Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale e Finanziario di Ottobre 2023

 

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Proroga trasformazione agevolata in società semplice: ottima opportunità per i tuoi investimenti immobiliari !

 

La legge di Bilancio 2023 ha previsto per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti nei pubblici registri, non utilizzati come strumentali, la possibilità, entro il 30.09.2023 (termine in corso di proroga al 30.11.2023), di trasformarsi in società semplici, avvalendosi di norme agevolative che prevedono, in presenza di precise condizioni, l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8%. In presenza di riserve, occorre avere riguardo al tipo di società (di persone o di capitali), con l’ulteriore diversificazione in relazione alla natura delle riserve (in sospensione d’imposta o di utili). La norma speciale ha lo scopo di agevolare la “trasformazione” di società commerciali “di comodo” in società semplici, atteso che, in via ordinaria, si dovrebbero assoggettare a tassazione le plusvalenze latenti sui beni, come differenza tra il valore normale dei beni stessi e il costo fiscalmente riconosciuto.

 

SOCIETA'

INTERESSATE

 

S.n.c. - S.a.s. - S.r.l. - S.p.a. - S.a.p.a.

 

 

 

  • Che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di:
  • beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione;
  • beni mobili iscritti nei pubblici registri, non utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa;
  • quote di partecipazione in società.

 

IMPOSTA

SOSTITUTIVA

 

Irpef

 

8%

(o 10,50%)1

 

(+)

 

(-)

(=)

Valore normale o valore catastale dei beni posseduti.

Costo fiscalmente riconosciuto.

Imponibile per l’imposta sostitutiva.

 

 

 

 

 

Ires

 

X

 

 

 

 

 

Irap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserve in

sospensione

d’imposta

 

13%

X

Importo delle riserve delle società che si trasformano.

 

 

 

 

 

Riserve

di utili

 

Le riserve di utili delle società di capitali, a differenza di quelle delle società di persone, sono imponibili in capo ai soci.

 

 

 

 

 

Altri beni

 

In presenza di un’operazione di trasformazione in società semplice, i beni che non possono godere dell’agevolazione in argomento, in quanto all’atto della trasformazione non possiedono le necessarie caratteristiche richieste dalla norma, devono essere assoggettati a tassazione con i criteri ordinari, configurandosi, in tale ipotesi, una fattispecie riconducibile alle previsioni dell’art. 53, c. 2 e dell’art. 54, c. 1, lett. d) Tuir (C.M. n. 112/1999).

 

ADEMPIMENTI

 

Trasformazione in società semplice

 

Effettuata entro il 30.11.2023.

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

Imposta

sostitutiva

 

60%

 

Entro il 30.11.2023.

 

 

 

 

 

 

 

40%

 

Entro il 30.11.2023.

 

Nota1

Per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della trasformazione.

 

Regolarizzazione delle cripto-attività

 

Con l’art. 1, cc. da 138 a 142 L. 197/2022, il legislatore ha fornito la possibilità di regolarizzare le cripto-attività detenute e non dichiarate, nonché i relativi redditi.

 

ACQUISTO

E VENDITA

DI BITCOIN

 

  • Il sig. Caio in data 24.02.2020 ha comprato n. 7,173292 bitcoin al prezzo di € 6.970,30 pari a un controvalore di € 50.000,00 e li ha rivenduti in data 2.07.2021 al prezzo di € 29.230,60, pari a un controvalore di € 209.679,63, realizzando un guadagno di € 159.679,63.
  • Il sig. Caio avrebbe dovuto:
  1. indicare il possesso di n. 7,173292 bitcoin nel quadro RW del modello Redditi 2021 (anno d’imposta 2020) per un controvalore iniziale di € 50.000,00 e finale di € 169.877,18 (valore di un bitcoin al 31.12.2020 pari a € 23.681,90);
  2. indicare il possesso di n. 7,173292 bitcoin nel quadro RW del modello Redditi 2022 (anno d’imposta 2021) per un controvalore iniziale di € 169.877,18 e finale di € 209.679,63;
  3. compilare il quadro RT del modello Redditi 2022 dichiarando il reddito diverso derivante dalla cessione dei bitcoin avvenuta in data 2.07.2021 e pari a € 159.679,63.

