Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

FORFETTARI e FORFETARI: chiarimenti Ade Aprile 2019

Forfettari - ulteriori chiarimenti di Maggio 2019


Nell'Interpello n. 151 di ieri l'Agenzia Entrate ha nuovamente affrontato le fattispecie ostative al regime forfettario costituite dal controllo di Srl con attività riconducibile a quella svolta in proprio nel regime agevolato.

CASO

Il contribuente è socio (al 50%), nonchè amministratore dal 18/02/2014, di una SRL (non in regime di trasparenza), con codice attività 702209, “altre attività di consulenza amministrativa”.  Il restante 50% del capitale sociale è posseduto da un'altra persona fisica, non legata all'istante da vincoli di parentela.

Ai sensi dell'articolo ... dello Statuto della Società “l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvi i casi previsti dall’articolo 2479 bis, comma 3 c.c.” L’istante riferisce altresì che, in data ..., ha richiesto e ottenuto per sé una partita iva con codice attività 702209, “altre attività di consulenza amministrativa”, indicando il codice di adesione al regime forfetario, di cui alla L. n. 190/2014, e che nel corso dell'esercizio l'attività di consulenza si è svolta regolarmente in tale regime fiscale.

L’istante ritiene di poter aderire  per l’annualità 2019 al regime forfetario in quanto la sua situazione non configura né un’ipotesi di controllo diretto, né un’ipotesi di controllo indiretto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, poiché:

  • non possiede la maggioranza del capitale sociale, ma solo la metà;
  • non possiede neanche la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, in quanto lo Statuto della società prevede che l'assemblea sia regolarmente costituita con tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale e che deliberi a maggioranza assoluta.

RISPOSTA

La risposta dell'Agenzia è negativa.

Viene ribadito che affinché operi la causa ostativa è necessaria la compresenza:

  1. del controllo, diretto o indiretto, della Società a responsabilità limitata
  2. della riconducibilità delle attività, cioè dell’esercizio da parte della Srl di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni in regime forfettario.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può permanere (dal 2020) nel regime forfetario.

In relazione alla prima fattispecie, viene ribadito quanto affermato nella CM n. 9/2019, cioè che il possesso di una partecipazione al 50% determina una forma di controllo di cui all’art. 2359, co. 1, n. 2, Cod. Civ. - INFLUENZA DOMINANTE.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie:

  • le attività svolte rispettivamente dall’istante e dalla Srl controllata rientrano nello stesso settore ATECO (nel caso di specie, peraltro, si tratta del medesimo codice attività “702209”)
  • la riconducibilità delle due attività esercitate è da ritenersi sussistente, considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario "dovrà percepire compensi in veste di amministratore" (presumendo, come già nell'interpello n. 117/2019, che dall'attività svolta derivi comunque un compenso imponibile), tassabili con imposta sostitutiva dal contribuente forfettario e dedotti dalla Srl.

Essendo integrata la causa ostativa il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019.

CLUASOLA DI SALVAGUARDIA 

Tuttavia, al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della CM n. 9/2019, qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo, ivi compreso per l’attività di amministratore, da parte dell’istante alla Srl controllata a decorrere dal 10/04/2019 (data di pubblicazione della citata CM 9/2019) e laddove l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della Srl controllata (si presume entro il 31/12/2019 e senza percepire alcun compenso nel 2019), lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.

L’Agenzia delle Entrate dedica un’intera Circolare, la n. 9/E, al riformato regime forfettario, alla luce delle disposizioni ex art.1, commi da 9 a 11, Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
«I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15% in aggiunta a quelli che iniziano una nuova attività. Possono applicare l’imposta, sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria», precisa il Fisco. “Dentro” il regime anche gli ex praticanti che hanno iniziato una nuova attività, anche qualora la esercitino prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio.

Coloro i quali erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, da quest’anno possono applicare il forfettario in quanto sono state eliminate le cause di esclusione. Coloro che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono inoltre passare al regime forfettario.

Vi sono comunque delle esclusioni. Non potranno applicare il regime forfettario gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario; in ogni caso, se la causa inibitoria viene rimossa nel corso del 2019, l’accesso a questa categoria di contribuenti non può essere negato. Altro semaforo rosso per le persone fisiche che esercitano prevalentemente attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ad esclusione – come già spiegato – degli “ex praticanti”.

