Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale e Finanziario di Marzo 2022

NOTIZIARIO FISCALE DI MARZO 2022

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza
  2. Credito di imposta investimenti Beni Strumentali Nuovi 2022
  3. Credito di imposta Ricerca Sviluppo Innovazioni 2022
  4. Nuovo Patent Box 2022

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale

Pag. 2

  1. Compensazione orizzontale del credito Iva

Pag. 3

  1. Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000,00

Pag. 4

  1. Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali

Pag. 5

  1. Decreto Milleproroghe

Pag. 6

  1. Scadenze fiscali 2022

Pag. 7

  1. Versamento tassa annuale libri sociali 2022

Pag. 9

 

  1. Esenzioni Imu per un immobile dei coniugi

Pag. 10

 

  1. Bonus attività del commercio colpite da pandemia

Pag. 11

 

  1. Nuove agevolazioni per settori in difficoltà

Pag. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di marzo 2022

Pag. 13

 
       
     
     
     

 

     

 

       

  

 

In evidenza

  

ULTIMI INVII

DELL’ESTEROMETRO

 

approfondimenti

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

 

La L. 178/2020 ha riconosciuto un credito d’imposta nelle nuove misure stabilite, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020.

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta:

  • per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, la durata dell’agevolazione è prorogata al 2025 e, per gli anni successivi al 2022, è progressivamente ridotta l’entità dell’agevolazione (dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024).

La proroga non interessa gli investimenti in beni strumentali “ordinari”, i cui meccanismi applicativi rimangono inalterati, con termine dell’agevolazione al 31.12.2022 (salvi gli acquisti “prenotati”, per i quali perdura fino al 30.06.2023).

 

Agevolazione dal 1.01.2022

Credito d’imposta per beni materiali “Industria 4.0” (allegato A L. 232/2016)

Periodo

Livello di spesa

Credito d’imposta

Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.20221

Fino a 2,5 milioni

40% del costo

Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni

20% del costo

Oltre 10 milioni (fino a 20 milioni massimo)

10% del costo

Dal 1.01.2023 e fino al 31.12.2025

Fino a 2,5 milioni

20% del costo

Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni

10% del costo

Oltre 10 milioni (fino a 20 milioni massimo)

5% del costo

Credito d’imposta per beni immateriali connessi a beni materiali “Industria 4.0” (allegato B L. 232/2016)

Periodo

Limite massimo di spese ammissibili

Credito d’imposta

Dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2023

1 milione

20% del costo

Dal 1.01.2024 e fino al 31.12.2024

1 milione

15% del costo

Dal 1.01.2025 e fino al 31.12.2025

1 milione

10% del costo

Credito d’imposta per beni strumentali ordinari (diversi da quelli indicati nell’allegato A o B L. 232/2016)

Periodo

Livello di spesa

Credito d’imposta

Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.20222

  • 2 milioni di euro per beni materiali
  • 1 milione di euro per beni immateriali

Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.20222

 

Note

  1. Per gli acquisti “prenotati” entro il 31.12.2021, consegnati entro il 30.06.2022, si applica la precedente misura, pari al 50%, 30% e 10% per i medesimi scaglioni di costo.
  2. Per gli acquisti “prenotati” entro il 31.12.2021, consegnati entro il 30.06.2022, si applica la precedete misura del 10% (15% per dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile).

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. In merito al divieto di cumulo dei fondi Pnrr (tra cui risulta il credito d’imposta in oggetto) con risorse ordinarie da bilancio statale (divieto di doppio finanziamento), il Ministero dell’Economia (circolare 31.12.2021, n. 33) ha chiarito che il divieto riguarda le medesime parti di costo dell’investimento, mentre non si verifica se gli incentivi si applicano (senza sovrapporsi) a quote diverse del medesimo costo.

 

approfondimenti

Credito d’imposta 2022 per ricerca, sviluppo e innovazione

 

Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai cc. da 199 a 206 L. 160/2019. La disposizione è stata rivista dalla legge di Bilancio 2022, che ha prorogato e rideterminato la misura del credito per i periodi di imposta successivi al 2022.

 

Tavola n. 1

 

Misure credito di imposta e limiti nei periodi di imposta

 

Agevolazione

2020

2021

2022

2023

2024 e 2025

Fino al 2031

%

Limite

annuale

%

Limite

annuale

%

Limite

annuale

%

Limite

annuale

%

Limite

annuale

%

Limite

annuale

Ricerca e sviluppo

10

3 Milioni

20

4 Milioni

20

4 milioni

10

5 milioni

10

5 milioni

10

5 milioni

Innovazione tecnologica

6

1,5 Milioni

10

2 Milioni

10

2 milioni

10

2 milioni

5

2 milioni

-

Innovazione tecnologica

con obiettivo 4.0

10

1,5 Milioni

15

2 Milioni

15

2 milioni

10

4 milioni

5

4 milioni

-

Design e ideazione

estetica

6

1,5 Milioni

10

2 Milioni

10

2 milioni

10

2 milioni

5

2 milioni

-

 

OBBLIGHI

 

Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Mise entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante il modello allegato al D.M. 6.10.2021 da firmare digitalmente e inviare tramite Pec.

