Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario di aprile 2022: Rivalutazione terreni e partecipazioni,

 

 

 

IN EVIDENZA

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APPROFONDIMENTI

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STRUMENTI

OPERATIVI

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Pag. 13

 

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AMMINISTRAZIONE

E CONTABILITÀ

   
   

 

   

 

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NON SOLO IMPRESA

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AGEVOLAZIONI

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SCADENZARIO

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IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

 

ELEGGIBILITÀ

AMMINISTRATORI

 

  • Il D. Lgs. 183/2021, in vigore dal 14.12.2021, ha introdotto un nuovo obbligo preventivo alla nomina degli amministratori, che impone a questi ultimi di rilasciare una dichiarazione circa l’inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c. e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell’Unione europea.

 

ANAGRAFE

ONLUS

 

  • È online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco degli enti iscritti nell’Anagrafe delle Onlus.
  • Gli enti inseriti in questo elenco potranno procedere al perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS dal 28.03.2022 e fino al 31.03 del periodo d’imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea.
  • Gli enti che invece il 22.11.2021 risultavano iscritti anche nei registri delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale, non devono effettuare la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in quanto rientrano in una procedura di migrazione automatica.

 

CONTROLLI DELLA

GUARDIA DI FINANZA

SUI CORRISPETTIVI

TELEMATICI

 

  • La Guardia di Finanza ha aggiornato, con circolare, le precedenti istruzioni ai reparti per le verifiche sulle mancate memorizzazioni e trasmissioni di corrispettivi telematici, ma anche su alterazioni o manomissioni del registratore.
  • Mediante gli applicativi “Fatture e corrispettivi” e “@-fattura” sarà possibile individuare gli indici di irregolarità.
  • Saranno effettuati controlli con la lettura del Qr code per verificare, ad esempio, se il registratore telematico è attivo, ma associato a un’altra partita Iva, o se è disattivato o fuori servizio ma effettivamente utilizzato in un esercizio commerciale, oppure se utilizzato nonostante siano scaduti i termini per la verificazione biennale.
  • Sarà controllato anche l’eventuale utilizzo del registratore telematico in modalità «demo», con memorizzazione e trasmissione dei dati soltanto simulate. In questi casi, infatti, il documento commerciale deve indicare che è solo «di prova» e non può essere rappresentativo dell’avvenuta memorizzazione delle operazioni di vendita, che invece deve essere verificata con l’esame del giornale di fondo elettronico.

 

SICUREZZA

SUL LAVORO

CON OBBLIGHI

POTENZIATI

A CARICO

DEI PREPOSTI

 

  • Il Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede di individuare i preposti per le nuove attività di vigilanza e di darne prova dell’adempimento in caso di ispezione.
  • In sintesi, le aziende dovranno:
  • fare formazione, con le regole attuali fino al 30.06.2022 e successivamente con quelle aggiornate;
  • fare addestramento, con prova pratica all’uso corretto delle attrezzature, macchinari e impianti, e tracciamento in apposito registro;
  • nominare dei preposti, al fine di vigilare sui lavoratori e modificare le condotte errate degli stessi.

 

OBBLIGHI

DA DISCIPLINA

SULLA PRIVACY

 

  • Il Garante della privacy ha ritenuto titolare del trattamento dei dati, ai fini della normativa sulla privacy, il medico competente, anche interno. Dalla definizione del ruolo del medico competente discendono obblighi documentali, come il contratto con il datore di lavoro (quest'ultimo responsabile esterno) e tutti gli altri obblighi documentali (come l'informativa), in capo sempre al medico.
  • Anche il consulente del lavoro è stato qualificato (rispetto al datore di lavoro suo cliente) quale responsabile esterno, con estensione anche ad altri professionisti. Pertanto, da tale configurazione soggettiva deriva la necessità di sottoscrivere un apposito contratto tra datore di lavoro (titolare) e professionista esterno (responsabile del trattamento).

 

SANZIONI FALSE

ATTESTAZIONI

E ASSEVERAZIONI

 

  • Nella Gazzetta Ufficiale 25.02.2022, n. 47 è stato pubblicato il D.L. 25.02.2022, n. 13, che ha introdotto alcune disposizioni in materia di bonus edilizi e di cessione (o sconto sul corrispettivo) dei crediti, inasprendo le misure finalizzate a contrastare le frodi.
  • Il tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti indicati nelle disposizioni, può essere punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da € 50.000 a € 100.000 se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, ovvero attesta falsamente la congruità delle spese; se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

 

REGIME OSS

E INTRASTAT

 

  • Assosoftware, attraverso la nota di aggiornamento del monitor della fattura elettronica, afferma che per la fattura emessa in regime Oss deve essere utilizzato il codice N7 e non vi è l’obbligo di presentazione del modello Intrastat e dell’assolvimento dell’imposta di bollo. 

 

 

 

 

DIVIETI

DI ESPORTAZIONE

E IMPORTAZIONE IN RUSSIA E UCRAINA

 

  • A seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, il Consiglio Europeo, con i regolamenti nn. 2022/263 e 2022/328, ha previsto restrizioni per l’importazione e l’esportazione di beni tecnologici, dual use o comunque collegati all’industria petrolifera, aerospaziale e militare nell’area interessata dal conflitto. Fanno eccezione i beni per i quali sono stati rilasciati certificati di origine preferenziale, oppure se l’operazione non è collegata a contratti conclusi prima del 23.02.2022 o per scopi consentiti, quali rapporti consolari, aiuti medici o umanitari.

 

UNIONE CIVILE PARIFICATA AL MATRIMONIO ANCHE PER GLI “AFFINI”

 

  • Nella circolare n. 36/2022 l’Inps ritiene che anche nell'unione civile si costituisca il rapporto di affinità tra una parte e i parenti dell'altra parte; allo stesso modo di come avviene nel matrimonio, ex art. 78 c.c., tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Di conseguenza, estende il riconoscimento dei permessi di 3 giorni mensili per l'assistenza ai familiari disabili e del congedo straordinario.