Precisa ulteriormente l’Agenzia che «I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l’Imposta sul valore aggiunto in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr 633/72. Il regime prevede, inoltre, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, con l’eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della P.A. che rimangono obbligatorie. I contribuenti devono comunque assicurare alcuni adempimenti, devono infatti numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e versare l’Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i contribuenti che rientrano in questo regime sono esclusidagli indicatori sintetici di affidabilità (ISA), non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle. Questi contribuenti sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Sono però tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, a presentare la certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate».

REQUISITI D’ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE

 l’Agenzia: conferma la possibilità di accedere per i produttori agricoli che “rispettano i limiti previsti dall’articolo 32 del Tuir” in quanto tassano un reddito di natura “fondiaria” – quadro RA - , che non confligge, quindi, con la diversa modalità di tassazione (con l’imposta sostitutiva) propria delle attività di impresa/professionale del regime forfettario chiarisce che non costituiscono causa ostativa della partecipazione “in società semplici”, sulla scorta del medesimo presupposto (ciò va evidentemente esteso alle società che si limitano a locare immobili, in quanto anch’esse produttive di un reddito di natura fondiaria – quadro RB -, e non di impresa o di lavoro autonomo). 

POSSESSO DI PARTECIPAZIONI
La lettera d) del comma 57 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (l’Agenzia include le aziende coniugali ed estende il concetto alle società “di fatto”, mentre, come anticipato, esclude le “società semplici”) che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In via preliminare l’Agenzia conferma (anche se con alcune modifiche) il principio sostanziale che sottostava alle cause ostative anche in passato: si intende impedire che redditi della medesima natura possono essere tassati con modalità differenti (con Irpef ordinaria a quadro RH e con imposta sostitutiva a quadro LM). Tuttavia chiarisce che “l’effetto segregativo è ora più accentuato, al fine di evitare il frazionamento delle attività di imprese o di lavoro autonomo svolte” 


PARTECIPAZIONI TRASPARENTI
l’Agenzia ritiene che:
a) in generale: al fine di poter accedere al regime forfettario dall’anno successivo (2019), la causa ostativa va rimossa entro il termine dell’anno precedente (il 31/12/2018)
b) clausola di salvaguardia: limitatamente al periodo 2019 ciò non trova applicazione (in considerazione della tardività nella pubblicazione della legge di bilancio 2019 e del principio di affidamento sancito dallo Statuto del contribuente). 

In sostanza il contribuente ancora in possesso di una partecipazione trasparente al 1/01/2019 potrà comunque applicare il regime forfettario dal 2019 (fuoriuscendovi dal 2020 laddove non ceda le quote entro il 31/12/2019). Infine viene chiarito che nel caso in cui la causa ostativa sopraggiunga in costanza di regime agevolato “a seguito di acquisizione per eredità delle partecipazioni”, il contribuente può rimuovere la causa ostativa entro il 31/12 senza fuoriuscire dal regime agevolato dall’anno successivo (a tal fine si ricorda che la CM 10/2016 aveva generalizzato tale concetto, nel senso che lo aveva applicato anche al di fuori della successione di partecipazioni).
Antiabuso: l’Agenzia chiarisce che non può essere oggetto di sindacato da parte dell’Ufficio della cessione delle partecipazioni (non simulate). In sostanza risulta legittimo ricercare le condizioni che permettono l’accesso a un regime agevolato previsto dall’ordinamento.


PARTECIPAZIONI IN SRL - CONTROLLO DIRETTO O INDIRETTO
Il comma 57, lettera d), vieta l’applicazione del regime agevolato ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata (anche non in trasparenza), le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
A tal fine l’Agenzia chiarisce, preliminarmente, che è necessaria la compresenza di entrambi i requisiti:
1. il controllo (diretto o indiretto) della Srl
2. l’esercizio da parte di quest’ultima di una attività economica “riconducibile” (direttamente o indirettamente) a quella svolta dal contribuente forfettario.

In assenza di uno dei due requisiti la clausola di esclusione non opera.

Per la nozione di controllo l’Agenzia fa, naturalmente, riferimento all’art. 2359 c.c. 1° comma (controllo diretto): partecipazioni che attribuiscono la maggioranza in assemblea anche tramite influenza
dominante (anche tramite accordi contrattuali) 2° comma (controllo indiretto): il controllo di cui sopra si può verificare anche “per interposta persona” (oltre che per il tramite di altre società controllanti o società fiduciarie).
Come ci si attendeva, nell’ambito delle persone interposte l’Agenzia ricomprende i familiari di cui all’art. 5 c. 5 Tuir (cioè quelli che possono fare ingresso nell’impresa familiare: coniuge, parenti fino al 3° grado e affini fino al 2° grado).

