Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale e Finanziario di GENNAIO 2023

news fiscali di Gennaio 2023 SOMMARIO

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza legge di Bilancio 2023:
  2. Ampliamento dei Forfettari: esempi
  3. Rottamazione quater cartelle e sanatoria fiscale

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  1. Novità Superbonus 110%

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  1. Sanzioni per fatture elettroniche con l’estero

Pag. 3

  1. Fattura senza indicazione del bonus investimenti

Pag. 4

  1. Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

Pag. 5

  1. Riconciliazione saldi bancari al 31.12

Pag. 6

  1. Detrazione dell’Iva per le fatture di fine anno

Pag. 7

  1. Assicurazione contro gli infortuni domestici

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  1. Principali adempimenti mese di gennaio 2023

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 Pubblicata la legge di bilancio 2023 197/2022: il punto sulle novità fiscali e lavoro    In evidenza

Il restyling del regime forfettario: analisi ed esempi

Nella legge di Bilancio 2023 sono contenute due importanti novità sul regime forfettario per i contribuenti titolari di partita IVA: sale a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi per l'accesso e la permanenza nel regime e viene introdotta una clausola antielusione per chi supera i 100.000 euro.

La legge di bilancio 2023 interviene nel mondo delle flat tax con una modifica sostanziale all'attuale regime forfetario e con una novità assoluta per il solo 2023 rappresentata dalla “flat tax incrementale” con imposta sostitutiva del 15% per imprenditori individuali e professionisti che non adottano il regime forfetario, applicabile ad una base imponibile corrispondente all'aumento di reddito registrato nel 2023 rispetto al maggiore fra quelli del 2020, 2021 e 2022 e comunque non superiore a 40.000 euro. Modifiche al regime forfetario

Due le modifiche di rilievo:

  • la prima è riferita al nuovo limite di accesso e di permanenza relativo ai ricavi e ai compensi , che viene incrementato da 65.000 a 85.000 euro;
  • la seconda e ulteriore modifica al regime forfetario interessa in cui, in deroga alla regola generale della fuoriuscita dall'anno successivo, viene stabilita la cessazione del regime dallo stesso anno in cui i ricavi o i compensi percepiti superino i 100.000 euro provocando l'assoggettamento a IRPEF del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dell'intero periodo di imposta e l'applicazione dell'IVA “a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.

Incremento limite di ricavi/compensi

La modifica, che porta il limite di ricavi/compensi a 85.000 euro conferma, da una parte, la convenienza fiscale dell'imposizione sostitutiva rispetto alla tassazione ordinaria e, dall'altra, aumenta il divario di tassazione rispetto al regime di tassazione ordinario di tutte le altre categorie reddituali (dipendenti, pensionati, liberi professionisti e imprese).

Per comprendere il vantaggio di questo ulteriore innalzamento del limite di accesso e permanenza nel regime sostitutivo si propone un esempio numerico che dimostra il risparmio di imposta che consegue all'applicazione della flat tax, rammentando che nel regime forfetario le aliquote dell'imposta sostitutiva sono due: la prima al 5% per cento i forfetari “start up” e la seconda, quella ordinaria, al 15%.

Esempio: professionista iscritto a Cassa con compensi pari a 85.000 euro e contributi previdenziali per 9.000 euro, con il regime forfetario il reddito imponibile è pari a 57.300 euro e l'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali ammonta a 8.595 euro. Tale risultato si ottiene applicando all'importo dei compensi l'abbattimento forfetario dei costi del 22% e sottraendo dal risultato ottenuto i contributi deducibili. Nell'ipotesi in cui lo stesso professionista si trovasse nei primi 5 anni di attività, l'aliquota da applicare non sarebbe il 15% bensì il 5% e l'ammontare dell'imposta da pagare scenderebbe a 2.865 euro.

Applicando, invece, la tassazione ordinaria alle medesime condizioni e ipotizzando i costi effettivi equivalenti a quelli stimati nel regime forfetario, il carico complessivo sarebbe di 19.258 euro, con l'IRPEF a 17.539 euro (aliquota media 30,61%) e le addizionali a 1.719 euro se stimate nel 3%.

Il risparmio di imposte che il professionista avrebbe aderendo al regime forfetario con l'applicazione dell'aliquota del 15% è pari a:

19.258 - 8.595 = 10.663 risparmio di imposta.

Il risparmio di imposte che il professionista avrebbe aderendo al regime forfetario con l'applicazione dell'aliquota del 5% è pari:

19.258 - 2.865 = 16.393 risparmio di imposta.

La matematica tributaria, nella sua semplicità, rende evidente il divario in termini impositivi tra regime forfetario e ordinario e potrebbe ingenerare comportamenti distorsivi volti a "catastizzare" i ricavi/compensi entro la soglia di 85.000 euro scoprendo il fianco alla tenuta costituzionale del sistema sia con riferimento ai principi di capacità contributiva che a quello di uguaglianza.
 