 

CONGRUITÀ PARCELLE PER BONUS EDILIZI

 

  • La legge di Bilancio per il 2022 ha stabilito che i compensi professionali per attestazioni/asseverazioni sono detraibili anche per i bonus diversi dal 110%, con la stessa aliquota della detrazione prevista per l’intervento.
  • Tuttavia, non è stato ancora stato stabilito, in modo univoco, il criterio per individuare la congruità delle spettanze per queste attestazioni.
  • Altrettando difficile è definire come stimare la congruità del compenso per il visto di conformità. Considerato che è dubbia in questo caso l’esistenza stessa di un obbligo di “congruità”, l’unico riferimento attendibile pare essere il D.M. 140/2012, con un benchmark di riferimento ragionevolmente compreso tra l’1% e il 3% del bonus attestato.

 

AIUTI DI STATO

NEL MODELLO REDDITI 2022

 

  • Le istruzioni al modello Redditi 2022 precisano che i contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione (2021) sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1 l'apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, purché i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore) non siano stati già comunicati mediante l'autodichiarazione di cui all'art. 3 D.M. 11.12.2021.

 

PROROGA COMUNICAZIONE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

 

  • Con provvedimento 83833/2022 l’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 7.04.2022 il termine per l’invio delle comunicazioni, ad opera degli amministratori di condominio, sui dati delle spese sostenute dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di parti comuni dell’edificio ristrutturato.
  • La proroga riguarda i dati relativi al 2021 e non ha effetti sul calendario della campagna informativa relativa alle dichiarazioni dei redditi 2022.

 

BONUS EDILIZI

E PREZZARI

 

  • È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Transizione Ecologica che definisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici. Saranno 34 i massimali unitari che faranno da riferimento al superbonus e ai bonus minori, nei casi in cui è prevista un’asseverazione di congruità dei prezzi per lavori di efficientamento energetico. Entro il 1.02.2023 e, successivamente, ogni anno, i costi massimi saranno aggiornati, sulla base dei monitoraggi svolti da Enea.
  • Prevista una fase transitoria in base alla quale, per congelare la propria situazione e utilizzare i vecchi riferimenti di prezzo (come i prezzari regionali e quelli Dei), sarà necessario depositare un titolo edilizio entro il 14.04.2022. Infatti, il 15.04.2022 il provvedimento entrerà in vigore e si applicherà a tutti gli interventi.

 

SCADENZA

DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

PER 2015-2018

 

  • A seguito della sospensione dei termini per l’emergenza Covid-19, prevista dal D.L. 34/2020 e dal D.L. 18/2020, il 26.03.2022 sono scaduti definitivamente i termini di accertamento per l’anno d’imposta 2015. Tale sospensione comporterà lo slittamento di 85 giorni dei termini per tutti i periodi d’imposta fino al 2018.

 

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

 

  • Quando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale sul titolare effettivo, società ed enti, dotati di persona giuridica, saranno tenuti a comunicare i propri titolari effettivi al nuovo registro istituito presso le Camere di Commercio, rendendo così intellegibili alle autorità, ai soggetti obbligati e a qualunque privato interessato, i dati identificativi dei titolari effettivi di tutte le imprese italiane e dei trust operanti in Italia.
  • In seguito, i professionisti e tutti i soggetti destinatari del decreto dovranno comunicare alla Camera di Commercio eventuali difformità tra quanto rilevato in sede di adeguata verifica e quanto risultante dal registro in tema di titolari effettivi.

 

 


 

APPROFONDIMENTO

Tassazione Irpef dal 2022

                                                                       

 

Con la circolare n. 4/E/2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’art. 1, cc. 2-8 L. 234/2021, che a decorrere dal 1.01.2022, al fine di ridurre la pressione fiscale, ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale. L’intento della riforma è quello di garantire che sia rispettato il principio di progressività, attraverso la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef, con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre € 28.000 e fino a € 55.000, e il riordino delle detrazioni dall’Irpef lorda.

Le modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche devono essere valutate complessivamente, tenendo conto anche delle nuove disposizioni vigenti in materia di assegno unico e universale spettante per i figli e di quelle riguardanti la detrazione fiscale ex art. 12 Tuir.

 

MODIFICHE

DELLE

ALIQUOTE

E SCAGLIONI

IRPEF

 

L’art. 1, c. 2, lett. a) L. 234/2021 ha modificato il sistema di determinazione dell’Irpef contenuto nell’art. 11 Tuir, riducendo da 5 a 4 le aliquote applicabili e rimodulandole in relazione ai rispettivi scaglioni di reddito.

 

Scaglioni 2022

Aliquote 2022

Imposta dovuta

Fino a € 15.000

23%

€ 3.450

Da € 15.001 fino a € 28.000

25%

€ 3.450 + 25% sul reddito che supera i
€ 15.000 fino a € 28.000

Da € 28.001 fino a € 50.000

35%

€ 6.700 + 35% sul reddito che supera i
€ 28.000 fino a € 50.000

Oltre € 50.001

43%

€ 14.400 + 43% sul reddito che supera i
€ 50.000

 

 

 

DETRAZIONE

PER

REDDITI

DI LAVORO

DIPENDENTE

E ASSIMILATI

 

Reddito complessivo

Misura della detrazione

Reddito complessivo non superiore a
€ 15.000

€ 1.880 (in ogni caso non inferiore a € 690 o, se a tempo determinato, a € 1.380)

Reddito complessivo superiore ai € 15.000 e fino a € 28.000

€ 1.910 + € 1.190 x [(€ 28.000 - reddito complessivo) / € 13.000)]

Reddito complessivo superiore a € 28.000 e fino a € 50.000

€ 1.910 x [(€ 50.000 - reddito complessivo) / € 22.000)]

Reddito complessivo superiore a € 50.000

Nessuna detrazione

L’importo della detrazione è aumentato di € 65 per i redditi complessivi superiori a € 25.000 e fino a € 35.000.

 

 

 

DETRAZIONE

PER

REDDITI

DI PENSIONE

 

Reddito complessivo

Misura della detrazione

Reddito complessivo non superiore a
€ 8.500

€ 1.955 (in ogni caso non inferiore a € 713)

Reddito complessivo superiore a € 8.500 e fino a € 28.000

€ 700 + € 1.255 x [(€ 28.000 - reddito complessivo) / € 19.500)]

Reddito complessivo superiore a € 28.000 e fino a € 50.000

€ 700 x [(€ 50.000 - reddito complessivo) / € 22.000]

Reddito complessivo superiore a € 50.000

Nessuna detrazione

L’importo della detrazione è aumentato di € 50 per i redditi complessivi da € 25.001 a € 29.000.

