Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Non hai evidenziato in Bilancio l'analisi anti crisi d'impresa ? Rischi molto e la tua banca non sarà contenta !

SOMMARIO

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

 

Il tuo bilancio non rende conto degli indicatori anti crisi e degli assetti organizzativi ?? E' grave per Te come amministratore e la Banca non la prenderà bene ! A Pag.6 !

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  1. Modello 730 precompilato

Pag. 2

  1. Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari

Pag. 4

  1. Trasparenza delle erogazioni pubbliche

Pag. 5

  1. Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Pag. 6

  1. Diritto annuale Camera di Commercio 2023

Pag. 7

  1. Versamento acconto Imu 2023

Pag. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di giugno 2023

Pag. 9

 

 

In evidenza

 

RESPONSABILITÀ

DELL'AMMINISTRATORE

PER MANCANZA DEGLI INDICATORI DI CRISI NEL BILANCIO 2022

 

  • Il tuo bilancio non rende conto degli indicatori anti crisi e non descrive gli assetti organizzativi ?? E' grave per Te come amministratore e la Banca non la prenderà bene ! Le banche sono già pronte con Check List di controllo. I Tuoi affidamenti dipendono anche dalla Tua affidabilità nel gestire l'azienda. Leggi a pagina 6 e Chiamaci per un consiglio allo 049 613584

 

Modello 730 precompilato

 

Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati accedono ai seguenti documenti:

  1. dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;
  2. elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.

Il contribuente accede direttamente ai documenti citati attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o SPID, la carta d’identità elettronica (CIE), le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline) ovvero le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps.

 

ACCESSO

AL MODELLO

PRECOMPILATO

 

Il modello 730 precompilato è accessibile dal 2.05.2023 nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

 

 

 

 

 

  • È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando, alternativamente:
  • un’identità SPID - Sistema pubblico d’identità digitale;
  • CIE - Carta d’identità elettronica;
  • le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps;
  • una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

 

 

 

 

 

  • Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato.
  • In questo caso il contribuente deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

 

 

 

 

 

DATI

VISUALIZZABILI

 

Modello 730 precompilato.

 

 

 

 

 

Elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.

 

  • Oneri detraibili e deducibili e dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:
  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e
  • specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • spese relative a interventi di sistemazione a verde degli immobili;
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
  • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
  • detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze;
  • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
  • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

 

VANTAGGI

SUI CONTROLLI

 

Modello

presentato

direttamente

tramite sito

o al sostituto

d’imposta

 

  • Se il 730 precompilato è presentato senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.
  • Se il 730 precompilato è presentato con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle Entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.

 

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio, se sono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

 

 

 

 

 

Modello

presentato

al Caf o

professionista

 

  • Se il 730 precompilato è presentato:
  • senza modifiche, non è effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
  • I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

 

 

 

 

 

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta.

 

Esempio

Se sono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il Comune del domicilio fiscale, se sono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio, oppure se è indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico.

 

 

 

 

 

L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

 

Esempio

Potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

 

 

Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari

 

In caso di contributi versati per conto di altri, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in assenza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare.

 

Esempio

 

Ricevuta per contributi di pensione IVS versati da terzi

 

 

 

3.952,46

 

Rossi Mario

 

Mantova, 31.12.2022

 

Rossi Luca

 

Rossi Luca

 

Mario Rossi

 

Mantova, 31.12.2022

 

Luca Rossi

 

2022

 

RSSMRA55C25E897P

 

7

 

Bach

 

Mantova

 

Mantova

 

MN

 

25.03.1955

 

MN

 

Rossi Mario

 

 

Titolare

 

Collaboratore

Cognome e nome

Rossi Mario

 

Cognome e nome

Rossi Luca

Luogo di nascita

Mantova (MN)

 

Luogo di nascita

Desenzano d/Garda (BS)

Data di nascita

25.03.1955

Data di nascita

16.03.1985

Residenza

Mantova – Via Bach, n. 7

 

Residenza

Mantova – Via Verdi, 11

Codice fiscale

RSSMRA55C25E897P

 

Codice fiscale

RSSLCU85C16D284O

Gestione Inps

Commercianti

 

Gestione Inps

Commercianti

Codice azienda

1G023520QL

 