Superamento di 100.000 euro di ricavi/compensi in corso d'anno

L'ulteriore modifica al regime forfetario, in deroga alla regola generale della fuoriuscita dal periodo di imposta successivo, stabilisce l'immediata cessazione del regime e, quindi, dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano i 100.000 euro. Due le conseguenze immediate:

  • la prima: il reddito del periodo in cui è avvenuto lo splafonamento di ricavi/compensi viene determinato applicando le regole ordinarie con l'assoggettamento a IRPEF del reddito d'impresa o di lavoro autonomo per l'intero anno;
  • la seconda: ai fini dell'IVA si avrà l'applicazione dell'IVA “a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite” e, quindi, il forfetario che splafona dovrà fatturare elettronicamente addebitando l'IVA al cliente.

Il dato letterale della norma stabilisce che l'IVA è dovuta solo a partire dall'operazione che determina il superamento del limite e per quelle successive, facendo salva l'esclusione dall'imposta per le operazioni precedenti già fatturate: in tal modo si attua la soluzione più semplice rispetto al regime di vantaggio in cui la fuoriuscita immediata determinava l'applicazione dell'IVA per l'intero anno solare, con previsione di scorporo per le operazioni già effettuate. L'applicazione pratica di tale principio non sembra tuttavia immediata per quelle operazioni unitarie che si porranno a cavallo del limite di 100.000 euro, per cui è probabile che si dovrà provvedere alla suddivisione della base imponibile.
 

Fattura elettronica e regime forfetario

Sono obbligati a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio, dal 1° luglio 2022, i soli soggetti in regime forfetario che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nel 2021.

Con la Faq 150, pubblicata lo scorso 22 dicembre nella sezione dedicata alla fatturazione elettronica del proprio portale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti “nell'anno precedente” va riferito esclusivamente a quelli relativi al 2021, in quanto “anno precedente” a quello di introduzione dell'obbligo.

Nella sostanza e con un esempio, coloro che hanno superato la soglia dei 25.000 euro nel 2022 non saranno invece tenuti all'emissione di fattura elettronica nel 2023, potendo attendere sino al 1° gennaio 2024.

La flat tax

Confermati aumento della soglia della cosiddetta flat tax, flat tax incrementale, abbattimento della tassazione dei premi di produttività, proroga del superbonus e una serie di crediti di imposta, tra cui il credito di imposta sulle spese di consulenza per le quotazioni in borsa, innalzato opportunamente a 500.000 euro.

Gli affrancamenti fiscali e le cripto attività

La legge di bilancio 2023 sarà poi ricordata per il profluvio di affrancamenti fiscali, dalla rivalutazione delle quote e dei terreni (con l'estensione alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione), che però passa al 16%, fino alle quote di fondi di qualsivoglia natura, alle cripto attività e alle polizze, per cui l'aliquota dell'affrancamento è al 14%. Possibile anche affrancare gli utili cosiddetti black list con una aliquota del 9% (soggetti Ires) o 30% (soggetti Irpef) che scende di altri 3 punti percentuali in caso di “rimpatrio” effettivo in Italia dei dividendi, con l'intento di generare un impatto finanziario positivo. Rilevante anche l'assegnazione agevolata dei beni ai soci, la reintroduzione della regola di indeducibilità dei costi black list e la norma sulla tassazione dei veicoli societari esteri che detengono immobili in Italia, in qualche misura ridimensionata post emendamenti.

Le disposizioni sulle cripto attività restano sostanzialmente immutate, riconducendo alle attività finanziarie probabilmente osservando l'andamento delle criptovalute legato ai mercati e il loro essere acquistate con la speranza di futuri guadagni, e di superare l'ipotesi di assimilazione, proposta dall'Agenzia delle entrate in via interpretativa, alle valute estere, che destava moltissime perplessità.

La sanatoria fiscale

Imponente poi la sanatoria fiscale, allargata anche alle liti con l'Agenzia delle Dogane. Normativa a metà tra il premio e il perdono, che abbraccia cartelle di pagamento (sui vecchi crediti si tratta invero più di un condono che lo Stato fa a stesso, vista l'enorme mole di crediti non riscossi, oltre i 1.100 miliardi, e in larghissima parte non riscuotibili e con oneri di riscossione più elevati dei recuperi), liti pendenti (fino in Cassazione) e liti potenziali, ovvero verbali e accertamenti. Tra le tante possibilità, un quid novi di rilevante interesse sono gli accertamenti con adesione super agevolati (con riduzione delle sanzioni ad 1/18), così come le conciliazioni giudiziali, anche per liti in Cassazione. In molte circostanze risulta applicabile più di una sanatoria e il contribuente deve compiere dei calcoli di convenienza.

