Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Decreto Ristori e Sostegni all'impresa e al lavoro 24 Marzo 2021

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 

Preliminarmente ricordo a tutte le imprese clienti (Snc – Sas – Srl – Spa - Enti non commerciali e Stabili Organizzazioni di società estere) un interessante INVESTIMENTO: la possibilità di rivalutare i propri beni strumentali Materiali – Immateriali – Partecipazioni con il versamento del 3% dell’importo in 3 rate, beneficiando così per il presente e il futuro dei rinnovati costi per ammortamenti fiscali nonché della minor plusvalenza fiscale (dopo quattro anni) in caso di vendita.

Gli interventi previsti dal Decreto si articolano in 5 ambiti principali:

  • sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
  • lavoro e contrasto alla povertà;
  • salute e sicurezza;
  • sostegno agli enti territoriali;
  • ulteriori interventi settoriali.

 

1)Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore

Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro. Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.

L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:

  • 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
  • 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;

  • 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 curo per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.

Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti:

  • un Fondo per il turismo invernale;
  • l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti;
  • la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.

Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche.

 

2)Lavoro e contrasto alla povertà

In tale ambito, il decreto prevede:

  • la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021;
  • la proroga della Cassa integrazione guadagni
  • il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;
  • una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi;
  • il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell’aumento delle domande;
  • il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emergenza e l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari;
  • l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;
  • la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.

 

3)Salute e sicurezza

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza, il testo prevede:

  • un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci anti-COVID;
  • la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale;
  • il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale;
  • un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare;
  • la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

 

4)Enti territoriali

Per gli enti locali e territoriali è previsto un sostegno per la flessione del gettito dovuta alla pandemia, pari a circa 1 miliardo di euro per Comuni e città metropolitane sul 2021. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si prevede un intervento da 260 milioni e 1 miliardo per le Regioni a statuto ordinario per il rimborso delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020.

 

5)Interventi settoriali

Tra gli altri interventi settoriali, sono previsti:

  • un sostegno alle attività didattiche a distanza o integrate;
  • il rifinanziamento dei fondi previsti dalla legislazione in vigore per cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo;
  • il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle forze di polizia e delle forze armate;
  • un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico;
  • un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare le patologie infettive in ambito nazionale;
  • un fondo da 200 milioni di euro, presso il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno alle grandi imprese in crisi a causa della pandemia, con l’esclusione di quelle del settore bancario e assicurativo;
  • l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo da 200 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi enti, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite, incluse le attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
  • l’ulteriore finanziamento, del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Contributo a fondo perduto anche per le nuove attività senza la riduzione del fatturato; altre misure approvate dal CDM

Il contributo a fondo perduto (Consiglio dei Ministri, Decreto approvato il 19 marzo 2021), che viene riconosciuto a coloro che svolgono attività d’impresa, professione o che producono reddito agrario, spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.

Viceversa, per i soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 2019, il contributo spetta anche se il fatturato non abbia subito alcuna riduzione.

 

Come si determina il contributo (in pratica, il 5% della perdita per la prima fascia)

Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata:

  • 60% se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro;
  • 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a

400.000 euro;

  • 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro;
  • 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Spetta, comunque, l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica.

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Prorogato il periodo di sospensione delle attività di riscossione esattoriale

Esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

I versamenti andranno effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31 maggio 2021).

 

Rottamazione ter e saldo e stralcio

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 andranno versate entro il 31 luglio 2021.

Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 andranno versate entro il 30.11.2021.

Vengono riconosciuti i “5 giorni di tolleranza”.

Annullamento dei carichi esattoriali

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

 

Definizione avvisi bonari

Previsione di definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche- Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi).

 

Certificazioni uniche e conservazione fatture elettroniche

Come si ricorderà, il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31 marzo 2021.

 

Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10 giugno 2021

L’articolo 7, comma 4-ter, del Dl n. 357 del 1994 stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.

In relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all’emergenza Covid-19, l’adempimento viene considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei tre mesi successivi al termine di cui al predetto articolo 7, comma 4-ter.

In particolare, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021.

 

Decreto Sostegni e misure per il lavoro

Nuovi trattamenti salariali da aprile

Si interviene nuovamente in materia di trattamenti di integrazione del reddito (Art.7), estendendo in sostanza gli importi previsti per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, cassa in deroga, ma anche relativamente alla CISOA.

Si prevede infatti che (art. 8):

  • i datori di lavoro privati che sospendono o riducono la propria attività lavorativa a causa del Coronavirus potranno chiedere il trattamento di cassa integrazione guadagni per una durata massima di 13 settimane comprese tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
    Su tali importi non sarà comunque dovuto alcun contributo addizionale;
     
  • i datori di lavoro privati che sono soggetti alla disciplina riconducibile all'assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), potranno richiedere il trattamento suddetto per una durata massima di 28 settimane per il periodo compreso tra il 1° aprile e 31 dicembre 2021.

Inoltre è stato rifinanziato anche il trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai

agricoli CISOA, per una durata massima di 120 giorni nel periodo ricompreso tra il 1° Aprile e 31 dicembre 2021 con la massima attenzione ai termini di invio delle domande. 

Blocco dei licenziamenti prorogato fino a giugno 2021

All’Interno del Decreto Sostegni sono presenti anche novità per quanto riguarda il cosiddetto “blocco licenziamenti”: infatti, fino al 30 giugno 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991 e tutte le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, le quali restano sospese.

Resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3 della Legge n. 604/1966, e restano sospese le procedure di cui all'articolo 7 della medesima Legge.

Vengono fatte salve dal blocco licenziamenti le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, contratto collettivo nazionale o clausola di contratto di appalto.

Come nelle versioni precedenti del blocco licenziamenti, le sospensioni e preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell'attività, nei casi in cui – nel corso della liquidazione – non vada a configurarsi la cessione di un complesso di beni e attività che possano genare o essere ricondotte a un trasferimento d'azienda o di ramo di azienda.

 Proroghe tempo determinato a causale: sì, ma entro il limite di 24 mesi

Oltre al blocco dei licenziamenti, il Governo ha pensato anche al rinnovo/proroga dei contratti a termine: infatti, fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, Come precisato dal D.L., le disposizioni suddette hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente Decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti in precedenza.

 

Altre misure per il lavoro

Con le disposizioni di cui al Decreto Sostegni viene rifinanziato anche il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, nonché la Cassa integrazione dedicata ai dipendenti ex Ilva e per i lavoratori del settore aeroportuale.

Stabilita, inoltre, specifiche indennità per i lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

In particolare è stata disposta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400,00 euro a favore di alcune categorie di soggetti:

  • lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
     
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore di tale Decreto;
     
  • i lavoratori autonomi privi di partita IVA (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto in oggetto siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 2222 del Codice civile, i quali non abbiano contratti in essere al giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale Decreto (e che siano già iscritti alla Gestione Separata con accredito di almeno contributo mensile);
     
  • incaricati alle vendite a domicilio , articolo 19, i quali abbiano ottenuto nell'anno 2019 un reddito derivante dalla medesima attività superiore a 5.000 euro, titolari di Partita Iva attiva iscritti alla Gestione Separata, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tale indennità non comporta formazione del reddito imponibile.

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