 

 

Partita Iva

01234560789

 

 

 

Sede azienda

Mantova (MN)

 

 

 

Indirizzo azienda

Via Strada nuova, n. 3

 

Non fiscalmente a carico

 

Il sottoscritto (titolare) ………………………………………, nato a …………………….. (………) il ………………, residente in ………………………………. (………..), Via ……………………………............................, n. ………, codice fiscale …………………………………………,

 

premesso:

 

che nel corso dell’anno ……………….. sono stati versati, come previsto dalla legge, per conto del collaboratore familiare, le seguenti somme a titolo di contributi Inps:

 

Data

Importo

16.02.2022

964,64

16.05.2022

995,94

22.08.2022

995,94

16.11.2022

995,94

 

 

Totale

€ 3.952,46

 

dichiara:

 

 
 

2022

 

 

 

di ricevere a titolo di rimborso dei contributi di pensione IVS per l’anno ………….…….…., un ammontare complessivo di € ……………………, dal collaboratore/coadiutore ……………………………………...

 

………………………………………….…..

 

………………..…………………………….

(Luogo e data)

 

(Titolare)

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………, in qualità di collaboratore

 

dichiara:

 

di avere effettivamente pagato al Sig. ………………………. la somma sopra indicata che, pertanto, è rimasta completamente a proprio carico.

 

………………………………………….…..

………………..…………………………….

(Luogo e data)

(Collaboratore)

 

 

   

 

Trasparenza delle erogazioni pubbliche

 

L’art. 35 D.L. 34/2019 ha effettuato una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell’art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, per rispondere alle preoccupazioni espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all’adempimento entro e non oltre il 30.06. Il D.L. 198/2022 ha differito al 1.01.2024 il termine per l’inizio dell’applicazione delle sanzioni. Il D.L. 73/2022 ha inoltre precisato che, fermo restando il termine del 30.06 di ogni anno previsto ai fini dell’adempimento, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio, il termine entro cui provvedere è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo.

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Ambito

soggettivo

 

Soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c. (imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese).

 

 

 

 

 

Obbligo

 

Pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (che includono, tra l’altro, le società a controllo pubblico non quotate).

 

 

 

 

 

I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30.06 di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

 

 

 

 

 

CONTRIBUTI

 

Tipologia

 

La disciplina di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa.

 

 

 

 

 

Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).

 

 

 

 

 

Esclusioni

 

Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

 

 

 

 

 

Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

 

 

 

 

 

Criterio

di cassa

 

La disposizione, utilizzando l’espressione “effettivamente erogate”, indica che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa.

 

 

 

 

 

  • Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa è inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all’esercizio in cui lo stesso è ricevuto.
  • Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.
 

Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

 

Il D.Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all’art. 2086 C.C. in vigore da marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell’impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull’organizzazione dell’impresa, nonché sull’attività dell’organo di controllo, chiamato a vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo predisposto. Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l’Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l’invito ad avviare la composizione negoziata della crisi.

 

MONITORAGGIO

DELLA

CONTINUITÀ

AZIENDALE

 

Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c.) è uno dei presupposti fondamentali cui l’organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d’esercizio.

 

Nel Codice della crisi d’impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che deve essere monitorato al fine di evidenziare sul nascere lo stato di crisi e definire così le opportune contromisure.

 

 

 

 

 

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

 

 

 

 

 

  • Il Codice della crisi muove dal presupposto che esistono tre diverse situazioni di difficoltà dell’impresa, che si prefigurano in orizzonti temporali diversi: la perdita di continuità aziendale, la crisi e l’insolvenza.

 

  1. La perdita di continuità aziendale riguarda la incapacità dell’impresa di continuare a operare, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento.
  2. La crisi è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza in un arco temporale ristretto.
  3. L’insolvenza riguarda l’incapacità del debitore ad assolvere regolarmente le proprie obbligazioni.

 

  • A ciascuna di queste fasi corrispondono precisi criteri di gestione dell’impresa e strumenti di reazione dì natura diversa: mentre nel caso della perdita di continuità aziendale, il criterio di azione nella gestione è quello dell’interesse dei soci e gli strumenti di reazione sono quelli di natura privatistica (ad esempio, aumenti di capitale o assunzione di nuovi finanziamenti), nella situazione di crisi o insolvenza, diventa preminente l’interesse dei creditori e gli strumenti da utilizzare sono quelli previsti dal nuovo codice della crisi e nei casi più gravi quelli di natura concorsuale e giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).

