Riduzione contributiva settore edile,

Riduzione contributiva 2018 settore edile, art. 29 D.L. 244/1995

 
 
 

 



con la Circolare n. 118 del 13.12.2018, l'INPS ha confermato per il 2018 l'applicazione dello sconto contributivo per il settore edile introdotto dalla L. 341/1995 nella misura dell'11,50%, che potrà essere applicato:

  • in riferimento alla contribuzione a cario del datore di lavoro
  • per i soli operai occupati con orario di lavoro a tempo pieno senza specifiche agevolazioni contributive

Con la L. 248/2006 è stato altresì disposto che il Datore di Lavoro interessato debba soddisfare le seguenti condizioni:

  • essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (DURC), anche da parte delle Casse Edili di competenza
  • casellario giudiziale libero da condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ex Allegato A - d.m. 24.10.2007) nel quinquennio precedente alla data di applicazione dello sconto
  • rispetto integrale della normativa evidenziata nel CCNL di categoria.

Inoltre si precisa che hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

La fruizione di quanto indicato è subordinata all'inoltro verso l'Istituto di apposita istanza telematica (modulo Rid-Edil), il cui invio è da effettuarsi entro e non oltre il 15 marzo 2019.

La riduzione contributiva può inoltre essere richiesta anche in fase di regolazione del premio INAIL.