La causa ostativa opera nel caso in cui la moglie del contribuente che applica il regime forfetario detiene una partecipazione del 50% nella Srl che esercita un’attività riconducibile a quella svolta dal marito in quanto risulta integrato il controllo indiretto. Tuttavia l’Agenzia pare dare per scontato che l’ulteriore 50% (o comunque una determinata partecipazione) sia posseduta dal contribuente forfettario, posto che, in caso contrario, la moglie non avrebbe alcun controllo diretto sulla Srl (è necessario il 50,01% di voto in assemblea) e, dunque, non lo avrebbe neppure il marito in via indiretta.

Concetto di attività economiche “riconducibili”
A) entrambe le attività (del forfettario e della Srl) devono appartenere alla medesima sezione ATECO (in caso contrario non vi è riconducibilità)
Esempio della CM 9/2019: la causa ostativa non opera qualora:
il contribuente forfettario svolge un’attività ricadente nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a una Srl controllata che svolge un’attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione).

L’esempio si può estendere al forfettario commercialista che fatturi i propri servizi alla Srl di elaborazione dati che controlla (anche tramite propri familiari). Al contrario, nel caso in cui sia la Srl che il commercialista fatturino direttamente al cliente non vi sarà alcuna causa ostativa, posto che non vi è alcun costo dedotto dalla Srl relativo all’attività del commercialista.
B) in secondo luogo: la riconducibilità (diretta o indiretta) delle attività si riterrà sussistente ogniqualvolta:
il contribuente forfettario effettui operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) nei confronti della Srl controllata la Srl deduce dal proprio reddito tali operazioni; in sostanza vi sarà un espresso divieto di emettere fattura da parte del contribuente forfettario nei confronti della Srl.
Come chiaramente indicato dall’Agenzia, l’unica situazione ammessa è la totale assenza di operazioni tra i due soggetti (o l’indeducibilità totale nella Srl dei costi addebitati dal contribuente forfettario).
Momento di efficacia della causa ostativa: in relazione al momento in cui opera la causa ostativa relativa al controllo di Srl l’Agenzia chiarisce che: assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime si potrà verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l.

Tuttavia non chiarisce se l’indagine vada già effettuata:
già sul 2018, al fine di escludere il contribuente dal regime agevolato dal 2019 (come lascia presumere l'esempio portato in relazione alla causa ostativa successiva, riferiti all'attività nei confronti dell'ex datore di lavoro) o vada effettuata solo sul 2019, con possibili esclusione dal 2020. A tal fine l’Agenzia non prevede alcuna clausola di salvaguardia (!), a differenza di quanto visto per le partecipazioni
trasparenti.


ATTIVITA’ VERSO L’EX O ATTUALE DATORE DI LAVORO
La causa ostativa contemplata alla lett. d-bis) (finalizzata ad evitare “artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo”) prevede l’impossibilità di accedere al regime forfettario per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
Prevalenza: nel confermare quanto anticipato nei Videoforum, l’Agenzia ritiene debba essere fatto riferimento: alla prevalenza (> 50%) dei ricavi/compensi “percepiti” (principio di cassa) nel periodo d’imposta nei confronti di tali datori di lavoro.
Decorrenza: l’Agenzia chiarisce che il requisito della prevalenza non può che essere valutato solo al termine del periodo d’imposta (al fine di imporre la fuoriuscita dal periodo d’imposta successivo).
Tuttavia l’esempio fatto dall'Agenzia (v. oltre) porta a ritenere che tale verifica vada effettuata già dal 2018 (al fine di valutare la possibilità di accedere o permanere nel regime forfettario dal 2019).
Concetto di datore di lavoro 

