Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale e Finanziario di Natale e Gennaio 2022

Natale e Gennaio 2022       SOMMARIO

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza: ft elettronica forfetari

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Visto di conformità e attestazione bonus fiscali

Pag. 2

  1. Comunicazione dei contributi pubblici

Pag. 3

  1. Controlli sulle dichiarazioni d’intento

Pag. 4

  1. Contributo perequativo a fondo perduto

Pag. 5

  1. Detrazione dell’Iva per le fatture di fine anno

Pag. 6

  1. Banca dati nazionale strutture ricettive

Pag. 7

  1. Assicurazione contro gli infortuni domestici

Pag. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di gennaio 2022

Pag. 9

 

 

In evidenza

 

FATTURAZIONE

ELETTRONICA

FINO AL 2024

 

  • Il Consiglio dell'Unione Europea ha permesso all'Italia di continuare con l'obbligo della fatturazione elettronica fino al 2024, estendendo anche tale adempimento a una serie di soggetti, tra cui quelli in regime forfettario.

  

Visto di conformità e attestazione bonus fiscali

 

Sono in vigore dal 12.11.2021 le nuove misure urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni. È stata, inoltre, disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate dagli art. 1 e 2 D.L. 157/2021, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Al fine di recepire le modifiche normative, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 12.11.2021, prot. n. 312528, con cui ha approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello. Con la circolare 16/E/2021 ha inoltre fornito i primi chiarimenti sull’applicazione di tali disposizioni.

 

Agevolazione

Visto di conformità

Attestazione della congruità spese

Prima del 12.11.2021

Dopo il 12.11.2021

Prima del 12.11.2021

Dopo il 12.11.2021

Superbonus

---

Utilizzo in dichiarazione dei redditi2

Utilizzo in dichiarazione dei redditi

Utilizzo in dichiarazione dei redditi

  • Cessione del credito
  • Sconto in fattura
  • Cessione del credito
  • Sconto in fattura
  • Cessione del credito
  • Sconto in fattura
  • Cessione del credito
  • Sconto in fattura

Bonus diversi

dal Superbonus

---

  • Cessione del credito3
  • Sconto in fattura3

(1)

  • Cessione del credito3
  • Sconto in fattura3

 

ESTENSIONE

DELL’OBBLIGO

DEL VISTO

DI CONFORMITÀ

E DELLA

CONGRUITÀ

DEI PREZZI

 

  • L’art. 1 D.L. 157/2021 ha introdotto nuovi obblighi circa l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e dell’asseverazione in relazione alla valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per il Superbonus sia per gli altri interventi elencati nell’art. 121, c. 2 Decreto Rilancio (di seguito Bonus diversi dal Superbonus).
  • Anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito in dichiarazione dei redditi, l’art. 119, c. 13 D.L. 34/2020 già prevede l’obbligo di asseverazione della congruità della spesa.

 

 

 

 

 

CONTROLLI SULLE

COMUNICAZIONI CON PROFILI

DI RISCHIO

 

Entro 5 giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.

 

 

 

 

 

Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni).

 

 

 

 

 

Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

 

Note

  1. L’attestazione della congruità delle spese, laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6.08.2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6.10.2020, rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni in quanto contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare, concernente la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (credito d’imposta per botteghe e negozi; credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione).
  2. La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12.11.2021. Il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
  3. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12.11.2021. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11.11.2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina; pertanto, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

 

 

Comunicazione dei contributi pubblici

 

Le informazioni relative agli aiuti, in denaro o in natura, erogati da Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio precedente di importo superiore a € 10.000,00 devono essere indicate nella nota integrativa, ovvero pubblicate sul proprio sito Internet per le imprese individuali e società di persone, nonché associazioni/fondazioni e Onlus.

La scadenza è, in genere, prevista per il 30.06 di ogni anno; per il 2021 il termine è stato prorogato al 31.12.2021 (salvo ulteriori proroghe).

  

SOGGETTI

 

  • Imprese commerciali.
  • Associazioni, Onlus e fondazioni.

 

Sono escluse le imprese agricole che non abbiano la forma di società commerciale e i professionisti.

