.01.2019 sembra ragionevole ritenere che:
  • per le fatture elettroniche, trasmesse o meno al SDI nel 2018, l’imposta di bollo debba essere versata in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi, entro il mese di aprile 2019 - così come stabilito dal D.M. 17.06.2014 ante modifica apportata dal D.M. 28.12.2018);
  • per le fatture elettroniche o meno non trasmesse al SDI dal 1.01.2019, l’imposta di bollo dovrà essere versata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi, ad esempio, per quelle che non sono state trasmesse al SDI nel 2019, in quanto non sussiste l’obbligo di trasmissione), l’imposta di bollo andrà versata entro il mese di aprile 2020.

È il caso, ad esempio, delle operazioni che sono trasmesse mediante il nuovo “esterometro” (riferito alle operazioni transfrontaliere con soggetti esteri per le quali non vi è l’obbligo di emissione della fattura elettronica). Invece, nei casi in cui le operazioni transfrontaliere (ad esempio prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del D.P.R. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva UE ovvero extra-UE) siano comunque trasmesse allo SDI, indicando come codice destinatario 7 volte “X”, le stesse saranno oggetto di versamento dell’imposta di bollo secondo la nuova procedura.

 

Autoliquidazione Inail 2018/2019

Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l’autoliquidazione del premio assicurativo 2018/2019 e al loro versamento. La legge di Bilancio 2019 ha prorogato i tradizionali termini recepiti dall’Inail con circolare n. 1/2019.

Basi di

calcolo

L’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio nel Fascicolo aziende.

31.03.2019

Riduzione

retribuzioni

Invio telematico o procedura “Alpi on line” nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2019.

16.05.2019

Denuncia

retribuzioni1

Invio telematico o procedura “Alpi on line”.

16.05.2019

Pagamenti

Saldo 2018 e

acconto 2019

In unica soluzione.

16.05.2019

In 4 rate2 (Modello F24).

Interesse pari a 0,70%.

1ª rata

ð

16.05.2019

2ª rata

ð

16.05.2019

3ª rata

ð

20.08.2019

4ª rata

ð

18.11.2019

Note

  1. Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).
  2. È possibile rateizzare in un numero diverso di rate secondo il piano di rateazione autorizzato dall’Inail.

CONTRIBUTI

ASSOCIATIVI

Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall’Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate.

Il pagamento del primo acconto dell’anno 2019 alle associazioni titolari di convenzione sarà effettuato nel mese di luglio 2019, anziché entro il mese di maggio.

TERMINI DI

PAGAMENTO
NON DIFFERITI

Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di Bilancio 2019 si applica esclusivamente ai premi di autoliquidazione, ossia ai premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e a quelle del settore marittimo.

Restano confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall’Istituto sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione, che per l’anno in corso è pari al 15,24%.

Al riguardo, si precisa che, esclusivamente per tali polizze, ai soli fini dell’applicabilità della riduzione del premio ai sensi della legge citata nel primo biennio di attività, continua a essere disponibile il servizio online OT20.

RIDUZIONE

PER IL

SETTORE

EDILE

Dal 1.01.2019 la riduzione per il settore edile non si applica più ai premi assicurativi.

La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura dell’11,50%.

Per fruire dell’agevolazione per la regolazione 2018 gli interessati devono trasmettere entro il 16.05.2019, via Pec alla sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it.

www.studiocavallari.it 049 613584


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