L’Agenzia ritiene (come già aveva fatto il MEF in apposito interpello del 2019) che rientrino:
non solo i datori di lavoro in senso tecnico (rapporto di lavoro subordinato) ma anche i committenti di co.co.co., tra cui rientrano gli amministratori (ma non i sindaci o revisori)
Inoltre vi rientrano anche alcuni particolari redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (soci lavoratori di cooperative e attività intramuraria dei medici)
Ad esempio, l’essere stato amministratore di una società (si ritiene sia di persone che di capitali) fino al 2017 costituirà causa ostativa per il contribuente forfettario che incassa nel 2019 dei compensi prevalentemente dalla medesima Srl (si tratterà di una causa di fuoriuscita dal 2020). Appare evidente, peraltro, il problema laddove si tratti del cd. "amministratore professionista", cioè colui che fattura i compensi amministratore in quanto applica la "attrazione" all'attività professionale già svolta in via autonoma (CM 105/2001).
Ipotesi particolare: l’Agenzia fa salve quelle situazioni in cui, antecedentemente al 1/01/2019:
il contribuente già conseguiva redditi di lavoro autonomo e di lavoro dipendente nei confronti del medesimo datore di lavoro purché i due rapporti di lavoro "persistano senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza”.

A tal fine fa l’esempio di una guardia medica (lavoro dipendente) che eserciti anche l’attività di medicina generale (lavoro autonomo con datore di lavoro la medesima ASL); in tal caso potrà applicare regime forfettario per l’attività di medicina generale se i rapporti lavorativi permangono senza subire alcuna modifica sostanziale.
Ai fini antiabuso l’Agenzia chiarisce che eventuali comportamenti posti in essere nel 2018 finalizzati a trasferire una maggiore quota di reddito da lavoro dipendente/assimilato a quello autonomo, per poter fruire nel 2019 di un maggior vantaggio nel regime forfettario, saranno oggetto di sindacato da parte dell’Ufficio.

Tale considerazione porta a considerare quanto segue:
in primo luogo: l’indagine della causa ostativa va retrodatata al 2018 in secondo luogo: si è detto che la causa ostativa risulta applicabile anche agli amministratori; dunque, se il
contribuente nel 2018 già era in regime forfettario ed emetteva fatture nei confronti della Srl, se situazione non subisce "modifiche sostanziali", potrebbe non profilarsi alcuna causa ostativa.

Soggetti riconducibili al datore di lavoro
Per individuare i soggetti che sono riconducibili al datore di lavoro (attuale o del biennio antecedente) l’Agenzia fa riferimento al medesimo concetto già visto per il controllo delle Srl: va fatto riferimento ai familiari di cui all’art. 5 c. 5 Tuir.

Ad esempio, si profilerà la causa ostativa anche nel caso in cui il contribuente forfettario non fatturi all’ex datore di lavoro nel biennio precedente, ma il coniuge di quest’ultimo che possiede una propria partita Iva.
Pratica obbligatoria: l’Agenzia chiarisce che l’esclusione da applicazione della causa ostativa è limitata ai soli lavoratori autonomi (in tal senso pare cambiare orientamento per quanto attiene gli apprendisti di artigiani, per i quali la CM 17/2012 aveva ritenuto di estendere l’esenzione in quanto comunque obbligati ad una pratica per l’accesso all’albo artigiani).

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Agenzia affronta l’applicazione della clausola di salvaguardia nel paragrafo relativo alla causa ostativa per il possesso di partecipazioni trasparenti. In particolare, considerata la tardività della pubblicazione della legge di bilancio 2019 e della necessità di salvaguardare il principio di buona fede e dell’affidamento del contribuente (Statuto del contribuente), l’Agenzia chiarisce che qualora al 31/12/2018 “il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”.

24/04/2019

Nelle risposte agli Interpelli pubblicati nella giornata di ieri 23/04/2019, l'Agenzia delle Entrate delinea meglio alcuni aspetti sui quali permanevano dei dubbi anche in seguito all'emanazione della recente CM 9/2019.

Di seguito si dà evidenza di tali chiarimenti, mentre nelle parti successive della Circolare vengono riportate, in forma schematica, tutte le risposte fornite dall'Agenzia.

DECORRENZA DELLE NUOVE CAUSE OSTATIVE

Il primo chiarimento sostanziale riguarda l'applicazione concreta delle nuove cause ostative dell'art. 1 co. 57 L. 190/2014, riferite:

  • lett. d): al controllo di Srl con attività riconducibile alla propria
  • lett. d-bis): allo svolgimento dell'attività in via prevalente nei confronti dell'attuale o ex datore di lavoro nel biennio precedente.

in relazione ai quali la CM 9/2019 si era limitata a chiarire che dette caso ostative dovessero essere accertate solo al termine del periodo di imposta (richiedendo delle verifiche di merito possibili solo in tale momento). 
Tuttavia non era del tutto certo se la prima analisi dovesse essere condotta già sul periodo 2018 o solo dal 2019.

