Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario fiscale Aprile 2024

 

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In evidenza

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 52, del 2 marzo 2024 il testo definitivo del Piano Transizione 5.0. che riconosce un Credito d'Imposta a favore delle imprese che investono in beni strumentali finalizzati a conseguire un risparmio energetico.

Chi ne può beneficiare:

Tutte le imprese residenti nel territorio Italiano, senza distinzione di dimensione o settore che negli anni 2024-2025 effettuano nuovi investimenti innovativi con conseguente riduzione dei consumi energetici.


Cosa può essere incentivato:

  • Acquisti di beni materiali o immateriali 4.0, collegati al sistema aziendale di produzione o alla rete di fornitura, con l'obiettivo di ottenere una significativa riduzione dei consumi energetici;
  • Acquisto di beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti rinnovabili;
  • Spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde.


Entità dell'agevolazione:

 

RIDUZIONE CONSUMI A LIVELLO DI STRUTTURA PRODUTTIVA

DAL 3% AL 6%

DAL 6% AL 10%

OLTRE IL 10%

(In alternativa) RIDUZIONE CONSUMI PROCESSI PRODUTTIVI

DAL 5% AL 10%

DAL 10% AL 15%

OLTRE IL 15%

INVESTIMENTO FINO A € 2,5 MILIONI

35%

40%

45%

INVESTIMENTO DA € 2,5 MILIONI A € 10 MILIONI

15%

20%

25%

INVESTIMENTO DA € 10 MILIONI A € 50 MILIONI

5%

10%

15%

 Modalità di accesso all'agevolazione: 

L'ottenimento del beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente ovvero un EGE (Esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339) che, rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attesta:

  • ex-ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili;
  • ex-post l'effettiva realizzazione degli investimenti a quanto previsto dalla certificazione ex-ante.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2025.

 Chiamate allo 049 613584

CONSULTAZIONE

DEL CASSETTO

FISCALE

 

  • Il provvedimento dell’Agenzia Entrate 8.03.2024, n. 105669 prevede che tutti i contribuenti (operatori economici, persone fisiche e altri soggetti non titolari di partita Iva) possano avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, senza necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.
  • Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di interscambio (Sdi).
  • La novità è importante soprattutto per i privati consumatori, ai quali in precedenza occorreva un’espressa adesione al servizio di consultazione.

 

Stop a sconto in fattura e cessione del credito

 

CONTENUTO

DEL DECRETO

 

Eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.

 

 

 

Al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4.04.2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15.10.2024.

 

 

 

  • Al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili.
  • L’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.

 

 

 

Al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’Erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, è sospesa, fino a concorrenza di quanto dovuto, l’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus ediliziin presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a
€ 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

 

ACE

 

Introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

 

RAVVEDIMENTO

SPECIALE

 

Proroga al 31.05.2024 del ravvedimento speciale attualmente in scadenza il 2.04.2024, dopo che la L. 18/2024, di conversione del D.L. 215/2023, aveva esteso il campo d'applicazione alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta 2022.

 

ACCERTAMENTI

FISCALI 2024

 

Definizione della corretta procedura di notifica per il 2024, aprendo una finestra di 120 giorni per salvare tutti gli atti di accertamento inviati o notificati dal 1.02.2024, data di entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma fiscale sullo statuto dei diritti dei contribuenti (D.Lgs. 219/2023 sul contraddittorio “allargato”, in vigore dal 18.01.2024) e sull’accertamento (D.Lgs. 1/2024 sulle nuove procedure per atti emessi dal 30.04.2024).

 

Ambito applicativo del concordato preventivo biennale

 

Con il D. Lgs. 12.02.2024 n. 13 è stata data attuazione alla delega per la riforma fiscale, introducendo l’istituto del concordato preventivo biennale. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale.

La nuova disciplina prevede la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta, alla quale il contribuente può scegliere di aderire, per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini Irap. L’adesione al concordato non produce effetti ai fini Iva.

 

AMBITO

SOGGETTIVO

 

  • La proposta dell’Agenzia delle Entrate è destinata a contribuenti di minori dimensioni titolari:
  • di reddito d’impresa;
  • di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni.
  • I contribuenti interessati devono svolgere attività nel territorio dello Stato.

 

 

 

  • Nell’ambito della categoria come sopra definita, il nuovo istituto è riservato a:
  • contribuenti che applicano gli indici ISA;
  • contribuenti in regime forfetario.