La Rottamazione quater sulla scia delle precedenti definizioni agevolate

A prescindere dallo stralcio dei debiti non superiori a 1.000 euro, la legge di Bilancio 2023 prevede la rateizzazione quinquennale con pagamento maggiorato delle prime due rate del 2023 (per il 20% del debito), con la dilazione del restante 80% in rate identiche per i successivi 4 anni. Prevista la sospensione dell'attività esecutiva per tutto il periodo, finché si rispettano le scadenze.

La rottamazione Quater nello spirito generale della “tregua fiscale”: il pagamento delle imposte arretrate senza sanzioni

Come nelle precedenti definizioni agevolate, quando il Legislatore si approccia a una definizione dei carichi fiscali arretrati, utilizza il binomio della rottamazione dei ruoli abbinata ad una definizione agevolata delle cause fiscali pendenti.

Questa accoppiata si è verificata anche con la Manovra 2023, cui si è aggiunto uno specifico stralcio di ruoli minori (sotto i mille euro) affidati all'Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2016. Queste ultime partite fiscali verranno cancellate autonomamente, senza intervento del contribuente, mentre per tutte le altre l'interessato deve ricorrere, su base volontaria, alla nuova “Rottamazione Quater” prevista dalla legge di Bilancio; i commi da 231 a 239 dell'art. 1 (unico) della Legge di Bilancio contengono il nucleo di questa nuova definizione agevolata dei ruoli esattoriali.

In particolare, il comma 231 rende rottamabili “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”. Nel solco generale della “tregua fiscale” della Legge di Bilancio, l'intervento agevolativo è essenzialmente concentrato sull'abbattimento delle sanzioni e degli interessi da riscossione (voce, quest'ultima, che negli anni precedenti – in cui il costo del denaro era bassissimo - era sproporzionata rispetto al capitale e rappresentava di per sé una sanzione aggiuntiva).

La volontà politica di consentire ai contribuenti morosi di rimettersi in pari con il Fisco, pagando solo le imposte dovute senza aggi esattoriali, sanzioni ed interessi, si presenta quindi come la riproposizione di quell'istituto nato nel 2015 (e riproposto poi nella versione rottamazione bis e rottamazione ter negli anni successivi, con modalità identiche e ampliamento della tempistica dei ruoli affidati). Restano comunque dovute le somme “maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”.

L'ultima rottamazione emanata in precedenza (la “Ter”) definiva i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2017, quindi l'intervento legislativo della Legge di Bilancio è veramente innovativo solo per i ruoli più recenti e finora non sanabili, ossia quelli affidati ad ADR dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2022. Il momento di affidamento del carico all'Agente della riscossione rappresenta la dead line per la fruibilità della prossima definizione agevolata.

Sul punto, dopo le iniziali complicazioni dovute alla iniziale segretezza di questa data nelle prime rottamazioni (ossia – più correttamente – l'impossibilità di conoscenza immediata da parte del contribuente di tale data, trattandosi di una procedura interna – telematica – di trasmissione dei flussi tra ente creditore e Agente della riscossione), il momento di trasmissione del ruolo attualmente viene comunicato in ogni cartella con la dicitura “[ruolo] consegnato il…”, dopo che l'ente creditore lo ha reso esecutivo (informazione anch'essa presente in cartella con la dicitura “[ruolo]reso esecutivo in data…”). Il momento della consegna dei flussi telematici, contenenti il ruolo che si intende rottamare, dovrebbe fungere da spartiacque tra i carichi fiscali definibili e quelli non.

Nel complesso, il successo di questa rottamazione (come quello di qualsiasi condono o sanatoria fiscale) è incentrato esclusivamente sulla percezione, in capo ai contribuenti morosi, del rischio della mancata adesione in termini di probabile esecuzione forzata, rendendo vane le speranze di un futuro - ulteriore - condono a condizioni più vantaggiose. Questo aspetto è particolarmente sentito dai contribuenti inadempienti da lungo tempo, che non hanno in precedenza definito le loro posizioni debitorie antecedenti il 2018 con le vecchie rottamazioni.

In sostanza, la rottamazione delle cartelle della Manovra 2023 si mostra particolarmente appetibile per i contribuenti con ruoli erariali affidati dal 2018 a metà 2022, ossia gli anni del Covid-19 e quelli immediatamente prima in cui l'adempimento spontaneo è andato in forte crisi. Il tema di fondo rimane quello delle rottamazioni precedenti (identico a quello di tutte le sanatorie), che hanno successo solo se i destinatari percepiscono lo svantaggio economico dalla mancata regolarizzazione agevolata. Saranno proprio le posizioni fiscali a cavallo dal 2018 al 2022 a funzionare come cartina tornasole dell'appeal ricevuto dalla nuova definizione dei ruoli.
 