 

 

 

OGGETTO

 

  • Devono essere fornite le informazioni relative a:
  • sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura;
  • non aventi “carattere generale” e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
  • erogati nell’esercizio finanziario precedente da pubbliche amministrazioni.

 

Sono esclusi dall’informativa i “contributi pubblici”, intesi come importi concessi “erga omnes” in base a una legge, nazionale o regionale.

 

 

 

MODALITÀ

DI PUBBLICAZIONE

 

I soggetti che esercitano attività commerciale pubblicano le informazioni nella nota integrativa del bilancio d’esercizio (e dell’eventuale bilancio consolidato).

 

 

 

  • I soggetti non obbligati al deposito del bilancio (micro imprese, ditte individuali e società di persone) assolvono all’obbligo informativo mediante pubblicazione delle informazioni sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico.
  • In assenza di un sito Internet la pubblicazione può avvenire sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

 

 

 

TERMINI

 

In generale, la pubblicazione deve avvenire entro il 30.06 di ogni anno per i contributi ricevuti l’anno precedente.

 

 

 

Tuttavia, per le erogazioni percepite nel 2020, con obbligo di pubblicazione nel 2021, le sanzioni relative all’inadempimento dell’obbligo sono sospese fino al 31.12.2021.

 

I soggetti che hanno depositato il bilancio 2021 senza indicare le erogazioni pubbliche ricevute possono presentare una nuova pratica di deposito, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto, entro il 31.12.2021.

 

 

 

SANZIONI

 

  • Il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta:
  • la sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000,00;
  • la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione.

   

 

Controlli sulle dichiarazioni d’intento

 

Dal 1.01.2021 è inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall’Agenzia delle Entrate, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale. Inoltre, è possibile per l’Agenzia delle Entrate invalidare le dichiarazioni d’intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e dichiarazione d’intento falsa e inibire l’emissione della fattura elettronica da parte del fornitore, che abbia indicato il riferimento di una dichiarazione d’intento invalidata, con titolo di non imponibilità Iva. Le modalità operative dei controlli e l’inibizione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d’intento false/errate/ecc. hanno effetto a decorrere dal 1.01.2022.

 

ATTIVITÀ

DI ANALISI

DI RISCHIO

E DI CONTROLLO DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

 

  • Le attività di analisi e di controllo, realizzate dall’Agenzia delle Entrate, sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia stessa e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.
  • La valutazione del rischio da parte dell’Agenzia delle Entrate è orientata, prioritariamente, alla:
  • analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d’intento trasmesse;
  • valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
  • individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e\o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
  • individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

 

 

 

INVALIDAZIONE

DELLE DICHIARAZIONI

D’INTENTO

TRASMESSE

 

  • In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo di cui al punto che precede, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento.
  • Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.
  • La comunicazione, contenente le anomalie riscontrate, è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

 

L’Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’invalidazione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone comunicazione al contribuente.

 

 

 

INIBIZIONE

AL RILASCIO

DI NUOVE

DICHIARAZIONI D’INTENTO

 

  • In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici.
  • A seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento è rilasciata una ricevuta di scarto; la ricevuta contiene l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.
  • Rimane fermo il fatto che la presentazione della documentazione non comporta sospensione dell’efficacia dell’invalidazione.
  • L’Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’inibizione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento da parte del contribuente.

 

 

 

FATTURE

ELETTRONICHE

TRASMESSE

TRAMITE SDI

 

L’invalidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata al fornitore.

   

 

Contributo perequativo a fondo perduto

 

Per fronteggiare i provvedimenti di chiusura nella fase dell’emergenza sanitaria sono stati emanati diversi provvedimenti a sostegno delle attività economiche, sotto forma di contributo o sotto forma di crediti di imposta; in particolare talune forme di contributo si basavano sulla “riduzione del fatturato” e non sulla riduzione del reddito. È quindi pienamente condivisibile che il contributo perequativo si fondi sulla riduzione del risultato economico e non del fatturato.

 

SCADENZA

 

Dal 29.11.2021 e non oltre il 28.12.2021.

 

 

 

MODELLO

 

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29.11.2021 sono stati approvati il modello e le istruzioni.