L'Agenzia delle Entrate sposa quest'ultima ipotesi:

  • la norma entra in vigore dal 1/01/2019
  • pertanto il primo periodo su cui effettuare le verifiche è il 2019; ciò potrà solo condurre alla eventuale fuoriuscita dal 2020.

In sostanza il periodo di imposta 2019 risulta "garantito" rispetto all'applicazione delle due nuove cause di esclusione.

Un concetto analogo, peraltro, è stato esteso dalla CM 9/2019 anche al possesso di partecipazioni in società di persone (causa ostativa già preesistente ante 2019), anche se ciò viene sostenuto in applicazione di quanto disposto dell'art. 3 co. 2 dello statuto del contribuente:
"2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti".

In sostanza, secondo l'Agenzia, tale principio di "equità normativa" va esteso al sul mutato orientamento rispetto alla CM 10/2016, la quale prevedeva la possibilità di spogliarsi della partecipazione trasparente entro il 31/12 del medesimo periodo di imposta (mentre secondo la nuova interpretazione della CM 9/2019 ciò deve intervenire entro la fine del periodo d'imposta precedente).

Al contrario nulla, si è modificato (nè dal punto di vista normativo, nè interpretativo) per quanto riguarda le altre cause ostative citate, di cui all'art. 1 co. 57 L. 190/2014, che ancora sopravvivono alla legge di bilancio 2019.

CONTROLLO DI SRL

L'Agenzia ribadisce in più occasioni che il possesso del mero 50% di quote di una Srl configura "l'influenza dominante" prevista dall'art. 2359 co. 1 n. 2) c.c.; pertanto può legittimamente far scattare la causa ostativa, in presenza delle ulteriori condizioni.

Peraltro, giunge addirittura sostenere (Interpello 129/2019) che il mero 49% (che, si ricorda, va determinato congiutamente alle quote possedute dai familiari dell'art. 5 Tuir) configura tale influenza dominante (in quanto "determina una forma di controllo").  Tale interpretazione potrebbe essere in futuro censurata dalla giurisprudenza, soprattutto laddove non corroborata da altri elementi (come, ad esempio, l'assunzione della carica di amministratore, che potrebbe, effettivamente, realizzare detta "influenza dominante").

SOCIETA' SEMPLICE

A conferma di quanto già sostenuto nella CM 9/2019, l'Agenzia chiarisce che la partecipazione in una società semplice immobiliare non ha alcun effetto ostativo, non producendo redditi di impresa.

PRATICA PROFESSIONALE

Anche in questo caso l'Agenzia conferma quanto già sostenuto nella precedente CM 9/2019:

  • l'aver aperto una partita Iva una volta superato l'esame di Stato
  • non è causa ostativa anche laddove i compensi prevalenti siano incassati dall'ex dominus (indipendentemente che questi fosse il datore di lavoro o il committente di un rapporto di co.co.co./borsa di studio).

Rimane il dubbio se il medesimo concetto possa trovare applicazione anche nel caso di partita Iva aperta prima dell'abilitazione professionale con un codice Ateco generico (poi confluito in quello "proprio" relativo alla abilitazione).

Infine, alla domanda posta se si possa accedere al regime start-up (imposta sostitutiva del 5%) l'Agenzia non fornisce risposta; tuttavia la CM 9/2019 chiarisce che per le parti non affrontate dalla stessa trovano applicazione i chiarimenti della CM 10/2016, la quale aveva chiaramente sancito che la pratica professionale non dovesse considerarsi ostativa all'accesso regime start-up, che, dunque, può trovare applicazione. 

COMPRESENZA DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO ANTE 2019

Per quanto riguarda la specifica situazione in cui un contribuente già nel 2018 aveva un rapporto di lavoro subordinato e professionale nei confronti del medesimo soggetto (la situazione si potrebbe configurare, oltre che nel caso dell'interpello, anche in presenza di un amministratore "non professionale", dunque con compensi assimilati al lavoro dipendente, che emetta fattura nei confronti della Srl per prestazioni rese che ritiene esulino dalla pura attività di amministratore), l'Agenzia:

  • nel confermare che la nuova causa ostativa della lett. d-bis) trova applicazione solo dal  2019 (per la fuoriuscita dal 2020)
  • ribadisce che tale situazione non è ostativa laddove "per l'intero periodo di sorveglianza" (cioè entro i 2 anni di osservazione; decorso tale termine non si potrà, infatti, più parlare "dell'ex datore di lavoro" nel biennio precedente) la situazione non subisca "modifiche sostanziali".