 

 

 

MODALITÀ DI

REGOLARIZZAZIONE

 

  • Ai fini della regolarizzazione il sig. Caio deve:
  • pagare la sanzione dello 0,5% su € 379.556,81 (169.877,28 + 209.679,63), pari a € 1.897,78 per l’omessa indicazione nel quadro RW del modello Redditi 2021 (anno d’imposta 2020) e modello Redditi 2022 (anno d’imposta 2021);
  • pagare l’imposta sostitutiva del 3,5% sul valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno ovvero al momento del realizzo, quindi su € 379.556,81 (169.877,28 + 209.679,63) per un importo di € 13.284,48;
  • presentare l’istanza di regolarizzazione.
  • L’istanza di regolarizzazione deve essere composta dal “modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività” e dei relativi redditi con allegati:
  1. relazione di accompagnamento contenente le informazioni richieste e che sono state riportate nell’articolo descrittivo;
  2. elenco della documentazione probatoria della provenienza lecita delle somme investite in cripto-attività, nonché dei fatti e dei valori riportati nella relazione di accompagnamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Amministrazione Finanziaria potrà considerare come probatoria la seguente documentazione:
  1. contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello da presentare per l’istanza;
  2. wallet address;
  3. numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto-attività al soggetto che presenta l’istanza;
  1. quietanza del versamento effettuato mediante modello “F24 ELIDE”.

 

 

Termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

 

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sono esclusi da questo obbligo e pertanto possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
  • pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RS, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

 

Termini finali di presentazione del modello Redditi 2023 - per anno 2022

Soggetti interessati

Dichiarazioni

Presentazione tramite

uffici postali

Trasmissione telematica

diretta o tramite

intermediari

  • Persone fisiche che:
  • pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo;
  • devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RS, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti.

Dal 2.05.2023

al 30.06.2023

30.11.2023

Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti.

Non ammessa

Società di persone.

Soggetti Ires

Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Entro l’ultimo giorno del 11° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.11.2023).

Senza obbligo di redazione del bilancio.

Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 c.c.

Entro l’ultimo giorno del 11° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.11.2023).

 

Dichiarazioni per l’anno 2022 - Riepilogo dei termini finali

Adempimenti

Dichiarazioni

Trasmissione telematica

Dichiarazione iva

30.04.2023

Dichiarazione Redditi

30.11.2023

Dichiarazione Irap

Mod. 770

31.10.2023

Mod. 730 Ordinario

Consegnato al sostituto d’imposta

30.09.2023

Consegnato ai Caf, ai professionisti

abilitati

30.09.2023

Mod. 730 precompilato

Presentato al sostituto d’imposta

30.09.2023

Presentato all’Agenzia delle Entrate,

al Caf o al professionista

30.09.2023

 

Stampa registri contabili

 

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 7, c. 4-quater D.L. 357/1994 dal D.L. 73/2022, oltre alla tenuta dei registri contabili anche la conservazione con sistemi elettronici è da considerarsi regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva digitale se, in sede di accesso, ispezione e verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi e sono stampati a seguito di richiesta degli organi precedenti.

 

LIBRI

E

REGISTRI

CONTABILI

 

Registri Iva

 

  • Fatture emesse.
  • Fatture di acquisto.
  • Corrispettivi.

 

 

 

 

 

Beni

ammortizzabili

 

Registro beni ammortizzabili.

 

 

 

 

 

Magazzino

 

Contabilità di magazzino.

 

 

 

 

 

Libri previsti

dal codice

civile

 

  • Libro giornale (e conti di mastro).
  • Libro inventari.

 

TENUTA

E

CONSERVAZIONE

 

Devono essere conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 c.c.) e, in ogni caso, fino alla definizione dell’eventuale accertamento relativo al corrispondente periodo d’imposta.

 

 

 

 

 

Cartacea

 

La conservazione cartacea richiede il solo rispetto delle regole inerenti la corretta tenuta della contabilità su supporti cartacei.

