ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e Sicurezza - Decreto Ministeriale 3 novembre 2017, n. 195

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e Sicurezza - Decreto Ministeriale 3 novembre 2017, n. 195

il Decreto Ministeriale 3 novembre 2017, n. 195, vigente dal 5 gennaio 2018, si applica agli studenti di istituti tecnici, professionali e licei, impegnati nelle iniziative di alternanza nell’ultimo triennio del percorso di studi. All'art. 5 si evidenzia che gli studenti devono ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.81/2008) certificata e riconosciuta a tutti gli effetti, e che questa va integrata con la formazione specifica all'ingresso nella struttura ospitante (salvo diversi accordi).

Il Datore di Lavoro deve quindi programmare la formazione e, come si evince in altri articoli, deve verificare la necessità della sorveglianza sanitaria.

La presenza nella Vs. Azienda di una persona in "stage" obbliga alla Formazione Generale (da 4,0) a cura ed a carico dell'Istituto Scolastico e la Formazione sui Rischi Generali (con durata della formazione pari a 4 ore, 8 ore o 12 ore a seconda del codice ATECO della Vs. Azienda o a seconda dell'attività che l'allievo andrà a svolgere),

Rimangono inoltre a cura dell'azienda gli obblighi di visita medica presso il Medico Competente.

Dr. Natalino Priscoglio