 

 

 

DETRAZIONE

PER REDDITI

DI LAVORO

AUTONOMO

E ALTRI REDDITI

 

Reddito complessivo

Misura della detrazione

Reddito complessivo non superiore a
€ 5.500

€ 1.265

Reddito complessivo superiore a € 5.500 e fino a € 28.000

€ 500 + € 765 x [(€ 28.000 - reddito complessivo) / € 22.500)]

Reddito complessivo superiore a € 28.000 e fino a € 50.000

€ 500 x [(€ 50.000 - reddito complessivo) / € 22.000]

Reddito complessivo superiore a € 50.000

Nessuna detrazione

L’importo della detrazione è aumentato di € 50 per i redditi complessivi superiori a € 11.000 ma non a € 17.000.

 

NUOVO

ASSEGNO

UNICO

E UNIVERSALE

 

L’art. 1 D. Lgs. 230/2021 ha istituito, a decorrere dal 1.03.2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU).

 

Costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’Isee.

 

 

 

 

 

  • L’AUU è una prestazione erogata mensilmente dall’Inps a tutti i nuclei familiari con figli minorenni che ne fanno richiesta mediante un’apposita domanda, da presentare nei termini e con le modalità definite dal medesimo Istituto.
  • L’assegno, corrisposto tramite bonifico diretto sul conto corrente indicato dai genitori, spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli € 8.000, se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego o se svolgono il servizio civile universale. Per i figli con disabilità spetta senza alcun limite di età.

 

 

 

  • In conseguenza dell’entrata in vigore dell’AUU, sempre a far data dal 1.03.2022:
  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni e per figli con disabilità;
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli).

 

 

 

  • Per i figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (art. 12 Tuir).
  • Per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 51, c. 2 Tuir in tema di welfare.

 

 

 

Welfare

 

Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore normale dei servizi di welfare di cui all’art. 51, c. 2 Tuir messi a disposizione dal datore di lavoro a tutti i dipendenti anche se goduti da figli di età inferiore ai 21 anni, per i quali non spettano le detrazioni di cui all’art. 12 Tuir.

 

 

 

 

 

PERIODO

TRANSITORIO

 

Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, fino alla fine di febbraio del 1° anno di applicazione (2022), restano in vigore le misure in essere, ossia, le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose (art. 12 Tuir).

             

 

Esempio n. 1

 

Risparmio di imposta per effetto della riforma

 

 

 

Anno d’imposta

2021

Aliquote

e detrazioni

in vigore fino

al 31.12.2021

Irpef lorda

 

 

 

(+) 15.000 x 23%

3.450

(+)

(+) 13.000 (28.000 - 15.000) x 27%

3.510

(+)

(+) 22.000 (50.000 - 28.000) x 38%

8.360

(=)

(=) Imposta lorda

(-) Detrazioni per lavoro dipendente = 978 x [(55.000-50.000) / 27.000)]

15.320

181

(-) (=)

(=) Imposta netta

15.139

(a)

Anno d’imposta 2022

(aliquote e detrazioni

in vigore

dal 1.01.2022)

Irpef lorda

 

 

 

(+) 15.000 x 23%

3.450

(+)

(+) 13.000 (28.000 - 15.000) x 25%

(+) 22.000 (50.000 - 28.000) x 35%

3.250

7.700

(+)

(=)

(=) Imposta lorda

14.400

(-)

(-) Detrazioni per lavoro dipendente = 1.910 x [(50.000-50.000) / 22.000)]

0

(-)

(-) In questo caso non trova applicazione neanche l’ulteriore detrazione di65,00 prevista per i redditi complessivi da € 25.001 a
35.000.

0

(=)

(=) Imposta netta

14.400

(b)

Risparmio d’imposta

Il risparmio d’imposta del contribuente nell’anno 2022 rispetto al 2021 è pari a € 739
[a (15.139) - b (14.400)].

 

 

 

 

Rivalutazione delle partecipazioni non quotate

possedute al 1.01.2022

 

Il D.L. 17/2022 ha riaperto i termini per effettuare le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1.01.2022 (non in regime d’impresa). La rateizzazione del pagamento dell’imposta sostitutiva, fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può essere effettuata a decorrere dal 15.06.2022, con la redazione e giuramento della perizia entro la predetta data. L’imposta sostitutiva è pari al 14%.

SOGGETTI

INTERESSATI

 

  • Persone fisiche
  • Società semplici
  • Enti non commerciali

 

 

 

Soggetti che producono redditi diversi in caso di alienazione delle partecipazioni.

 

Esclusi i redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO

 

Partecipazioni

 

  • Qualificate
  • Non qualificate

 

  • Titoli, quote o altri diritti non negoziati in mercati regolamentati.
  • Posseduti al 1.01.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUSVALENZE

O

MINUSVALENZE

 

Regime

sostitutivo

 

(+)

Corrispettivo percepito per la vendita.

 

 

(-)

Valore di perizia al 1.01.2022.

 

 

(-)

Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto.

 

 

(=)

Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di perizia).

 

 

 

 

 

Agevolazione

 

Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2022 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei revisori contabili, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, ai sensi del R.D. 2011/1934 (art. 1, c. 428 L. 311/2004), a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

 

 

 

 

 

IMPOSTA

SOSTITUTIVA

 

Misura

 

14%

 

Per le partecipazioni qualificate al 1.01.2022.

 

Da applicare al valore di perizia.

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

 

Per le partecipazioni non qualificate al 1.01.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

 

Entro il 15.06.2022.

 

 

 

 

 

  • L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 15.06.2022 (2ª rata 15.06.2023; 3ª rata 15.06.2024).
  • Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

 

 

 

 

 

RAPPORTO

CON LE

PRECEDENTI

RIVALUTAZIONI

 

Nuova

perizia

 

Il contribuente che abbia rideterminato il valore delle partecipazioni e/o dei terreni usufruendo di precedenti rivalutazioni, ove lo ritenga opportuno, potrà usufruire della nuova norma agevolativa; in tal caso, dovrà determinare, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore delle partecipazioni al 1.01.2022, nonché versare l’imposta sostitutiva su questi valori.