 

 

 

  • Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
  • Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 D. Lgs. 27.01.2010, n. 39.

 

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando, comunque, i limiti massimi.

 

 

 

  • Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.
  • Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto, nonché controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.
  • Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

 

 

 

UTILIZZO

CREDITO

D’IMPOSTA

 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

 

  • Il credito d’imposta non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale:
  • dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a € 250.000;
  • generale di compensazione nel mod. F24, pari a € 2.000.000.

 

 

 

CUMULABILITÀ

 

  • Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
  • Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi ammissibili, entro i limiti del costo totale.

 

Al fine di evitare indebiti benefici dovuti al cumulo, la base di calcolo del credito, sulla quale si applicano le percentuali previste, è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili (dovrebbe essere compreso anche il nuovo patent box).

  

approfondimenti

Nuova disciplina del patent box

 

L’art. 6 D.L. 146/2021 ha abrogato il regime del patent box contenuto nell’art. 1, cc. 37-45 L. 190/2014 e nell’art. 4 D.L. 34/2019, disciplinando una nuova regolamentazione.

L’opzione per il nuovo regime, con durata di 5 periodi d’imposta e irrevocabile, è esercitabile dal periodo d’imposta 2021 solo se i beni citati sono utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento della propria attività d’impresa dagli stessi soggetti.

La legge di Bilancio 2022 ha apportato modifiche alla nuova disciplina, con effetto retroattivo, escludendo i marchi d’impresa, i processi e le formule, e restringendo l’applicazione a software protetto, brevetti industriali e disegni e modelli. Inoltre, ha elevato al 110% la maggiorazione fiscale riconosciuta sui relativi costi di ricerca e sviluppo. Inoltre, è stato modificato il regime transitorio per non imporre ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, fino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale; a decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti possono usufruire solo del nuovo regime. È inoltre abrogata la disposizione che non consentiva la cumulabilità del patent box nuovo con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per le stesse spese.

 

OPZIONE

 

Soggetti

 

I soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione delle nuove disposizioni del patent box.

 

 

 

 

 

  • Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato possono esercitare l’opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali:
  • sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
  • lo scambio di informazioni sia effettivo.

 

 

 

 

 

Durata

 

L’opzione ha durata per 5 periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

 

 

 

 

 

Rilevanza

Irap

 

L’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta Irap.

 

 

 

 

 

Modalità

 

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di esercizio dell’opzione.

 

 

 

 

 

OGGETTO

 

Tassazione

 

Costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati che esercitano l’opzione in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.

 

Sono maggiorati del 110%.

Ai fini delle imposte sui redditi.

 

 

 

 

 

 

 

Condizione

 

Le disposizioni si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni citati.

 

 

 

 

 

APPLICAZIONE

 

Decorrenza

 

  • Le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso al 22.10.2021 e ai successivi periodi d’imposta.
  • Le modifiche apportate dalla L. 234/2021 sono applicabili dal 31.12.2021, con effetto retroattivo sul periodo d’imposta in corso al 22.10.2021.

 

 

 

 

 

Disposizioni

attuative

 

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono adottate le disposizioni attuative.

 

 

 

 

 

Cumulabilità

credito

d’imposta R&S

 

L’agevolazione può essere cumulata con il credito d’imposta R&S di cui all’art. 1, cc. 198 e seguenti L. 160/2019.

  • entro il 31.01.2022, per il 4° trimestre 2021;
  • entro il 2.05.2022, per il 1° trimestre 2022;
  • entro il 22.08.2022, per il 2° trimestre 2022 (ultimo invio).

  

Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale

 

L’art. 1, c. 72 L. 234/2021 ha reso definitivo l’aumento a € 2 milioni del limite di compensazione orizzontale (art. 34, c. 1, 1° periodo della L. 23.12.2000, n. 388) previsto per il solo 2021 dal D.L. 73/2021. Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 ovvero di richiesta di rimborso in modalità semplificata.

L’incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l’istituto della compensazione nel modello F24.

 

TIPOLOGIA DI

COMPENSAZIONI

 

Compensazione

verticale

 

  • Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a debiti e crediti riguardanti la medesima imposta e con precisi limiti temporali: si tratta della cd. compensazione verticale (detta anche “interna”), disciplinata dall’art. 11 Tuir per le imposte dirette e dall’art. 30 D.P.R. 633/1972 per l’Iva.
  • Con la compensazione verticale si riporta un credito a un periodo successivo, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo.