La rateizzazione quinquennale con pagamento maggiorato iniziale in chiave antievasiva

Il termine ultimo per provvedere alla adesione è previsto per il 30 aprile 2023, solo in via telematica attraverso un procedimento che verrà gestito da ADER (comma 235). Quanto alle tempistiche di rateizzazione della definizione, il comma 232 permette una dilazione quinquennale, per chi non opta per il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023.

Il suddetto comma concede una tempistica standard per le rottamazioni, con un massimo di 18 rate, non allungata – sebbene le prive voci lo avessero ipotizzato - per comprensibili esigenze di gettito. Tuttavia, appare più gravoso far fronte alle prime due rate (pari al 10% ciascuna, da pagarsi “rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023”). Il restante 80%, diviso in rate di pari ammontare, avrà 4 scadenze annue dal 2024 alla fine del 2027. Si torna, quindi, alla scadenza quinquennale già presente nelle vecchie rottamazioni, con ultima rata possibile in scadenza al 30 novembre 2027. Inoltre, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo (comma 233).

La ragione di questa divisione asimmetrica delle rate, con un aggravio iniziale del debito da saldare, è da intrecciarsi nel contrasto alle numerose rottamazioni “elusive” verificatesi nelle precedenti edizioni, in cui vi furono molte istanze effettuate solo per bloccare l'esecuzione forzata imminente, con il pagamento di una o due rate, cui poi seguiva l'interruzione dei versamenti spontanei.
 

Blocco delle esecuzioni forzate e recupero delle somme versate a titolo di capitale

Come nelle edizioni precedenti della rottamazione, ai sensi del comma 239, le sanzioni, gli interessi e gli aggi esattoriali già versati per chi ha in corso delle rateizzazioni ordinarie sono persi e “non rimborsabili”, mentre sono recuperabili, a titolo di acconti sull'importo complessivo dovuto per la rottamazione, le somme pagate a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e spese di notifica.

Essendo escluso il rimborso, qualora la somma dovuta in definizione sia maggiore di quanto effettivamente già versato, la rottamazione in questo caso si perfeziona con la sola dichiarazione senza alcun versamento.

Inoltre, come detto in precedenza, va segnalato che è stato riproposto il blocco delle esecuzioni in pendenza di rateizzazione da definizione agevolata. Il comma 240 sospende le attività esecutive in corso dopo il pagamento della prima rata, oltre a fermare i pagamenti “derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione”.

Le esecuzioni rimangono congelate finché la rateizzazione è regolare, mentre un ritardo superiore ai 5 giorni fa decadere i benefici e riprendere la straordinaria attività esecutiva

In caso di omesso versamento, riprendono a decorrere i termini di decadenza e prescrizione (comma 244) interrotti con l'istanza di definizione dal comma 240. Ovviamente, riprendono anche le procedure esecutive sospese.

Le misure in materia di lavoro

La riduzione del cuneo fiscale

L'abbattimento del c.d. cuneo fiscale, cioè della divaricazione tra costo del lavoro e retribuzione netta percepita dal lavoratore, si realizza con tre interventi destinati ad una platea ampia, ma non universali.

In ambito fiscale la manovra alleggerisce il prelievo d'imposta sui premi di risultato, portandolo dal 10% al 5%. Si tratta dell'imposta, sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, applicabile ai premi aziendali riconosciuti ai lavoratori in presenza di un accordo sindacale e di evidenze oggettive di miglioramento della performance aziendale in un determinato periodo rispetto a quello di riferimento. Oltre al vincolo del risultato aziendale, il beneficio è condizionato ad altri due parametri: il reddito del lavoratore che nell'anno d'imposta precedente all'erogazione del premio deve risultare inferiore a 80.000 euro e l'ammontare del premio, che non può eccedere i 3.000 euro. Dunque, nella migliore delle ipotesi questa misura potrà portare al lavoratore un beneficio su base annua di 150 euro. 

Più innovativa è la previsione dei commi da 48 a 51 sulla detassazione delle mance percepite dal personale del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande. Nel limite del 25% del reddito da lavoro dipendente queste mance possono essere assoggettate a imposta sostitutiva del 5% e sono esenti da contribuzione. La previsione svela l'intento di far uscire dal sommerso queste liberalità, che gratificano -invero non di frequente- i lavoratori di alberghi, bar e ristoranti. Ne è prova il fatto che ai fini di detrazioni, deduzioni ed altri benefici, esse saranno comunque computabili. Il sospetto, però, è che le mance “in nero” resteranno tali; i datori di lavoro meno inclini al rispetto delle regole “corrisponderanno” ai lavoratori in aggiunta alla paga tabellare delle somme a titolo di “mance” esenti da contributi, escluse dalla base di calcolo del TFR e tassate al 5%.