 

 

 

 

 

ASSETTO

ORGANIZZATIVO

AMMINISTRATIVO

E CONTABILE

 

  • L’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva deve:
  • istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
  • attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

 

 

 

 

 

Obblighi

 

  • L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
  • L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

 

 

 

 

 

LISTA

DI

CONTROLLO

 

È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

 

  • Sulla piattaforma sono disponibili:
  • una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  • un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
  • un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
  • La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal D.M. Giustizia 28.09.2021.

 

 

 

 

 

La presenza dei segnali di allarme previsti dall’art. 3 D.Lgs. 14/2019 fa presumere l’esistenza della crisi.

                 

La rilevazione sistematica della situazione dei principali tipi di debiti è condizione irrinunciabile per cogliere tempestivamente l'eventuale deterioramento della solvibilità aziendale ma, da sola, non è sufficiente.

I segnali per la previsione della crisi

Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza stabilisce, all'art.3, che “misure” e “assetti” devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b)verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4.

In questo articolo ci occupiamo di tali “segnali”, relativi a debiti scaduti e così definiti al citato comma 4:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più̀ di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché́ rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o più̀ delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25 novies c. 1 D.Lgs. 14/2019 (debiti scaduti verso creditori pubblici qualificati, cioè l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione).

Questa prescrizione si aggiunge dunque alle due sopra citate, e cioè:

  • di rilevazione di eventuali squilibri economico-finanziari (sottinteso mediante adeguati indici);
  • di previsione dei flussi di cassa (e altre grandezze ad essi collegate) per un arco di tempo almeno di dodici mesi.

Il significato di tali “segnali” è chiaro: la rilevazione sistematica della situazione dei principali tipi di debiti (ritardi di pagamento e proporzione del debito scaduto) è condizione irrinunciabile per cogliere tempestivamente l'eventuale deterioramento della solvibilità aziendale. Occorrono quindi adeguate rilevazioni (scadenzario fornitori, ecc.), in genere supportate da appositi programmi informatici, per tenere costantemente sotto controllo la propria posizione debitoria.

Ciò che ora si deve chiarire è come tali rilevazioni si collegano ai due strumenti più emblematici (indici di bilancio e preventivi economico-finanziari).


Indici di bilancio

La sistematica rilevazione della posizione debitoria verso le varie categorie di creditori (entità del debito originario e attuale verso ciascuno di essi, scadenze di pagamento e relativi ritardi, ecc.) consente di fotografare la posizione debitoria attuale dell'azienda e quindi di monitorare via via il manifestarsi di eventuali situazioni critiche e la loro evoluzione. Si tratta, insieme con il monitoraggio della posizione creditoria, di quel minimo di capacità di gestione finanziaria che ogni impresa dovrebbe possedere, per rilevare tempestivamente i segnali di crisi e, più in generale, per evitare navigazioni a vista che sono l'esatto contrario di ciò che si chiama “fare impresa”.

I segnali dati dallo “scaduto”, benché importanti, rischiano però di rimanere isolati dal contesto complessivo del profilo economico-finanziario aziendale. In altre parole, per fare un esempio, l'impresa potrebbe avere difficoltà più o meno grandi ad onorare i propri impegni verso fornitori e altri soggetti, ma, alla luce della propria posizione creditoria, tali difficoltà potrebbero essere solo momentanee, in attesa di incasso di ingenti crediti verso clienti in tempi non troppo lunghi. È per ragioni come queste che occorre monitorare l'equilibrio economico-finanziario della gestione con opportuni indici di bilancio, i quali, se adeguatamente scelti, danno una visione d'insieme di debiti e crediti, della posizione finanziaria netta, del cash flow, della solidità patrimoniale, ecc., oltre che naturalmente dei ricavi, dei costi e della redditività.

