ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

(L. 205 del 27.12.2017 – G.U. 302 del 29.12.2017– INPS, Circolare n. 40 del 02.03.2018)

L’INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni relative all’ esonero contributivo introdotto dalla Legge di
Bilancio 2018 in relazione alle nuove assunzioni di operai, impiegati o quadri con contratto di lavoro a tempo
indeterminato effettuate da tutti i datori di lavoro privati (esclusa la Pubblica Amministrazione) a partire dal 1°
gennaio 2018.
Sono compresi nell'agevolazione i contratti a tempo indeterminato stipulati a scopo di somministrazione (ancorché la stessa sia resa
verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato) e quelli instaurati in attuazione del vincolo associativo nei
confronti di una cooperativa di lavoro.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato, di dirigente, di lavoro intermittente o a chiamata (anche
laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità) e di lavoro
domestico.
L’esonero contributivo spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che
non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (trentacinque anni per le sole assunzioni effettuate nel corso
dell’anno 2018) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel
corso dell’intera vita lavorativa.
Al riguardo, si precisa che eventuali periodi di apprendistato, di lavoro domestico, di lavoro intermittente a tempo
indeterminato e di lavoro autonomo svolti in precedenza, anche presso il medesimo datore di lavoro, non sono
ostativi al riconoscimento dell’agevolazione.
Diversamente, non consentono la fruizione dell’esonero situazioni in cui il lavoratore abbia avuto in precedenza un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.
L’ incentivo, della durata di 36 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di €. 3.000 annui (da riparametrare e applicare su
base mensile).