 

 

 

MODALITÀ DI

PRESENTAZIONE

 

In via telematica anche con invio anche da parte di intermediario.

 

 

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

  • Titolari di partita iva residenti in Italia con:
  • attività di impresa/lavoro autonomo;
  • titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir.

 

 

 

SOGGETTI ESCLUSI 

 

  • Soggetti con partita Iva non attiva alla data del 26.05.2021.
  • Enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir.
  • Intermediari finanziari/società di partecipazione (art. 162-bis Tuir).

 

 

 

REQUISITI 

 

  • Per accedere al contributo è necessario:
  • avere presentato validamente la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2019;
  • avere trasmesso la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 entro il 30.09.2021 (termine del 10.09.2021 prorogato al 30.09.2021); eventuali dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre il 30.09 non rilevano qualora i dati in esse indicati comportino un maggior contributo rispetto a quella trasmessa entro il 30.09;
  • ammontare di ricavi e proventi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019 - esercizio coincidente con l’anno solare (nel 2° periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto);
  • peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%.

 

 

 

IMPORTO

DEL

CONTRIBUTO

 

  • L’importo del contributo è determinato sulla base della riduzione del risultato economico (almeno il 30%) e sono sottratti i contributi già richiesti/percepiti nel corso degli anni 2020 e 2021 (qualora i contributi richiesti/percepiti siano di importo pari o superiori alla riduzione del risultato economico non potrà essere richiesto il contributo perequativo).
  • Alla riduzione del risultato economico, diminuito dei contributi già richiesti/percepiti, è applicata una percentuale differenziata a seconda dell’ammontare dei ricavi.
  • Sono unicamente sottratti i “contributi” e non i crediti di imposta istituiti a seguito dell’emergenza sanitaria (si ha riguardo ai contributi; non si dovrebbe, quindi, tenere conto dei crediti di imposta per locazioni, per acquisto di dispositivi di protezione individuale ecc.).
  • Dal portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare tutti i contributi a fondo perduto richiesti e l’esito delle richieste.

 

 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

 

  • A scelta del richiedente il contributo è corrisposto:
  • mediante accredito diretto sul c/c indicato nell’istanza di contributo;
  • sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione.

 

 

 

TRATTAMENTO FISCALE

 

Il contributo perequativo non è tassato ai fini Irpef-Ires-Irap.

         

 

Detrazione dell’Iva per le fatture di fine anno

 

La fattura deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. L’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, subordina l’esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione, anche al presupposto formale del possesso della fattura di acquisto. Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l’autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d’anno”.

 

TERMINE

PER DETRAZIONE

IVA SU ACQUISTI

 

  • Il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (per il fornitore), ossia quando l’operazione si considera “effettuata” ai fini Iva:
  • per le cessioni di beni mobili, al momento della consegna o spedizione o, se anteriore al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all’importo fatturato o pagato);
  • per le prestazioni di servizi, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all’importo pagato) o, se anteriore al momento di emissione della fattura.

 

 

 

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

 

 

ASPETTI

OPERATIVI

 

  • Il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
  1. (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;
  2.  (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21 D.P.R. 633/1972.

 

É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

 

 

 

VERSAMENTI

PERIODICI

 

  • È possibile procedere alla detrazione Iva (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
  • La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata

 

Tavola riepilogativa

 

Fatture a cavallo dell’anno

 

Fattura

Cliente

Registrazione

Detrazione Iva acquisti

Data emissione

Data ricezione

Dicembre

2021

Dicembre 2021

Da registrare

entro 30.04.20221

Entro dicembre 2021

Liquidazione Iva di dicembre 2021 (16.01.2022).

Gennaio-aprile 2022

  • Nel modello Iva 2022, per il 2021.
  • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.

Da maggio 2022

Fattura registrata

oltre il termine del 30.04.20222

  • No detrazione Iva acquisti2.
  • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

20223

Da registrare

entro 30.04.20231

Gennaio-dicembre 2022

Nella liquidazione Iva del periodo 2022.

Da gennaio 2023

ad aprile 2023

  • Nel modello Iva 2023, per il 2022.
  • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.

