Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Incentivo Straordinario del 20% sugli aumenti di capitale delle imprese

Il decreto "Rilancio", all’art. 26 prevede uno STRAORDINARIO INCENTIVO finalizzato  a premiare la CAPITALIZZAZIONE delle imprese, ossia un rafforzamento patrimoniale delle aziende e non, quindi, il semplice finanziamento delle stesse, pari al 20% dell’aumento patrimoniale nella forma del credito di imposta.

La sintesi del provvedimento è schematizzata nella tavola che segue.

LA MISURA IN SINTESI

Cosa

Credito d’imposta sul rafforzamento patrimoniale

Chi

Il credito d’imposta spetta ai soggetti che deliberano aumenti di capitale sociale a pagamento in società di capitali e assimilate.

Requisiti

I potenziali beneficiari dell’aumento del capitale sociale devono:

  • essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese, avere sede legale in Italia;
  • presentare ricavi relativi al 2019 superiori a euro 5.000.000, ovvero, a euro 10.000.000 se risultano avere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione sottoscritte, entro il 31 dicembre 2020, dal Fondo Patrimonio PMI, e fino a euro 50.000.000 (se la società appartiene ad un gruppo si fa riferimento ai ricavi consolidati senza i ricavi realizzati all’interno del gruppo),

 

  • avere subito a causa del Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, di misura non inferiore al 33% (per gli appartenenti ad un gruppo vale quanto sopra ossia si fa riferimento ai ricavi consolidati senza i ricavi realizzati all’interno del gruppo),
  • avere deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del “Decreto Rilancio” (19.05.2020) ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

I potenziali beneficiari, inoltre:

  • alla data del 31 dicembre 2019 non devono rientrare tra le imprese in difficoltà ai sensi dei regolamenti europei,
  • si devono trovare in una situazione di regolarità contributiva e fiscale,
  • si devono trovare in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente,
  • non devono rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
  • non si devono trovare in presenza di misure ostative di cui all’articolo 67 del DLGS 159/2011, ossia con applicazione di provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria,
  • non deve essere intervenuta, nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo, condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e Iva.

Periodo di riferimento

Il credito d’imposta spetta a coloro che effettuano l’aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, dal 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020.

Quanto

Per gli aumenti di capitale sociale a pagamento deliberati ed integralmente versati dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, con un aumento non inferiore a 250.000 euro e nel limite massimo di euro 2.000.000, spetta un credito d’imposta pari al 20%.

Quando

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione.

Caratteristiche

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e ai fini Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 61 e 109, comma 5, del Tuir;
  • non sottostà ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2006 e articolo 34, L. 388/2000.

DECADENZA E LIMITI

Comporta la decadenza dal credito d’imposta la distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima del 31 dicembre 2023, con l’obbligo di restituzione di quanto detratto con gli interessi legali.

Inoltre, la partecipazione derivante dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

 

L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile, che tiene conto non solo della agevolazione in commento ma anche dell’altra misura prevista dall’articolo 26 del DL 34/2929 nonché di altre misure di aiuto, di euro 800.000, o di euro 120.000 per le società operanti nel settore della pesca o dell’acquacoltura, o di euro 100.000 per le società operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ovvero, se superato tale limite, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta

Chiama lo 049 613584 www.studiocavallari.it

 


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