A ben vedere, la rilevazione dei “segnali” riguardanti entità e durata dei debiti scaduti fa parte di ciò che viene chiamato il controllo “operativo” della gestione, che differisce dal controllo di gestione in senso stretto, che è definito anche “direzionale”. Mentre il primo ha per oggetto specifiche operazioni e avviene a intervalli molto ravvicinati, il controllo di gestione vero e proprio monitora “aggregati” più ampi e non avrebbe senso se si concentrasse su ciò che avviene giorno per giorno o addirittura nel “continuo”, dato che è un tipico strumento per il governo dell'azienda da parte della Direzione.

Le due tipologie di rilevazione (debiti scaduti e indici di bilancio) si integrano reciprocamente e costituiscono un'irrinunciabile fotografia della situazione aziendale oggi. Ciascuna di esse, da sola, è insufficiente: senza l'analisi dei ritardi nei pagamenti e rimborsi, la rilevazione mediante indici lascia in ombra il dettaglio dei debiti e le posizioni più critiche; senza gli indici di bilancio, i segnali dati dallo “scaduto”, benché importanti, sono isolati dal contesto complessivo del profilo economico-finanziario aziendale.


Preventivi economico-finanziari

Benché opportunamente integrate e sistematiche, le rilevazioni dei debiti scaduti e degli indici di bilancio rischiano però di essere poco di più di una fotografia del presente e del passato. Non manca la “profondità storica” ma difetta quella “prospettica”. Quest'ultima, volenti o nolenti, si basa su previsioni e stime e dovrebbe concretizzarsi in piani e programmi. Per la precisione:

  • il rischio di crisi (e più in generale una corretta gestione orientata alla continuità) va affrontato con un approccio “forward looking”;
  • allo scopo, le rilevazioni “storiche” sono indispensabili, ma insufficienti;
  • l'approccio “guardare avanti” non va semplicemente (si fa per dire…) inteso come un tentativo di stima di valori futuri, ma va concepito come sforzo di programmazione della gestione. Previsione e programmazione sono intimamente collegate, ma sono due cose diverse;
  • la previsione “pura” rischia di tradursi in estrapolazione di tendenze storiche, stime incerte, fino al caso-limite del libro dei desideri;
  • la programmazione (o pianificazione) consiste nel formulare obiettivi e definire come raggiungerli; essa costringe a decidere con chiarezza che cosa si intende fare nell'arco di tempo considerato e trarne le conseguenze mediante opportune previsioni di ricavi, costi, entrate e uscite. Ovviamente, anche così rimarrà spazio per previsioni pure e semplici, specie per quanto riguarda le variabili esogene, tipicamente di mercato, ma della gestione interna non si potrà dire che conduce a risultati fantasiosi (sempre che le ipotesi su cui si basano i programmi siano credibili).


In conclusione

In definitiva, ciò che comunemente si chiama “corretta gestione aziendale” e che la normativa esistente intende favorire grazie ad adeguati assetti organizzativi ed amministrativo-contabili, è reso possibile, tra gli altri fattori, da un insieme di rilevazioni:

  • alcune elementari (vedansi i “segnali” di cui abbiamo parlato), altre sistematiche (gli indici e i preventivi);
  • alcune idonee a cogliere i segnali di equilibrio/squilibrio economico-finanziario già presenti, altre a prefigurarne la manifestazione futura;

che solo attraverso una progettazione e un utilizzo “sistemico”, cioè integrato, possono consentire all'imprenditore una direzione di marcia efficace verso gli obiettivi aziendali e, nello stesso tempo, una tempestiva rilevazione di un'eventuale crisi.

 

Diritto annuale Camera di Commercio 2023

                                              

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 11.11.2022, n. 339674, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2023, che rimangono invariate rispetto al 2022. Con D.M.Imprese 23.02.2023 è stato autorizzato l’incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. Le imprese che hanno versato il diritto annuale entro il 17.04.2023 senza la maggiorazione del 20%, sono tenute al conguaglio entro il termine previsto per il 2° acconto delle imposte sui redditi (30.11.2023). Il D.M. 28.02.2023 ha autorizzato l’incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani. Il versamento della maggiorazione è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, con il diritto annuale ordinario per il 2023 entro il termine previsto per il 1°acconto delle imposte sui redditi. Lo stesso termine è previsto per il versamento della maggiorazione relativa al 2024.

