Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale di Maggio 2021

NOTIZIARIO FISCALE DI MAGGIO 2021 dello Studio Cavallari 049 613584

 

 

 

IN EVIDENZA

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APPROFONDIMENTI

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della riscossione

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STRUMENTI

OPERATIVI

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tenuta in audio-videoconferenza

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AMMINISTRAZIONE

E CONTABILITÀ

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nel bilancio 2020

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NON SOLO IMPRESA

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AGEVOLAZIONI

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SCADENZARIO

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IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

FALSE FATTURE

PER COSTI

E DETRAZIONE IVA

 

  • La Corte di Cassazione ha affermato che utilizzare fatture false per abbattere i costi in dichiarazione e detrarre l’Iva comporta la commissione di 2 reati, con la possibile applicazione dell’istituto della continuazione che consente di aumentare la pena fino al triplo rispetto alla violazione più grave.
  • Inoltre, con le modifiche in vigore da fine 2019, il reato in argomento è sanzionato, per i casi di imponibili fittizi superiori a € 100.000, con la reclusione da 4 a 8 anni, quindi, applicando l’aumento previsto per la continuazione, si arriva a pene particolarmente elevate.

 

CHECK-LIST

AGGIORNATE

PER IL VISTO

DI CONFORMITÀ

PER

IL SUPERBONUS

 

  • Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in collaborazione con la Fondazione nazionale dei commercialisti, ha aggiornato il documento di ricerca dedicato alle check-list utili per l’asseverazione di conformità necessaria per permettere di beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito.
  • È stato ribadito che si tratta di un visto leggero, che prevede un’attività di controllo formale e non di merito da parte del professionista incaricato. Inoltre, è affrontato anche il tema del compenso professionale, sostenendo che deve essere predisposto un preventivo (disponibile un esempio di bozza all’interno dell’area riservata del sito).

 

ESCLUSIONE

DEI GENERAL

CONTRACTOR

DAL 110%

 

  • L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 254 del 15.04.2021, ha affermato che la mera attività di coordinamento del general contractor è esclusa dal perimetro del superbonus 110%. La risposta segue l’indirizzo della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia che aveva chiarito come questo tipo di compenso non possa essere oggetto di detrazione nell’ambito del 110%.
  • Tuttavia, la risposta all’interpello dell’Agenzia ha previsto un’apertura. Rientrano nel superbonus, infatti, tutti i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali, anche nel caso in cui tali costi siano sostenuti (tramite un mandato senza rappresentanza) dal general contractor e poi riaddebitati al committente. Pertanto, tali spese professionali possono essere inserite dal general contractor in fattura e regolarmente detratte.

 

SUPERBONUS 110%

E ATTESTAZIONE

ENERGETICA

 

  • Nell'attestazione della prestazione energetica (Ape) “convenzionale”, ovvero quella destinata agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali, non direttamente interessate agli interventi di efficientamento energetico. Non è necessario, inoltre, il rispetto dell'indipendenza del tecnico che, nel rilascio dell'Ape, può essere lo stesso progettista o direttore dei lavori, purché abilitato.
  • Così dispone l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica (Enea) nel proprio vademecum finalizzato a fornire i necessari chiarimenti in tema di redazione delle citate attestazioni (Ape) “convenzionali”, ante e post interventi, redatte per l'accesso alle detrazioni fiscali maggiorate del 110% (Superbonus).

 

NUOVE

ESCLUSIONI ISA

PER COVID-19

 

  • Sono 167 le categorie economiche che non dovranno calcolare i punteggi sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020. Alle 85 categorie economiche escluse dall'applicazione degli Isa dal D.M. 2.02.2021, si aggiungono altri 82 codici Ateco esclusi dalla commissione degli esperti riunitasi presso la Sose il 9.04.2021. Le nuove esclusioni e le misure correttive decise dalla commissione degli esperti saranno recepite in un apposito provvedimento normativo, dopo il quale sarà possibile modificare il software di calcolo dei punteggi Isa per l'anno 2020. Gli esperti hanno inoltre stabilito, per tutti gli altri soggetti, che i punteggi Isa saranno appositamente sterilizzati per tenere conto dell'impatto economico della pandemia e delle conseguenti misure restrittive.

 

E-FATTURE,

PER IL BOLLO

VALE LA DATA

DELLO SDI

 

  • La data di consegna, come risultante dalla ricevuta rilasciata dallo Sdi, è rilevante per determinare la concorrenza o meno al trimestre del bollo dovuto su una fattura elettronica. In sede di eventuale verifica dovranno essere fornite le motivazioni con cui una o più fatture sono state escluse dal contribuente dall’elenco B del calcolo del bollo.
  • Sono alcune delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella “Guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche” pubblicata il 14.04.2021, a ridosso della scadenza del termine entro cui le Entrate sono tenute a mettere a disposizione i due elenchi elaborati sulla base delle fatture trasmesse allo Sdi, elaborate e non scartate per determinare se su tali documenti è stato correttamente indicato il loro assoggettamento a bollo.


 

DIRITTO ALLA

DETRAZIONE IVA

 

  • Il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti deve essere riconosciuto al contribuente se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se alcuni obblighi formali siano stati omessi.
  • La Cassazione, pur confermando l’orientamento consolidato, proprio e della Corte di Giustizia Europea, sull’esistenza e sulla spettanza del diritto a detrazione, chiarisce che tale diritto viene meno solo se le violazioni formali non consentono di provare l’esistenza dell’operazione.

 

DOCUMENTAZIONE

PER TRANSFER

PRICING 2020

 

  • In relazione al periodo d’imposta 2020, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23.11.2020 ha chiarito che sarà necessaria una rivisitazione di tutta la documentazione da predisporre per il transfer pricing. Infatti, il master file dovrà essere predisposto anche dalle entità più piccole che prima erano escluse; la documentazione nazionale dovrà essere più dettagliata; sarà necessario, altresì, apporre la firma elettronica con una marca temporale entro la scadenza per l’invio della dichiarazione dei redditi.

 

LINEE GUIDA OCSE

PER IL TRANSFER

PRICING

 

  • Sono state pubblicate le line guida dell’Ocse in tema di transfer pricing e implicazioni del Covid-19, esaminando in particolare l’analisi comparativa, le perdite e l’allocazione dei costi specifici della pandemia, i programmi di assistenza statale e “l’advance pricing agreements”.
  • Al fine dell’analisi comparativa, è necessario considerare una serie di informazioni in relazione al 2020, come vendite, capacità produttiva, costi incrementali, aiuti, che potrebbero essere di difficile ottenimento a causa della situazione straordinaria. Inoltre, si dovrà tenere conto anche delle chiusure forzate, con la conseguenza di possibili aggiustamenti di prezzo a valere sul 2020.

 

PAGAMENTO

PER EQUIVALENTE

RILEVANTE AI FINI

DELL’APPLICAZIONE

DELL’IVA

 

  • Il mancato pagamento di una prestazione di servizio svolta e non fatturata può determinare comunque la rilevanza Iva dell’operazione e la relativa esigibilità dell’imposta, a condizione che l’Amministrazione Finanziaria dimostri che il pagamento è avvenuto anche per equivalenza ovvero che il contribuente ha inteso sottrarsi all’assolvimento dell’imposta.

 

OMESSA

DICHIARAZIONE IMU

E RELATIVE

SANZIONI

 

  • La Corte di Cassazione ha affermato che la mancata presentazione della dichiarazione Imu non ha natura istantanea e non si esaurisce con il mancato rispetto del primo adempimento imposto dalla legge. Di conseguenza, le sanzioni si rinnovano ogni anno.

 

WEB TAX

 

  • Con la circolare 23.03.2021 n. 3/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'ambito di applicazione e di esclusione della Web tax, la determinazione della base imponibile, gli obblighi strumentali e contabili, e i rimborsi; apposita sezione è stata dedicata alle convenzioni contro le doppie imposizioni e alla deducibilità dell'imposta.
  • Si assoggettano a tassazione, con un'aliquota pari al 3%, i ricavi derivanti dalla messa a disposizione di servizi digitali agli utenti situati nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla localizzazione geografica del fornitore.

