Sospensione feriale dei termini di impugnazione di atti in materia tributaria

Sospensione feriale dei termini di impugnazione di atti in materia tributaria

Con riferimento ai provvedimenti da impugnare il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. É tuttavia prevista un’eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale. Dal 2015, tale periodo decorre dal 1.08 al 31.08. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall’ Agenzia delle Entrate per le quali è previsto l’obbligo del preventivo reclamo. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e a seguito dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

 

SOSPENSIONE

FERIALE

DEI TERMINI

 

  • Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie, dal 2015, è sospeso di diritto:
  • dal 1.08;
  • al 31.08.

 

 

Di ciascun anno.

 

 

 

 

  • Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
  • Il giorno 1.09 deve essere incluso nel conteggio dei termini.
  • Dal giorno 1.09 (compreso) iniziano a decorrere i termini.

 

 

 

 

  • Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni).

 

 

 

Scadenze

escluse

 

  • Poiché la sospensione feriale riguarda i “termini processuali”, la stessa non si estende ai termini aventi natura amministrativa, ossia alle scadenze concernenti, ad esempio:
  • adesione ai Pvc;
  • termini relativi a fasi precedenti il contenzioso;
  • notifica avvisi di accertamento;
  • notifica avvisi di liquidazione;
  • notifica cartelle di pagamento.
             

TERMINI

ORDINARI

PER

PROPORRE

IL RICORSO

 

  • Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilitàentro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
  • La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

 

 

 

  • Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il giorno finale (il “60° giorno”).

 

 

 

  • Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

 

  • La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo, tuttavia, si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata del sabato.
  • Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine.

 

MEDIAZIONE

TRIBUTARIA

 

Al termine di proposizione dell’istanza di mediazione si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

 

La sospensione è applicabile anche nel corso della procedura di mediazione vera e propria.

 

Descrizione

Adempimento

Termine

Sospensione

Adesione ai Pvc

Comunicazione di adesione al PVC

30 giorni dalla data di consegna del verbale

NO

Versamento della 1ª rata o delle somme intere

20 giorni dalla data di notifica dell’atto di
definizione dell’accertamento parziale

NO

Adesione agli inviti

al contraddittorio

Comunicazione di adesione e versamento della 1ª rata o dell’intero

Entro i 15 giorni antecedenti alla data di comparizione

NO

Accertamento

con adesione

Domanda di adesione

Entro il termine per il ricorso

Versamento della 1ª rata o delle somme

intere

20 giorni dalla data di stipula dell’accertamento con adesione

NO3

Acquiescenza

Entro il termine per il ricorso

Definizione agevolata

delle sanzioni

Versamento delle somme intere

Pagamento somme

derivanti

da atti impositivi3

Accertamento Irpef/Ires/Iva/Irap

Entro il termine per il ricorso

Accertamento registro, ipocatastali,
successioni e donazioni

Entro 60 giorni dalla notifica

NO

Cartelle di pagamento

Avvisi bonari

Liquidazione automatica

Entro 30 giorni dalla notifica

SÌ2

Controllo formale

Tassazione separata

Atti del contenzioso

tributario

Ricorso

Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto

Ricorso con sospensiva (anche d’urgenza)

NO1

Reclamo contro il decreto presidenziale

30 giorni dalla comunicazione del decreto

Deposito del ricorso

30 giorni dalla notifica per il contribuente

60 giorni dalla notifica per il resistente

Deposito di documenti

20 giorni liberi prima dell’udienza

Deposito di memorie

10 giorni liberi prima dell’udienza

Riassunzione presso il giudice competente

Entro il termine indicato o 6 mesi dalla comunicazione della sentenza

Appello

60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dal deposito

Chiamata di terzo

Termine fissato dal giudice

Intervento del terzo

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Riassunzione in rinvio

6 mesi dal deposito della sentenza di cassazione

Messa in mora

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NO

Reclamo

e mediazione

Notifica del reclamo

Entro il termine per il ricorso

Termine entro cui il reclamo deve essere accolto o la mediazione stipulata

90 giorni dalla data di notifica del reclamo

Deposito del ricorso

30 giorni dal termine ultimo per la stipula
della mediazione

Versamento prima rata o totalità delle somme

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NO3

Note

  1. Poiché la sospensione feriale non si applica ai procedimenti cautelari, il ricorso può essere depositato anche all’interno del periodo estivo, con conseguente possibilità di discussione dell’udienza cautelare anche in detto iato temporale.
  2. Sospensione dal 1.08 al 4.09 (D.L. 193/2016).
  3. Nei casi in cui non operi l’art. 1 della L. 742/1969, se il pagamento deve avvenire mediante modello F24 i versamenti che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.