Le pensioni

La Manovra introduce una “nuova” tipologia di pensione anticipata denominata trattamento di pensione anticipata flessibile, Essa consiste nella possibilità sperimentale, per il solo anno 2023, di accedere alla pensione dell'INPS al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni. Il trattamento pensionistico è riconosciuto per un valore mensile massimo di circa euro 2.600,00, cioè 5 volte il trattamento minimo di pensione, per tutte le mensilità di anticipo rispetto all'età prevista per la pensione di vecchiaia. La pensione anticipata flessibile, che viene riconosciuta con una finestra trimestrale, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, fatto salvo il reddito da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro annui. Questa nuova formula è stata anche definita dalla stampa come “Opzione uomo”  In particolare, la quota della contribuzione a suo carico, pari al 9,19% della retribuzione, non verrebbe più trattenuta ma lasciata in busta paga. In sostanza, nel 2023, per le lavoratrici e i lavoratori con almeno 41 anni di contributi la flessibilità potrebbe declinarsi in tre opzioni: 1. aderire alla pensione anticipata flessibile con tetto e divieto di cumulo 2. continuare a lavorare per 10 mesi in più (1 anno e 10 mesi per gli uomini) 3. continuare a lavorare rinunciando a circa un terzo della contribuzione (la quota a loro carico) per avere uno stipendio un po' più alto subito e, presumibilmente, una pensione un po' più bassa domani. Forse però la maggiore discontinuità della Manovra la troviamo nella pensione c.d. Opzione Donna, che con proroghe a singhiozzo ci accompagna “in via sperimentale” da ben 18 anni, essendo stata introdotta per la prima volta dalla Legge Maroni 243/2004. Le lavoratrici che al 31 dicembre 2022 hanno maturato almeno 35 anni di contributi possono accedere alla pensione nell'edizione 2023 solo se abbiano compiuto 60 anni di età e si trovino in una delle seguenti condizioni di disagio:

  • assistenza a portatore di handicap;
  • riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%;
  • perdita del posto di lavoro per licenziamento o appartenenza ad azienda coinvolta in un tavolo di crisi presso il MISE.

Il requisito di età può essere ridotto di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. Il premio non è previsto nella terza ipotesi, che consente sempre l'accesso a pensione a 58 anni indipendentemente dal numero di figli. 

AGGIORNAMENTO

ISTAT

CANONE

LOCAZIONE

 

  • Nei contratti di locazione commerciali, secondo l’art. 32 L.392/1978, l’aumento Istat deve essere chiesto in via preventiva anno per anno; la clausola contrattuale che preveda l’aumento automatico senza che sia necessaria la preventiva richiesta deve considerarsi nulla.
  • L’aggiornamento del canone è dovuto dal mese successivo alla richiesta del locatore e deve essere calcolato con il criterio della variazione assoluta, cioè prendendo come base sempre il canone iniziale e tenendo conto della variazione Istat (ridotta al 75%) verificatasi per l’intero periodo tra il momento di determinazione del canone originario e il momento della richiesta.
  • Se l’aggiornamento non è richiesto per qualche annualità intermedia, si tiene comunque conto della variazione verificata in tutto il periodo considerato, mentre non si possono chiedere gli arretrati.

 

Novità Superbonus 110%

L’art. 9 D.L. 18.11.2022, n. 176 (“Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”), pubblicato nella G.U. 18.11.2022, n. 270 ed entrato in vigore il 19.11.2022, ha introdotto una serie di novità molto importanti nel quadro delle disposizioni relative al Superbonus 110% recate dagli artt. 119 e 121 D.L. 19.05.2020, n. 34, che si riepilogano di seguito (fatte salve le modifiche che saranno contenute nella legge di Bilancio 2023).

 

RIDUZIONE

DELLA

DETRAZIONE

AL 90%

PER IL 2023

 

  • è prevista la rimodulazione al ribasso (90%, anziché 110%) dell’aliquota del Superbonus per le spese sostenute nell’anno 2023 da condominii veri e propri, fabbricati a essi assimilati, ossia per gli interventi “effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche” e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali.
  • Per gli interventi effettuati da tali soggetti la detrazione, quindi, spetta nella misura del:
  • 110% per quelle sostenute entro il 31.12.2022;
  • 90% per quelle sostenute nell’anno 2023 (anziché del 110%);
  • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

 

 

 

MANTENIMENTO

CONDIZIONATO

DELLA

MISURA

AL 110%

 

  • è prevista un’importante eccezione alla rimodulazione al ribasso (90%, anziché 110%) del Superbonus per le spese sostenute nel 2023 dai soggetti sopra precisati (condominii veri e propri e assimilati, persone fisiche, Onlus/OPS e AdV) nei seguenti casi e condizioni:
  • interventi per i quali al 25.11.2022 (o altra data definita in sede di conversione in legge) risulti effettuata (ex art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020) la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25.11.2022;
  • interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 25.11.2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

 

 

ESTENSIONE

DEI TERMINI

PER LE

PERSONE

FISICHE

 