 

EFFETTI

DELLA

ROTTAMAZIONE

 

  • La Commissione tributaria regionale del Lazio ha affermato che gli effetti della rottamazione delle cartelle decorrono dal momento in cui il contribuente ha presentato la domanda di adesione, anzichè dalla comunicazione di avvenuta ammissione alla sanatoria. Di conseguenza, quanto versato dopo la presentazione dell’istanza deve essere rimborsato o scomputato nei versamenti per completare la definizione agevolata.

 

REGOLARITÀ

CONTRIBUTIVA

 

  • La regolarità contributiva sussiste anche in presenza di uno scostamento, ritenuto non grave, tra le somme dovute e quelle versate, non superiore a € 150,00, comprensivi di eventuali accessori di legge. L'Inps, nel messaggio n. 213/2021, ha ribadito che la franchigia di € 150,00 di debiti contributivi in presenza della quale non è compromessa la regolarità contributiva, vale per singola gestione previdenziale (dipendenti; gestione separata, ecc.).

 

 

APPROFONDIMENTO

Conservazione delle fatture elettroniche

Il comunicato stampa del Mef 13.03.2021, n. 49, anticipando quanto contenuto nell’art. 5 del D.L. 41/2021, ha previsto la possibilità di procedere alla conservazione delle fatture elettroniche del 2019 fino al 10.06.2021. In altri termini, ha concesso 3 mesi in più rispetto alla scadenza originaria fissata al 10.03.2021 (considerato che la dichiarazione dei redditi 2020 - anno d’imposta 2019 - doveva essere presentata entro il 10.12.2020).

A regime, infatti, la conservazione delle fatture elettroniche deve essere eseguita entro il 3° mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali (art. 3, c. 3 D.M. 17.06.2014).

 

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

 

  • La conservazione elettronica è una procedura legale/informatica regolamentata dalla legge italiana, in grado di garantire nel tempo la validità legale di un documento informatico. Più nel dettaglio, la conservazione elettronica equipara, sotto certe condizioni, i documenti cartacei con quelli elettronici, permettendo ad aziende e all’amministrazione pubblica di risparmiare sui costi di stampa, di stoccaggio e di archiviazione. Il risparmio è particolarmente significativo per la documentazione che deve essere, a norma di legge, conservata per più anni.
  • Conservare digitalmente significa sostituire i documenti cartacei con l’equivalente documento in formato digitale che è “bloccato” nella forma, contenuto e tempo attraverso la firma digitale e la marca temporale.
  • Infatti, mediante la firma digitale è data la “paternità” e reso immodificabile un documento informatico; la marca temporale, infine, permette di datare in modo certo il documento digitale prodotto.

 

Disciplina

  • Dal 27.06.2014 la conservazione sostitutiva dei documenti informatici è disciplinata dal D.M. 17.06.2014, che ha abrogato, sostituendolo, il D.M. 23.01.2004, applicabile fino al 26.06.2014.
  • Ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici avvengono nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia (art. 71 D. Lgs. 82/2005 e art. 21, c. 3 D.P.R. 633/1972).

 

 

 

 

 

TERMINI

A REGIME DI

CONSERVAZIONE

DEI DOCUMENTI

INFORMATICI

(COMPRESE

LE FATTURE

ELETTRONICHE)

 

  • La conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere effettuata entro il 3° mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
  • Il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’Iva, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva siano disallineati.

 

 

 

 

 

TERMINI

DI CONSERVAZIONE

DELLE FATTURE ELETTRONICHE

DEL 2019 - PROROGA

 

Per le sole fatture elettroniche del 2019 la conservazione elettronica potrà avvenire entro il 10.06.2021.

 

Il D.L. 41/2021 ha previsto la proroga di 3 mesi dalla scadenza originaria, fissata al 10.03.2021 (entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 - anno d’imposta 2019 - che doveva essere presentata entro il 10.12.2020).

 

Registrazione regime OSS -IOSS

Dal 1.07.2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi Iva dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali e saranno recepite con apposito decreto legislativo. I nuovi regimi estendono l’applicazione dello sportello unico MOSS attualmente in uso per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) verso consumatori finali. Al fine di rendere i nuovi regimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop) effettivamente operativi dal 1.07.2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi, ai fini di tali regimi speciali, a partire dal 1.04.2021 [art. 2, 3° paragrafo del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21.11.2019, come sostituito dall’art. 1, 1° paragrafo, punto 2) del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio, del 20.07.2020].

 

SPORTELLO MOSS

ATTUALMENTE

IN USO

 

  • Il Mini sportello unico (MOSS) è un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) a consumatori nell’Unione Europea di dichiarare e versare l’Iva dovuta in tutti gli Stati membri dell’UE in un unico Stato membro.
  • A decorrere dal 1.07.2021 il MOSS sarà esteso a tutti i servizi B2C che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni e diventerà, quindi, uno sportello unico (OSS).

 

 

 

SPORTELLO

OSS/IOSS

DAL 1.07.2021

 

  • L’entrata in vigore dei regimi OSS/IOSS, originariamente prevista dalla Direttiva Ue n. 2455/2017 per il 1.01.2021, è stata posticipata al 1.07.2021, in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-19. Una volta entrati in vigore, in questi regimi confluirà anche quello del MOSS.
  • I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’Iva, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:
  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’Unione Europea o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione Europea ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30.06.2021 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1.07.2021.

 

 

 

VANTAGGI SPORTELLO

UNICO

 

  • Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di Iva per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’Unione Europea, consentendo loro di:
  • registrarsi elettronicamente ai fini Iva in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
  • dichiarare l’Iva tramite un’unica dichiarazione elettronica - OSS IVA - ed effettuare un unico pagamento dell’Iva dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
  • collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’Unione Europea.

 

 

 

PRE-

REGISTRAZIONE

DAL 1.04.2021

 

  • L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la registrazione online sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
    • In particolare, a partire dal 1.04.2021 possono registrarsi:
  • al regime “OSS non UE”, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione Europea;
  • al regime “OSS UE”, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
  • al regime “IOSS”, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione Europea. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS.
 

Annullamento dei debiti fino a € 5.000
affidati all’agente della riscossione

Il D.L. 22.03.2021, n. 41 (c.d. “Sostegni”) ha previsto l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010.

I carichi sono annullati ancorché ricompresi nella definizione agevolata della “Rottamazione-ter” o “Saldo e stralcio”.

Possono accedere al benefico le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000.

 

DEBITI DA ANNULLARE

 

Importo residuo

al 23.03.2021

 

Fino a € 5.000.

 

 

 

 

 

L’importo da tenere in considerazione è quello comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

 

 

 

Affidati all’agente

della riscossione

 

Dal 1.01.2000 al 31.12.2010.

 

 

 

 

 

Anche se

ricompresi nelle

definizioni

agevolate

 

Rottamazione-ter ex art. 3 D.L. 119/2018 e art. 16-bis D.L. 34/2019.

 

 

 

 

 

Saldo e stralcio ex art. 1, cc. da 184 a 198 L. 145/2018.

 

 

 

 

 

ESCLUSIONI

 

  • Sono esclusi i seguenti debiti:
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie UE di cui all’art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE;
  • l’Iva riscossa all’importazione.

 

 

 

 

 

SOGGETTI INTERESSATI

 

Persone fisiche

 

Con reddito imponibile fino a € 30.000 nell’anno d’imposta 2019.

 

 

 

 

 

Soggetti diversi dalle persone

fisiche

 

Con reddito imponibile fino a € 30.000 nel periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2019.

 

 

 

 

 

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

 

  • Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di attuazione è sospesa la riscossione:
  • di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
  • risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010.

 

Definizione delle somme dovute per controlli automatici

 

Le disposizioni di cui all’art. 5, cc. da 1 a 11 D.L. 41/2021 sono volte a sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. A tal fine, è prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, cioè quello volto a individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. In particolare, la misura interessa i soggetti con partita Iva attiva alla data del 23.03.2021 che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente. La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2020, la cui presentazione è normalmente fissata tra il 1.02 ed il 30.04 dell’anno successivo, ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione, considerando l’ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2020.

 

DEFINIZIONE

AGEVOLATA

 

  • Accedono alla definizione i soggetti:
  • con partita Iva attiva alla data del 23.03.2021;
  • che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.

 

 

 

  • La riduzione deve risultare dalle dichiarazioni annuali Iva presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2020.
  • Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, ai fini della definizione si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2020.

