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Proroga trasformazione agevolata in società semplice: ottima opportunità per i tuoi investimenti immobiliari ! |
La legge di Bilancio 2023 ha previsto per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti nei pubblici registri, non utilizzati come strumentali, la possibilità, entro il 30.09.2023 (termine in corso di proroga al 30.11.2023), di trasformarsi in società semplici, avvalendosi di norme agevolative che prevedono, in presenza di precise condizioni, l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8%. In presenza di riserve, occorre avere riguardo al tipo di società (di persone o di capitali), con l’ulteriore diversificazione in relazione alla natura delle riserve (in sospensione d’imposta o di utili). La norma speciale ha lo scopo di agevolare la “trasformazione” di società commerciali “di comodo” in società semplici, atteso che, in via ordinaria, si dovrebbero assoggettare a tassazione le plusvalenze latenti sui beni, come differenza tra il valore normale dei beni stessi e il costo fiscalmente riconosciuto. |
SOCIETA' INTERESSATE |
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S.n.c. - S.a.s. - S.r.l. - S.p.a. - S.a.p.a. |
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IMPOSTA SOSTITUTIVA |
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Irpef |
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8% (o 10,50%)1 |
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(+)
(-) (=) |
Valore normale o valore catastale dei beni posseduti. Costo fiscalmente riconosciuto. Imponibile per l’imposta sostitutiva. |
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Ires |
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X |
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Irap |
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Riserve in sospensione d’imposta |
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13% |
X |
Importo delle riserve delle società che si trasformano. |
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Riserve di utili |
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Le riserve di utili delle società di capitali, a differenza di quelle delle società di persone, sono imponibili in capo ai soci. |
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Altri beni |
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In presenza di un’operazione di trasformazione in società semplice, i beni che non possono godere dell’agevolazione in argomento, in quanto all’atto della trasformazione non possiedono le necessarie caratteristiche richieste dalla norma, devono essere assoggettati a tassazione con i criteri ordinari, configurandosi, in tale ipotesi, una fattispecie riconducibile alle previsioni dell’art. 53, c. 2 e dell’art. 54, c. 1, lett. d) Tuir (C.M. n. 112/1999). |
ADEMPIMENTI |
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Trasformazione in società semplice |
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Effettuata entro il 30.11.2023. |
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Versamento Imposta sostitutiva |
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60% |
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Entro il 30.11.2023. |
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40% |
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Entro il 30.11.2023. |
Nota1 |
Per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della trasformazione. |
Con l’art. 1, cc. da 138 a 142 L. 197/2022, il legislatore ha fornito la possibilità di regolarizzare le cripto-attività detenute e non dichiarate, nonché i relativi redditi. |
ACQUISTO E VENDITA DI BITCOIN |
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MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE |
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Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da questo obbligo e pertanto possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:
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Termini finali di presentazione del modello Redditi 2023 - per anno 2022 |
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Soggetti interessati |
Dichiarazioni |
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Presentazione tramite uffici postali |
Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari |
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Dal 2.05.2023 al 30.06.2023 |
30.11.2023 |
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Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti. |
Non ammessa |
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Società di persone. |
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Soggetti Ires |
Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. |
Entro l’ultimo giorno del 11° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.11.2023). |
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Senza obbligo di redazione del bilancio. |
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Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 c.c. |
Entro l’ultimo giorno del 11° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.11.2023). |
Dichiarazioni per l’anno 2022 - Riepilogo dei termini finali |
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Adempimenti |
Dichiarazioni |
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Trasmissione telematica |
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Dichiarazione iva |
30.04.2023 |
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Dichiarazione Redditi |
30.11.2023 |
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Dichiarazione Irap |
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Mod. 770 |
31.10.2023 |
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Mod. 730 Ordinario |
Consegnato al sostituto d’imposta |
30.09.2023 |
Consegnato ai Caf, ai professionisti abilitati |
30.09.2023 |
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Mod. 730 precompilato |
Presentato al sostituto d’imposta |
30.09.2023 |
Presentato all’Agenzia delle Entrate, al Caf o al professionista |
30.09.2023 |
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Per effetto delle modifiche apportate all’art. 7, c. 4-quater D.L. 357/1994 dal D.L. 73/2022, oltre alla tenuta dei registri contabili anche la conservazione con sistemi elettronici è da considerarsi regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva digitale se, in sede di accesso, ispezione e verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi e sono stampati a seguito di richiesta degli organi precedenti. |
LIBRI E REGISTRI CONTABILI |
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Registri Iva |
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Beni ammortizzabili |
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Registro beni ammortizzabili. |
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Magazzino |
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Contabilità di magazzino. |
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Libri previsti dal codice civile |
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TENUTA E CONSERVAZIONE |
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Devono essere conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 c.c.) e, in ogni caso, fino alla definizione dell’eventuale accertamento relativo al corrispondente periodo d’imposta. |
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Cartacea |
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La conservazione cartacea richiede il solo rispetto delle regole inerenti la corretta tenuta della contabilità su supporti cartacei. |
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Elettronica |
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L’art. 2215-bis c.c. prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa, possono essere formati e tenuti anche con strumenti informatici. |
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La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, se anche in sede di controlli e ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e siano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza. |
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In deroga a quanto previsto dal c. 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. |
IMPOSTA DI BOLLO |
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Registri cartacei |
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Registri informatici |
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Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre. In relazione al 2° trimestre, il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l’importo dell’imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre e, quindi, entro il 30.11. Per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. |
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Riepilogo contabile della dichiarazione doganale |
Con la reingegnerizzazione del processo doganale di importazione cambiano i documenti doganali connessi alla registrazione nel registro Iva acquisti, ai fini della detrazione d’imposta. A decorrere dal 9.06.2022 assume rilevanza il prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale secondo il prospetto approvato dall’Agenzia delle dogane in accordo con l’Agenzia delle Entrate. |
REGISTRAZIONE BOLLETTA DOGANALE AI FINI IVA |
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Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma dell’art. 17, c. 2, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. |