 

 

 

 

 

Compensazione

orizzontale

 

i contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione “orizzontale” nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino ad ammontare annuo non superiore € 2 milioni (limite previsto dall’art. 34, c. 1 L. 23.12.2000, n. 388).

 

  • Il limite da € 700.000 è stato innalzato a € 1 milione per il 2020 dal D.L. 34/2020, a € 2 milioni per il solo 2021 dal D.L. 73/2021; dal 2022 il limite di € 2 milioni è stato reso definitivo (a regime) dalla L. 234/2021.
  • Il limite di € 2 milioni “assorbe”, quindi, il limite di € 1 milione previsto per i contratti di subappalto.

 

 

 

 

 

COMPENSAZIONE

ORIZZONTALE

AI FINI

IMPOSTE

DIRETTE

E IVA

 

  • L’aumento del limite incide sull’ammontare della soglia massima annua di compensazione. Il plafond vale per anno di presentazione del modello F24 e non per anno di formazione del credito e opera cumulativamente per tutti i crediti d’imposta.
  • I crediti non utilizzati nel periodo sono rigenerati in dichiarazione.

 

 

 

  • è necessario rispettare i vincoli, nonché le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell’istituto della compensazione.
  • Si deve presentare preventivamente, quindi, la dichiarazione in caso di crediti relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap, di ammontare annuo superiore a € 5.000, essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti e l’apposizione del visto di conformità ovvero la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.

 

Sia il visto di conformità sia l’attestazione sono una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili. La differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia: il visto di conformità è rilasciato da un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile, ecc.), mentre l’attestazione è rilasciata soltanto dai soggetti a cui è demandato il controllo contabile (ad esempio, revisori).

 

 

 

Sotto il profilo procedurale, per le partite Iva è necessario pagare il modello F24 che espone la compensazione mediante le procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, senza possibilità di utilizzare i normali canali bancari (art. 3, c. 2 D.L. 124/2019).

 

 

 

  • La compensazione orizzontale può essere effettuata:
  • dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a € 5.000; ovvero
  • dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità ovvero sottoscrizione, per importi superiori a € 5.000.

  

 

Compensazione orizzontale del credito Iva

 

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l’apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. è inoltre disposto l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito compensato. In merito al rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore a € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l’esonero dall’applicazione del visto di conformità [art. 9-bis, c. 11, lett. b) D.L. 50/2017].

Si ricorda che il Decreto Rilancio aveva innalzato il limite massimo utilizzabile in compensazione “orizzontale” nel modello F24 portandolo da € 700.000 a un milione di euro per il 2020. Successivamente, per il solo 2021, il Decreto Sostegni bis aveva ulteriormente incrementato l’ammontare del credito compensabile fino alla soglia di 2 milioni di euro; ora confermato a regime dalla legge di Bilancio 2022.

 

COMPENSAZIONE

DEL

CREDITO

IVA

 

  • Annuale
  • Infrannuale

 

Importi annui

fino a

€ 5.000,00

 

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva2.

 

Esempi

  • Il credito Iva 2021 può essere compensato dal 1.01.2022.
  • Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2022 può essere compensato dal 2.05.2022 (in quanto il 30.04 cade di sabato) (termine di presentazione del mod. Iva TR).

 

 

 

 

 

Importi annui

superiori

a € 5.000,001

 

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

 

Esempi

Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2022 è compensabile dal 12.05.2022 (con presentazione del mod. Iva TR il 2.05.2022).

 

 

 

 

 

È richiesta l’apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

 

 

 

 

 

Modalità

 

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva.

 

Note

  • Per le società non operative, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d’imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, l’art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il divieto di compensare il credito che emerge dalla dichiarazione relativa all’anno in cui la società è qualificata come di comodo.
  • L’importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 2.000.000.
  1. Elevato a € 50.000 per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009], durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
  2. Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge.

   

 

Compensazione di crediti tributari (non Iva)

oltre € 5.000,00

 

L’art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis Codice Civile), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall’Iva l’obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo. La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. Si ricorda che il Decreto Rilancio aveva innalzato il limite massimo utilizzabile in compensazione “orizzontale” nel modello F24 portandolo da € 700.000 a un milione per il 2020. Successivamente, per il solo 2021, il Decreto Sostegni bis aveva ulteriormente incrementato l’ammontare del credito compensabile fino alla soglia dei € 2 milioni, confermato a regime.

 

COMPENSAZIONE DEI

CREDITI

TRIBUTARI

 

Oggetto1

 

  • Crediti relativi a:
  • imposte sui redditi;
  • addizionali alle imposte sui redditi;
  • ritenute alla fonte;
  • imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  • Irap.