 

 

 

 

 

Imposta

sostitutiva

già versata

 

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori possono detrarre, dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata, oppure possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata.

                           

 

 

Affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2021

 

Per effetto del D.L. 17/2022 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2022. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni  edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 14% del relativo valore.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

  • Persone fisiche.
  • Società semplici.
  • Enti non commerciali.

 

 

 

Soggetti che producono redditi diversi.

 

Sono esclusi i redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO

 

Terreni

 

  • Edificabili.
  • Destinazione agricola.

 

Non rientranti nell’esercizio

di imprese

commerciali.

 

Posseduti al 1.01.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIE

DI REDDITO

INTERESSATE

 

Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.

 

 

 

Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione.

 

 

 

Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

 

 

 

REGIME

SOSTITUTIVO

 

(+)

Valore di vendita.

 

(-)

Valore di perizia al 1.01.2022 (è irrilevante il costo d’acquisto).

 

(-)

Costo della perizia effettivamente rimasto a carico.

 

(=)

Plusvalenza tassabile.

 

 

 

Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2022, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

 

 

 

IMPOSTA

SOSTITUTIVA

 

Misura

 

Valore di perizia al 1.01.2022 x 14% = imposta sostitutiva

 

 

 

 

 

Versamento

 

Entro il 15.06.2022.

 

 

 

 

 

  • L’imposta sostitutiva può essere frazionata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 15.06.2022.
  • Sull’importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

 

 

 

 

 

PERIZIA

 

Professionisti

abilitati

 

La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché dai periti iscritti alle Camere di commercio (L. 311/2004).

 

 

 

 

 

Termini

di scadenza

 

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 15.06.2022 e, comunque, prima dell’eventuale cessione (prima del rogito).

 

 

 

 

 

Conservazione

 

La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.

                           

 

 

Limiti alla cessione dei crediti di imposta

 

Il D.L. 13/2022, a seguito del blocco delle cessioni dei crediti d’imposta previsto dal D.L. 4/2022, ha reintrodotto la possibilità di ulteriori 2 cessioni in capo al primo cessionario, ma limitatamente a banche o altri intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione. Si tratta di una circolazione limitata al sistema bancario e assicurativo, che può effettuare maggiori controlli e limitare le frodi.

 

ALTERNATIVE

ALL’UTILIZZO

DIRETTO

DELLA

DETRAZIONE

PER INTERVENTI

EDILIZI

 

  1. Opzione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

  • L’opzione non consente alcuna facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
  • banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo;
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo;
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
  • Tale facoltà (di ulteriori 2 cessioni) è in vigore dal 26.02.2022.

 

 

 

 

 

  1. Opzione per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

  • Rimane ferma l’applicazione dell’art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
  • Tale disposizione prevede che i soggetti obbligati che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli artt. 35 e 42 D. Lgs. 231/2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

 

 

 

 

 

DIVIETO

DI CESSIONI

PARZIALI

 

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, effettuata con le modalità previste da provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

  • A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste da provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
  • Le disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1.05.2022.

 

 

 

 

 

CREDITI

D’IMPOSTA

PER EMERGENZA

COVID-19

 

  • I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta erogati per l’emergenza Covid-19 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  • Tale opzione preclude la facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
  • banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo;
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo;
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
  • Rimane ferma l’applicazione dell’art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

 

Tale facoltà di ulteriori 2 cessioni è in vigore dal 26.02.2022.

 

 

 

Crediti

d’imposta

 

  1. Credito d’imposta per botteghe e negozi.
  2. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
  3. Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
  4. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

 

 

 

 

 

CREDITI

D’IMPOSTA

PER IMPRESE

TURISTICHE

 

  • Credito d’imposta

per imprese

turistiche.

  • Credito d’imposta per la

digitalizzazione

di agenzie

di viaggio

e tour operator

 

  • Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
  • banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo;
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo;
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
  • Rimane ferma l’applicazione dell’art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

 

  • I contratti di cessione conclusi in violazione di tale disposizione sono nulli.
  • Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

             

 

 

STRUMENTI OPERATIVI

Check list Modello 730/Redditi PF 2022

 

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2022 o il Modello Redditi PF 2022.

 

 

 

Sig.

 

 

Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2021 – Mod. 730/Redditi PF 2022

 

 

 

 

 

  • Copia dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell'anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte e dell’IMU e relative schede di calcolo.

 

 

No

  • Variazioni dati anagrafici - Dati nucleo familiare (residenza, familiari a carico, stato
    civile,
    composizione nucleo familiare, familiari conviventi, sostituto d'imposta, ecc.)

 

 

No

  • Contratti di locazione (copia contratti e importo canoni, opzioni per la cedolare secca).

 

 

No

  • Variazioni di terreni e/o fabbricati rispetto al 2020 (acquisti, vendite, ecc. - allegare eventuali rivalutazioni dei terreni) o che si prevedono di effettuare entro il 16.06.2022 (dati per IMU 1° semestre 2022).

 

 

No

  • Certificazioni redditi 2021 (redditi di lavoro dipendente, pensione, indennità INAIL, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o di mobilità, ecc.).

 

 

No

  • Certificazioni ritenute d'acconto subite per prestazioni occasionali, provvigioni, ecc.

 

 

No

  • Redditi diversi (prestazioni occasionali, provvigioni, dividendi su azioni, partecipazioni in altre società ed eventuali rivalutazioni, ecc.).

 

 

No

  • Redditi d'impresa o di lavoro autonomo (redditi di impresa e/o redditi di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza).

 

 

No

  • Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi per colf e baby-sitter (Contributi Inps gestione separata, Inail casalinghe, ecc.).

 

 

No

  • Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, spese per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica, per acquisto di medicinali, ecc. (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto). Eventuali spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari a carico. Spese veterinarie (dette spese devono essere documentate da fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche).

 

 

No

  • Quietanze interessi passivi su mutui ipotecari relativi ad immobili adibiti ad abitazione, su mutui contratti per interventi di ristrutturazione e su mutui agrari.