 

 

 

 

 

Elettronica

 

L’art. 2215-bis c.c. prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa, possono essere formati e tenuti anche con strumenti informatici.

 

 

 

 

 

La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, se anche in sede di controlli e ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e siano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.

 

 

 

 

 

In deroga a quanto previsto dal c. 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

 

IMPOSTA

DI BOLLO

 

Registri

cartacei

 

  • Per i registri e libri tenuti su supporto cartaceo, l’imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di € 16,00 per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria; ovvero € 32,00 per tutti gli altri soggetti.
  • L’imposta di bollo può, tuttavia, essere assolta “alternativamente” mediante contrassegno telematico ovvero modello F23 (codice tributo 458T).

 

 

 

 

 

Registri

informatici

 

  • Per la contabilità tenuta con strumenti informatici, l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
  • Nel caso di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l’art. 6 D.M. 17.06.2014 prevede che l’imposta sia assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online (codice tributo 2501).

 

Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

 

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre. In relazione al 2° trimestre, il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l’importo dell’imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre e, quindi, entro il 30.11. Per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

 

 

 

 

 

Ditta

 

Trimestre

 

 

 

 

 

  • Fatture emesse

N.

 

+

  • Fatture soggette ad Iva

N.

 

-

  • Potenziali fatture soggette a imposta di bollo

N.

 

=

  • Fatture esenti da imposta di bollo (tavola 1)

N.

 

-

  • Fatture soggette a imposta di bollo (tavola 2)

N.

 

=

  • Imposta di bollo dovuta

(A)

 

 

  • Imposta di bollo da servizio di calcolo Agenzia Entrate

(B)

 

 

 

 

 

Se (A) – (B) = 0

ð

Importo da versare confermato

Se (A) – (B) ¹ 0

ð

Procedere a verifica e integrazione

                 

 

PAGAMENTO

 

  • Una volta definito l’importo dovuto, è possibile procedere al pagamento.
  • Il portale dell’Agenzia delle Entrate propone 2 diverse modalità di pagamento.

 

 

 

 

 

Addebito

su conto

corrente

bancario

 

  • È necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull’apposito pulsante.
  • Il sistema procederà a effettuare i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN e, una volta avuto esito positivo, sarà prodotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma dell’inoltro del pagamento.
  • Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta (definitiva), attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.

 

 

 

 

 

F24 o F24

Enti pubblici

(cd. F24EP)

 

  • Stampando il modello F24 o F24EP precompilato, predisposto dall’Agenzia delle Entrate, è possibile procedere al versamento.
  • I codici da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono quelli previsti dalla Ris. Ag. Entrate 9.04.2019, n. 42/E:
  • 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;
  • 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;
  • 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;
  • 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre;
  • 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;
  • 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

 

 

 

 

 

 

Riepilogo contabile della dichiarazione doganale

 

Con la reingegnerizzazione del processo doganale di importazione cambiano i documenti doganali connessi alla registrazione nel registro Iva acquisti, ai fini della detrazione d’imposta. A decorrere dal 9.06.2022 assume rilevanza il prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale secondo il prospetto approvato dall’Agenzia delle dogane in accordo con l’Agenzia delle Entrate.

 

REGISTRAZIONE

BOLLETTA

DOGANALE

AI FINI IVA

 

Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma dell’art. 17, c. 2, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

 

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.

 

PROSPETTO

DI RIEPILOGO

AI FINI

CONTABILI

 

  • Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva pagata all’importazione, l’Agenzia contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale (allegato 1, circolare 22/D/2022), il cui modello è stato condiviso con l’Agenzia delle Entrate e definito con la Determinazione Direttoriale prot. 3.06.2022, n. 234367, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi), suddivisi per aliquote.
  • Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili è generato una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, seguendo il ciclo di vita della dichiarazione doganale; si tiene conto in particolare delle differenti modalità di svincolo (svincolo per intera dichiarazione o per articoli), delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa.