 

 

 

  • Possono essere definite:
  • le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità, previste per le dichiarazioni dei redditi dall’art. 36-bis D.P.R. 600/1973, e per le dichiarazioni Iva dall’art. 54-bis D.P.R. 633/1972;
  • elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 D.L. 34/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017;
  • elaborate entro il 31.12.2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018.

 

 

 

AGEVOLAZIONE

 

La definizione consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.

 

 

 

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali.

 

 

 

I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

 

 

 

PROCEDURA

 

  • L’Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare.
  • Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

 

 

 

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

 

 

 

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, nè utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

 

STRUMENTI OPERATIVI

Scadenze modello 730/2021

l contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (esempio: redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi.

Tavola

 

Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti

 

Scadenze

Sostituto d’imposta

Caf o professionista

Contribuente

Entro

il 16.03

  • Invia all’Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.
  • Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

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Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

A partire

dal 10.05

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Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.

Entro

il 15.06

  • Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
  • Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
  • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
  • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
  • Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
  • Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
  • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
  • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
  • Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
  • Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.

Entro

il 29.06

  • Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
  • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
  • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Riceve ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte.
  • Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20.06.

A partire

da luglio

ed entro

novembre

Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

---

  • Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata.
  • Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.

 

 

Check list raccolta dati per Modello Redditi

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Redditi per l’anno 2020.

 

 

17B17BDocumentazione per la dichiarazione dei redditi 2020 - Mod. Redditi 2021

 

18B18BSig.

19B19BRossi Mario

 

  • Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.).
  1. No
  • Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2019 o, comunque, previste entro il 16.06.2021:
  1. No
  • acquisti (abitazione principale: ¨ Sì  ¨ No);
  • No
  • vendite (abitazione principale: ¨ Sì  ¨ No);
  • No
  • locazioni (compresa copia del contratto);
  • No
  • altro: ...............................................................
  • No
  • Canoni di locazione.
  1. No
  • Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.
  1. No
  • Attività di natura patrimoniale detenute all'estero (immobili, opere d’arte, gioielli, ecc.).
  1. No
  • Attività di natura finanziaria detenute all’estero (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).
  1. No
  • Certificazioni redditi 2020 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).
  • No
  • Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:
  • No
  • prestazioni occasionali;
  • No
  • provvigioni;
  1. No
  • redditi di lavoro autonomo;
  1. No
  • diritti d’autore;
  1. No
  • associazione in partecipazione;
  1. No
  • redditi di impresa;
  1. No
  • redditi di partecipazione;
  1. No
  • altro: ......................................................................
  1. No
  • Altri redditi:
  1. No
  • affitti attivi;
  • No
  • provvigioni;
  • No
  • dividendi su azioni;
  • No
  • indennità di disoccupazione o di mobilità;
  • No
  • plusvalenze da cessioni di quote;
  • No
  • altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):
  • No
  • ............................................................................................................................
  • No
  • Redditi d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.
  • No
  • Contributi previdenziali ed assistenziali:

 

 

  • contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);
  • No
  • contributi previdenziali volontari;
  1. No
  • contributi per colf e baby-sitter;
  • No
  • contributi per previdenza complementare;
  • No
  • contributi per fondi integrativi SSN;
  1. No
  • Inail casalinghe;
  1. No
  • altro: ..............................................
  1. No
  • Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche
    omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica.
  • Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).
  • No
  • Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).
  1. No
  • Spese mediche e di assistenza a disabili.
  1. No
  • Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale).
  • No
  • Quietanze interessi passivi:

 

 

  • su mutui ipotecari relativi all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;
  • No
  • su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione principale;
  1. No
  • su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 1997).
  1. No

 

- omissis -

 

 

 

Check list oneri deducibili

 

Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:

  1. le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
  2. le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

 

 

 

 

Dichiarazione dei redditi anno ………..

 

Cognome

Rossi

Nome

Mario

 

Oneri deducibili

Oneri deducibili dal reddito complessivo

Descrizione

Note

Importo

  • Assegno periodico corrisposto al coniuge.

 

...................

  • Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.

 

...................

  1. Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari.

Massimo € 1.549,37

1.000,00

  • Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche:
  1. i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;
  2. i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
  3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione;
  4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”.

 

 

 

  • Spese mediche e assistenziali a disabili.

 

...................

  • Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.

 

...................

  • Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi.

 

...................

  • Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.

50% delle spese

sostenute

...................

  • Contributi per Fondi integrativi del SSN.

Massimo € 3.615,20

...................

  • Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo.

Massimo 2% del

reddito dichiarato

...................

  • Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.

Massimo € 1.032,91

...................

  • Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.

 

...................

  • Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali.

Massimo € 5.164,57

...................

  • Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.

 

...................

  • Erogazioni liberali alle Onlus riconosciute, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, associazioni di volontariato.

Massimo 10%

reddito dichiarato

...................

  • Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a favore di persona con disabilità grave.

Massimo 20%

reddito dichiarato

e comunque

non superiore a

€ 100.000,00

...................

  • Altri oneri:

 

 

 

  • ................................................................................................................

 

...................

  • ................................................................................................................

 

...................

 

Contributi per previdenza complementare

Descrizione

Importo

  1. Contributi a deducibilità ordinaria.

2.000,00

  • Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario.

...................

  • Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.

...................

  • Contributi versati per familiari a carico.

...................

  • Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.

...................

 

 

 

 

Check list oneri detraibili

 

Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.

 

 

 

Dichiarazione dei redditi anno …………..

 

Cognome

Rossi

Nome

Mario

 

Oneri detraibili

 

Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%

Descrizione

Note

Importo

  1. Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente.
  • Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.
  • Massimo detraibile € 750,00 per contratti rischio morte o finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave.
  • Massimo detraibile € 1.291,14 per contratti rischio non autosufficienza compimento attività quotidiana.
  • Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti.

530,00

  • Premi per assicurazione contro calamità naturali

 

...................

  1. Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale.

Massimo € 4.000,00.

2.000,00

  • Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.

Massimo € 2.582,28.

...................

  • Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993.

Massimo € 2.065,83.

...................

  • Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale.

Massimo € 2.582,28.

...................

  • Interessi per prestiti o mutui agrari.

Fino al valore dei redditi dei terreni.

...................

  1. Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per familiari a carico).
  1. Spese mediche.

Meno franchigia di € 129,11.

500,00

  1. Spese per acquisto di medicinali.

300,00

  • Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.

Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11).

...................

  • Spese sanitarie per persone con disabilità.

 

...................

  • Spese veicoli per persone con disabilità.

Massimo € 18.075,99.

...................

  • Spese di interpretariato per soggetti sordi.

 

...................

  • Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti (anche per familiari a carico).
  • Una sola volta in 4 anni.
  • Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 1.000,00.

...................

  • Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.

 

...................

  • Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.

 

...................

  1. Spese per asili nido.

Non superiore a € 632,00 per ogni figlio.

350,00

  • Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.

 

...................

  1. Spese veterinarie.

Franchigia di € 129,11 (massimo di € 500,00).

350,00

  • Spese addetti assistenza personale (anche per familiari a carico).

Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica.

...................

  1. Spese attività sportive per ragazzi.

Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni).

200,00

  • Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (anche per familiari a carico).

Massimo € 2.633,00.

...................

  • Spese funebri.
  • Massimo € 1.550,00 a decesso.
  • Non è più richiesta una relazione di parentela tra il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione.

...................

  1. Spese istruzione (anche familiari a carico).
  • Primo ciclo istruzione per l’infanzia e istruzione secondaria di secondo grado, massimo € 800,00 per alunno o studente.
  • Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali.
  • Per le università non statali la detrazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà con decreto del MIUR entro il 31.12.

1.500,00

  • Spese per intermediazione immobiliare.

Massimo € 1.000,00 per acquisto abitazione principale.

...................

  • Spese per abbonamenti al trasporto pubblico.

Massimo € 250,00

...................

  • Altri oneri per i quali spetta detrazione 19%.

 

…………………

- omissis -

 

 

Si fornisce una scheda di raccolta dati al fine di facilitare l’inoltro dell’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto, ai sensi dell’art. 1, cc. 1-9, 11 D.L. 22.03.2021, n. 41 (Decreto Sostegni).