 

PROCEDURA

PER LA

FORMULAZIONE

DELLA

PROPOSTA

DI

CONCORDATO

 

L’Agenzia delle Entrate, entro il 1.04 di ciascun anno, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, mette a disposizione appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta.

 

Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente entro il 15.06 ed entro il 15.04.

 

 

 

 

 

Il contribuente comunica i dati mediante i citati programmi informatici.

 

 

 

L’Agenzia delle Entrate elabora e comunica la proposta attraverso gli specifici programmi informatici.

 

 

 

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30.06 di ciascun anno (entro il 15.10.2024 per il primo anno).

 

ACCERTAMENTO

 

Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti ex art. 39 D.P.R. 600/1973 non possono essere effettuati.

 

Salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministra-zione finanziaria ricorrano le cause di decadenza all’art. 22 (soggetti ISA) e all’art. 33 (soggetti forfettari).

 

Decreti

attuativi

 

  • Il nuovo istituto sarà concretamente applicabile soltanto con l’emanazione di:
  • un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà individuare i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria da parte del contribuente, ai fini della formulazione della proposta di concordato;
  • un decreto del MEF, con cui sarà approvata la metodologia alla base del calcolo dei redditi concordati;
  • un decreto del MEF, che dovrà individuare le circostanze eccezionali al ricorrere delle quali è possibile disapplicare il concordato preventivo biennale (a fronte di redditi effettivi minori eccedenti la misura del 50% rispetto al reddito concordato).

 

Requisiti per il concordato preventivo biennale

 

L’adesione al concordato preventivo biennale comporta, in linea generale, la definizione per un biennio del reddito derivante dall’esercizio di impresa o di arti e professioni; eventuali maggiori o minori redditi effettivi, rispetto a quanto concordato con l’Agenzia delle Entrate, non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.

Per accedere all’istituto sia il contribuente che applica gli ISA sia il contribuente forfettario deve essere in possesso di determinati requisiti e, di converso, non presentare situazioni che lo escludano dal ricevimento della proposta.

Inoltre, sono previste ipotesi di cessazione degli effetti del concordato e cause di decadenza dallo stesso che si possono verificare nel corso del biennio interessato.

 

REQUISITI

D’ACCESSO

 

  • Con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato il contribuente:
  • non deve avere debiti tributari;
  • oppure deve avere estinto i debiti pari o superiori a € 5.000, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali, entro il termine per l’accettazione della proposta.

 

Non concorrono al limite di € 5.000 i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

 

 

CAUSE DI

ESCLUSIONE

DALLA

PROPOSTA

DI CONCORDATO

 

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.

 

 

 

  • Condanna per uno dei seguenti reati commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato:
  • reati tributari;
  • false comunicazioni sociali;
  • riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

 

Contribuenti

forfettari

Costituisce causa di esclusione, oltre a quelle sopraindicate, anche l’aver iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente.

 

 

CESSAZIONE

DEGLI EFFETTI

 

In presenza di determinate condizioni il concordato cessa di aver efficacia dal medesimo periodo d’imposta in cui si verifica la condizione.

 

DECADENZA DAL

CONCORDATO

 

Al verificarsi di una causa di decadenza il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta.

 

CONTRIBUENTI

CHE

ADERISCONO

AL REGIME

FORFETARIO

 

  • Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
  • Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti:
  • che risultano avere “debiti tributari”;
  • o per i quali sussiste una delle cause di esclusione.

 

 

 

  • Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;
  • il contribuente cessa l’attività.

 

 

 

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso nei casi in cui si verifica una delle condizioni previste nell’art. 22 (previsioni per i contribuenti ISA) ove applicabili.

 

Requisiti per il concordato preventivo biennale (segue)

 

Requisiti

d’accesso

 

  • I contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:
  • non devono avere debiti tributari;
  • oppure devono aver estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a € 5.000, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, entro il termine per l’accettazione della proposta.
  • Non concorrono al limite di € 5.000 i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

 

Cause di

esclusione

 

  • Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • condanna per uno dei reati tributari, false comunicazioni sociali nonché riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

 

Cessazione

del

concordato

 

  • Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso; tuttavia, la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA;
  • il contribuente cessa l’attività.