 

AVVERTENZE

CONTABILI

 

  • Per la detrazione dell’Iva pagata all’importazione, gli operatori devono scaricare dalla propria area riservata presente sul Portale Unico Dogane e Monopoli il prospetto di riepilogo ai fini contabili in formato PDF.
  • Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad istanza di interpello n. 417/2022, non sono utilizzabili documenti diversi da quest’ultimo (ad esempio i documenti di cortesia rilasciati dagli spedizionieri).
  • Un aspetto particolarmente critico risulta essere l’individuazione del momento da cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva all’importazione, ossia se questo debba essere individuato nel momento in cui il prospetto di riepilogo è generato dall’Agenzia delle Dogane, o quello nel quale l’importatore scarica il prospetto all’interno del portale.

 

A seguito di tale situazione di incertezza, per l’esercizio tempestivo e sicuro del diritto alla detrazione si consiglia agli operatori di dotarsi di strumenti automatizzati per lo scarico dei prospetti di riepilogo ai fini contabili.

 

 

PROSPETTO

SINTETICO

 

L’Agenzia mette a disposizione, per ogni possibile utilità pratica, dal momento dell’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0, un prospetto sintetico (allegato 2, circolare 22/D/2022) della dichiarazione stessa, che ne riepiloga i dati “salienti” (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, ecc.).

 

 

Scadenze di versamento degli acconti di novembre

 

Entro il 30.11.2023 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. I 2 acconti sono pari al 100%, suddivisi tra 40% e 60%.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente.

Dal periodo d’imposta 2022 l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.

 

MODALITÀ DI CALCOLO1

 

PERSONE

FISICHE

 

Rigo

“differenza”

RN 34 -

Mod. Redditi

2023 PF

 

Fino a € 51,00

 

Non è dovuto alcun acconto.

 

 

Da € 52,00

a € 257,00

 

  • Acconto nella misura del 100%.
  • Versamento in unica rata entro il mese di novembre (30.11.2023).

 

Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l’acconto risulta perciò dovuto qualora l’importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00.

 

 

 

Da € 258,00

 

La 1ª rata

supera

€ 103,00

 

 

1° acconto

 

  • Entro il 30.06.20231-2, senza maggiorazione.
  • Nella misura del 40% (50%3 per soggetti Isa).

 

 

2°acconto

 

  • Entro il mese di novembre (30.11.2023).
  • Nella misura del 60% (50%3 per soggetti Isa).

 

SOCIETÀ

DI CAPITALI

 

Rigo

RN 17 -

Mod. Redditi

2023 SC

 

Fino a € 20,00

 

Non è dovuto alcun acconto.

 

 

Da € 21,00

a € 257,00

 

  • Acconto nella misura del 100%.
  • Versamento in unica soluzione nell’11° mese dell’esercizio.

 

 

Da € 258,00

 

La 1ª rata

supera

€ 103,00

 

 

1° acconto

 

  • Entro il giorno 30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, senza maggiorazione (30.06.2023) 2.
  • Nella misura del 40% (50%3 per soggetti Isa).

 

 

2° acconto

 

  • Nell’11° mese dell’esercizio.
  • Nella misura del 60% (50%3 per soggetti Isa).

 

ACCONTO

IRAP

 

Rigo

IR21 - Mod.

Irap 2023

 

 

 

Società

di persone

 

  • L’acconto dell’Irap è dovuto nella misura del 100% se l’importo su cui commisurare l’acconto supera € 51,00.
  • Il versamento dell’acconto deve essere effettuato in 2 rate:
  • 1ª, pari al 40% (50%3 per soggetti Isa), entro il 30.06.20232;
  • 2ª, pari al 60% (50%3 per soggetti Isa), entro il mese di novembre (30.11.2023).
  • Il versamento della 1ª rata non è dovuto se di importo non superiore a
    € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.

 

 

 

 

 

 

Soggetti Ires

 

  • L’acconto è dovuto nella misura del 100%, se l’importo su cui commisurare l’acconto è superiore a € 20,00, da versare in 2 rate:
  • 1ª, pari al 40% (50%3 per soggetti Isa) (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione;
  • 2ª, pari al 60% (50%3 per soggetti Isa), entro l’11° mese del periodo d’imposta.

