Stipendi non più in contanti da Luglio 2018

Stipendio non più in contanti: da luglio 2018 buste paga tracciabili

Da luglio non sarà più possibile il pagamento dello stipendio in contanti: confermata la tracciabilità della busta paga con pagamento solo tramite bonifico, assegno e carte di pagamento. Ci sarà solo un modo possibile per continuare, seppure indirettamente, a pagare lo stipendio in contanti: mandare il lavoratore in banca o alle poste a ritirare i soldi versati, se le stesse lo consentono. In questo caso infatti lo stipendio viene pagato in contanti solo in apparenza: il datore lo versa in modo tracciabile in banca o alle poste. 

Il divieto di stipendio in contanti inoltre riguarda tutti i dipendenti, a prescindere dal tipo di lavoro prestato e dal tipo di contratto (quindi non solo quelli assunti a tempo indeterminato ma anche determinato, parasubordinati, soci di cooperative etc).

Nel comparto privato resteranno escluse dal divieto di contanti solo alcune rarissime eccezioni come le borse di studio e lavoratori domestici (con l’eccezione di colf e badanti che lavorano almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro potranno essere ancora pagate in contanti). Per i dipendenti pubblici resta solo il divieto di pagamento in contanti dello stipendio oltre i mille euro, limite già imposto dal governo Monti.

I datori di lavoro sono obbligati ad effettuare i pagamenti a dipendenti e collaboratori in formato elettronico (e non più con i contanti); sintesi:

  • Data di inizio applicazione della Legge: 1 luglio 2018
  • Modalità di pagamento accettate: bonifico bancario e altri strumenti di pagamento elettronico, assegno
  • A chi si applica: lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi, rapporti di lavoro in cooperativa
  • A chi NON si applica: pubbliche amministrazioni, lavoro domestico, prestazioni occasionali, tirocini, borse studio

Sono previste multe da 1000 a 5000 euro in caso di violazione della nuova Legge.

CIRCOLARE LEGGE 205/2017 :

ha lo scopo di ottenere la piena tracciabilità delle retribuzioni e dei compensi.

Dal 1° luglio 2018 entrerà in vigore l'obbligo per i datori di lavoro e  i committenti di corrispondere retribuzioni, compensi e relativi anticipi, ai lavoratori subordinati (art 2094 cc) ed ai lavoratori autonomi (art 2222 cc) tramite banca o ufficio postale con i seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico ;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento si ritiene comprovato quando a ritirare l'assegno è il coniuge, il convivente o un familiare del lavoratore, purché non di età inferiore a 16 anni. É necessaria una delega sottoscritta dal lavoratore interessato e una copia del documento contenente gli estremi dello stesso;
  • Il pagamento in contanti rimane possibile soltanto se il pagamento avviene presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Il divieto di corrispondere la retribuzione in contanti è a prescindere dall'ammontare della retribuzione.

AMBITO APPLICAZIONE:

  • Rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.
  • Rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE:

  • rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;
  • rapporti di lavoro domestico;
  • le prestazioni occasionali, in quanto sono tracciate tramite i pagamenti effettuati attraverso l'Inps.
  • Tirocini e Borse di studio;
  • Gli anticipi di cassa per sostenere le spese inerenti all'attività lavorativa restano fuori dal divieto, ma devono essere supportati da documentazione idonea e pezze giustificative.

SANZIONI :

per il datore di lavoro o committente che viola il divieto, è prevista una sanzione pecuniaria da 1000 a 5000 euro, che si aggiunge ad eventuali condotte penalmente rilevanti.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga attesta la consegna del cedolino,  non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.