è prevista l’estensione al 31.03.2023 (rispetto al 31.12.2022 sin qui previsto) del termine concesso alle persone fisiche (ossia, alle persone fisiche che possiedano immobili al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) per continuare a fruire del Superbonus con aliquota del 110% per gli interventi in corso relativi ad abitazioni “unifamiliari” oppure “situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”, a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

 

 

 

SUPERBONUS 90%

NEL 2023 ANCHE

PER NUOVI

INTERVENTI

SU ABITAZIONI

 

È stata introdotta la possibilità di fruire del Superbonus con aliquota del 90%, anche per le spese sostenute nel 2023, per le persone fisiche che possiedano immobili al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni per i “nuovi interventi”, ossia “Per gli interventi avviati a partire dal 1.01.2023”, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla nuova disposizione, su abitazioni “unifamiliari” oppure “situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.

 

 

 

 

 

Condizioni

 

  • Per gli interventi avviati a partire dal 1.01.2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al c. 9, lett. b), la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023, a condizione che il contribuente:
  • sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (no locazione o comodato);
  • che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale (sono escluse, quindi, le “seconde case” e abitazioni non principali);
  • che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a € 15.000”.

 

 

 

 

 

REDDITO

DI RIFERIMENTO

CON QUOZIENTE

FAMILIARE

 

Il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’art. 12 del “Tuir”, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al decreto.

 

 

 

CREDITI D’IMPOSTA

GIÀ CEDUTI

AL 31.10.2022:

POSSIBILITÀ

DI UTILIZZARLI IN COMPENSAZIONE

IN 10 ANNI

 

Per i crediti d’imposta già ceduti - generati non solo dagli interventi ammessi al Superbonus, ma più in generale da tutti gli interventi elencati nell’art. 121 D.L. 34/2020 - è possibile, a discrezione del cessionario dei crediti, allungare a 10 anni il periodo in cui è ammesso l’utilizzo degli stessi crediti in compensazione.

 

 

Sanzioni per fatture elettroniche con l’estero

 

Dal 1.07.2022 è scattato l’obbligo di gestione elettronica dei documenti di spesa con controparti estere. Così come stabilito dall’art. 11, c. 2-quater D. Lgs. 471/1997, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere effettuate a partire dal 1.07.2022, si applica la sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.08.2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. In tal caso non si applica l’art. 12 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 (c.d. cumulo giuridico).

 

 

 

Fattura

Sanzione

Sanzioni per omessa o errata

trasmissione dati fatture

Riferimento

normativo

Sanzioni

applicabili

fino al

30.06.2022

Omessa

Piena

  • € 2 per ciascuna fattura.
  • Con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

Art. 11, cc. 2-bis

e 2-quater

D. Lgs.

18.12.1997,

n. 471

Omessa

Ridotta 50%

Violazione corretta entro 15 giorni successivi alla scadenza.

  • € 1 per ciascuna fattura.
  • Con un massimo di € 500 per ciascun trimestre.

Errata

Sanzioni

applicabili

dal

1.07.2022

Omessa

Piena

  • € 2 per ciascuna fattura.
  • Con un massimo di € 400 per ciascun mese (quindi, trimestralmente, un importo di € 1.200 superiore rispetto a € 1.000 valevole fino al 30.06.2022).

Art. 11, c. 2-quater D. Lgs. 18.12.1997, n. 471

Omessa

Ridotta 50%

Violazione corretta entro 15 giorni successivi alla scadenza.

  • € 1 per ciascuna fattura.
  • Con un massimo di € 200 per ciascun mese.

Errata

  

CUMULO GIURIDICO

 

  • Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12 D. Lgs. 472/1997.
  • È, invece, applicabile il ravvedimento operoso. Al riguardo, dovrebbero valere le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 28.07.2017, n. 104/E (riferita allo spesometro).

 

 

 

REVERSE CHARGE

E AUTOFATTURA

 

  • Il tardivo assolvimento dell’imposta mediante reverse charge/autofattura costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell’Iva eventualmente dovuta (artt. 6 e 13 D. Lgs. 471/1997 - con sanzioni di € 250 ovvero € 500), autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero (art. 11, c. 2-quater D. Lgs. 471/1997).
  • Quindi, tale sanzione dovrà essere sommata con quella di € 2 ai fini del calcolo dell’eventuale ravvedimento operoso.

 

 

Fattura senza indicazione del bonus investimenti

 

L’Agenzia delle Entrate, con gli interpelli n. 438 e n. 439, del 5.10.2020, ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili ai fini del riconoscimento del credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi.