 

 

Scadenze di versamento degli acconti di novembre (segue)

 

Tavola

 

Acconti cedolare secca

 

 

 

 

 

Contratti

di locazione

Acconto1

Rate

Scadenza

Scadenza 2023

Tutti

100%2

imposta dovuta

per anno

precedente

Se inferiore

a € 258,00

Unica rata

30.11 di ciascun

anno

30.11.2023

Se pari

o superiore

a € 258,00

1ª rata (40%)

30.06 (30.07

con maggiorazione

dello 0,40%)

30.06.2023,

ovvero 31.07.2023

con lo 0,40%

2ª rata (60%)

30.11

30.11.2023

Note

  1. Non è dovuto acconto e l’imposta è versata a saldo se l’importo su cui calcolare l’acconto (indicato nel rigo LC1, colonna 5) non supera € 52,00.
  2. Il versamento dell’acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 100% della cedolare secca calcolata per l’anno in cui si è prodotto il reddito (è possibile, pertanto, applicare il metodo previsionale).

 

 

 

 

 

 

VERSAMENTI

CONTRIBUTI IVS

ARTIGIANI

E COMMERCIANTI

 

  • Per il 2023 i titolari e i soci delle imprese artigiane o commerciali sono tenuti al pagamento, mediante il Modello F24, dei seguenti importi:

 

 

 

 

 

  • contributo
    minimale

 

Contributo annuo sul minimale di € 17.504,00, suddiviso in 4 rate scadenti al: 16.05.2023; 21.08.2023; 16.11.2023; 16.02.2024.

 

 

 

 

 

  • contributi
    sul reddito
    eccedente
    il minimale

 

  • Il contributo, calcolato sul reddito eventualmente eccedente il minimale, deve essere suddiviso in 2 rate di uguale importo:

 

 

 

 

 

  • entro il termine di versamento del saldo della dichiarazione per l’anno precedente;

 

Saldo 2022.

1ª rata acconto 2023.

 

 

 

 

 

 

 

  • entro il 30.11.2023.

 

2ª rata acconto 2023.

 

 

 

 

 

L’acconto è determinato sull’ammontare dei redditi d’impresa prodotti nel 2022, eccedenti il minimale 2023 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l’anno 2023.

 

 

Reddito

Commercianti2-3

Artigiani2-3

Da € 17.504,00 a € 52190,00

24,48%

24%

Da € 52.190,01 a € 86.983,001

25,48%

25%

 

I versamenti a saldo e in acconto dei contributi, dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

 

 

Note

  1. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti dal 1996, il massimale è pari a € 113.520, non frazionabile in ragione mensile.
  2. Con età superiore a 21 anni; per i coadiuvanti con età fino a 21 anni la percentuale è ridotta di 3 punti.
  3. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i contributi sono ridotti del 50% previa comunicazione preventiva.

 

CALCOLO

CONTRIBUTO

GESTIONE SEPARATA

 

 Aliquote

contributive

Gestione

Separata 2023

 

 

  • L’acconto per il 2023 è determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto sul reddito 2022 indicato nel modello Redditi.
  • Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2023 deve essere calcolato applicando, al reddito conseguito nel 2022, le aliquote contributive previste per il 2023.

 

Imposta sostitutiva sulle mance

 

La L. 197/2022 ha previsto, in deroga al regime ordinario contenuto nell’art. 51 Tuir, un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% sulle mance ricevute, entro il limite del 25% dell’ammontare del reddito percepito nell’anno. La disposizione agevolativa riguarda i lavoratori del settore turistico-alberghiero, con reddito dell’anno precedente non superiore a € 50.000. La risoluzione n. 16/E/2023 ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori. Con la circolare 29.08.2023, n. 26/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti interpretativi sul tema.

 

AMBITO

OGGETTIVO

E SOGGETTIVO

 

  • Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche mediante mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori:
  • costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%;
  • entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

 

  • Tali somme:
  • sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

 

 

 

 

 

Le disposizioni si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 50.0001.

 

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta.

 

 

 

 

 

Se le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva.