 

Per importi superiori

a € 5.000 annui

 

 

ò

 

 

 

 

Utilizzo in compensazione orizzontale.

 

 

 

 

 

Obbligo

 

Richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

 

In alternativa

 

 

Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

 

Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis C.C.

 

 

 

 

 

LIMITE ALLE

COMPENSAZIONI

 

Orizzontale

 

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 2.000.000.

 

 

 

 

 

Verticale

 

La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo nè al visto di conformità.

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE

PREVENTIVA

DELLA

DICHIARAZIONE

 

La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

 

Non sono inclusi i crediti relativi alle ritenute alla fonte; pertanto, i crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta restano esclusi dall’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.

 

 

 

Tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

               

 

Nota1

Sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa.

   

 

Divieto di compensazione orizzontale

in presenza di debiti erariali

 

L’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali.

Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il codice tributo RUOL, da utilizzare nel modello F24 Accise, indicando la Provincia dell’ambito di competenza dell’Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.

Si ricorda che l’art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell’utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio.

 

LIMITAZIONE

ALLA

COMPENSAZIONE

DEI CREDITI

ERARIALI

 

Diritti iscritti

a ruolo

 

Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00.

 

Per le quali sia scaduto il termine di pagamento.

 

 

 

 

 

 

 

Vincolo

 

Il contribuente deve pagare, preventivamente, l’intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.

 

Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.

 

 

 

 

 

 

 

Crediti

erariali

interessati

 

  • Il divieto di compensazione opera in merito a:
  • imposte dirette (Irpef, Ires);
  • Irap;
  • addizionali alle imposte dirette;
  • Iva;
  • altre imposte indirette (es.: imposta di registro).

 

 

 

 

 

 

 

Compensazione

orizzontale

 

Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO

LIMITE

DI € 1.500,00

 

Limite

di € 1.500,00

 

Il limite è costituito dall’ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori.

 

In essere al momento del versamento.

 

 

 

 

 

 

 

Più cartelle

 

Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento.

 

 

 

 

 

 

 

Pagamento

parziale

 

In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.

 

 

 

 

 

 

 

Sanzione per

inosservanza

del divieto

 

In presenza di debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00, al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

 

Fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

 

 

Decreto Milleproroghe

 

Si segnalano le principali misure contenute nel decreto Milleproroghe, convertito in legge, con riguardo alle norme in materia fiscale e finanziaria.

 

PIANI

DI DILAZIONE

CARICHI

 

Sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8.03.2020 o del 21.02.2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. Zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVD-19), sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1.01.2022 e fino al 30.04.2022.

 

 

 

ASSEMBLEE

ON LINE

 

È estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a. e delle s.r.l. alle assemblee che si svolgeranno entro il 31.07.2022.

 

 

 

ANTIRICICLAGGIO

 

È modificata la disciplina antiriciclaggio, con l'identificazione di una nuova fattispecie al ricorrere della quale l'obbligo di adeguata verifica si considera assolto e con il rafforzamento della tutela del segnalante di operazioni sospette.

 

 

 

DURATA

FONDI IMMOBILIARI

 

È spostato al 31.12.2022 il termine entro il quale i gestori di fondi immobiliari quotati possono prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo, contestualmente estendendo tale durata al 31.12.2023, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

 

 

 

STERILIZZAZIONE

PERDITE

 

È ampliata alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2021 la disciplina di "sterilizzazione" prevista in origine dal D.L. 23/2020.

 

 

 

LOCAZIONI A P.A.

 

Sono prorogate all'anno 2022 le norme che escludono i canoni delle locazioni passive stipulate da pubbliche amministrazioni dall'adeguamento alle variazioni degli indici ISTAT.

 

 

 

SANZIONI

CERTIFICAZIONI

UNICHE

 

È esclusa l'applicazione di sanzioni, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, a specifiche condizioni.

 

 

 

AGEVOLAZIONI

“PRIMA CASA”

 

È prorogata al 31.03.2022 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della “prima casa”.

 

 

 

FORMAZIONE

REVISORI

 

È fissando il termine a decorrere dal quale può essere accertato il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali.

 

 

 

SOSPENSIONE

AMMORTAMENTO

 

È estesa a tutti i soggetti la possibilità di beneficiare della facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni per il 2021.

 

 

 

PROROGA

VERSAMENTI

 

Sono prorogati i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all'Iva, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati.

 

 

 

SOGLIA

DEL CONTANTE

 

È stabilito che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi torna ad essere pari a € 2.000,00 fino al 31.12.2022, per ridursi a € 1.000,00 a decorrere dal 1.01.2023.

