DISABILI: OBBLIGO DAI 15 DIPENDENTI

DISABILI e categorie protette nuovi obblighi 2018  

A partire dal prossimo 1° gennaio entrano in vigore le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili per le aziende con più di 14 dipendenti. Dette imprese sono costrette a riservare una quota di assunzioni per tali categorie di lavoratori (invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, ex dipendenti pubblici, compresi i militari, invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni, non vedenti, sordomuti) e altre categorie protette. 

COME FUNZIONA

Tutte le aziende che  occupano  14 dipendenti, dal giorno successivo al raggiungimento di quota 15 lavoratori occupati  (e anche quando si libera un posto già coperto da disabile),  hanno l’obbligo di assumere una quota di lavoratori invalidi in modo da garantire loro la non esclusione dal mercato del lavoro. Salta quindi la finestra di tolleranza oggi in vigore. 

Da tale data (assunzione del 15’), l’azienda ha 60 giorni di tempo per adempiere.

 Per il mancato e/o tardivo inadempimento è prevista una sanzione amministrativa di €uro 153.20 per ogni giorno di “scopertura”  Le aziende che hanno un tasso INAIL superiore al 60 per mille possono optare per l’esonero, pagando un importo giornaliero – ridotto - di €uro 30.64 per ciascun lavoratore non assunto

Il decreto JOBS ACT 151/2015 istituisce anche il cosiddetto COLLOCAMENTO MIRATO INVALIDI, dove confluiranno tutti i dati dei datori di lavoro pubblici e privati e dei lavoratori disabili beneficiari del collocamento obbligatorio, cui le ditte potranno accedere

 

QUALI SONO LE CATEGORIE DI LAVORATORI DISABILI

-invalidi civili con percentuale di invalidità tra il 46% e il 100% ;

 

QUANTI PER AZIENDA

Si ribadisce che le  aziende sono tenute a presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui scatta l’obbligo.

 

COME SI CALCOLA LA QUOTA INVALIDI

Si considerano esclusi dal computo  :

Nella quota possono essere calcolati i lavoratori già disabili prima dell’assunzione e assunti anche senza collocamento obbligatorio purché la riduzione della capacità lavorativa sia maggiore del 60%  (o del 45% se per disabilità psichica o intellettiva)

 

QUANDO L’OBBLIGO PUO’ ESSERE SOSPESO O L’AZIENDA ESONERATA

        1)   Quando l’impresa si trova in una delle seguenti condizioni :

In tutte queste ipotesi scatta la sospensione dell’obbligo per un periodo massimo di 3 mesi (eventualmente prorogabile)  …

        2) L’esonero parziale dall’obbligo  (max 12 mesi ma con versamento di €uro 30.64/giorno) scatta quando l’azienda :

3) Sono esonerati anche i datori di lavoro privati (e gli enti pubblici economici) che versano un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Anche in questo caso, autocertificando l’esonero, sono obbligati la versamento di €uro 30.64/giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.  

 

INCENTIVI ECONOMICI

Al datore di lavoro che assuma un lavoratore appartenente alle Categorie Protette spetta un incentivo economico – calcolato sulla retribuzione mensile lorda – pari a :