 

 

 

Azienda

 

Codice fiscale

 

 

Inizio attività

 

¨ Erede che prosegue l’attività

Legale rappresentante

 

Codice fiscale

 

 

Primo requisito

 

Modello

dichiarativo

Ricavi/compensi

Regime

Campi di

riferimento

Persone

fisiche (PF)

Ricavi

Contabilità ordinaria

RS116

Contabilità semplificata

RG2, col. 2

Compensi

---

RE2, col. 2

Ricavi/Compensi

Regime L. 190/2014

Da LM22 a LM27, col. 3

Regime D.L. 98/2011

LM2

Società di

Persone (SP)

Ricavi

Contabilità ordinaria

RS116

Contabilità semplificata

RG2, col. 5

Compensi

---

RE2

Società di

Capitali (SC)

Ricavi

---

RS107, col. 2

Enti Non

Commerciali

(ENC)

Ricavi

Contabilità ordinaria

RS111

Contabilità semplificata

RG2, col. 7

Regime forfetario art. 145 Tuir

RG4, col. 2

Contabilità pubblica

RC1

Compensi

---

RE2

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, ecc.), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l’anno 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all’importo riportato nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.

 

Secondo requisito

 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Aliquota

Fascia ricavi

60%

Se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a € 100.000.

50%

Se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano € 100.000 ma non l’importo di € 400.000.

40%

Se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano € 400.000 ma non l’importo di € 1.000.000.

30%

Se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano € 1.000.000 ma non l’importo di € 5.000.000.

20%

Se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano € 5.000.000 ma non l’importo di € 10.000.000.

 

Fatturato/corrispettivi

Anno 2019

 

Anno 2020

 

 

¨ Calcolo ordinario

 

 

 

Verifica condizione

 

A Media 2019

 

30% =

 

(calo minimo)

 

B Media 2020

 

 

 

 

 

Differenza (A – B)

 

³

30% media mensile 2019

  • No

 

ò

 

%

 

Contributo

 

 

 

x

 

 

 

 

 

¨ Casi particolari

  • Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
  • In presenza dei requisiti, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

 

 

 

 

¨ Alternative

  • A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle Entrate può erogare il contributo spettante:
  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica): Iban …………………………………………………………………………….
  • mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

 

Nota

  • L’Iban del conto su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.
  • Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

 

Il sottoscritto ………………………………….. dichiara di non rientrare nelle cause di esclusione dalla richiesta del contributo sotto riportate:

  • soggetto che ha attivato la partita Iva successivamente al 23.03.2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
  • soggetto la cui attività è cessata alla data del 23.03.2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”);
  • enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

 

…………………………………………………

 

……………………………………………..

(Luogo e data)

 

(Firma)

 

 

 

 

 

Incarico alla presentazione istanza per contributo a fondo perduto decreto sostegni

 

Io sottoscritto ………………………….………, codice fiscale ………………………………

 

incarico e delego

 

lo Studio ………………………….……… alla presentazione dell’istanza per il RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO SOSTEGNI quantificato nella misura di € …………….. (……………….………../00) con addebito di un rimborso spese forfettario nella misura di € …………….. (……………….………../00), oltre ad Iva e contributo integrativo, e

 

dichiaro:

(barrare con le crocette le voci sottostanti in caso affermativo)

 

  • di avere verificato i dati contenuti nell’istanza, con particolare riferimento ai requisiti, all’importo dei ricavi e corrispettivi dell’anno 2019 e 2020, confermando che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è inferiore di almeno il 30% dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019;
  • di avere verificato la correttezza del numero di Iban, contenuto nell’istanza, sul quale sarà accreditato il contributo, da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • di essere a conoscenza delle sanzioni (ANCHE DI NATURA PENALE) applicabili in caso di contributo in tutto o in parte non spettante, riportate nella informativa ricevuta, che ho adeguatamente compreso, esonerando lo Studio ……………. da ogni e qualsiasi responsabilità, anche in merito ai rischi di accertamento fiscale conseguenti alla richiesta del contributo.

 

…………………………………………………

 

……………………………………………..

(Luogo e data)

 

(Firma)

 

 

 

Rinvio dell’assemblea per l’approvazione del bilancio

L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’atto costitutivo può stabilire un termine maggiore non superiore, in ogni caso, a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del Codice Civile può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 Codice Civile. Ciò premesso, il D.L. 183/2020 ha prorogato i termini entro i quali è possibile procedere all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 al 29.06.2021.

 

RINVIO

TERMINE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CAUSA

COVID-19

 

  • Il D.L. 183/2020 prevede una deroga, di carattere generale, circa il rinvio dei termini di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020.
  • Tale proroga agisce in deroga a quanto normativamente previsto, nonchè alle diverse disposizioni statutarie: pertanto, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio può essere convocata, in ogni caso, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  • L’utilizzo del rinvio del termine di convocazione dell’assemblea a causa del Covid-19 non deve necessariamente essere motivato nel verbale dell’assemblea, ma appare sufficiente menzionare tale decisione nella relazione sulla gestione dell’organo amministrativo. Resta inteso che la delibera dell’organo amministrativo che, entro i termini ordinari, attesti la volontà di utilizzare la proroga, potrebbe ritenersi comunque opportuna.
  • Nel caso non sia prevista la relazione sulla gestione, la motivazione va riportata in nota integrativa.

 

• Usufruire del termine più ampio concesso dalla norma è una mera facoltà.

• L’agevolazione si applica alle assemblee tenute entro il 31.07.2021.

 

Esempio n. 1

 

Società di capitali con collegio sindacale

 

 

 

 

Adempimenti

Scadenze indicative

Termini

Ordinari

Proroga a 180 giorni3

  • Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori:
  • stato patrimoniale;
  • conto economico;
  • nota integrativa;
  • rendiconto finanziario (se obbligatorio).

Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.

31.031

30.051

Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).

Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino a che sia approvato.

Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.

Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.

Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.

 

E fino a quando il bilancio non sia approvato.

15.041

14.061

Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell’assemblea2.

Entro gli 8 giorni precedenti l’adunanza.

22.041

21.061

Assemblea di approvazione del bilancio.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

30.041

29.061

Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).

Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio.

30.051

29.071

Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.

Entro l’ultimo giorno del 11° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

30.11

Se l’esercizio coincide con l’anno solare.

Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.

Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge.

Note

1 In caso di anno bisestile si toglie un giorno.

2 L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis C.C.).

3 Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.). In sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe è stato previsto che, a prescindere dalle particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto della società richiesta dall’art. 2364 C.C. per le Spa e dall’art. 2478-bis C.C. per le Srl e dalle previsioni statutarie, le società possono fruire del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 e per eventuali nomine di amministratori e sindaci (29.06.2021).

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Verbale assemblea ordinaria per approvazione del bilancio tenuta in audio-videoconferenza

 

Si propone un fac simile di verbale di assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio.

 

Esempio

 

Fac-simile verbale assemblea per approvazione del bilancio (tenuta in audio-videoconferenza)

 

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA TENUTA IN AUDIO-VIDEOCOFERENZA

PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO

 

L'anno ………………. Il giorno ………. del mese di …………., alle ore …………., presso ……………………….……., si è riunita in forma spontanea e totalitaria (ovvero a seguito di regolare convocazione) l'assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente

 

ordine del giorno:

 

  1. esame del bilancio d'esercizio al …………………… e dei relativi documenti accompagnatori;
  2. deliberazioni inerenti e conseguenti.

 

Assume la presidenza ai sensi dell'art. …… dello statuto sociale il Sig. ……………………………, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara e constata che:

  1. l’assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e, da ultimo, in base alle indicazioni dell’art. 3, c. 6 D.L. 31.12.2020, n. 183, si può svolgere interamente/parzialmente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e Codice Civile;
  2. per il consiglio di amministrazione sono presenti fisicamente: …………………………………………………..

mentre sono collegati in audio-videoconferenza i seguenti soggetti: ……………………………………………

[eventualmente] per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente …………………………………… mentre sono collegati in audio-videoconferenza ………………………………………………………………….;

partecipano all’assemblea i seguenti soci, o loro rappresentanti, costituenti il …..% del capitale sociale, di cui:

  • ………………………. rappresentante una quota del ……% del capitale sociale, presente fisicamente;
  • ………………………. rappresentante una quota del ……% del capitale sociale, collegato in audio-videoconferenza;
  1. che gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea;
  2. che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quanto sopra viene altresì confermato dall’attestazione presenze che sarà sottoscritta da tutti i partecipanti e riportata in calce al presente verbale e ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. ……..…… che conferma la Sua accettazione.