Ciò, peraltro, chiarisce l'applicazione delle norme antiabuso citate nella CM 9/2018: posto che la causa ostativa non può retroagire sul 2018, non si tratta di applicare la fuoriuscita dal 2019 nel caso in cui vengono effettuate delle manovre di spostamento dei compensi nel 2018, ma tali manovre verranno presumibilmente "neutralizzate" tramite l'applicazione delle disposizioni antiabuso.

AMMINISTRATORE DI SRL SENZA COMPENSO

Una situazione particolare è stata affrontata nell'interpello 117/2019.  Nel caso di specie si trattava di un amministratore di Srl (Stp di commercialisti) al quale andava riconosciuto il controllo di una Srl con attività riconducibile a quella che intendeva svolgere il contribuente in qualità di forfettario.

Nel caso di specie la causa ostativa si configura nel solo caso in cui la Srl deduca dei costi che risultano imponibili in capo al contribuente forfettario ad aliquota agevolata; l'Agenzia riconosce tali costi nei compensi amministratore che il contribuente "dovrà percepire", pur avendo quest'ultimo dichiarato nell'istanza "di non aver mai emesso alcuna fattura ed in un intendere farlo in futuro".

A questo punto non è chiaro se l'Agenzia faccia implicito riferimento a quell'orientamento giurisprudenziale che presume l'onerosità del compenso di amministrazione (v. Cass. Ord. n. 24139/2018).

A tal fine, l'Agenzia chiarisce che l'eventuale dimissione dalla carica di amministratore nel 2019 permetterà di evitare la fuoriuscita dal 2020, rimuovendo la causa ostativa fin dal 2019 (a tal fine si deve ritenere che non rilevi l'essere "amministratore delegato" o mero "consigliere", così come l'essere presidente del CdA o avere la rappresentanza della società).

CONTROLLO E "PREPOSTO"

Una interpretazione che potrebbe risultare insidiosa riguarda il fatto che l'assunzione della figura di preposto "potrebbe determinare una forma di controllo" sulla Srl (quale "influenza dominante") - Interpello 119/019.

La fattispecie riguarda un ingegnere, con autonoma partita Iva, che è socio di minoranza in una Srl che si occupa di installazione di impianti che devono essere oggetto di "certificazione", per la quale le norme amministrative prevedono determinati requisiti che l'ingegnere possiede e che si si rende disponibile "a prestare" a favore della società.

La situazione si verifica non solo nel caso di specie (impianti installati su imbarcazioni), ma in quasi tutte le attività di installazione di impianti (elettrici; idraulici; installazione di ascensori; ecc.), in recepimento delle norme UE.

LIQUIDAZIONE DI SOCIETA'

L'Agenzia ritiene che il fatto che la Srl si trovi in liquidazione non comporta delle particolarità in relazione all'applicazione della causa ostativa. Infatti quest'ultima prescinde dall'attività concretamente svolta (che dovrebbe risultare modificata in seguito alla messa liquidazione).

Pertanto, l'incasso di un compenso per la liquidazione farà fuoriuscire dal regime forfettario dall'anno successivo laddove si sia in presenza degli ulteriori requisiti (controllo nella Srl e codice ATECO ricadenti nella medesima sezione).

COOPERATIVE

L'art. 1 co 57 fa espresso riferimento alle società a responsabilità limitata.
Ciò si riteneva rendesse irrilevante il possesso di partecipazioni in società cooperative.   Al contrario l'Agenzia ritiene che la causa ostativa possa trovare applicazione anche nel caso di partecipazione in una Cooperativa.
Tuttavia si deve ritenere che il concetto possa essere applicato nel solo caso (il più frequente) in cui la coop che abbia fatto rinvio, in relazione alle norme che ne regolano il funzionamento, a quelle previste per le Srl (e non alle Spa).

In tal caso si dovranno esperire tutti i relativi controlli (per quanto, per la stessa natura di cooperativa, non dovrebbe essere frequente il caso in cui possa essere individuato un controllo).


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