 

 

No

  • Spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale o per conciliazione controversie civili/commerciali.

 

 

No

  • Certificazioni assicurazioni vita e infortuni, anche relativi a familiari a carico, contributi previdenziali volontari, previdenza complementare.

 

 

No

  • Spese funebri.

 

 

No

  • Spese per rette di frequenza agli asili nido.

 

 

No

  • Spese per istruzione da scuole dell’infanzia a universitaria (tasse di: iscrizione/immatricolazione, esami di laurea, frequenza, corsi di specializzazione).

 

 

No

  • Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche, istituzioni religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, paesi in via di sviluppo, ONLUS, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (il pagamento di dette spese deve essere effettuato tramite mezzo tracciabile).

 

 

No

  • Spese sostenute nel 2021 per: interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni); acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici; interventi di risparmio energetico; spese “Bonus verde”, interventi di ristrutturazione “Superbonus”, interventi “Bonus facciate”; “Bonus sismico”.

 

 

No

 

 

 

 

Check list Modello 730/Redditi PF 2022 (segue)

 

 

 

 

Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2021 – Mod. 730/Redditi PF 2022 (segue)

 

 

 

 

 

  • Canoni di locazione pagati da: lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro, studenti universitari fuori sede, inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, oppure relativi a contratti stipulati con regime convenzionale.

 

 

No

  • Assegni periodici corrisposti al coniuge con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli.

 

 

No

  • Documentazione relativa a redditi ed oneri diversi da quelli sopra indicati.

Esempi: spese assistenza portatori di handicap e soggetti non autosufficienti, acquisto veicoli per disabili, attività sportiva per ragazzi, canoni/censi/livelli su immobili, abbonamenti trasporto pubblico, spese adozione, assicurazione contro calamità naturali, investimenti in start-up innovative, spese per i conservatori.

 

 

No

  • Crediti d’imposta.

Esempi: bonus monopattini, bonus vacanze, bonus “prima casa” under 36, bonus acqua potabile.

 

 

No

  • Cessione crediti d’imposta.

 

 

No

  • Scelta destinazione 8 per mille …………………………………………………......................

 

 

No

  • Scelta destinazione 5 per mille …………………………………………………......................

 

 

No

  • Scelta destinazione 2 per mille (partiti politici) …….………………………………………….

 

 

No

  • Scelta destinazione 2 per mille (associazione culturale) ……………………………………..

 

 

No

  • Scadenza versamento imposte modello Redditi (ordinaria o posticipata di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%)

 

Giugno

 

Luglio

  • Rateazione saldo e acconto imposte: numero rate ………………………………………...

 

 

No

 

Il sottoscritto dichiara di avere consegnato allo Studio …………………………………… la documentazione sopra descritta e di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l’anno ……………, nonché di avere preso visione dell’informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

 

 

 

 

 

………………………………………

 

………………………………………….

 

……………………………………….

(Data)

 

(Firma interna)

 

(Firma cliente)

 

Il sottoscritto, dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio ……………………………….. circa le conseguenze derivanti dalla mancata compilazione del quadro RW e sull’obbligo di corrispondere l’imposta su immobili e attività finanziarie all’estero, in merito ai patrimoni detenuti all’estero al ………………..

 

dichiara:

 

  • di non possedere alcun bene immobile e/o mobile suscettibile di utilizzazione economica (gioielli, yacht, opere d’arte, ecc.), investimenti o attività all’estero e, quindi, esonera lo Studio dalla compilazione dei relativi quadri della dichiarazione dei redditi;
  • di possedere beni immobili e/o mobili, investimenti o attività all’estero e, quindi, chiede allo Studio di indicarli nella dichiarazione dei redditi.

 

 

 

 

 

 

………………………………………

 

 

 

……………………………………….

(Data)

 

 

 

(Firma cliente)

 

 

 

 

Check list ritenute su appalti

 

La conversione in legge del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha integralmente modificato la disciplina prevista per il versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati in un appalto, con decorrenza dall’1.01.2020. Si propone una scheda da compilare con cadenza mensile per la verifica dell’applicazione della nuova normativa, al fine di evitare al committente, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti, l’obbligo al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

 

Scheda n. 1

Committente

Alfa S.r.l.

 

Tipologia

lavori

  1. Appalto.
  • Prevalente utilizzo manodopera.
  • Presso la sede del committente.
  • Utilizzo beni strumentali di proprietà del committente (o a esso riconducibili).
  1. Sub-appalto.
  1. Rapporti
    negoziali.

 

Entità dei

corrispettivi

annui

Inferiori a € 200.000,00.

Non applicazione nuova normativa.

Superiori a € 200.000,00.

Applicazione nuova normativa.

Mese1

Importo corrispettivo

Progressivo annuo

Superamento

limite

Gennaio

50.000

50.000

¨

Febbraio

160.000

210.000

S

Marzo

 

 

¨

Aprile

 

 

¨

Maggio

 

 

¨

Giugno

 

 

¨

Luglio

 

 

¨

Agosto

 

 

¨

Settembre

 

 

¨

Ottobre

 

 

¨

Novembre

 

 

¨

Dicembre

 

 

¨

Nota1

Riportare nel presente prospetto il totale mensile generato dalla scheda n. 2.

             

 

Scheda n. 2

Mese

Gennaio

Dettaglio

Controparte

Data stipula contratto

Importo

Tipologia lavoro

Rossi S.n.c.

3.01.2022

50.000,00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

50.000,00

 

         

 

 

Scheda n. 2 (segue)

Mese

Febbraio

Dettaglio

Controparte

Data stipula contratto

Importo

Tipologia lavoro

Beta S.p.a.

12.02.2022

160.000,00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

160.000,00

 

         

 

Scheda n. 3

Controparte

Rossi S.n.c. di Rossi Mario & C.

Adempimenti

  1. Copia del Mod. F24 per il versamento delle ritenute dei lavoratori dipendenti impiegati entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza.
  1. Assenza di compensazioni.
  1. Prospetto informativo dei calcoli delle
    ritenute operate
    riportante.
  1. Elenco nominativo dei lavoratori (identificati con il codice fiscale) impiegati nel mese precedente nell’esecuzione di opere/servizi affidati dal committente.
  2. Il dettaglio delle ore di lavoro da essi prestate.
  3. L’ammontare della retribuzione corrisposta.
  4. Il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite verso tale lavoratore per tale mese, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.