 

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

 

Documenti

 

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

 

Indicazione in fattura

  • A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative (acquisto ai sensi dell’art. 1, cc. 1054-1058-ter L. 178/2020).
  • Sulla base del tracciato della fattura elettronica, l’inserimento delle informazioni richieste potrebbe far parte della sezione 2.2 (dati beni e servizi). In particolare, potrebbero essere utilizzati i seguenti campi, per i quali si riportano le indicazioni del tracciato record:
  • 2.2.1.4 Descrizione (natura e qualità dell’oggetto della cessione/prestazione);
  • 2.2.1.16 Altri dati gestionali (blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali ecc.).

 

 

 

 

 

Perizia

tecnica

per beni

Industria 4.0

 

In relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A e B annesso alla L. 232/2016, le imprese sono, inoltre, tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIONE

DELLA

DICITURA

IN FATTURA

 

  • Sono possibili, a seconda della casistica, le seguenti procedure:
  • in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni normative può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto sia di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
  • in relazione alle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può stampare il documento di spesa, apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’art. 34, c.  6 D.P.R 600/1973 (il quale rinvia al successivo art. 39 D.P.R. 633/1973); effettuare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E/2019.

 

  • Come già indicato nella circolare n. 13/E/2018 (quesito 3.1), in tutti i casi in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
  • La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

 

  • Anche se non previsto nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe essere ancora possibile procedere come indicato dal MISE nella FAQ 10.15, in cui si suggeriva la regolarizzazione mediante l’emissione, da parte del cedente, di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.

 

 

in_evidenza

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

                                                          

Per le imprese in contabilità semplificata (cosiddette imprese minori) deve essere osservato un regime di determinazione del reddito “per cassa” (con l’eccezione di alcune spese che rimangono determinate per competenza). Al fine di tutelare lo Studio professionale circa la decisione finale presa dal cliente, si propone una dichiarazione di informazione e consapevolezza da fare sottoscrivere al momento di inizio dell’attività.

 

 

Riconciliazione saldi bancari al 31.12

 

I conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di bilancio. I saldi dei conti bancari devono tenere conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell’esercizio, nonché degli incassi effettuati dalle banche o altre istituzioni creditizie e accreditati nei conti prima della chiusura dell’esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell’esercizio successivo.

Alla chiusura dell’esercizio è necessario controllare la corrispondenza tra il saldo contabile e quello risultante dall’estratto conto inviato dalla banca. Le eventuali differenze, per operazioni effettuate ma non contabilizzate dalla banca o dall’azienda, devono risultare da un prospetto.

 

 

Detrazione dell’Iva per le fatture di fine anno

 

La fattura deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. L’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, subordina l’esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione, anche al presupposto formale del possesso della fattura di acquisto. Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l’autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d’anno”.

 

TERMINE

PER DETRAZIONE

IVA SU ACQUISTI

 

  • Il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (per il fornitore), ossia quando l’operazione si considera “effettuata” ai fini Iva:
  • per le cessioni di beni mobili, al momento della consegna o spedizione o, se anteriore al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all’importo fatturato o pagato);
  • per le prestazioni di servizi, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all’importo pagato) o, se anteriore al momento di emissione della fattura.

 

 

 

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

 

 

ASPETTI

OPERATIVI

 

  • Il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
  1. (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;
  2.  (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21 D.P.R. 633/1972.

 

É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

 

 

 

VERSAMENTI

PERIODICI

 

  • È possibile procedere alla detrazione Iva (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
  • La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata

 

Tavola riepilogativa

 

Fatture a cavallo dell’anno

 

Fattura

Cliente

Registrazione

Detrazione Iva acquisti

Data emissione

Data ricezione

Dicembre

2022

Dicembre 2022

Da registrare

entro 30.04.20231

Entro dicembre 2022

Liquidazione Iva di dicembre 2022 (16.01.2023).

Gennaio-aprile 2023

  • Nel modello Iva 2023, per il 2022.
  • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.

Da maggio 2023

Fattura registrata

oltre il termine del 30.04.20232

  • No detrazione Iva acquisti2.
  • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

20233

Da registrare

entro 30.04.20241

Gennaio-dicembre 2023

Nella liquidazione Iva del periodo 2023.

Da gennaio 2024

ad aprile 2024

  • Nel modello Iva 2024, per il 2023.
  • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.

Da maggio 2024

Fattura registrata oltre

il termine del 30.04.20242

  • No detrazione Iva acquisti2.
  • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

 

Note

  1. La registrazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.
  1. La detrazione è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all’anno in cui l’operazione è effettuata e si è venuti in possesso della fattura
  1. In caso di mancato ricevimento della fattura, il cliente deve emettere autofattura, da presentare all’Agenzia delle Entrate e versare l’Iva entro il termine di 30 giorni successivi ai 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione.

  

 

Assicurazione contro gli infortuni domestici

 

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l’obbligo di iscrizione. L’assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 27%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%.

 

ASSICURAZIONE

OBBLIGATORIA

CONTRO

GLI INFORTUNI

 

Soggetti

obbligati

 

Sono soggetti all’obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.

 

 

 

 

 

I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all’Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.