Da maggio 2023

Fattura registrata oltre

il termine del 30.04.20232

  • No detrazione Iva acquisti2.
  • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

 

Note

  1. La registrazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.
  1. La detrazione è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all’anno in cui l’operazione è effettuata e si è venuti in possesso della fattura
  1. In caso di mancato ricevimento della fattura, il cliente deve emettere autofattura, da presentare all’Agenzia delle Entrate e versare l’Iva entro il termine di 30 giorni successivi ai 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione.

 

 

Banca dati nazionale strutture ricettive

 

Il Ministero del Turismo ha stabilito le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

 

IMMOBILI

INTERESSATI

 

Nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi.

 

 

 

INFORMAZIONI RILEVATE

 

  1. Tipologia di alloggio.
  2. Ubicazione.
  3. Capacità ricettiva.
  4. Estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico­sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
  5. Soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve.
  6. Codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

 

 

 

CODICE

IDENTIFICATIVO

 

  • Per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una Regione o in una Provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, sulla base dei dati di cui sopra, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l’indicazione della tipologia di alloggio, della Regione o della Provincia Autonoma e del Comune di ubicazione.
  • Se la Regione o la Provincia Autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico di cui sopra, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato.

 

 

 

PIATTAFORMA INFORMATICA

 

La banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le Regioni e le Province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l’implementazione della banca dati. Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza oneri per le Regioni e le Province autonome.

 

 

 

PARAMETRI

TECNICI

 

  • Per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle Province autonome contenenti le informazioni previste, relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell’alimentazione della piattaforma, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le Regioni e le Province autonome, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:
  • servizi offerti per l’ospitalità, ivi compresi quelli inerenti all’accessibilità;
  • numero dei posti letto e relative dotazioni;
  • attrezzature e strutture a carattere ricreativo;
  • attività legate al benessere della persona;
  • aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni.

   

 

Assicurazione contro gli infortuni domestici

 

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l’obbligo di iscrizione. L’assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 27%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%.

 

ASSICURAZIONE

OBBLIGATORIA

CONTRO

GLI INFORTUNI

 

Soggetti

obbligati

 

Sono soggetti all’obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.

 

 

 

 

 

I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all’Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.

 

 

 

 

 

Attività

esercitata

 

Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora.

 

 

 

 

 

L’assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

 

 

 

 

 

Infortuni

 

  • L’assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell’ambito domestico e dai quali derivi un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 16%.
  • Sono coperti anche i casi di infortunio mortale, per i quali è corrisposto anche l’assegno funerario.

 

 

 

 

 

Rendita

vitalizia

 

La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.

 

 

 

 

 

Una tantum

 

Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 300,00 se l’inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.

 

 

 

 

 

PREMIO ASSICURATIVO

 

Importo

 

Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.

 

 

 

 

 

Versamento

 

Entro il 31.01

di ogni anno.

 

Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell’Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it), oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.

 

 

 

 

 

 

 

Esenzioni

 

  • Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
  • titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui;
  • appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui.

 

 

 

 

 

La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.

 

 

 

 

 

Sanzioni

 

È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero pari all’ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni.

   

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di gennaio 2022

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Sabato 1

gennaio

 

Contabilità

di magazzino

 

Obbligo - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contemporaneamente, negli esercizi 2019 e 2020, i seguenti limiti:

  • ricavi € 5.164.568,99 in ciascun esercizio;
  • rimanenze finali € 1.032.913,80 alla fine di ciascun esercizio.

 

Erogazioni pubbliche

 

Obblighi informativi - Per l’anno 2021 la decorrenza delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche è fissata al 1.01.2022. Pertanto, il termine per l’adempimento degli obblighi informativi 2021 è il 31.12.2021 (art. 11-sexiesdecies D.L. 52/2021).

 

Documenti

informatici

 

Gestione e conservazione - Dal 1.01.2022 entra in vigore l’obbligo di adozione delle linee guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici elaborate dall’Agenzia per l’Italia digitale.

 

Pagamenti in contante

 

Nuova soglia - Dal 1.01.2022 la soglia per i pagamenti in contante si ridurrà da € 2.000 a € 1.000 (art. 49 e 63 D. Lgs. 231/2007).