 

 

 

 

 

  • Il superamento del limite reddituale non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce causa ostativa alla tassazione agevolata delle predette mance conseguite nell’anno successivo.
  • Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

 

ADEMPIMENTI

DEL

DATORE

DI LAVORO

 

L’applicazione dell’imposta sostitutiva presuppone la previa verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite di € 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore, che deve essere riferito al precedente periodo d’imposta e includere tutti i rapporti di lavoro, anche quelli non rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

 

  • Nell’applicare l’imposta sostitutiva, il datore di lavoro deve tener conto non solo delle mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici, ma anche di quelle che i lavoratori ricevono in denaro.
  • Il sostituto d’imposta, se è stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, applica direttamente l’imposta sostitutiva, mentre, in caso contrario, l’applicazione dell’imposta sostitutiva avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente.

 

 

 

Il sostituto deve indicare separatamente nella certificazione unica sia le mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva, nonché l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore.

 

  • Ai fini Iva, le somme elargite a titolo di liberalità dalla clientela della struttura turistico-alberghiera o di ristorazione a favore dei dipendenti rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo Iva e, pertanto, non incrementano il volume d’affari del datore di lavoro. Nondimeno, atteso che la percezione e il riversamento delle mance per il tramite del datore di lavoro costituiscono, come detto, una mera movimentazione finanziaria, ai fini delle imposte dirette, le somme in esame non sono né ricavi né costi (per il personale) per il datore di lavoro.
  • È rimessa al datore di lavoro la valutazione circa le misure contabili e finanziarie idonee ad assicurare la rendicontazione separata delle somme corrisposte a titolo di mance.

 

Nota1

  • In merito alla determinazione del requisito reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Il limite reddituale di € 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.
  • Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato).

 

Principali adempimenti mese di ottobre 2023

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Lunedì

2 ottobre

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 precompilato - Ultimo giorno utile per la presentazione all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web.

 

Consulenti

del lavoro

 

ENPACL - Termine di versamento della 1ª o unica rata del contributo soggettivo e integrativo 2023. Entro tale termine deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all’ammontare del volume d’affari ai fini Iva conseguito nel 2022.

 

Dottori

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento della 4ª rata delle eccedenze 2022 per chi ha scelto la rateazione in fase di adesione al servizio PCE 2022.

 

Martedì

10 ottobre

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.

 

Previdenza

 

Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2023.

 

Domenica

15 ottobre

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Lunedì

16 ottobre

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Redditi 2023 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2023.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

Ragionieri

commercialisti

 

Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2023.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Venerdì

20 ottobre

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.

 

Mercoledì

25 ottobre

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

 

Lunedì

30 ottobre

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Prima casa

 

Il D.L. 198/2022 (art. 3, c. 10-quinquies, inserito dalla legge di conversione n. 14/2023) ha sospeso per il periodo compreso dal 1.04.2022 al 30.10.2023 il termine per porre in essere gli adempimenti legati alle agevolazioni “prima casa”.

 

Martedì

31 ottobre

 

Imposte dirette

 

Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta per il periodo d’imposta 2022.

 

 

Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2022 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

 

Redditi 2023 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.07.2023 - 30.09.2023 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).

 

 

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2023, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Imposta di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 12/E/2015).

 

Superbonus

 

Fondo indigenti - Termine di presentazione dell’istanza per richiedere il contributo a valere sul cosiddetto fondo indigenti (D.M. Economia 31.07.2023).

 

Rottamazione

quater

 

Versamento - Termine di pagamento, in unica soluzione o della 1ª rata, delle somme dovute.

 

Regolarizzazione

violazioni formali

 

Versamento - Termine di pagamento, in unica soluzione o della 1ª rata, delle somme dovute.

 

Definizione liti

pendenti

 

Versamento - Termine di pagamento della 2ª rata degli importi dovuti.

 

Ravvedimento

speciale

 

Versamento - Termine di versamento della 2ª rata degli importi dovuti.

 

Dottori

commercialisti

 

Contributi - Termine di pagamento 2ª rata contributi minimi 2023 e contributo di maternità 2023.

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

 

       

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