 

Il Presidente ricorda che l’art. 106 del D.L. 18/2020 (così come modificato dall’art. 3, c. 6 D.L. 31.12.2020, n. 183) dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione  che  garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, c. 4, 2479-bis, c. 4, e 2538, c. 6, Codice Civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Peraltro, la partecipazione a questa assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è consentita anche dall’art. ……….. del vigente statuto sociale.

 

- omissis -

 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Rivalutazione dei beni d’impresa e implicazioni contabili

 

La rivalutazione dei beni d’impresa è sempre facoltativa e opera in deroga alle disposizioni previste dal Codice Civile, in particolare dall’art. 2426, e di ogni altra disposizione di legge in tema di bilancio d’esercizio. La rivalutazione dei beni, con particolare riferimento alle immobilizzazioni materiali, può essere di natura economica o monetaria. L’ultima rivalutazione in ordine di tempo, applicabile nel bilancio al 31.12.2020, è contenuta nella L. 126/2020, di conversione del D.L. 104/2020.

METODOLOGIE CONTABILI

 

  • L’Organismo Italiano di Contabilità, con la pubblicazione del documento interpretativo n. 7, ha confermato 3 distinte modalità contabili di rivalutazione dei beni ammortizzabili materiali e immateriali:
  • rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
  • rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);
  • riduzione del fondo ammortamento.
  • Indipendentemente dalla modalità contabile adottata, il bene oggetto di rivalutazione è iscritto in bilancio al medesimo valore netto contabile che successivamente deve essere ripartito lungo la vita utile dell’immobilizzazione.

 

 

 

 

 

AMMORTAMENTI

 

  • La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o di un bene immateriale non comporta una modifica della vita utile, fermo restando la necessità di aggiornare eventualmente la stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima (OIC 16 e OIC 24).
  • Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva. Pertanto, l’ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione.

Nel caso specifico della rivalutazione prevista dal D.L. 104/2020, l’ammortamento nel bilancio d’esercizio 2020 è calcolato ante rivalutazione; sarà il bilancio 2021 che “sconterà” il maggior importo di ammortamento, comprensivo della quota di rivalutazione effettuata nel bilancio 2020.

 

Esempio n. 1

 

Rilevazione contabile della rivalutazione

 

 

 

DATI

La società Alfa detiene un immobile iscritto nel bilancio al 31.12.2019 i cui valori sono:

  • costo storico: € 3.000.000
  • fondo ammortamento: € 2.100.000
  • quote annue di ammortamento, costanti (3%): € 90.000
  • valore netto contabile al 31.12.2019: € 900.000
  • vita utile residua al 31.12.2019: 10 anni.

La società decide di rivalutare l’immobile nel bilancio 2020 e stima un valore di mercato pari a € 1.350.000. La rivalutazione da effettuare è, pertanto, pari a € 540.000, ottenuto come differenza tra il valore così determinato (€ 1.350.000) e il valore netto contabile derivante dal bilancio al 31.12.2020, post ammortamento, pari a € 810.000 (€ 900.000 - € 90.000).

 

Rivalutazione del cespite e del relativo fondo ammortamento

  • Occorre determinare l’incremento percentuale del valore netto contabile che, nel caso specifico è pari al 66,667% (€ 540.000/€ 810.000).
  • Tale incremento deve essere aggiunto sia al costo storico sia al fondo ammortamento al 31.12.2020. Pertanto:
  • rivalutazione del bene: € 3.000.000 x 66,667% = € 2.000.010;
  • rivalutazione del fondo ammortamento: € 2.190.000 x 66,667% = € 1.460.010;
  • rivalutazione del valore netto contabile: € 2.000.010 - € 1.460.010 = € 540.000.
  • La scrittura contabile è la seguente:

P B II 1

 

Fabbricati strumentali

a

Diversi

 

2.000.010

 

P B II 1

 

 

Fondo ammortamento

1.460.010

 

 

P A III

 

 

Riserva di rivalutazione

540.000

 

Il costo storico rivalutato non dovrebbe raggiungere un valore che ecceda il valore di sostituzione (costo di acquisto di un nuovo bene della medesima tipologia), poiché in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

La rilevazione contabile dell’eventuale imposta sostitutiva sarà la seguente (3% sul valore rivalutato):

P A III

P D 12

Riserva di rivalutazione

a

Debiti tributari

 

16.200

A partire dal 2021 il nuovo ammortamento sarà pari a € 150.000, corrispondente a 1/9 (dove 9 sono anni vita utile) del valore netto contabile dell’immobile al 31.12.2020 post rivalutazione (€ 1.350.000), corrispondente al 3% del nuovo valore contabile lordo di € 5.000.010.

Rivalutazione del solo costo storico del bene

  • L’intera rivalutazione, pari a € 540.000, è attribuita al valore del cespite, senza modificare l’ammontare del relativo fondo di ammortamento.
  • La scrittura contabile è la seguente:

 

 

 

 

 

P B II 1

P A III

Fabbricanti strumentali

a

Riserva di rivalutazione

 

540.000

Non cambia la rilevazione contabile dell’eventuale imposta sostitutiva e l’ammontare dell’ammortamento a partire dall’esercizio 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione del fondo di ammortamento

La rivalutazione, pari a € 540.000, è utilizzata per ridurre il fondo di ammortamento, senza modificare il valore originario del cespite. In questa ipotesi, la rilevazione contabile è la seguente:

P B II 1

P A III

Fondo ammortamento immobile

a

Riserva di rivalutazione

 

540.000

Non cambia la rilevazione contabile dell’eventuale imposta sostitutiva e l’ammontare dell’ammortamento a partire dall’esercizio 2021.

 

 

 

Contabilizzazione della moratoria straordinaria dei prestiti

L’art. 56 D.L. 17.03.2020, n. 18 ha previsto una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, definita come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. L’art. 1, cc. 248-254 L. 30.12.2020, n. 178 ha modificato la data di scadenza della moratoria al 30.06.2021 (in luogo delle precedenti scadenze del 30.09.2020 e 31.01.2021).

 

RIFLESSI

SUL BILANCIO 2020

 

  • Le passività finanziarie potrebbero essere state valutate in base al criterio del costo ammortizzato (Oic 19).
  • In tal caso, l’Oic 19, par. 6.1 prevede che, se in epoca successiva rispetto alla rilevazione iniziale della passività finanziaria (valutata al costo ammortizzato con o senza attualizzazione) dovessero emergere circostanze che portino la società a modificare le proprie stime dei flussi finanziari connessi alla passività, il valore delle passività espresso in bilancio deve essere rideterminato attraverso un’attualizzazione dei flussi finanziari futuri sulla base dell’interesse effettivo determinato in occasione della rilevazione iniziale della passività stessa.

 

La società, pertanto, è tenuta a ricalcolare il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e la differenza, rispetto al suo precedente valore contabile alla stessa data, è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari, in base al segno.

 

 

 

 

 

Le passività finanziarie sono rilevate in contabilità in base al valore nominale, con separata indicazione dei costi di transazione iniziali ed eventuali aggi/disaggi di emissione (per i prestiti obbligazionari).

 

Pertanto, non deve essere rideterminato il valore nominale della passività, ma solo il valore del risconto pluriennale connesso agli oneri iniziali dell’operazione (costi di transazione) che sono suddivisi lungo tutta la durata del periodo di ammortamento della passività a cui si riferiscono (Oic 19, par. 54-57).

 

 

 

 

 

EFFETTI CONTABILI

 

Moratoria delle sole quote

capitale

 

  • Gli interessi sono pagati e contabilmente rilevati in coincidenza con le relative scadenze.
  • Si produce un allungamento del periodo di ammortamento, che non genera rilevazioni contabili, in quanto il debito residuo a fine periodo coincide con il nuovo piano di ammortamento.

 

 

 

 

 

 

 

Moratoria delle quote

interessi

e capitale

 

 

È necessario, a fine esercizio, rilevare gli interessi di competenza in quanto maturati, che sono suddivisi sulle rate successive.