 

 

 

DETRAZIONE IVA

NELLE PROCEDURE

 

È precisata la decorrenza delle norme del decreto Sostegni-bis che, per le procedure concorsuali, hanno ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione Iva da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa.

 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA

BENI STRUMENTALI

 

Sono estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di Bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30.12.2022 a specifiche condizioni.

 

 

 

VISTO E ATTESTAZIONE

 

Sono escluse le spese sostenute dal 12.11.2021 fino al 31.12.2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a € 10.000,00, dall'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese.

 

 

 

BONUS CUOCHI

 

È prorogando il termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista a favore dei cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

 

 

 

VERSAMENTO

IRAP SOSPESA

 

È posticipato al 30.06.2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa ai sensi dell'art. 24 D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

 

 

 

BONUS IMPIANTI

A BIOGAS

 

Sono prorogati, dal 2021 al 2022, gli incentivi - previsti dalla L. 145/2018 - per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti.

 

 

Scadenze fiscali 2022

 

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

 

 

Periodo di riferimento

Scadenza

Proroga

Spunta

Versamento

mensile IVA,

ritenute, contributi

Gennaio 2022

16.02.2022

 

T

Febbraio 2022

16.03.2022

 

£

Marzo 2022

19.04.2022

 

£

Aprile 2022

16.05.2022

 

£

Maggio 2022

16.06.2022

 

£

Giugno 2022

18.07.2022

 

£

Luglio 2022

22.08.2022

 

£

Agosto 2022

16.09.2022

 

£

Settembre 2022

17.10.2022

 

£

Ottobre 2022

16.11.2022

 

£

Novembre 2022

16.12.2022

 

£

Dicembre 2022

16.01.2023

 

£

Versamento

trimestrale

IVA, contributi fissi

Inps artigiani

e commercianti

1° trimestre 2022

16.05.2022

 

£

2° trimestre 2022

22.08.2022

 

£

3° trimestre 2022

16.11.2022

 

£

4° trimestre 2022

Iva solo soggetti trimestrali speciali

16.02.2023

 

£

Richiesta di rimborso-compensazione IVA

infrannuale – Mod. TR

1° trimestre 2022

2.05.2022

 

£

2° trimestre 2022

22.08.2022

 

£

3° trimestre 2022

31.10.2022

 

£

Elenchi Intrastat

Gennaio 2022

25.02.2022

 

T

Febbraio 2022

25.03.2022

 

£

Marzo 2022

1° trimestre 2022

26.04.2022

 

£

Aprile 2022

25.05.2022

 

£

Maggio 2022

27.06.2022

 

£

Giugno 2022

2° trimestre 2022

25.07.2022

 

£

Luglio 2022

25.08.2022

 

£

Agosto 2022

26.09.2022

 

£

Settembre 2022

3° trimestre 2022

25.10.2022

 

£

Ottobre 2022

25.11.2022

 

£

Novembre 2022

27.12.2022

 

£

Dicembre 2022

4° trimestre 2022

25.01.2023

 

£

Esterometro

e comunicazione

liquidazioni Iva

Esterometro

2022

Gennaio 2022

2.05.2022

 

£

Febbraio 2022

 

£

Marzo 2022

 

£

Aprile 2022

22.08.2022

 

£

Maggio 2022

 

£

Giugno 2022

 

£

Comunicazione

liquidazioni Iva

2022

1° trimestre 2022

31.05.2022

 

£

2° trimestre 2022

16.09.2022

 

£

3° trimestre 2022

30.11.2022

 

£

4° trimestre 2022

28.02.2023

 

£

OSS

4° trimestre 2021

31.02.2022

 

£

1° trimestre 2022

30.04.2022

 

£

2° trimestre 2022

1.08.2022

 

£

3° trimestre 2022

31.10.2022

 

£

IOSS

Dicembre 2021

31.01.2022

 

£

Gennaio 2022

28.02.2022

 

£

Febbraio 2022

31.03.2022

 

£

Marzo 2022

30.04.2022

 

£

Aprile 2022

31.05.2022

 

£

Maggio 2022

30.06.2022

 

£

Giugno 2022

1.08.2022

 

£

Luglio 2022

31.08.2022

 

£

Agosto 2022

30.09.2022

 

£

Settembre 2022

31.10.2022

 

£

Ottobre 2022

30.11.2022

 

£

Novembre 2022

31.12.2022

 

£

 

 

Periodo di riferimento

Scadenza

Proroga

Spunta

Comunicazioni

spese sistema

tessera sanitaria

Farmacie/parafarmacie/ strutture sanitarie

pubbliche-private/medici/odontoiatri/psicologi/

ostetriche/infermieri/ottici/tecnici di radiologia medica, per l’anno 2021

8.02.2022

 

£

Spese veterinarie

16.03.2022

 

£

Spese 1° semestre 2022

30.09.2022

 

£

Spese 2° semestre 2022

31.03.2023

 

£

Presentazione

dichiarazioni

annuali

Invio telematico CU/2022

16.03.2022

 

T

Invio telematico Mod. Iva/2022

2.05.2022

 

£

Invio telematico Mod. 730/2022

30.09.2022

 

£

Invio telematico Mod. 770/2022

31.10.2022

 

£

Invio telematico Mod. Redditi e Irap

30.11.2022

 

£

Versamenti relativi

a Redditi - Irap - Iva

Saldo annuale Iva 2021

16.03.2022

È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.