 

DECADENZA

DEL

CONCORDATO

 

  • Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta quando:
  1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni “di non lieve entità”;
  2. a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  3. sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
  4. ricorre una delle cause di esclusione ovvero vengono meno i requisiti d’accesso;
  5. è omesso il versamento delle somme dovute da concordato a seguito di controlli automatizzati.

 

Violazioni

considerate

“di non lieve

entità”

 

  1. Violazioni constatate che integrano le fattispecie di reati tributari, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all’ammissione all’istituto.
  2. Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.
  3. Violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:
  1. omessa dichiarazione dei redditi e dell’Irap omessa dichiarazione del sostituto d’imposta e omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale;
  2. mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri in ordine ai corrispettivi, contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi;
  3. nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposte dirette e di Iva, rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
  4. omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale o loro manomissione.

 

RAVVEDIMENTO

OPEROSO

 

  • Alcune cause di decadenza non rilevano se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
  • Le violazioni ravvedibili sono quelle di cui al c. 1, lettera e) e al c. 2, lettere a), b) e c), n. 1.

 

Effetti e reddito oggetto della proposta di concordato

 

L’adesione al concordato preventivo biennale comporta, in linea generale, la definizione per un biennio del reddito derivante dall’esercizio di impresa o di arti e professioni; infatti, l’accettazione della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi preconcordati nelle dichiarazioni dei redditi e Irap relative ai periodi di imposta ricompresi nell’accordo fiscale. L’accettazione da parte di soggetti che producono redditi in forma associata (associazioni tra professionisti e società di persone) e delle società commerciali di capitali (comprese STP e STA) che hanno optato per la trasparenza fiscale, obbliga al rispetto del patto fiscale tutti gli associati o soci.

Nel biennio oggetto di concordato i contribuenti sono in ogni caso tenuti a presentare le dichiarazioni dei redditi e Irap, a rispettare gli ordinari obblighi contabili e ad effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate sulla base di una metodologia che valorizza i dati forniti dai contribuenti attraverso una piattaforma informatica ad hoc messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, i dati relativi ai modelli ISA nonché i dati presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.

 

EFFETTI

ACCETTAZIONE

DELLA

PROPOSTA

 

Con l’accettazione della proposta il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

 

 

 

L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli artt. 5 Tuir (società di persone e soggetti equiparati), e agli artt. 115 e 116 Tuir (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

 

REDDITO

OGGETTO

DI CONCORDATO

 

Reddito

autonomo dei

contribuenti

ISA

 

  • Si fa riferimento all’art. 54, c. 1 Tuir, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000,00, senza considerare:
  1. plusvalenze e minusvalenze ex art. 54, c. 1-bis e 1-bis.1 Tuir;
  2. redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti ex art. 5 Tuir.

 

 

 

 

 

Reddito

d’impresa dei

contribuenti

ISA

 

  • Per i soggetti Irpef, il riferimento è l’art. 56 Tuir.
  • Per i soggetti Ires, il riferimento è la sezione I del capo II del titolo II Tuir.
  • Per le imprese minori, il riferimento è l’art. 66 Tuir.

 

 

 

 

 

  • Nella determinazione del reddito non sono considerati i valori relativi a:
  1. plusvalenze realizzate ex artt. 58, 86 e 87 Tuir e sopravvenienze attive ex art. 88 Tuir, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive ex art.  101 Tuir;
  2. redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti ex art. 5 Tuir, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE ex art. art. 11, c. 4 D. Lgs. 240/1991, ovvero in società ed enti ex art. 73 Tuir.

 

 

 

 

 

  • Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato secondo le disposizioni di cui artt. 8 e 84 Tuir.
  • In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000,00.
  • Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 Tuir, nonché dei soggetti di cui agli artt. 115 e 116 Tuir, il limite di € 2.000,00 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

 

 

 

 

 

Contribuenti

Forfettari

 

  • Il reddito è calcolato dall’Agenzia delle Entrate secondo la metodologia ex art. 9 D.Lgs. 13/2024, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000,00.

 

EFFETTI

SULL’IVA

 

L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

 

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

 

Il ravvedimento operoso cd. “speciale” prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi di imposta precedenti. L’art. 21, c. 1, lett. b) D.L. 34/2023, convertito in L. 56/2023, ha precisato che sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata. Quanto all’ambito applicativo, la normativa in questione consente di regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione. Il D.L. 215/2023 ha esteso l’agevolazione anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2022 con versamento entro il 2.04.2024. Si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni trasmesse con un ritardo non superiore a 90 giorni (28.02.2024 per il periodo d’imposta 2022). Un decreto approvato il 26.03.2024 del Consiglio dei Ministri sembra aumentare l’estensione anche al 2021, prevedendo inoltre lo slittamento della regolarizzazione al 31.05.2024, anziché al 2.04.2024.