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Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota. |
PROSPETTO DI RIEPILOGO AI FINI CONTABILI |
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AVVERTENZE CONTABILI |
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PROSPETTO SINTETICO |
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L’Agenzia mette a disposizione, per ogni possibile utilità pratica, dal momento dell’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0, un prospetto sintetico (allegato 2, circolare 22/D/2022) della dichiarazione stessa, che ne riepiloga i dati “salienti” (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, ecc.). |
Entro il 30.11.2023 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. I 2 acconti sono pari al 100%, suddivisi tra 40% e 60%. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%. Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente. Dal periodo d’imposta 2022 l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. |
MODALITÀ DI CALCOLO1 |
PERSONE FISICHE
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Fino a € 51,00 |
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Non è dovuto alcun acconto. |
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Da € 52,00 a € 257,00 |
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Da € 258,00
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1° acconto |
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2°acconto |
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SOCIETÀ DI CAPITALI
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Fino a € 20,00 |
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Non è dovuto alcun acconto. |
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Da € 21,00 a € 257,00 |
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Da € 258,00
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1° acconto |
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2° acconto |
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ACCONTO IRAP
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Società di persone |
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Soggetti Ires |
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Tavola |
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Acconti cedolare secca |
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VERSAMENTI CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI |
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Contributo annuo sul minimale di € 17.504,00, suddiviso in 4 rate scadenti al: 16.05.2023; 21.08.2023; 16.11.2023; 16.02.2024. |
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Saldo 2022. 1ª rata acconto 2023. |
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2ª rata acconto 2023. |
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L’acconto è determinato sull’ammontare dei redditi d’impresa prodotti nel 2022, eccedenti il minimale 2023 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l’anno 2023. |
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CALCOLO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA
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La L. 197/2022 ha previsto, in deroga al regime ordinario contenuto nell’art. 51 Tuir, un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% sulle mance ricevute, entro il limite del 25% dell’ammontare del reddito percepito nell’anno. La disposizione agevolativa riguarda i lavoratori del settore turistico-alberghiero, con reddito dell’anno precedente non superiore a € 50.000. La risoluzione n. 16/E/2023 ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori. Con la circolare 29.08.2023, n. 26/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti interpretativi sul tema. |
AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO |
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Le disposizioni si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 50.0001. |
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L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta. |
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Se le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva. |
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ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO |
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L’applicazione dell’imposta sostitutiva presuppone la previa verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite di € 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore, che deve essere riferito al precedente periodo d’imposta e includere tutti i rapporti di lavoro, anche quelli non rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. |
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Il sostituto deve indicare separatamente nella certificazione unica sia le mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva, nonché l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore.
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Nota1 |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Lunedì 2 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 precompilato - Ultimo giorno utile per la presentazione all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web. |
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Consulenti del lavoro |
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ENPACL - Termine di versamento della 1ª o unica rata del contributo soggettivo e integrativo 2023. Entro tale termine deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all’ammontare del volume d’affari ai fini Iva conseguito nel 2022. |
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Dottori commercialisti |
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Contributi - Termine di versamento della 4ª rata delle eccedenze 2022 per chi ha scelto la rateazione in fase di adesione al servizio PCE 2022. |
Martedì 10 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. |
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Inps |
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Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici. |
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Previdenza |
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Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2023. |
15 ottobre |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Lunedì 16 ottobre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Redditi 2023 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2023. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Ragionieri commercialisti |
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Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2023. |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Venerdì 20 ottobre |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente. |
Mercoledì 25 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. |
Lunedì 30 ottobre |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Prima casa |
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Il D.L. 198/2022 (art. 3, c. 10-quinquies, inserito dalla legge di conversione n. 14/2023) ha sospeso per il periodo compreso dal 1.04.2022 al 30.10.2023 il termine per porre in essere gli adempimenti legati alle agevolazioni “prima casa”. |
Martedì 31 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta per il periodo d’imposta 2022. |
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Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2022 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. |
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Redditi 2023 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.07.2023 - 30.09.2023 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021). |
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Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2023, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 12/E/2015). |
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Superbonus |
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Fondo indigenti - Termine di presentazione dell’istanza per richiedere il contributo a valere sul cosiddetto fondo indigenti (D.M. Economia 31.07.2023). |
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Rottamazione quater |
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Versamento - Termine di pagamento, in unica soluzione o della 1ª rata, delle somme dovute. |
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Regolarizzazione violazioni formali |
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Versamento - Termine di pagamento, in unica soluzione o della 1ª rata, delle somme dovute. |
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Definizione liti pendenti |
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Versamento - Termine di pagamento della 2ª rata degli importi dovuti. |
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Ravvedimento speciale |
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Versamento - Termine di versamento della 2ª rata degli importi dovuti. |
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Dottori commercialisti |
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Contributi - Termine di pagamento 2ª rata contributi minimi 2023 e contributo di maternità 2023. |
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Agenti |
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Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.
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