£

  • Saldo 2021 e 1° acconto 2022 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive
  • Diritto C.C.I.A.A.

30.06.2022

 

£

 - oppure -

 

 

22.08.2022 + magg. 0,40%

 

£

2° acconto 2022 imposte e contributi,

cedolare secca e imposta sostitutiva

30.11.2022

 

£

Versamento acconto Iva 2022

27.12.2022

 

£

Imposta sostitutiva

rivalutazione TFR

Versamento saldo imposta sostitutiva

rivalutazione TFR (anno 2021)

16.02.2022

 

T

Versamento acconto imposta

sostitutiva 2022 rivalutazione TFR

16.12.2022

 

£

Altri adempimenti

Bonus pubblicità - Dichiaraz. sostit. investimenti 2021

10.02.2022

 

£

Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)

28.02.2022

 

£

Versamento tassa annuale libri sociali

16.03.2022

 

£

Bonus pubblicità 2022 - prenotazione spese

31.03.2022

 

£

Opzione cessione credito/sconto in fattura spese 2021

7.04.2022

 

£

Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2021

e al 1.01.2020

30.06.2022

 

£

Versamento 2ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.07.2020

15.11.2022

 

£

Imposta di bollo

su documenti

informatici

Versamento imposta di bollo scritture contabili

elettroniche

2.05.2022

 

£

Versamento

imposta

di bollo

su fatture

elettroniche

1° trimestre 2022

31.05.2022

 

£

Se imposta 1° trimestre è inferiore € 250

30.09.2022

 

£

2° trimestre 2022

30.09.2022

 

£

Se imposta di bollo del 1° e 2°
trimestre è inferiore a € 250

30.11.2022

 

£

3° trimestre 2022

30.11.2022

 

£

4° trimestre 2022

28.02.2023

 

£

IMU

Versamento acconto 2022

16.06.2022

 

£

Dichiarazione variazioni 2021

30.06.2022

 

£

Versamento saldo 2022

16.12.2022

 

£

Versamento IVS

4° trimestre 2021 (fissi)

16.02.2022

 

£

1° trimestre 2022 (fissi)

16.05.2022

 

£

1° acconto 2022 (eccedenti minimale)

30.06.2022

 

£

1° acconto 2022 con maggiorazione 0,40%

(eccedenti minimale)

22.08.2022

 

£

2° trimestre 2022 (fissi)

22.08.2022

 

£

3° trimestre 2022 (fissi)

16.11.2022

 

£

2° acconto 2022 (eccedenti minimale)

30.11.2022

 

£

Versamento

contributi

Enasarco

(case mandanti)

Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2021

21.02.2022

 

£

Versamento FIRR maturato 2021

31.03.2022

 

£

Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2022

20.05.2022

 

£

Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2022

22.08.2022

 

£

Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2022

21.11.2022

 

£

 

 

Versamento tassa annuale libri sociali 2022

 

Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

Società

di capitali

 

  • S.r.l.
  • S.r.l.s.
  • S.p.a.
  • S.a.p.a.

 

 

 

 

 

 

 

Altri soggetti

obbligati

 

  • Società di capitali in liquidazione ordinaria.
  • Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l’obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite):
  • concordato preventivo;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • amministrazione straordinaria.
  • Società consortili.
  • Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti.

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti

esonerati

 

  • Società cooperative.
  • Società di mutua assicurazione.
  • Consorzi che non hanno la forma di società consortile.

 

 

 

 

 

 

 

Società

di capitali

dichiarate

fallite

 

  • Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall’art. 2214 C.C., dovendo istituire quelle previste dalla legge fallimentare, che devono essere vidimate dal giudice delegato “senza spese” (Trib. Torino, ord. 19.02.1996).
  • Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale (C.M. 108/1996, risposta 12.1.3), l’ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO

 

Misura

forfettaria

 

Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitale

sociale/Fondo

di dotazione

al 1.01.2021

 

Fino a

€ 516.456,90

 

€ 309,87

 

 

 

 

 

Oltre

€ 516.456,90

 

€ 516,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSAMENTO

 

Mod. F24 -

sezione Erario

 

Codice tributo

 

7085

 

Entro il 16.03.2022

 

 

 

 

 

 

Periodo di

riferimento

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compensazione

 

  • L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili.
  • In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società costituite

dopo il

1.01.2022

 

  • Versamento della tassa annuale con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara.
  • L’attestazione deve essere esibita all’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

 

                               

 

 

Esenzioni Imu per un immobile dei coniugi

 

Il nuovo art. 5-decies D.L. 146/2021 stabilisce che, se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse, l’esclusione dall’assoggettamento ad Imu prevista per l’abitazione principale, è applicabile soltanto a una di esse, scelta degli stessi membri del nucleo familiare, anche nell’ipotesi in cui gli immobili siano situati in Comuni diversi.