 

Fattura

elettronica

 

Operazioni con l’estero - Dal 1.01.2022 l’esterometro è abolito. é obbligatorio l’utilizzo della fattura elettronica in formato Xml anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri. Inoltre dovranno essere compilati appositi campi del tracciato Xml per comunicare i dati relativi alle lettere d’intento ricevute.

Un emendamento al D.L. 146/2021 sposta la decorrenza al 1.07.2022.

 

 

Nuovo tracciato - L’1.01.2022 è la data di avvio dell’utilizzo obbligatorio del tracciato “tipi dati per i corrispettivi” versione 7.0 (Provv. Ag. Entrate 7.09.2021).

 

Modelli

Intrastat

 

Dati statistici - Dal 1.01.2022 nei modelli Intrastat dovranno essere indicati il Paese di origine della merce spedita e l’identificativo Iva del destinatario.

 

Plastic tax

 

Entrata in vigore - Il D.L. 73/2021 ha previsto dal 1.01.2022 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI). La bozza di legge di Bilancio 2022 contiene il rinvio dell’entrata in vigore al 2023.

 

Assegno unico

universale

 

Domanda - Dal 1.01.2022 potranno essere presentate all’Inps le domande dell’assegno unico universale. L’erogazione è prevista da marzo 2022 (schema decreto legislativo).

 

Lunedì 10 gennaio

 

Previdenza

 

Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2021.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2021.

 

Sabato

15

gennaio

 

Imposte dirette

 

Assistenza fiscale - I sostituti d’imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l’assistenza fiscale nel 2022.

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

 

{89}:

Principali adempimenti mese di gennaio 2022 (segue)

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Domenica1

16

dicembre

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonchè delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di dicembre 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2021.

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 13ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2021.

 

Giovedì

20

gennaio

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2021.

Le imprese che, in riferimento al 2021, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 2.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un’unica dichiarazione annuale per tale materiale. A partire dalle dichiarazioni del contributo ambientale per l’anno 2020 la soglia di esenzione è stata elevata a € 100,00 per materiale (guida Conai 2021).

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2021.

 

Martedì 25 gennaio

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.

 

Domenica1

30 gennaio

 

Imposte

dirette

 

Modello Redditi - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2021.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Lunedì

31

gennaio

 

Iva

 

Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente.

 

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2021 e non restituiti.

   

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Lunedì

31

gennaio

(segue)

 

Associazioni

e società

sportive

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 9ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).

 

Spese sanitarie

 

Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2° semestre 2021. A decorrere dal 2022 la periodicità di invio diventa mensile.

 

 

Opposizione - Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello.

 

Irap

 

Regolarizzazione - Un emendamento al D.L. 146/2021 proroga al 31.01.2021 la possibilità di regolarizzazione degli omessi versamenti Irap in caso di superamento della soglia prevista per gli aiuti di Stato.

 

Vendita di beni

on line

 

Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un’interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019).

 

Imposta di bollo

virtuale

 

Dichiarazione - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell’anno successivo al pagamento provvisorio dell’imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno di riferimento.

 

Imposta

sulla pubblicità

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Inail

 

Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo per l’anno 2022.

 

Collocamento

obbligatorio

 

Denuncia annuale - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all’ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999).

 

Lavoratori

somministrati

 

Comunicazione - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in

somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015).

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

 

Concessioni

governative

 

Versamento - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.

 

Catasto Terreni

 

Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all’Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell’anno solare precedente.

 

Variazioni

colturali

 

Adempimento - Termine per dichiarare all’Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2021. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).

 

Contributo

revisori contabili

 

Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell’apposito registro.

 

Erogazioni

liberali

alla cultura

 

Comunicazioni - Ai sensi dell’art. 38 della L. 342/2000, i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d’imposta.

 

Autotrasporto

 

Rimborso accise - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2021.

 

Tasse

automobilistiche

 

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2021 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.

 

Canone RAI

 

Dichiarazione di non detenzione - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2021 al 31.01.2022 esonera dal pagamento per l’intero anno 2022.

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Nota1

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

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