 

DIRITTO

DOVUTO

IN MISURA

PERCENTUALE

 

  • Società di

persone

  • Società di

capitali

  • Cooperative
  • Consorzi

 

Imprese già iscritte

Imprese

di nuova

iscrizione

Fasce di fatturato ai fini Irap dell’esercizio precedente

 

Da €

a €

Misure fisse e aliquote – da ridurre del 50%

 

0,00

100.000,00

€ 200,00
(misura fissa)

(+)

€ 100,00

(U.L. € 20,00)

1

100.000,01

250.000,00

0,015%

(+)

2

250.000,01

500.000,00

0,013%

(+)

3

500.000,01

1.000.000,00

0,010%

(+)

4

1.000.000,01

10.000.000,00

0,009%

(+)

5

10.000.000,01

35.000.000,00

0,005%

(+)

6

35.000.000,01

50.000.000,00

0,003%

(+)

7

50.000.000,01

-

0,001% (massimo

€ 40.000,00)

(+)

 

 

 

 

 

 

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

 

 

 

 

 

 

Riduzione

del 50%

per il 2023

 

Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.

 

 

 

 

 

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00 (U.L. € 20,00).                          

 

 

 

 

 

Anche l’importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

 

 

 

 

 

SOGGETTI

CHE IN VIA

TRANSITORIA

PAGANO IN

MISURA FISSA

 

Società semplice non agricola.

€ 100,00 (U.L. € 20,00)

 

Società tra avvocati.

 

Società semplice agricola1.

€    50,00 (U.L. € 10,00)

 

Soggetti iscritti al Rea.

€   15,00

 

 

 

 

DIRITTO DOVUTO

IN MISURA FISSA

 

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria.

€ 100,00 (U.L. € 20,00)

 

Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale.

€    44,00 (U.L. € 8,80)2

 

 

 

 

 

UNITÀ LOCALI

 

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all’unità di euro.

 

 

 

 

 

Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all’estero.

 

€ 55,00

 

 

 

 

 

SEDI

SECONDARIE

 

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

 

 

 

Note

  1. Devono essere considerate “agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle “imprese agricole/imprenditori agricoli”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.
  2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all’unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.
                 

 

Versamento acconto Imu 2023

 

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell’Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l’imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.

 

VERSAMENTO1

 

L’Imu è versata in 2 rate.

 

 

 

 

 

Acconto

Entro il

16.06.2023

 

L’imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente2.

 

 

 

 

 

Saldo

Entro il

16.12.2023

 

  • Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso, qualora pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 28.10; in mancanza, si assumono le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente.
  • Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’anno in corso meno l’acconto versato.

 

 

 

 

 

  • è prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione, il 16.06, applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo, in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l’anno in corso fino a ottobre).
  • Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti modalità alternative:
  • modello F24;
  • bollettino di conto corrente postale;
  • piattaforma di cui all’art. 5 D.Lgs. 82/2005 (piattaforma PagoPA) e le altre modalità ivi previste.

 

Note

  1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.
  2. Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2022 il contribuente potrà (facoltà) fare riferimento alle delibere relative al 2022 anche per il pagamento della 1ª rata 2022.

 

2BEsempio

 

Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

 

 

 

Dati

Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l’intero anno da un solo proprietario.

  • Rendita catastale dell’abitazione = € 750,00
  • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50
  • Moltiplicatore = 160
  • Aliquota 2022 pari all’aliquota di base = 0,86%

Calcoli

Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)

126.000,00

x

Aliquota 2021

 

0,86%

x

Percentuale di possesso

 

100/100

x

Mesi di possesso

 

12/12

=

IMU annua

1.083,60

 

Acconto (entro

il 16.06.2023)

Imu dovuta in acconto (€ 1.083,60 x 50%) = € 54,80 (arrotondato)

542,00

 

           

 

Compilazione del modello F24

 

 

 

 

2BEsempio

 

Compilazione bollettino postale

 

 

 

 

Principali adempimenti mese di giugno 2023

 

Scad. 2023

 

Tributo Contributo

 

Descrizione

 

Giovedì

15 giugno

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Rivalutazione

quote e terreni

 

Versamento - Termine per il versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2022.

 

Venerdì

16 giugno

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di maggio 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2023.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Imu

 

Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell’Imu complessivamente dovuta per il 2023, mediante il modello F24.

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2022.