Verifica validità

certificazione

requisiti

  • Rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate in via telematica.

Data

 

  • Data non anteriore a 4 mesi dalla data di rilascio.
         

 

Controparte

Beta S.p.a.

Adempimenti

  1. Copia del Mod. F24 per il versamento delle ritenute dei lavoratori dipendenti impiegati entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza.
  1. Assenza di compensazioni.
  1. Prospetto informativo dei calcoli delle
    ritenute operate
    riportante.
  1. Elenco nominativo dei lavoratori (identificati con il codice fiscale) impiegati nel mese precedente nell’esecuzione di opere/servizi affidati dal committente.
  2. Il dettaglio delle ore di lavoro da essi prestate.
  3. L’ammontare della retribuzione corrisposta.
  4. Il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite verso tale lavoratore per tale mese, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.

Verifica validità

certificazione

requisiti

  • Rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate in via telematica.

Data

 

  • Data non anteriore a 4 mesi dalla data di rilascio.
         

                             

 

Mud 2022

 

Il MUD, istituito con la L. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti e avviati al recupero nell’anno precedente la dichiarazione. Il modello deve essere presentato, di norma, entro il 30.04 di ogni anno alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione. Per il 2022 la scadenza è fissata al 21.05.2022.

 

SOGGETTI

OBBLIGATI

 

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno più di 10 dipendenti.
  • Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
  • Gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.

 

 

 

SOGGETTI

ESONERATI

 

  • Imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a € 8.000, imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.
  • Imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi, diversi da quelli indicati alle lett. c), d) e g) D. Lgs. 152/2006.

 

 

 

COMUNICAZIONE

RIFIUTI

SEMPLIFICATA

 

  • Gli obblighi di comunicazione possono essere assolti tramite la Scheda Rifiuti semplificata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono, contemporaneamente, tutte le seguenti condizioni:
  • sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di 7 rifiuti;
  • i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
  • per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di 3 trasportatori e più di 3 destinatari;
  • conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.
  • La Comunicazione Rifiuti Semplificata non può essere compilata da:
  • gestori di Rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
  • Produttori di Rifiuti che non ricadono nelle condizioni sopra indicate (per esempio, producono fuori dall’unità locale o conferiscono all’estero o trasportano rifiuti da essi prodotti);
  • soggetti che producono rifiuti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

 

Tavola

 

Modalità di presentazione

 

 

 

Dati

Ogni dichiarante deve presentare un’unica dichiarazione, contenente tutte le comunicazioni dovute per l’unità locale dichiarante, con le modalità sotto indicate.

 

Soggetti interessati

Oggetto

Modalità

Produttori iniziali che, nella propria unità locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e
conferiscono i rifiuti in Italia.

Comunicazione Rifiuti Semplificata.

oppure

Comunicazioni Rifiuti.

Invio tramite Pec della modulistica generata dal sistema di compilazione.

Trasmissione telematica.

Altri produttori iniziali e nuovi produttori.

Comunicazioni Rifiuti.

Trasmissione telematica.

Gestori (recuperatori, trasportatori, compresi i trasportatori di rifiuti da essi stessi prodotti, smaltitori).

Comunicazioni Rifiuti.

Trasmissione telematica.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta).

Comunicazione imballaggi - Sezione
gestori rifiuti di imballaggio (se dovuta).

Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (se dovuta).

Intermediari o commercianti senza
detenzione.

Comunicazione Rifiuti.

Trasmissione telematica.

Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Comunicazione Rifiuti.

Trasmissione telematica.

Conai o altri soggetti di cui all’art. 200, c. 2.

Comunicazione imballaggi - Sezione Consorzi.

Trasmissione telematica.

Soggetti responsabili per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione.

  • Trasmissione telematica.
  • Invio via PEC della modulistica generata dal sistema di compilazione.

Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Comunicazione AEE.

Trasmissione telematica.

 

 

 

  

 

NON SOLO IMPRESA

Contributi Ivs 2022 per artigiani e commercianti

 

L’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2022, è pari al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato dal 2022 lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Per i beneficiari dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, cc. 20 - 22-bis L. 178/2020, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021, con scadenza entro il 31.12.2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, sono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione. Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future. Nelle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione.

 

Tavola n. 1

 

Prospetto riassuntivo anno 2022 - Artigiani

 

 

 

 

Fasce di reddito

Titolari di qualunque età

e coadiuvanti con più

di 21 anni

Coadiuvanti/coadiutori

fino a 21 anni

Annuale

Annuale

Fino a

16.243,001

24%

22,80%

Oltre

16.243,001

24%

22,80%

Fino a

48.279,001

Oltre

48.279,001

25%

23,80%

Fino a

80.465,002

Contributo minimo3

Annuale

€ 3.905,76

€ 3.710,84

Contributo massimo

Annuale

€ 19.633,46

€ 18.667,88

Note

  • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell’impresa; per i periodi inferiori all’anno solare, sono rapportati a mese.
  1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
  2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 105.014,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.770,71 (€ 24.510,54 per coadiuvanti fino a 21 anni)].
  3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.
           

 

 

 

Tavola n. 2

 

Prospetto riassuntivo anno 2022 - Commercianti

 

 

 

 

Fasce di reddito

Titolari di qualunque età

e coadiutori con più

di 21 anni

Coadiutori/coadiuvanti

fino a 21 anni

Annuale

Annuale

Fino a

16.243,001

24,48%

23,28%

Oltre

16.243,001

24,48%

23,28%

Fino a

48.279,001

Oltre

48.279,001

25,48%

24,28%

Fino a

80.465,002

Contributo minimo3

Annuale

€ 3.983,73

€ 3.788,81

Contributo massimo

Annuale

€ 20.019,70

€ 19.054,11

Note

  • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell’impresa; per i periodi inferiori all’anno solare, sono rapportati a mese.
  1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
  2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 105.014,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 26.274,78 (€ 25.014,61 per coadiuvanti fino a 21 anni)].
  3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.
           