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Violazioni, riguardanti le dichiarazioni, commesse fino al 31.12.2022 su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

  • Sono ravvedibili le violazioni che, nel contempo, riguardano:
  • le dichiarazioni;
  • i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
  • Le violazioni dichiarative gestite da altri enti impositori non rientrano nel ravvedimento speciale (ad esempio l’Imu).

 

MISURA

AGEVOLAZIONE

 

Riduzione della sanzione a 1/18 del minimo (con il ravvedimento ordinario da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo, in relazione al tempo in cui avviene il ravvedimento).

 

TERMINI

 

2021

e anni

precedenti

 

  • Rimozione della violazione e pagamento dell’intero importo dovuto, ovvero della 1ª rata, entro il 30.09.2023.
  • Il termine è stato prorogato al 20.12.2023 con obbligo di versamento in unica soluzione.

 

 

 

 

 

Gli importi potevano essere dilazionati in un massimo di 8 rate di pari importo, con applicazione degli interessi (2% annuo) con scadenza 30.09.2023, 31.10.2023, 30.11.2023, 20.12.2023, 31.03.2024, 30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024.

 

 

 

 

 

2022

 

  • Versamento delle somme dovute:
  • in unica soluzione entro il 31.03.2024 (essendo domenica è prorogato al 2.04.2024);
  • in 4 rate di pari importo da versare entro il 31.03.2024 (2.04.2024), 30.06.2024 (essendo domenica è prorogato al 1.07.2024), 30.09.2024 e 20.12.2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

 

CAUSE

OSTATIVE

 

  • Notifica:
  • dell’avviso di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento;
  • della comunicazione bonaria inerente al controllo formale.

 

ESCLUSIONI

 

  • Sono escluse dalla regolarizzazione:
  • le violazioni rilevabili attraverso la liquidazione automatica delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1073 e 54-bis D.P.R. 633/1972;
  • le violazioni di natura formale definibili ex art. 1, cc. da 166 a 173 L. 197/2022;
  • le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 D.L. 167/1990.

 

Sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe) e all’Imposta sul valore degli immobili (Ivie) situati all’estero, non rilevabili attraverso la liquidazione automatica delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. 600/1973, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

 

 

 

Termini di presentazione delle dichiarazioni 2024 e versamenti

 

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Il D. Lgs. 1/2024 ha modificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ulteriormente ritoccati dal D. Lgs. 13/2024 per tenere conto del primo anno di applicazione del concordato preventivo. Si riepilogano le scadenze del 2024, relative al periodo d’imposta 2023.

 

 

 

 

TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2024 - PER ANNO 2023

Soggetti interessati

Dichiarazioni

Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto)

Presentazione

tramite uffici

postali

Trasmissione

telematica

diretta o tramite

intermediari

Senza

maggiorazione

0,40%

Con

maggiorazione

0,40%

Persone fisiche

Dal 15.04

al 30.06

Dal 15.04

al 30.09.

Per il 2023

entro

il 15.10.2024.

  • 1.07.2024 (in quanto il 30.06.2024 cade di domenica).
  • 31.07.2024 per soggetti Isa4

31.07.20243

Società di persone ed associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate)5.

Soggetti

Ires5

Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Non ammessa

Dal 15.04 ed entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Per il 2023

entro

il 15.10.2024.

Entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (1.07.2024).

Entro i 30

giorni

successivi

Senza obbligo di redazione del bilancio.

Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 Codice civile.

Dal 15.04 ed entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Per il 2023

entro

il 15.10.2024.

Entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione (31.07.2024)1-2

Entro i 30

giorni

successivi

Note

  1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 29.06 (28.06.2024 essendo anno bisestile).
  2. Se il bilancio non è approvato nel termine massimo (180 giorni) stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07).
  3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E).
  4. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia, tenuti a effettuare entro il 30.06.2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, per il 1° anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio e il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.
  5. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente alla data del 2.05.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.