 

 

 

 

 

Attività

esercitata

 

Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora.

 

 

 

 

 

L’assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

 

 

 

 

 

Infortuni

 

  • L’assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell’ambito domestico e dai quali derivi un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 16%.
  • Sono coperti anche i casi di infortunio mortale, per i quali è corrisposto anche l’assegno funerario.

 

 

 

 

 

Rendita

vitalizia

 

La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.

 

 

 

 

 

Una tantum

 

Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 300,00 se l’inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.

 

 

 

 

 

PREMIO ASSICURATIVO

 

Importo

 

Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.

 

 

 

 

 

Versamento

 

Entro il 31.01

di ogni anno.

 

Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell’Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it), oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.

 

 

 

 

 

 

 

Esenzioni

 

  • Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
  • titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui;
  • appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui.

 

 

 

 

 

La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.

 

 

 

 

 

Sanzioni

 

È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero pari all’ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni.

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di gennaio 2023

 

Scad. 2023

 

Tributo Contributo

 

Descrizione

 

Domenica

1 gennaio

 

Contabilità

di magazzino

 

  • Obbligo - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contemporaneamente, negli esercizi 2020 e 2021, i seguenti limiti:
  • ricavi € 5.164.000,00 in ciascun esercizio;
  • rimanenze finali € 1.100.000,00 alla fine di ciascun esercizio.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Alle fatture elettroniche emesse dal 1.01.2023 si applicano le nuove soglie per la definizione dei termini di versamento dell’imposta di bollo. Il valore di riferimento passa da € 250 e € 5.000 (D.L. 73/2022).

 

Superbonus

edilizio

 

Modifiche normative - Per le spese sostenute nel 2023 entrano in vigore le nuove disposizioni che riducono dal 110% al 90% la detrazione spettante (art. 4 D.L. 176/2022).

 

Prestazioni

sanitarie

 

Corrispettivi telematici - Dal 1.01.2023 entra in vigore l’obbligo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, di memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (art. 5, c. 12-ter D.L. 146/2021).

 

Martedì

10 gennaio

 

Previdenza

 

Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2022.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2022.

 

Venerdì

13 gennaio

 

Accisa su

carburanti

 

Comunicazione - Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 13.01.2023, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle Dogane i dati relativi ai quantitativi dei prodotti agevolati ex art. 2 D.L. 176/2022, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31.12.2022.

 

Domenica1

15

gennaio

 

Imposte dirette

 

Assistenza fiscale - I sostituti d’imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l’assistenza fiscale nel 2023.

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite, ecc.), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

   

Scad. 2023

 

Tributo Contributo

 

Descrizione

 

Lunedì

16

gennaio

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1-5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di dicembre 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2022.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2022.

 

Venerdì

20

gennaio

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2022. Le imprese che, in riferimento all’anno precedente, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 3.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un’unica dichiarazione annuale per tale materiale (Guida Conai 2022).

 

Mercoledì

25 gennaio

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.

 

Lunedì

30 gennaio

 

Imposte

dirette

 

Modello Redditi - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2022.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Martedì

31

gennaio

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.10.2022 - 31.12.2022 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2022 e non restituiti.

 

Spese

sanitarie

 

Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2° semestre 2022.

 

 

Opposizione - Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello.

 

Scad. 2023

 

Tributo Contributo

 

Descrizione

 

Martedì

31

gennaio

(segue)

 

Aiuti Covid

 

Autodichiarazione - Termine di invio dell’autodichiarazione aiuti Covid (provv. Ag. Entrate 439400/2022).

 

Vendita di beni

on line

 

Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un’interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019).

 

Imposta

di bollo

virtuale

 

Dichiarazione - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell’anno successivo al pagamento provvisorio dell’imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno di riferimento.

 

Imposta sulla

pubblicità

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità.

Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell’imposta

comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.

 

Concessioni

governative

 

Versamento - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Inail

 

Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo per l’anno 2023.

 

Collocamento

obbligatorio

 

Denuncia annuale - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all’ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999).

 

Lavoratori

somministrati

 

Comunicazione - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in

somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015).

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

 

Catasto

Terreni

 

Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all’Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell’anno solare precedente.

 

Variazioni

colturali

 

Adempimento - Termine per dichiarare all’Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2022. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).

 

Contributo

revisori

contabili

 

Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai

revisori contabili iscritti nell’apposito registro.

 

Erogazioni

liberali

alla cultura

 

Comunicazioni - Ai sensi dell’art. 38 della L. 342/2000, i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d’imposta.

 

Autotrasporto

 

Rimborso accise - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2022.

 

Tasse

automobilistiche

 

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2022, da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.

 

Canone RAI

 

Dichiarazione di non detenzione - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2022 al 31.01.2023 esonera dal pagamento per l’intero anno 2023.

CHIAMACI ALLO 049 613584

 


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