 

 

 

 

Aliquote contributive 2022 Gestione Separata Inps

 

Per l’anno 2022 l’aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50% e dello 0,22%. Ai sensi dell’art. 1, c. 223 L. 234/2021 dal 1.01.2022 è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,31%, in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%, per effetto di una nuova aliquota contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la Naspi.

Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro 3 mesi dall’11.02.2022. Le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione Dis-coll, applicando l’aliquota vigente fino al 31.12.2021 (34,23%), possono effettuare l’invio del flusso Uniemens con l’anzidetta aliquota. Il flusso sarà modificato direttamente dall’Inps.

La differenza di contribuzione derivante dall’applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari al 34,23% e al 35,03%, potrà essere versata entro l’11.05.2022, senza oneri aggiuntivi. Le aziende possono, al termine delle elaborazioni, prendere visione della differenza di contribuzione dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti.

 

Categorie interessate

Massimale

2022

IVS

Aliquota

aggiuntiva

Totale aliquota

Collaboratori

e figure

assimilate

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Fino a

€ 105.014,00

24,00%

---

24,00%

Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie senza la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica)1.

33,00%

0,72%

33,72%

Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie con la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione, sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica)1.

0,72%

(+)

1,31%

35,03%

Liberi

professionisti

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Fino a

€ 105.014,00

24,00%

---

24,00%

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

25,00%

0,72%

(+)

0,51%

26,23%

 

VERSAMENTO

 

Collaboratori

 

L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

 

 

 

Professionisti

 

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, 1° e 2° acconto 2022).

 

Nota1

Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2021 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2021 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; 34,23% per chi è anche obbligato all’aliquota Dis-coll).

 

 

Consigli Enea per risparmiare energia

 

Contro il caro-bollette e gli sprechi di energia, in occasione della Giornata internazionale del risparmio energetico, ENEA presenta una guida in 20 punti per risparmiare sui consumi e aiutare l’ambiente. La guida contiene suggerimenti su buone pratiche da applicare ed errori da evitare a cura del Dipartimento Efficienza energetica dell’Agenzia: 10 consigli riguardano l’uso efficiente del riscaldamento (Decalogo riscaldamento) e altri 10 l’uso ‘intelligente’ dell’energia. Inoltre, con alcuni comportamenti quotidiani è possibile risparmiare fino al 10% sulla bolletta: ad esempio, spegnere le luci e il riscaldamento quando usciamo di casa, non aprire le finestre se c’è il termo acceso e spegnere il pc se non lo usiamo. Importante anche non eccedere con la temperatura nell’abitazione, ovvero oltre i 20 gradi.

 

UTILIZZARE LAMPADINE

A RISPARMIO ENERGETICO

 

  • La tecnologia LED permette un grande risparmio energetico in quanto, a parità di potenza assorbita, produce una luce 5 volte superiore rispetto alle classiche lampadine ad incandescenza e alogene.
  • La vita di esercizio di un LED a luce bianca è di circa 15.000 ore; mettendolo a confronto con le lampadine fluorescenti (7.500 ore di esercizio) e con le lampadine alogene (750 ore), si può notare il risparmio in termini di manutenzione nel tempo.

 

 

 

 

 

MIGLIORARE

LA COIBENTAZIONE DELL’ABITAZIONE

 

  • Migliorare il livello di coibentazione dell’abitazione è un passo molto importante poiché riduce significativamente il fabbisogno energetico.
  • La realizzazione di un isolamento termico a cappotto dell’involucro e in particolare la coibentazione della copertura, riducono le dispersioni tra il 40 e il 50%.
  • Il minor fabbisogno di energia termica una volta realizzati gli interventi consente inoltre di installare una caldaia meno potente e quindi meno dispendiosa.
  • L’intervento di installazione del cappotto termico è molto conveniente se inserito all’interno di un discorso generale di manutenzione straordinaria dell’abitazione come, ad esempio, il rifacimento della copertura oppure il rifacimento della facciata, altrimenti implica un costo iniziale notevole, ma con il vantaggio che nel corso del tempo non prevede ulteriori costi di manutenzione.
  • L’isolamento a cappotto può essere realizzato sia all’esterno sial interno.
  • La seconda opzione è tendenzialmente meno invasiva ma prevede la perdita di superficie interna e non in tutti i casi è possibile.

 

 

 

 

 

ISOLAMENTO

DI TETTO

E SOFFITTO

 

  • Un tetto ben isolato fa la differenza sulla bolletta energetica, riuscendo a contenere le dispersioni di calore verso l’alto.
  • Un investimento importante ma che offre notevoli vantaggi.
  • In ogni caso, è bene partire dai soffitti delle stanze, isolandoli bene con una giusta controsoffittatura, che può farti risparmiare fino al 20% di energia.

 

 

 

 

 

UTILIZZARE SERRAMENTI

A DOPPI VETRI

 

  • Un altro passo molto importante per la coibentazione dell’abitazione, oltre alla realizzazione del cappotto, è la sostituzione dei vecchi serramenti, che spesso sono portatori di spifferi e ponti termici.
  • I serramenti dovranno essere realizzati:
  • in materiali altamente coibentanti come ad esempio PVC e legno a taglio termico;
  • con vetri doppi o tripli in base alle esigenze climatiche e camera d’aria con argon;
  • con una particolare attenzione all’insonorizzazione e al comfort acustico interno dell’abitazione.
  • In caso di installazione di tapparelle è bene andare a verificare che i cassonetti siano ben coibentati in modo da evitare infiltrazioni d’aria che possono alterare il comfort della casa.

 

 

 

 

 

RIDURRE L’UTILIZZO

DI ACQUA CALDA

 

  • Fare il bagno rispetto a fare una doccia implica un consumo di acqua di 4 volte superiore.
  • Infatti, il consumo medio di acqua per fare il bagno è di 120 - 160 litri, mentre per fare una doccia di 5 minuti è stimato un consumo di 75-90 litri e per una di 3 minuti 35-50 litri.
  • Per ridurre ulteriormente i consumi è importante chiudere l’acqua quando ci si insapona o quando si fanno trattamenti tipo balsamo o maschere; un ulteriore risparmio si può ottenere installando frangigetto o riduttori di flusso su rubinetti e doccette.