 

 

 

 

 

Risconto

 

In entrambi i casi è necessario ricalcolare il risconto degli oneri accessori sul mutuo.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA

IN NOTA

INTEGRATIVA

 

  • Motivazioni che hanno portato alla decisione di fruire dell’agevolazione.
  • Caratteristiche ed effetti della sospensione straordinaria dei finanziamenti per l’emergenza da Covid-19.
  • Indicazione dell’eventuale fruizione del maggior termine della sospensione prevista dalla L. 178/2020 (ossia 30.06.2021 rispetto all’originaria scadenza del 31.01.2021).

 

Esempio n. 1

 

 

Adesione moratoria mutuo per intera rata

 

DATI

  • Periodo sospensione: dal 26.02.2020 al 25.06.2021 (per complessivi 486 giorni).
  • Interessi maturati periodo moratoria: € 6.475,90.
  • Giorni moratoria 2020: 310.
  • Giorni moratoria 2021: 176.
  • Interessi moratoria competenza 2020=4.130,72 [(€ 6.475,90/486)x 310].
  • Interessi moratoria competenza 2021=2.345,18 [(€ 6.475,90/486)x 176].

 

Esempio n. 2

 

Scritture contabili

 

 

 

 

 

31.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E C 17

P D 4

Interessi passivi mutui

a

Banca c/interessi mutui
in moratoria

 

4.130,72

 

 

Rilevata quota interessi maturata durante periodo di moratoria esercizio 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E C 17

P D 4

Interessi passivi mutui

a

Banca c/interessi mutui
in moratoria

 

2.345,18

 

 

Rilevata quota interessi maturata nel 2021 dal 1.01 fino al termine del periodo di moratoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P C IV 1

Diversi

a

Banca c/c ordinario

 

3.729,45

P D 4

 

Mutui passivi chirografari

 

 

3.089,85

 

E C 17

 

Interessi passivi mutui

 

 

399,76

 

P D 4

 

Banca c/interessi mutui
in moratoria

 

 

239,84

 

 

Rilevata rata mutuo n. 23 (prima rata post moratoria), con suddivisione a rate degli interessi maturati durante il periodo di moratoria.

 

 

 

Effetti in bilancio dei ristori Covid

Nel 2020, al fine di sostenere le imprese ad affrontare le difficoltà generate dall’emergenza da Covid-19, sono state previste agevolazioni riconosciute sotto diverse forme, tra cui contributi a fondo perduto e crediti d’imposta al fine di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari subiti a seguito della pandemia e delle restrizioni disposte per il contenimento dell’emergenza. Il trattamento contabile delle agevolazioni riconosciute si differenzia in funzione della specifica natura.

 

CREDITI D’IMPOSTA

 

Natura

 

  • La normativa emergenziale ha previsto l’erogazione di numerosi crediti d’imposta (esempio: quelli collegati alle locazioni e alla sanificazione e adeguamento dei locali) ai soggetti con determinati requisiti, oggetto di specifica disciplina normativa.
  • Tale credito d’imposta assume la natura di un contributo in conto esercizio e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap.
  • Pertanto, la posta attiva è imputata tra i contributi alla voce “A5” del Conto economico e dovrà essere oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo

 

  • I crediti d’imposta sono in generale utilizzabili nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione.
  • In alcuni casi è prevista la possibilità di cedere a terzi il credito d’imposta, ovvero di utilizzarlo come sconto (come il bonus locazione). Se si fruisce di tale possibilità, è necessario che la stessa risulti nel bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTI COVID

 

I contributi e le indennità di qualsiasi natura, da chiunque erogati a seguito dell’emergenza sanitaria non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano, altresì, ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir (calcolo degli interessi passivi deducibili e deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi) e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap (art. 10-bis D.L. 137/2020).

 

 

 

Nella dichiarazione dei redditi devono essere compilati il quadro dedicato alla determinazione del reddito, il quadro RU, il prospetto RS, dedicato agli aiuti di Stato, dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”), nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

 

Svalutazione dei titoli e delle partecipazioni

non immobilizzate nel bilancio 2020

Il D.L. 23.10.2018, n. 119 ha previsto, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di usufruire di una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante del bilancio, che permette di mantenere i medesimi valori risultanti dal precedente bilancio. Lo scopo della deroga è quello di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione di mercato, ad eccezione del caso in cui la perdita in questione abbia carattere durevole. La deroga era stata originariamente prevista per l’esercizio 2018, richiamando l’analoga disposizione introdotta per l’esercizio 2008 dal D.L. 29.11.2008, n. 185 (a seguito dell’eccezionale situazione di volatilità dei mercati finanziari). Successivamente era stata estesa all’esercizio 2019 e, con il successivo D.M. 17.07.2020, all’esercizio 2020. Ciò in alternativa al criterio ordinario previsto dall’art. 2426 C.C., che prevede l’iscrizione al valore di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato se inferiore. è opportuno fornire apposita informativa nella nota integrativa, in merito alla fruizione di tale facoltà, alle relative modalità e motivazioni, quantificando l’importo della mancata svalutazione e nella relazione sulla gestione, in merito agli effetti (nonché nella relazione di revisione).

 

REGIME ORDINARIO

 

Valore

 

  • I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti:
  • al costo di acquisto o di produzione, ovvero;
  • al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore.

 

 

 

 

 

 

 

Costo

di acquisto

 

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

 

 

 

 

 

 

 

Valore

di mercato

 

Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

 

 

 

 

 

 

 

REGIME DEROGATORIO

 

Periodi di

applicazione

 

Periodi di imposta dal 2018 al 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti

 

Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

 

Il dossier 75/2 del Senato, allegato alla conversione del D.L. 119/2018, ha precisato che l’ambito applicativo della norma riguarda tutte le società escluse dall’applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali.

 

 

 

 

 

 

 

Criterio di

valutazione

alternativo

 

Facoltà di valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

 

Anziché al valore di realizzazione desumibile dall’anda-mento del mercato (ad eccezione delle perdite di carattere durevole).

 

 

 

 

 

 

 

Criterio

del costo

ammortizzato

 

  • Il regime derogatorio non esclude la valutazione al costo ammortizzato2.
  • Conseguentemente, il valore contabile dell’anno precedente per i titoli dell’attivo circolante è preso come riferimento per l’applicazione del costo ammortizzato, escludendo la rilevazione di eventuali svalutazioni.

 

 

 

 

 

Ambito

applicativo

 

  • La locuzione “titoli” dovrebbe essere interpretata in senso ampio, ricomprendendo sia i titoli partecipativi sia i titoli di debito, quotati e non quotati, iscritti nell’attivo circolante di bilancio1, eccetto gli strumenti finanziari derivati, in quanto valutati al fair value (documento interpretativo OIC 4).
  • La deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorchè emessi dal medesimo emittente, ma di specie diversa, motivando la scelta nella nota integrativa.

 

 

 

 

 

Esclusioni

 

Sono esclusi i casi in cui le perdite hanno carattere durevole, valutate in base alle previsioni contenute nei principi contabili Oic 20 e Oic 21.

                     

 

Note

  1. Secondo il paragrafo 20 dell’Oic 20, la classificazione nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo, ossia dall’intenzione di detenzione oltre i 12 mesi. Per le partecipazioni, invece, il paragrafo 11 dell’Oic 21 prevede che «le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a 1/5 del capitale della partecipata, ovvero a 1/10 se quest’ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati, sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta di legge.Il saldo, invece, al ricevimento della cartella esattoriale.
  2. L’utilizzo del criterio del costo ammortizzato è obbligatorio per le sole società di grandi dimensioni che redigono il bilancio in forma ordinaria, mentre ne sono esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese. Tali imprese possono iscrivere i titoli al costo di acquisto. Inoltre, l’adozione obbligatoria del criterio del costo ammortizzato viene meno laddove i suoi effetti sono irrilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

 

Rateazione del premio Inail 2021

Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Gli utenti che utilizzano il servizio “Invio telematico dichiarazione salari”, qualora per l’autoliquidazione corrente non intendano più usufruire del pagamento in 4 rate utilizzato per l’autoliquidazione precedente, devono comunicare tale volontà con il servizio stesso.

Le scadenze dei versamenti delle quattro rate sono fissate al 16.02; 16.05; 16.08 (differita al 20.08); 16.11.