Ai fini Imu, pertanto, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Tale disposizione, in vigore dal 21.12.2021, impone una scelta in occasione della compilazione della dichiarazione Imu (la prima sarà quella riferita al 2022, da presentare entro il mese di giugno 2023).

Con tale intervento si è tentato di risolvere la controversa questione relativa all’esenzione Imu per l’abitazione principale e relative pertinenze, che ha dato origine a un ampio e contradditorio contenzioso e che, quindi, consente il recupero del pregresso senza applicazione delle sanzioni per incertezza della norma.

 

IMMOBILI

DIVERSI

IN COMUNI

DIVERSI

 

Precedente

posizione

MEF

 

Sulla disciplina Imu l’Amministrazione Finanziaria intervenne, per i primi chiarimenti, con la circolare Mef n. 3/2012, in cui, al paragrafo 6, si afferma che, in caso di coniugi con residenza in immobili diversi, non opera la limitazione alla doppia fruizione delle agevolazioni per l’abitazione principale qualora le case non siano situate nello stesso Comune.

 

 

 

 

 

Giurisprudenza

contraria

 

In direzione opposta, invece, si è consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenze nn. 4166/2020, 4170/2020, 20130/2020, 2194/2021, 17408/2021), secondo cui, essendo le norme agevolative di stretta interpretazione, quando la residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare non è unica, nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale (e, quindi, l’esenzione non spetta in alcun caso) se i Comuni di ubicazione degli immobili sono diversi (diversamente, se il Comune è lo stesso, in base al c. 741, l’agevolazione compete per una sola abitazione).

 

 

 

NUOVA

NORMATIVA

Dal 21.12.2021

 

Risoluzione

del contrasto

interpretativo

 

L’intervento operato dal legislatore in sede di “collegato fiscale” mira a superare tale contrasto interpretativo, dettando una disposizione che ha anche chiara finalità anti-abuso, intendendo evitare che i coniugi stabiliscano fittiziamente la residenza in comuni diversi al solo scopo di ottenere una doppia esenzione dal pagamento del tributo municipale.

 

 

 

 

 

Scelta

di un solo

immobile

 

 

Modificando il c. 741 dell’art. 1 della L. 160/2019, il D.L. 146/2021 chiarisce che, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze (esenzione o applicazione dell’aliquota ridotta) valgono per uno solo di essi, a scelta degli stessi componenti del nucleo familiare.

 

Ciò rileva sia se gli immobili sono situati nel medesimo territorio comunale sia se gli immobili si trovano in comuni diversi.

 

 

 

 

 

  • In merito all’individuazione dell’immobile scelto dai componenti del nucleo familiare ai fini dell’esenzione dall’Imu, il Ministro dell’Economia ritiene che per lo stesso gravi in capo al soggetto passivo l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, come già puntualizzato nelle istruzioni alla dichiarazione Imu di cui al D.M. 30.10.2012 (Telefisco 27.01.2022).
  • Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, c. 741, lett. b) L. 160/2019”.

  

 

Bonus attività del commercio colpite da pandemia

 

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, l’art. 2 D.L. 4/2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Soggettivo

 

  • Imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
  • 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

 

 

 

 

 

Oggettivo

 

  • Le imprese interessate devono, contestualmente:
  • presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a € 2 milioni;
  • avere subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.

 

 

 

Requisiti

 

  • Avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato.
  • Risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle Imprese per una delle attività citate.
  • Non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
  • Non essere già in difficoltà al 31.12.2019, come da definizione stabilita dall’art. 2, p. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato.
  • Non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. d) D. Lgs. 231/2001.

 

 

 

CONTRIBUTO

 

Istanza

 

Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

 

 

 

 

 

Limiti

 

  • I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013.
  • Nel caso di applicazione del Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

 

Nuove agevolazioni per settori in difficoltà

 

Il D.L. 4/2022 ha previsto nuove agevolazioni o ha prorogato le precedenti stanziando nuove risorse a favore dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19. Si riassumono le principali disposizioni, in vigore dal 27.01.2022.