 

 

 

Credito d’imposta transizione 5.0

 

Per incentivare il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8.12.2023, con il D.L. 2.03.2024 è stato istituito il Piano Transizione 5.0. L’intervento normativo introduce nuovi crediti d’imposta destinati alle imprese che investono in beni strumentali che comportino una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi interessati dall’investimento.

 

Destinatari

 

  • Sono destinatari dell’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che intendono effettuare nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui scaturisca una riduzione dei consumi energetici.
  • L’agevolazione consiste in un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025.
  • Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
  • Inoltre, sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
  • La spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Investimenti agevolabili

 

  • Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. 11.12.2016, n. 232 (beni industria 4.0):
  • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente:
  • una riduzione1 dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa,
  • una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
  • Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, che sarà definito con successivo decreto del Mimit.
  • Ai fini della disciplina in questione, rientrano tra i beni di cui all’Allegato B alla L. 11.12.2016, n. 232, ossia tra i beni immateriali 4.0, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

 

Nota1

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

 

condizioni

 

Tipologia di bene

Prima condizione: bene 4.0

Seconda condizione:

risparmio energetico

Materiali 4.0

Allegato A

  • Primo gruppo - beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.
  • Secondo gruppo - sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità.
  • Terzo gruppo - dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%

oppure

riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Immateriali 4.0

Allegato B

Software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0

 

 

 

Contributi I.V.S. 2024 per artigiani e commercianti

 

L’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2024, è pari al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni. Per i soggetti con età inferiore, l’aliquota continuerà a incrementarsi annualmente dello 0,45% sino al raggiungimento del 24%; pertanto, per il 2024 la misura è pari al 23,70%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Continuano ad applicarsi, anche per il 2024, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati.

I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

 

Tavola n. 1

 

Artigiani

 

 

 

Fasce di reddito

Titolari di qualunque età e

coadiuvanti con più di 21 anni

Coadiuvanti /coadiutori

fino a 21 anni

Annuale

Annuale

Fino a

18.415,00

1

24%

23,70%

Oltre

18.415,00

 

24%

23,70%

fino a

55.008,00

 

Oltre

55.008,00

 

25%

24,70%

fino a

91.680,00

2

Contributo minimo3

Annuale

4.427,04

 

4.371,80

 

Contributo massimo

Annuale

22.369,92

 

22.094,88

 

Note

  • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell’impresa; per i periodi inferiori all’anno solare, sono rapportati a mese.
  1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
  2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 119.650,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 29.362,42 (€ 29.003,47 per coadiuvanti fino a 21 anni)].
  3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.
                     

 

 

 

 

Tavola n. 2

 

Commercianti

 

 

 

Fasce di reddito

Titolari di qualunque età e

coadiutori con più di 21 anni

Coadiutori /coadiuvanti

fino a 21 anni

Annuale

Annuale

Fino a

18.415,00

1

24,48%

24,18%

Oltre

18.415,00

 

24,48%

24,18%

fino a

55.008,00

 

Oltre

55.008,00

 

25,48%

25,18%

fino a

91.680,00

2

Contributo minimo3

Annuale

4.515,43

 

4.460,19

 

Contributo massimo

Annuale

22.809,98

 

22.534,94

 

Note

  • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell’impresa; per i periodi inferiori all’anno solare, sono rapportati a mese.
  1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
  2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 119.650,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 29.936,74 (€ 29.577,79 per coadiuvanti fino a 21 anni)].
  3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.
                     

 

 

 

 

SCADENZE

ORDINARIE

2024

 

Quote fisse sul minimale di reddito.

 

16.05.2024

 

 

 

 

 

20.08.2024

 

 

 

 

 

18.11.2024

 

 

 

 

 

17.02.2025

 

 

 

 

 

Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale
(acconti 2024).

 

30.06.20241

 

 

 

 

 

30.11.2024

 

 

 

 

 

Saldo anno 2023.

 

30.06.20241

 

 

Modello Unico di dichiarazione ambientale - MUD 2024

 

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell’anno precedente la dichiarazione. Il modello deve essere presentato entro il 30.04 di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione. Tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, sono soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura, competente per territorio.

 

CHI DEVE

PRESENTARE

IL MUD

 

Rifiuti

 

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
  • Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.
  • Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
  • Gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.

 

 

 

 

 

 

 

Veicoli Fuori Uso

 

Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

 

 

 

 

 

 

 

Imballaggi

 

  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti.
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio.