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, D. Lgs. 9.07.1997, n. 241).

Il pagamento dell’autoliquidazione può essere effettuato anche mediante la cosiddetta rateazione ordinaria mensile.

 

NON SOLO IMPRESA

Contributi Ivs 2021 per artigiani e commercianti

 

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2021, sono pari alla misura del 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché al 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali fino al raggiungimento del 24%. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2021, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Inps. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo di versamento di tale contributo è diventato strutturale, ai sensi dell’art. 1, c. 284 L. 145/2018. Per effetto di quanto disposto dall’art. 49, c. 1 L. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

 

SCADENZE

ORDINARIE

2021

Salvo

proroghe

per

“Coronavirus”

 

Quote fisse sul minimale di reddito.

 

17.05.2021

 

 

 

 

 

20.08.2021

 

 

 

 

 

16.11.2021

 

 

 

 

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (acconti 2021).

 

30.06.20211

 

 

 

 

 

30.11.2021

 

 

 

 

 

Saldo anno 2020.

 

30.06.20211

 

Nota1

  • Termine prorogabile di 30 giorni con la maggiorazione, a titolo di interessi, dello 0,40%. La suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente.
  • La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la causale contributo “API” (artigiani) o “CPI” (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo.

 

Tavola n. 1

 

Prospetto riassuntivo anno 2021 - Artigiani

 

 

 

 

Fasce di reddito

Titolari di qualunque età

e coadiuvanti con più di 21 anni

Coadiuvanti/coadiutori

fino a 21 anni

Annuale

Annuale

Fino a

15.953,001

24%

22,35%

Oltre

15.953,001

24%

22,35%

Fino a

47.379,001

Oltre

47.379,001

25%

23,35%

Fino a

78.965,002

Contributo minimo3

Annuale

€ 3.836,16

€ 3.572,94

Contributo massimo

Annuale

€ 19.267,46

€ 17.964,54

Note

  • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell’impresa; per i periodi inferiori all’anno solare, sono rapportati a mese.
  1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
  2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 103.055,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.289,96 (€ 23.598,55 per coadiuvanti fino a 21 anni)].
  3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.
           

 

 

 

Tavola n. 2

 

Prospetto riassuntivo anno 2021 - Commercianti

 

 

 

 

Fasce di reddito

Titolari di qualunque età

e coadiutori con più di 21 anni

Coadiutori/coadiuvanti

fino a 21 anni

Annuale

Annuale

Fino a

15.953,001

24,09%

22,44%

Oltre

15.953,001

24,09%

22,44%

Fino a

47.379,001

Oltre

47.379,001

25,09%

23,44%

Fino a

78.965,002

Contributo minimo3

Annuale

€ 3.850,52

€ 3.587,29

Contributo massimo

Annuale

€ 19.338,53

€ 18.035,61

Note

  • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell’impresa; per i periodi inferiori all’anno solare, sono rapportati a mese.
  1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
  2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 103.055,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.382,71 (€ 23.682,30 per coadiuvanti fino a 21 anni)].
  3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. n. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.
           

 

 

 

Retribuzione e contributi 2021 lavoratori domestici

Per il 2021 sono state confermate le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull’aliquota complessiva.

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non riguarda i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

 

13BTavola n. 1

 

Contribuzione dovuta per lavoratori italiani e stranieri a tempo indeterminato

 

Retribuzione oraria

Importo contributo orario

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF1

Totale

A carico del

lavoratore

Totale

A carico del

lavoratore

Rapporto

di lavoro

di durata fino

alle 24 ore

settimanali

Fino a € 8,10

€ 7,17

€ 1,43

€ 0,36

€ 1,44

€ 0,36

Oltre € 8,10

fino a € 9,86

€ 8,10

€ 1,62

€ 0,41

€ 1,63

€ 0,41

Oltre € 9,86

€ 9,86

€ 1,97

€ 0,49

€ 1,98

€ 0,49

Rapporto di lavoro di durata

superiore a 24 ore settimanali

(presso il medesimo datore di lavoro)

€ 5,22

€ 1,04

€ 0,26

€ 1,05

€ 0,26

 

14BTavola n. 2

 

Contribuzione per lavoratori italiani e stranieri a tempo determinato2

 

Retribuzione oraria

Importo contributo orario

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF1

Totale

A carico del

lavoratore

Totale

A carico del

lavoratore

Rapporto

di lavoro

di durata fino

alle 24 ore

settimanali

Fino a € 8,10

€ 7,17

€ 1,53

€ 0,36

€ 1,54

€ 0,36

Oltre € 8,10

fino a € 9,86

€ 8,10

€ 1,73

€ 0,41

€ 1,74

€ 0,41

Oltre € 9,86

€ 9,86

€ 2,11

€ 0,49

€ 2,12

€ 0,49

Rapporto di lavoro di durata

superiore a 24 ore settimanali

(presso il medesimo datore di lavoro)

€ 5,22

€ 1,12

€ 0,26

€ 1,12

€ 0,26

 

Note

  1. Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il 3° grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 D.P.R. 1403/1971).
  2. Comprensiva del contributo addizionale (1,40%) di cui all’art. 2, c. 28 L. 92/2012.

SCADENZE

DEI VERSAMENTI

 

Contributi relativi al 1° trimestre 2021

 

10.04.2021

 

 

 

 

 

Contributi relativi al 2° trimestre 2021

 

10.07.2021

 

 

 

 

 

Contributi relativi al 3° trimestre 2021

 

10.10.2021

 

 

 

 

 

Contributi relativi al 4° trimestre 2021

 

10.01.2022

 

 

 

 

 

Cessazione del rapporto di lavoro

 

Entro 10 giorni successivi alla cessazione

 

Contributi Enasarco 2021

Il contributo previdenziale obbligatorio, per il 2021, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch’esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione Enasarco la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

 

CONTRIBUZIONE

ENASARCO

 

Il contributo Enasarco 2021 è rimasto invariato al 17% e si applica alle provvigioni maturate e di competenza dal 1.01.2021.

 

 

 

La contribuzione è dovuta al 50% dalla ditta mandante e al 50% dall’agente.

 

 

 

Ogni anno l’Enasarco rimodula i minimali e i massimali provvigionali annui.

 

 

 

  • I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:
  • 20.05, per il 1° trimestre;
  • 20.08, per il 2° trimestre;
  • 20.11, per il 3° trimestre;
  • 20.02, per il 4° trimestre.

 

 

 

ALIQUOTA

DAL 1.01.2021

 

Il contributo

 Enasarco è pari

al 17%

 

Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell’agente (8,50%).

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE

PLURI-

MANDATARIO

 

Massimale

provvigionale

 

€ 25.682,00 per ciascun preponente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimale

contributivo

 

€ 4.365,94 per ciascun preponente.

 

Di cui € 2.182,97 a carico dell’agente.

 

 

 

 

 

 

 

Minimale

contributivo1

 

€ 431,00 per ciascun preponente.

 

€ 107,75 per ogni trimestre.

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE

MONO-

MANDATARIO

 

Massimale

provvigionale

 

€ 38.523,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimale

contributivo

 

€ 6.548,91.

 

Di cui € 3.274,46 a carico dell’agente.

 

 

 

 

 

 

 

Minimale

contributivo1

 

€ 861,00.

 

€ 215,25 per ogni trimestre.

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANI AGENTI CON ETÀ MINORE O UGUALE A 30 ANNI OPERANTI

IN FORMA INDIVIDUALE

 

  • È prevista la riduzione dell’aliquota come segue:
  • 1° anno solare (2021), contributo 11%, di cui il 5,50% a carico della ditta mandante e il 5,50% a carico dell’agente;
  • 2° anno solare, contributo 9%, di cui il 4,50% a carico della ditta mandante e il 4,50% a carico dell’agente;
  • 3° anno solare, contributo 7%, di cui il 3,50% a carico della ditta mandante e il 3,50% a carico dell’agente.
  • Minimale contributivo agente plurimandatario € 215,50 pari a € 53,875 per ogni trimestre.
  • Minimale contributivo agente monomandatario € 430,50 pari a € 107,625 per ogni trimestre.

 

 

 

AGENTI

IN FORMA

DI S.P.A. O S.R.L.