 

ATTIVITÀ

CHIUSE

Art. 1

 

Contributo

a fondo

perduto

 

  • l Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2 D.L. 73/2021) è rifinanziato per l’anno 2022 di nuove risorse destinate alle attività che, alla data del 27.01.2022, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate dall’art. 6, c. 2 D.L. 221/2021 (si tratta di discoteche, sale da ballo, locali assimilati). Per l’attuazione della disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall’art. 2 D.L. 73/2021.
  • Il contributo è pari a:
  • € 3.000, per i soggetti con ricavi e compensi fino a € 400.000;
  • € 7.500, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000;
  • € 12.000, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a € 1.000.000.

 

 

 

 

 

Sospensione

di

versamenti

 

  • Termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte relative a lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022.
  • Termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16.09.2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

 

 

Requisiti

 

  • La partita Iva deve risultare attiva in data antecedente al 26.05.2021 e non ci si deve trovare in una condizione di difficoltà economica al 31.12.2019.
  • I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, devono svolgere come attività prevalente una di quelle individuate dai codici Ateco elencati nell’all. 1 D.I. 9.09.2021.
  • Le relative attività devono essere state vietate o sospese fino al 31.01.2022, ai sensi dell’art. 6, c. 2 D.L. 221/2021.

 

 

 

WEDDING,

INTRATTENIMENTO

E HORECA

Art. 3

 

Contributo

a fondo

perduto

 

Per il contributo previsto a sostegno dei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà dall’art. 1-ter D.L. 73/2021, in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica, per l’anno 2022 sono stanziati € 40 milioni, che costituisce limite massimo di spesa.

 

 

 

 

 

Attività

Ateco

 

  • Le nuove risorse sono destinate a interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO:
  • 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 (ovvero imprese che operano nell’organizzazione di feste e cerimonie; ristoranti e attività di ristorazione mobile; catering per eventi; bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche, gelaterie e pasticcerie e altri esercizi simili senza cucina; gestione di piscine, ecc.).

 

 

 

Requisiti

 

  • Le imprese devono avere subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
  • Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve fare riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA RIMANENZE

DI MAGAZZINO

Art. 3

 

  • Il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all’art. 48-bis D.L. 34/2020 è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31.12.2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
  • 47.51, 47.71, 47.72.

 

Il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, c. 1 Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

             

  

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2022

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Martedì 1

marzo

 

Assegno Unico

Universale

 

Erogazione - Dal 1.03.2022 sarà corrisposto l’assegno unico universale per i figli a carico. Le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per quelli di età pari o superiore a 21 anni.

 

Mercoledì 2 marzo

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2022, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Martedì

15

marzo

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Mod. 730

precompilato

 

Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2021, l’opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 16.02 al 15.03.2022, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID (Provv. Ag. Entrate 28.01.2022).

 

Mercoledì

16

marzo

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di febbraio 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2022.

 

 

Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 15ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Mercoledì

16 marzo

(segue)

 

Inps

 

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2021.

 

Assistenza

fiscale

 

Ricezione dei dati mod. 730-4: Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2022 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico in caso di variazione dell’intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019).

 

Sostituti d’imposta

 

Certificazione Unica 2022 - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L’inoltro all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2022 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Certificazione

utili societari

 

Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2021.

 

Tassa concessioni

governative

 

Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.

 

Mod. 730

precompilato

 

Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2021.

Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese funebri sostenute nel 2021, con riferimento a ciascun decesso.  Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell’asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2021. Banche e Poste devono inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2021 (D.M. Finanze 13.01.2016).

 

 

Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).

 

 

Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese veterinarie relative al 2021 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).

 

 

Spese scolastiche - I soggetti di cui all’art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all’Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).

 

 

Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denato deducibili o detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche. L’invio è obbligatorio per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000 (D.M. Finanze 3.02.2021).

 

Superbonus 110%

 

Comunicazione opzione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell’anno precedente (artt. 119-121 D.L. 34/2020). Il termine è stato prorogato al 7.04.2022 (provv. Ag. Entrate 3.02.2022).

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Domenica

20 marzo

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Venerdì 25 marzo

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Mercoledì

30 marzo

 

Imposte

dirette

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Bilancio

 

Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

Associazioni

e società

sportive

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 11ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).

La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022.

 

 

Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 1ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2021, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Firr

 

Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico.

 

Enti

associativi

 

Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2021 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.

 

Erogazioni

Liberali

alla cultura

 

Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno 2021 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].

 

Enti locali

 

Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2022-2024 degli enti locali (D.M. 24.12.2021).

 

Bonus terme

 

Utilizzo - I bonus per l’acquisto di servizi termali di cui all’art. 29-bis D.L. 104/2020 non fruiti alla data del 8.01.2022, sono utilizzabili entro il 31.03.2022 (D.L. 4/2022).

 

 

 

 


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