 

Ragionieri

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento della 3a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2023.

 

Lunedì

20 giugno

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Mercoledì

21 giugno

 

Bonus energia

 

Cessione del credito - Termine di invio della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate della cessione del credito per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca relativo al 3° e 4° trimestre 2022.

 

 

{89}:

Principali adempimenti mese di giugno 2023 (segue)

 

Scad. 2023

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Domenica1

25 giugno

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Giovedì

29 giugno

 

Imposte

dirette

 

Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06.

 

Venerdì

30 giugno

 

Imposte

dirette

 

Mod. Redditi 2023 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2022 e/o del 1° acconto 2023 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2023) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2022 o entro il mese di febbraio 2023, senza maggiorazione.

 

 

Irap 2023 - Termine di versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), senza maggiorazione.

 

 

Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2022 e di 1° acconto 2023, senza maggiorazione.

 

 

Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.

 

 

Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2022 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.

 

 

Mod. Redditi 2023 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2023 per le persone fisiche non obbligate all’invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2022 al 28.02.2023.

 

 

Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).

 

 

Cripto-attività - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, da parte dei soggetti che detengono cripto-attività alla data del 1.01.2023, dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del valore di acquisto a tale data.

 

Cedolare secca

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.

 

Isa

 

Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

 

Immobili all’estero

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).

 

Attività

finanziarie

all’estero

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).

 

Riallineamento valori fiscali

in caso

di operazioni

straordinarie

 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.

 

Riconoscimento

maggiori valori

attribuiti in

bilancio

 

Imposta sostitutiva - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d’aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).

 

Riallineamento per società

in consolidato

o trasparenza

 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).

 

Rivalutazione quote e terreni

 

Versamento - Termine di versamento della 3ª rata dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione al 1.01.2021.

 

Rivalutazione beni d’impresa

 

Versamento - Termine di versamento della 3ª rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020.

 

Diritto annuale

C.C.I.A.A.

 

Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

 

Imposta di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della 3ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

Scad. 2023

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Giovedì

30 giugno

(segue)

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Versamento - Versamento Iva anno 2022 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2023.

 

IMU

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l’anno 2021 e per l’anno 2022 (D.L. 198/2022).

 

Contratto

di locazione

breve

 

Comunicazione - Entro il 30.06.2023 deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2022, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

 

Tari

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Ris. Dip. Fin. 2/2019).

 

Affrancamento

quote OICR

 

Opzione - Termine di comunicazione dell’intermediario dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli OICR (art. 1, cc. 112-114 L. 197/2022).

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, del saldo 2022 e acconto 2023 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.

 

 

Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2022 e del 1° acconto per il 2023, senza maggiorazione.

 

 

Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2023 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Canone Rai

 

Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2023 ed entro il 30.06.2023 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2023 (Provv. Ag. Entrate 21.04.2016).

 

Autotrasporto

 

Rimborso accise - Termine di presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2022 (D.P.R. 277/2000).

 

Contributi pubblici

 

Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2023 con riferimento all’annualità 2022 (D.L. 34/2019). Il D.L. 198/2022 ha spostato al 1.01.2024 il termine per l’applicazione della sanzione relativa agli obblighi 2023 per le erogazioni 2022.

 

Imposta

di soggiorno

 

Dichiarazione - Entro il 30.06.2023 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d’imposta di soggiorno per il 2022 mediante l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia Entrate.

 

Web tax

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sui servizi digitali (web tax) 2022.

 

Dottori

commercialisti

 

Adempimenti - Termine di versamento della 3ª rata delle eccedenze 2022 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2021.

Termine di pagamento del contributo fisso pre-iscritti alla Cassa 2023.

 

Bonus

carburante

 

Agricoltura - Termine per utilizzare in compensazione il bonus carburante da parte delle imprese agricole per la spesa di acquisto di carburante sostenute nel 3° trimestre 2022 (D.L. 198/2022).

 

Rottamazione

quater

 

Istanza - Termine di presentazione dell’istanza di adesione (Comunicato MEF 21.04.2023).

 

Regolarizzazione

omessi

versamenti

rate da istituti

deflattivi

 

Versamento - Termine di versamento della 2ª rata delle somme dovute (art. 1, cc. 219-221-bis L. 197/2022).

 

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