 

 

 

 

 

PREFERIRE APPARECCHI ELETTRONICI

DI CLASSE ENERGETICA SUPERIORE

 

  • Consumi elettrici delle abitazioni sono riconducibili per il 58% agli elettrodomestici ed è grazie alla sostituzione di questi ultimi che si può ottenere una sensibile riduzione dei consumi energetici.
  • Per esempio, sostituendo una lavatrice di 20 anni fa con una odierna in classe A si potrebbe ottenere un risparmio di energia elettrica del 35%; prendendo, invece, in considerazione la sostituzione di un frigorifero si potrebbe arrivare fino al 40%.

 

 

 

 

 

     
           

 

 

AGEVOLAZIONI

Fondo di garanzia Pmi per il 2022

 

Le misure straordinarie previste dal D.L. 8.04.2020, n. 23 per il Fondo di garanzia sono state prorogate fino al 30.06.2022 con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022, a seguito dell’autorizzazione concessa dalla Commissione Europea con la comunicazione dell’11.01.2022. Il D.L. 228/2021 ha ulteriormente prorogato alcuni interventi straordinari al 31.12.2022.

La legge di Bilancio 2022 ha previsto che, dal 1.01.2022, il fondo interviene sulle operazioni finanziarie fino a € 30.000 con una copertura pari all’80%. Dal 1.04.2022 è reintrodotto il pagamento della commissione una tantum da versare al fondo.

Il Medio Credito Centrale, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio 2022 ha fornito chiarimenti con la circolare 12.01.2022, n. 1.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

  • PMI.
  • Persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni.
  • Associazioni professionali e società tra professionisti.

 

 

 

REQUISITI

 

Imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

 

 

 

PERIODO

 

Dal 1.01.2022 al 30.06.2022 è possibile presentare richieste di garanzia (sia diretto sia in riassicurazione) per le operazioni fino a € 30.000, senza applicazione del modello di valutazione.

 

 

 

IMPORTO

GARANTITO

E

FINANZIAMENTO

 

Garanzia

all’80%

 

Fino al 25% del fatturato per PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, nel limite massimo di € 30.000.

 

 

 

 

 

Finanziamento

 

  • Importo non superiore a € 30.000 e comunque non superiore, alternativamente, a:
  • 25% del fatturato dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest’ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest’ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
  • Nel caso di imprese costituite a partire dal 1.01.2019, saranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività.

 

 

 

 

 

Il limite di € 30.000 fa riferimento all’ammontare complessivo che può ottenere un singolo soggetto beneficiario finale; nel computo dei € 30.000 devono essere considerati anche tutti gli altri finanziamenti ottenuti ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. m) D.L. 23/2020.

 

 

 

 

 

Differimento

rimborso

 

Per i prestiti fino a € 30.000, il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell’anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a 6 mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

  

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di aprile 2022

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Giovedì 7

aprile

 

Bonus

edilizi

 

Opzioni - Termine per comunicare le opzioni relative alle spese 2021 (e alle spese 2020 per le rate successive alla prima), salvo proroga.

 

Domenica1

10 aprile

 

Contributo

 

Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2022.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2022.

 

Lunedì 11

aprile

 

5 per mille

 

Iscrizione - Termine per l’iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2022 per gli enti non iscritti nell’elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020).

 

Mercoledì 13 aprile

 

Bonus mobilità

sostenibile

 

Comunicazione - Dal 13.04 al 13.05.2022 dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione per la fruizione del bonus mobilità sostenibile (provv. Ag. Entrate 28.01.2022, prot. 28363).

 

Giovedì

14 aprile

 

Società

di capitali

e cooperative

 

Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell’esercizio 2021 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2022.

 

Venerdì

15

aprile

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).

 

Sabato1

16

aprile

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Sabato1

16

aprile

(segue)

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di marzo 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2022.

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 16ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Retribuzioni convenzionali - Entro il 16.04.2022 le aziende che nel calcolo degli imponibili contributivi per il mese di gennaio 2022 non hanno applicato le retribuzioni convenzionali previste per l’anno 2022 possono regolarizzare la loro posizione nell’UniEmens senza oneri aggiuntivi.

 

Martedì

19 aprile

 

Ragionieri

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2022.

 

Mercoledì

20 aprile

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.

 

Venerdì

22 aprile

 

Credito d’imposta

Materiali

di recupero

 

Istanza - Fino al 22.04.2022 potranno essere presentate, esclusivamente in forma elettronica, le istanze per il riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto di materiali di recupero (avviso Invitalia 18.02.2022).

 

Lunedì1

25 aprile

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

 

Sabato1

30 aprile

 

Imposte

dirette

 

Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata, salvo proroghe.

 

Iva

 

Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2021.

 

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell’imposta in relazione al 1° trimestre 2022 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 2022, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

 

 

Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 1° trimestre 2022.

 

 

Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali, l’annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all’art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).

 

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Sabato1

30 aprile

(segue)

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Associazioni

e società

sportive

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 12ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).

La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022.

 

 

Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 2ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Imposta

di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

 

Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020).

 

 

Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell’imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).

 

Società

di capitali

e cooperative

 

Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all’art. 2364 Codice Civile, fra i quali l’approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.

 

Revisori

enti locali

 

Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

 

Enasarco Firr

 

Riepilogo - Termine per l’invio, da parte della ditta mandante, all’agente o rappresentante dell’estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2021 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell’anno 2021.

 

Processo

tributario

 

Udienze on line - Sono prorogate al 30.04.2022 le norme emergenziali che consentono le udienze da remoto ovvero per iscritto (D.L. 228/2021 conv. in L. 15/2022).

 

Riscossione

 

Rateazione - I contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (8.03.2020), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30.04.2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

 

Revisori legali

 

Recupero debito formativo - Termine entro il quale i revisori legali possono recuperare i debiti formativi 2017, 2018 e 2019 (Comunicato Min. Finanze 1.03.2022).

 

Strutture

sanitarie

private

 

Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2021.

 

Gestori

di servizi

di pubblica

utilità

 

Comunicazione - Termine di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2021.

 

Auto-trasportatori

 

Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2022.

 

Pari opportunità

 

Comunicazione biennale - Presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nel biennio 2020-2021.


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