 

Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell’anno.

 

Aliquote

a carico

del

mandante

4,00%

  • 3,00% carico ditta.
  • 1,00% carico agente.

Fino a € 13.000.000.

2,00%

  • 1,50% carico ditta.
  • 0,50% carico agente.

Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.

1,00%

  • 0,75% carico ditta.
  • 0,25% carico agente.

Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.

0,50%

  • 0,30% carico ditta.
  • 0,20% carico agente.

Oltre € 26.000.000.

 

Nota1

La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimo da versare è a totale carico della preponente.

 

Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive

Entro il 31.05.2021 le aziende che intendono sospendere l’attività a causa delle ferie collettive possono trasmettere all’Inps l’istanza di differimento degli adempimenti contributivi in relazione sia al versamento dei contributi, sia alla presentazione della denuncia UniEmens.

In particolare, il termine di versamento dei contributi è spostato al 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento, con il pagamento dei relativi interessi. Naturalmente, la situazione di effettiva chiusura denunciata può essere oggetto di indagine da parte dell’Inps e, in caso di mancato riscontro con quanto indicato dall’azienda, l’Istituto Previdenziale emette provvedimento di annullamento dell’autorizzazione, con applicazione delle relative sanzioni amministrative e civili per le aziende inadempienti. Tali accertamenti possono riguardare anche l’effettiva durata del periodo di chiusura dell’azienda.

La domanda di autorizzazione al differimento deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445.

VERSAMENTO

DEI CONTRIBUTI

 

Normale

scadenza

 

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce.

 

 

 

 

 

 

 

Differimento

 

  • Le richieste sono inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”.
  • I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.
  • Le ricevute, rilasciate entro 5 giorni, sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

Condizione

 

Le ferie devono essere collettive e determinare la chiusura totale dell’azienda, con sospensione dell’attività lavorativa.

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

 

  • Il nuovo termine massimo per il versamento coincide con la scadenza relativa al mese immediatamente successivo a quello per il quale si chiede il differimento.
  • Sulla somma versata si devono corrispondere gli interessi di differimento.

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIA UNIEMENS

 

  • L’autorizzazione al differimento riguarda anche la presentazione della denuncia UniEmens.
  • Pertanto, l’UniEmens sarà presentato entro il termine differito.
  • Gli interessi di differimento devono essere esposti nella “Denuncia aziendale”, negli elementi “AltrePartiteADebito”, “CausaleADebito” Cod. D100.

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA

DI DIFFERMENTO

 

Presentazione

telematica

 

Richiesta

al Comitato Provinciale dell’Inps

 

Entro il 31.05 dell’anno in cui si vuole procedere al differimento.

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuto

 

Ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’Inps.

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione

 

  • Il beneficio del differimento può essere attribuito:
  • una sola volta nell’anno;
  • per gli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie sono state fruite in un periodo posto a cavallo di 2 mesi.
                 

 

AGEVOLAZIONI

Crediti d’imposta investimenti nel patrimonio delle imprese

L’art. 26, c. 4 D.L. 34/2020 riconosce un credito d’imposta ai soggetti investitori pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19.05.2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31.12.2020 (i requisiti sono stati illustrati alle pagine 26 e seguenti di Ratio 10/2020). Inoltre, l’art. 26, c. 8 D.L. 347/2020 riconosce alle società che soddisfano le medesime condizioni, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta fino al 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato. Con D.M. Economia 10.08.2020 sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta. Con provvedimento 11.03.2021 sono definiti i termini e le modalità di presentazione all’Agenzia delle Entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta.

 

CREDITO

D’IMPOSTA

IN FAVORE

DEGLI

INVESTITORI

 

L’art. 26, c. 4 D.L. 34/2020 riconosce ai soggetti investitori un credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19.05.2020 e con integrale versamento entro il 31.12.2020. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro.

 

 

 

 

 

Il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 e in quelle successive, fino a conclusione dell’utilizzo, e anche in compensazione esterna tramite F241 a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020.

 

 

 

 

 

CREDITO

D’IMPOSTA

IN FAVORE

DELLE SOCIETÀ

CHE AUMENTANO

IL CAPITALE

 

  • Per le società conferitarie l’art. 26, c. 8 del D.L. 34/2020 riconosce un credito d’imposta per gli aumenti del proprio capitale. In particolare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19.05.2020, con integrale versamento entro il 30.06.2021.
  • La percentuale è fissata al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel 1° semestre del 2021.

 

 

 

Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna tramite F241 a partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30.11.2021.

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE

DELLE

ISTANZE

 

Termini

 

“Istanza investitori” (Credito d’imposta per conferimenti in società).

 

Dal 12.04.2021 al 3.05.2021.

 

 

 

 

 

“Istanza società” (Credito d’imposta per aumenti di capitale).

 

Dal 1.06.2021 al 2.11.2021.

 

 

 

 

 

 

 

Modalità

 

  • Le richieste sono inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”.
  • I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.
  • Le ricevute, rilasciaste entro 5 giorni, sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

Rinuncia

 

Con la stessa modalità è possibile presentare la rinuncia integrale ai crediti d’imposta precedentemente richiesti, entro il termine di presentazione delle rispettive istanze.

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE

DELLE ISTANZE

 

Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l’Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo dei crediti d’imposta effettivamente spettanti.

 

Nota1

Il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di maggio 2021

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Sabato

1 maggio

 

Attività

di notifica e

pignoramenti

 

Ripresa - Dal 1.05.2021 riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore a seguito della cessazione degli effetti della sospensione, fino al 30.04.2021, delle attività di notifica di nuove cartelle, altri atti di riscossione, pignoramenti, ecc. (D.L. 41/2021).

 

Lunedì

3 maggio

 

Credito

d’imposta

investimenti

 

Istanza investitori - Termine di invio dell’istanza in relazione al credito d’imposta per conferimenti in società (Provv. Ag. Entrate 11.03.2021).

 

Lunedì

10 maggio

 

Imposte

dirette

 

730 precompilato - Dal 10.05.2021 è disponibile il modello 730 precompilato.

 

Sabato

15 maggio

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta nonché in base alle integrazioni (D.M. 4.12.2020).

 

Domenica1

16 maggio

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per  operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2021 mediante il modello F24.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di aprile 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2021.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 5ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 4) di Iva e ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

Transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Imposta sui

servizi digitali

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali in relazione ai servizi prestati nel 2020 (D.L. 41/2021).

 

Inail

 

Autoliquidazione - Termine di versamento della 2° rata del premio di autoliquidazione 2020/2021.

 

Inps

 

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Domenica1

16 maggio

(segue)

 

Inps

(segue)

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2021.

 

 

Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 5ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020). Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 4) dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).

 

Giovedì

20 maggio

 

Enasarco

 

Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2021.

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Martedì

25 maggio

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Venerdì

28 maggio

 

Contributo

a fondo perduto

 

Istanza - Termine di invio dell’istanza ex art. 1 D.L. 41/2021.

 

Domenica1

30 maggio

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Associazioni

e società

sportive

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).

 

Lunedì

31 maggio

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2021.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2021 di importo pari o superiore a € 250 (D.M. 4.12.2020).

 

Cartelle di

pagamento

 

Versamento - Termine di versamento dei pagamenti sospesi causa Covid derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza dal 8.03.2020 al 30.04.2021 (D.L. 44/2021).

 

Adeguamento

ambienti

di lavoro

 

Credito d’imposta - Termine di invio della comunicazione relativa alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sostenute nel 2020, ai fini della fruizione del credito d’imposta ex D.L. 34/2020.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all’Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Fasi

 

Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2021 per i dirigenti in servizio.

 

Enpacl

 

Contribuzione 2020 - Per i consulenti del lavoro che hanno optato per la rateazione della contribuzione 2020, a partire da maggio 2021 riprende il versamento della contribuzione soggettiva e integrativa (Comunicato Enpacl 29.10.2020).

 

Tasse auto-mobilistiche

 

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2021 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).

 

 

Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2021.

 

Enti del terzo

settore

 

Adeguamenti statutari - Entro il 31.05.2021 Odv, Aps e Onlus potranno effettuare l’adeguamento degli statuti alle norme del Codice del terzo settore mediante maggioranze semplificate (D.L. 41/2021).

Nota1

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

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