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti Urbani,

assimilati

e raccolti in

convenzione

 

Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti da

Apparecchiature

Elettriche ed

Elettroniche

 

Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 49/2014.

 

 

 

 

 

 

Produttori di

Apparecchiature

Elettriche ed

Elettroniche

 

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

               

 

PRESENTAZIONE

MUD 2024

 

  • Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato che il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il 30.06.2024.
  • In considerazione del fatto che il 30.06.2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 1.07.2024.

 

 

SCADENZARIO

 

Principali adempimenti mese di aprile 2024

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Giovedì

4 aprile

 

Condominio

 

Comunicazione - È stato prorogato dal 16.03 al 4.04.2024 il termine ultimo per l’invio, da parte degli amministratori di condominio, dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali (provv. Agenzia Entrate 21.02.2024, n. 53174).

 

Bonus edilizi

 

Comunicazione opzioni - è slittato al 4.04.2024 il termine, ordinariamente fissato al 16.03, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all’Agenzia l’opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 (provv. Ag. Entrate 21.02.2024, n. 55159).

 

Erogazioni liberali

 

Comunicazione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2023 (provv. Agenzia Entrate 4.03.2024).

 

Mercoledì

10 aprile

 

Contributo

 

Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2024.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2024.

 

Esercenti

commercio

al dettaglio

e agenzie

viaggio

 

Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 10.04 per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente.

 

5 per mille

 

Iscrizione - Termine per l’iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2024 per gli enti non iscritti nell’elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020).

 

Domenica

14 aprile

 

Società di capitali

e cooperative

 

Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell’esercizio 2023 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia stata fissata al 29.04.2024.

 

Lunedì

15 aprile

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).

 

Sale

cinematografiche

 

Credito d’imposta - Fino al 15.04.2024 sarà possibile presentare le richieste di credito d’imposta per l’anno 2023 (comunicato Ministero della Cultura 9.01.2024).

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Martedì

16 aprile

 

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

2° acconto - Termine di versamento della 3ª rata dell’acconto delle imposte sui redditi per chi ha scelto la rateizzazione dell’acconto Irpef di novembre 2023 ex D.L. 145/2023 (persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi 2022 non superiori a € 170.000).

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di marzo 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2024.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

Ragionieri

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità dovuti per il 2024.

 

Sabato

20 aprile

 

Esercenti

commercio

al dettaglio

e agenzie viaggio

 

Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento entro il 20.04 per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente.

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.

 

Giovedì

25 aprile1

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

 

Lunedì

29 aprile

 

Società di capitali

e cooperative

 

Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all’art. 2364 Codice Civile, fra i quali l’approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.

 

Imposta di bollo

 

Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell’imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2023 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).

 

Martedì

30 aprile

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata.

 

 

Isa - Dal 30.04.2024 saranno disponibili i software per la compilazione degli ISA.

 

Iva

 

Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2023.

 

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Martedì

30 aprile

(segue)

 

Iva

(segue)

 

Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell’imposta in relazione al 1° trimestre 2024 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 2024, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

 

 

Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali l’annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all’art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Imposta di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

 

Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020).

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Parità di genere - Termine di presentazione della domanda per la fruizione dell’esonero contributivo (mess. Inps 4614/2023).

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Rapporto per le

pari opportunità

 

Trasmissione - Termine di trasmissione del rapporto in relazione al biennio 2022-2023.

 

Revisori

enti locali

 

Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

 

Enasarco Firr

 

Riepilogo - Termine per l’invio, da parte della ditta mandante, all’agente o rappresentante dell’estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2023 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell’anno 2023.

 

Strutture

sanitarie private

 

Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2023.

 

Gestori di servizi

di pubblica utilità

 

Comunicazione - Termine di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2023.

 

Autotrasportatori

 

Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2024.

 

5 per mille 2024

 

Correzione di errori - Termine per la richiesta di eventuali correzioni negli elenchi del 5 per mille da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega (comunicato Agenzia Entrate 6.03.2024).

 

Assemblee

a distanza

 

Adempimento - Il D.L. Milleproroghe (D.L. 215/2023) ha disposto che le norme sullo svolgimento a distanza delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall’art. 106 D.L. 18/2020, sono applicabili alle assemblee sociali tenute entro i 30.04.2024. Da notare che la L. 5.03.2024, n. 21 differisce il termine al 31.12.2024.


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